Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare /* COM/2012/0704 final - 2012/0332 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto politico e
giuridico L'Unione europea e l'Armenia hanno concordato
di approfondire e ampliare le relazioni reciproche nel quadro del partenariato
orientale. In tale contesto, l'Unione ha riconosciuto l'importanza di un
aumento dei contatti diretti tra le persone. In occasione del vertice di Praga
del maggio 2009 sul partenariato orientale, l'UE ha ribadito il suo sostegno
politico alla completa liberalizzazione del regime dei visti in condizioni di
sicurezza e alla promozione della mobilità mediante la conclusione di accordi
di facilitazione del rilascio dei visti e accordi di riammissione con paesi del
partenariato orientale. Secondo l'impostazione comune per lo sviluppo della
politica UE sulla facilitazione del rilascio dei visti, concordata dagli Stati
membri a livello di Coreper nel dicembre 2005, la conclusione di un accordo di
facilitazione del rilascio dei visti è subordinata all'esistenza di un accordo
di riammissione. Il 19 dicembre 2011 il Consiglio ha
formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione
tra l'Unione europea e l'Armenia. Nel febbraio 2012 la Commissione ha trasmesso
un progetto di accordo alle autorità armene e il 27-28 febbraio 2012 si è
svolto a Erevan il primo ciclo di negoziati ufficiali. In seguito ad altri due
cicli di negoziati ufficiali, l'ultimo dei quali si è tenuto a Erevan il 19
luglio 2012, il testo concordato dell'accordo è stato siglato il 18 ottobre 2012
a Bruxelles. Gli Stati membri sono stati regolarmente messi
al corrente e consultati durante tutte le fasi (formali e informali) dei
negoziati in vista dell'accordo di riammissione. Per quanto riguarda l'Unione europea, la base
giuridica dell'accordo è l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato disposto con
l'articolo 218, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La proposta di seguito allegata costituisce lo
strumento giuridico necessario alla conclusione dell’accordo di riammissione,
sul quale il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Per la conclusione
dell'accordo sarà necessaria l'approvazione del Parlamento europeo,
conformemente all’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE. La proposta di decisione relativa alla
conclusione dell'accordo definisce le modalità interne necessarie alla sua
concreta applicazione. In essa si precisa, in particolare, che la Commissione,
assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato
misto per la riammissione istituito dall’articolo 19 dell’accordo. Ai sensi del
paragrafo 5 di detto articolo, tale comitato adotta il proprio regolamento
interno. Come già nel caso degli altri accordi di riammissione precedentemente
conclusi dall’Unione, la posizione di quest'ultima in merito è definita dalla
Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal
Consiglio. Riguardo alle altre decisioni del comitato misto, la posizione
dell’Unione è stabilita conformemente alle disposizioni applicabili del
trattato. 2. Esito dei negoziati La Commissione ritiene che gli obiettivi
stabiliti dal Consiglio nelle direttive di negoziato siano stati raggiunti e
che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per l’Unione. Il contenuto definitivo dell’accordo può
essere sintetizzato nei seguenti punti: - l’accordo è suddiviso in otto sezioni
comprendenti in tutto 24 articoli, cui si aggiungono sei allegati, che
costituiscono parte integrante dell’accordo, e due dichiarazioni comuni; - in una clausola di apertura si
dichiara che l'accordo sarà applicato in modo tale da tutelare il rispetto dei
diritti umani, nonché degli obblighi e delle responsabilità che incombono allo
Stato richiesto e allo Stato richiedente in forza degli strumenti
internazionali loro applicabili, e che, in particolare, lo Stato richiesto
garantirà la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo territorio in
forza dei suddetti strumenti internazionali; la stessa clausola conferma che lo
Stato richiedente deve dare la preferenza ai rimpatri volontari rispetto a
quelli forzati; - gli obblighi di riammissione sanciti
dall’accordo (articoli da 3 a 6) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai
cittadini delle parti contraenti (articoli 3 e 5), sia ai cittadini di paesi
terzi e agli apolidi (articoli 4 e 6); - l’obbligo di riammettere i propri
cittadini si estende anche a coloro che hanno rinunciato alla loro cittadinanza
senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato; - l’obbligo di riammettere i propri
cittadini si estende anche ai familiari (cioè coniuge e figli minori non
sposati) che non godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato
richiedente, indipendentemente dalla loro cittadinanza; - l’obbligo di riammettere i
cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articoli 4 e 6) è subordinato alle
seguenti condizioni preliminari: a) al momento della presentazione della
domanda di riammissione l'interessato possiede un visto o un permesso di
soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, oppure b) l'interessato è
entrato illegalmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo
aver soggiornato o transitato nel territorio dello Stato richiesto; questi
obblighi non si applicano alle persone in transito aeroportuale; - per i propri cittadini e per i
cittadini di paesi terzi o apolidi, in caso di scadenza del termine
specificato, l'Armenia accetta l'uso del documento di viaggio standard dell'UE
per l'allontanamento (articolo 3, paragrafo 5, e articolo 4, paragrafo 3); - la sezione III dell'accordo
(articoli da 7 a 13 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene
le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo
della domanda, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto) e
sulla "riammissione indebita" (articolo 13); il disposto secondo cui
non è necessaria una domanda di riammissione ove la persona da riammettere sia
in possesso di un documento di viaggio o di una carta d'identità validi
(articolo 7, paragrafo 2) garantisce un certo grado di flessibilità; - l'articolo 7, paragrafo 3,
dell'accordo contempla la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per le
persone fermate nella "zona di frontiera", cioè in un perimetro di 15
chilometri dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli
aeroporti internazionali degli Stati membri o dell'Armenia; nell'ambito della
procedura accelerata, le domande di riammissione devono essere presentate entro
due giorni lavorativi e le relative risposte devono essere fornite entro due
giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine per la
risposta è di 12 giorni di calendario (articolo 11, paragrafo 2); - l’accordo contiene una sezione
sulle operazioni di transito (articoli 14 e 15 in combinato disposto con
l’allegato 6); - gli articoli 16, 17 e 18 contengono
le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto
