52012PC0712

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei /* COM/2012/0712 final - 2012/0336 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario modificare il regolamento finanziario[1] per tener conto delle modifiche avanzate nella proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[2], che sostituirà l’attuale regolamento (CE) n. 2004/2003[3]. In applicazione dell’articolo 224 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), il progetto di regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 2004/2003 contiene nuove disposizioni riguardanti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, la cui efficace applicazione richiede che siano corredate di un corrispondente insieme di regole finanziarie inserite nel regolamento finanziario.

La Commissione propone di inserire un nuovo titolo “Contributi” alla fine della Parte seconda del regolamento finanziario (“parte speciale”), immediatamente prima della Parte terza (“Disposizioni transitorie e finali”).

Infine, a questo stadio non sono previsti atti delegati, ai sensi dell’articolo 290 TFUE, per il nuovo titolo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

La proposta fa seguito alla risoluzione del Parlamento europeo in tema di finanziamento dei partiti politici europei (relazione Giannakou)[4] secondo la quale, alla luce dell’esperienza acquisita, il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee dovrebbe essere migliorato sotto alcuni aspetti. In particolare, la relazione chiede di mettere fine al sistema delle sovvenzioni e di prevedere, nel regolamento finanziario, un nuovo strumento finanziario “dedicato unicamente al finanziamento dei partiti e delle fondazioni a livello europeo e concepito specificamente in tale funzione”.

Dopo attento esame, la Commissione propone che i partiti politici siano effettivamente finanziati mediante un nuovo strumento (“Contributi”) come illustrato nel presente documento, anziché con una sovvenzione di funzionamento, come avviene attualmente.

Per quanto riguarda le fondazioni politiche europee, si ritiene che debbano continuare a beneficiare di una sovvenzione di funzionamento. La richiesta avanzata dal Parlamento europeo di escludere anche le fondazioni politiche europee dal sistema di sovvenzioni non appare giustificata, dal momento che queste ultime non presentano le medesime specificità proprie dei partiti politici europei. Inoltre, la maggior parte delle preoccupazioni espresse dal Parlamento europeo circa le difficoltà incontrate dalle fondazioni nell’ambito del regolamento finanziario (CE) n. 1605/2002[5] sarebbero superate con l’entrata in vigore del nuovo regolamento finanziario, eliminando così ogni necessità di deroghe specifiche. Così ad esempio le fondazioni potrebbero, in particolare, ricevere l’intero importo del prefinanziamento senza dover costituire una garanzia e costituire riserve finanziarie dalle risorse proprie, giacché gli importi destinati a tali riserve non sarebbero computati ai fini di verificare il rispetto del divieto dello scopo di lucro.

I contributi ai partiti politici europei seguono un modello analogo al sistema di sovvenzione, caratterizzato tuttavia dalle seguenti specificità.

La Commissione ha inoltre consultato i portatori di interessi nella materia (rappresentanti dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, esperti nazionali e accademici, ecc.).

Infine, la presente proposta è stata inizialmente formulata sotto forma di un documento di lavoro della Commissione[6] contestualmente alla proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Nuovo titolo nel regolamento finanziario: “Contributi ai partiti politici europei”

La proposta prevede di inserire nella Parte seconda del regolamento finanziario un nuovo titolo VIII dedicato ai contributi ai partiti politici europei e di abrogare le disposizioni specifiche relative ai partiti politici europei attualmente contenute nella Parte prima, titolo VI (“Sovvenzioni”).

3.2.        Principali modifiche rispetto all’attuale sistema di sovvenzione.

La proposta introduce gli elementi seguenti.

3.2.1.     Eliminazione del “programma di lavoro annuale”

La citata relazione Giannakou, al punto 18, chiede la soppressione del programma di lavoro annuale per i partiti politici europei sottolineando che chiedere la presentazione di “programmi di lavoro annuali” quale precondizione per il finanziamento sia fuori luogo nel caso dei partiti politici e che questo criterio non esiste in nessuno Stato membro dell’UE.

In particolare, le attività dei partiti politici richiedono un grado di flessibilità e di capacità di reazione di fronte ad avvenimenti correnti molto maggiore rispetto a quello permesso dal sistema di sovvenzioni, che presuppone la presentazione del programma di lavoro annuale e di un bilancio di previsione ai fini della domanda di finanziamento.

