DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO /* SWD/2012/0029 - COD 2012/0035 */
DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA
COMMISSIONE SINTESI DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO che accompagna il documento Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO
relativa alla trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi dei
medicinali per uso umano e la loro inclusione nei regimi pubblici di
assicurazione malattia
1.
Introduzione
Il mercato farmaceutico è caratterizzato da
una struttura specifica e da un elevato livello di regolamentazione pubblica.
Da un lato, la legislazione dell'Unione europea fornisce norme armonizzate
volte a garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia dei medicinali, che
possono essere immessi sul mercato dell'Unione europea soltanto dopo aver
ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio dalla Commissione europea
o dalle autorità nazionali competenti. Dall'altro, la spesa farmaceutica è in
larga misura sovvenzionata dai servizi sanitari nazionali così da garantire un
adeguato approvvigionamento di farmaci a tutti i cittadini. In tale contesto,
gli Stati membri adottano le misure necessarie a regolare la fissazione dei
prezzi dei medicinali e le condizioni del loro finanziamento pubblico. Tali
misure influiscono sulla prescrizione e sull'utilizzo dei medicinali in ogni
paese e possono ostacolare il commercio farmaceutico nell'UE giacché incidono
sulla capacità delle aziende farmaceutiche di vendere i propri prodotti sui
mercati nazionali. La direttiva 89/105/CEE è stata adottata alla
fine degli anni '80 per consentire agli operatori del mercato di verificare che
le misure nazionali non creino ostacoli agli scambi incompatibili con le
disposizioni del trattato che disciplinano la libera circolazione delle merci.
La direttiva fissa requisiti minimi di tipo procedurale per garantire la
trasparenza delle misure nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di
rimborso (per questo motivo viene solitamente citata come direttiva sulla
trasparenza). Ai sensi delle disposizioni contenute nel trattato, la direttiva
non ha effetti sulle decisioni nazionali in materia di prezzi né sulle
politiche di sicurezza sociale. Gli Stati membri sono liberi di adottare
decisioni sulla fissazione dei prezzi e sui rimborsi, purché queste rispettino
gli obblighi procedurali della direttiva. Tali obblighi comprendono termini
specifici per le singole decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di
rimborsi (90 giorni per la fissazione dei prezzi, 90 giorni per i rimborsi o
180 giorni per le decisioni riguardanti contemporaneamente la fissazione del
prezzo e il rimborso). La direttiva inoltre prevede che le autorità nazionali
competenti motivino ogni decisione adottata in base a criteri obiettivi e
verificabili e informino le aziende richiedenti dei rimedi giuridici di cui
dispongono. La presente valutazione dell'impatto analizza
la necessità di aggiornare la direttiva 89/105/CEE a oltre vent'anni dalla
sua entrata in vigore. Si concentra in particolare sugli obiettivi fondamentali
della direttiva, senza mettere in discussione le responsabilità degli Stati
membri per l'organizzazione e il finanziamento dei rispettivi regimi di
assicurazione malattia.
2.
Definizione del problema
Dall'inizio degli anni '90 la direttiva
89/105/CEE svolge un ruolo importante nel promuovere la trasparenza delle
misure nazionali che regolano la fissazione dei prezzi e il rimborso e
nell'agevolare il mercato interno dei medicinali. L'evoluzione del mercato
farmaceutico, tuttavia, ha creato un divario tra le norme procedurali contenute
nella direttiva e le misure nazionali cui si riferisce. In particolare, la
struttura del mercato ha conosciuto profondi mutamenti, per esempio in seguito
alla comparsa dei farmaci generici o allo sviluppo di medicinali altamente
innovativi, frutto della ricerca. Inoltre, gli Stati membri sono andati
definendo politiche sempre più complesse e innovative in materia di fissazione
dei prezzi e di rimborsi, al fine di contenere la crescente spesa farmaceutica. Segue una sintesi dei principali problemi
osservati. 1) Ritardi di commercializzazione dei
medicinali L'indagine sul settore farmaceutico svolta
dalla Commissione europea (2008-2009) ha messo in evidenza frequenti ritardi
nelle decisioni adottate dagli Stati membri in materia di fissazione dei prezzi
e di rimborsi, sia per i farmaci originator che per i farmaci generici.