con altri obblighi internazionali; - la composizione, i compiti e i
poteri del comitato misto per la riammissione sono specificati all’articolo 19; - al fine di agevolare l'applicazione
dell'accordo, l'articolo 20 conferisce all'Armenia e ai singoli Stati membri la
facoltà di concludere protocolli di attuazione bilaterali; il rapporto tra tali
protocolli e l'accordo è illustrato all’articolo 21; - le disposizioni finali (articoli da
22 a 24) contengono le necessarie indicazioni circa l'entrata in vigore, la
durata, le eventuali modifiche, la sospensione e la denuncia dell'accordo,
nonché sullo status giuridico dei relativi allegati; - i riferimenti alla situazione
particolare della Danimarca figurano nel preambolo, all’articolo 1, lettera d),
e all’articolo 22, paragrafo 2; la stretta associazione di Norvegia,
Islanda, Liechtenstein e Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo
sviluppo dell'acquis di Schengen è stata presa in considerazione e, nel caso
dell'Islanda, è rispecchiata in una dichiarazione comune allegata all'accordo. 3. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la
Commissione propone che il Consiglio: - approvi, previa approvazione del
Parlamento europeo, l’allegato accordo tra l'Unione europea e l'Armenia
relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare. 2012/0332 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'accordo tra
l'Unione europea
e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui
soggiorno è irregolare IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull’Unione europea, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 79, paragrafo 3, in combinato
disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista
l’approvazione del Parlamento europeo[1], considerando quanto segue: (1) Conformemente alla decisione
XXXX/XXX del Consiglio, del [...][2],
in data [...] la Commissione ha firmato l’accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno
è irregolare, con riserva della sua conclusione in data successiva. (2) È opportuno concludere
l’accordo. (3) L’accordo istituisce un
comitato misto per la riammissione che ha facoltà di adottare il proprio
regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per
l’adozione della posizione dell’Unione a tale riguardo. (4) Conformemente all’articolo 3
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, il Regno Unito [non partecipa all’adozione della presente
decisione, non è vincolato dall'accordo, né è soggetto alla sua applicazione,
salvo qualora notifichi la propria intenzione in tal senso in conformità al
detto protocollo / ha notificato la sua intenzione di partecipare all’adozione
e all’applicazione della presente decisione]. (5) Conformemente all’articolo 3
del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al
trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, e fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda [non
partecipa all’adozione della presente decisione, non è vincolata dall’accordo,
né è soggetta alla sua applicazione, salvo qualora notifichi la propria
intenzione in tal senso in conformità al detto protocollo / ha notificato la
sua intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente
decisione]. (6) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato
sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la
Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa
vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È concluso l'accordo tra l'Unione europea e la
Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno
è irregolare. Il testo dell’accordo è accluso alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui
all’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo, per esprimere il consenso
dell’Unione europea ad essere vincolata dall’accordo. Articolo 3 La Commissione, assistita da esperti degli
Stati membri, rappresenta l’Unione nel comitato misto per la riammissione
istituito dall’articolo 19 dell’accordo. Articolo 4 La posizione dell’Unione in sede di comitato
misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento
interno a norma dell’articolo 19, paragrafo 5, dell’accordo, è assunta dalla
Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal
Consiglio. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. La data di entrata in vigore dell'accordo è
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il cui soggiorno è irregolare LE PARTI CONTRAENTI, L’UNIONE EUROPEA, in prosieguo denominata
“l’Unione”, e LA REPUBBLICA
D'ARMENIA, in prosieguo denominata “Armenia”, DECISE ad intensificare la cooperazione per
combattere più efficacemente l'immigrazione irregolare, DESIDEROSE di instaurare, con il presente
accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per
l'identificazione e il rimpatrio sicuro e ordinato di quanti non soddisfano o
non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel
territorio dell'Armenia o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, e di
agevolare il transito delle suddette persone in uno spirito di cooperazione, SOTTOLINEANDO che il presente accordo fa salvi
i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione, dei suoi Stati membri
e dell'Armenia derivanti dal diritto internazionale e, in particolare, dalla
convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e dal relativo
protocollo del 1967, e dalla convenzione del 1950 per la salvaguardia dei
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, CONSIDERANDO che,
in virtù del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda
rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato
sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e l’Irlanda non partecipano al
presente accordo, salvo che notifichino la loro intenzione di prendervi parte
conformemente al detto protocollo, CONSIDERANDO che le disposizioni del presente
accordo, che rientra nell’ambito d’applicazione della parte terza, titolo V,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, non si applicano al Regno
di Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato
al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE : Articolo 1
Definizioni Ai fini del presente accordo si intende per: (a)
“parti contraenti”: l'Armenia e l’Unione; (b)
“cittadino dell'Armenia”: qualsiasi persona in
possesso della cittadinanza armena in conformità con la legislazione della
Repubblica d'Armenia; (c)
“cittadino di uno Stato membro”: qualsiasi persona
in possesso della cittadinanza di uno Stato membro, quale definita ai fini
dell'Unione; (d)
“Stato membro”: ciascuno Stato membro dell’Unione
europea vincolato dal presente accordo; (e)
“cittadino di paese terzo”: chiunque abbia una
cittadinanza diversa da quella dell'Armenia o di uno Stato membro; (f)
“apolide”: qualsiasi persona priva di cittadinanza;
(g)
“permesso di soggiorno”: certificato di qualunque
tipo, rilasciato dall'Armenia o da uno Stato membro, che autorizza una persona
a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione le
