Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione di Vienna”) a ratificare il protocollo recante modifica di detta convenzione, o a aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea /* COM/2012/0550 final - 2012/0262 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Finalità della proposta Il regime internazionale della responsabilità
in materia nucleare è attualmente disciplinato da due strumenti principali: la
“convenzione di Vienna”, modificata dal protocollo del 1997, e la “convenzione
di Parigi” del 1960 sulla responsabilità civile nel settore dell’energia
nucleare, che è stata modificata da vari protocolli e integrata dalla
convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 1963 (in appresso “convenzione di
Bruxelles”). Entrambe le convenzioni sono fondate, nella sostanza, su analoghi
principi di base. Di fatto, alcuni Stati membri dell’UE sono parti contraenti
della convenzione di Parigi e altri della convenzione di Vienna. Gli articoli da 12 a 14 del protocollo del
1997 includono disposizioni sulla competenza giurisdizionale e sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni relative all’applicazione della
convenzione di Vienna. Tali disposizioni hanno ripercussioni sulle norme del
diritto dell’Unione europea, segnatamente quelle del regolamento (CE) n.
44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. L’Unione
ha, pertanto, competenza esclusiva per quanto concerne le disposizioni
enunciate dal protocollo del 1997. Ciò significa che gli Stati membri non
possono diventare parti contraenti del protocollo del 1997 con riferimento a tali
disposizioni. In una situazione analoga, riferita al protocollo del 12 febbraio
2004 recante modifica della convenzione di Parigi, il Consiglio ha adottato
decisioni volte ad autorizzare gli Stati membri interessati a firmare e
ratificare il protocollo o ad aderirvi nell’interesse dell’Unione. Nella
fattispecie viene suggerita una soluzione analoga. La Commissione propone che il Consiglio
autorizzi gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione del 21
maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione
di Vienna"), vale a dire Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria,
Lituania, Polonia (ex post) e Slovacchia, a concludere o a ratificare, nell’interesse
dell’Unione europea, il protocollo[1]
recante modifica della convenzione, approvato il 12 settembre 1997 sotto l’egida
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Infine, sebbene sia preferibile applicare un
unico regime in materia di responsabilità nucleare nell’Unione europea, una
certa flessibilità rimane comunque possibile, dato che i regimi istituiti dalla
convenzione di Vienna e dalla convenzione di Parigi sono compatibili. 1.2. Protocollo recante modifica
della convenzione di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in
materia di danni nucleari La convenzione di
Vienna è stata adottata allo scopo di assicurare un adeguato ed equo
risarcimento alle vittime di danni causati da incidenti nucleari. Essa
istituisce un regime speciale di responsabilità civile nel settore dell’energia
nucleare basato sui seguenti principi fondamentali: a) responsabilità “assoluta”,
cioè la responsabilità oggettiva; b) responsabilità esclusiva dell’esercente
dell’impianto nucleare; c) limitazione dell’importo della responsabilità e/o limitazione
della copertura della responsabilità mediante assicurazione o altra garanzia
finanziaria; d) limitazione della responsabilità nel tempo. Il protocollo
del 1997 La convenzione di Vienna è stata modificata
dal protocollo del 1997 (entrato in vigore il 4 ottobre 2003) inteso a migliorare
il sistema di risarcimento a fronte di danni nucleari. Il protocollo 1997 contiene, tra l’altro, una
nuova definizione di danni nucleari (che ora integra anche il concetto di danno
ambientale e di misure preventive), estende l’ambito di applicazione
territoriale della convenzione di Vienna, prolunga il termine entro il quale
può essere presentata una richiesta di risarcimento per decesso o lesioni
personali e aumenta sostanzialmente gli importi minimi di risarcimento. Esso
comprende inoltre nuove disposizioni in materia di competenza che hanno conseguenze
in caso di incidente nucleare verificatosi durante il trasporto di sostanze nucleari
destinate a o provenienti da un impianto situato nel territorio di uno Stato
che è parte della convenzione di Vienna. Ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, del
protocollo del 1997, uno Stato che ha aderito al protocollo ma non alla
convenzione di Vienna del 1963, è vincolato dalle disposizioni di detta
convenzione modificata dal protocollo nei confronti di altri Stati che sono
parti del protocollo, e, salvo aver manifestato una diversa intenzione al
momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o
adesione, è vincolato dalla convenzione di Vienna del 1963 nei confronti degli
Stati che sono parti di tale convenzione. Il protocollo
comune del 1988 Il 21 settembre 1988 la Conferenza sulle
relazioni tra la convenzione di Parigi e la convenzione di Vienna ha adottato
il protocollo comune relativo all’applicazione della convenzione di Parigi e la
convenzione di Vienna (“protocollo comune del 1988”), poiché la convenzione di
Parigi, la convenzione di Bruxelles e la convenzione di Vienna si fondano sugli
stessi principi. Lo scopo principale era coordinare l’applicazione delle citate
convenzioni. Il protocollo comune del 1988 collega le due
convenzioni in modo duplice. In primo luogo, dispone
la reciproca estensione della responsabilità dell’esercente prevista dai regimi
di Vienna e di Parigi (articolo II). Ad esempio, se si verifica un incidente
nucleare di cui un esercente è responsabile ai sensi della convenzione di
Vienna e del protocollo comune, l’esercente è responsabile, conformemente alle
disposizioni della convenzione di Vienna dei danni nucleari subiti non soltanto
nel territorio delle parti contraenti di tale convenzione, ma anche nel
territorio delle parti sia della convenzione di Parigi sia del protocollo comune.