Tali ritardi contribuiscono a procrastinare l'immissione in commercio sui
mercati nazionali di farmaci che abbiano ottenuto la necessaria autorizzazione. Per i farmaci originator, i termini di
90/180 giorni fissati dalla direttiva 89/105/CEE non vengono sempre rispettati
dalle autorità competenti a causa di ritardi procedurali o tecnici. Questa
situazione influisce sia sui pazienti, ritardando la disponibilità di
trattamenti autorizzati, sia sulle aziende farmaceutiche, che beneficiano di un
periodo di tempo limitato (periodi di tutela brevettuale e di protezione dei
dati) per recuperare gli alti costi di ricerca e sviluppo e generare utili. Per quanto riguarda i farmaci generici, nei
paesi dell'Unione europea servono in media 140 giorni per ottenere una decisione
in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi. L'indagine sul settore
farmaceutico ha tuttavia dimostrato che le procedure nazionali potrebbero
essere molto più brevi perché i farmaci generici contengono gli stessi ben noti
principi attivi del prodotto di riferimento (originator) che solitamente
viene già rimborsato a un prezzo più alto delle sue versioni generiche.
Inoltre, l'indagine sul settore ha segnalato l'esistenza di prassi
amministrative o approcci normativi specifici che ritardano inutilmente le
decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei farmaci
generici. Tali prassi comprendono una nuova valutazione delle caratteristiche
di sicurezza già valutate durante il processo di autorizzazione all'immissione
in commercio e i tentativi di ritardare le procedure di fissazione dei prezzi e
di rimborso con argomentazioni – attinenti ai diritti di proprietà
intellettuale –tendenti a stabilire un collegamento tra l'approvazione del
farmaco generico e il farmaco originario (patent linkage). Gli inutili
ritardi nella fissazione dei prezzi e nei rimborsi dei farmaci generici
influiscono sui bilanci della sanità (occasioni di risparmio mancate a causa di
una concorrenza ritardata in materia di prezzi), sulle aziende che producono
farmaci generici (minori prospettive di redditività degli investimenti) e sui
pazienti (accesso ritardato a farmaci più economici). 2) Adeguatezza ed efficacia della
direttiva in un contesto in evoluzione La direttiva 89/105/CEE è stata adottata alla
fine degli anni '80 in considerazione delle condizioni di mercato e delle
politiche nazionali prevalenti in quel periodo. Da allora sia il mercato
farmaceutico che le politiche in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi
hanno registrato sensibili mutamenti. In tale contesto sono emersi i seguenti
problemi: a) Questioni legate all'interpretazione
giuridica, all'attuazione e all'applicazione La direttiva 89/105/CEE ha dato spesso origine a
controversie di interpretazione, per esempio durante le indagini per infrazione
avviate dalla Commissione e nell'ambito delle cause sottoposte alla Corte di
giustizia dell'Unione europea (CGUE). Diversi fattori spiegano questi
ricorrenti dibattiti interpretativi: in primo luogo, a causa della crescente
complessità dei meccanismi di fissazione dei prezzi e di rimborso introdotti
dagli Stati membri, le misure nazionali non corrispondono necessariamente ai
processi descritti nella direttiva; in secondo luogo, le politiche di controllo
dei costi adesso non si limitano più alla fissazione dei prezzi e ai rimborsi
(misure sul lato dell'offerta), ma includono misure rivolte agli operatori
sanitari, ai farmacisti e ai pazienti (misure sul lato della domanda); in terzo
luogo, la formulazione di molte disposizioni contenute nella direttiva dà
spesso adito a interpretazioni divergenti. La CGUE ha costantemente fornito
un'interpretazione estensiva della direttiva 89/105/CEE sulla base dei
suoi obiettivi generali, per garantirne l'efficacia. Gli Stati membri invece
tendono a sostenere un'interpretazione restrittiva della direttiva e respingono
regolarmente l'applicazione delle sue disposizioni alle rispettive misure in
materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi. Si pongono inoltre questioni
relative all'attuazione, allorché gli Stati membri non riescono a comprendere
quale debba essere l'applicazione concreta della direttiva ai propri sistemi
nazionali. Infine, i frequenti mutamenti amministrativi o normativi introdotti
dalle autorità nazionali in tutti i paesi hanno dato luogo a ulteriori difficoltà
in tema di applicazione. b) Il rapporto con meccanismi innovativi
di fissazione dei prezzi e di rimborso In risposta all'andamento della spesa
farmaceutica, gli Stati membri hanno sviluppato meccanismi alternativi di
fissazione dei prezzi e di rimborso che differiscono sostanzialmente dagli
approcci procedurali previsti dalla direttiva 89/105/CEE. Fra gli strumenti
innovativi si annoverano gli accordi contrattuali tesi a favorire l'accesso a
