Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei /* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA È necessario modificare il regolamento
finanziario[1]
per tener conto delle modifiche avanzate nella proposta della Commissione di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[2], che
sostituirà l’attuale regolamento (CE) n. 2004/2003[3]. In
applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE), il progetto di regolamento che sostituisce il regolamento (CE)
n. 2004/2003 contiene nuove disposizioni riguardanti, tra l’altro, il
finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello
europeo, la cui efficace applicazione richiede che siano corredate di un
corrispondente insieme di regole finanziarie inserite nel regolamento
finanziario. La Commissione propone di inserire un nuovo
titolo “Contributi” alla fine della Parte seconda del regolamento finanziario (“parte
speciale”), immediatamente prima della Parte terza (“Disposizioni transitorie e
finali”). Infine, a questo stadio non sono previsti atti
delegati, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, per il nuovo titolo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO La proposta fa seguito alla risoluzione del
Parlamento europeo in tema di finanziamento dei partiti politici europei
(relazione Giannakou)[4]
secondo la quale, alla luce dell’esperienza acquisita, il finanziamento dei
partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbe essere
migliorato sotto alcuni aspetti. In particolare, la relazione chiede di mettere
fine al sistema delle sovvenzioni e di prevedere, nel regolamento finanziario,
un nuovo strumento finanziario “dedicato unicamente al finanziamento dei
partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale
funzione”. Dopo attento esame, la Commissione propone che
i partiti politici siano effettivamente finanziati mediante un nuovo strumento
(“Contributi”) come illustrato nel presente documento, anziché con una
sovvenzione di funzionamento, come avviene attualmente. Per quanto riguarda le fondazioni politiche
europee, si ritiene che debbano continuare a beneficiare di una sovvenzione di
funzionamento. La richiesta avanzata dal Parlamento europeo di escludere anche
le fondazioni politiche europee dal sistema di sovvenzioni non appare
giustificata, dal momento che queste ultime non presentano le medesime
specificità proprie dei partiti politici europei. Inoltre, la maggior parte
delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo circa le difficoltà
incontrate dalle fondazioni nell’ambito del regolamento finanziario (CE)
n. 1605/2002[5]
sarebbero superate con l’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario,
eliminando così ogni necessità di deroghe specifiche. Così ad esempio le
fondazioni potrebbero, in particolare, ricevere l’intero importo del
prefinanziamento senza dover costituire una garanzia e costituire riserve
finanziarie dalle risorse proprie, giacché gli importi destinati a tali riserve
non sarebbero computati ai fini di verificare il rispetto del divieto dello
scopo di lucro. I contributi ai partiti politici europei
seguono un modello analogo al sistema di sovvenzione, caratterizzato tuttavia
dalle seguenti specificità. La Commissione ha inoltre consultato i
portatori di interessi nella materia (rappresentanti dei partiti politici e
delle fondazioni politiche a livello europeo, esperti nazionali e accademici,
ecc.). Infine, la presente proposta è stata
inizialmente formulata sotto forma di un documento di lavoro della Commissione[6]
contestualmente alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti
politici europei e delle fondazioni politiche europee. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA 3.1. Nuovo titolo nel regolamento
finanziario: “Contributi ai partiti politici europei” La proposta prevede di inserire nella Parte
seconda del regolamento finanziario un nuovo titolo VIII dedicato ai contributi
ai partiti politici europei e di abrogare le disposizioni specifiche relative
ai partiti politici europei attualmente contenute nella Parte prima, titolo VI
(“Sovvenzioni”). 3.2. Principali modifiche rispetto
all’attuale sistema di sovvenzione. La proposta introduce gli elementi seguenti. 3.2.1. Eliminazione del “programma di
lavoro annuale” La citata
relazione Giannakou, al punto 18, chiede la soppressione del programma di
lavoro annuale per i partiti politici europei sottolineando che chiedere la
presentazione di “programmi di lavoro annuali” quale precondizione per il
finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici e che questo
criterio non esiste in nessuno Stato membro dell’UE. In particolare, le
attività dei partiti politici richiedono un grado di flessibilità e di capacità
di reazione di fronte ad avvenimenti correnti molto maggiore rispetto a quello
permesso dal sistema di sovvenzioni, che presuppone la presentazione del
programma di lavoro annuale e di un bilancio di previsione ai fini della
domanda di finanziamento. Per questo motivo,
i contributi dovrebbero essere concessi senza programmi di lavoro annuali o
bilanci previsionali di funzionamento. 3.2.2. Introduzione di criteri di
ammissibilità I criteri di
ammissibilità per il finanziamento dei partiti politici sono stati introdotti
conformemente alla proposta di regolamento relativo allo statuto e al
finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche
europee. In pratica, l’ordinatore dovrebbe chiedere direttamente al Registro
dei partiti politici europei (istituito presso il Parlamento europeo) i
certificati attestanti che i partiti politici europei sono debitamente
registrati e soddisfano i relativi obblighi (ad esempio, la presentazione dei
