52012PC0550

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione di Vienna”) a ratificare il protocollo recante modifica di detta convenzione, o a aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea /* COM/2012/0550 final - 2012/0262 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1.        Finalità della proposta

Il regime internazionale della responsabilità in materia nucleare è attualmente disciplinato da due strumenti principali: la “convenzione di Vienna”, modificata dal protocollo del 1997, e la “convenzione di Parigi” del 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare, che è stata modificata da vari protocolli e integrata dalla convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 (in appresso “convenzione di Bruxelles”). Entrambe le convenzioni sono fondate, nella sostanza, su analoghi principi di base. Di fatto, alcuni Stati membri dell’UE sono parti contraenti della convenzione di Parigi e altri della convenzione di Vienna.

Gli articoli da 12 a 14 del protocollo del 1997 includono disposizioni sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative all’applicazione della convenzione di Vienna. Tali disposizioni hanno ripercussioni sulle norme del diritto dell’Unione europea, segnatamente quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’Unione ha, pertanto, competenza esclusiva per quanto concerne le disposizioni enunciate dal protocollo del 1997. Ciò significa che gli Stati membri non possono diventare parti contraenti del protocollo del 1997 con riferimento a tali disposizioni. In una situazione analoga, riferita al protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi, il Consiglio ha adottato decisioni volte ad autorizzare gli Stati membri interessati a firmare e ratificare il protocollo o ad aderirvi nell’interesse dell’Unione. Nella fattispecie viene suggerita una soluzione analoga.

La Commissione propone che il Consiglio autorizzi gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione di Vienna"), vale a dire Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia (ex post) e Slovacchia, a concludere o a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il protocollo[1] recante modifica della convenzione, approvato il 12 settembre 1997 sotto l’egida dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

Infine, sebbene sia preferibile applicare un unico regime in materia di responsabilità nucleare nell’Unione europea, una certa flessibilità rimane comunque possibile, dato che i regimi istituiti dalla convenzione di Vienna e dalla convenzione di Parigi sono compatibili.

1.2.        Protocollo recante modifica della convenzione di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari

La convenzione di Vienna è stata adottata allo scopo di assicurare un adeguato ed equo risarcimento alle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Essa istituisce un regime speciale di responsabilità civile nel settore dell’energia nucleare basato sui seguenti principi fondamentali: a) responsabilità “assoluta”, cioè la responsabilità oggettiva; b) responsabilità esclusiva dell’esercente dell’impianto nucleare; c) limitazione dell’importo della responsabilità e/o limitazione della copertura della responsabilità mediante assicurazione o altra garanzia finanziaria; d) limitazione della responsabilità nel tempo.

Il protocollo del 1997

La convenzione di Vienna è stata modificata dal protocollo del 1997 (entrato in vigore il 4 ottobre 2003) inteso a migliorare il sistema di risarcimento a fronte di danni nucleari.

Il protocollo 1997 contiene, tra l’altro, una nuova definizione di danni nucleari (che ora integra anche il concetto di danno ambientale e di misure preventive), estende l’ambito di applicazione territoriale della convenzione di Vienna, prolunga il termine entro il quale può essere presentata una richiesta di risarcimento per decesso o lesioni personali e aumenta sostanzialmente gli importi minimi di risarcimento. Esso comprende inoltre nuove disposizioni in materia di competenza che hanno conseguenze in caso di incidente nucleare verificatosi durante il trasporto di sostanze nucleari destinate a o provenienti da un impianto situato nel territorio di uno Stato che è parte della convenzione di Vienna.

Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del protocollo del 1997, uno Stato che ha aderito al protocollo ma non alla convenzione di Vienna del 1963, è vincolato dalle disposizioni di detta convenzione modificata dal protocollo nei confronti di altri Stati che sono parti del protocollo, e, salvo aver manifestato una diversa intenzione al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, è vincolato dalla convenzione di Vienna del 1963 nei confronti degli Stati che sono parti di tale convenzione.

Il protocollo comune del 1988

Il 21 settembre 1988 la Conferenza sulle relazioni tra la convenzione di Parigi e la convenzione di Vienna ha adottato il protocollo comune relativo all’applicazione della convenzione di Parigi e la convenzione di Vienna (“protocollo comune del 1988”), poiché la convenzione di Parigi, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Vienna si fondano sugli stessi principi. Lo scopo principale era coordinare l’applicazione delle citate convenzioni.

Il protocollo comune del 1988 collega le due convenzioni in modo duplice.

In primo luogo, dispone la reciproca estensione della responsabilità dell’esercente prevista dai regimi di Vienna e di Parigi (articolo II). Ad esempio, se si verifica un incidente nucleare di cui un esercente è responsabile ai sensi della convenzione di Vienna e del protocollo comune, l’esercente è responsabile, conformemente alle disposizioni della convenzione di Vienna dei danni nucleari subiti non soltanto nel territorio delle parti contraenti di tale convenzione, ma anche nel territorio delle parti sia della convenzione di Parigi sia del protocollo comune. Analogamente, si applica il principio di reciprocità anche nel caso di un incidente di cui un esercente è responsabile in forza sia della convenzione di Parigi sia del protocollo comune.

In secondo luogo, il protocollo comune del 1988 è inteso ad eliminare i conflitti che possono sorgere, in particolare nei casi di trasporto di sostanze nucleari, a seguito dell’applicazione simultanea delle due convenzioni (articolo III).

