DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) e Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) /* SWD/2012/0064 final - APP/2012/0064 */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al
distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
e
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della
libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi
(Testo rilevante ai fini del SEE) 1. Introduzione La direttiva 96/71/CE[1] (nel
seguito "la direttiva"), che si basa sull'articolo 53, paragrafo 1, e
sull'articolo 62 del TFUE, definisce le condizioni di lavoro essenziali che
devono obbligatoriamente essere rispettate nel paese in cui le imprese
distaccano temporaneamente lavoratori. La prestazione transfrontaliera di
servizi ne viene notevolmente facilitata, in quanto il prestatore di servizi
non è tenuto a conoscere e ad applicare l'intera normativa vigente in materia
di lavoro nel paese ospitante. La direttiva assicura al tempo stesso un livello
elevato di tutela dei lavoratori distaccati e permette di evitare che le
condizioni di lavoro nel paese ospitante si deteriorino per effetto della
concorrenza. I lavoratori distaccati rientrano in tre
categorie: i lavoratori distaccati nell'ambito di un contratto di servizi, i
lavoratori trasferiti all'interno di una società e i lavoratori alle dipendenze
agenzie di lavoro temporaneo. Le condizioni di lavoro essenziali definite
all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva, sono le seguenti: periodi massimi
di lavoro e periodi minimi di riposo; durata minima delle ferie annuali
retribuite; tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro
straordinario; condizioni di cessione temporanea dei lavoratori, in particolare
la cessione temporanea di lavoratori da parte di imprese di lavoro temporaneo;
salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro; provvedimenti di tutela
riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere,
bambini e giovani; parità di trattamento fra uomo e donna nonché altre
disposizioni in materia di non discriminazione. Gli Stati membri devono inoltre applicare ai
lavoratori distaccati tali condizioni quando sono stabilite da contratti
collettivi o da arbitrati dichiarati di applicazione generale ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 8. Gli Stati membri hanno la facoltà di imporre le
condizioni di lavoro stabilite da tali contratti collettivi o arbitrati per
quanto attiene ad attività diverse dall'edilizia (articolo 3, paragrafo 10,
secondo trattino) e in materie diverse da quelle di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, laddove si tratti di disposizioni di ordine pubblico (articolo 3,
paragrafo 10, primo trattino), nel rispetto del diritto primario. Inoltre, la direttiva contiene agli articoli
4, 5 e 6 disposizioni sull'accesso all'informazione, la cooperazione
amministrativa, l'esecuzione degli obblighi e la competenza giudiziaria. 2. Raccolta di informazioni e
consultazione delle parti interessate Dal 2009 la Commissione ha effettuato quattro
studi di valutazione ex post sugli aspetti sociali, economici e giuridici del
distacco. Per preparare la valutazione d'impatto, nel 2011 è stato realizzato
da un consulente esterno uno studio di valutazione ex ante. Sono stati presi in
considerazione i lavori del comitato di esperti sul distacco dei lavoratori, in
particolare il progetto pilota sullo scambio elettronico di informazioni
mediante un'applicazione separata e specifica del sistema d'informazione del
mercato interno (IMI) nel campo del distacco dei lavoratori. La Commissione ha svolto una consultazione
pubblica su 50 proposte per il rilancio del mercato unico (comunicazione
"Verso un atto per il mercato unico" del 27 ottobre 2010), tra cui
due proposte concernenti le iniziative legislative valutate da questa
valutazione d'impatto. Il 27 e 28 giugno 2011 la Commissione ha organizzato una
conferenza sui diritti sociali fondamentali e il distacco dei lavoratori nell'ambito
di una prestazione di servizi, svoltasi a Bruxelles con la partecipazione delle
principali parti interessate (Stati membri, parti sociali a livello UE e
nazionale, istituzioni UE, organizzazioni internazionali, docenti universitari
e ricercatori). In questa occasione le parti interessate e i principali attori
politici hanno avuto un'ulteriore possibilità di esprimere il loro punta di
vista sulle posizioni della Commissione per quanto riguarda le opzioni di
carattere normativo e il possibile contenuto delle iniziative legislative
annunciate nell'atto per il mercato unico: un "regolamento Monti II"
e una direttiva di applicazione. 3. Definizione del problema 3.1. Il fenomeno del distacco 3.1.1. Dimensione del fenomeno L'unica fonte di dati disponibile a livello UE
si basa sulla raccolta sistematica di dati relativi ai certificati E101 (2005-2009)
nel campo della sicurezza sociale, effettuata dalla Commissione in cooperazione
con le autorità nazionali.[2]
Tuttavia, la base dati ha diversi limiti. Misura il numero dei distacchi, non
il numero delle persone distaccate (la stessa persona può essere distaccata più
volte). Inoltre, il modulo di sicurezza sociale E101 non è rilasciato a tutti i
lavoratori distaccati, o perché non è necessario (i distacchi di oltre 12 mesi
non sono considerati ai fini della sicurezza sociale) o perché certe imprese
non utilizzano i moduli E101 quando i lavoratori sono distaccati, soprattutto
nei casi di distacchi di durata molto breve. Con queste riserve, si può stimare in un
milione circa il numero dei lavoratori distaccati ogni anno dai loro datori di
lavoro da uno Stato membro a un altro. Se si considera la mobilità dei lavoratori
all'interno dell'UE, nel 2007 il 18,5% dei cittadini UE-27 che prestavano la
loro attività in un paese diverso dal proprio era costituito da lavoratori
distaccati. Il distacco riguarda comunque soltanto una piccola quota della
popolazione attiva (0,4% della popolazione attiva dei paesi di invio UE-15 e
0,7% della popolazione attiva dei paesi di invio UE-12). Mentre il distacco è
un fenomeno significativo dal punto di vista della mobilità del lavoro, specie
in alcuni paesi e settori, resta un fenomeno di relativamente scarsa entità nel
mercato del lavoro UE[3]
3.1.2. Scomposizione settoriale I dati disponibili indicano che in media nel
2009 il 55% circa dei lavoratori distaccati operava nei settori industriali.