autorizzazioni temporanee di permanere nel territorio in attesa che venga
esaminata una domanda di asilo o una domanda di permesso di soggiorno; (h)
“visto”: l'autorizzazione rilasciata o la decisione
adottata dall'Armenia o da uno degli Stati membri, necessaria per l'ingresso o
per il transito nel territorio. Non comprende il visto di transito
aeroportuale; (i)
“Stato richiedente”: lo Stato (l'Armenia o uno
Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8,
oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo; (j)
“Stato richiesto”: lo Stato (l'Armenia o uno Stato
membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 8,
oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 15 del presente accordo; (k)
“autorità competente”: qualsiasi autorità nazionale
dell'Armenia o di uno Stato membro incaricata dell'attuazione del presente
accordo conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del medesimo; (l)
“transito”: il passaggio di un cittadino di paese
terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto durante il
trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione; (m)
“zona di frontiera”: un perimetro di 15 chilometri
dai territori dei porti marittimi, incluse le zone doganali, e dagli aeroporti
internazionali degli Stati membri o dell'Armenia. Articolo 2
Principi fondamentali Pur intensificando la cooperazione in materia
di prevenzione della migrazione irregolare e lotta contro la medesima, lo Stato
richiesto e lo Stato richiedente garantiscono, nell'applicare il presente
accordo alle persone che rientrano nel suo campo di applicazione, il rispetto
per i diritti umani e per gli obblighi e le responsabilità che incombono loro in
virtù dei pertinenti strumenti internazionali, in particolare: –
la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
del 1948, –
la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, –
il Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici del 1966, –
la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti del 1984, –
la Convenzione di Ginevra relativa allo status di
rifugiati del 1951 e il relativo protocollo del 1967. Lo Stato richiesto garantisce in particolare,
secondo gli obblighi che gli incombono in forza degli strumenti internazionali
sopra elencati, la tutela dei diritti delle persone riammesse nel suo
territorio. Lo Stato richiedente dà la preferenza al
rimpatrio volontario rispetto a quello forzato, laddove non vi siano ragioni di
credere che ciò comprometterebbe il ritorno di una persona allo Stato
richiesto. Sezione I
Obblighi
di riammissione dell'Armenia Articolo 3
Riammissione dei propri cittadini 1. L'Armenia riammette sul suo
territorio, su richiesta di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti
oltre a quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non
soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello
Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata
presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale persona
è un cittadino dell'Armenia. 2. L'Armenia riammette altresì: –
i figli minori non coniugati della persona di cui
al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo
se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente o
sono in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro
Stato membro; – il coniuge della persona di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza
diversa o apolide, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno
nel territorio dell'Armenia, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo
nello Stato membro richiedente o è in possesso di un permesso di soggiorno
valido rilasciato da un altro Stato membro. 3. L'Armenia
riammette inoltre chiunque abbia rinunciato alla cittadinanza armena dopo
l'ingresso nel territorio di uno Stato membro, salvo se tale persona ha quanto
meno ricevuto da tale Stato membro la promessa di essere naturalizzato. 4. Dopo che l'Armenia ha dato risposta
favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o
consolare competente, indipendentemente dalla volontà della persona da riammettere,
rilascia immediatamente, gratuitamente ed entro tre giorni lavorativi, il
documento di viaggio necessario per il ritorno di tale persona, valido 120
giorni. Ove l'Armenia non abbia provveduto a rilasciare il documento di viaggio
entro tre giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di
viaggio standard dell'Unione europea per l'allontanamento[3]. 5. Se, per motivi di fatto o di
diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità
del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi
la rappresentanza diplomatica o consolare armena competente rilascia
gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa durata. Ove
l'Armenia non abbia provveduto a rilasciare il nuovo documento di viaggio entro
tre giorni lavorativi, si presume che abbia accettato il documento di viaggio
standard dell'Unione europea per l'allontanamento[4]. Articolo 4
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. L'Armenia riammette, su istanza di uno
Stato membro e senza ulteriori adempimenti oltre a quelli previsti dal presente
accordo, qualunque cittadino di paese terzo o apolide che non soddisfi o non
soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio
dello Stato membro richiedente, qualora sia accertato o vi sia la fondata
presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale
persona: (a)
al momento della presentazione della domanda di
riammissione è in possesso di un visto o permesso di soggiorno valido rilasciato
dall'Armenia; oppure (b)
è entrata illegalmente e direttamente nel
territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato o transitato nel territorio
dell'Armenia. 2. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 non si applica se il cittadino di paese terzo o l'apolide si è
trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dell'Armenia. 3. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, dopo che l'Armenia ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione,
lo Stato membro richiedente rilascia alla persona la cui riammissione è stata
accettata il documento di viaggio standard dell’Unione europea per
l’allontanamento[5]. Sezione II
Obblighi di riammissione dell'Unione Articolo 5
Riammissione dei propri cittadini 1. Uno Stato membro riammette sul suo
territorio, su richiesta dell'Armenia e senza ulteriori adempimenti oltre a
quelli previsti dal presente accordo, chiunque non soddisfi o non soddisfi più
le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell'Armenia,
qualora sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima
facie forniti, che tale persona è un cittadino di detto Stato membro. 2. Lo Stato membro riammette inoltre: - i figli minori non coniugati della persona
di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza,
salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Armenia; - il coniuge della persona di cui al paragrafo
1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o