nuovi farmaci a condizioni specifiche concordate con le singole aziende
farmaceutiche (i cosiddetti managed entry agreements) e le procedure di
gara d'appalto utilizzate dalle istituzioni di sicurezza sociale per
determinare i prezzi e le condizioni di rimborso di specifiche categorie di
medicinali. Questi meccanismi non rispondono alla logica amministrativa della
direttiva 89/105/CEE e sono anche coperti da norme specifiche come la
legislazione sugli appalti pubblici e il diritto amministrativo o dei
contratti. Tutto ciò genera incertezza in merito al rapporto giuridico tra
queste prassi innovative e la direttiva. c) Adeguatezza rispetto ai progressi
medici Lo sviluppo di nuovi approcci terapeutici basati
su informazioni paziente-specifiche (per esempio il profilo genetico) può
rappresentare una nuova sfida per il mercato interno a livello di decisioni in
materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi. In particolare, i "farmaci
personalizzati" comportano una stretta associazione tra i medicinali e i
dispositivi medici, come i test diagnostici in vitro. Di conseguenza lo
scollamento tra le decisioni in materia di fissazione del prezzo e di rimborso
del medicinale e quelle per il dispositivo medico/diagnostico associato
potrebbe dar luogo a ostacoli agli scambi e a ritardi nell'accesso al mercato –
una situazione particolare che la direttiva vigente non aveva previsto. 3) Trasparenza delle procedure di
fissazione dei prezzi e di rimborso dei dispositivi medici La direttiva 89/105/CEE si applica
esclusivamente ai medicinali. Attualmente i dispositivi medici sono esclusi dal
campo di applicazione della direttiva. Nonostante la specificità del mercato
dei dispositivi medici, che è caratterizzato da sostanziali differenze rispetto
al settore farmaceutico in termini di fissazione dei prezzi e copertura da
parte dei regimi di assicurazione malattia, alcuni dispositivi medici possono
essere soggetti a una regolamentazione dei prezzi ed essere oggetto di
decisioni amministrative di rimborso. È quindi necessario considerare la
rilevanza della direttiva 89/105/CEE per questi prodotti.
3.
Analisi della sussidiarietà
Ai sensi dell'articolo 168, paragrafo 7, del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri sono
responsabili della definizione della loro politica sanitaria e
dell'organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza
medica. Le responsabilità degli Stati membri includono la gestione dei servizi
sanitari e dell'assistenza medica e l'assegnazione delle risorse loro
destinate. La direttiva 89/105/CEE si basa sull'articolo 114 del TFUE, che
prevede l'adozione di misure che hanno per oggetto l'instaurazione e il
funzionamento del mercato interno. Le sue disposizioni prevedono
un'armonizzazione minima: non influiscono sulle politiche nazionali in materia
di fissazione dei prezzi e di rimborsi, se non per garantire la trasparenza
procedurale. Il corretto funzionamento del mercato interno
prevede decisioni tempestive e trasparenti sulla fissazione dei prezzi e sul
rimborso dei farmaci. Nonostante l'interpretazione estensiva della direttiva da
parte della Corte di giustizia, al concetto di trasparenza procedurale si
attribuisce un significato diverso in ogni Stato membro, così che l'azione dei
singoli Stati membri non fornirebbe garanzie sufficienti di trasparenza
procedurale per gli operatori economici. La presente iniziativa, tuttavia, deve
tener conto delle responsabilità degli Stati membri per l'organizzazione e il
finanziamento del loro regime di assicurazione malattia. Essa deve quindi porsi
l'obiettivo di chiarire le norme procedurali generali che definiscono la
fissazione dei prezzi e i rimborsi. Le questioni di merito – come il contenuto
delle politiche nazionali o le criticità legate alle differenze in termini di
prezzi, disponibilità e accessibilità economica dei farmaci in Europa – sono
legate all'esercizio delle competenze nazionali e quindi restano al di fuori
della portata dell'analisi.
4.
Obiettivi
L'obiettivo generale della presente iniziativa
è di garantire la trasparenza delle misure nazionali volte a regolare la
fissazione dei prezzi dei medicinali, a gestirne il consumo o a fissare le
condizioni del loro finanziamento pubblico per evitare che al commercio dei
medicinali si frappongano quegli ostacoli che il trattato vieta. In considerazione della situazione descritta
nella sezione 2, qualsiasi iniziativa politica concernente la direttiva
89/105/CEE deve specificamente proporsi di: 1) garantire decisioni tempestive in
materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei medicinali (obiettivo A); 2) garantire l'adeguatezza e l'efficacia
della direttiva in un contesto in evoluzione (obiettivo B); 3) esaminare la rilevanza della
direttiva per il mercato dei dispositivi medici (obiettivo C).
5.