Analogamente, si applica il principio di reciprocità anche nel caso di un incidente
di cui un esercente è responsabile in forza sia della convenzione di Parigi sia
del protocollo comune. In secondo luogo, il protocollo comune del
1988 è inteso ad eliminare i conflitti che possono sorgere, in particolare nei
casi di trasporto di sostanze nucleari, a seguito dell’applicazione simultanea
delle due convenzioni (articolo III). Il protocollo comune del 1988 è stato firmato
da cinque Stati membri ed è entrato in vigore per altri 17 Stati a seguito di
ratifica, adesione, approvazione o accettazione. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Le modifiche della convenzione di Vienna
comportano aspetti favorevoli alle potenziali vittime di un incidente nucleare,
vale a dire un aumento degli importi della responsabilità e una definizione più
ampia di danno nucleare. Pertanto, in linea con le conclusioni di uno studio
pubblicato nel 2009 e di un seminario organizzato nel giugno 2010 sulla
responsabilità nucleare[2],
e dopo aver consultato i soggetti interessati, si riconosce che qualsiasi
iniziativa in questo settore non deve ostacolare l’adesione degli Stati membri
alle convenzioni internazionali che migliorano la situazione delle vittime
potenziali nell’Unione europea. L’adesione al protocollo del 1997 è pertanto
utile per migliorare il risarcimento delle vittime all’interno dell’Unione
europea. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Stati membri interessati I seguenti nove Stati membri dell’Unione
europea hanno ratificato la convenzione di Vienna o vi hanno aderito: Bulgaria,
Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania,
Slovacchia. Il Regno Unito e la Spagna hanno firmato la convenzione ma non l’hanno
ratificata (questi due paesi sono parti contraenti della convenzione di
Parigi). La convenzione non è più applicabile alla Slovenia. Il protocollo del 1997 è stato firmato da
Repubblica ceca, Ungheria, Lituania e Italia (che è parte contraente della
convenzione di Parigi). Il protocollo è stato ratificato da Romania e Lettonia
(prima dell’adesione all’UE) e da Polonia (dopo l’adesione all’UE). Destinatari della decisione del Consiglio saranno
pertanto gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di
Vienna, ossia Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lituania, Polonia
(ex post) e Slovacchia. Dato che l’Italia, il Regno Unito e la Spagna, benché
firmatari della convenzione di Vienna, sono parti contraenti della convenzione
di Parigi che instaura un regime analogo di responsabilità nucleare, questi
paesi non dovrebbero essere destinatari della decisione del Consiglio. 3.2. Regolamento (CE) n. 44/2001
del Consiglio Il regolamento
(CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000[3] concerne la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale. Il regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri
(vigono disposizioni speciali per la Danimarca). Le norme in materia di competenza previste dal
regolamento (CE) n. 44/2001 si applicano ai convenuti domiciliati in uno Stato
membro vincolato dal regolamento; il convenuto non domiciliato nel territorio
di uno Stato membro può essere convocato dinnanzi al giudice di ciascuno Stato
membro, conformemente alle norme nazionali in materia di competenza di tale
Stato, fatta salva l’applicazione degli articoli 22 (competenze esclusive) e 23
(clausole attributive di competenza). La competenza giurisdizionale si basa, in
primo luogo, sul domicilio del convenuto. In aggiunta a questo elemento, in
materia di illeciti civili dolosi o colposi, la persona domiciliata nel
territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro
davanti al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire.
Secondo la giurisprudenza della Corte, si intende per luogo dell’evento dannoso
il luogo dell’evento generatore o il luogo del danno subìto. In materia di
assicurazioni l’assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può
essere convenuto a) davanti al giudice dello Stato membro in cui è domiciliato,
b) in un altro Stato membro, davanti al giudice del luogo in cui è domiciliato
l’attore qualora l’azione sia proposta dal contraente dell’assicurazione, dall’assicurato
o da un beneficiario o c) se si tratta di un coassicuratore, davanti al giudice
di uno Stato membro presso il quale sia stata proposta l’azione contro l’assicuratore
al quale è affidata la delega del contratto di assicurazione. In materia di
assicurazione per responsabilità civile, l’assicuratore può essere altresì
convenuto davanti al giudice del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso
e, qualora la legge di tale giudice lo consenta, essere chiamato in causa
davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla
persona lesa. Il regolamento (CE) n. 44/2001 dispone che le
decisioni pronunciate in uno Stato membro sono riconosciute ed eseguite negli
altri Stati membri, senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Sono previsti tuttavia alcuni casi limitati nei quali le decisioni non sono
riconosciute, per tener conto di considerazioni di ordine pubblico, di rispetto
del diritto del convenuto e in caso di decisioni tra loro incompatibili. 3.3. Competenza dell’Unione in
relazione al protocollo del 1997 Non esiste una legislazione dell’Unione che
disciplina la responsabilità civile nucleare. Il regolamento (CE) n. 864/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge
applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”) esclude la
responsabilità nucleare dal suo campo di applicazione. Tuttavia, il protocollo 1997 contiene
disposizioni che incidono sul regolamento (CE) n. 44/2001. Infatti, contrariamente
ai fori alternativi di competenza previsti dal regolamento, l’articolo XI della
convenzione di Vienna, modificata dal protocollo del 1997, prevede, di massima,
la competenza esclusiva dello Stato parte nel cui territorio si è verificato l’incidente
nucleare. In particolare, l’articolo XI della
convenzione di Vienna attribuisce competenza esclusiva per le azioni di
risarcimento danni al giudice dello Stato contraente nel cui territorio si è
verificato l’incidente nucleare. Quando un tale evento si è verificato al di
fuori del territorio delle parti contraenti o quando il luogo dell’evento non
può essere determinato con certezza, il giudice competente è quello dello Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è responsabile. Il protocollo del 1997 prevede, in aggiunta,
la competenza esclusiva del giudice della parte contraente costiera per gli eventi
incidentali nucleari verificatisi nella sua zona economica esclusiva. Tale
competenza è riconosciuta a condizione che il depositario della convenzione
abbia ricevuto notifica della zona prima dell’incidente nucleare. Per quanto
riguarda le norme sul riconoscimento e l’esecuzione, a norma dell’articolo XII
della Convenzione di Vienna, modificata dal protocollo del 1997, una sentenza
pronunciata dal giudice competente che non può più essere oggetto di ricorso
rientra nelle disposizioni specifiche relative al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni. Tranne alcune eccezioni[4],
l’articolo XII prevede che la decisione debba essere riconosciuta nel
territorio di tutte le parti contraenti ed è esecutiva come se si trattasse di
una sentenza pronunciata da un giudice nazionale. Un riesame del merito della
causa non è autorizzato in nessun caso. L’Unione europea ha competenza esclusiva sulle
disposizioni in materia di competenza giudiziaria, riconoscimento ed esecuzione
delle decisioni che figurano nel protocollo del 1997 poiché, come stabilito dalla
giurisprudenza della Corte[5],
esse incidono sulle corrispondenti norme del regolamento (CE) n. 44/2001 del
Consiglio. Gli Stati membri non hanno quindi più facoltà di derogare bilateralmente
a queste norme, né di contrarre con i paesi terzi obblighi che incidano su
queste norme. 3.4. Autorizzazione degli Stati
membri La convenzione di Vienna e il protocollo del
1997 non contemplano tuttavia alcuna clausola concernente le organizzazioni
economiche regionali che permetta all’Unione europea di diventare parte
contraente del protocollo. Di conseguenza, l’Unione europea non può diventare