conti) e non sono stati sospesi né soggetti a sanzione amministrativa, come
previsto nella presente proposta di regolamento. 3.2.3. Eliminazione dei criteri di
selezione Il nuovo titolo
non richiederebbe criteri di selezione, poiché risulta di scarsa utilità
verificare la capacità finanziaria e operativa dei partiti politici europei di
rappresentare i cittadini europei, a maggior ragione in assenza di un programma
di lavoro annuale o di un bilancio previsionale. 3.2.4. Controllo degli obblighi di
legge È stata introdotta
una disposizione che richiede esplicitamente che i partiti politici europei non
siano radiati dal registro o soggetti a penalità amministrative nel corso dell’esercizio
in cui ricevono il contributo. In tali casi, il contributo sarebbe ridotto o
annullato e le somme versate come prefinanziamento verrebbero recuperate. L’ordinatore
sarebbe tenuto a chiedere conferma di tali criteri al Registro del Parlamento
europeo prima di effettuare il pagamento del saldo. 3.2.5. Controlli della spesa e non
delle azioni L’abbandono dell’attuale
sistema di sovvenzioni, che è subordinato alla presentazione di un programma di
lavoro e di un bilancio di previsione, non dovrebbe essere inteso nel senso che
i partiti politici hanno “carta bianca” di fare un uso improprio dei fondi dell’UE.
Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio
previsionale di funzionamento non debba essere un prerequisito per la
concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei
giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, l’ordinatore
dovrebbe verificare se i fondi dell’UE sono stati usati per sostenere spese
rimborsabili come stabilito nel bando per la presentazione delle domande di
contributi entro i termini fissati dal presente regolamento. Questa soluzione
semplificherà la richiesta di contributi giacché non ci sarà presentazione di
programmi di lavoro annuali o bilanci di previsione, e consentirà ai partiti
politici di svolgere liberamente le proprie attività e di adattarle nel corso dell’esercizio. 3.2.6. Termini di utilizzo dei fondi
dell’UE La relazione
Giannakou chiede al punto 24 di prevedere “la costituzione di riserve […] e il
riporto di stanziamenti”. Il nuovo titolo non fa divieto ai partiti politici
europei di costituire riserve a partire dalle risorse proprie. Inoltre, i
partiti politici europei dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto
riguarda i termini entro i quali utilizzare i fondi UE ricevuti. Un’applicazione
rigorosa dell’obbligo di utilizzare questi fondi nel corso dell’esercizio
finanziario per il quale sono stati concessi sarebbe difficile da conciliare
con la necessità dei partiti politici europei di adeguare le proprie risorse al
ciclo elettorale. Tuttavia, i fondi
dell’UE che non sono stati spesi devono essere utilizzati entro un termine
ragionevole. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere
utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari
successivi all’esercizio per il quale sono stati concessi (n+2); successivamente
a tale data, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore. 3.2.7. Cofinanziamento Il finanziamento dei partiti politici europei
deve rispettare il principio del cofinanziamento stabilito dal regolamento
xx/xxxx, fatta salva la possibilità già menzionata di utilizzare l’eventuale
parte non utilizzata del contributo dell’UE per coprire spese rimborsabili
entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione. 3.2.8. Metodi di finanziamento Come nel caso delle sovvenzioni, i contributi
possono essere versati mediante rimborso di una percentuale delle spese
sostenute o mediante un regime a forfait (somme forfettarie, costi unitari e
tassi fissi). 3.2.9. Prefinanziamenti al 100% I contributi dovrebbero essere versati in un
unico versamento di prefinanziamento che copra il 100% dell’importo, sempre che
l’ordinatore non decida altrimenti per motivi debitamente giustificati. 3.2.10. Interesse sui prefinanziamenti In deroga all’articolo 5 del regolamento
finanziario, gli interessi maturati sugli importi di prefinanziamento percepiti
dai partiti politici europei dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di
spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi. 3.2.11. Regime di controllo e sanzioni
Come avviene nel caso delle sovvenzioni, il
nuovo titolo dovrebbe contenere le disposizioni tipo relative al controllo da
parte del Parlamento europeo, dell’OLAF e della Corte dei conti. Dovrebbe
inoltre prevedere il medesimo regime sanzionatorio (sanzioni amministrative e
finanziarie) applicabile ai beneficiari di sovvenzioni. 4. Incidenza sul bilancio La prevista modifica del regolamento
finanziario non dovrebbe avere significative implicazioni di bilancio. 2012/0336 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom)
n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici
europei IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 322, in combinato disposto con il trattato
che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo
106 bis, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere della Corte dei conti[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: 1) I partiti politici a livello
europeo sono un importante fattore d’integrazione all’interno dell’Unione. 2) L’articolo 10 del trattato
sull’Unione europea e l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea dispongono che i partiti politici a livello
europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere
la volontà politica dei cittadini dell’Unione. 3) Il 4 novembre 2003 il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n.