Tra questi, il più importante è quello della costruzione con il 24% del totale
dei distacchi. In media il 44% dei distacchi ha interessato il settore dei
servizi, nel quale i comparti più rappresentati sono le attività di
intermediazione finanziaria e commerciali (16%) e trasporti, magazzinaggio e
comunicazioni (7%). Nel settore della costruzione vi è una forte presenza di
PMI in distacco, soprattutto come imprese subappaltatrici.[4] I risultati di due studi[5] in cui
sono stati valutati i fattori che influenzano il fenomeno del distacco indicano
come fattori di maggiore rilevanza i seguenti: prossimità geografica, che
sembra il fattore principale in grado di spiegare la distribuzione dei flussi
di distacco (la direzione e la dimensione del fenomeno); il costo del lavoro
nei paesi riceventi; la carenza di manodopera e di qualifiche e la
specializzazione, in particolare per il distacco da paesi con elevato costo del
lavoro verso altri Stati membri; il tasso di disoccupazione per i paesi di
invio (in particolare nei paesi con basso costo del lavoro); il livello di
integrazione economica tra Stati membri (di minore rilevanza). 3.1.3. Effetti del distacco Per quanto abbia una dimensione limitata in rapporto alla forza lavoro
complessiva, il distacco dei lavoratori svolge un ruolo importante nella
prestazione transfrontaliera di servizi in particolare settori. La possibilità
di prestare servizi sul piano internazionale permette, in particolare alle PMI,
di espandere la propria attività in tutta Europa. Il distacco offre opportunità
di affari e di lavoro, è una fonte di reddito aggiuntivo nei paesi di invio e
contribuisce al miglioramento della competitività e dell'efficienza nei paesi
riceventi. Il distacco ha implicazioni per i mercati del
lavoro dei paesi d'origine come dei paesi di accoglienza. Crea opportunità di
lavoro nei primi e permette di colmare le carenze di competenze e di forza
lavoro nei secondi. Il distacco contribuisce quindi a una più efficiente
distribuzione della forza lavoro tra i paesi. Può avere però per effetto, nei
mercati del lavoro dei paesi ospitanti, la sostituzione dei lavoratori locali
con quelli distaccati. La gravità di tale effetto dipenderà dall'esistenza di
un'offerta di lavoro eccedentaria in particolari settori e professioni. Al
tempo stesso, va sottolineato che, poiché nell'UE la creazione di occupazione è
fortemente dipendente dallo sviluppo di un mercato integrato dei servizi, il
distacco può contribuire efficacemente a favorire la creazione di posti di
lavoro. 3.2. I problemi da affrontare 3.2.1. Problemi relativi all'applicazione,
al controllo e al rispetto delle norme che disciplinano le condizioni di lavoro
dei lavoratori distaccati, compresa la tutela dei loro diritti 3.2.1.1. Problema 1a: insufficiente
informazione dei datori di lavoro e dei lavoratori distaccati Nonostante l'obbligo di cui all'articolo 4,
paragrafo 3, della direttiva, le informazioni relative alle condizioni di
lavoro applicabili nello Stato membro ospitante sono spesso difficili da
ottenere, diseguali e di qualità insufficiente. Queste informazioni sono di
fondamentale importanza perché i prestatori di servizi possano garantire le
condizioni di lavoro applicabili e perché i lavoratori distaccati possano far
valere i loro diritti. 3.2.1.2. Problema 1b: carenze nelle
misure di controllo, monitoraggio e applicazione Secondo l'articolo 5 della direttiva, gli
Stati membri devono garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva
adottando misure appropriate, in particolare procedure che assicurino il
rispetto delle condizioni di lavoro. Le modalità del monitoraggio e
dell'applicazione dei diritti conferiti dalla direttiva sono decise dagli Stati
membri. Le carenze nelle misure di controllo, monitoraggio e applicazione
comportano il grave rischio che le condizioni di lavoro applicabili nello Stato
membro ospitante non siano rispettate, in particolare per quanto riguarda le
retribuzione, l'orario di lavoro e le condizioni di salute e di sicurezza, e
possono anche favorire comportamenti anticoncorrenziali. Tali carenze sono
aggravate dalla breve durata di molti dei distacchi, che rende più difficile il
compito delle autorità di controllo. 3.2.1.3. Problema 1c: obblighi
amministrativi e misure di controllo inutili imposti ai prestatori di servizi Gli Stati membri devono conformarsi
all'obbligo previsto dall'articolo 5 della direttiva nel rispetto del
prevalente diritto dell'Unione, in particolare della libertà di prestazione di
servizi come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Il
monitoraggio effettuato nel 2007 ha rivelato che diversi Stati membri impongono
ai prestatori di servizi obblighi amministrativi e misure di controllo che sono
incompatibili con il prevalente diritto dell'Unione[6]. 3.2.1.4. Problema 1d: carenze per quanto
riguarda la cooperazione amministrativa L'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva
impone obblighi per quanto riguarda la cooperazione tra le amministrazioni
nazionali e lascia agli Stati membri la responsabilità di creare le condizioni
necessarie per tale cooperazione. Tuttavia, le disposizioni della direttiva non
sono sufficientemente precise. Il buon funzionamento della cooperazione
amministrativa tra gli Stati membri è uno strumento essenziale per il controllo
della conformità. La sua virtuale assenza, come si rileva in COM (2007) 304,
pregiudica l'applicazione della direttiva e può almeno in parte spiegare altri
problemi, come misure di controllo nazionali sproporzionate. 3.2.1.5. Problema 1e: i lavoratori
distaccati non sono sufficientemente protetti nelle vertenze riguardanti le
condizioni di lavoro L'articolo 6
della direttiva contiene una clausola di competenza giudiziaria che consente al
lavoratore distaccato di far valere nel paese ospitante i diritti che gli sono
