Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero /* COM/2012/0720 final - 2012/0339 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta ·
Motivazione e obiettivi della proposta A norma del regolamento (CE) n. 2371/2002 del
Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo
sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica
comune della pesca, la politica comune della pesca è intesa a garantire lo
sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto
di vista economico, ambientale e sociale. Uno strumento importante in tale
ambito è rappresentato dalla fissazione annuale delle possibilità di pesca
sotto forma di totali ammissibili di catture (TAC), contingenti e limitazioni
dello sforzo di pesca. Scopo della presente proposta è stabilire, per
il 2013, le possibilità di pesca degli Stati membri in relazione agli stock
ittici di maggiore importanza commerciale del Mar Nero. ·
Contesto generale La comunicazione della Commissione concernente
una consultazione sulle possibilità di pesca per il 2013 (COM(2012) 298 final)
delinea il contesto della proposta. Il parere scientifico sulle possibilità di
pesca nel Mar Nero per il 2013 sarà formulato dal comitato scientifico, tecnico
ed economico per la pesca (CSTEP) nel novembre 2012. La proposta contiene una sezione importante ai
fini della gestione della pesca nel Mar Nero nel 2013, che fissa i TAC e i
contingenti. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le possibilità di pesca e le modalità di
ripartizione tra gli Stati membri sono stabilite da un regolamento annuale. Il
più recente è il regolamento (UE) n. 5/2012 del Consiglio, del
19 dicembre 2011, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca
applicabili nel Mar Nero per alcuni stock ittici. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione europea Le misure proposte sono conformi agli
obiettivi e alle regole della politica comune della pesca e alla politica
dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile. 2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione dell'impatto ·
Ricorso al parere di esperti Principali organizzazioni/esperti
consultati L'organizzazione scientifica consultata è il
comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Ogni anno l'Unione europea chiede il parere
scientifico dello CSTEP sullo stato degli stock ittici importanti. Il parere dovrebbe vertere su tutti gli stock del
Mar Nero per i quali sono stati proposti TAC. ·
Consultazione delle parti interessate La consultazione delle parti interessate è
avvenuta attraverso la comunicazione della Commissione relativa alle
possibilità di pesca per il 2013. La base
scientifica della proposta è stata fornita dallo CSTEP. ·
Valutazione dell'impatto Sulla base dei pareri scientifici, le misure
proposte comporteranno una variazione, in termini di catture, delle possibilità
di pesca di rombo chiodato per le navi dell'Unione nel Mar Nero. La proposta non è limitata al breve periodo ma
si inserisce in una strategia più ampia volta a ricondurre gradualmente lo
sforzo di pesca a livelli sostenibili a lungo termine. A breve termine l'approccio proposto
comporterà una riduzione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato nel
Mar Nero. A lungo termine, tuttavia, esso dovrebbe condurre alla stabilità o a
un aumento dei contingenti. Gli effetti
previsti a lungo termine sono una riduzione dell'impatto ambientale (in seguito
all'adeguamento dello sforzo di pesca) e una stabilizzazione o un aumento degli
sbarchi. Nel lungo periodo la sostenibilità
delle attività di pesca è destinata ad aumentare. 3. Elementi giuridici della
proposta · Sintesi delle misure proposte La proposta fissa i limiti di cattura e di
sforzo applicabili alla pesca unionale e alle attività di pesca internazionali
a cui partecipano le navi dell'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo della
politica comune della pesca volto a garantire attività di pesca sostenibili
sotto il profilo biologico, economico e sociale. · Base giuridica Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. · Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella competenza esclusiva
dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà
non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità per la ragione seguente. La politica comune della pesca è una politica
comune. A norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, il Consiglio, su
proposta della Commissione, adotta le misure relative alla fissazione e alla
ripartizione delle possibilità di pesca. Il regolamento del Consiglio in questione
assegna le possibilità di pesca agli Stati membri. Con riferimento all'articolo
20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2371/2002 gli Stati membri sono liberi
di ripartire come ritengono le loro possibilità di pesca tra le regioni o gli
operatori. Gli Stati membri godono dunque di un ampio margine di manovra sulle
decisioni relative al modello socioeconomico che sceglieranno di adottare per
sfruttare le possibilità di pesca loro assegnate. La proposta non ha alcuna nuova implicazione
finanziaria per gli Stati membri. Il regolamento è adottato ogni anno dal
Consiglio e i mezzi pubblici e privati per garantirne l'applicazione sono già
stati predisposti. · Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Si tratta di una proposta di gestione della
pesca basata sull'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE e conforme all'articolo 20
del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio. 4. Incidenza sul bilancio La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio UE. 5. Informazioni supplementari · Semplificazione La proposta prevede la semplificazione delle
procedure amministrative per le autorità pubbliche (unionali o nazionali), con
riguardo segnatamente ai requisiti per la gestione dello sforzo. · Clausola di riesame/revisione/cessazione dell'efficacia La proposta riguarda un regolamento annuale
per il 2013 e non comprende pertanto una clausola di revisione. · Illustrazione dettagliata della proposta La proposta stabilisce per il 2013 le
possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici degli Stati
membri operanti nel Mar Nero. I quantitativi proposti tengono conto del
parere scientifico e del quadro per la fissazione dei TAC e dei contingenti
definito nella comunicazione della Commissione relativa alla consultazione
sulle possibilità di pesca per il 2013. Poiché la Commissione intende garantire
l'utilizzo sostenibile delle risorse della pesca in linea con la politica
dell'Unione e gli impegni internazionali, mantenendo nel contempo stabili le
possibilità di pesca, le variazioni annuali dei TAC sono limitate nella misura
del possibile tenendo conto dello stato di ciascuno stock. Nell'allegato sono indicati i TAC e i
contingenti assegnati agli Stati membri. 2012/0339 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2013, le possibilità
di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 43,
paragrafo 3, del trattato, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta
le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca. (2) A norma del regolamento (CE)
n. 2371/2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle
risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca[1], le misure che disciplinano
l'accesso alle acque e alle risorse e l'esercizio sostenibile delle attività di
pesca sono decise tenendo conto dei pareri scientifici disponibili e
segnatamente della relazione del comitato scientifico, tecnico ed economico per
la pesca (CSTEP). (3) Spetta al Consiglio adottare
le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di
pesca per tipo di pesca o per gruppo di tipi di pesca, ivi comprese, se del
caso, alcune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Le possibilità di
pesca dovrebbero essere ripartite tra gli Stati membri in modo tale da
garantire a ciascuno Stato membro la stabilità relativa delle attività di pesca
per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca e nel pieno rispetto degli obiettivi
della politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (CE)
n. 2371/2002. (4) I totali ammissibili di
catture (TAC) devono essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici
disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici, garantendo
parità di trattamento alle industrie della pesca e tenendo conto delle opinioni
espresse in sede di consultazione delle parti interessate. (5) L'uso delle possibilità di
pesca stabilito nel presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n.