parte contraente del protocollo del 1997. Il protocollo del 1997, che migliora la
protezione delle vittime in caso di eventi incidentali nucleari, riveste un’importanza
tutta particolare per l’Unione europea e i suoi Stati membri. È quindi
giustificato che, in via eccezionale, l’Unione eserciti i suoi poteri per il tramite
dei suoi Stati membri che sono parti della convenzione di Vienna. Tuttavia, facendo astrazione da quegli Stati
membri che sono già parti contraenti della convenzione di Parigi modificata, cinque
Stati membri dell’Unione europea (Austria, Irlanda, Lussemburgo, Malta e Cipro)
non sono parti né della convenzione di Parigi modificata né della convenzione
di Vienna del 1963. Di conseguenza, si considera oggettivamente giustificato,
in via eccezionale, autorizzare questi cinque Stati membri a non diventare
parti del protocollo del 1997 e continuare, pertanto, ad applicare le norme del
regolamento (CE) n. 44/2001 nei settori contemplati dalla convenzione di
Vienna e dal protocollo del 1997. Questa differenza di applicazione delle norme
sulla competenza all’interno dell’Unione europea è giustificata per le seguenti
ragioni: - il protocollo del 1997 modifica una
convenzione di cui questi cinque Stati membri non sono parti contraenti; - il regolamento (CE) n. 44/2001 non incide
sulle convenzioni di cui gli Stati membri sono parti contraenti. Di conseguenza, solo gli Stati membri che sono
attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna dovrebbero ratificare
il protocollo del 1997 o aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea. La
Polonia ha ratificato il protocollo del 1997 dopo l’adesione all’UE e dovrebbe
pertanto diventare destinataria ex post della decisione. La Lettonia e la
Romania avevano già firmato e ratificato il protocollo 1997 prima della loro
adesione all’Unione europea. Per questi motivi, la Commissione raccomanda
al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare la decisione che autorizza gli
Stati membri che sono parti della convenzione di Vienna a ratificare il
protocollo del 1997 o ad aderirvi, nell’interesse dell’Unione europea. 3.5. Riserva concernente il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni Per quanto
riguarda le norme sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, di cui all’articolo
XII, come modificato dall’articolo 14 del protocollo del 1997, è necessario
assicurare la costante applicazione delle pertinenti disposizioni del
regolamento n. 44/2001, estese alla Danimarca in virtù dell’accordo tra la
Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale[6],
o della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale[7].
Limitando in tal modo l’applicazione dell’articolo XII della Convenzione di
Vienna sarebbero garantite l’unità dello spazio giudiziario dell’Unione e la
libera circolazione delle decisioni nell’Unione europea, senza ripercussioni
sull’efficace attuazione della convenzione, modificata dal protocollo, e senza
implicazioni di rilievo per le parti della convenzione che non sono Stati
membri dell’UE. Il protocollo del
1997 nulla dispone circa le riserve ammissibili. Ai sensi dell’articolo 19
della convenzione di Vienna del 1969 sul diritto dei trattati, una riserva può
essere formulata se compatibile con l’oggetto e lo scopo della convenzione,
come nel caso di specie. In conclusione, all’atto di aderire al
protocollo del 1997, gli Stati membri devono garantire l’applicazione delle
pertinenti disposizioni dell’Unione sul riconoscimento e l’esecuzione delle
sentenze pronunciate da un organo giurisdizionale di un altro Stato membro
(compresa la Danimarca) o da uno Stato non membro dell’Unione vincolato dalla
convenzione di Lugano. 2012/0262 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza gli Stati membri che sono parti
contraenti della convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla
responsabilità civile in materia di danni nucleari (“convenzione di Vienna”) a
ratificare il protocollo recante modifica di detta convenzione, o a aderirvi,
nell’interesse dell’Unione europea IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo
218, paragrafo 6, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) Il protocollo del 12
settembre 1997 recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla
responsabilità civile in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963 (in
appresso la “ convenzione di Vienna”) è stato negoziato al fine di migliorare il
risarcimento delle vittime di danni causati da incidenti nucleari. (2) L’Unione europea ha
competenza esclusiva per quanto riguarda gli articoli XI e XII consolidati
della convenzione di Vienna nella misura in cui queste disposizioni incidono sulle
norme stabilite nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22
dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale[8].
Gli Stati membri conservano le loro competenze nelle materie disciplinate dal
protocollo del 1997 che non incidono sul diritto dell’Unione. Considerati l’oggetto
e l’obiettivo del protocollo del 1997, l’accettazione delle disposizioni del
protocollo che rientrano nella competenza dell’Unione non può essere dissociata
dalle disposizioni che rientrano nella competenza degli Stati membri. (3) Il protocollo del 1997
riveste particolare importanza per gli interessi dell’Unione europea e dei suoi
Stati membri, poiché consente di migliorare il risarcimento dei danni provocati
da incidenti nucleari. (4) Giacché la convenzione di
Vienna e il suo protocollo del 1997 non sono aperti alla partecipazione di
organizzazioni regionali, l’Unione europea non è in grado di firmare o
ratificare il protocollo. In queste circostanze è giustificato che, in via
eccezionale, gli Stati membri ratifichino il protocollo del 1997 o vi
aderiscano nell’interesse dell’Unione europea. (5) Cinque Stati membri dell’Unione
europea - Austria, Irlanda, Lussemburgo, Cipro e Malta - non sono però parti
della convenzione di Vienna. Dato che il protocollo del 1997 modifica la
convenzione di Vienna e che il regolamento del Consiglio (CE) n. 44/2001
autorizza gli Stati membri vincolati da detta convenzione a continuare ad
applicare le norme in materia di competenza giurisdizionale da essa previste, è
oggettivamente giustificato che la presente decisione sia indirizzata
unicamente agli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di
Vienna e consentire, in via eccezionale, ai citati cinque Stati membri di
diventare parti del protocollo del 1997. (6) È pertanto opportuno che gli
Stati membri parti della convenzione di Vienna ratifichino il protocollo del
1997 o vi aderiscano nell’interesse dell’Unione europea, alle condizioni
stabilite nella presente decisione. Avendo ratificato il protocollo nel 2010,
la Polonia è destinataria ex post della presente decisione. (7) Ne consegue che, per quanto
riguarda l’Unione europea, le disposizioni del protocollo del 1997 saranno
applicate ai soli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della
convenzione di Vienna. (8) Occorre che gli Stati membri
perfezionino in tempi ragionevoli le rispettive procedure di ratifica o
adesione al protocollo del 1997, nell’interesse dell’Unione europea. È
opportuno che essi si scambino informazioni sullo stato delle suddette
procedure allo scopo di preparare il deposito dei rispettivi strumenti di
ratifica o adesione al protocollo del 1997. (9) È necessario che le norme sul
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, di cui all’articolo XII della
convenzione di Vienna, come modificato dall’articolo 14 del protocollo del
1997, non prevalgano sulle pertinenti disposizioni del regolamento
n. 44/2001, estese alla Danimarca in virtù dell’accordo tra la Comunità
europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
o della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale. Pertanto occorre che, all’atto della firma o ratifica del
protocollo del 1997 o dell’adesione allo stesso, gli Stati membri formulino una
dichiarazione intesa a garantire la continua applicazione delle pertinenti
norme dell’Unione. (10) A norma degli articoli 1 e 2
del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non
partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è
soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1.