Il protocollo comune del 1988 è stato firmato da cinque Stati membri ed è entrato in vigore per altri 17 Stati a seguito di ratifica, adesione, approvazione o accettazione.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Le modifiche della convenzione di Vienna comportano aspetti favorevoli alle potenziali vittime di un incidente nucleare, vale a dire un aumento degli importi della responsabilità e una definizione più ampia di danno nucleare. Pertanto, in linea con le conclusioni di uno studio pubblicato nel 2009 e di un seminario organizzato nel giugno 2010 sulla responsabilità nucleare[2], e dopo aver consultato i soggetti interessati, si riconosce che qualsiasi iniziativa in questo settore non deve ostacolare l’adesione degli Stati membri alle convenzioni internazionali che migliorano la situazione delle vittime potenziali nell’Unione europea. L’adesione al protocollo del 1997 è pertanto utile per migliorare il risarcimento delle vittime all’interno dell’Unione europea.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

3.1.        Stati membri interessati

I seguenti nove Stati membri dell’Unione europea hanno ratificato la convenzione di Vienna o vi hanno aderito: Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacchia. Il Regno Unito e la Spagna hanno firmato la convenzione ma non l’hanno ratificata (questi due paesi sono parti contraenti della convenzione di Parigi). La convenzione non è più applicabile alla Slovenia.

Il protocollo del 1997 è stato firmato da Repubblica ceca, Ungheria, Lituania e Italia (che è parte contraente della convenzione di Parigi). Il protocollo è stato ratificato da Romania e Lettonia (prima dell’adesione all’UE) e da Polonia (dopo l’adesione all’UE).

Destinatari della decisione del Consiglio saranno pertanto gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna, ossia Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia (ex post) e Slovacchia. Dato che l’Italia, il Regno Unito e la Spagna, benché firmatari della convenzione di Vienna, sono parti contraenti della convenzione di Parigi che instaura un regime analogo di responsabilità nucleare, questi paesi non dovrebbero essere destinatari della decisione del Consiglio.

3.2.        Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio

Il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000[3] concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri (vigono disposizioni speciali per la Danimarca).

Le norme in materia di competenza previste dal regolamento (CE) n. 44/2001 si applicano ai convenuti domiciliati in uno Stato membro vincolato dal regolamento; il convenuto non domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convocato dinnanzi al giudice di ciascuno Stato membro, conformemente alle norme nazionali in materia di competenza di tale Stato, fatta salva l’applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23 (clausole attributive di competenza).

La competenza giurisdizionale si basa, in primo luogo, sul domicilio del convenuto. In aggiunta a questo elemento, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire. Secondo la giurisprudenza della Corte, si intende per luogo dell’evento dannoso il luogo dell’evento generatore o il luogo del danno subìto. In materia di assicurazioni l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto a) davanti al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato, b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato o da un beneficiario o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione. In materia di assicurazione per responsabilità civile, l’assicuratore può essere altresì convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso e, qualora la legge di tale giudice lo consenta, essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa.

Il regolamento (CE) n. 44/2001 dispone che le decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento. Sono previsti tuttavia alcuni casi limitati nei quali le decisioni non sono riconosciute, per tener conto di considerazioni di ordine pubblico, di rispetto del diritto del convenuto e in caso di decisioni tra loro incompatibili.

3.3.        Competenza dell’Unione in relazione al protocollo del 1997

Non esiste una legislazione dell’Unione che disciplina la responsabilità civile nucleare. Il regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) esclude la responsabilità nucleare dal suo campo di applicazione.

Tuttavia, il protocollo 1997 contiene disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001. Infatti, contrariamente ai fori alternativi di competenza previsti dal regolamento, l’articolo XI della convenzione di Vienna, modificata dal protocollo del 1997, prevede, di massima, la competenza esclusiva dello Stato parte nel cui territorio si è verificato l’incidente nucleare.

In particolare, l’articolo XI della convenzione di Vienna attribuisce competenza esclusiva per le azioni di risarcimento danni al giudice dello Stato contraente nel cui territorio si è verificato l’incidente nucleare. Quando un tale evento si è verificato al di fuori del territorio delle parti contraenti o quando il luogo dell’evento non può essere determinato con certezza, il giudice competente è quello dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile.

Il protocollo del 1997 prevede, in aggiunta, la competenza esclusiva del giudice della parte contraente costiera per gli eventi incidentali nucleari verificatisi nella sua zona economica esclusiva. Tale competenza è riconosciuta a condizione che il depositario della convenzione abbia ricevuto notifica della zona prima dell’incidente nucleare.

Per quanto riguarda le norme sul riconoscimento e l’esecuzione, a norma dell’articolo XII della Convenzione di Vienna, modificata dal protocollo del 1997, una sentenza pronunciata dal giudice competente che non può più essere oggetto di ricorso rientra nelle disposizioni specifiche relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni. Tranne alcune eccezioni[4], l’articolo XII prevede che la decisione debba essere riconosciuta nel territorio di tutte le parti contraenti ed è esecutiva come se si trattasse di una sentenza pronunciata da un giudice nazionale. Un riesame del merito della causa non è autorizzato in nessun caso.

L’Unione europea ha competenza esclusiva sulle disposizioni in materia di competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni che figurano nel protocollo del 1997 poiché, come stabilito dalla giurisprudenza della Corte[5], esse incidono sulle corrispondenti norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio. Gli Stati membri non hanno quindi più facoltà di derogare bilateralmente a queste norme, né di contrarre con i paesi terzi obblighi che incidano su queste norme.

3.4.        Autorizzazione degli Stati membri

La convenzione di Vienna e il protocollo del 1997 non contemplano tuttavia alcuna clausola concernente le organizzazioni economiche regionali che permetta all’Unione europea di diventare parte contraente del protocollo. Di conseguenza, l’Unione europea non può diventare parte contraente del protocollo del 1997.

