DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO che accompagna il documento Proposta della Commissione di REGOLAMENTO del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce i requisiti di accesso specifici e le condizioni associate applicabili alla pesca degli stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002 /* SWD/2012/0203 final */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO
che accompagna il documento Proposta della Commissione di
REGOLAMENTO del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce i requisiti
di accesso specifici e le condizioni associate applicabili alla pesca degli
stock di acque profonde nell'Atlantico nord-orientale e che abroga il
regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002 Introduzione A partire dal 2002, l'Unione ha introdotto un
regime specifico di accesso (regolamento (CE) n. 2347/2002) per i
pescherecci dediti alla pesca in acque profonde che comprende quattro elementi:
limitazione della capacità, raccolta di dati, monitoraggio dello sforzo e
controllo. Il regime di accesso è soggetto a un riesame regolare. Il riesame ha
avuto inizio nel 2007 con una comunicazione della Commissione. La fase
principale della consultazione si è tenuta nel 2009 e nel 2010. La revisione del regime di accesso si basa su
alcuni presupposti relativi al processo di riforma della PCP. Una proposta
legislativa di revisione del regime di accesso è prevista per il primo semestre
2011. Problema La pesca in acque profonde nell'Atlantico
nord-orientale è praticata principalmente da flotte costiere tradizionali
(Portogallo, Spagna) e da grandi pescherecci "nomadi" con reti da
traino (Francia, Spagna). Essa rappresenta solo l'1% degli sbarchi in
provenienza dall'Atlantico nord-orientale. Solo a partire dal 2003 la pesca in acque
profonde è soggetta alla gestione dettagliata sulla base delle possibilità di
pesca (totale ammissibile di catture, sforzo di pesca massimo). In precedenza,
essa si era sviluppata in gran parte al di fuori di ogni ambito di
regolamentazione e presentava alcuni sintomi caratteristici del problema noto
come "gara a chi pesca di più", in particolare il depauperamento
degli stock. Nel caso della pesca in acque profonde, data la specifica
vulnerabilità alla pesca degli stock, il loro depauperamento può avvenire in
tempi molto brevi e la loro ricostituzione può durare a lungo o risultare
impossibile. Lo stato biologico degli stock è in gran parte sconosciuto. Alcuni
si considerano depauperati; in generale, la pesca non è sostenibile. Le
possibilità di pesca diminuiscono. In sintesi, i problemi possono essere
sintetizzati come segue. Problemi
principali: –
l'alta vulnerabilità alla pesca degli stock
interessati; molti di essi, su un periodo più lungo, sosterranno solo una
debole pressione di pesca che non risulta economicamente redditizia; –
la pesca con reti da traino distrugge o rischia di
distruggere habitat bentici insostituibili (ecosistemi marini vulnerabili) che
rappresentano le principali fonti di biodiversità in acque profonde. L'entità
dei danni già provocati non è nota; –
la pesca con reti da traino per determinate specie
di acque profonde produce livelli medio-alti di catture indesiderate di tali
specie; –
la determinazione del livello sostenibile della
pressione di pesca per mezzo di pareri scientifici risulta particolarmente
difficile. Carenze
dell'attuale regime: –
la fascia di flotta cui si applica è troppo vasta e
poco flessibile (mancanza di efficacia poiché il regime non è sufficientemente
mirato); –
successivamente all'adozione del nuovo regolamento
sul controllo[1],
il regime è in parte ridondante e il legame con le norme di controllo non è
chiaro (mancanza di coerenza); –
la raccolta di dati separata presenta un'utilità
limitata per gli organismi di consulenza scientifica, pur costituendo un onere
amministrativo (mancanza di efficacia e scarsa coerenza con il quadro per la raccolta
dei dati). Obiettivi Obiettivo generale L'obiettivo generale della proposta è di
garantire lo sfruttamento sostenibile degli stock di acque profonde
conformemente al concetto di rendimento massimo sostenibile, limitando in tal