Fatte salve le competenze dell’Unione europea, gli
Stati membri che sono attualmente parti contraenti della convenzione di Vienna
del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni
nucleari ratificano il protocollo del 1997, o vi aderiscono, nell’interesse dell’Unione
europea. 2.
Il testo del protocollo del 1997 è accluso alla
presente decisione. 3.
Ai fini della presente decisione, per “Stati membri”
si intendono tutti gli Stati membri che sono attualmente parti contraenti della
convenzione di Vienna. Articolo 2 1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie in
vista di depositare simultaneamente in tempi ragionevoli e, se possibile, entro
il 31 dicembre 2014, gli strumenti di ratifica del protocollo del 1997 o di adesione
ad esso presso il Direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica. 2.
Gli Stati membri informano il Consiglio e la
Commissione entro il […] della data
prevista per il completamento delle loro procedure di ratifica o di adesione. 3.
Gli Stati membri si adoperano per scambiarsi
informazioni sullo stato delle rispettive procedure di ratifica o di adesione. Articolo 3 All’atto di ratificare il protocollo del 1997,
o di aderirvi, gli Stati membri formulano la seguente dichiarazione: “Le decisioni giudiziarie riguardanti materie
disciplinate dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria
di uno Stato membro dell’Unione europea parte contraente del protocollo, sono
riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri dell’Unione che sono parti
contraenti del protocollo, conformemente alle norme dell’Unione europea in
materia. Le decisioni riguardanti materie disciplinate
dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria del Regno di
Danimarca, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri dell’Unione
europea conformemente all’accordo tra la Comunità europea e il Regno di
Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale. Le decisioni giudiziarie riguardanti materie
disciplinate dal protocollo del 1997, se pronunciate da un’autorità giudiziaria
di uno Stato non membro dell’Unione europea vincolato dalla convenzione di
Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale, sono riconosciute ed eseguite
negli altri Stati membri dell’Unione europea che sono parti contraenti del
protocollo, in conformità della citata convenzione.” Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 5 Gli Stati
membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Protocollo recante modifica della
convenzione di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in materia
di danni nucleari GLI STATI PARTI DEL PRESENTE PROTOCOLLO, CONSIDERANDO che è auspicabile modificare la
convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa alla responsabilità
civile in materia di danni nucleari, al fine di estenderne il campo di
applicazione, aumentare l’importo della responsabilità dell’esercente di un
impianto nucleare e migliorare gli strumenti atti a garantire un risarcimento
adeguato ed equo, HANNO CONVENUTO quanto segue: Articolo 1 La convenzione modificata dalle disposizioni
del presente protocollo è la convenzione di Vienna del 21 maggio 1963 relativa
alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, in appresso denominata
“convenzione di Vienna del 1963”. Articolo 2 L’articolo I della convenzione di Vienna del
1963 è così modificato: 1. Il paragrafo 1, lettera j) è
così modificato: a)
la parola “e” è soppressa alla fine del punto ii)
ed è aggiunta alla fine del punto iii); b)
è inserito il seguente nuovo punto iv): iv) ogni altro impianto in cui si trovino
combustibili nucleari o prodotti o rifiuti radioattivi, come stabilito
periodicamente dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica. 2. Il paragrafo 1, lettera k) è
sostituito dal seguente: k) per “danno
nucleare” si intende: i) la perdita di vite umane o lesioni personali; ii) la perdita di beni o danni materiali; e, per ciascuna delle seguenti categorie,
nella misura determinata dal diritto del foro competente: iii) la perdita economica risultante da una
perdita o da un danno di cui ai punti i) e ii), sempre che non siano inclusi in
detti punti, se subìti da una persona legittimata a chiedere il risarcimento di
tale perdita o danno; iv) il costo delle misure di reintegro di un
ambiente degradato, salvo nel caso di un degrado di entità trascurabile, se
tali misure sono effettivamente adottate o devono esserlo e sempre che tale
costo non sia incluso nel punto ii); v) il mancato guadagno connesso a un interesse
economico in un qualsiasi utilizzo o godimento dell’ambiente, che risulti da un
significativo degrado di tale ambiente e sempre che tale mancato guadagno non
sia incluso nel punto ii); vi) il costo delle misure preventive e di ogni
altra perdita o danno causato da tali misure; vii) qualsiasi altro danno economico, diverso da
quelli generati dal degrado ambientale, se ammesso dal diritto generale in materia
di responsabilità civile del foro competente; nel caso dei punti
da i) a v) e vii), nella misura in cui la perdita o il danno derivi o risulti
da radiazioni ionizzanti emesse da qualsiasi sorgente di radiazioni situata all’interno
di un impianto nucleare o emesse da combustibili nucleari o da prodotti o
rifiuti radioattivi che si trovino in un impianto nucleare, o emesse da
sostanze nucleari che provengano da un impianto nucleare o che vi abbiano
origine o che vi siano inviate, sia che la perdita o il danno risulti dalle
proprietà radioattive di tali materie, sia che tale perdita o danno risulti
dalla combinazione di queste proprietà con le proprietà tossiche, esplosive o
altre proprietà pericolose di tali materie. 3. Il paragrafo 1, lettera l) è
sostituito dal seguente: 1) “incidente
nucleare": qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa
origine, che causa un danno nucleare o costituisce, ma soltanto per quanto
riguarda le misure preventive, una minaccia grave ed imminente di tale danno. 4. Dopo la lettera l) del paragrafo
1, sono aggiunte quattro nuove lettere m), n), o) e p): m) “misure di
reintegro”: qualsiasi misura ragionevole approvata dalle autorità competenti
dello Stato in cui le misure sono adottate e che mira a reintegrare o a ristabilire
componenti danneggiati o distrutti dell’ambiente, o a introdurre, laddove ciò
sia ragionevole, l’equivalente di tali componenti nell’ambiente. Il diritto
dello Stato in cui il danno nucleare è subìto determina chi è abilitato ad
adottare tali misure. n) “misure
preventive": qualsiasi misura ragionevole da chiunque adottata dopo la
sopravvenienza di un incidente nucleare per prevenire o ridurre al minimo i
danni di cui alla lettera k), punti da i) a v) o vii), fatta salva l’approvazione
delle autorità competenti, se ciò è richiesto dalla legislazione dello Stato in
cui la misura è stata adottata.