Il protocollo del 1997, che migliora la protezione delle vittime in caso di eventi incidentali nucleari, riveste un’importanza tutta particolare per l’Unione europea e i suoi Stati membri. È quindi giustificato che, in via eccezionale, l’Unione eserciti i suoi poteri per il tramite dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione di Vienna.

Tuttavia, facendo astrazione da quegli Stati membri che sono già parti contraenti della convenzione di Parigi modificata, cinque Stati membri dell’Unione europea (Austria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Cipro) non sono parti né della convenzione di Parigi modificata né della convenzione di Vienna del 1963. Di conseguenza, si considera oggettivamente giustificato, in via eccezionale, autorizzare questi cinque Stati membri a non diventare parti del protocollo del 1997 e continuare, pertanto, ad applicare le norme del regolamento (CE) n. 44/2001 nei settori contemplati dalla convenzione di Vienna e dal protocollo del 1997. Questa differenza di applicazione delle norme sulla competenza all’interno dell’Unione europea è giustificata per le seguenti ragioni:

- il protocollo del 1997 modifica una convenzione di cui questi cinque Stati membri non sono parti contraenti;

- il regolamento (CE) n. 44/2001 non incide sulle convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti.

Di conseguenza, solo gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna dovrebbero ratificare il protocollo del 1997 o aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea. La Polonia ha ratificato il protocollo del 1997 dopo l’adesione all’UE e dovrebbe pertanto diventare destinataria ex post della decisione. La Lettonia e la Romania avevano già firmato e ratificato il protocollo 1997 prima della loro adesione all’Unione europea.

Per questi motivi, la Commissione raccomanda al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la decisione che autorizza gli Stati membri che sono parti della convenzione di Vienna a ratificare il protocollo del 1997 o ad aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea.

3.5.        Riserva concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni

Per quanto riguarda le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, di cui all’articolo XII, come modificato dall’articolo 14 del protocollo del 1997, è necessario assicurare la costante applicazione delle pertinenti disposizioni del regolamento n. 44/2001, estese alla Danimarca in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[6], o della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[7]. Limitando in tal modo l’applicazione dell’articolo XII della Convenzione di Vienna sarebbero garantite l’unità dello spazio giudiziario dell’Unione e la libera circolazione delle decisioni nell’Unione europea, senza ripercussioni sull’efficace attuazione della convenzione, modificata dal protocollo, e senza implicazioni di rilievo per le parti della convenzione che non sono Stati membri dell’UE.

Il protocollo del 1997 nulla dispone circa le riserve ammissibili. Ai sensi dell’articolo 19 della convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, una riserva può essere formulata se compatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione, come nel caso di specie.

In conclusione, all’atto di aderire al protocollo del 1997, gli Stati membri devono garantire l’applicazione delle pertinenti disposizioni dell’Unione sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro (compresa la Danimarca) o da uno Stato non membro dell’Unione vincolato dalla convenzione di Lugano.

2012/0262 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione di Vienna”) a ratificare il protocollo recante modifica di detta convenzione, o a aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)       Il protocollo del 12 settembre 1997 recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (in appresso la “ convenzione di Vienna”) è stato negoziato al fine di migliorare il risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari.

(2)       L’Unione europea ha competenza esclusiva per quanto riguarda gli articoli XI e XII consolidati della convenzione di Vienna nella misura in cui queste disposizioni incidono sulle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[8]. Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal protocollo del 1997 che non incidono sul diritto dell’Unione. Considerati l’oggetto e l’obiettivo del protocollo del 1997, l’accettazione delle disposizioni del protocollo che rientrano nella competenza dell’Unione non può essere dissociata dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri.

(3)       Il protocollo del 1997 riveste particolare importanza per gli interessi dell’Unione europea e dei suoi Stati membri, poiché consente di migliorare il risarcimento dei danni provocati da incidenti nucleari.

(4)       Giacché la convenzione di Vienna e il suo protocollo del 1997 non sono aperti alla partecipazione di organizzazioni regionali, l’Unione europea non è in grado di firmare o ratificare il protocollo. In queste circostanze è giustificato che, in via eccezionale, gli Stati membri ratifichino il protocollo del 1997 o vi aderiscano nell’interesse dell’Unione europea.

(5)       Cinque Stati membri dell’Unione europea - Austria, Irlanda, Lussemburgo, Cipro e Malta - non sono però parti della convenzione di Vienna. Dato che il protocollo del 1997 modifica la convenzione di Vienna e che il regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001 autorizza gli Stati membri vincolati da detta convenzione a continuare ad applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale da essa previste, è oggettivamente giustificato che la presente decisione sia indirizzata unicamente agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna e consentire, in via eccezionale, ai citati cinque Stati membri di diventare parti del protocollo del 1997.

(6)       È pertanto opportuno che gli Stati membri parti della convenzione di Vienna ratifichino il protocollo del 1997 o vi aderiscano nell’interesse dell’Unione europea, alle condizioni stabilite nella presente decisione. Avendo ratificato il protocollo nel 2010, la Polonia è destinataria ex post della presente decisione.

(7)       Ne consegue che, per quanto riguarda l’Unione europea, le disposizioni del protocollo del 1997 saranno applicate ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna.

(8)       Occorre che gli Stati membri perfezionino in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o adesione al protocollo del 1997, nell’interesse dell’Unione europea. È opportuno che essi si scambino informazioni sullo stato delle suddette procedure allo scopo di preparare il deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o adesione al protocollo del 1997.