di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un
diritto di soggiorno autonomo in Armenia. 3. Lo Stato membro riammette inoltre
chiunque abbia rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro dopo l'ingresso
nel territorio dell'Armenia, salvo se tale persona ha quanto meno ricevuto
dall'Armenia la promessa di essere naturalizzata. 4. Dopo che lo Stato membro richiesto
ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza
diplomatica o consolare competente, indipendentemente dalla volontà della
persona da riammettere, rilascia immediatamente, gratuitamente e non oltre tre
giorni lavorativi il documento di viaggio necessario per il ritorno di tale
persona, valido 120 giorni. 5. Se, per motivi di fatto o di
diritto, l’interessato non può essere trasferito durante il periodo di validità
del documento di viaggio inizialmente rilasciato, entro tre giorni lavorativi
la rappresentanza diplomatica o consolare competente di detto Stato membro
rilascia gratuitamente un nuovo documento di viaggio valido per la stessa
durata. Articolo 6
Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi 1. Uno Stato membro riammette sul suo
territorio, su istanza dell'Armenia e senza ulteriori adempimenti oltre a
quelli previsti dal presente accordo, qualunque cittadino di paese terzo o
apolide che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso, presenza
o soggiorno nel territorio dell'Armenia, qualora sia accertato o vi sia la
fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tale
persona: al momento della presentazione della domanda
di riammissione è in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno valido
rilasciato dallo Stato membro richiesto; oppure (a)
è entrata illegalmente e direttamente nel
territorio dell'Armenia dopo aver soggiornato o transitato nel territorio dello
Stato membro richiesto. 2. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 non si applica se il cittadino di paese terzo o l'apolide si è
trovato soltanto in transito in un aeroporto internazionale dello Stato membro
richiesto. 3. L'obbligo di riammissione di cui al
paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso
di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso
di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo
Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più
lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha
rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti,
l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che
ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di
tali documenti, l'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe
all'ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paese
terzo o l'apolide in questione. 4. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di
riammissione, l'Armenia rilascia alla persona la cui riammissione è stata
accettata il documento di viaggio necessario per il suo ritorno. Sezione III
Procedura di riammissione Articolo 7
Principi 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il
trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi
di cui agli articoli da 3 a 6 è subordinato alla presentazione di una domanda
di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto. 2. Se la persona da riammettere è in
possesso di un documento di viaggio o di una carta d’identità in corso di validità
e, nel caso di cittadini di paesi terzi o di apolidi, di un visto o di un
permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può
procedere al trasferimento senza presentare domanda di riammissione o la
notifica scritta di cui all'articolo 12, paragrafo 1, all'autorità competente
dello Stato richiesto. 3. Fatto salvo il paragrafo 2, se una
persona è stata fermata nella zona di frontiera dello Stato richiedente,
inclusi gli aeroporti, dopo aver attraversato irregolarmente il confine arrivando
direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può
presentare domanda di riammissione entro due giorni dal fermo di tale persona
(procedura accelerata). Articolo 8
Domanda di riammissione 1. Nei limiti del possibile, la domanda
di riammissione contiene le seguenti informazioni: (a)
gli estremi della persona da riammettere (ad es.
nome, cognome, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di
residenza) e, se del caso, gli estremi del coniuge e/o dei figli minori non sposati; (b)
nel caso dei propri cittadini, i mezzi di prova o
di prova prima facie della cittadinanza, indicati rispettivamente negli
allegati 1 e 2; (c)
nel caso dei cittadini di paesi terzi e degli
apolidi, i mezzi di prova o di prova prima facie delle condizioni di
riammissione di dette persone, indicati rispettivamente negli allegati 3 e 4; (d)
una fotografia della persona da riammettere. 2. Nei limiti del possibile, la
domanda di riammissione contiene inoltre le seguenti informazioni: (a)
una dichiarazione, rilasciata con il consenso
esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver
bisogno di assistenza o cure; (b)
tutte le altre misure di protezione o di sicurezza
o le informazioni sulle condizioni di salute dell’interessato, necessarie per
il singolo trasferimento. 3. Un modulo comune per le domande di
riammissione figura nell'allegato 5 del presente accordo. 4. La domanda di riammissione può
essere presentata con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via
elettronica. Articolo 9
Mezzi di prova della cittadinanza 1. La prova della cittadinanza ai
sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 1, può essere
fornita, in particolare, tramite i documenti elencati all'allegato 1 del
presente accordo, ivi compresi i documenti scaduti da non più di sei mesi. In
caso di presentazione di tali documenti, gli Stati membri e l'Armenia
riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori
indagini. La cittadinanza non può essere dimostrata tramite documenti falsi. 2. La prova prima facie della
cittadinanza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo
1, può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2
del presente accordo, ancorché scaduti. In caso di presentazione di tali
documenti, gli Stati membri e l'Armenia ritengono accertata la cittadinanza, a
meno che possano provare il contrario. La prova prima facie della
cittadinanza non può essere fornita tramite documenti falsi. 3. Ove non sia possibile presentare
alcun documento di cui agli allegati 1 o 2, su istanza dello Stato richiedente
da includere nella domanda di riammissione, la rappresentanza diplomatica o
consolare competente dello Stato richiesto predispone quanto necessario per
sentire, entro tempi ragionevoli e al più tardi entro cinque giorni lavorativi
dalla data di ricevimento della domanda di riammissione ai sensi dell'articolo 11,
paragrafo 2, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. La
procedura applicabile può essere stabilita dai protocolli di attuazione di cui
all’articolo 20 del presente accordo. Articolo 10
Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi 1. Le condizioni per la riammissione
dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, sono dimostrate, in particolare,
con i mezzi di prova elencati nell'allegato 3 del presente accordo; non possono
essere dimostrate tramite documenti falsi. Gli Stati membri e l'Armenia
riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie
ulteriori indagini. 2. La prova prima facie delle
condizioni per la riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 1, è basata,
in particolare, sui mezzi di prova elencati nell'allegato 4 del presente
accordo; tale prova non può essere fornita tramite documenti falsi. Se viene
addotta la prova prima facie, gli Stati membri e l'Armenia ritengono
accertate le condizioni, a meno che possano provare il contrario. 3. L’irregolarità dell’ingresso, della
presenza o del soggiorno è stabilita in base a documenti di viaggio
dell’interessato che siano privi di visto o altro necessario permesso di
soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce
prova prima facie dell'irregolarità dell'ingresso, della presenza o del
soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che
l'interessato non è in possesso dei documenti di viaggio, del visto o del
permesso di soggiorno necessari. Articolo 11
Termini 1. La domanda di riammissione di un
cittadino di paese terzo o di un apolide deve essere presentata all'autorità
competente dello Stato richiesto entro il termine massimo di nove mesi dalla
data in cui l'autorità competente dello Stato richiedente è venuta a conoscenza
del fatto che l'interessato non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di
ingresso, presenza o soggiorno in vigore. Qualora, per motivi di diritto o di
fatto, risulti impossibile presentare la domanda in tempo, il termine è
prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli
ostacoli. 2. Alla domanda di riammissione è data
risposta scritta: –
entro due giorni lavorativi, se la domanda è
introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 7, paragrafo 3); –
entro dodici giorni di calendario, in tutti gli
altri casi. Il termine decorre dalla data di ricevimento
della domanda di riammissione. In mancanza di risposta nei termini prescritti,
il trasferimento si considera accettato. Le risposte alle domande di riammissione
possono essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via
elettronica. 3. Il rigetto di una domanda di
riammissione deve essere motivato per iscritto. 4. Una volta autorizzata la
riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2,
l'interessato è trasferito entro tre mesi. Su istanza dello Stato richiedente,
questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a superare ostacoli
giuridici o pratici. Articolo 12
Modalità di trasferimento e modi di trasporto 1. Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo
2, prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti dello
Stato richiedente notificano per iscritto alle autorità competenti dello Stato
richiesto, con un anticipo di almeno due giorni lavorativi, la data del
trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni
pertinenti. 2. Il trasporto può essere effettuato
con qualunque mezzo, incluso l'aereo. Il rimpatrio per mezzo di trasporto aereo
non è effettuato necessariamente attraverso i vettori nazionali dell'Armenia o
degli Stati membri e può svolgersi mediante voli di linea o voli charter. Per i
rimpatri sotto scorta, le scorte non devono essere necessariamente costituite
da personale autorizzato dello Stato richiedente, purché si tratti di personale
autorizzato dall'Armenia o da uno Stato membro. 3. Se il trasferimento avviene per
mezzo di trasporto aereo, le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del
visto. Articolo 13
Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia
stato riammesso dallo Stato richiesto laddove sia accertato, entro sei mesi dal
trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli
articoli da 3 a 6 del presente accordo. In questi casi si osservano, mutatis
mutandis, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse
tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive
dell’interessato. Sezione IV
Operazioni
di transito Articolo 14
Principi 1. Gli Stati membri e l'Armenia
cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai
casi in cui non sia possibile il rimpatrio diretto nello Stato di destinazione. 2. L'Armenia autorizza il transito di
cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno
Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su
istanza dell'Armenia, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in
altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di
destinazione. 3. L'Armenia o uno Stato membro
possono rifiutare il transito: (a)
se il cittadino di paese terzo o l’apolide corre il
rischio reale di essere sottoposto a torture, pene o trattamenti inumani o
degradanti o alla pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di
razza, religione, nazionalità o appartenenza a un determinato gruppo sociale o
per le sue opinioni politiche, nello Stato di destinazione o in un altro Stato
di transito; oppure (b)
se il cittadino di paese terzo o l’apolide deve
subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito;
oppure (c)
per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna,
ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. 4. L'Armenia o uno Stato membro
possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si
appurino successivamente circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono
l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento
del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato
di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e
senza indugio, il cittadino di paese terzo o l'apolide. Articolo 15
Procedura di transito 1. La domanda di transito deve essere
presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e
contenere le seguenti informazioni: (a)
il tipo di transito (aereo, marittimo o terrestre),
altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; (b)
gli estremi dell’interessato (ad esempio nome,
cognome, cognome alla nascita, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data
di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo
e numero del documento di viaggio); (c)
valico di frontiera previsto, data del
trasferimento e uso eventuale di scorte; (d)
una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato
richiedente, sussistono le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, e
non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3. Il modulo comune per le domande di transito
figura all’allegato 6 del presente accordo. La domanda di transito può essere presentata
con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via elettronica. 2. Lo Stato richiesto, entro tre
giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, conferma per iscritto
l’ammissione allo Stato richiedente, indicando il valico di frontiera e la data
previsti, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata, motivando il rifiuto.