o) “misure ragionevoli”: qualsiasi provvedimento
considerato adeguato e proporzionato dal diritto del foro competente in
considerazione di tutte le circostanze, ad esempio: i) la natura e l’ampiezza del danno nucleare
subìto oppure, nel caso delle misure preventive, la natura e l’ampiezza del
rischio di tale danno; ii) il grado di probabilità, nel momento in cui
queste misure sono adottate, che esse siano efficaci; iii) le pertinenti conoscenze tecniche e
scientifiche p) “diritto
speciale di prelievo” (in appresso “DSP”): l’unità di conto definita e
utilizzata dal Fondo monetario internazionale per le proprie operazioni e
transazioni. 5. Il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente: 2. Lo Stato nel
cui territorio è situato l’impianto nucleare può, se la limitata entità dei
rischi lo consente, escludere un impianto nucleare o piccole quantità di sostanze
nucleari dall’applicazione della presente convenzione, a condizione che: (a)
per quanto riguarda gli impianti nucleari, i
criteri di tale esclusione siano stati stabiliti dal Consiglio dei governatori
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica e l’esclusione operata dallo Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare soddisfi tali criteri; e (b)
per quanto riguarda le piccole quantità di sostanze
nucleari, i limiti massimi per l’esclusione di tali quantità siano stati
stabiliti dal Consiglio dei governatori dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica e l’esclusione operata dallo Stato nel cui territorio è situato l’impianto
nucleare rispetti tali limiti. Il Consiglio dei governatori procede
periodicamente a una revisione dei criteri di esclusione degli impianti
nucleari e dei limiti massimi per l’esclusione di piccoli quantitativi di sostanze
nucleari. Articolo 3 Dopo l’articolo I della convenzione di Vienna
del 1963 sono aggiunti i seguenti due nuovi articoli, I bis e I ter: Articolo I bis 1. La presente convenzione si
applica ai danni nucleari, ovunque subìti. 2. Tuttavia, la legislazione
dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può escludere dall’applicazione
della presente convenzione i danni subìti: (a)
nel territorio di uno Stato non contraente; oppure (b)
in qualsiasi zona marittima stabilita da uno Stato
non contraente in conformità del diritto internazionale del mare. 3. Un’esclusione in virtù del
paragrafo 2 può essere applicata solo nei confronti di uno Stato non contraente
che, alla data dell’incidente: (a)
ha un impianto nucleare nel suo territorio o in qualsiasi
zona marittima da esso stabilita conformemente al diritto internazionale del
mare; e (b)
non offre vantaggi equivalenti su base di
reciprocità. 4. Qualsiasi esclusione in virtù
del paragrafo 2 non pregiudica i diritti di cui all’articolo IX, paragrafo 2,
lettera a) e qualsiasi esclusione in virtù del paragrafo 2, lettera b), del
presente articolo non si estende ai danni subìti a bordo di una nave o di un
aeromobile. Articolo I ter La presente convenzione non si applica agli impianti
nucleari utilizzati per scopi non pacifici. Articolo 4 L’articolo II della convenzione di Vienna del
1963 è così modificato: 1. Alla fine del
paragrafo 3, lettera a) è aggiunta la seguente frase: 2. Lo Stato nel cui territorio è
situato l’impianto nucleare può limitare l’importo dei fondi pubblici allocati
per incidente all’eventuale differenza tra gli importi così stabiliti e l’importo
stabilito in applicazione dell’articolo V, paragrafo 1. 3. Alla fine del
paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase: Lo Stato nel cui
territorio è situato l’impianto nucleare può limitare l’importo dei fondi
pubblici allocati conformemente a quanto previsto al paragrafo 3, lettera a),
del presente articolo. 4. Il paragrafo 6 è sostituito
dal seguente: 6. Nessuno è responsabile di una perdita o di
un danno che non è un danno nucleare ai sensi dell’articolo I, paragrafo 1,
lettera k), ma che avrebbe potuto essere considerato come tale conformemente
alle disposizioni di tale lettera. Articolo 5 Dopo la prima frase dell’articolo III della
convenzione di Vienna del 1963 è aggiunto il testo seguente: Tuttavia, lo Stato nel cui territorio è
situato l’impianto nucleare può derogare a tale obbligo nel caso di un
trasporto effettuato interamente all’interno del proprio territorio. Articolo 6 L’articolo IV della convenzione di Vienna del
1963 è così modificato: 1. Il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente: 3. L’esercente non è responsabile, ai sensi
della presente convenzione, di un danno nucleare se dimostra che il danno è
direttamente riconducibile ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra
civile o d’insurrezione. 2. Il paragrafo 5 è sostituito
dal seguente: 5. L’esercente non è responsabile ai sensi
della presente convenzione del danno nucleare causato: (a)
all’impianto nucleare stesso e ad ogni altro
impianto nucleare, anche in fase di costruzione, che si trovi sul sito in cui è
installato quell’impianto; e (b)
ai beni che si trovino su quello stesso sito e che
siano o debbano essere utilizzati in connessione con uno o l’altro di quegli impianti. 3. Il paragrafo 6 è sostituito
dal seguente: 6. Il
risarcimento di un danno causato al mezzo di trasporto sul quale le sostanze
nucleari in questione si trovavano al momento dell’incidente nucleare non ha come
effetto quello di ridurre la responsabilità dell’esercente rispetto ad altri
danni sino ad un importo inferiore a 150 milioni di DSP, o a un importo maggiore
stabilito dalla legislazione di una parte contraente, o a un importo stabilito
in applicazione dell’articolo V, paragrafo 1, lettera c). 4. Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: 7. Nessuna disposizione della presente convenzione
pregiudica la responsabilità di una persona fisica che abbia causato, mediante un’azione
o un’omissione compiuta con dolo, un danno nucleare per il quale l’esercente,
in virtù del paragrafo 3 o 5 del presente articolo, non è responsabile ai sensi
della presente convenzione. Articolo 7 1. Il testo dell’articolo V
della convenzione di Vienna del 1963 è sostituito dal seguente: 1. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto
nucleare può limitare la responsabilità dell’esercente per ciascun incidente