(9)       È necessario che le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, di cui all’articolo XII della convenzione di Vienna, come modificato dall’articolo 14 del protocollo del 1997, non prevalgano sulle pertinenti disposizioni del regolamento n. 44/2001, estese alla Danimarca in virtù dell’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, o della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Pertanto occorre che, all’atto della firma o ratifica del protocollo del 1997 o dell’adesione allo stesso, gli Stati membri formulino una dichiarazione intesa a garantire la continua applicazione delle pertinenti norme dell’Unione.

(10)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Fatte salve le competenze dell’Unione europea, gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari ratificano il protocollo del 1997, o vi aderiscono, nell’interesse dell’Unione europea.

2. Il testo del protocollo del 1997 è accluso alla presente decisione.

3. Ai fini della presente decisione, per “Stati membri” si intendono tutti gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie in vista di depositare simultaneamente in tempi ragionevoli e, se possibile, entro il 31 dicembre 2014, gli strumenti di ratifica del protocollo del 1997 o di adesione ad esso presso il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

2. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro il […] della data prevista per il completamento delle loro procedure di ratifica o di adesione.

3. Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o di adesione.

Articolo 3

All’atto di ratificare il protocollo del 1997, o di aderirvi, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione:

“Le decisioni giudiziarie riguardanti materie disciplinate dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dell’Unione europea parte contraente del protocollo, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri dell’Unione che sono parti contraenti del protocollo, conformemente alle norme dell’Unione europea in materia.

Le decisioni riguardanti materie disciplinate dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria del Regno di Danimarca, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri dell’Unione europea conformemente all’accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Le decisioni giudiziarie riguardanti materie disciplinate dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria di uno Stato non membro dell’Unione europea vincolato dalla convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri dell’Unione europea che sono parti contraenti del protocollo, in conformità della citata convenzione.”

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

Protocollo recante modifica della convenzione di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari

GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO,

CONSIDERANDO che è auspicabile modificare la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, al fine di estenderne il campo di applicazione, aumentare l’importo della responsabilità dell’esercente di un impianto nucleare e migliorare gli strumenti atti a garantire un risarcimento adeguato ed equo,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

Articolo 1

La convenzione modificata dalle disposizioni del presente protocollo è la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, in appresso denominata “convenzione di Vienna del 1963”.

Articolo 2

L’articolo I della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Il paragrafo 1, lettera j) è così modificato:

a) la parola “e” è soppressa alla fine del punto ii) ed è aggiunta alla fine del punto iii);

b) è inserito il seguente nuovo punto iv):

iv) ogni altro impianto in cui si trovino combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, come stabilito periodicamente dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica.

2.           Il paragrafo 1, lettera k) è sostituito dal seguente:

k) per “danno nucleare” si intende:

i) la perdita di vite umane o lesioni personali;

ii) la perdita di beni o danni materiali;

e, per ciascuna delle seguenti categorie, nella misura determinata dal diritto del foro competente:

iii) la perdita economica risultante da una perdita o da un danno di cui ai punti i) e ii), sempre che non siano inclusi in detti punti, se subìti da una persona legittimata a chiedere il risarcimento di tale perdita o danno;

iv) il costo delle misure di reintegro di un ambiente degradato, salvo nel caso di un degrado di entità trascurabile, se tali misure sono effettivamente adottate o devono esserlo e sempre che tale costo non sia incluso nel punto ii);

v) il mancato guadagno connesso a un interesse economico in un qualsiasi utilizzo o godimento dell’ambiente, che risulti da un significativo degrado di tale ambiente e sempre che tale mancato guadagno non sia incluso nel punto ii);

vi) il costo delle misure preventive e di ogni altra perdita o danno causato da tali misure;

vii) qualsiasi altro danno economico, diverso da quelli generati dal degrado ambientale, se ammesso dal diritto generale in materia di responsabilità civile del foro competente;

nel caso dei punti da i) a v) e vii), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all’interno di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o altre proprietà pericolose di tali materie.

3.           Il paragrafo 1, lettera l) è sostituito dal seguente:

1) “incidente nucleare": qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine, che causa un danno nucleare o costituisce, ma soltanto per quanto riguarda le misure preventive, una minaccia grave ed imminente di tale danno.

4.           Dopo la lettera l) del paragrafo 1, sono aggiunte quattro nuove lettere m), n), o) e p):

m) “misure di reintegro”: qualsiasi misura ragionevole approvata dalle autorità competenti dello Stato in cui le misure sono adottate e che mira a reintegrare o a ristabilire componenti danneggiati o distrutti dell’ambiente, o a introdurre, laddove ciò sia ragionevole, l’equivalente di tali componenti nell’ambiente. Il diritto dello Stato in cui il danno nucleare è subìto determina chi è abilitato ad adottare tali misure.

n) “misure preventive": qualsiasi misura ragionevole da chiunque adottata dopo la sopravvenienza di un incidente nucleare per prevenire o ridurre al minimo i danni di cui alla lettera k), punti da i) a v) o vii), fatta salva l’approvazione delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato in cui la misura è stata adottata. o) “misure ragionevoli”: qualsiasi provvedimento considerato adeguato e proporzionato dal diritto del foro competente in considerazione di tutte le circostanze, ad esempio:

i) la natura e l’ampiezza del danno nucleare subìto oppure, nel caso delle misure preventive, la natura e l’ampiezza del rischio di tale danno;

ii) il grado di probabilità, nel momento in cui queste misure sono adottate, che esse siano efficaci;

iii) le pertinenti conoscenze tecniche e scientifiche

p) “diritto speciale di prelievo” (in appresso “DSP”): l’unità di conto definita e utilizzata dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e transazioni.