Opzioni politiche
In una fase iniziale sono state scartate due
opzioni politiche estreme, ossia: –
la completa armonizzazione delle misure concernenti
la fissazione dei prezzi e i rimborsi, che sarebbe incompatibile con le norme
del trattato che riconoscono la competenza degli Stati membri nella definizione
e nel finanziamento delle loro politiche sanitarie; –
la semplice abrogazione della direttiva 89/105/CEE,
che rappresenterebbe un passo indietro nel funzionamento del mercato unico. Oltre allo scenario di base (opzioni A.1, B.1
e C.1), sono state esaminate le seguenti opzioni in rapporto a ognuno degli
obiettivi specifici già citati: 1) Obiettivo A: Garantire decisioni
tempestive in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei medicinali · Opzione A.2: misure normative non cogenti (soft law) · Opzione A.3: revisione della direttiva per migliorare l'applicazione
dei termini –
Opzione A.3/a: sanzioni finanziarie imposte dai
giudici nazionali –
Opzione A.3/b: inclusione automatica di singoli
prodotti nel regime di assicurazione malattia dopo la scadenza dei termini e
fino all'adozione di una decisione –
Opzione A.3/c: obbligo di comunicare e pubblicare
relazioni sulla fissazione dei prezzi e sui tempi di approvazione dei rimborsi · Opzione A.4: revisione della direttiva al fine di evitare inutili
ritardi per i farmaci generici –
Opzione A.4/a: termini più brevi per le decisioni
in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei prodotti generici –
Opzione A.4/b: divieto di patent linkage e
di duplicazione delle valutazioni effettuate durante la fase di autorizzazione
all'immissione in commercio · Opzione A.5: termini più brevi per le decisioni in materia di
fissazione dei prezzi e di rimborso dei farmaci originator. 2) Obiettivo B: Garantire
l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva in un contesto in evoluzione · Opzione B.2: misure normative non cogenti (di tipo soft law) · Opzione B.3: revisione della direttiva per adattarne le disposizioni ai
principali sviluppi registrati nel mercato farmaceutico –
Opzione B.3/a: revisione minima della direttiva in
modo che rifletta la giurisprudenza della Corte di giustizia –
Opzione B.3/b: ampia revisione della direttiva per
adeguarla al contesto farmaceutico attuale · Opzione B.4: notifica dei progetti di misure nazionali per favorire
l'applicazione della direttiva. 3) Obiettivo C: Possibile estensione del
campo di applicazione della direttiva per coprire i dispositivi medici L'estensione della direttiva all'intero
mercato dei dispositivi medici è stata scartata in una fase iniziale. In
effetti, molti dispositivi medici non vengono rimborsati in quanto tali ai
pazienti, ma sono coperti dai regimi di assicurazione malattia nell'ambito
degli interventi sanitari generali effettuati dagli operatori sanitari. Oltre
allo status quo, quindi, è stata presa in considerazione un'altra opzione: –
Opzione C.2: estensione parziale della direttiva per
coprire i dispositivi medici soggetti a fissazione dei prezzi e a inclusione
negli elenchi di prodotti rimborsabili.
6.
Valutazione dell'impatto
Data la natura puramente procedurale della
direttiva 89/105/CEE, per le opzioni analizzate non è
stato individuato alcun impatto ambientale. Segue una sintesi degli impatti di
tipo economico e sociale. 1) Obiettivo A: Garantire decisioni
tempestive in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso dei medicinali Opzione A.1 Status quo (scenario di base) || Ritardi per i farmaci originator · Aziende produttrici di farmaci originator: perdita di introiti a causa del ritardato ingresso sul mercato (stima: da 35 a 100 milioni di EUR per farmaco), ridotta capacità di investire in R&S, vitalità delle PMI in pericolo. · Pazienti: perdite in termini di benessere dovute ai ritardi nella disponibilità dei farmaci (ordine di grandezza in valore monetario: fino a 970 milioni di EUR/paese/anno). · Stati membri: i ritardi nella fissazione dei prezzi e nei rimborsi non rappresentano necessariamente un vantaggio in termini di bilancio (la riduzione della spesa non farmaceutica derivante dall'introduzione di un nuovo farmaco potrebbe essere maggiore del costo generato dalla prescrizione di quel farmaco). Ritardi per i farmaci generici · Aziende produttrici di farmaci generici: perdita di redditività degli investimenti e di introiti a causa del ritardato ingresso sul mercato. · Stati membri: mancati risparmi (stima: 3 miliardi di EUR per il periodo 2000-2007 sulla base di un campione di farmaci in 17 paesi UE). · Pazienti: costi supplementari derivanti dalla partecipazione finanziaria al costo (dipende dal sistema nazionale). Opzione A.2 Misure normative non cogenti (soft law) || · Una base più solida per