Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca /* COM/2012/0724 final - 2012/0343 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) distingue tra a) il potere delegato alla Commissione di adottare
atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali dell'atto legislativo, come stabilito all'articolo 290,
paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e b) le competenze conferite alla
Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, come disposto dall'articolo 291,
paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione). La Commissione si è impegnata[1], in relazione al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[2],
a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi
in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di
regolamentazione con controllo. L'obiettivo generale è la cancellazione entro
la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014) di tutte
le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con
controllo. La presente proposta è intesa a modificare
nove atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della
pesca allo scopo di adeguarli al nuovo contesto istituzionale. Per completezza, l'elenco degli strumenti da
adeguare è il seguente: (1)
direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo
1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e
dei prodotti lattiero-caseari[3]; (2)
regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti
economici dell'agricoltura nella Comunità[4]; (3)
regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione
di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio[5]; (4)
regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di
statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il
regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio[6]; (5)
regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche
sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE,
93/24/CEE e 93/25/CEE[7]; (6)
regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di
pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)[8]; (7)
regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)[9]; (8)
regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di
pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)[10]; (9)
regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui
prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e
(CEE) n. 959/93[11].
2. CONSULTAZIONE
DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non è stato necessario consultare parti
interessate né effettuare una valutazione dell'impatto. 3. ELEMENTI
GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte La presente proposta è intesa a modificare
nove atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della
pesca allo scopo di adeguarli al nuovo contesto istituzionale. In particolare si tratta di individuare i
poteri di cui dispone la Commissione e determinare la procedura adeguata per
l'adozione di misure sulla base di tali poteri. · Razionalizzazione del sistema statistico europeo Il regolamento
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009,
relativo alle statistiche europee[12]
definisce il sistema statistico europeo (SSE) come un partenariato tra
l'autorità statistica europea, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti
nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in
ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di
statistiche europee. Il comitato del sistema statistico europeo
(comitato SSE), istituito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n.
223/2009, è considerato il comitato-ombrello in seno all'SSE. Esso assiste la
Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione in taluni settori
statistici, escluse tuttavia le statistiche dell'agricoltura e della pesca per
le quali la Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica
agraria[13]. Al fine di migliorare il coordinamento e il
partenariato all'interno dell'SSE la Commissione propone di ristrutturare il
sistema, dandogli una forma piramidale e ponendo al suo vertice, quale
organismo strategico principale, il comitato del sistema statistico europeo. Un
aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dall'accentramento in capo al
comitato SSE delle competenze nell'ambito delle procedure di comitato. Nel
febbraio 2012[14]
il comitato SSE ha approvato tale nuova impostazione. La proposta prevede pertanto la modifica dei
nove atti legislativi al fine di sostituire il riferimento al comitato
permanente di statistica agraria con un riferimento al comitato del sistema
statistico europeo. · Base giuridica Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. · Scelta dello strumento Regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio. 4. INCIDENZA
SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Nessuno. 2012/0343 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica di taluni atti legislativi
nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) A seguito dell'entrata in
vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è necessario
conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE i poteri e le
competenze conferiti alla Commissione. (2) La Commissione si è impegnata[15], in relazione al regolamento
(UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[16],
a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi
in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di
regolamentazione con controllo. (3) Deve essere conferito alla
Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290
del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali
degli atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi tecnici,
sociali ed economici. La Commissione deve garantire che tali atti delegati non
comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e
per le unità rispondenti. (4) Gli atti legislativi nel
settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca di cui ai considerando
5-13 contengono riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e
vanno pertanto riesaminati alla luce dei criteri stabiliti nel trattato. (5) Per quanto concerne la
direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini
statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[17], al fine di tener conto
dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione economica, deve essere delegato
alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di
aziende agricole, all'elenco dei prodotti lattiero-caseari oggetto delle
indagini e alle definizioni uniformi da utilizzare in sede di trasmissione dei
risultati per i vari prodotti. (6) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità[18], al fine di tener conto degli
sviluppi tecnici, sociali ed economici, deve essere delegato alla Commissione
il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento degli allegati I e
II di detto regolamento. (7) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di
prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n.