garantiti dalla direttiva. Tuttavia, vi sono chiare indicazioni del fatto che i
lavoratori distaccati non sono sufficientemente tutelati nelle vertenze riguardanti
le condizioni di lavoro individuali. 3.2.2. Abuso dello status di
lavoratore distaccato per eludere la normativa 3.2.2.1. Problema 2a: il distacco non è
più di natura temporanea o avviene a rotazione Perché sia giustificata la differenza di
trattamento tra i lavoratori distaccati (protezione essenziale) e i lavoratori
migranti (parità di trattamento), il distacco deve essere di carattere
temporaneo. Se il distacco ha una durata eccessiva, e diventa permanente, la
presunzione alla base della differenza di regime giuridico fra queste due
categorie di lavoratori non è più valida. La stessa situazione si verifica se
lo stesso dipendente o diversi dipendenti sono ripetutamente assunti da
un'impresa per essere distaccati in un altro Stato membro per svolgere lo
stesso lavoro (distacco a rotazione). Il problema è dovuto principalmente alla
mancanza di criteri che permettano alle autorità degli Stati membri di
determinare se un distacco è di carattere temporaneo. La direttiva intende per
lavoratore distaccato il lavoratore che, per un periodo limitato, svolge
il proprio lavoro nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel cui
territorio lavora abitualmente. Non vi è però alcuna indicazione circa il
carattere temporaneo del distacco[7]. La direttiva non prevede un termine prestabilito né enuncia altri
criteri per determinare il carattere temporaneo del soggiorno nel paese
ospitante[8]. Non vi è alcun riferimento alla possibilità di distacchi ripetuti per
lo stesso lavoro. Tuttavia, la legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile
ai lavoratori distaccati[9] fissa un limite di due anni per il distacco ed esclude la possibilità
di distacchi ripetuti per uno stesso lavoro. 3.2.2.2. Problema 2b: il datore di
lavoro non ha un legame effettivo con lo Stato membro di invio La direttiva prevede che l'impresa distaccante
deve essere "stabilita" in uno Stato membro. Questo presuppone
l'esistenza di un legame effettivo tra l'impresa e lo Stato membro di invio. La
direttiva non stabilisce però i criteri per determinare l'esistenza di un
legame effettivo. Le norme amministrative di previdenza sociale che si
applicano al distacco sono più esplicite, in quanto stabiliscono criteri che
permettono di definire con maggiore precisione il distacco. Per quanto riguarda
le attività nello Stato membro di invio, tali norme richiedono che un'impresa
svolga abitualmente attività sostanziali nel territorio dello Stato membro in
cui è stabilita per poter essere autorizzata a distaccare i propri lavoratori
in un altro Stato membro[10]. Per eludere le norme in materia di lavoro e previdenza sociale,
datori di lavoro senza scrupoli possono dirigere le loro operazioni che
comportino il distacco di lavoratori esclusivamente verso il mercato di un
altro Stato membro senza esercitare di fatto alcuna attività economica
significativa nel paese in cui sono formalmente registrati. L'uso di società "cassetta delle
lettere" è particolarmente problematico a questo riguardo. Queste società
vengono costituite nel paese d'origine al solo scopo di aggirare la
legislazione in materia di lavoro e di previdenza sociale spesso di uno
specifico Stato membro ospitante. 3.2.3. Problemi
connessi all'interpretazione non chiara o controversa delle condizioni di
lavoro previste dalla direttiva 3.2.3.1. Problema 3a: ambito e livello
delle condizioni di lavoro Nei paesi in cui i salari minimi sono
stabiliti dalla legge o da contratti collettivi di applicazione generale, la
loro applicazione ai lavoratori distaccati è semplice, ma nei paesi in cui non
esistono tali strumenti si crea una situazione di incertezza per le imprese e
per i lavoratori. Le autorità dei paesi in cui non esistono
salari minimi stabiliti dalla legge o da contratti collettivi di applicazione
generale non hanno valutato in tutta la loro portata le conseguenze dell'incertezza
creata dall'assenza di disposizioni relative ai lavoratori distaccati o hanno
cercato di evitare che l'applicazione della direttiva avesse un'incidenza sui
rispettivi sistemi tradizionali di relazioni industriali. 3.2.3.2. Problema 3b: livello di tutela
non definito per quanto riguarda la nozione di "tariffe minime
salariali" È poco chiaro
giuridicamente quali componenti del salario versato facciano parte della
tariffa minima salariale nello Stato membro ospitante. La definizione della
nozione di tariffe minime salariali è in via di principio materia di competenza
dello Stato membro ospitante, come è esplicitamente indicato nell'ultima frase
dell'articolo 3, paragrafo 1, ma nei limiti della giurisprudenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea[11]. La
definizione può quindi variare da uno Stato membro all'altro. Gli Stati membri
possono stabilire le indennità e i premi che sono inclusi nel salario minimo
applicabile. Alcuni Stati membri lo limitano al salario minimo in quanto tale,
altri vi includono diversi tipi di premi, indennità o contributi. La
giurisprudenza esistente[12] non ha chiarito la questione. 3.2.4. Problema 4: tensioni fra la
libertà di prestazione di servizi e di stabilimento e i sistemi nazionali di
relazioni industriali Le sentenze della Corte che interpretano la
direttiva e le disposizioni del trattato nelle cause Viking e Laval hanno messo
in evidenza le tensioni esistenti tra le libertà di prestazione di servizi e di
stabilimento e l'esercizio dei diritti sociali fondamentali come il diritto di
contrattazione collettiva e il diritto all'azione sindacale. In particolare, le
sentenze sono state viste dalle organizzazioni sindacali come implicanti un
controllo dell'azione sindacale da parte delle giurisdizioni UE o nazionali nel
caso in cui tale azione possa pregiudicare l'esercizio della libertà di