nucleare: (a)
a un importo non inferiore a 300 milioni di DSP;
oppure (b)
a un importo non inferiore a 150 milioni di DSP, a
condizione che al di là di tale importo e fino a concorrenza di almeno 300
milioni di DSP, lo Stato metta a disposizione fondi pubblici destinati a
risarcire danni nucleari; oppure (c)
per un periodo massimo di 15 anni a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente protocollo, a un importo transitorio non
inferiore a 100 milioni di DSP per un incidente nucleare verificatosi nel corso
di tale periodo. Può essere stabilito un importo inferiore a 100 milioni di
DSP, a condizione che lo Stato renda disponibili i fondi pubblici ad integrazione
dell’importo di 100 milioni di DSP per risarcire danni nucleari. 2. In deroga al paragrafo 1 del
presente articolo, in considerazione della natura dell’impianto nucleare o
delle sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente
che li coinvolga, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può
stabilire un limite di responsabilità dell’esercente meno elevato, a condizione
che in nessun caso l’importo in tal modo stabilito sia inferiore a 5 milioni di
DSP, e che lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare assicuri
che siano resi disponibili fondi pubblici a concorrenza dell’importo stabilito
conformemente al paragrafo 1. 3. Gli importi stabiliti dallo Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è
responsabile conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e al
paragrafo 6 dell’articolo IV si applicano indipendentemente dal luogo in cui si
è verificato l’incidente nucleare. 2. Dopo l’articolo V, sono aggiunti i seguenti
quattro nuovi articoli V bis, V ter, V quater e V quinquies: Articolo V bis 1. Gli interessi e le spese liquidati
da un giudice in azioni legali di risarcimento di danni nucleari sono dovuti in
aggiunta agli importi di cui all’articolo V. 2. Gli importi di cui all’articolo
V e all’articolo IV, paragrafo 6, possono essere convertiti in moneta nazionale
in cifra tonda. Articolo V ter Ciascuna parte contraente prende le
disposizioni necessarie affinché le persone che hanno subìto danni nucleari
possano far valere i loro diritti ad un risarcimento senza dover intentare
procedimenti separati a seconda dell’origine dei fondi destinati a tale
risarcimento. Articolo V quater 1. Se i tribunali aventi
competenza giurisdizionale sono quelli di una parte contraente diversa dallo Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, i fondi pubblici necessari di
cui all’articolo V, paragrafo 1, alle lettere b) e c), e dell’articolo VII, del
paragrafo 1, nonché gli interessi e le spese accordati dal tribunale, possono
essere messi a disposizione dalla prima parte contraente. Lo Stato nel cui
territorio è situato l’impianto nucleare è tenuto a rimborsare all’altra parte
contraente qualsiasi importo versato. Queste due parti contraenti stabiliscono
di comune accordo le modalità del rimborso. 2. Se i tribunali aventi
competenza giurisdizionale sono quelli di una parte contraente diversa dallo Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, la parte contraente i cui
giudici sono competenti prende tutti i provvedimenti necessari per consentire
allo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare di intervenire nel
procedimento e prendere parte a qualunque accordo relativo al risarcimento. Articolo V quinquies 1. Su richiesta di un terzo
delle parti contraenti, il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia
atomica convoca una riunione delle parti contraenti per modificare i limiti di
responsabilità di cui all’articolo V. 2. Le modifiche sono adottate a
maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti, purché
almeno la metà delle parti contraenti sia presente al momento della votazione. 3. In sede di esame delle
proposte di modifica dei limiti, la riunione delle parti contraenti tiene
conto, tra l’altro, del rischio di danni derivanti da un incidente nucleare,
delle variazioni dei valori monetari e della capacità del mercato assicurativo. 4. a) Il Direttore generale dell’AIEA
notifica ciascuna modifica adottata conformemente al paragrafo 2 a tutte le
parti contraenti per accettazione. La modifica si considera accettata al
termine di un periodo di 18 mesi dopo la notifica, a condizione che almeno un
terzo delle parti contraenti abbia comunicato al direttore generale dell’AIEA, al
momento dell’adozione della modifica da parte della riunione, che accettavano
la modifica in questione. Una modifica accettata conformemente al presente
paragrafo entra in vigore 12 mesi dopo l’accettazione delle parti contraenti
che l’hanno accettata. b) Se, entro un termine di 18 mesi dalla data di notifica
di accettazione, una modifica non è stata accettata conformemente alle
disposizioni della lettera a), la modifica si considera respinta. 5. Nei confronti di ciascuna
parte contraente che accetta una modifica dopo che è stata accettata ma non è
ancora entrata in vigore o dopo la sua entrata in vigore in conformità del
paragrafo 4, la modifica entra in vigore 12 mesi dopo la sua accettazione di
tale parte contraente. 6. Uno Stato che diventa parte
della presente convenzione dopo l’entrata in vigore di una modifica in
conformità del paragrafo 4 e che non abbia espresso l’intenzione contraria, è
considerato: (a)
parte della presente convenzione così modificata; e (b)
parte della convenzione non modificata nei
confronti di qualsiasi Stato che è parte non vincolata dalla modifica. Articolo 8 L’articolo VI della convenzione di Vienna del
1963 è così modificato: 1. Il paragrafo 1 è sostituito
dal seguente: (a)
Il diritto al risarcimento ai sensi della presente
convenzione si estingue se l’azione non è intentata: i) in caso di decesso o di lesioni personali,
entro trent’anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare; ii) in caso di ogni altro danno nucleare, entro
dieci anni a decorrere dalla data dell’incidente nucleare. (b)
Tuttavia se, conformemente al diritto dello Stato
nel cui territorio è situato l’impianto nucleare, la responsabilità dell’esercente
è coperta da assicurazione o altra garanzia finanziaria, compresi fondi
statali, per un periodo più lungo, il diritto del foro competente può disporre
