52012DC0603

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti /* COM/2012/0603 final - 2010/0197 (COD) */


2010/0197 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio in merito all'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie per gli accordi bilaterali conclusi da Stati membri e paesi terzi in materia di investimenti

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010)344def – COD 2010/197) || 7/07/2010

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 10/05/2011

Data di adozione della posizione del Consiglio: || 4/10/2012

2.           Finalità della proposta della Commissione

Il trattato di Lisbona stabilisce la competenza esclusiva dell'Unione in tema di investimenti diretti esteri nel quadro della politica commerciale comune. A norma dell'articolo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in un settore nel quale è riconosciuta la sua esclusiva competenza. In assenza di uno specifico regime transitorio nel TFUE che chiarisca lo status degli accordi bilaterali di investimento degli Stati membri la proposta di regolamento della Commissione mira a offrire la certezza del diritto agli investitori che beneficiano di tali accordi, autorizzando a mantenere in vigore tutti gli accordi sugli investimenti conclusi tra Stati membri e paesi terzi, nonché a creare un meccanismo che abilita – a determinate condizioni – gli Stati membri a negoziare e concludere tali accordi in futuro.

3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre fra Consiglio, Parlamento europeo e Commissione, quale già concluso il 29 maggio 2012. Gli elementi principali di tale accordo sono i seguenti:

– chiarire lo status che hanno nel quadro del diritto dell'Unione gli accordi bilaterali firmati dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, confermando che tali accordi possono essere mantenuti in vigore (o entrare in vigore) fino alla loro sostituzione con l'accordo sottoscritto dall'Unione in materia di investimenti;

– stabilire le condizioni alle quali viene riconosciuta agli Stati membri la facoltà di sottoscrivere e/o mantenere in vigore accordi bilaterali di investimento conclusi tra l'entrata in vigore del trattato di Lisbona e quella del regolamento;

– semplificare le condizioni e le procedure in base alle quali gli stati membri possono essere autorizzati a modificare o concludere accordi bilaterali di investimento con paesi terzi dopo l'entrata in vigore del regolamento;

– garantire che mantenendo in vigore gli accordi di investimento o autorizzando l'avvio di negoziati ovvero la conclusione di accordi bilaterali di investimento con paesi terzi gli Stati membri non rechino pregiudizio alle trattative e alla conclusione di futuri accordi di investimento dell'Unione;

– attribuire alla Commissione, in vista dell'applicazione del regolamento, competenze esecutive a termini del regolamento (UE) n. 182/2011, e applicare la procedura consultiva per l'adozione delle decisioni di autorizzazione a norma del regolamento.

La Commissione appoggia pienamente l'accordo raggiunto in sede di consultazione a tre.

4.           Dichiarazioni

La Commissione ha accettato e sottoscritto la dichiarazione comune del Consiglio, del Parlamento e della Commissione sul fatto che il ricorso alla procedura del comitato nel regolamento non vada considerata un precedente ai fini di atti futuri relativi alle facoltà che potranno venir concesse agli Stati membri nell'ambito delle competenze esclusive dell'UE, e che la scelta della procedura consultiva non sia da considerarsi un precedente per futuri atti di esecuzione nel quadro della politica commerciale comune.

5.           Conclusione

La Commissione accetta la posizione del Consiglio.