prestazione di servizi o di stabilimento. Queste interpretazioni hanno avuto
nel recente passato ripercussioni negative, come è illustrato da alcuni casi di
conflitti di lavoro transnazionali. L'importanza di questo problema è stata
sottolineata nella relazione 2010 del comitato di esperti dell'OIL
sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni, che ha espresso
"seria preoccupazione" per le limitazioni pratiche dell'effettivo
esercizio del diritto di sciopero imposte dalle sentenze della Corte di
giustizia. Il diritto di sciopero è riconosciuto dalla convenzione n. 87
dell'OIL, sottoscritta da tutti gli Stati membri dell'UE. 3.2.5. Le posizioni delle parti
sociali sui problemi identificati I problemi 1a, 1b, 1d e 2b sono preoccupazioni condivise dalla
Confederazione europea dei sindacati (CES) e da BusinessEurope. Secondo
BusinessEurope, tuttavia, soltanto i problemi 1d e 2b giustificano un
intervento a livello di UE. Per quanto riguarda il problema 1e, la CES è
favorevole a un esteso sistema di responsabilità solidale, mentre
BusinessEurope è contraria. Quanto al problema 1a, la CES è favorevole a un
limite ben definito di durata del distacco, mentre non lo è BusinessEurope. Le
parti sociali hanno opinioni divergenti sui problemi 3a e 4, essenzialmente
perché danno una diversa lettura della giurisprudenza della Corte. 4. Obiettivi 4.1. Obiettivi generali L'iniziativa dovrebbe
contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi, fondati sul trattato: · lo sviluppo sostenibile del mercato interno, basato su un'economia
sociale di mercato fortemente competitiva (articolo 3 del TUE); · la libera prestazione transfrontaliera di servizi e la promozione di
condizioni di parità (articolo 56 del TFUE); · il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la
loro parificazione nel progresso (articolo 151 del TFUE); · il rispetto della diversità dei sistemi di relazioni industriali degli
Stati membri e la promozione del dialogo tra le parti sociali (articolo 152 del
TFUE). 4.2. Obiettivi specifici e
operativi 4.2.1. Migliore tutela dei diritti
dei lavoratori distaccati I seguenti obiettivi operativi sono collegati
a questo obiettivo specifico: · miglioramento dell'informazione sulle condizioni di lavoro applicabili
ai lavoratori distaccati; · possibilità per i lavoratori distaccati di far valere i loro diritti,
anche in situazioni di subappalto a catena; · definizione dell'azione che le parti sociali devono svolgere per
assicurare il rispetto della normativa; · rafforzamento della vigilanza e dell'applicazione delle norme che
disciplinano le condizioni di lavoro; · chiarimento dell'interpretazione delle disposizioni della direttiva relative
alle condizioni di lavoro. 4.2.2. Facilitazione della prestazione
transfrontaliera di servizi e miglioramento del clima di concorrenza leale I seguenti obiettivi operativi sono collegati
a questo obiettivo specifico: · definizione più precisa della nozione di distacco; · miglioramento dell'informazione sugli obblighi delle imprese per quanto
riguarda le condizioni di lavoro applicabili ai lavoratori distaccati; · chiarimento degli obblighi amministrativi e delle misure di controllo
nazionali; · miglioramento della cooperazione amministrativa tra le autorità
nazionali responsabili; · rafforzamento della vigilanza e dell'applicazione delle norme che
disciplinano le condizioni di lavoro; · chiarimento dell'interpretazione delle disposizioni della direttiva
relative alle condizioni di lavoro. 4.2.3. Maggiore certezza giuridica
per quanto riguarda l'equilibrio fra diritti sociali e libertà economiche, in
particolare nel quadro del distacco di lavoratori I seguenti obiettivi operativi sono collegati
a questo obiettivo specifico: · chiarire che non esiste una prevalenza tra la libertà di prestazione di
servizi e di stabilimento e il diritto di azione collettiva, compreso il
diritto di sciopero; · chiarire che i diritti dei lavoratori possono continuare ad essere
difesi, individualmente o collettivamente attraverso l'azione sindacale in situazioni
transfrontaliere. 5. Analisi della sussidiarietà I problemi individuati sono collegati agli
obiettivi indicati dall'articolo 3, paragrafo 3, del TUE e dagli articoli 56 e
151 del TFUE. La mancanza di chiarezza dell'attuale quadro giuridico a livello
UE è all'origine dei problemi individuati. La direttiva in vigore, che lascia
agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda la
sua applicazione, e i precedenti tentativi di risolvere i problemi esistenti
mediante misure non vincolanti non sono stati sufficienti per risolvere i
problemi individuati. È quindi necessario affrontare i problemi 1, 2 e 3 a
livello di UE per realizzare meglio gli obiettivi del trattato. Chiarezza e
certezza del diritto per quanto riguarda il problema 4 possono essere ottenute
soltanto a livello di UE. L'azione è necessaria e proporzionata per raggiungere
meglio gli obiettivi del trattato. 6. Opzioni di intervento 6.2. Opzioni
e sub-opzioni riguardanti i problemi 1, 2 e 3 ·
Opzione 1: Status quo
(scenario di base) · Opzione 2: Intervento non normativo –
Sub-opzione 2a: chiarire gli obblighi degli Stati
membri per quanto riguarda l'applicazione e il controllo del rispetto della
direttiva, compresa la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati (fattori
all'origine del problema 1). –
Sub-opzione 2b: chiarire gli elementi costitutivi
della nozione di distacco per meglio contrastare l'elusione e la violazione
delle norme (fattori all'origine del problema 2). –
Sub-opzione 2c: chiarire alcune questioni relative
all'interpretazione di diversi aspetti delle condizioni di lavoro previste
dalla direttiva (fattori all'origine del problema 3). · Opzione 3: Intervento normativo –
Sub-opzione 3a: introdurre disposizioni più precise
