52012PC0724

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca /* COM/2012/0724 final - 2012/0343 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra a) il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo, come stabilito all'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e b) le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, come disposto dall'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

La Commissione si è impegnata[1], in relazione al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[2], a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

L'obiettivo generale è la cancellazione entro la fine della settima legislatura del Parlamento europeo (giugno 2014) di tutte le disposizioni contenenti riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

La presente proposta è intesa a modificare nove atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca allo scopo di adeguarli al nuovo contesto istituzionale.

Per completezza, l'elenco degli strumenti da adeguare è il seguente:

(1) direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[3];

(2) regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità[4];

(3) regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio[5];

(4) regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio[6];

(5) regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE[7];

(6) regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)[8];

(7) regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione)[9];

(8) regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)[10];

(9) regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93[11].

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

La presente proposta è intesa a modificare nove atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca allo scopo di adeguarli al nuovo contesto istituzionale.

In particolare si tratta di individuare i poteri di cui dispone la Commissione e determinare la procedura adeguata per l'adozione di misure sulla base di tali poteri.

· Razionalizzazione del sistema statistico europeo

Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[12] definisce il sistema statistico europeo (SSE) come un partenariato tra l'autorità statistica europea, ovvero la Commissione (Eurostat), gli istituti nazionali di statistica (INS) e le altre autorità nazionali preposte in ciascuno Stato membro allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.

Il comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009, è considerato il comitato-ombrello in seno all'SSE. Esso assiste la Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione in taluni settori statistici, escluse tuttavia le statistiche dell'agricoltura e della pesca per le quali la Commissione è assistita dal comitato permanente di statistica agraria[13].

Al fine di migliorare il coordinamento e il partenariato all'interno dell'SSE la Commissione propone di ristrutturare il sistema, dandogli una forma piramidale e ponendo al suo vertice, quale organismo strategico principale, il comitato del sistema statistico europeo. Un aspetto di tale razionalizzazione è rappresentato dall'accentramento in capo al comitato SSE delle competenze nell'ambito delle procedure di comitato. Nel febbraio 2012[14] il comitato SSE ha approvato tale nuova impostazione.

La proposta prevede pertanto la modifica dei nove atti legislativi al fine di sostituire il riferimento al comitato permanente di statistica agraria con un riferimento al comitato del sistema statistico europeo.

· Base giuridica

Articolo 338, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Scelta dello strumento

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

2012/0343 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica di taluni atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       A seguito dell'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) è necessario conformare alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE i poteri e le competenze conferiti alla Commissione.

(2)       La Commissione si è impegnata[15], in relazione al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[16], a riesaminare alla luce dei criteri stabiliti nel trattato gli atti legislativi in vigore che contengono attualmente riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo.

(3)       Deve essere conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del TFUE al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali degli atti legislativi, in particolare per tenere conto degli sviluppi tecnici, sociali ed economici. La Commissione deve garantire che tali atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per le unità rispondenti.

(4)       Gli atti legislativi nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca di cui ai considerando 5-13 contengono riferimenti alla procedura di regolamentazione con controllo e vanno pertanto riesaminati alla luce dei criteri stabiliti nel trattato.

(5)       Per quanto concerne la direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[17], al fine di tener conto dell'esperienza acquisita e dell'evoluzione economica, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di aziende agricole, all'elenco dei prodotti lattiero-caseari oggetto delle indagini e alle definizioni uniformi da utilizzare in sede di trasmissione dei risultati per i vari prodotti.

(6)       Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità[18], al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, sociali ed economici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'aggiornamento degli allegati I e II di detto regolamento.

(7)       Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio[19], al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico degli allegati di detto regolamento.

(8)       Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio[20], al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento tecnico degli allegati di detto regolamento.

(9)       Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008 , relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE[21], al fine di tener conto degli sviluppi tecnici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II, IV e V di detto regolamento.

(10)     Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale[22], al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli allegati I, II, III e IV.

(11)     Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale[23], al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica dell'elenco delle specie e delle regioni statistiche di pesca e delle descrizioni di tali regioni, nonché delle misure, delle definizioni e dei codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca.