modo per quanto possibile l'impatto ambientale. Fino a quando i dati
disponibili e il metodo utilizzato non avranno raggiunto il livello di qualità
richiesto, che consente una gestione della pesca orientata all'MSY, le attività
di pesca dovranno essere gestite conformemente all'approccio precauzionale. Obiettivi specifici –
conformarsi ai pareri scientifici sui livelli di
cattura precauzionali; facilitare il futuro sviluppo della gestione fondata
sull'MSY di questi stock, per i quali si dispone di dati insufficienti; –
ridurre l'impatto degli attrezzi di fondo sul fondo
marino al fine di ridurre il rischio di danni per gli ecosistemi marini
vulnerabili; –
ridurre il livello di catture indesiderate; –
garantire la raccolta di tutti i dati necessari per
migliorare i pareri scientifici; –
concentrare le norme sui mestieri dediti alla pesca
mirata di specie di acque profonde e provvedere affinché la definizione di
mestiere possa adattarsi all'evolversi dei pareri scientifici e del
comportamento della flotta; –
rendere il regime di accesso coerente con il
regolamento sul controllo; –
armonizzare la raccolta dei dati specifici con le
norme generali e garantirne il seguito. Opzioni Ai fini dell'elaborazione dell'iniziativa sono
state esaminate cinque opzioni. Le opzioni che prevedevano lo status quo, il
divieto di pesca di tutte le specie di acque profonde e la regolamentazione
della pesca unicamente tramite misure tecniche sono state scartate a causa dei
grossi inconvenienti presentati. Le due opzioni selezionate sono le seguenti: Opzione 3 – Divieto di utilizzare gli
attrezzi maggiormente dannosi per l'ecosistema di acque profonde Gli attrezzi da pesca che presentano i
principali problemi ecologici, ossia le reti a strascico e le reti da posta
ancorate[2],
vengono vietati nella pesca in acque profonde. La soluzione tecnica
consisterebbe nel vietare tali attrezzi nelle flotte autorizzate alla pesca di
specie di acque profonde oppure nel vietare che essi vengano utilizzati oltre
un certo limite di profondità. Gli altri problemi legati alla pesca in acque profonde
e al regime di accesso verrebbero risolti adeguando le norme esistenti: non
consentire di fissare le possibilità di pesca a livelli superiori a quelli
indicati nei pareri precauzionali; autorizzare una sperimentazione delle norme
legate all'MSY; specificare le norme per la raccolta dei dati sulla pesca di
acque profonde nell'ambito del quadro di raccolta dati esistente e permettere
alla Commissione di vietare la pesca se tali dati non vengono raccolti; abolire
la notifica separata dei dati relativi allo sforzo; distinguere, ai fini della
gestione, le catture accessorie dalla pesca mirata e permettere alla
Commissione di affinare l'elenco delle specie interessate e modificare le
soglie di cattura; sopprimere le disposizioni di controllo ridondanti e precisare
le norme di controllo rafforzate che si applicano conformemente al regolamento
sul controllo (equivalenti al controllo dei piani pluriennali). Opzione 4 – Accesso subordinato al rispetto
delle norme internazionali di gestione della pesca in alto mare Una quarta opzione consisterebbe
nell'integrare le norme di gestione elaborate dall'ONU/FAO per la pesca di
fondo in alto mare. I nuovi elementi principali sarebbero i seguenti: svolgere
valutazioni di impatto prima di autorizzare la pesca di fondo; identificare la
posizione di ecosistemi marini vulnerabili o che rischiano di diventarlo;
stabilire protocolli da applicare in caso di scoperta di ecosistemi marini
vulnerabili. Per quanto riguarda la riduzione dei rigetti, che non è prevista
da queste norme, nel quadro dell'opzione 4 si prevede di obbligare le navi sia
a ridurre drasticamente i rigetti, sia a passare a un regime obbligatorio di
gestione dello sforzo a livello regionale in base al quale tutte le catture
devono essere conservate a bordo. Gli altri problemi verrebbero affrontati
secondo quanto descritto nell'opzione 3. Valutazione di
impatto delle opzioni selezionate Le due opzioni selezionate sono state
confrontate valutandone i risultati in termini di realizzazione degli obiettivi
strategici, di efficienza e di coerenza. Risultati Per gli obiettivi specifici a), d), e), g) e