per quanto riguarda l'applicazione e il controllo del rispetto della direttiva,
compresa la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati (fattori all'origine
del problema 1). –
Sub-opzione 3b: introdurre ulteriori criteri per
via legislativa per , chiarire gli elementi costitutivi della nozione di distacco
da parte in modo da meglio contrastare l'elusione e la violazione delle norme
(fattori all'origine del problema 2). –
Sub-opzione 3c: modifica l'ambito e il livello
delle condizioni di lavoro previste dalla direttiva (fattori all'origine del
problema 3). · Opzione 4: Abrogazione dell'intervento
normativo esistente (la direttiva) 6.2. Opzioni connesse al problema
4 · Opzione 5: Status quo (scenario di base) · Opzione 6 – Intervento non normativo –
Chiarire per mezzo di una comunicazione il rapporto
tra esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi e
diritti sociali fondamentali · Opzione 7 – Intervento normativo –
Introdurre per via legislativa norme intese a
chiarire in che modo l'esercizio del diritto sociale fondamentale all'azione
collettiva possa essere reso compatibile con la libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi 7. Principali effetti
economici, sociali e ambientali di ciascuna opzione Per quanto riguarda le opzioni relative al distacco dei lavoratori,
l'incidenza dei vari pacchetti (combinazioni di sub-opzioni) è valutata
rispetto allo scenario di base (opzione 1). I pacchetti affrontano tutti i
fattori che determinano i problemi elencati ai numeri 1, 2 e 3 con strumenti
legislativi o non legislativi, in modo da poter essere confrontati. I pacchetti
che affrontano i fattori che determinano i problemi raggruppati sotto il numero
1 con strumenti non legislativi (cfr. sezione 6.1) non saranno ulteriormente
analizzati perché i precedenti tentativi di trattare questi problemi con
strumenti non legislativi non hanno raggiunto i loro obiettivi. Saranno quindi
presi in considerazione i seguenti pacchetti. || Sub-opzione che affronta i fattori all'origine del problema 1 || Sub-opzione che affronta i fattori all'origine del problema 2 || Sub-opzione che affronta i fattori all'origine del problema 3 Pacchetto A || 3a || 2b || 2c Pacchetto B || 3a || 3b || 2c Pacchetto C || 3a || 2b || 3c Pacchetto D || 3a || 3b || 3c Intervento con strumenti non legislativi; intervento con strumenti legislativi Per quanto riguarda le opzioni concernenti le
tensioni fra la libertà di prestazione di servizi e di stabilimento e i sistemi
nazionali di relazioni industriali (problema 4), l'opzione 6 (intervento con
strumenti non legislativi) e l'opzione 7 (intervento legislativo) sono valutate
rispetto allo scenario di base (opzione 5). 7.1. Opzione 1: distacco dei
lavoratori (situazione di base) 7.1.1. Incidenza economica Il persistere di carenze per quanto riguarda
l'informazione, la vigilanza e l'applicazione, l'incertezza giuridica circa gli
obblighi amministrativi, la violazione e l'elusione delle norme in vigore
continueranno ad avere effetti negativi sulla concorrenza equa e sul
funzionamento del mercato unico. Le PMI in particolare sono sensibili alla
concorrenza sleale sul costo del lavoro e continueranno subire gli effetti di
queste carenze. 7.1.2. Incidenza sociale Gli effetti negativi sulla concorrenza equa
influiranno indirettamente sui mercati del lavoro, sulle opportunità di lavoro
e sui diritti dei lavoratori nei settori e nelle regioni in cui nei paesi
ospitanti si concentra il distacco. Questo effetto potrebbe essere leggermente
attenuato dalla convergenza dei salari. 7.2. Pacchetto A (misure normative
che trattano il problema 1, combinate con misure non normative che trattano i
problemi 2 e 3) 7.2.1. Incidenza economica Il pacchetto A (sub-opzione 3a) contribuirà a
condizioni di concorrenza leale e di maggiore equità introducendo maggiore
chiarezza per quanto riguarda la vigilanza, i controlli, l'applicazione
(compresa la responsabilità solidale) e la cooperazione amministrativa.
Faciliterà la prestazione transfrontaliera di servizi chiarendo gli obblighi
amministrativi che gli Stati membri possono imporre ai prestatori di servizi.
La maggiore certezza del diritto e la maggiore cooperazione tra gli Stati
membri ridurranno gli ostacoli alla prestazione di servizi e avranno effetti
positivi sullo sviluppo del mercato unico. Facilitando la prestazione
transfrontaliera di servizi, si accrescerà la concorrenza nel mercato interno
dei servizi. Le PMI sono particolarmente sensibili alla
concorrenza sleale. Trarranno quindi vantaggio da una migliore applicazione
della direttiva, da condizioni di maggiore eguaglianza e da una concorrenza più
equa. Per quanto riguarda la concorrenza sleale sul costo del lavoro, l'effetto
positivo sulle PMI nei paesi ospitanti sarà anche più significativa. Ispezioni
efficaci e adeguate, con una valutazione dei rischi, una migliore cooperazione
amministrativa, l'esecuzione transfrontaliera delle sanzioni e la responsabilità
solidale (per i costi si veda oltre) contribuiranno a una migliore applicazione
della direttiva. Tuttavia, gli effetti positivi saranno meno significativi
rispetto ai pacchetti B e D, dato che il pacchetto A non comporterà una
chiarezza giuridica vincolante riguardo alla definizione di distacco né
disposizioni dirette a ridurre le violazioni. Le PMI, specie nei paesi di
origine, avranno il beneficio di una migliore informazione sulle condizioni di
lavoro e della chiarezza giuridica per quanto riguarda gli obblighi
amministrativi in vigore nello Stato membro ospitante. Trarranno vantaggio in
particolare dall'eliminazione di alcune forme sproporzionate di controllo che
comportano costi aggiuntivi. Costi per gli Stati membri: l'onere
amministrativo relativo all'accesso all'informazione dovrebbe essere
dell'ordine di 90.000 EUR (costi una tantum) e di 180.000 EUR (costi annuali)
per l'UE nel suo insieme. Gli Stati membri trarranno vantaggio dall'uso