1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica
comune della pesca[2]
e in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento concernenti la
registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati
sull'esaurimento delle possibilità di pesca. Occorre pertanto precisare
i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla
Commissione i dati relativi agli sbarchi degli stock disciplinati dal presente
regolamento. (6) Ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che
introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei
contingenti[3],
è necessario individuare gli stock che sono soggetti alle varie misure ivi
menzionate. (7) Al fine di evitare
un'interruzione delle attività di pesca e garantire una fonte di reddito ai
pescatori dell'Unione è importante che le attività di pesca vengano aperte il
1° gennaio 2013. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente
regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: CAPO I
Campo di applicazione e definizioni Articolo 1
Oggetto Il presente regolamento stabilisce, per il
2013, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar
Nero. Articolo 2
Campo di applicazione Il presente regolamento si applica alle navi
dell'Unione operanti nel Mar Nero. Articolo 3
Definizioni Ai fini del presente regolamento, si intende
per: a) "CGPM", la Commissione
generale per la pesca nel Mediterraneo; b) "Mar Nero", la sottozona
geografica della CGPM quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2; c) "nave dell'Unione", un
peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione; d) "totale ammissibile di catture
(TAC)", il quantitativo che può essere annualmente prelevato da ogni
stock; e) "contingente", la quota
del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo. CAPO II
Possibilità di pesca Articolo 4
TAC e loro ripartizione I TAC, la ripartizione dei medesimi tra gli
Stati membri e le eventuali condizioni a ciò funzionalmente collegate sono
stabiliti nell'allegato. Articolo 5
Disposizioni speciali in
materia di ripartizione La ripartizione tra gli Stati membri delle
possibilità di pesca ai sensi del presente regolamento non pregiudica: a) gli scambi realizzati a norma
dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002; b) le attribuzioni effettuate a norma
dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009; c) gli sbarchi supplementari
autorizzati a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96; d) i quantitativi riportati a norma
dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96; e) le detrazioni effettuate a norma
degli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009. Articolo 6
Condizioni per lo sbarco
delle catture e delle catture accessorie Le catture provenienti da stock per i quali le
possibilità di pesca sono fissate dal presente regolamento sono conservate a
bordo o sbarcate soltanto se: (a)
le catture sono state effettuate da pescherecci di
uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito o se (b)
le catture rientrano in una quota a disposizione
dell'Unione che non è stata ripartita tra gli Stati membri tramite contingenti
e se detta quota dell'Unione non è ancora esaurita. CAPO III
Disposizioni finali Articolo 7
Trasmissione dei dati Ai fini della trasmissione alla Commissione
dei dati relativi agli sbarchi dei quantitativi catturati per ogni stock a
norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati
membri utilizzano i codici degli stock che figurano nell'allegato del presente
regolamento. Articolo 8
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio
2013. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO TAC
applicabili alle navi dell'Unione in zone in cui sono imposti TAC per specie e
per zona Nelle tabelle che seguono sono riportati i TAC
e i contingenti per ogni stock (in tonnellate di peso vivo, salvo diversa
indicazione) nonché le eventuali condizioni ad essi funzionalmente collegate. Gli stock ittici figurano secondo l'ordine
alfabetico dei nomi latini delle specie. In appresso è riportata una tavola di
corrispondenza dei nomi latini e dei nomi comuni utilizzati ai fini del
presente regolamento. Nome scientifico || Codice alfa a 3 lettere || Nome comune Psetta maxima || TUR || Rombo chiodato Sprattus sprattus || SPR || Spratto || || || Specie: || Rombo chiodato || Zona: || Acque UE del Mar Nero || Psetta maxima || || TUR/F37.4.2.C. || || || Bulgaria || 37 || || TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Romania || 37 || || || Unione || 74 || (1) || || TAC || Non pertinente _________ || || (1) Dal 15 aprile al 15 giugno è vietata qualsiasi attività di pesca, inclusi il trasbordo, l'imbarco, lo sbarco e la prima vendita. Specie: || Spratto || || Zona: || Acque UE del Mar Nero || || Sprattus sprattus || || SPR/F37.4.2.C Bulgaria || 8 032,5 || || TAC analitico. Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. Romania || 3 442,5 || || || Unione || 11 475 || || || TAC || Non pertinente || _________ || || || [1] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. [2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1. [3] GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.