h), le opzioni propongono la stessa soluzione e sono dunque considerate
equivalenti: a) (- conformarsi ai pareri scientifici sui
livelli di cattura precauzionali; facilitare il futuro sviluppo della gestione
fondata sull'MSY di questi stock, per i quali si dispone di dati
insufficienti): adottando nel quadro della codecisione una regolamentazione che
stabilisca che le decisioni ricorrenti relative all'attribuzione delle possibilità
di pesca non possono andare oltre i livelli di precauzione raccomandati dagli
esperti scientifici per le catture o per lo sforzo di pesca, potrà essere
garantito il rispetto dei pareri scientifici relativi alla gestione
precauzionale. Poiché tale norma si applica esclusivamente al quadro
precauzionale, resta la possibilità di elaborare in futuro norme di
sfruttamento scientificamente fondate sull'MSY nonché di rispettare tali norme
di sfruttamento nelle decisioni ricorrenti relative all'attribuzione delle
possibilità di pesca; d) + h) (- garantire la raccolta di tutti i
dati necessari per migliorare i pareri scientifici; armonizzare la raccolta dei
dati specifici con le norme generali e garantirne il seguito): estendendo i
requisiti di raccolta di dati generali con l'aggiunta della profondità di
pesca, della posizione VMS e delle registrazioni cala per cala nel registro di
bordo, nel mestiere di acque profonde verrebbero raccolti i dati complementari
ritenuti necessari dagli esperti scientifici. Stabilendo un legame fra questa
raccolta di dati e gli esercizi ricorrenti di notifica (posizione VMS,
notifiche del giornale di bordo elettronico), l'onere amministrativo a carico
delle imprese di pesca può essere mantenuto a un livello minimo. Integrando la raccolta
dei dati sul mestiere di acque profonde nelle norme applicabili alla raccolta
di dati generali, sarà possibile garantire che i dati raccolti rispondano ai
requisiti ricorrenti in materia di validità statistica e possano essere
comparati fra Stati membri. L'obbligo di procedere a un campionamento dei
mestieri di acque profonde secondo una definizione specifica di mestiere è una
necessità poiché, in caso contrario, i dati biologici provenienti dalla pesca
commerciale sarebbero in alcuni casi sommersi dai dati relativi a mestieri più
grandi e meno aggregati. Quest'obbligo potrebbe essere ripreso in una versione
riveduta del regolamento sulla raccolta dei dati (2012) qualora si decida di
inserirvi requisiti specifici relativi al mestiere; e) (- concentrare le norme sui mestieri che
hanno come bersaglio le specie di acque profonde e provvedere affinché la
definizione di mestiere possa adattarsi all'evoluzione dei pareri scientifici e
del comportamento della flotta): grazie alla definizione del mestiere di acque
profonde (10% di catture di specie di acque profonde per giorno di pesca), le
autorizzazioni di pesca speciali possono essere divise in due categorie:
un'autorizzazione per le navi dedite alla pesca mirata di specie di acque
profonde e un'autorizzazione per le navi che pescano tali specie unicamente
come catture accessorie. Tutte le navi sarebbero soggette al rispetto del
limite sulla capacità della nave nella pesca in questione e sullo sbarco nei
porti designati, ma gli altri obblighi e norme del regime di accesso si
applicherebbero unicamente alle navi dedite alla pesca mirata di specie di
acque profonde, colmando in tal modo una delle lacune dell'attuale regime. La
Commissione avrebbe il potere di modificare o precisare l'elenco delle specie
di acque profonde e la definizione del mestiere conformemente ai pareri
scientifici e alla struttura regionale della pesca, consentendo in tal modo
un'evoluzione del regime in funzione delle realtà del settore e del
miglioramento delle conoscenze scientifiche; g) (- rendere il regime di accesso coerente
con il regolamento sul controllo): il nuovo regolamento sul controllo contiene
un certo numero di disposizioni analoghe a quelle dell'attuale regime di
accesso. L'armonizzazione può essere realizzata grazie alla soppressione di
queste disposizioni. Il regime di accesso potrebbe inoltre rafforzare lo
strumento del regolamento sul controllo che consente la chiusura della pesca in