dell'IMI, da una migliore cooperazione amministrativa e dall'esecuzione
transfrontaliera delle sanzioni. L'uso dell'IMI ridurrà i costi per gli Stati
membri. Costi per le imprese: nessun onere amministrativo per le imprese
derivante dal pacchetto A. Costi aggiuntivi indiretti di adeguamento
dell'ordine di 2 milioni di EUR sono prevedibili per le imprese che adattano la
loro valutazione dei rischi nella selezione dei subcontraenti all'introduzione
della responsabilità solidale negli Stati membri in cui tale sistema non è in
vigore. Tuttavia, una diminuzione dei costi di adeguamento è prevedibile come
conseguenza del migliore accesso all'informazione e della riduzione degli
obblighi amministrativi imposti dagli Stati membri (misure di controllo
nazionali) per il pacchetto A. 7.2.2. Incidenza sociale La riduzione dell'inosservanza delle
condizioni di lavoro e la maggiore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati
diritti avranno un effetto positivo sulle tensioni che esistono nei paesi
ospitanti con elevato costo del lavoro per quanto riguarda il distacco. Tuttavia,
l'effetto sarà meno significativo che per i pacchetti B e D, dato che il
pacchetto A non comporterà chiarezza giuridica per quanto riguarda la
definizione di distacco né disposizioni dirette a ridurre le violazioni. La
trasparenza dell'informazione e la chiarezza per quanto riguarda gli obblighi
amministrativi avrà ripercussioni positive sulle opportunità di mercato per le
imprese che distaccano lavoratori. Le condizioni di lavoro dei lavoratori
distaccati miglioreranno grazie al miglioramento dell'informazione, della
vigilanza e dell'applicazione delle norme. Al tempo stesso diminuirà la
pressione al ribasso sulle condizioni di lavoro dei lavoratori locali nei paesi
ospitanti. 7.3. Pacchetto B (misure normative
che trattano i problemi 1 e 2, combinate con misure non normative che trattano
il problema 3) Il pacchetto B è in buona parte identico al
pacchetto A. Prevede però norme vincolanti per quanto riguarda la definizione
di distacco e disposizioni aggiuntive dirette a ridurre le violazioni e l'elusione
delle condizioni di lavoro applicabili. Pertanto, gli effetti positivi per la
concorrenza leale e condizioni più eque, i diritti dei lavoratori e la qualità
del lavoro, nonché per la riduzione del rischio potenziale di pressione verso
il basso sui salari locali sono più significativi di quelli del pacchetto A
(nessuna variazione dei costi). 7.4. Pacchetto C (misure normative
che trattano ii problemi 1 e 3, combinate con misure non normative che trattano
il problema 2) 7.4.1. Incidenza economica Il pacchetto C (sub-opzione 3c) darebbe allo
Stato membro ospitante la possibilità di imporre alle imprese straniere una
serie di condizioni di lavoro più ampia di quella attualmente prevista
dall'articolo 3 della direttiva. Consentirebbe anche di stabilire per i
lavoratori distaccati salari superiori alla tariffa minima fissata dalla legge
o dagli accordi collettivi. Come i pacchetti A e B questa sub-opzione
faciliterà la prestazione transfrontaliera di servizi chiarendo gli obblighi
amministrativi che gli Stati membri possono imporre ai prestatori di servizi.
La maggiore certezza normativa e la maggiore cooperazione tra gli Stati membri
ridurrà gli ostacoli che si oppongono alla prestazione di servizi e avrà
effetti positivi sullo sviluppo del mercato unico. Tuttavia, l'incentivo
economico al distacco e quindi alla prestazione transfrontaliera di servizi
sarebbe notevolmente ridotto in questo pacchetto. Le imprese estere, dovrebbero
conoscere nei dettagli l'intera legislazione del lavoro di tutti gli Stati membri
in cui intendono distaccare lavoratori. La parità di trattamento dei lavoratori
distaccati per quanto concerne i salari eliminerebbe la differenza di costi
salariali che è un incentivo al distacco e creerebbe anzi un disincentivo dati
i costi supplementari che il distacco comporta (trasporto, alloggio, formalità
amministrative). Questa opzione pertanto diminuirebbe la concorrenza nel
mercato interno dei servizi in certi settori e in certe regioni. Le imprese
locali dei paesi con elevato costo del lavoro avrebbero il vantaggio di una
minore concorrenza sul costo del lavoro, ma le imprese dei paesi di invio
perderebbero opportunità di affari. 7.4.2. Incidenza sociale Estendere la tutela dei lavoratori distaccati
oltre il nucleo delle condizioni di lavoro vincolanti e/o prevedere la parità
di retribuzione con i lavoratori locali potrebbe ridurre i flussi di distacco e
avere ripercussioni negative sulle possibilità di impiego per i lavoratori dei
paesi con basso costo del lavoro. Le imprese locali e i lavoratori dei paesi
ospitanti con elevato costo del lavoro in linea di principio trarranno
vantaggio dalla minore concorrenza sul costo del lavoro. Il rafforzamento della
tutela dei diritti dei lavoratori distaccati avrà effetti positivi sulla
concorrenza leale nei paesi ospitanti con elevato costo del lavoro, ma meno
rilevanti rispetto allo scenario di base che nei pacchetti B o D, in quanto il
pacchetto C non ridurrà le violazioni e l'elusione delle norme applicabili
assicurando chiarezza giuridica vincolante per quanto riguarda la definizione
di distacco e con disposizioni dirette a ridurre le violazioni. L'incidenza è
al riguardo simile a quella del pacchetto A. Nel contempo, l'aumento significativo
del livello di tutela dei lavoratori distaccati può avere l'effetto di
aumentare le violazioni e l'elusione delle norme applicabili, come pure il
lavoro non dichiarato, se non è compensato da sforzi supplementari per quanto
riguarda la vigilanza i controlli e l'applicazione. Condizioni di lavoro uguali
per i lavoratori locali e distaccati ridurranno notevolmente i flussi di
distacco. 7.5. Pacchetto D (misure normative