che il diritto al risarcimento nei confronti dell’esercente si estingua alla
scadenza di tale periodo più lungo, che non deve superare il periodo in cui la
sua responsabilità è così coperta conformemente al diritto dello Stato nel cui
territorio è situato l’impianto nucleare. (c)
Le azioni di risarcimento in caso di decesso o di lesioni
personali o, se è previsto un termine più lungo conformemente alla lettera b), di
altri danni, intentate dopo un periodo di dieci anni dalla data dell’incidente
nucleare non pregiudicano in alcun caso il diritto al risarcimento ai sensi della
presente convenzione di una persona che abbia intentato un’azione nei confronti
dell’esercente prima della scadenza di tale periodo. 2. Il paragrafo 2 è soppresso. 3. Il paragrafo 3 è sostituito
dal seguente: 3. Il diritto al risarcimento ai sensi della
convenzione è soggetto a prescrizione o decadenza, come stabilito dal diritto
del foro competente, se un’azione non è intentata entro tre anni a decorrere
dalla data in cui la persona lesa è venuta a conoscenza, o avrebbe ragionevolmente
dovuto essere venuta a conoscenza del danno e dell’esercente responsabile, senza
che i termini stabiliti al paragrafo 1, lettere a) e b) possano essere
oltrepassati. Articolo 9 L’articolo VII è così modificato: 1. Alla fine del paragrafo 1
sono aggiunte le seguenti due frasi e il paragrafo così modificato diventa la
lettera a) dello stesso paragrafo: Qualora la
responsabilità dell’esercente sia illimitata, lo Stato nel cui territorio è
situato l’impianto nucleare può fissare un limite alla garanzia finanziaria dell’esercente
responsabile, a condizione che tale limite non sia inferiore a 300 milioni di
DSP. Lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare provvede al
pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a carico dell’esercente,
fornendo le somme necessarie qualora l’assicurazione o altra garanzia
finanziaria non sia adeguata a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di
un importo che non può essere superiore alla garanzia finanziaria da fornire in
applicazione del presente paragrafo. 2. Al paragrafo 1 è aggiunta la
seguente nuova lettera b): b) Fatte salve le
disposizioni della lettera a), quando la responsabilità dell’esercente è
illimitata, in considerazione della natura dell’impianto nucleare o delle
sostanze nucleari in causa e delle prevedibili conseguenze di un incidente che
li coinvolga, lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare può
fissare un importo della garanzia finanziaria dell’esercente meno elevato, a
condizione che in nessun caso l’importo in tal modo stabilito sia inferiore a 5
milioni di DSP, e che lo Stato nel cui territorio è situato l’impianto nucleare
garantisca il pagamento del risarcimento per danni nucleari riconosciuto come a
carico dell’esercente, fornendo i fondi necessari, nella misura in cui la
copertura della garanzia finanziaria sia insufficiente a soddisfare tali
richieste, e fino a concorrenza del limite di cui alla lettera a) del presente
paragrafo. 3. Al paragrafo 3, le parole “o
disposizioni dell’articolo V, paragrafo 1, lettere b) e c)” sono inserite dopo
le parole “del presente articolo”. Articolo 10 L’articolo VIII della convenzione di Vienna
del 1963 è così modificato: 1. Il testo dell’articolo VIII
diventa il paragrafo 1 di detto articolo. 2. È aggiunto il seguente nuovo
paragrafo 2: 2. Fatta salva l’applicazione della norma di
cui all’articolo VI, paragrafo 1, lettera c), quando per le azioni intentate
nei confronti dell’esercente il danno da risarcire in forza della presente
convenzione superi o possa superare l’importo massimo reso disponibile a norma
dell’articolo V, paragrafo 1, nella distribuzione del risarcimento è data
priorità alle richieste di risarcimento nei casi di decesso o di lesioni
personali. Articolo 11 Alla fine dell’articolo X della convenzione di
Vienna del 1963, è aggiunta la seguente nuova frase: Il diritto di ricorso previsto dal presente
articolo può essere esteso anche a favore dello Stato nel cui territorio è
situato l’impianto nucleare nella misura in cui esso abbia fornito fondi
pubblici in applicazione della presente convenzione. Articolo 12 L’articolo XI della convenzione di Vienna del
1963 è così modificato: 1. È aggiunto il seguente nuovo
paragrafo 1 bis: 1 bis. Quando
un incidente nucleare si verifica nello spazio della zona economica esclusiva
di una parte contraente o, se la suddetta zona non è stata costituita, in uno
spazio che non si estenderebbe al di là dei confini di una zona economica
esclusiva se tale zona fosse stata costituita, i tribunali di questa parte sono
i soli competenti, ai fini della presente convenzione, per statuire sulle
azioni relative al danno nucleare risultante da tale incidente. La frase che
precede si applica se la parte contraente interessata ha notificato tale spazio
al depositario prima dell’incidente nucleare. Nulla di quanto contenuto nel
presente paragrafo può essere interpretato nel senso di autorizzare l’esercizio
della competenza giurisdizionale in modo contrario al diritto internazionale
del mare, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. 2. Il paragrafo 2 è sostituito
dal seguente: 2. Se l’incidente
nucleare si verifica al di fuori del territorio delle parti contraenti o di una
zona notificata in applicazione del paragrafo 1 bis, o quando il luogo dell’incidente
nucleare non può essere determinato con certezza, la competenza esclusiva
spetta ai tribunali della parte contraente nel cui territorio è situato l’impianto
nucleare di cui l’esercente è responsabile. 3. Al paragrafo 3, prima riga, e
alla lettera b), dopo la cifra “1”, inserire “, 1 bis”. 4. È aggiunto il seguente nuovo
paragrafo 4: 4. La parte contraente i cui tribunali sono
competenti prende i provvedimenti necessari affinché un unico suo tribunale
abbia competenza a statuire su un determinato incidente nucleare. Articolo 13 Dopo l’articolo XI è aggiunto il seguente
nuovo articolo XI bis: Articolo XI bis La parte contraente i cui tribunali sono
competenti adotta, per le azioni di risarcimento di danni nucleari, le
disposizioni necessarie affinché: (a)
ogni Stato possa intentare un’azione per conto
delle persone che hanno subìto danni nucleari, che sono cittadini di questo