Per questo motivo, i contributi dovrebbero essere concessi senza programmi di lavoro annuali o bilanci previsionali di funzionamento.

3.2.2.     Introduzione di criteri di ammissibilità

I criteri di ammissibilità per il finanziamento dei partiti politici sono stati introdotti conformemente alla proposta di regolamento relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. In pratica, l’ordinatore dovrebbe chiedere direttamente al Registro dei partiti politici europei (istituito presso il Parlamento europeo) i certificati attestanti che i partiti politici europei sono debitamente registrati e soddisfano i relativi obblighi (ad esempio, la presentazione dei conti) e non sono stati sospesi né soggetti a sanzione amministrativa, come previsto nella presente proposta di regolamento.

3.2.3.     Eliminazione dei criteri di selezione

Il nuovo titolo non richiederebbe criteri di selezione, poiché risulta di scarsa utilità verificare la capacità finanziaria e operativa dei partiti politici europei di rappresentare i cittadini europei, a maggior ragione in assenza di un programma di lavoro annuale o di un bilancio previsionale.

3.2.4.     Controllo degli obblighi di legge

È stata introdotta una disposizione che richiede esplicitamente che i partiti politici europei non siano radiati dal registro o soggetti a penalità amministrative nel corso dell’esercizio in cui ricevono il contributo. In tali casi, il contributo sarebbe ridotto o annullato e le somme versate come prefinanziamento verrebbero recuperate.

L’ordinatore sarebbe tenuto a chiedere conferma di tali criteri al Registro del Parlamento europeo prima di effettuare il pagamento del saldo.

3.2.5.     Controlli della spesa e non delle azioni

L’abbandono dell’attuale sistema di sovvenzioni, che è subordinato alla presentazione di un programma di lavoro e di un bilancio di previsione, non dovrebbe essere inteso nel senso che i partiti politici hanno “carta bianca” di fare un uso improprio dei fondi dell’UE. Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non debba essere un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione.

In particolare, l’ordinatore dovrebbe verificare se i fondi dell’UE sono stati usati per sostenere spese rimborsabili come stabilito nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini fissati dal presente regolamento. Questa soluzione semplificherà la richiesta di contributi giacché non ci sarà presentazione di programmi di lavoro annuali o bilanci di previsione, e consentirà ai partiti politici di svolgere liberamente le proprie attività e di adattarle nel corso dell’esercizio.

3.2.6.     Termini di utilizzo dei fondi dell’UE

La relazione Giannakou chiede al punto 24 di prevedere “la costituzione di riserve […] e il riporto di stanziamenti”. Il nuovo titolo non fa divieto ai partiti politici europei di costituire riserve a partire dalle risorse proprie. Inoltre, i partiti politici europei dovrebbero godere di una certa flessibilità per quanto riguarda i termini entro i quali utilizzare i fondi UE ricevuti. Un’applicazione rigorosa dell’obbligo di utilizzare questi fondi nel corso dell’esercizio finanziario per il quale sono stati concessi sarebbe difficile da conciliare con la necessità dei partiti politici europei di adeguare le proprie risorse al ciclo elettorale.

Tuttavia, i fondi dell’UE che non sono stati spesi devono essere utilizzati entro un termine ragionevole. I contributi ai partiti politici europei dovrebbero essere utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi all’esercizio per il quale sono stati concessi (n+2); successivamente a tale data, i fondi non spesi dovrebbero essere recuperati dall’ordinatore.

3.2.7.     Cofinanziamento

Il finanziamento dei partiti politici europei deve rispettare il principio del cofinanziamento stabilito dal regolamento xx/xxxx, fatta salva la possibilità già menzionata di utilizzare l’eventuale parte non utilizzata del contributo dell’UE per coprire spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi alla sua concessione.

3.2.8.     Metodi di finanziamento

Come nel caso delle sovvenzioni, i contributi possono essere versati mediante rimborso di una percentuale delle spese sostenute o mediante un regime a forfait (somme forfettarie, costi unitari e tassi fissi).

3.2.9.     Prefinanziamenti al 100%

I contributi dovrebbero essere versati in un unico versamento di prefinanziamento che copra il 100% dell’importo, sempre che l’ordinatore non decida altrimenti per motivi debitamente giustificati.