applicare i termini vigenti ma la certezza giuridica non migliorerà in maniera significativa. · Potenzialmente efficace per ridurre i ritardi per i prodotti originator (sulla base di azioni collaborative come l'EUNetHTA) ma il successo dipende dalla cooperazione tra gli Stati membri. È improbabile che abbia successo per i farmaci generici: gli orientamenti forniti dall'indagine sul settore farmaceutico non hanno ridotto i ritardi inutili che si registrano in tutti i paesi dell'Unione europea. Opzione A.3/a Sanzioni finanziarie imposte dai giudici nazionali || · Risarcimento dei danni economici per le aziende farmaceutiche. · L'incidenza di bilancio per le autorità nazionali dipende dalla loro capacità di rispettare i termini. · Gli Stati membri sono incentivati a rispettare i termini ma l'efficacia dipenderà dalla volontà degli operatori economici di far valere i propri diritti e dal livello delle sanzioni decise dai giudici nazionali. · Non viene affrontato il problema del ritardo nell'accesso dei pazienti ai farmaci. I pazienti pagano addirittura due volte, in primo luogo a causa del ritardato accesso e in secondo luogo a causa dei risarcimenti pagati con il denaro dei contribuenti. Opzione A.3/b Inclusione automatica nel sistema di rimborso dopo la scadenza dei termini e fino all'adozione di una decisione || · Aziende farmaceutiche: migliore accesso al mercato e maggiore prevedibilità in assenza di ritardi ingiustificati. · Stati membri: incentivo a rispettare i termini ma alcuni Stati membri potrebbero aver bisogno di razionalizzare o aumentare l'efficienza delle procedure HTA. Incidenza potenzialmente significativa sui bilanci della sanità pubblica (incidenza di bilancio proporzionale al livello del mancato rispetto dei termini) benché mitigata da specifiche misure di salvaguardia (capacità di sospendere i termini) e dalla capacità degli Stati membri di adottare la decisione finale. · Pazienti: accesso più rapido ai farmaci in mancanza di decisioni da parte delle autorità competenti. · Potenziali effetti indesiderati: insicurezza per i pazienti e per le aziende se la decisione emanata dopo la scadenza dei termini è negativa. Opzione A.3/c Rapporti di valutazione comparativa (benchmarking) || · Pressione pubblica sugli Stati membri: favorisce il monitoraggio del rispetto dei termini e fornisce una base di dialogo con le autorità competenti. · Efficace soltanto se gli Stati membri forniscono dati precisi e sono disponibili a trarre insegnamenti dal basso livello di rispetto della normativa. · Costi supplementari di rispetto della normativa per le autorità pubbliche, benché i rapporti di valutazione vengano redatti non più di una volta l'anno. Opzioni A.4/a e A.4/b - Termini più brevi per i prodotti generici - Divieto di patent linkage e di duplicazione delle valutazioni || · Aziende produttrici di farmaci originator: perdite nel breve periodo dovute a concorrenza più precoce, ma si favoriscono i tentativi di innovazione. · Aziende produttrici di farmaci generici: conseguimento più rapido della redditività degli investimenti e di utili grazie a un accesso al mercato più rapido. · Stati membri: considerevoli risparmi per i bilanci della sanità pubblica (ordine di grandezza: varie centinaia di milioni di EUR/paese se i termini per la fissazione dei prezzi e i rimborsi dei generici si riducono a 30 giorni). Costi una tantum di adeguamento per le autorità pubbliche (soprattutto per gli Stati membri in cui il processo decisionale per i prodotti generici è molto lungo), ma è improbabile che siano tali da annullare i risparmi di lungo periodo derivanti dalla più precoce concorrenza sui prezzi. · Pazienti: possibili risparmi in caso di partecipazione finanziaria al costo (dipende dal sistema nazionale). Opzione 5 Revisione della direttiva per ridurre i ritardi nell'accesso al mercato di prodotti originator || · Aziende produttrici di farmaci originator: più rapida redditività degli investimenti con effetti potenzialmente positivi su ricerca e innovazione. · Autorità pubbliche: sensibili costi di adeguamento dovuti alla necessità di razionalizzare e migliorare le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso. · Pazienti: accesso più rapido ai farmaci e connessi benefici in termini di benessere. · Potenziali effetti indesiderati: mancata inclusione di medicinali tra quelli rimborsabili per rispettare i termini più brevi imposti dalla direttiva. 2) Obiettivo
B: Garantire l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva in un contesto in
