Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009 relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) /* COM/2012/0682 final - 2012/0321 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta Il regolamento ERIC[1] è stata
adottato dal Consiglio nel 2009 per facilitare la costituzione e la gestione di
infrastrutture di ricerca europee su base non economica. Con il regolamento è
stato creato un nuovo strumento giuridico a livello UE per l’istituzione di
infrastrutture di ricerca europee dotate di personalità giuridica riconosciute
in tutti gli Stati membri. Per molti dei progetti inclusi nell’ambito del Forum
strategico europeo sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) si prevede di
utilizzare l’ERIC come strumento giuridico per attuare e gestire l’infrastruttura
di ricerca. L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento
ERIC prevede una distinzione e una differenza di trattamento tra Stati membri,
paesi associati, paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché organizzazioni
intergovernative. Un ERIC deve avere tra i suoi membri almeno tre Stati membri
(articolo 9, paragrafo 2) e gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza
dei diritti di voto nell’assemblea dei membri (articolo 9, paragrafo 3). La
sede legale di un ERIC può essere situata sul territorio di uno Stato membro o
di un paese associato (articolo 8, paragrafo 1). I paesi associati e in particolare la Norvegia,
hanno indicato chiaramente che intendono contribuire in qualità di paesi ospitanti
o di membri a un numero significativo di ERIC in corso di preparazione se viene
loro concesso il diritto di voto al pari degli Stati membri dell’UE negli ERIC,
in particolare se ospitano un ERIC e forniscono un sostanziale contributo alle
sue attività. L’obiettivo della proposta di modifica del
regolamento ERIC è consentire ai paesi associati di diventare paesi ospitanti o
membri di un ERIC, poiché attualmente i loro diritti di voto non riflettono
potenzialmente il loro sostegno finanziario ai progetti ERIC. ·
Contesto generale Finora nessuno dei paesi associati o dei paesi
terzi diversi dai paesi associati sono divenuti membri di un ERIC. Considerato
l’impegno dell’Unione dell’innovazione a completare o lanciare la costruzione
entro il 2015 del 60% delle infrastrutture prioritarie di interesse paneuropeo riprese
nella tabella di marcia dell’ESFRI, è importante che anche i paesi associati
possano essere pienamente coinvolti nella creazione e nel funzionamento degli
ERIC in qualità di membri o ospitanti e contribuire a tali infrastrutture. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO Le modifiche
tecniche puntuali del regolamento ERIC proposte non modificano la valutazione
dell’impatto della Commissione che è stata effettuata quando il regolamento
ERIC è stato proposto per l’adozione da parte del Consiglio. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta di
modifica del regolamento ERIC riguarda unicamente l’articolo 9, paragrafi 2 e 3,
in cui si propone che per istituire un ERIC siano necessari almeno uno Stato
membro con almeno due Stati membri o paesi associati. Inoltre, si propone che
gli Stati membri o i paesi associati abbiano congiuntamente la maggioranza dei
diritti di voto nell’assemblea generale. Non sono proposte altre modifiche. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta di
modifica del regolamento ERIC non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione
o degli Stati membri. 2012/0321 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 723/2009
relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per
un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare gli articoli 187 e 188, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto giuridico
ai parlamenti nazionali, visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[3], visto il parere del Comitato delle regioni[4], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 723/2009,
del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario
applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC)[5]
stabilisce un quadro giuridico che fissa i requisiti e le procedure per la
costituzione di un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca e gli
effetti di tale costituzione. (2) Da tempo la Comunità si è
prefissa l’obiettivo di sostenere e sviluppare le infrastrutture di ricerca in
Europa, come dimostrato dalla decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il Settimo programma quadro
della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione (2007-2013)[6]
ed in particolare dalla decisione n. 2006/974/CE del Consiglio, del 19
dicembre 2006, concernente il programma specifico “Capacità”[7]. (3) Il Forum strategico europeo
sulle infrastrutture di ricerca (ESFRI) e il gruppo di riflessione in materia
di infrastrutture in rete (e–IRG) hanno messo a punto e aggiornato la prima
tabella di marcia europea per le infrastrutture di ricerca. (4) Dall’entrata in vigore nel 2009
del quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura
europea di ricerca (ERIC), due infrastrutture di ricerca europee hanno ottenuto
lo status di ERIC. (5) La possibilità di essere
membri di un ERIC è aperta a Stati membri, a paesi associati, a paesi terzi
diversi dai paesi associati, nonché a organizzazioni intergovernative. (6) I paesi associati svolgono un
ruolo fondamentale nella preparazione e nella costituzione di infrastrutture di
ricerca europee e devono poter partecipare agli ERIC allo stesso titolo degli
Stati membri, giacché essi contribuiscono, con il loro sostegno, all’eccellenza
scientifica della ricerca dell’Unione e alla competitività dell’economia dell’Unione.
(7) Per agevolare la
partecipazione di paesi associati agli ERIC, occorre modificare l’articolo 9,
paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 723/2009, in modo che i
contributi dei paesi associati possano trovare pieno riscontro in termini di
adesione e di diritti di voto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All’articolo 9 del regolamento (CE) n. 723/2009,
il testo dei paragrafi 2 e 3 è sostituito dal seguente: “2. Un ERIC conta tra i suoi membri uno Stato
membro e almeno due altri Stati membri o paesi associati. Altri Stati membri o
paesi associati possono aderire come membri in qualsiasi momento, fatto salvo
il rispetto di condizioni eque e ragionevoli fissate nello statuto e come
osservatori senza diritto di voto alle condizioni fissate nello statuto.
Possono parimenti aderire paesi terzi diversi dai paesi associati, nonché
organizzazioni intergovernative, fatta salva l’approvazione dell’assemblea dei
membri di cui all’articolo 12, lettera a), secondo le condizioni e le procedure
di accesso allo status di membro previste nello statuto. 3. Gli Stati membri o i paesi associati
detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei
membri. Per gli ERIC ospitati da uno Stato membro, le proposte di modifica del
loro statuto richiedono l’accordo della maggioranza degli Stati membri che sono
membri dell’ERIC”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] Regolamento
(CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al
quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un’infrastruttura
europea di ricerca (ERIC). [2] GU C […] del…, pag. [...]. [3] GU C […] del…, pag. [...]. [4] GU C […] del…, pag. [...]. [5] GU L 206
dell’8.8.2009, pag. 1. [6] GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1. [7] GU L 54 del 22.2.2007, pag. 101.