caso di inosservanza di disposizioni essenziali della misura di conservazione,
precisando che, nel caso specifico delle specie di acque profonde, anche gli
obblighi di raccolta dei dati devono essere considerati misure di conservazione
essenziali. Con riguardo alla protezione degli ecosistemi
marini vulnerabili (obiettivo b), il divieto di utilizzare le reti a strascico
(opzione 3) per la pesca mirata è considerato più efficace rispetto
all'attuazione delle norme di pesca in alto mare relative alla protezione di
tali ecosistemi (valutazione preliminare dell'impatto, protocolli in caso di
scoperta di ecosistemi marini vulnerabili, ricerche sulla presenza di tali
ecosistemi). Le reti a strascico non potrebbero più essere utilizzate nei
fondali di acque profonde, indipendentemente dai risultati di una valutazione
dei rischi. La valutazione dei rischi effettuata secondo le norme
internazionali è condizionata dalla nozione di "intensità della presenza
precedente", e ciò darebbe luogo a problemi di qualificazione[3]. Anche con riguardo alla riduzione delle
catture indesiderate (obiettivo c), l'opzione 3 è considerata quella più
efficiente. Essa prevede direttamente il divieto di utilizzare gli attrezzi
dannosi in questo tipo di pesca, mentre l'opzione 4 definisce condizioni sempre
più restrittive per l'impiego degli attrezzi di fondo. L'opzione 4 rende dunque
molto complicato l'uso degli attrezzi da fondo, il che in termini economici li
rende meno attraenti, mentre l'opzione 3 obbliga gli operatori a utilizzare
attrezzi meno dannosi. Un ulteriore inconveniente relativo dell'opzione 4 è che
essa si basa sull'attuazione e sul controllo in parallelo di varie misure
supplementari, mentre le amministrazioni responsabili della pesca si trovano ad
affrontare programmi di riduzione dei costi imposti dal rigore di bilancio e
devono pertanto concentrare i loro sforzi in materia di controllo sui tipi di
pesca che presentano una maggiore rilevanza economica. L'opzione 3 è inoltre
ritenuta più efficace anche perché prevede azioni assai restrittive in
proposito nei tipi di pesca in cui le specie catturate sono particolarmente
vulnerabili alla pesca. L'approccio ecosistemico della gestione della pesca, un
concetto già convalidato nell'ambito dell'attuale PCP, è messo in pratica per i
tipi di pesca che operano negli ecosistemi più fragili. L'opzione 4 privilegia
la fissazione di livelli di sforzo a livello regionale piuttosto che di
obiettivi di riduzione dei rigetti, alla luce dei pareri scientifici positivi
sull'utilità della gestione dello sforzo nella pesca in acque profonde. Nel quadro dell'opzione maggiormente efficace,
la sotto-opzione che introduce il divieto per mezzo di autorizzazioni di pesca
limitate è considerata più efficace rispetto a quella che prevede di vietare
gli attrezzi a partire da una certa profondità. Ciò è dovuto a tre motivi:
prima di tutto, un approccio spaziale richiederebbe il controllo dei livelli di
profondità a cui gli attrezzi vengono utilizzati e le navi non sono attualmente
equipaggiate di uno strumento che consenta di effettuare tale controllo. In
secondo luogo, i limiti di profondità andrebbero stabiliti conformemente a un
parere scientifico sulla presenza locale di specie di acque profonde, poiché
tali specie si trovano a profondità variabili. Infine, la zona di ripartizione
delle specie di acque profonde si sovrappone alla zona di ripartizione di altre
specie nella parte inferiore della piattaforma continentale; la fissazione di
un requisito relativo alla profondità risulterebbe dunque vincolante anche per
le attività di pesca non interessate da questa misura. La sotto-opzione
"autorizzazione di pesca" farebbe invece riferimento alla
composizione delle catture nel corso della bordata, informazione che in futuro
diventerà più affidabile grazie all'obbligo di trasmettere i dati del giornale
di bordo elettronico. Efficienza In termini di efficienza, l'opzione 3 ottiene
un punteggio più elevato rispetto all'opzione 4, poiché essa vieta direttamente
l'uso di attrezzi dannosi nella pesca in acque profonde, mentre l'opzione 4
impone condizioni sempre più restrittive sull'uso degli attrezzi di fondo.