In mancanza di risposta entro tre giorni lavorativi, il transito si considera
accettato. Le risposte alle domande di transito possono
essere trasmesse con qualunque mezzo di comunicazione, anche per via
elettronica. 3. In caso di transito aereo, la
persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall'obbligo del
visto di transito aeroportuale. 4. Le autorità competenti dello Stato
richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di
transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e
mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. 5. Il transito avviene entro 30 giorni
dalla data in cui è stata ricevuta l'accettazione della domanda. Sezione V
Costi Articolo 16
Costi di trasporto e di transito Tutti i costi di trasporto afferenti alla
riammissione e al transito, ai sensi del presente accordo, fino alla frontiera
dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto
salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare dall'interessato o da
terzi i costi connessi alla riammissione. Sezione VI
Protezione dei dati e rapporto con altri obblighi internazionali Articolo 17
Protezione dei dati I dati personali vengono comunicati solo se
necessario per l’attuazione del presente accordo da parte delle autorità
competenti dell'Armenia o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A
disciplinare il trattamento o l'elaborazione dei dati personali nel caso
specifico è la legislazione nazionale dell'Armenia ovvero, quando il
responsabile del trattamento è un'autorità competente di uno Stato membro, la
direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale adottata in conformità alla
direttiva medesima. Si applicano inoltre i seguenti principi: (a)
i dati personali devono essere trattati lealmente e
lecitamente; (b)
i dati personali devono essere raccolti per le
specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo
e successivamente trattati, dall’autorità che li comunica e dall’autorità che
li riceve, in modo non incompatibile con tali finalità; (c)
i dati personali devono essere adeguati, pertinenti
e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e/o per le
quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali
comunicati possono avere ad oggetto esclusivamente: –
gli estremi della persona da trasferire (ad esempio
cognome, nome, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o
pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale,
eventuali cittadinanze precedenti); –
il passaporto, la carta di identità o la patente di
guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio); –
i luoghi di soggiorno e gli itinerari; –
altre informazioni necessarie per identificare la
persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi
del presente accordo; (d)
i dati personali devono essere esatti e, se del
caso, aggiornati; (e)
i dati personali devono essere conservati in modo
da consentire l’identificazione dell’interessato per il tempo necessario a
conseguire le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente
trattati, e non oltre; (f)
sia l’autorità che comunica i dati che l’autorità
che li riceve adottano tutti i provvedimenti opportuni per rettificare,
cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non sia conforme
alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono
adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero quando risultano eccessivi rispetto alle
finalità per le quali vengono trattati. Tali provvedimenti comprendono anche
l'obbligo di informare l'altra parte della rettifica, della cancellazione o del
congelamento di tali dati; (g)
su richiesta, l’autorità che riceve i dati
personali informa l’autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i
risultati ottenuti; (h)
i dati personali possono essere comunicati solo
alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è
subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica; (i)
l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li
riceve sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e il ricevimento
dei dati. Articolo 18
Rapporto con altri obblighi internazionali 1. Il presente accordo fa salvi i
diritti, gli obblighi e le responsabilità dell’Unione, dei suoi Stati membri e
dell'Armenia derivanti dal diritto internazionale, inclusa qualunque
convenzione internazionale di cui sono parti, in particolare gli strumenti
elencati all’articolo 2, nonché: –
le convenzioni internazionali che determinano lo
Stato competente per l’esame delle domande di asilo, –
le convenzioni internazionali sull’estradizione e
sul transito; –
le convenzioni e gli accordi internazionali
multilaterali relativi alla riammissione dei cittadini stranieri. 2. Nessun elemento del presente
accordo osta al rimpatrio di una persona ai sensi di altre intese formali o
informali. Sezione VII
Attuazione e applicazione Articolo 19
Comitato misto per la riammissione 1. Le parti contraenti si prestano
reciproca assistenza ai fini dell’applicazione e dell’interpretazione del
presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione
(in prosieguo "il comitato") incaricato in particolare di: (a)
controllare l'applicazione del presente accordo e
procedere a scambi di informazioni in materia, ad esclusione di dati personali; (b)
affrontare eventuali problemi sorti dall’interpretazione
o dall’applicazione delle disposizioni del presente accordo; (c)
stabilire le modalità di attuazione necessarie per
l'applicazione uniforme del presente accordo; (d)
procedere a scambi periodici di informazioni sui
protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e l'Armenia a norma
dell'articolo 20; (e)
suggerire modifiche al presente accordo e ai suoi
allegati. 2. Le decisioni del comitato sono
vincolanti per le parti contraenti. 3. Il comitato è composto da
rappresentanti dell'Unione e dell'Armenia. 4. Il comitato si riunisce
ogniqualvolta necessario su istanza di una delle parti contraenti. 5. Il comitato adotta il proprio
regolamento interno. Articolo 20
Protocolli di attuazione 1. Fatta salva l'applicabilità diretta
del presente accordo, su istanza di uno Stato membro o dell'Armenia, l'Armenia
e lo Stato membro concludono un protocollo di attuazione riguardante, tra
l’altro: (a)
la designazione di autorità competenti, valichi di
frontiera e lo scambio dei punti di contatto; (b)
le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso
il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; (c)
mezzi e documenti complementari a quelli di cui
agli allegati da 1 a 4 del presente accordo; (d)
le modalità di riammissione nell’ambito della
procedura accelerata; (e)
la procedura applicabile alle audizioni. 2. I protocolli di attuazione di cui
al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la
riammissione di cui all'articolo 19. 3. L'Armenia accetta di applicare
qualsiasi disposizione di un protocollo di attuazione concluso con uno Stato
membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, su istanza di
questi ultimi. Gli Stati membri accettano di applicare qualsiasi disposizione
di un protocollo di attuazione concluso da uno di loro anche nelle loro
relazioni con l'Armenia, su richiesta di quest’ultima e con riserva
dell’applicabilità pratica ad altri Stati membri. Articolo 21
Rapporto con gli accordi e le intese bilaterali di riammissione degli Stati
membri Le disposizioni del presente accordo prevalgono
su quelle di qualsiasi accordo o intesa bilaterale di riammissione delle
persone il cui soggiorno è irregolare, in vigore o che potrebbero essere
conclusi, in virtù dell'articolo 20, tra i singoli Stati membri e l'Armenia,
nella misura in cui risultino incompatibili con le disposizioni del presente
accordo. Sezione VIII