5.           Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può, se la limitata entità dei rischi lo consente, escludere un impianto nucleare o piccole quantità di sostanze nucleari dall’applicazione della presente convenzione, a condizione che:

(a) per quanto riguarda gli impianti nucleari, i criteri di tale esclusione siano stati stabiliti dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’esclusione operata dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare soddisfi tali criteri; e

(b) per quanto riguarda le piccole quantità di sostanze nucleari, i limiti massimi per l’esclusione di tali quantità siano stati stabiliti dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’esclusione operata dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare rispetti tali limiti.

Il Consiglio dei governatori procede periodicamente a una revisione dei criteri di esclusione degli impianti nucleari e dei limiti massimi per l’esclusione di piccoli quantitativi di sostanze nucleari.

Articolo 3

Dopo l’articolo I della convenzione di Vienna del 1963 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli, I bis e I ter:

Articolo I bis

1.           La presente convenzione si applica ai danni nucleari, ovunque subìti.

2.           Tuttavia, la legislazione dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può escludere dall’applicazione della presente convenzione i danni subìti:

(a) nel territorio di uno Stato non contraente; oppure

(b) in qualsiasi zona marittima stabilita da uno Stato non contraente in conformità del diritto internazionale del mare.

3.           Un’esclusione in virtù del paragrafo 2 può essere applicata solo nei confronti di uno Stato non contraente che, alla data dell’incidente:

(a) ha un impianto nucleare nel suo territorio o in qualsiasi zona marittima da esso stabilita conformemente al diritto internazionale del mare; e

(b) non offre vantaggi equivalenti su base di reciprocità.

4.           Qualsiasi esclusione in virtù del paragrafo 2 non pregiudica i diritti di cui all’articolo IX, paragrafo 2, lettera a) e qualsiasi esclusione in virtù del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo non si estende ai danni subìti a bordo di una nave o di un aeromobile.

Articolo I ter

La presente convenzione non si applica agli impianti nucleari utilizzati per scopi non pacifici.

Articolo 4

L’articolo II della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Alla fine del paragrafo 3, lettera a) è aggiunta la seguente frase:

2.           Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può limitare l’importo dei fondi pubblici allocati per incidente all’eventuale differenza tra gli importi così stabiliti e l’importo stabilito in applicazione dell’articolo V, paragrafo 1.

3.           Alla fine del paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase:

Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può limitare l’importo dei fondi pubblici allocati conformemente a quanto previsto al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.

4.           Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Nessuno è responsabile di una perdita o di un danno che non è un danno nucleare ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1, lettera k), ma che avrebbe potuto essere considerato come tale conformemente alle disposizioni di tale lettera.

Articolo 5

Dopo la prima frase dell’articolo III della convenzione di Vienna del 1963 è aggiunto il testo seguente:

Tuttavia, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può derogare a tale obbligo nel caso di un trasporto effettuato interamente all’interno del proprio territorio.

Articolo 6

L’articolo IV della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. L’esercente non è responsabile, ai sensi della presente convenzione, di un danno nucleare se dimostra che il danno è direttamente riconducibile ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile o d’insurrezione.

2.           Il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

5. L’esercente non è responsabile ai sensi della presente convenzione del danno nucleare causato:

(a) all’impianto nucleare stesso e ad ogni altro impianto nucleare, anche in fase di costruzione, che si trovi sul sito in cui è installato quell’impianto; e

(b) ai beni che si trovino su quello stesso sito e che siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l’altro di quegli impianti.

3.           Il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

6. Il risarcimento di un danno causato al mezzo di trasporto sul quale le sostanze nucleari in questione si trovavano al momento dell’incidente nucleare non ha come effetto quello di ridurre la responsabilità dell’esercente rispetto ad altri danni sino ad un importo inferiore a 150 milioni di DSP, o a un importo maggiore stabilito dalla legislazione di una parte contraente, o a un importo stabilito in applicazione dell’articolo V, paragrafo 1, lettera c).

4. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

7. Nessuna disposizione della presente convenzione pregiudica la responsabilità di una persona fisica che abbia causato, mediante un’azione o un’omissione compiuta con dolo, un danno nucleare per il quale l’esercente, in virtù del paragrafo 3 o 5 del presente articolo, non è responsabile ai sensi della presente convenzione.

Articolo 7

1.           Il testo dell’articolo V della convenzione di Vienna del 1963 è sostituito dal seguente:

1. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può limitare la responsabilità dell’esercente per ciascun incidente nucleare:

(a) a un importo non inferiore a 300 milioni di DSP; oppure

(b) a un importo non inferiore a 150 milioni di DSP, a condizione che al di là di tale importo e fino a concorrenza di almeno 300 milioni di DSP, lo Stato metta a disposizione fondi pubblici destinati a risarcire danni nucleari; oppure

(c) per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente protocollo, a un importo transitorio non inferiore a 100 milioni di DSP per un incidente nucleare verificatosi nel corso di tale periodo. Può essere stabilito un importo inferiore a 100 milioni di DSP, a condizione che lo Stato renda disponibili i fondi pubblici ad integrazione dell’importo di 100 milioni di DSP per risarcire danni nucleari.

2.           In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, in considerazione della natura dell’impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può stabilire un limite di responsabilità dell’esercente meno elevato, a condizione che in nessun caso l’importo in tal modo stabilito sia inferiore a 5 milioni di DSP, e che lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare assicuri che siano resi disponibili fondi pubblici a concorrenza dell’importo stabilito conformemente al paragrafo 1.