che trattano i problemi 1, 2 e 3) L'effetto del pacchetto D è simile a quello
del pacchetto C. Tuttavia, l'effetto positivo del pacchetto D sulla concorrenza
leale e su condizioni di concorrenza più eque è più significativo rispetto allo
scenario di base di quello del pacchetto C in quanto il pacchetto D ridurrà le
violazioni e l'elusione delle norme applicabili assicurando una chiarezza
giuridica vincolante per quanto riguarda la definizione di distacco e con
disposizioni dirette a ridurre le violazioni. A questo riguardo, gli effetti
sono simili a quelli del pacchetto B. 7.6. Opzione 5: scenario di base
in relazione alle tensioni tra libertà di prestazione di servizi e di
stabilimento e i sistemi nazionali di relazioni industriali (problema 4) 7.6.1. Incidenza economica L'incertezza normativa in caso di conflitti
avrà ripercussioni negative sul funzionamento del mercato interno. L'eventuale
perdita di sostegno per il mercato unico di un numero consistente di attori
avrebbe un effetto negativo rilevante, creerebbe condizioni sfavorevoli per i
prestatori di servizi e potrebbe dar luogo a comportamenti protezionistici. 7.6.2. Incidenza sociale L'incertezza normativa, in caso di conflitto
tra il diritto di sciopero e le libertà economiche fondamentali implica un
rischio di richieste di risarcimento dei danni. Dubbi sul ruolo dei giudici
nazionali per quanto riguarda l'esercizio del test di proporzionalità concernente
gli scioperi nei conflitti transfrontalieri possono impedire alle
organizzazioni sindacali di svolgere il proprio ruolo a tutela dei diritti dei
lavoratori, con un effetto negativo per tale tutela. Vi è un effetto negativo
diretto sull'articolo 28 della Carta (Diritto di negoziazione e di azioni
collettive) in quanto l'incertezza normativa in questo contesto indebolirà la
partecipazione dei sindacati alla tutela dei diritti dei lavoratori. 7.7. Opzione 6 – Intervento non
legislativo 7.7.1. Incidenza economica Il fatto di chiarire in che misura le
organizzazioni sindacali possono far uso del diritto di sciopero in situazioni
transfrontaliere che coinvolgono la libertà di prestazione di servizi e di
stabilimento avrebbe un'incidenza positiva sul funzionamento del mercato unico,
in quanto ridurrebbe il margine di incertezza giuridica. 7.7.2. Incidenza sociale Vi è un effetto positivo indiretto sulla
tutela dei diritti dei lavoratori, in quanto questa opzione consentirebbe di
chiarire il ruolo delle parti sociali nella tutela dei diritti dei lavoratori
nei conflitti sociali transfrontalieri e di avere una maggiore certezza del
diritto in caso di conflitto tra il diritto di sciopero e le libertà economiche
fondamentali. Questo potrebbe rafforzare la partecipazione dei sindacati alla
tutela dei diritti dei lavoratori, creando una maggiore chiarezza giuridica in
caso di conflitto tra il diritto di sciopero e le libertà economiche
fondamentali. Questo chiarimento potrebbe avere un effetto positivo indiretto
sul funzionamento dei sistemi nazionali di relazioni industriali. Dato che la
portata del diritto di sciopero varia secondo gli Stati membri, il fatto di
mettere in rilievo l'importante ruolo dei giudici nazionali nell'applicazione
del test di proporzionalità caso per caso conciliando l'esercizio dei diritti
sociali fondamentali e le libertà economiche dovrebbero aver un effetto
positivo sui sistemi nazionali di relazioni industriali. 7.8. Opzione 7: Intervento
legislativo L'opzione 7 ha gli stessi effetti positivi
dell'opzione 6, in quanto persegue lo stesso obiettivo di chiarire la
giurisprudenza della Corte di giustizia. L'incidenza dovrebbe essere più
significativa, dato che un regolamento comporta maggiore certezza giuridica di
un intervento di tipo "soft law" (opzione 6). Un'altra disposizione riguardante
un meccanismo di allerta avrebbe ulteriori effetti positivi. Inoltre, un
intervento legislativo esprimerebbe un più fermo impegno politico della
Commissione a risolvere un problema che è considerato con grande preoccupazione
dalle organizzazioni sindacali e da alcuni settori del Parlamento. 7.8.1. Incidenza economica L'istituzione di un meccanismo di allerta per
le situazioni che causano gravi danni o perturbazioni o creano tensioni sociali
avrà un effetto indiretto positivo, in quanto accrescerà la trasparenza e
fornirà informazioni tempestive alla Commissione, alle autorità nazionali e
agli operatori degli Stati membri interessati permettendo loro di intervenire
in caso di necessità. 7.8.2. Incidenza sociale In quanto questa opzione chiarisce la
giurisprudenza della Corte di giustizia precisando che non vi è conflitto
intrinseco tra l'esercizio del diritto di intraprendere un'azione sindacale,
compresi il diritto o la libertà di sciopero, e le libertà di stabilimento e di
prestazione di servizi, né prevalenza dell'uno sull'altro, avrà un effetto
positivo sull'articolo 28 della Carta. Il riconoscimento del ruolo fondamentale
delle parti sociali nella tutela dei diritti dei lavoratori, anche con azioni sindacali,
chiarirà che non esiste incompatibilità in relazione alla convenzione OIL n.
87. 7.9. Pareri delle parti sociali
sulle opzioni Per quanto riguarda il distacco di lavoratori
entrambe le parti sociali convengono che l'azione a livello UE è necessaria,
escludendo le opzioni 1 (status quo) e 4 (abrogazione della direttiva).
L'opzione preferita della CES è il pacchetto D. Secondo BusinessEurope i
problemi esistenti potrebbe essere risolti con una migliore cooperazione
amministrativa. Di conseguenza, il pacchetto A è già considerato di portata
eccessiva, in particolare riguardo alla responsabilità solidale. Quanto al problema delle tensioni tra sistemi
nazionali di relazioni industriali e libertà economiche, la CES è favorevole a
un intervento legislativo che affermi la prevalenza dei diritti sociali sulle
libertà economiche. Questo significherebbe andare oltre l'opzione 7.