2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a
livello europeo[8].
4) Nella risoluzione del 6
aprile 2011 sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle
norme relative al loro finanziamento[9],
il Parlamento europeo ha suggerito, alla luce dell’esperienza acquisita, una
serie di miglioramenti sul finanziamento dei partiti politici europei e delle
fondazioni politiche europee. 5) Il […] il Parlamento europeo
e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. […] relativo allo
statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni
politiche europee[10]
che sostituisce il regolamento (CE) n. 2004/2003. Tale regolamento stabilisce
nuove norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici e
delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare per quanto
riguarda le condizioni di finanziamento, le modalità e la distribuzione dei
fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le
elezioni al Parlamento europeo, le spese ragionevoli, il divieto di finanziamento,
la contabilità, l’attuazione e il controllo, le sanzioni e la trasparenza. 6) Occorre che il regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio
annuale dell’Unione[11]
(in appresso “regolamento finanziario”) contenga regole sui contributi ai
partiti politici europei dal Parlamento europeo. È necessario che tali regole
concedano ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità
per quanto riguarda il termine di utilizzo dei contributi, conformemente alla
natura delle loro attività. 7) Il sistema di sostegno
finanziario ai partiti politici europei attraverso una sovvenzione di
funzionamento ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 6, del regolamento
finanziario non è adatto alle loro esigenze, in particolare l’obbligo di
presentare un programma di lavoro annuale e un bilancio previsionale di
funzionamento, un criterio che non esiste nella legislazione degli Stati
membri. Pertanto, è necessario che il sostegno finanziario concesso ai partiti
politici europei assuma la forma di un contributo specifico, che soddisfi le
esigenze specifiche dei partiti politici europei. 8) Benché la presentazione di
un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non
sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i
partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi
dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore verifichi se i fondi
sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai
criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi
entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai
partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi
all’esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi
devono essere recuperati dall’ordinatore. 9) È necessario che i fondi
dell’Unione concessi per finanziare i costi operativi dei partiti politici
europei non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal
regolamento (UE) n. […], in particolare per finanziare, direttamente
o indirettamente, altre organizzazioni quali i partiti politici nazionali.
Occorre che i partiti politici europei utilizzino i contributi per sostenere
una percentuale delle spese correnti e future ma non spese o debiti contratti
prima della presentazione delle loro domande di contributo. 10) È opportuno che la concessione
dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti
politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di
selezione, l’istituzione di un prefinanziamento al 100% come regola generale o
la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie,
tassi fissi e costi unitari. 11) Occorre che i contributi
provenienti dal bilancio dell’Unione siano ridotti o revocati se i partiti
politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. […]. 12) È opportuno che le sanzioni
basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE) n. [...],
che sono irrogate dalla medesima istituzione, siano applicate in modo coerente
e nel rispetto del principio ne bis in idem. A norma del regolamento (UE) n.
