52012PC0720

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero /* COM/2012/0720 final - 2012/0339 (NLE) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

· Motivazione e obiettivi della proposta

A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca, la politica comune della pesca è intesa a garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni dello sforzo di pesca.

Scopo della presente proposta è stabilire, per il 2013, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero.

· Contesto generale

La comunicazione della Commissione concernente una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 298 final) delinea il contesto della proposta.

Il parere scientifico sulle possibilità di pesca nel Mar Nero per il 2013 sarà formulato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2012.

La proposta contiene una sezione importante ai fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2013, che fissa i TAC e i contingenti.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Le possibilità di pesca e le modalità di ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il più recente è il regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione europea

Le misure proposte sono conformi agli obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile.

2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

· Ricorso al parere di esperti

Principali organizzazioni/esperti consultati

L'organizzazione scientifica consultata è il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

Ogni anno l'Unione europea chiede il parere scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere dovrebbe vertere su tutti gli stock del Mar Nero per i quali sono stati proposti TAC.

· Consultazione delle parti interessate

La consultazione delle parti interessate è avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle possibilità di pesca per il 2013. La base scientifica della proposta è stata fornita dallo CSTEP.

· Valutazione dell'impatto

Sulla base dei pareri scientifici, le misure proposte comporteranno una variazione, in termini di catture, delle possibilità di pesca di rombo chiodato per le navi dell'Unione nel Mar Nero.

La proposta non è limitata al breve periodo ma si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine.

A breve termine l'approccio proposto comporterà una riduzione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato nel Mar Nero. A lungo termine, tuttavia, esso dovrebbe condurre alla stabilità o a un aumento dei contingenti. Gli effetti previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità delle attività di pesca è destinata ad aumentare.

3.           Elementi giuridici della proposta

· Sintesi delle misure proposte

La proposta fissa i limiti di cattura e di sforzo applicabili alla pesca unionale e alle attività di pesca internazionali a cui partecipano le navi dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo della politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili sotto il profilo biologico, economico e sociale.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione seguente.

La politica comune della pesca è una politica comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

Il regolamento del Consiglio in questione assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 gli Stati membri sono liberi di ripartire come ritengono le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate.

La proposta non ha alcuna nuova implicazione finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già stati predisposti.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Si tratta di una proposta di gestione della pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio.

4.           Incidenza sul bilancio

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio UE.

5.           Informazioni supplementari

· Semplificazione

La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche (unionali o nazionali), con riguardo segnatamente ai requisiti per la gestione dello sforzo.

· Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia

La proposta riguarda un regolamento annuale per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione.

· Illustrazione dettagliata della proposta

La proposta stabilisce per il 2013 le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati membri operanti nel Mar Nero.

I quantitativi proposti tengono conto del parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013.

Poiché la Commissione intende garantire l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock.

Nell'allegato sono indicati i TAC e i contingenti assegnati agli Stati membri.

2012/0339 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)       A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca.

(2)       A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], le misure che disciplinano l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP).

(3)       Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE) n. 2371/2002.

(4)       I totali ammissibili di catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni espresse in sede di consultazione delle parti interessate.

(5)       L'uso delle possibilità di pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca[2] e in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento concernenti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(6)       Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti[3], è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi menzionate.

(7)       Al fine di evitare un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il 1° gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Nero.

Articolo 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica alle navi dell'Unione operanti nel Mar Nero.

Articolo 3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a)           "CGPM", la Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

b)           "Mar Nero", la sottozona geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2;

c)           "nave dell'Unione", un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;

d)           "totale ammissibile di catture (TAC)", il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni stock;

e)           "contingente", la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo.

CAPO II Possibilità di pesca

Articolo 4 TAC e loro ripartizione

I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5 Disposizioni speciali in materia di ripartizione

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica:

a)           gli scambi realizzati a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

b)           le attribuzioni effettuate a norma dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)           gli sbarchi supplementari autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96;

d)           i quantitativi riportati a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96;

e)           le detrazioni effettuate a norma degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 6 Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Le catture provenienti da stock per i quali le possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a bordo o sbarcate soltanto se:

(a) le catture sono state effettuate da pescherecci di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito o se

(b) le catture rientrano in una quota a disposizione dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita.

CAPO III Disposizioni finali

Articolo 7 Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 8 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

                                                                      

ALLEGATO

TAC applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e per zona

Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del presente regolamento.

Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune

Psetta maxima || TUR || Rombo chiodato

Sprattus sprattus || SPR || Spratto

|| || ||

Specie: || Rombo chiodato || Zona: || Acque UE del Mar Nero

|| Psetta maxima || || TUR/F37.4.2.C. || || ||

Bulgaria || 37 || || TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania || 37 ||

|| ||

Unione || 74 || (1)

|| ||

TAC || Non pertinente

_________ || ||

(1)           Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita.

Specie: || Spratto || || Zona: || Acque UE del Mar Nero ||

|| Sprattus sprattus || || SPR/F37.4.2.C

Bulgaria || 8 032,5 || || TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Romania || 3 442,5 ||

|| ||

Unione || 11 475 ||

|| ||

TAC || Non pertinente ||

_________ || || ||

[1]               GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

[2]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

[3]               GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.