3.2.10.   Interesse sui prefinanziamenti

In deroga all’articolo 5 del regolamento finanziario, gli interessi maturati sugli importi di prefinanziamento percepiti dai partiti politici europei dovrebbero essere utilizzati per il pagamento di spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi.

3.2.11.   Regime di controllo e sanzioni

Come avviene nel caso delle sovvenzioni, il nuovo titolo dovrebbe contenere le disposizioni tipo relative al controllo da parte del Parlamento europeo, dell’OLAF e della Corte dei conti. Dovrebbe inoltre prevedere il medesimo regime sanzionatorio (sanzioni amministrative e finanziarie) applicabile ai beneficiari di sovvenzioni.

4.           Incidenza sul bilancio

La prevista modifica del regolamento finanziario non dovrebbe avere significative implicazioni di bilancio.

2012/0336 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per quanto concerne il finanziamento dei partiti politici europei

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 322, in combinato disposto con il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 106 bis,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

1)         I partiti politici a livello europeo sono un importante fattore d’integrazione all’interno dell’Unione.

2)         L’articolo 10 del trattato sull’Unione europea e l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea dispongono che i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

3)         Il 4 novembre 2003 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo[8].

4)         Nella risoluzione del 6 aprile 2011 sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo e delle norme relative al loro finanziamento[9], il Parlamento europeo ha suggerito, alla luce dell’esperienza acquisita, una serie di miglioramenti sul finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

5)         Il […] il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. […] relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee[10] che sostituisce il regolamento (CE) n. 2004/2003. Tale regolamento stabilisce nuove norme concernenti, tra l’altro, il finanziamento dei partiti politici e delle fondazioni politiche a livello europeo, in particolare per quanto riguarda le condizioni di finanziamento, le modalità e la distribuzione dei fondi, le donazioni e i contributi, il finanziamento di campagne per le elezioni al Parlamento europeo, le spese ragionevoli, il divieto di finanziamento, la contabilità, l’attuazione e il controllo, le sanzioni e la trasparenza.

6)         Occorre che il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio annuale dell’Unione[11] (in appresso “regolamento finanziario”) contenga regole sui contributi ai partiti politici europei dal Parlamento europeo. È necessario che tali regole concedano ai partiti politici a livello europeo un maggiore grado di flessibilità per quanto riguarda il termine di utilizzo dei contributi, conformemente alla natura delle loro attività.

7)         Il sistema di sostegno finanziario ai partiti politici europei attraverso una sovvenzione di funzionamento ai sensi dell’articolo 125, paragrafo 6, del regolamento finanziario non è adatto alle loro esigenze, in particolare l’obbligo di presentare un programma di lavoro annuale e un bilancio previsionale di funzionamento, un criterio che non esiste nella legislazione degli Stati membri. Pertanto, è necessario che il sostegno finanziario concesso ai partiti politici europei assuma la forma di un contributo specifico, che soddisfi le esigenze specifiche dei partiti politici europei.

8)         Benché la presentazione di un programma di lavoro annuale e di bilancio previsionale di funzionamento non sia un prerequisito per la concessione del sostegno finanziario, occorre che i partiti politici europei giustifichino ex post il corretto utilizzo dei fondi dell’Unione. In particolare, è opportuno che l’ordinatore verifichi se i fondi sono stati utilizzati per sostenere spese rimborsabili che corrispondono ai criteri definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi entro i termini stabiliti dal presente regolamento. Occorre che i contributi ai partiti politici europei siano spesi entro i due esercizi finanziari successivi all’esercizio in cui sono stati concessi; successivamente i fondi non spesi devono essere recuperati dall’ordinatore.

9)         È necessario che i fondi dell’Unione concessi per finanziare i costi operativi dei partiti politici europei non siano utilizzati per fini diversi da quelli previsti dal regolamento (UE) n. […], in particolare per finanziare, direttamente o indirettamente, altre organizzazioni quali i partiti politici nazionali. Occorre che i partiti politici europei utilizzino i contributi per sostenere una percentuale delle spese correnti e future ma non spese o debiti contratti prima della presentazione delle loro domande di contributo.

10)       È opportuno che la concessione dei contributi sia semplificata e adeguata alle specificità dei partiti politici europei, in particolare mediante l’eliminazione dei criteri di selezione, l’istituzione di un prefinanziamento al 100% come regola generale o la possibilità di utilizzare un regime di finanziamento a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari.