[…], le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento
finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state
irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. […]. 13) Occorre pertanto modificare
conseguentemente il regolamento finanziario, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012
è così modificato: (1) Il
seguente titolo VII è inserito nella Parte seconda: “TITOLO VIII
“Contributi ai partiti politici europei” Articolo 204 bis
Disposizioni generali 1. Ai fini del presente
regolamento, si intende per “partiti politici europei” le entità costituite e
registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento
europeo e del Consiglio(*). 2. Possono essere concessi
contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei
affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e ad
esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione. Articolo 204 ter
Principi 1. I contributi vanno utilizzati
solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti
politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti. I
contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente,
vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un
partito politico europeo. 2. I contributi non sono
utilizzati per finanziare attività di terzi, in particolare partiti politici
nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di
sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili. 3. I contributi sono subordinati
al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento,
conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. […]. 4. I contributi sono concessi
dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati conformemente all’articolo
35, paragrafo (2). 5. I partiti politici europei
che ricevono un contributo non beneficiano di altri fondi provenienti dal
bilancio per gli stessi scopi. Una voce di spesa non può, in nessun caso,
essere finanziata due volte dal bilancio. Articolo 204 quater
Aspetti di bilancio I contributi sono versati dalla sezione del
bilancio relativa al Parlamento europeo. Articolo 204 quinquies
Bando per la presentazione delle domande di contributi 1. I contributi sono concessi in
esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni
anno, almeno sul sito web del Parlamento europeo. 2. A un partito politico europeo
può essere concesso un solo contributo all’anno. 3. Un partito politico europeo
può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto
delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di
contributi. 4. Il bando per la presentazione
delle domande di contributi stabilisce i criteri di ammissibilità del
richiedente nonché i criteri di esclusione. 5. Il bando per la presentazione
delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che
possono essere rimborsate mediante il contributo. Articolo 204 sexies
Procedura di attribuzione 1. Le domande di contributo sono
presentate per iscritto, e, se del caso, in un formato elettronico protetto. 2. I contributi non possono
essere concessi a richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione
del contributo, si trovano in una delle situazioni previste dall’articolo 106,
paragrafo 1, dall’articolo 107 e dall’articolo 109, paragrafo 1, lettera a) e a
quelli che sono registrati nella banca dati centrale sull’esclusione di cui all’articolo
108. 3. I richiedenti devono
attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2. 4. I contributi sono concessi
tramite un accordo o una decisione di contributo come precisato nel bando per
la presentazione delle domande di contributi. 5. L’ordinatore competente può
essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di
attribuzione del contributo. L’ordinatore precisa le regole in materia di
composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a
prevenire eventuali conflitti d’interesse. Articolo 204 septies
Procedura di valutazione 1. Le domande di contributo sono
selezionate in base ai criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento (UE)
n. […] fra le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di
esclusione. 2. I criteri di ammissibilità
stabiliscono a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in
base alle disposizioni del regolamento (UE) n. […]. 3. La decisione dell’ordinatore
competente in merito alle domande precisa almeno: (a)
L’oggetto e l’importo globale del contributo; (b)
il nome dei richiedenti selezionati e gli importi
accettati; (c)
i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di
tale esclusione. 4. L’ordinatore competente
informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se
la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi
in parte o in tutto, l’ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta
o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in
particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1
e 2. Articolo 204 octies
Forma dei contributi 1. I contributi possono assumere
una delle seguenti forme: (a)
rimborso di una percentuale delle spese
effettivamente sostenute; (b)
rimborso sulla base di costi unitari; (c)
somme forfettarie; (d)
finanziamenti a tasso fisso; (e)
una combinazione delle forme di cui alle lettere da
a) a d). 2. Possono essere rimborsate
solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione
delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di
presentazione della domanda. Articolo 204 novies
Regole applicabili ai contributi 1. Le somme forfettarie coprono
in modo generale determinate spese necessarie per lo svolgimento di una
specifica attività da parte del partito politico europeo. Le somme forfettarie
sono utilizzate solo in combinazione con altre forme di contributi. 2. Il costo unitario copre tutte
o alcune categorie specifiche di spese rimborsabili, chiaramente individuate in
anticipo con riferimento a un determinato importo per unità. 3. Il finanziamento a tasso
fisso copre determinate categorie di spese rimborsabili, chiaramente
individuate in anticipo, applicando una percentuale. 4. Quando sono di applicazione,
le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso e i costi unitari sono
definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi. L’accordo
o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare
il rispetto delle condizioni per l’attribuzione di somme forfettarie,
finanziamenti a tasso fisso o costi unitari. Articolo 204 decies
Prefinanziamento I contributi sono versati sotto forma di un
prefinanziamento del 100%, salvo che l’ordinatore decida altrimenti in casi
debitamente giustificati. Articolo 204 undecies
Garanzie L’ordinatore competente può, se lo ritiene
opportuno e proporzionato, caso per caso, e previa analisi dei rischi, chiedere