evoluzione Opzione B.1 Status quo (scenario di base) || · Rimarrà un divario tra le disposizioni della direttiva e l'attuale mercato farmaceutico, che provocherà persistenti problemi in termini di interpretazione giuridica, attuazione e applicazione. · Aziende farmaceutiche: incertezza giuridica e scarsa prevedibilità dell'attività economica; condizioni non paritarie con possibili effetti sulla competitività (riduzione delle vendite farmaceutiche, della R&S e dell'occupazione). · Pazienti: limitazioni potenzialmente ingiustificate in termini di accesso ai farmaci, con conseguenze per la salute e il benessere. Opzione B.2 Misure normative non cogenti (soft law) || · Una base più solida per far rispettare gli obblighi vigenti ma la certezza giuridica non migliorerà in maniera significativa: questa opzione difficilmente potrà essere risolutiva rispetto ai persistenti problemi di applicazione se gli Stati membri continueranno a sostenere un'interpretazione restrittiva della direttiva. · Sono necessarie risorse importanti per definire gli orientamenti (per esempio una regolare cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri). Opzione B.3/a Revisione minima della direttiva in modo che rifletta la giurisprudenza || · Si favorirebbero l'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri e la verifica del rispetto da parte della Commissione. · Limitato miglioramento in termini di chiarezza giuridica e prevedibilità: non si affronterebbe la questione della varietà delle politiche relative alla fissazione dei prezzi e ai rimborsi (per esempio rimarrebbero incertezze sulle procedure di gara d'appalto e sugli accordi contrattuali). · Limitata flessibilità di adeguamento del quadro normativo nel corso del tempo. Opzione B.3/b Ampia revisione della direttiva per adeguarla al contesto farmaceutico attuale || · Miglioramenti per quanto riguarda la chiarezza giuridica e l'efficacia della direttiva: si potrebbero individuare, scoraggiare o sanzionare più facilmente gli ostacoli ingiustificati agli scambi. La direttiva elaborata sulla base dei principi generali sarebbe maggiormente "a prova di futuro". · Migliore regolamentazione: confini netti tra la direttiva e altri strumenti giuridici pertinenti (per esempio la legislazione sugli appalti pubblici e il diritto dei contratti). · Sarebbe possibile evitare i potenziali ritardi nelle procedure relative alla fissazione dei prezzi e ai rimborsi dei farmaci personalizzati grazie a un migliore coordinamento tra le autorità competenti, ma l'approccio è stato escluso poiché solleva questioni di sussidiarietà e ha riscosso scarso sostegno durante la consultazione pubblica. · Limitata flessibilità di adeguamento del quadro normativo nel corso del tempo. Opzione B.4 Notifica dei progetti di misure nazionali || · Dialogo preventivo e migliore applicazione · Costi di rispetto della normativa per le autorità pubbliche e rischio di costi finanziari legati alla ritardata approvazione delle misure nazionali (nessun effetto sulle singole decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi di cui siano destinatarie le aziende). 3) Obiettivo
C: Possibile estensione dell'ambito di applicazione della direttiva per coprire
i dispositivi medici Opzione C.1 Status quo (scenario di base) || · Questa opzione gode di un forte sostegno da parte degli Stati membri e dell'industria. · Mantenimento del confine normativo tra farmaci e dispositivi medici. · Nessun effetto fondamentale sul mercato dei dispositivi medici: circa l'85% dei dispositivi medici venduti nell'UE (in valore) non è soggetto alla regolamentazione dei prezzi né a meccanismi di inclusione tra i prodotti rimborsabili. Le questioni relative alla trasparenza nel settore dei dispositivi medici riguardano soprattutto gli appalti pubblici (acquisti effettuati dagli ospedali) e si possono affrontare con altri strumenti giuridici. · Il segmento del mercato dei dispositivi medici soggetto a decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi è di modesta entità (15%) e in calo. · I dispositivi medici sono coperti dagli obblighi del trattato che disciplinano la libera circolazione delle merci. Opzione C.2 Estensione parziale della direttiva per coprire un segmento specifico del mercato dei dispositivi medici || · Rapido accesso al mercato per i dispositivi medici soggetti a regolamentazione dei prezzi e inclusione negli elenchi dei prodotti rimborsabili (applicazione dei termini): benefici per le aziende in termini di redditività degli investimenti e per i pazienti grazie al rapido accesso alle tecnologie sanitarie. Tuttavia non vi è alcun sostegno a questa opzione da parte dell'industria. · Complessità giuridica e tecnica. Maggiore frammentazione del mercato a causa del trattamento differenziato di prodotti simili conformemente alle norme nazionali che regolano la fissazione dei prezzi e i rimborsi. · Oneri/costi supplementari per alcuni Stati membri.
7.
