COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti /* COM/2012/0603 final - 2010/0197 (COD) */
2010/0197 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio in merito
all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da
Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010)344def – COD 2010/197) || 7/07/2010 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 10/05/2011 Data di adozione della posizione del Consiglio: || 4/10/2012 2. Finalità
della proposta della Commissione Il trattato di Lisbona stabilisce la
competenza esclusiva dell'Unione in tema di investimenti diretti esteri nel
quadro della politica commerciale comune. A norma dell'articolo 2 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) solo l'Unione può
legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore nel quale è
riconosciuta la sua esclusiva competenza. In assenza di uno specifico
regime transitorio nel TFUE che chiarisca lo status degli accordi bilaterali di
investimento degli Stati membri la proposta di regolamento della Commissione
mira a offrire la certezza del diritto agli investitori che beneficiano di tali
accordi, autorizzando a mantenere in vigore tutti gli accordi sugli
investimenti conclusi tra Stati membri e paesi terzi, nonché a creare un
meccanismo che abilita – a determinate condizioni – gli Stati membri a
negoziare e concludere tali accordi in futuro. 3. Osservazioni
sulla posizione del Consiglio La posizione del Consiglio adottata in prima
lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre
fra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, quale già concluso il 29
maggio 2012. Gli elementi principali di tale accordo sono i seguenti: –
chiarire lo status che hanno nel quadro del diritto
dell'Unione gli accordi bilaterali firmati dagli Stati membri prima
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, confermando che tali accordi
possono essere mantenuti in vigore (o entrare in vigore) fino alla loro
sostituzione con l'accordo sottoscritto dall'Unione in materia di investimenti; –
stabilire le condizioni alle quali viene
riconosciuta agli Stati membri la facoltà di sottoscrivere e/o mantenere in
vigore accordi bilaterali di investimento conclusi tra l'entrata in vigore del
trattato di Lisbona e quella del regolamento; –
semplificare le condizioni e le procedure in base
alle quali gli stati membri possono essere autorizzati a modificare o
concludere accordi bilaterali di investimento con paesi terzi dopo l'entrata in
vigore del regolamento; –
garantire che mantenendo in vigore gli accordi di investimento
o autorizzando l'avvio di negoziati ovvero la conclusione di accordi bilaterali
di investimento con paesi terzi gli Stati membri non rechino pregiudizio alle
trattative e alla conclusione di futuri accordi di investimento dell'Unione; –
attribuire alla Commissione, in vista
dell'applicazione del regolamento, competenze esecutive a termini del
regolamento (UE) n. 182/2011, e applicare la procedura consultiva per
l'adozione delle decisioni di autorizzazione a norma del regolamento. La Commissione appoggia pienamente l'accordo
raggiunto in sede di consultazione a tre. 4. Dichiarazioni La Commissione ha accettato e sottoscritto la
dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento e della Commissione sul
fatto che il ricorso alla procedura del comitato nel regolamento non vada
considerata un precedente ai fini di atti futuri relativi alle facoltà che
potranno venir concesse agli Stati membri nell'ambito delle competenze
esclusive dell'UE, e che la scelta della procedura consultiva non sia da
considerarsi un precedente per futuri atti di esecuzione nel quadro della
politica commerciale comune. 5. Conclusione La Commissione accetta la posizione del
Consiglio.