Disposizioni finali Articolo 22
Applicazione territoriale 1. Fatto salvo il paragrafo 2, il
presente accordo si applica al territorio cui si applicano il trattato
sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al
territorio dell'Armenia. 2. Il presente accordo si applica al
territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e dell’Irlanda
solo in forza di una notifica inviata a tal fine dall’Unione europea
all'Armenia. Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di
Danimarca. Articolo 23
Entrata in vigore, durata e denuncia 1. Il presente accordo è ratificato o
approvato dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure
interne. 2. Il presente accordo entra in vigore
il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'ultima parte
contraente notifica all'altra parte l'avvenuto espletamento delle procedure di
cui al paragrafo 1. 3. Il presente accordo si applica al
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e all’Irlanda il primo giorno
del secondo mese successivo alla data di notifica di cui all’articolo 22,
paragrafo 2. 4. Il presente accordo è concluso per
un periodo illimitato. 5. Il presente accordo può essere
modificato con il comune accordo delle parti contraenti. Le eventuali modifiche
sono introdotte con protocolli separati che costituiscono parte integrante del
presente accordo ed entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al
presente articolo. 6. Ciascuna parte contraente può,
dandone notifica ufficiale all'altra parte e previa consultazione del comitato
di cui all'articolo 19, temporaneamente sospendere, completamente o in parte,
l'attuazione del presente accordo. La sospensione entra in vigore il secondo
giorno successivo alla notifica. 7. Ciascuna parte contraente può
denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra parte
contraente. L’accordo termina sei mesi dopo la data di tale notifica. Articolo 24
Allegati Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte
integrante del presente accordo. Fatto a […] il giorno […] dell’anno [...], in
duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone,
finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese,
neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca, ungherese e armena, ciascun testo facente ugualmente fede. Per l’Unione europea (…) || Per la Repubblica d'Armenia (…) ALLEGATO 1 Lista comune dei documenti la cui
presentazione è considerata prova di cittadinanza
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 1) –
Passaporti di qualsiasi tipo (nazionali,
diplomatici, di servizio, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei
minori); –
carte d’identità di qualsiasi tipo (comprese le
carte temporanee e provvisorie); –
certificati di cittadinanza o altri documenti
ufficiali da cui risulti chiaramente la cittadinanza. ALLEGATO 2 Lista comune dei documenti la cui
presentazione è considerata prova prima facie di cittadinanza
(Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1, e articolo 9, paragrafo 2) –
Documenti di cui all'allegato 1 scaduti da oltre
sei mesi; –
fotocopia di uno dei documenti elencati
nell’allegato 1 al presente accordo; –
patente di guida o relativa fotocopia; –
certificato di nascita o relativa fotocopia; –
tessera di servizio aziendale o relativa fotocopia; –
dichiarazioni di testimoni; –
dichiarazioni rese dall'interessato e lingua da
questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; –
qualsiasi altro documento che possa contribuire a
stabilire la cittadinanza dell'interessato; –
impronte digitali; –
lasciapassare rilasciato dallo Stato richiesto; –
foglio matricolare e carta d’identità militare; –
libretto di navigazione e patente di battelliere; –
conferma dell'identità risultante da ricerche
effettuate nel sistema di informazione visti[6]; –
se lo Stato membro non si avvale del sistema
d’informazione visti, accertamento dell’identità tramite i registri delle
domande di visto dello Stato membro interessato. ALLEGATO 3 Lista comune dei documenti considerati
prova delle condizioni per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di
apolidi
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 1) –
Visto e/o permesso di soggiorno rilasciato dallo
Stato richiesto; –
timbro d'ingresso/uscita o annotazione analoga sul
documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'ingresso o dell'uscita
(ad es. fotografiche). ALLEGATO 4 Lista comune dei documenti considerati
prova prima facie delle condizioni per la riammissione di cittadini di
paesi terzi e di apolidi
(Articolo 4, paragrafo 1, articolo 6, paragrafo 1, e articolo 10, paragrafo 2) –
Descrizione del luogo e delle circostanze in cui la
persona è stata fermata dopo l’ingresso nel territorio dello Stato richiedente,
rilasciata dalle autorità competenti dello Stato medesimo; –
informazioni sull’identità e/o sul soggiorno
dell'interessato fornite da un’organizzazione internazionale (per esempio,
l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati); –
informazioni rese/confermate da familiari, compagni
di viaggio, ecc.; –
dichiarazioni dell'interessato; –
impronte digitali; –
documenti, certificati e ricevute di qualsiasi tipo
(ricevute d’albergo, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di
accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti per il noleggio di auto,
ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che
l’interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; –
biglietti nominativi di viaggio via aereo,
ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell’interessato
nel territorio dello Stato richiesto; –
informazioni da cui risulti che la persona in
questione si è servita di un accompagnatore o di un’agenzia di viaggi; –
dichiarazioni ufficiali rilasciate, in particolare,
dal personale dell’autorità di frontiera e da altri testimoni che possano
attestare il passaggio del confine da parte dell’interessato; –
dichiarazioni ufficiali dell’interessato in
procedimenti giudiziari o amministrativi. ALLEGATO 5 || || [Emblema della Repubblica d'Armenia] || ..............................................................………… ................................................................……….… || .................................................................…….. (Luogo e data) (Indicazione dell’autorità richiedente) || Riferimento: .............................................…………… Destinatario: ................................................................……….… || ................................................................……….… ................................................................………… (Indicazione dell’autorità richiesta) || q PROCEDURA ACCELERATA (articolo 7, paragrafo 3) q RICHIESTA DI AUDIZIONE (articolo 9, paragrafo 3) DOMANDA DI RIAMMISSIONE ai sensi dell'articolo 8 dell'accordo del […] tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il
cui soggiorno è irregolare A. Dati personali 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. Cognome alla nascita: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione
fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi
o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Cittadinanza e
lingua: .....................................................................................................................………...................………………… 7. Stato civile: ð Coniugato/a ð Celibe/nubile ð Divorziato/a ð Vedovo/a Per le persone
coniugate: nome del coniuge: ........ ..................... Nome e età dei figli