11)       Occorre che i contributi provenienti dal bilancio dell’Unione siano ridotti o revocati se i partiti politici europei violano gli obblighi stabiliti dal regolamento (UE) n. […].

12)       È opportuno che le sanzioni basate sia sul regolamento finanziario sia sul regolamento (UE) n. [...], che sono irrogate dalla medesima istituzione, siano applicate in modo coerente e nel rispetto del principio ne bis in idem. A norma del regolamento (UE) n. […], le sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste dal regolamento finanziario non si applicano in uno dei casi per i quali sono già state irrogate sanzioni sulla base del regolamento (UE) n. […].

13)       Occorre pertanto modificare conseguentemente il regolamento finanziario,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è così modificato:

(1)          Il seguente titolo VII è inserito nella Parte seconda:

“TITOLO VIII “Contributi ai partiti politici europei”

Articolo 204 bis Disposizioni generali

1.           Ai fini del presente regolamento, si intende per “partiti politici europei” le entità costituite e registrate come tali in conformità del regolamento (UE) n. […] del Parlamento europeo e del Consiglio(*).

2.           Possono essere concessi contributi finanziari diretti a carico del bilancio ai partiti politici europei affinché possano contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Articolo 204 ter Principi

1.           I contributi vanno utilizzati solo per il rimborso di una percentuale dei costi di funzionamento dei partiti politici europei direttamente connessi agli obiettivi di tali partiti. I contributi non sono utilizzati per concedere, direttamente o indirettamente, vantaggi personali, in denaro o in natura, ad alcun membro o dipendente di un partito politico europeo.

2.           I contributi non sono utilizzati per finanziare attività di terzi, in particolare partiti politici nazionali o fondazioni politiche a livello europeo o nazionale, sotto forma di sovvenzioni, donazioni, prestiti o altri accordi simili.

3.           I contributi sono subordinati al rispetto dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, conformemente ai criteri di cui al regolamento (UE) n. […].

4.           I contributi sono concessi dal Parlamento europeo su base annuale e sono pubblicati conformemente all’articolo 35, paragrafo (2).

5.           I partiti politici europei che ricevono un contributo non beneficiano di altri fondi provenienti dal bilancio per gli stessi scopi. Una voce di spesa non può, in nessun caso, essere finanziata due volte dal bilancio.

Articolo 204 quater Aspetti di bilancio

I contributi sono versati dalla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Articolo 204 quinquies Bando per la presentazione delle domande di contributi

1.           I contributi sono concessi in esito a bando per la presentazione delle domande di contributi pubblicato ogni anno, almeno sul sito web del Parlamento europeo.

2.           A un partito politico europeo può essere concesso un solo contributo all’anno.

3.           Un partito politico europeo può ricevere un contributo solo se ne fa richiesta nei termini e nel rispetto delle condizioni stabilite nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

4.           Il bando per la presentazione delle domande di contributi stabilisce i criteri di ammissibilità del richiedente nonché i criteri di esclusione.

5.           Il bando per la presentazione delle domande di contributi determina, almeno, la natura delle spese che possono essere rimborsate mediante il contributo.

Articolo 204 sexies Procedura di attribuzione

1.           Le domande di contributo sono presentate per iscritto, e, se del caso, in un formato elettronico protetto.

2.           I contributi non possono essere concessi a richiedenti che, al momento della procedura di attribuzione del contributo, si trovano in una delle situazioni previste dall’articolo 106, paragrafo 1, dall’articolo 107 e dall’articolo 109, paragrafo 1, lettera a) e a quelli che sono registrati nella banca dati centrale sull’esclusione di cui all’articolo 108.

3.           I richiedenti devono attestare che non si trovano in una delle situazioni di cui al paragrafo 2.

4.           I contributi sono concessi tramite un accordo o una decisione di contributo come precisato nel bando per la presentazione delle domande di contributi.

5.           L’ordinatore competente può essere assistito da un comitato ai fini della valutazione e della decisione di attribuzione del contributo. L’ordinatore precisa le regole in materia di composizione, nomina e funzionamento di detto comitato e le regole volte a prevenire eventuali conflitti d’interesse.

Articolo 204 septies Procedura di valutazione

1.           Le domande di contributo sono selezionate in base ai criteri di assegnazione stabiliti nel regolamento (UE) n. […] fra le domande che soddisfano i criteri di ammissibilità e di esclusione.