1382/91 del Consiglio[19],
al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico
degli allegati di detto regolamento. (8) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da
parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del
Consiglio[20],
al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico
degli allegati di detto regolamento. (9) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
novembre 2008 , relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che
abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE[21], al fine di tener conto degli
sviluppi tecnici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare
atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea riguardo alla modifica degli allegati I, II, IV e V di detto
regolamento. (10) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da
parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico
settentrionale[22],
al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve
essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente
all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla
modifica degli allegati I, II, III e IV. (11) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e
l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale[23], al fine di tener conto dei
progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica
dell'elenco delle specie e delle regioni statistiche di pesca e delle
descrizioni di tali regioni, nonché delle misure, delle definizioni e dei
codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle
navi e ai metodi di pesca. (12) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da
parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[24], al fine di tener conto dei
progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli
elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché della
descrizione di queste ultime e del livello autorizzato di aggregazione dei
dati. (13) Per quanto concerne il
regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i
regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93[25], al fine di tener conto degli
sviluppi tecnici ed economici, deve essere delegato alla Commissione il potere
di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea riguardo all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di
cui all'allegato. (14) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (15) Il comitato permanente di
statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31
luglio 1972[26],
presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle competenze
di esecuzione a norma degli atti legislativi di cui ai considerando 5-13. (16) Nel contesto della strategia
per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare
il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all'interno
dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo
(comitato SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[27], un ruolo di consulenza e di
assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.
(17) A questo fine si rende
necessario modificare gli atti legislativi di cui ai considerando 5-13,
procedendo alla sostituzione del riferimento al comitato permanente di
statistica agraria con un riferimento al comitato del sistema statistico
europeo. (18) Nel rispetto del principio di
proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento
dell'obiettivo fondamentale della conformazione dei poteri conferiti alla
Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE, stabilire
norme a questo riguardo nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della
pesca. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il
raggiungimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4,
del trattato sull'Unione europea. (19) Al fine di garantire la
certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci
impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate
prima dell'entrata in vigore del presente regolamento. (20) Poiché le modifiche apportate
alla direttiva 96/16/CE del Consiglio riguardano esclusivamente la procedura di
comitato, non è necessario che detta direttiva sia recepita dagli Stati membri, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli atti
legislativi elencati nell'allegato sono modificati conformemente a quanto in
esso specificato. Articolo 2 Il presente regolamento lascia impregiudicate
le procedure di adozione delle misure previste negli atti legislativi di cui
all'allegato, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente ALLEGATO 1.
Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19
marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari[28] La direttiva 96/16/CE è così modificata: (1) L'articolo 1, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. effettuano annualmente presso le
aziende agricole la rilevazione della produzione di latte e del suo impiego;
alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 6 bis riguardo alla definizione di aziende agricole;" (2) L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è
sostituito dal seguente: "2. Alla
Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente
all'articolo 6 bis riguardo all'elenco dei prodotti lattiero-caseari
sui quali verteranno le indagini e di adottare definizioni uniformi da
utilizzare in sede di trasmissione dei risultati per i vari prodotti." (3) È inserito il seguente articolo 6
bis : "Articolo
6 bis
1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione
garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi
oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di
entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 1, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o
se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio." (4) L'articolo 7 è sostituito dal
seguente: "Articolo
7 1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n.
223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo
alle statistiche europee(*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione(**). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. ______________ (*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. (**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." 2.
Regolamento (CE) n. 138/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai
conti economici dell'agricoltura nella Comunità[29] Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così
modificato: (1) L'articolo 2, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo
all'aggiornamento della metodologia dei CEA." (2) L'articolo 3, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo
all'aggiornamento dell'elenco di variabili e dei termini per la trasmissione
dei dati di cui all'allegato II." (3) L'articolo 4 è sostituito dal
seguente: "Articolo 4
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, la
Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori
significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito
alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di
entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio
delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata
in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in
vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo
che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare
obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento
europeo o del Consiglio." 3.
Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione
di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e
che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio[30] Il regolamento (CE) n. 1921/2006 è così
modificato: (1) L'articolo 6, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. La Commissione esamina le relazioni e
presenta le sue conclusioni agli Stati membri." (2) L'articolo 9 è sostituito dal
seguente: "Articolo 9 Aggiornamento degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo
all'adeguamento tecnico degli allegati." (3) È inserito il seguente articolo 10
bis: "Articolo
10 bis
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 9, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non
comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e
per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato
a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica
da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (4) L'articolo 11 è sostituito dal
seguente: "Articolo 11 Comitato
1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE)
n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. ______________ (*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." 4.
Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla
trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che
abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio[31] Il regolamento (CE) n. 762/2008 è così
modificato: (1) L'articolo 6, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. La Commissione esamina le relazioni e
presenta le sue conclusioni agli Stati membri." (2) L'articolo 9, paragrafo 1, è
sostituito dal seguente: "1. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo
alle modifiche tecniche degli allegati." (3) È inserito il seguente articolo 9
bis: "Articolo
9 bis
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione garantisce che i suoi atti
delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli
Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato
a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica
da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui all'articolo
9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (4) L'articolo 10 è sostituito dal
seguente: "Articolo
10 Comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE)
n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione(*). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. ______________ (*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." 5.
Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche
sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE,
93/24/CEE e 93/25/CEE[32] Il regolamento (CE) n. 1165/2008 è così
modificato: (1) L'articolo 18 è sostituito dal
seguente: "Articolo
18
Aggiornamento degli allegati Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 riguardo alle modifiche
degli allegati I, II, IV e V." (2) L'articolo 19 è sostituito dal
seguente: "Articolo 19
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 18, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non
comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e
per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento
di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." 6.
Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla
trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con
attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale[33] Il regolamento (CE) n. 216/2009 è così
modificato: (1) L'articolo 2, paragrafo 5, è
sostituito dal seguente: "5. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo
alla modifica degli elenchi delle zone statistiche di pesca, e relative
suddivisioni, e delle specie." (2) L'articolo 5 è sostituito dal
seguente: "Articolo
5
1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 2, paragrafo 5, la Commissione garantisce che i suoi atti
delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli
Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento
di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 2, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (3) L'articolo 6 è sostituito dal
seguente: "Articolo
6 1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati
membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi
con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività
e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di dette
relazioni, che sottopone all'esame degli Stati membri. 2. Gli Stati membri informano la Commissione
delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre
mesi dalla loro introduzione. 3. Le relazioni metodologiche, la
disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse
all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di
concerto con gli Stati membri." 7.
Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-occidentale[34]
Il regolamento (CE) n. 217/2009 è così
modificato: (1) L'articolo 2, paragrafo 4, è
sostituito dal seguente: "4. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo
alla modifica dell'elenco delle specie e delle regioni statistiche di pesca e
delle descrizioni di tali regioni, nonché delle misure, delle definizioni e dei
codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle
navi e ai metodi di pesca." (2) L'articolo 6 è sostituito dal
seguente: "Articolo
6
1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 2, paragrafo 4, la Commissione garantisce che i suoi atti
delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli
Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento
di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 2, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (3) L'articolo 7, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. Le relazioni metodologiche, la
disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse
all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di
concerto con gli Stati membri." 8.
Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di
pesca nell'Atlantico nord-orientale[35] Il regolamento (CE) n. 218/2009 è così modificato: (1) L'articolo 2, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo
alla modifica degli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché
della descrizione di queste ultime e del livello autorizzato di aggregazione
dei dati." (2) L'articolo 5 è sostituito dal
seguente: "Articolo
5
1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti
delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli
Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento
di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (3) L'articolo 6, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. Le relazioni metodologiche, la
disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse
all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di
concerto con gli Stati membri." 9.
Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui
prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e
(CEE) n. 959/93[36] Il regolamento (CE) n. 543/2009 è così
modificato: (1) L'articolo 6, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo
all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di cui all'allegato." (2) È inserito il seguente articolo 8
bis: "Articolo
8 bis
Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. Nell'esercizio del potere delegato
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione garantisce che i suoi atti
delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli
Stati membri e per i rispondenti. 3. Il potere di adottare atti delegati
di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento
di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni). 4. La delega di potere di cui
all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non
pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 5. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 6. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale
termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (3) L'articolo 9 è sostituito dal
seguente: "Articolo 9
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n.
223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo
alle statistiche europee(*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011,
che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione(**). 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n.
182/2011. ______________ (*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. (**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13." [1] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [2] GU L 55 del
28.2.2011, pag. 13. [3] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27. [4] GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. [5] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1. [6] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1. [7] GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1. [8] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1. [9] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42. [10] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70. [11] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1. [12] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [13] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1 (decisione 72/279/CEE del
Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di
statistica agraria). [14] Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio 2012. [15] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [16] GU L 55 del 28.2.2011,
pag. 13. [17] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27. [18] GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. [19] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1. [20] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1. [21] GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1. [22] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1. [23] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42. [24] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70. [25] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1. [26] GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1. [27] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [28] GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27. [29] GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1. [30] GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1. [31] GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1. [32] GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1. [33] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1. [34] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42. [35] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70. [36] GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.