(12)     Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[24], al fine di tener conto dei progressi tecnici e degli impegni internazionali, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla modifica degli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché della descrizione di queste ultime e del livello autorizzato di aggregazione dei dati.

(13)     Per quanto concerne il regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93[25], al fine di tener conto degli sviluppi tecnici ed economici, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di cui all'allegato.

(14)     È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(15)     Il comitato permanente di statistica agraria, istituito dalla decisione 72/279/CEE del Consiglio del 31 luglio 1972[26], presta consulenza e assistenza alla Commissione nell'esercizio delle competenze di esecuzione a norma degli atti legislativi di cui ai considerando 5-13.

(16)     Nel contesto della strategia per una nuova struttura del sistema statistico europeo (SSE) volta a migliorare il coordinamento e il partenariato in una chiara forma piramidale all'interno dell'SSE, è opportuno attribuire al comitato del sistema statistico europeo (comitato SSE), istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[27], un ruolo di consulenza e di assistenza della Commissione nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione.

(17)     A questo fine si rende necessario modificare gli atti legislativi di cui ai considerando 5-13, procedendo alla sostituzione del riferimento al comitato permanente di statistica agraria con un riferimento al comitato del sistema statistico europeo.

(18)     Nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario e opportuno, ai fini del conseguimento dell'obiettivo fondamentale della conformazione dei poteri conferiti alla Commissione alle disposizioni degli articoli 290 e 291 del TFUE, stabilire norme a questo riguardo nel settore delle statistiche dell'agricoltura e della pesca. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

(19)     Al fine di garantire la certezza del diritto è necessario che il presente regolamento lasci impregiudicate le procedure di adozione di misure avviate ma non completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

(20)     Poiché le modifiche apportate alla direttiva 96/16/CE del Consiglio riguardano esclusivamente la procedura di comitato, non è necessario che detta direttiva sia recepita dagli Stati membri,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli atti legislativi elencati nell'allegato sono modificati conformemente a quanto in esso specificato.

Articolo 2

Il presente regolamento lascia impregiudicate le procedure di adozione delle misure previste negli atti legislativi di cui all'allegato, ove esse siano state avviate ma non siano state completate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

1. Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari[28]

La direttiva 96/16/CE è così modificata:

(1)          L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. effettuano annualmente presso le aziende agricole la rilevazione della produzione di latte e del suo impiego; alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo alla definizione di aziende agricole;"

(2)          L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 bis riguardo all'elenco dei prodotti lattiero-caseari sui quali verteranno le indagini e di adottare definizioni uniformi da utilizzare in sede di trasmissione dei risultati per i vari prodotti."

(3)          È inserito il seguente articolo 6 bis :

"Articolo 6 bis

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(4)          L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

"Articolo 7

1.         La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(**).

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

______________

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

2. Regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 dicembre 2003, relativo ai conti economici dell'agricoltura nella Comunità[29]

Il regolamento (CE) n. 138/2004 è così modificato:

(1)        L'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo all'aggiornamento della metodologia dei CEA."

(2)        L'articolo 3, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 riguardo all'aggiornamento dell'elenco di variabili e dei termini per la trasmissione dei dati di cui all'allegato II."

(3)        L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 Esercizio della delega

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, e all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, o dell'articolo 3, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

3. Regolamento (CE) n. 1921/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativo alla trasmissione di dati statistici sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri e che abroga il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio[30]

Il regolamento (CE) n. 1921/2006 è così modificato:

(1)        L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni agli Stati membri."

(2)        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Aggiornamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 10 bis riguardo all'adeguamento tecnico degli allegati."

(3)        È inserito il seguente articolo 10 bis:

"Articolo 10 bis Esercizio della delega

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 9, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 9 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(4)        L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Comitato

1.         La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(*).

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

______________

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

4. Regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio[31]

Il regolamento (CE) n. 762/2008 è così modificato:

(1)        L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione esamina le relazioni e presenta le sue conclusioni agli Stati membri."

(2)        L'articolo 9, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis riguardo alle modifiche tecniche degli allegati."

(3)        È inserito il seguente articolo 9 bis:

"Articolo 9 bis Esercizio della delega

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 9, paragrafo 1, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(4)        L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"Articolo 10

Comitato

1.         La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(*).

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

______________

(*) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

5. Regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE[32]

Il regolamento (CE) n. 1165/2008 è così modificato:

(1)        L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

"Articolo 18 Aggiornamento degli allegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 19 riguardo alle modifiche degli allegati I, II, IV e V."