Confronto tra le opzioni
Le opzioni concernenti i medicinali sono state
messe a confronto sulla base dei principali criteri di seguito elencati:
efficacia nel raggiungimento degli obiettivi perseguiti, efficienza (tenendo
conto degli oneri e dei costi per gli Stati membri), certezza giuridica e
applicazione. Su questa base, le opzioni preferite sono: –
le opzioni A.3/b, A.3/c, nonché le opzioni A.4/a e
A.4/b, per garantire decisioni tempestive sulla fissazione dei prezzi e sui
rimborsi; –
le opzioni B.3/b e B.4 per garantire l'adeguatezza
e l'efficacia della direttiva in un contesto in evoluzione. Risultati delle opzioni rispetto ai criteri principali – Obiettivo A Obiettivo A: garantire decisioni tempestive in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi || Efficacia || Efficienza = Efficacia rispetto agli oneri/ai costi per gli Stati membri || Certezza giuridica || Applicazione Opzione A.1 Status quo (scenario di base) || - || - || - || - Opzione A.2 Misure normative non cogenti (soft law) || ± || + || ± || ± Opzione A.3/a Sanzioni finanziarie imposte dai giudici nazionali || ± || + || + || ± Opzione A.3/b Inclusione automatica nel sistema di rimborso dopo la scadenza dei termini e fino all'adozione di una decisione || + + || ± || + || + Opzione A.3/c Rapporti di valutazione comparativa || + || + || + || ± Opzione A.4/a Termini più brevi per i prodotti generici || + + || + || + || O Opzione A.4/b Divieto di patent linkage e di duplicazione delle valutazioni || + + || + + || + + || O Opzione 5 Termini più brevi per i farmaci originator || + || - || + || O Risultati delle opzioni rispetto ai criteri principali – Obiettivo B Obiettivo B: garantire l'adeguatezza e l'efficacia della direttiva in un contesto in evoluzione || Efficacia || Efficienza = Efficacia rispetto agli oneri/costi per gli Stati membri || Certezza giuridica || Applicazione Opzione B.1: Status quo (scenario di base) || - || - || - || - Opzione B.2: Misure normative non cogenti (soft law) || ± || + || ± || ± Opzione B.3/a: Revisione minima della direttiva in modo che rifletta la giurisprudenza || ± || ± || + || + Opzione B.3/b: Ampia revisione della direttiva per adeguarla al contesto farmaceutico attuale || + || + || + + || ± Opzione B.4: Notifica dei progetti di misure nazionali || + || ± || + || + + Livelli di prestazione: + + Molto alto + Alto ± Discreto - Negativo O Nessun effetto oooo: Opzioni preferite Le opzioni
concernenti la possibile estensione della direttiva per coprire i
dispositivi medici sono stati messe a confronto soprattutto per quanto riguarda
i benefici e gli svantaggi generali. La conclusione è che i benefici derivanti
dall'estensione della direttiva per coprire il piccolo segmento del mercato dei
dispositivi medici soggetto alla definizione dei prezzi e all'inclusione negli
elenchi dei prodotti rimborsabili non compensano gli svantaggi, in particolare
le complessità giuridiche e tecniche di tale estensione nonché il rischio di
un'ulteriore frammentazione del mercato. Classificazione
delle opzioni rispetto ai criteri principali – Obiettivo C Obiettivo C: possibile estensione della direttiva 89/105/CEE ai dispositivi medici || Efficacia (effetto sulla trasparenza del mercato) || Efficienza = Efficacia rispetto agli oneri/ai costi per gli Stati membri || Certezza giuridica Opzione C.1 Status quo || ± || + || + Opzione C.2 Estensione parziale a uno specifico segmento del mercato dei dispositivi medici || ± || - || - Tra le opzioni
preferite si osservano sinergie. Per esempio, si potrà raggiungere più
efficacemente l'obiettivo di eliminare gli inutili ritardi nella fissazione dei
prezzi e nei rimborsi dei farmaci generici associando opzioni diverse. Non è
stato possibile, tuttavia, quantificare le sinergie giacché fondamentalmente
esse sono legate al rafforzamento reciproco degli effetti giuridici delle
opzioni raccomandate. Seguono le principali implicazioni che la
proposta serie di opzioni politiche presenta per ognuna delle principali parti