3.           Gli importi stabiliti dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e al paragrafo 6 dell’articolo IV si applicano indipendentemente dal luogo in cui si è verificato l’incidente nucleare.

2. Dopo l’articolo V, sono aggiunti i seguenti quattro nuovi articoli V bis, V ter, V quater e V quinquies:

Articolo V bis

1.           Gli interessi e le spese liquidati da un giudice in azioni legali di risarcimento di danni nucleari sono dovuti in aggiunta agli importi di cui all’articolo V.

2.           Gli importi di cui all’articolo V e all’articolo IV, paragrafo 6, possono essere convertiti in moneta nazionale in cifra tonda.

Articolo V ter

Ciascuna parte contraente prende le disposizioni necessarie affinché le persone che hanno subìto danni nucleari possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare procedimenti separati a seconda dell’origine dei fondi destinati a tale risarcimento.

Articolo V quater

1.           Se i tribunali aventi competenza giurisdizionale sono quelli di una parte contraente diversa dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, i fondi pubblici necessari di cui all’articolo V, paragrafo 1, alle lettere b) e c), e dell’articolo VII, del paragrafo 1, nonché gli interessi e le spese accordati dal tribunale, possono essere messi a disposizione dalla prima parte contraente. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare è tenuto a rimborsare all’altra parte contraente qualsiasi importo versato. Queste due parti contraenti stabiliscono di comune accordo le modalità del rimborso.

2.           Se i tribunali aventi competenza giurisdizionale sono quelli di una parte contraente diversa dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, la parte contraente i cui giudici sono competenti prende tutti i provvedimenti necessari per consentire allo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di intervenire nel procedimento e prendere parte a qualunque accordo relativo al risarcimento.

Articolo V quinquies

1.           Su richiesta di un terzo delle parti contraenti, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica convoca una riunione delle parti contraenti per modificare i limiti di responsabilità di cui all’articolo V.

2.           Le modifiche sono adottate a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti, purché almeno la metà delle parti contraenti sia presente al momento della votazione.

3.           In sede di esame delle proposte di modifica dei limiti, la riunione delle parti contraenti tiene conto, tra l’altro, del rischio di danni derivanti da un incidente nucleare, delle variazioni dei valori monetari e della capacità del mercato assicurativo.

4.           a) Il Direttore generale dell’AIEA notifica ciascuna modifica adottata conformemente al paragrafo 2 a tutte le parti contraenti per accettazione. La modifica si considera accettata al termine di un periodo di 18 mesi dopo la notifica, a condizione che almeno un terzo delle parti contraenti abbia comunicato al direttore generale dell’AIEA, al momento dell’adozione della modifica da parte della riunione, che accettavano la modifica in questione. Una modifica accettata conformemente al presente paragrafo entra in vigore 12 mesi dopo l’accettazione delle parti contraenti che l’hanno accettata.

b) Se, entro un termine di 18 mesi dalla data di notifica di accettazione, una modifica non è stata accettata conformemente alle disposizioni della lettera a), la modifica si considera respinta.

5.           Nei confronti di ciascuna parte contraente che accetta una modifica dopo che è stata accettata ma non è ancora entrata in vigore o dopo la sua entrata in vigore in conformità del paragrafo 4, la modifica entra in vigore 12 mesi dopo la sua accettazione di tale parte contraente.

6.           Uno Stato che diventa parte della presente convenzione dopo l’entrata in vigore di una modifica in conformità del paragrafo 4 e che non abbia espresso l’intenzione contraria, è considerato:

(a) parte della presente convenzione così modificata; e

(b) parte della convenzione non modificata nei confronti di qualsiasi Stato che è parte non vincolata dalla modifica.

Articolo 8

L’articolo VI della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

(a) Il diritto al risarcimento ai sensi della presente convenzione si estingue se l’azione non è intentata:

i) in caso di decesso o di lesioni personali, entro trent’anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare;

ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro dieci anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare.

(b) Tuttavia se, conformemente al diritto dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, la responsabilità dell’esercente è coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria, compresi fondi statali, per un periodo più lungo, il diritto del foro competente può disporre che il diritto al risarcimento nei confronti dell’esercente si estingua alla scadenza di tale periodo più lungo, che non deve superare il periodo in cui la sua responsabilità è così coperta conformemente al diritto dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare.

(c) Le azioni di risarcimento in caso di decesso o di lesioni personali o, se è previsto un termine più lungo conformemente alla lettera b), di altri danni, intentate dopo un periodo di dieci anni dalla data dell’incidente nucleare non pregiudicano in alcun caso il diritto al risarcimento ai sensi della presente convenzione di una persona che abbia intentato un’azione nei confronti dell’esercente prima della scadenza di tale periodo.

2.           Il paragrafo 2 è soppresso.

3.           Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

3. Il diritto al risarcimento ai sensi della convenzione è soggetto a prescrizione o decadenza, come stabilito dal diritto del foro competente, se un’azione non è intentata entro tre anni a decorrere dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza, o avrebbe ragionevolmente dovuto essere venuta a conoscenza del danno e dell’esercente responsabile, senza che i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b) possano essere oltrepassati.

Articolo 9

L’articolo VII è così modificato:

1.           Alla fine del paragrafo 1 sono aggiunte le seguenti due frasi e il paragrafo così modificato diventa la lettera a) dello stesso paragrafo:

Qualora la responsabilità dell’esercente sia illimitata, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può fissare un limite alla garanzia finanziaria dell’esercente responsabile, a condizione che tale limite non sia inferiore a 300 milioni di DSP. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell’esercente, fornendo le somme necessarie qualora l’assicurazione o altra garanzia finanziaria non sia adeguata a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un importo che non può essere superiore alla garanzia finanziaria da fornire in applicazione del presente paragrafo.