(2)        L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"Articolo 19 Esercizio della delega

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 18, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 18 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 18 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 18 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

6. Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall'Atlantico settentrionale[33]

Il regolamento (CE) n. 216/2009 è così modificato:

(1)        L'articolo 2, paragrafo 5, è sostituito dal seguente:

"5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo alla modifica degli elenchi delle zone statistiche di pesca, e relative suddivisioni, e delle specie."

(2)        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 5, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(3)        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1. Entro il 14 novembre 1996 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione particolareggiata sui metodi con cui vengono desunti i dati sulle catture, nonché circa la rappresentatività e l'attendibilità dei dati medesimi. La Commissione redige una sintesi di dette relazioni, che sottopone all'esame degli Stati membri.

2. Gli Stati membri informano la Commissione delle eventuali modifiche alle informazioni di cui al paragrafo 1 entro tre mesi dalla loro introduzione.

3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di concerto con gli Stati membri."

7. Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale[34]

Il regolamento (CE) n. 217/2009 è così modificato:

(1)        L'articolo 2, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 6 riguardo alla modifica dell'elenco delle specie e delle regioni statistiche di pesca e delle descrizioni di tali regioni, nonché delle misure, delle definizioni e dei codici relativi all'attività di pesca, alle attrezzature, alle dimensioni delle navi e ai metodi di pesca."

(2)        L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 4, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 4, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 4, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(3)        L'articolo 7, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di concerto con gli Stati membri."

8. Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale[35]

Il regolamento (CE) n. 218/2009 è così modificato:

(1)        L'articolo 2, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 5 riguardo alla modifica degli elenchi delle specie e delle regioni statistiche di pesca, nonché della descrizione di queste ultime e del livello autorizzato di aggregazione dei dati."

(2)        L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 2, paragrafo 3, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(3)        L'articolo 6, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. Le relazioni metodologiche, la disponibilità e l'attendibilità dei dati, nonché le altre questioni connesse all'applicazione del presente regolamento sono esaminate una volta all'anno di concerto con gli Stati membri."

9. Regolamento (CE) n. 543/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo alle statistiche sui prodotti vegetali e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 837/90 e (CEE) n. 959/93[36]

Il regolamento (CE) n. 543/2009 è così modificato:

(1)        L'articolo 6, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis riguardo all'adeguamento delle tabelle di trasmissione di cui all'allegato."

(2)        È inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis Esercizio della delega

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         Nell'esercizio del potere delegato di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la Commissione garantisce che i suoi atti delegati non comportino ulteriori significativi oneri amministrativi per gli Stati membri e per i rispondenti.

3.         Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal (data esatta di entrata in vigore del regolamento di modifica da indicare a cura dell'Ufficio delle pubblicazioni).

4.         La delega di potere di cui all'articolo 6, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

5.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.         L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(3)        L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9 Procedura di comitato

1.         La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee(*). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione(**).

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

______________

(*) GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

(**) GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13."

[1]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

[2]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[3]               GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

[4]               GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

[5]               GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

[6]               GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

[7]               GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1.

[8]               GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

[9]               GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

[10]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

[11]             GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.

[12]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[13]             GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1 (decisione 72/279/CEE del Consiglio, del 31 luglio 1972, che istituisce un comitato permanente di statistica agraria).

[14]             Dodicesima riunione del comitato SSE del 12 febbraio 2012.

[15]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

[16]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[17]             GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

[18]             GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

[19]             GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

[20]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

[21]             GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1.

[22]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

[23]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

[24]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

[25]             GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.

[26]             GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.

[27]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[28]             GU L 78 del 28.3.1996, pag. 27.

[29]             GU L 33 del 5.2.2004, pag. 1.

[30]             GU L 403 del 30.12.2006, pag. 1.

[31]             GU L 218 del 13.8.2008, pag. 1.

[32]             GU L 321 dell'1.12.2008, pag. 1.

[33]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 1.

[34]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 42.

[35]             GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70.

[36]             GU L 167 del 29.6.2009, pag. 1.