2.           I criteri di ammissibilità stabiliscono a quali condizioni un richiedente può ricevere un contributo in base alle disposizioni del regolamento (UE) n. […].

3.           La decisione dell’ordinatore competente in merito alle domande precisa almeno:

(a) L’oggetto e l’importo globale del contributo;

(b) il nome dei richiedenti selezionati e gli importi accettati;

(c) i nomi dei richiedenti esclusi e le motivazioni di tale esclusione.

4.           L’ordinatore competente informa per iscritto il richiedente del seguito riservato alla sua domanda. Se la domanda di contributo è respinta o gli importi richiesti non sono concessi in parte o in tutto, l’ordinatore comunica i motivi del rifiuto della richiesta o della mancata attribuzione degli importi richiesti, con riferimento in particolare ai criteri di ammissibilità e di attribuzione di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 204 octies Forma dei contributi

1.           I contributi possono assumere una delle seguenti forme:

(a) rimborso di una percentuale delle spese effettivamente sostenute;

(b) rimborso sulla base di costi unitari;

(c) somme forfettarie;

(d) finanziamenti a tasso fisso;

(e) una combinazione delle forme di cui alle lettere da a) a d).

2.           Possono essere rimborsate solo le spese che soddisfano i criteri stabiliti nel bando per la presentazione delle domande di contributi e che non sono state sostenute prima della data di presentazione della domanda.

Articolo 204 novies  Regole applicabili ai contributi

1.           Le somme forfettarie coprono in modo generale determinate spese necessarie per lo svolgimento di una specifica attività da parte del partito politico europeo. Le somme forfettarie sono utilizzate solo in combinazione con altre forme di contributi.

2.           Il costo unitario copre tutte o alcune categorie specifiche di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo con riferimento a un determinato importo per unità.

3.           Il finanziamento a tasso fisso copre determinate categorie di spese rimborsabili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale.

4.           Quando sono di applicazione, le somme forfettarie, il finanziamento a tasso fisso e i costi unitari sono definiti nel bando per la presentazione delle domande di contributi. L’accordo o la decisione di contributo contiene disposizioni che consentono di verificare il rispetto delle condizioni per l’attribuzione di somme forfettarie, finanziamenti a tasso fisso o costi unitari.

Articolo 204 decies Prefinanziamento

I contributi sono versati sotto forma di un prefinanziamento del 100%, salvo che l’ordinatore decida altrimenti in casi debitamente giustificati.

Articolo 204 undecies  Garanzie

L’ordinatore competente può, se lo ritiene opportuno e proporzionato, caso per caso, e previa analisi dei rischi, chiedere che il partito politico europeo costituisca una garanzia anticipata per limitare i rischi finanziari relativi al pagamento del prefinanziamento solo quando, alla luce della sua valutazione dei rischi, il partito politico è esposto al rischio imminente di trovarsi in una delle situazioni di cui all’articolo 106, paragrafo 1, lettere a) e d), o quando il Parlamento europeo ha avviato formalmente una procedura amministrativa che potrebbe portare all’esclusione e/o alla revoca del suo contributo.

Le disposizioni di cui all’articolo 134 sulla garanzia di prefinanziamento per le sovvenzioni si applicano mutatis mutandis alle garanzie che possono essere richieste nei casi di cui al comma precedente per i pagamenti di prefinanziamento a favore dei partiti politici europei.

Articolo 204 duodecies Uso dei contributi

1.           I contributi sono spesi in conformità dell’articolo 204 ter.

2.           Qualsiasi parte del contributo non utilizzata entro l’esercizio cui si riferisce il contributo è utilizzata per le spese rimborsabili sostenute entro il 31 dicembre dell’anno n+2. La parte rimanente del contributo non utilizzato entro la scadenza dell’esercizio n+2 è recuperata conformemente al capo 5 della Parte prima.

3.           I partiti politici europei rispettano il tasso massimo di cofinanziamento stabilito nel regolamento n. xx/xxxx. Gli importi che rimangono dai contributi dei precedenti due esercizi non sono utilizzati per finanziare la parte che i partiti politici europei sono tenuti a fornire dalle risorse proprie.

4.           I partiti politici europei utilizzano in via prioritaria i fondi che non sono stati spesi entro l’esercizio finanziario cui si riferisce il contributo prima di utilizzare i contributi concessi dopo tale esercizio.