2.           Al paragrafo 1 è aggiunta la seguente nuova lettera b):

b) Fatte salve le disposizioni della lettera a), quando la responsabilità dell’esercente è illimitata, in considerazione della natura dell’impianto nucleare o delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che li coinvolga, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può fissare un importo della garanzia finanziaria dell’esercente meno elevato, a condizione che in nessun caso l’importo in tal modo stabilito sia inferiore a 5 milioni di DSP, e che lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare garantisca il pagamento del risarcimento per danni nucleari riconosciuto come a carico dell’esercente, fornendo i fondi necessari, nella misura in cui la copertura della garanzia finanziaria sia insufficiente a soddisfare tali richieste, e fino a concorrenza del limite di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

3.           Al paragrafo 3, le parole “o disposizioni dell’articolo V, paragrafo 1, lettere b) e c)” sono inserite dopo le parole “del presente articolo”.

Articolo 10

L’articolo VIII della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Il testo dell’articolo VIII diventa il paragrafo 1 di detto articolo.

2.           È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2:

2. Fatta salva l’applicazione della norma di cui all’articolo VI, paragrafo 1, lettera c), quando per le azioni intentate nei confronti dell’esercente il danno da risarcire in forza della presente convenzione superi o possa superare l’importo massimo reso disponibile a norma dell’articolo V, paragrafo 1, nella distribuzione del risarcimento è data priorità alle richieste di risarcimento nei casi di decesso o di lesioni personali.

Articolo 11

Alla fine dell’articolo X della convenzione di Vienna del 1963, è aggiunta la seguente nuova frase:

Il diritto di ricorso previsto dal presente articolo può essere esteso anche a favore dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare nella misura in cui esso abbia fornito fondi pubblici in applicazione della presente convenzione.

Articolo 12

L’articolo XI della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 1 bis:

1 bis. Quando un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva di una parte contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona economica esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa parte sono i soli competenti, ai fini della presente convenzione, per statuire sulle azioni relative al danno nucleare risultante da tale incidente. La frase che precede si applica se la parte contraente interessata ha notificato tale spazio al depositario prima dell’incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l’esercizio della competenza giurisdizionale in modo contrario al diritto internazionale del mare, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

2.           Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

2. Se l’incidente nucleare si verifica al di fuori del territorio delle parti contraenti o di una zona notificata in applicazione del paragrafo 1 bis, o quando il luogo dell’incidente nucleare non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva spetta ai tribunali della parte contraente nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile.

3.           Al paragrafo 3, prima riga, e alla lettera b), dopo la cifra “1”, inserire “, 1 bis”.

4.           È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 4:

4. La parte contraente i cui tribunali sono competenti prende i provvedimenti necessari affinché un unico suo tribunale abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare.

Articolo 13

Dopo l’articolo XI è aggiunto il seguente nuovo articolo XI bis:

Articolo XI bis

La parte contraente i cui tribunali sono competenti adotta, per le azioni di risarcimento di danni nucleari, le disposizioni necessarie affinché:

(a) ogni Stato possa intentare un’azione per conto delle persone che hanno subìto danni nucleari, che sono cittadini di questo Stato o che sono domiciliate o residenti nel suo territorio, e che vi hanno acconsentito; e

(b) ogni persona possa intentare un’azione legale per far valere, in forza della presente convenzione, i diritti da essa acquisiti per surroga o cessione.

Articolo 14

L’articolo XII della convenzione di Vienna del 1963 è sostituito dal seguente:

Articolo XII

1.           Una sentenza pronunciata da un tribunale di una parte contraente che esercita la competenza giurisdizionale e che non possa più essere oggetto di ricorso ordinario è riconosciuta, salvo qualora:

(a) sia stata ottenuta con la frode;

(b) alla parte contro la quale è stata pronunciata la sentenza non è stata data l’opportunità di presentare la propria difesa in condizioni eque; oppure

(c) la sentenza sia contraria all’ordine pubblico della parte contraente nel cui territorio deve essere riconosciuta, o non è conforme alle norme fondamentali della giustizia.

2.           Una sentenza riconosciuta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e la cui esecuzione sia richiesta nelle forme ritualmente previste dalla legge della parte contraente in cui è chiesta l’esecuzione, diventa esecutiva alla stregua di una sentenza emessa da un tribunale di detta parte contraente. Non è ammesso un riesame del merito della richiesta sulla quale è stata pronunciata la sentenza.

Articolo 15

L’articolo XIII della convenzione di Vienna del 1963 è così modificato:

1.           Il testo dell’articolo XIII diventa il paragrafo 1 di detto articolo.

2.           È aggiunto il seguente nuovo paragrafo 2:

2. Fatto salvo il paragrafo 1, per la parte di danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all’ammontare di 150 milioni di DSP, la legislazione dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può derogare alle disposizioni della presente convenzione in materia di danni nucleari subìti nel territorio, o in qualsiasi zona marittima stabilita in conformità del diritto internazionale del mare, di un altro Stato che, alla data dell’incidente, ha un impianto nucleare in tale territorio, nella misura in cui esso non offra vantaggi reciproci di importo equivalente.

Articolo 16

L’articolo XVIII della convenzione di Vienna del 1963 è sostituito dal seguente:

La presente convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi di alcuna parte contraente in applicazione delle norme generali del diritto pubblico internazionale.