interessate. || Vantaggi/Benefici || Svantaggi/Costi Stati membri || · Maggiore chiarezza giuridica e più facile attuazione dei requisiti procedurali. · Potenziali risparmi sui costi legati a meccanismi di fissazione dei prezzi e di rimborso più rapidi per i prodotti generici. · Nessuna interferenza dei diritti di proprietà intellettuale e industriale con l'attività giornaliera di fissazione dei prezzi e dei rimborsi. || · Strumenti di applicazione più incisivi che richiedono un rispetto più sistematico. Potenziale incidenza sui bilanci della sanità pubblica nel caso di mancato rispetto dei termini. · Necessità di razionalizzare o migliorare le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso (comprese le valutazioni di esperti come l'HTA). · I termini più brevi per i prodotti generici possono comportare costi supplementari di adempimento qualora sia necessario adeguare le procedure nazionali. · Limitati costi amministrativi associati agli obblighi di comunicazione e alla notifica dei progetti di misure nazionali. Aziende produttrici di farmaci originator || · Grazie a una maggiore chiarezza giuridica, a strumenti di applicazione più incisivi e a una legislazione più "a prova di futuro": - vi sarà una maggiore prevedibilità dell'attività economica; - migliorerà l'accesso al mercato; - migliorerà la competitività e si favorirà l'innovazione. · La più precoce concorrenza con i prodotti generici favorirà i tentativi d'innovazione. || · L'inclusione automatica nel caso di mancato rispetto dei termini può avere l'effetto collaterale di incoraggiare gli Stati membri a emettere decisioni negative prima della scadenza dei termini. · Se dovesse in concreto verificarsi l'inclusione automatica, si potrebbe avere un clima di potenziale insicurezza qualora la decisione adottata oltre i termini dalle autorità competenti fosse negativa. Aziende produttrici di farmaci generici || · Grazie a una maggiore chiarezza giuridica, a strumenti di applicazione più incisivi e a una legislazione più "a prova di futuro": - vi sarà una maggiore prevedibilità dell'attività economica; - migliorerà l'accesso al mercato; - migliorerà la competitività e si favorirà l'innovazione. · Termini più brevi per le decisioni sulla fissazione dei prezzi e sui rimborsi e chiarimenti in relazione alla non interferenza delle questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale e alla sicurezza con le procedure di fissazione dei prezzi e di rimborso garantiranno un più rapido accesso al mercato e una concorrenza più efficace sui mercati dei prodotti non più coperti da brevetto (off patent). || · Se dovesse in concreto verificarsi l'inclusione automatica, si potrebbe avere un clima di potenziale insicurezza qualora la decisione adottata oltre i termini dalle autorità competenti fosse negativa. Pazienti || · Accesso ai farmaci non ostacolato da ritardi nelle decisioni sulla fissazione dei prezzi e sui rimborsi. · Risparmi sui costi correlati a un più rapido accesso ai prodotti generici e alla concorrenza di prezzo sui mercati dei prodotti non più coperti da brevetto (in caso di partecipazione finanziaria al costo). || · Se dovesse in concreto verificarsi l'inclusione automatica, si potrebbero avere un clima di potenziale insicurezza o addirittura effetti sanitari qualora la decisione adottata oltre i termini dalle autorità competenti fosse negativa e i pazienti dovessero cambiare tipo di trattamento.
8.
Monitoraggio e valutazione
I piani di monitoraggio e attuazione si
fondano soprattutto: –
sulla cooperazione tra la Commissione e gli Stati
membri nel quadro del comitato sulla trasparenza istituito dalla direttiva. Il
comitato si incontra periodicamente durante la fase di recepimento per
monitorare e favorire il recepimento da parte degli Stati membri; –
sul meccanismo di prenotifica proposto per
monitorare l'adeguata attuazione della direttiva e consentire un dialogo
bilaterale con gli Stati membri; –
sulle relazioni di attuazione che gli Stati membri
devono presentare entro tre anni dall'entrata in vigore della direttiva,
seguite da una valutazione della Commissione sul funzionamento della direttiva
entro tre anni dalla data in entrata in vigore. Nella tabella che
segue sono presentati i principali indicatori di progresso e gli strumenti di
monitoraggio che verranno usati per valutare se la nuova direttiva raggiunge
gli obiettivi fissati. Obiettivi || Indicatori dei progressi compiuti || Strumenti di monitoraggio A. Decisioni tempestive in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi: rispetto dei termini || Rispetto dei termini per le decisioni in materia di fissazione dei prezzi e dei rimborsi negli Stati membri || Relazioni annuali obbligatorie sul tempo effettivo impiegato per l'adozione delle singole decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborsi. B. Adeguatezza ed efficacia: chiarezza giuridica e applicazione || a) Cambiamenti delle misure nazionali e conformità alla direttiva dei progetti notificati (tasso di conformità basato sul sistema di prenotifica) b) Denunce presentate ed esaminate dalla Commissione, deferimenti alla Corte di giustizia dell'Unione europea da parte della Commissione || Notifica alla Commissione dei progetti di misure nazionali Statistiche sulle infrazioni