5.           Gli interessi maturati sui pagamenti di prefinanziamento sono considerati parte del contributo dell’Unione.

Articolo 204 terdecies Relazione sull’uso dei contributi

Nel rispetto delle condizioni e dei termini definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi, il partito politico europeo presenta all’ordinatore, per approvazione, una relazione finale sull’utilizzo del contributo e la relativa contabilità.

L’ordinatore redige la sua relazione annuale di attività di cui all’articolo 66, paragrafo 9, sulla base della relazione finale e dei conti di cui al primo comma. Ai fini della relazione, l’ordinatore può utilizzare altri documenti giustificativi.

Articolo 204 quaterdecies  Pagamento del saldo

1.           L’importo del contributo diventa definitivo soltanto dopo che l’ordinatore ha accettato la relazione finale e i conti di cui all’articolo 204 terdecies. L’accettazione della relazione e dei conti non pregiudica controlli successivi da parte del Parlamento europeo.

2.           Qualsiasi importo non speso del prefinanziamento diventa definitivo soltanto dopo che è stato utilizzato dal partito politico europeo per pagare spese rimborsabili che soddisfano i criteri definiti nel bando per la presentazione di domande di contributi.

3.           Quando il partito politico europeo non si conforma agli obblighi che gli incombono in relazione all’uso del contributo, i contributi sono sospesi, ridotti o revocati dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

4.           Prima di effettuare il pagamento del saldo, l’ordinatore verifica che il partito politico europeo continui ad essere iscritto nel Registro di cui all’articolo 6, del regolamento (UE) n. […] e che non sia stato oggetto di una delle sanzioni previste all’articolo 22 di detto regolamento tra la data della domanda e la fine dell’esercizio finanziario cui si riferisce il contributo.

5.           Quando il partito politico europeo non è più iscritto nel Registro di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. […] o è stato oggetto di una delle sanzioni previste all’articolo 22 di tale regolamento, l’ordinatore competente può sospendere, ridurre o revocare il contributo e recuperare gli importi indebitamente versati conformemente all’accordo o alla decisione di contributo, in proporzione alla gravità degli errori, irregolarità, frodi o della violazione degli obblighi relativi all’uso del contributo, dopo aver dato al partito politico europeo la possibilità di presentare le proprie osservazioni.

Articolo 204 quindecies Controlli e sanzioni

1.           Ogni accordo o decisione di finanziamento prevede espressamente che il Parlamento europeo, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti esercitino i loro poteri di controllo, in base a documenti e sul posto, su tutti i partiti politici europei, i contraenti e subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell’Unione.

2.           L’ordinatore può irrogare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all’articolo 109 del presente regolamento, fatto salvo l’articolo 22, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. […].

3.           Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono essere irrogate ai partiti politici europei che, al momento della presentazione della domanda di contributo o dopo aver ricevuto il contributo, abbiano dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore oppure non abbiano fornito tali informazioni.

Articolo 204 sexdecies Tenuta di registri

1.           I partiti politici europei tengono i registri, i documenti giustificativi e gli altri dati relativi al contributo per cinque anni dopo la presentazione della relazione finale e dei conti di cui all’articolo 204 terdecies.

2.           La documentazione inerente agli audit, ai ricorsi, ai contenziosi o alla regolarizzazione delle richieste derivanti dall’utilizzo del contributo è conservata fintanto che gli audit, i ricorsi, i contenzioni o le operazioni di regolarizzazione siano stati conclusi.

___________________

(*)     GU […].

“

(2)          All’articolo 121, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera j):

“… j) contributi ai partiti politici europei di cui al titolo VIII della Parte seconda.”

(3)          Sono soppressi l’articolo 125, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 125, paragrafo 6.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

                                                                      

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

[2]               COM(2012) 499 final del 12.9.2012.

[3]               Regolamento (CE) n. 2004/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo (GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1).

[4]               “Relazione sull’applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo” del 15 marzo 2011 (2010/2201(INI)).

[5]               Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1)

[6]               Documento di lavoro della Commissione in preparazione della proposta di modifica del regolamento finanziario che introduce un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei (COM(2012)500 final del 19.9.2012).

[7]               GU […] del […], pag. […].

[8]               GU L 297 del 15.11.2003, pag. 1.

[9]               2010/2201(INI).

[10]             GU L […] del […], pag. […]

[11]             GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.