L'opzione 4 rende dunque molto complicato l'uso degli attrezzi di fondo, il che
in termini economici li rende meno attraenti, mentre l'opzione 3 obbliga gli
operatori a utilizzare attrezzi meno distruttivi. Un ulteriore inconveniente
relativo dell'opzione 4 è che essa richiede in parallelo l'attuazione e il
controllo di varie misure supplementari, mentre le amministrazioni responsabili
della pesca si trovano ad affrontare programmi di riduzione dei costi imposti
dal rigore di bilancio e devono pertanto concentrare i loro sforzi in materia
di controllo sui tipi di pesca che presentano una maggiore rilevanza economica. Nell'ambito dell'opzione 3, la sotto-opzione
relativa alla limitazione spaziale è considerata meno efficace poiché richiede
uno sforzo di controllo supplementare relativo alla profondità di pesca, mentre
le amministrazioni nazionali stanno attuando il nuovo regolamento sul controllo
che già di per sé impone loro oneri gravosi. Coerenza In termini di coerenza, l'opzione 3 è
preferita all'opzione 4. Da un lato, il divieto sugli attrezzi dannosi è una
politica già messa in atto. Il divieto sui rigetti, che sarà applicato nel
quadro della riforma della PCP, è stato anticipato con la progressiva
soppressione degli attrezzi responsabili di un numero assai elevato di rigetti
di specie più vulnerabili alla pesca. L'approccio ecosistemico della gestione
della pesca, un concetto già convalidato nell'ambito dell'attuale PCP, è messo
in pratica per i tipi di pesca che operano negli ecosistemi più fragili. Il
fatto che la regolamentazione non sia volutamente troppo dettagliata è conforme
all'approccio semplificativo della riforma. Il passaggio della PCP riformata a
una gestione regionale potrebbe tradursi nella possibilità di passare
volontariamente alla gestione dello sforzo a livello regionale per gli attrezzi
il cui uso continua ad essere autorizzato nell'ambito della pesca in esame. D'altro canto, l'opzione che prevede
l'introduzione di norme relative alla pesca in alto mare è coerente con una
politica già esistente che protegge gli stessi tipi di specie, sebbene in un
altro contesto economico/di flotta[4].
La valutazione negativa nasce da due considerazioni: 1) nelle acque dell'UE,
gli ecosistemi marini vulnerabili beneficiano di una protezione anche grazie allo
sviluppo dei siti NATURA 2000 a norma della direttiva "Habitat". La
riforma della PCP consente di introdurre una procedura per mettere in pratica
la parte relativa alla pesca di queste misure di conservazione. Questo
approccio è basato sull'idea di mettere a punto un elenco positivo di comunità
uniche di biodiversità che saranno direttamente protette, mentre a livello
internazionale prevale l'idea di mettere in atto strategie di prevenzione e
attenuazione dei rischi. Le due nozioni non sono incompatibili ma potrebbero
portare a una duplicazione delle attività. 2) L'aggiunta di nuovi requisiti
amministrativi per la pesca, senza garanzia di risultati, non è coerente con
l'approccio semplificativo previsto dalla riforma della PCP. Monitoraggio e valutazione Ai fini del
monitoraggio dei progressi compiuti, sono stati suggeriti indicatori per i
seguenti ambiti strategici: Ambito strategico || Possibile indicatore di progresso || Raccolta di dati / modalità di valutazione Fissazione sostenibile di possibilità di pesca || Numero di stock gestiti conformemente ai pareri precauzionali del CIEM/dello CSTEP Numero di stock per i quali vengono sperimentate norme esplorative fondate sull'MSY || Servizio della Commissione Riduzione dei rigetti || Evoluzione dei rigetti effettuati dai mestieri di acque profonde || Relazioni tecniche dello CSTEP basate sulla raccolta di dati nell'ambito del regime di accesso e nel quadro della raccolta dei dati Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili || Progressiva scomparsa delle reti a strascico nella pesca in acque profonde entro la fine del periodo di transizione. La zona di attività delle navi con reti a strascico interessate si sposta verso acque meno profonde || Monitoraggio delle autorizzazioni di pesca degli Stati membri, valutazione da parte degli Stati membri dei protocolli relativi alla composizione delle catture e ai tracciati VMS delle navi interessate La raccolta e la trasmissione dei dati sono adattate alle esigenze scientifiche e conformi alla politica generale di raccolta dei dati || Riduzione degli stock ittici per i quali il gruppo di lavoro del CIEM sulle specie di acque profonde indica l'indisponibilità di dati sulla pesca commerciale || Parere del CIEM [1] Regolamento (CE) n. 1224/2009. [2] Tenuto conto del livello elevato di catture indesiderate
che comportano e del fatto che gli attrezzi perduti continuano a catturare
pesci in acque profonde, le reti da posta sono già state oggetto di misure
transitorie grazie alle quali, nella pratica, questi attrezzi non vengono
attualmente utilizzati per la pesca di specie di acque profonde. [3] Cfr. comunicazione della Commissione COM(2010) 651, pag.
6. [4] Solo le grandi navi ad alta intensità di capitale sono
in grado di intraprendere lunghi viaggi in alto mare, mentre nelle acque
profonde delle zone costiere (Portogallo) la pesca continua ad essere praticata
da un gran numero di navi artigianali.