(eventuali): ..................................................……………....………………....….................. ...........................................................................................……………..………………....………………....………… ……………………....…………………..........................……………....………....………………....………………....… ....................................................................................……………....………………....………………....…………… 8. Ultimo indirizzo
nello Stato richiesto: ............................................................................................................................………....................……………… B. Dati personali del coniuge (eventuale) 1. Cognome e nome per
esteso (sottolineare il cognome):
......................................................................................................................................…………………………… 2. Cognome alla
nascita:
……………………………………………………...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di
nascita:
…………………………............................................................………………………………………………………… 4. Sesso e descrizione
fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................………………………. 5. Alias (nomi
precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................……………… 6. Cittadinanza e
lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… C. Dati personali dei figli (eventuali) 1. Cognome e nome per
esteso (sottolineare il cognome):
.................................................................................…………………………….................................................... 2. Data e luogo di
nascita:
………………………….............................................………………………...............……………………………… 3. Sesso e descrizione
fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………..........................…………………. 4. Cittadinanza e
lingua: ...........................................................................................................................………..............................……… D. Indicazioni particolari sulla persona
da trasferire 1. Stato di salute (ad es. eventuale
riferimento a cure mediche speciali in corso; denominazione latina di eventuali
malattie contagiose): ............................................................................................................................................……………………… 2. Indicare se si
tratta di un soggetto particolarmente pericoloso (ad es. persona
sospettata di reati gravi, comportamento aggressivo): ............................................................................................................................................……………………… E. Elementi di prova allegati 1. .................................................................………… (Passaporto n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ..................................................................………… (Autorità di rilascio) || ......................................................................……….. (Data di scadenza) 2. .................................................................………… (Carta d’identità n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ..................................................................………… (Autorità di rilascio) || ......................................................................………… (Data di scadenza) 3. .................................................................………… (Patente di guida n.) || ......................................................................………... (Data e luogo di rilascio) ..................................................................………… (Autorità di rilascio) || ......................................................................………… (Data di scadenza) 4. .................................................................………… (Altro documento ufficiale n.) || ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) ..................................................................………… (Autorità di rilascio) || ......................................................................………… (Data di scadenza) F. Osservazioni ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………... ................................................... (Firma) (Timbro) ALLEGATO 6 || || [Emblema della Repubblica d'Armenia] || ..............................................................………… ................................................................……….. || .................................................................……… (Luogo e data) (Indicazione dell’autorità richiedente) || Riferimento: ................................................................………… Destinatario: ................................................................…………. || ................................................................………… ................................................................………… (Indicazione dell’autorità richiesta) || DOMANDA DI TRANSITO ai sensi dell'articolo 15 dell'accordo del […] tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia relativo alla riammissione delle persone il
cui soggiorno è irregolare A. Dati personali 1. Cognome e nome per esteso (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. Cognome alla nascita: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… || Fotografia 4. Sesso e descrizione
fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………………………………………. 6. Alias (nomi precedenti,
altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................……………….…… 7. Cittadinanza e
lingua: .............................................................................................................................………………….. 8. Tipo di documento
di viaggio e numero: .............................................................................................................................………… B. Operazione di transito 1. Tipo di transito q aereo || q terrestre || q marittimo 2. Stato di
destinazione finale ……………………………………………………………………………………………………………………………. 3. Altri eventuali
Stati di transito …………………………………………………………………………………………………………………………… 4. Valico di frontiera
proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. Ammissione
garantita in altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale
(articolo 13, paragrafo 2) q sì || q no 6. Eventuali motivi di un rifiuto del transito
(articolo 13, paragrafo 3) q sì || q no C. Osservazioni ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................…………….. .....................................................................................................………………………….…………….. ................................................... (Firma) (Timbro) Dichiarazione comune ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3 Le parti
contraenti prendono atto che, a norma della legislazione in materia di
cittadinanza della Repubblica d'Armenia e degli Stati membri, i cittadini della
Repubblica d'Armenia e dell’Unione europea non possono essere privati della
cittadinanza. Le parti
convengono di consultarsi in tempo utile qualora questa situazione giuridica
dovesse cambiare. Dichiarazione
comune relativa alla Repubblica d'Islanda Le parti contraenti prendono atto degli
stretti legami che uniscono l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda,
segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di
questi paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di
Schengen. È pertanto opportuno che l'Armenia concluda con la Repubblica
d’Islanda un accordo di riammissione sul modello del presente accordo. [1] GU C […], […], pag. […]. [2] GU L […], del […], pag. […]. [3] Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del
Consiglio dell'Unione europea del 30 novembre 1994. [4] Idem. [5] Idem. [6] Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti
(VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve
durata (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).