Articolo 17

Dopo l’articolo XX della Convenzione di Vienna del 1963 è aggiunto il seguente nuovo articolo XX bis:

Articolo XX bis

1.           Nel caso di una controversia tra parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della presente convenzione, le parti interessate si consultano in vista di dirimere tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione amichevole che sia loro accettabile.

2.           Se una controversia di cui al paragrafo 1 non è risolta nei sei mesi dalla domanda di consultazione prevista al paragrafo 1, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle parti nella controversia, ad arbitrato o deferita per decisione alla Corte internazionale di giustizia. Qualora, entro i sei mesi successivi alla richiesta di arbitrato, le parti nella controversia non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato stesso, una delle parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia o al segretario generale delle Nazioni Unite di designare uno o più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti nella controversia, prevale la richiesta fatta al segretario generale delle Nazioni Unite.

3.           Al momento della ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può dichiarare che non si considera vincolato da una o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Le altre parti contraenti non sono vincolate da una procedura di composizione delle controversie prevista al paragrafo 2 nei confronti di una Parte contraente per la quale sia in vigore siffatta dichiarazione.

4.           Una parte contraente che abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 3 può ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al depositario.

Articolo 18

1.           Gli articoli da XX a XXV, paragrafi 2, 3, l’articolo XXVI, paragrafo 1, l’articolo XXVII e l’articolo XXIX della convenzione di Vienna del 1963 sono soppressi.

2.           La convenzione di Vienna del 1963 e il presente protocollo sono, tra le parti contraenti del presente protocollo, letti ed interpretati congiuntamente come un unico testo denominato convenzione di Vienna del 1997 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari.

Articolo 19

1.           Uno Stato che è parte contraente del presente protocollo, ma non è parte della convenzione di Vienna del 1963 è vincolato dalle disposizioni della convenzione modificata dal presente protocollo nei confronti di altri Stati che siano parte del protocollo, e salvo che abbia espresso l’intenzione contraria al momento del deposito di uno strumento di cui all’articolo 20, esso è vincolato dalle disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 nei confronti degli Stati che ne sono parti contraenti.

2.           Nulla di quanto contenuto nel presente protocollo pregiudica gli obblighi di uno Stato che sia parte della convenzione di Vienna del 1963 e del presente protocollo nei confronti di uno Stato che è parte contraente della convenzione di Vienna del 1963, ma non del presente protocollo.

Articolo 20

1.           Il presente protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica a Vienna dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in vigore.

2.           Il presente protocollo è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che lo hanno firmato.

3.           Uno Stato che non abbia firmato il presente protocollo può aderirvi successivamente alla sua entrata in vigore.

4.           Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che è designato depositario del presente protocollo.

Articolo 21

1.           Il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

2.           Per ogni Stato che ratifichi, accetti, approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento appropriato da parte di tale Stato.

Articolo 22

1.           Ogni parte contraente può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta indirizzata al depositario.

2.           La denuncia prende effetto un anno dopo la data in cui il depositario ne riceve la notifica.

3.           Tra le parti contraenti del presente protocollo, la denuncia di una parte della convenzione di Vienna del 1963 in conformità dell’articolo XXVI della medesima non deve intendersi come denuncia della convenzione di Vienna del 1963 modificata dal presente protocollo.

4.           Nonostante la denuncia del presente protocollo ad opera di una parte contraente in conformità del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo rimangono applicabili a qualsiasi danno nucleare causato da un incidente nucleare verificatosi prima della data in cui tale denuncia prende effetto.

Articolo 23

Il depositario notifica tempestivamente agli Stati parte e a tutti gli altri Stati:

(a) ciascuna firma del presente protocollo;

(b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

(c) l’entrata in vigore del presente protocollo;

(d) ciascuna notifica ricevuta in conformità del paragrafo 1 bis, dell’articolo XI;

(e) le domande di convocazione di una conferenza di revisione conformemente all’articolo XXVI della convenzione di Vienna del 1963 e di riunione delle parti contraenti in applicazione dell’articolo V quinquies della convenzione di Vienna del 1963 modificata dal presente protocollo;

(f) le notifiche delle denunce ricevute conformemente all’articolo 22 e altre pertinenti notifiche relative al presente protocollo.

Articolo 24

1.           L’originale del presente protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario.

2.           L’Agenzia internazionale per l’energia atomica redige la versione consolidata della convenzione di Vienna del 1963 modificata dal presente protocollo nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, che figura nell’allegato del presente protocollo.

3.           Il depositario trasmette a tutti gli Stati copie certificate conformi del presente protocollo, corredato della versione consolidata della convenzione di Vienna del 1963, modificata dal presente protocollo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Vienna, il dodici settembre millenovecentonovantasette.

[1]               GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[2]               http://ec.europa.eu/energy/nuclear/studies/nuclear_en.htm.

[3]               GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.

[4]               Il riconoscimento può essere rifiutato sono nei seguenti casi: a) se la decisione è stata ottenuta con la frode; b) se alla parte contro la quale è stata pronunciata la sentenza non è stata data l’opportunità di esporre la propria causa in condizioni eque; o c) se la sentenza è contraria all’ordine pubblico della parte contraente nel cui territorio deve essere riconosciuta, o non è conforme alle norme fondamentali della giustizia.

[5]               Corte di giustizia dell’Unione europea, causa 22/70, AETR, Raccolta 1971, pag. 263.

[6]               GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62.

[7]               GU L 339 del 12.12.2007, pag. 3.

[8]               GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.