che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per
limitare i rischi finanziari relativi al pagamento del prefinanziamento solo
quando, alla luce della sua valutazione dei rischi, il partito politico è
esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo
106, paragrafo 1, lettere a) e d), o quando il Parlamento europeo ha avviato
formalmente una procedura amministrativa che potrebbe portare all’esclusione
e/o alla revoca del suo contributo. Le disposizioni di cui all’articolo 134 sulla
garanzia di prefinanziamento per le sovvenzioni si applicano mutatis mutandis
alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al comma precedente
per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei. Articolo 204 duodecies
Uso dei contributi 1. I contributi sono spesi in
conformità dell’articolo 204 ter. 2. Qualsiasi parte del
contributo non utilizzata entro l’esercizio cui si riferisce il contributo è
utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno
n+2. La parte rimanente del contributo non utilizzato entro la scadenza dell’esercizio
n+2 è recuperata conformemente al capo 5 della Parte prima. 3. I partiti politici europei
rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito nel regolamento
n. xx/xxxx. Gli importi che rimangono dai contributi dei precedenti due
esercizi non sono utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici
europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie. 4. I partiti politici europei
utilizzano in via prioritaria i fondi che non sono stati spesi entro l’esercizio
finanziario cui si riferisce il contributo prima di utilizzare i contributi
concessi dopo tale esercizio. 5. Gli interessi maturati sui
pagamenti di prefinanziamento sono considerati parte del contributo dell’Unione. Articolo 204 terdecies
Relazione sull’uso dei contributi Nel rispetto delle condizioni e dei termini
definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito
politico europeo presenta all’ordinatore, per approvazione, una relazione
finale sull’utilizzo del contributo e la relativa contabilità. L’ordinatore redige la sua relazione annuale
di attività di cui all’articolo 66, paragrafo 9, sulla base della relazione
finale e dei conti di cui al primo comma. Ai fini della relazione, l’ordinatore
può utilizzare altri documenti giustificativi. Articolo 204 quaterdecies
Pagamento del saldo 1. L’importo del contributo
diventa definitivo soltanto dopo che l’ordinatore ha accettato la relazione
finale e i conti di cui all’articolo 204 terdecies. L’accettazione della
relazione e dei conti non pregiudica controlli successivi da parte del
Parlamento europeo. 2. Qualsiasi importo non speso
del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato
dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i
criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi. 3. Quando il partito politico
europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all’uso
del contributo, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al
partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni. 4. Prima di effettuare il
pagamento del saldo, l’ordinatore verifica che il partito politico europeo
continui ad essere iscritto nel Registro di cui all’articolo 6, del
regolamento (UE) n. […] e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni
previste all’articolo 22 di detto regolamento tra la data della domanda e
la fine dell’esercizio finanziario cui si riferisce il contributo. 5. Quando il partito politico
europeo non è più iscritto nel Registro di cui all’articolo 6 del regolamento
(UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all’articolo 22 di
tale regolamento, l’ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il
contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all’accordo
o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori,
irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all’uso del
contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di
presentare le proprie osservazioni. Articolo 204 quindecies
Controlli e sanzioni 1. Ogni accordo o decisione di
finanziamento prevede espressamente che il Parlamento europeo, l’Ufficio europeo
per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i loro poteri di
controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i partiti politici
europei, i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione. 2. L’ordinatore può irrogare ai
richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e
dissuasive, secondo quanto previsto all’articolo 109 del presente regolamento,
fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […]. 3. Le sanzioni di cui al paragrafo
2 possono essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della
presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo,
abbiano dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore
oppure non abbiano fornito tali informazioni. Articolo 204 sexdecies
Tenuta di registri 1. I partiti politici europei
tengono i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al
contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione finale e dei
conti di cui all’articolo 204 terdecies. 2. La documentazione inerente
agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste
derivanti dall’utilizzo del contributo è conservata fintanto che gli audit, i
ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati
conclusi. ___________________ (*) GU […]. “ (2) All’articolo
121, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera j): “… j) contributi ai partiti politici europei
di cui al titolo VIII della Parte seconda.” (3) Sono
soppressi l’articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 125,
paragrafo 6. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il
Parlamento europeo Per il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Regolamento
(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom)
n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1). [2] COM(2012)
499 final del 12.9.2012. [3] Regolamento
(CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003,
relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo
(GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1). [4] “Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo” del 15
marzo 2011 (2010/2201(INI)). [5] Regolamento
(CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1) [6] Documento di lavoro della Commissione in preparazione
della proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo
titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)500
final del 19.9.2012). [7] GU […] del […], pag. […]. [8] GU L 297
del 15.11.2003, pag. 1. [9] 2010/2201(INI).
[10] GU L […]
del […], pag. […] [11] GU L 298
del 26.10.2012, pag. 1.