BusinessEurope non ritiene necessaria un'azione dell'UE. 8. Confronto delle opzioni e
opzione prescelta Le opzioni sono state confrontate considerando
la loro efficacia, efficienza e coerenza con gli obiettivi generali dell'UE. L'opzione preferita è una combinazione del
pacchetto B e dell'opzione 7. Il pacchetto B è nel complesso il più efficace ed
efficiente in rapporto agli obiettivi specifici "migliore tutela dei
diritti dei lavoratori distaccati", "miglioramento del clima di
concorrenza leale" e "facilitazione della prestazione
transfrontaliera di servizi". È anche il più coerente rispetto agli
obiettivi generali. L'opzione 7 è la più efficace ed efficiente in rapporto
all'obiettivo specifico "riduzione delle tensioni tra sistemi nazionali di
relazioni industriali e libertà di prestazione di servizi". L'opzione è la
più coerente rispetto agli obiettivi generali. L'opzione preferita è proporzionata perché i
costi sono relativamente bassi mentre i benefici sono significativi. Il pacchetto B può essere realizzato con una
nuova direttiva distinta di applicazione che esprima più chiaramente gli
obiettivi politici della Commissione (miglioramento e rafforzamento della
trasposizione, applicazione nella pratica della direttiva, comprese misure per
prevenire e sanzionare le violazioni e l'elusione delle norme applicabili) di
una proposta di modifica della direttiva attuale. La direttiva di applicazione
avrebbe la stessa base giuridica della direttiva 96/71/CE (articoli 53 e 62 del
TFUE). Un'iniziativa legislativa che chiarisse
l'esercizio del diritto fondamentale all'azione collettiva nel contesto della
libertà di stabilimento e di prestazione di servizi dovrebbe essere adottata
sulla base dell'articolo 352 del TFUE. Un'iniziativa di questo tipo non
stabilirebbe norme relative all'esercizio del diritto di sciopero. 9. Monitoraggio
e valutazione 9.1. Monitoraggio Il monitoraggio avverrà mediante le relazioni
della Commissione sullo stato di attuazione. Il comitato di esperti sul
distacco dovrebbe continuare a svolgere un ruolo nel dare seguito
all'attuazione della direttiva. Una volta chiarito il contenuto dell'azione
futura, la Commissione e il comitato di esperti definiranno un numero limitato
di indicatori riguardanti gli aspetti principali del funzionamento della
direttiva. La proposta iniziale di un elenco di indicatori da seguire è la
seguente (a ogni indicatore segue la fonte delle informazioni): i) numero di
ricerche effettuate sui siti nazionali dedicati al distacco (Stati membri); ii)
numero di progetti di cooperazione fra paesi in materia di distacco promossi
dalle autorità nazionali o dalle parti sociali (Stati membri); iii) numero di
richieste fatte tramite l'applicazione speciale IMI per il distacco
(Commissione); iv) numero di cause dinanzi alle giurisdizioni nazionali (Stati
membri); v) percentuale di ispezioni che danno luogo a sanzioni (Stati membri);
vi) numero di casi segnalati per mezzo del meccanismo di allerta istituito per
i conflitti di lavoro transfrontalieri (Commissione). La Commissione continuerà
inoltre a raccogliere dati amministrativi sul distacco sulla base dei dati
della sicurezza sociale. Per quanto riguarda la frequenza di impiego, questi
indicatori saranno regolarmente presentati e discussi nel comitato di esperti e
faranno parte degli indicatori da utilizzare nella valutazione di cui qui di
seguito. 9.2. Valutazione Cinque anni dopo il termine ultimo fissato per
la trasposizione si procederà a una prima valutazione dell'efficacia della
direttiva modificata. L'accento sarà posto sull'analisi delle modalità della
cooperazione rafforzata tra Stati membri e della qualità delle informazioni
prodotte da questa cooperazione. La valutazione sarà effettuata dalla
Commissione con l'assistenza di esperti esterni e secondo i criteri definiti
dalla Commissione. Le parti interessate saranno informati di tali criteri e
potranno comunicare le loro osservazioni attraverso il comitato di esperti;
saranno inoltre regolarmente informati dello stato di avanzamento della
valutazione e dei suoi risultati, che saranno resi pubblici. [1] Direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori
nell'ambito di una prestazione di servizi. [2] Commissione europea (2011), "Il distacco dei
lavoratori nell’Unione europea e nei paesi dell'EFTA: relazione sui certificati
E101 emessi nel 2008 e 2009"; Commissione europea (2011), "Raccolta
di dati amministrativi sui certificati E101 emessi nel 2007 ". [3] Cfr. Idea Consult and Ecorys Netherlands, Study on
the economic and social effects associated with the phenomenon of posting of
workers in the European Union, Brussels, 2011. Disponibile in: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers,
Executive Summary. Questa percentuale è solo un'indicazione
approssimativa (probabilmente sovrastimata) della presenza di lavoratori
distaccati tra i cittadini UE-27 che fanno parte della forza lavoro di un paese
diverso dal proprio. Infatti, un certificato E101 non corrisponde a un
lavoratore equivalente tempo su un anno, e l'indagine sulle forze di lavoro,
che fornisce dati sui cittadini stranieri UE-27 nella forza lavoro, non
considera i lavoratori distaccati. [4] Idea Consult (nota 3), studio sul settore della
costruzione, pag. 164. [5] Ismeri Europa, Preparatory study for an Impact
Assessment concerning the possible revision of the legislative framework on the
posting of workers in the context of the provision of services, Draft final
report; Idea Consult (nota Error! Bookmark not defined.) [6] Comunicazione della Commissione al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni - Distacco di lavoratori nell'ambito della prestazione di servizi -
Massimizzarne i vantaggi e le potenzialità garantendo la tutela dei lavoratori
(COM (2007) 304. [7] Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza dell'11
dicembre 2003, causa C 215/01 Schnitzer; Aukje van Hoek e Mijke
Houwerzijl, Study on the legal aspects of the posting of workers in the
framework of the provision of services in the European Union, 2011. Disponibile
in: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers, p. 46-48, 187-189 (raccomandazioni
1, 11, 12) [8] I periodi di precedente occupazione di 6 o 12 mesi nello
Stato membro di invio nel contesto del distacco di cittadini di paesi terzi
sono stati considerati dalla CGUE incompatibili con l'articolo 56 del TFUE (cause
C-445/03, Commissione contro Lussemburgo, C-168/04, Commissione contro
Austria; C-244/04, Commissione contro Germania. Cfr. anche Aukje van
Hoek e Mijke Houwerzijl, Study on the legal aspects of the posting of
workers in the framework of the provision of services in the European Union,
2011. Disponibile in: http://www.ec.europa.eu/social/posted-workers,
raccomandazione 12 (rimborso delle spese di viaggio). [9] Contrariamente al regolamento (CE) n. 883/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento
dei sistemi di sicurezza sociale. [10] Articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004 in combinato
disposto con l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 e
decisione A2. [11] Cfr. a tale proposito la causa C-341/05, Laval, in
particolare punti 60 e 68. [12] Causa C-341/02, Commissione contro Germania.