Stato o che sono domiciliate o residenti nel suo territorio, e che vi hanno
acconsentito; e (b)
ogni persona possa intentare un’azione legale per
far valere, in forza della presente convenzione, i diritti da essa acquisiti
per surroga o cessione. Articolo 14 L’articolo XII della convenzione di Vienna del
1963 è sostituito dal seguente: Articolo XII 1. Una sentenza pronunciata da
un tribunale di una parte contraente che esercita la competenza giurisdizionale
e che non possa più essere oggetto di ricorso ordinario è riconosciuta, salvo
qualora: (a)
sia stata ottenuta con la frode; (b)
alla parte contro la quale è stata pronunciata la
sentenza non è stata data l’opportunità di presentare la propria difesa in
condizioni eque; oppure (c)
la sentenza sia contraria all’ordine pubblico della
parte contraente nel cui territorio deve essere riconosciuta, o non è conforme
alle norme fondamentali della giustizia. 2. Una sentenza riconosciuta
conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e la cui esecuzione sia
richiesta nelle forme ritualmente previste dalla legge della parte contraente
in cui è chiesta l’esecuzione, diventa esecutiva alla stregua di una sentenza
emessa da un tribunale di detta parte contraente. Non è ammesso un riesame del
merito della richiesta sulla quale è stata pronunciata la sentenza. Articolo 15 L’articolo XIII della convenzione di Vienna
del 1963 è così modificato: 1. Il testo dell’articolo XIII
diventa il paragrafo 1 di detto articolo. 2. È aggiunto il seguente nuovo
paragrafo 2: 2. Fatto salvo il paragrafo 1, per la parte di
danni nucleari il cui risarcimento risultasse superiore all’ammontare di 150
milioni di DSP, la legislazione dello Stato nel cui territorio è situato l’impianto
nucleare può derogare alle disposizioni della presente convenzione in materia
di danni nucleari subìti nel territorio, o in qualsiasi zona marittima
stabilita in conformità del diritto internazionale del mare, di un altro Stato
che, alla data dell’incidente, ha un impianto nucleare in tale territorio,
nella misura in cui esso non offra vantaggi reciproci di importo equivalente. Articolo 16 L’articolo XVIII della convenzione di Vienna
del 1963 è sostituito dal seguente: La presente convenzione non pregiudica i
diritti e gli obblighi di alcuna parte contraente in applicazione delle norme
generali del diritto pubblico internazionale. Articolo 17 Dopo l’articolo XX della Convenzione di Vienna
del 1963 è aggiunto il seguente nuovo articolo XX bis: Articolo XX bis 1. Nel caso di una controversia
tra parti contraenti relativa all’interpretazione o all’applicazione della
presente convenzione, le parti interessate si consultano in vista di dirimere
tale controversia per via negoziale o con altre modalità di conciliazione
amichevole che sia loro accettabile. 2. Se una controversia di cui al
paragrafo 1 non è risolta nei sei mesi dalla domanda di consultazione prevista
al paragrafo 1, essa viene sottoposta, su richiesta di una delle parti nella
controversia, ad arbitrato o deferita per decisione alla Corte internazionale
di giustizia. Qualora, entro i sei mesi successivi alla richiesta di arbitrato,
le parti nella controversia non riescano ad accordarsi sull’organizzazione dell’arbitrato
stesso, una delle parti può chiedere al presidente della Corte internazionale
di giustizia o al segretario generale delle Nazioni Unite di designare uno o
più arbitri. In caso di conflitto fra le richieste delle parti nella controversia,
prevale la richiesta fatta al segretario generale delle Nazioni Unite. 3. Al momento della ratifica,
accettazione, approvazione o adesione alla presente convenzione, uno Stato può
dichiarare che non si considera vincolato da una o da entrambe le procedure di
composizione delle controversie previste al paragrafo 2. Le altre parti
contraenti non sono vincolate da una procedura di composizione delle
controversie prevista al paragrafo 2 nei confronti di una Parte contraente per
la quale sia in vigore siffatta dichiarazione. 4. Una parte contraente che
abbia reso una dichiarazione in conformità del paragrafo 3 può ritirarla in
qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al depositario. Articolo 18 1. Gli articoli da XX a XXV,
paragrafi 2, 3, l’articolo XXVI, paragrafo 1, l’articolo XXVII e l’articolo
XXIX della convenzione di Vienna del 1963 sono soppressi. 2. La convenzione di Vienna del
1963 e il presente protocollo sono, tra le parti contraenti del presente
protocollo, letti ed interpretati congiuntamente come un unico testo denominato
convenzione di Vienna del 1997 relativa alla responsabilità civile in materia
di danni nucleari. Articolo 19 1. Uno Stato che è parte
contraente del presente protocollo, ma non è parte della convenzione di Vienna
del 1963 è vincolato dalle disposizioni della convenzione modificata dal
presente protocollo nei confronti di altri Stati che siano parte del
protocollo, e salvo che abbia espresso l’intenzione contraria al momento del
deposito di uno strumento di cui all’articolo 20, esso è vincolato dalle
disposizioni della convenzione di Vienna del 1963 nei confronti degli Stati che
ne sono parti contraenti. 2. Nulla di quanto contenuto nel
presente protocollo pregiudica gli obblighi di uno Stato che sia parte della
convenzione di Vienna del 1963 e del presente protocollo nei confronti di uno
Stato che è parte contraente della convenzione di Vienna del 1963, ma non del
presente protocollo. Articolo 20 1. Il presente protocollo è
aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Agenzia internazionale
per l’energia atomica a Vienna dal 29 settembre 1997 fino alla sua entrata in
vigore. 2. Il presente protocollo è
sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati che lo hanno
firmato. 3. Uno Stato che non abbia
firmato il presente protocollo può aderirvi successivamente alla sua entrata in
vigore. 4. Gli strumenti di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione sono depositati presso il Direttore
generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, che è designato
depositario del presente protocollo. Articolo 21 1. Il presente protocollo entra
in vigore tre mesi dopo la data di deposito del quinto strumento di ratifica,
accettazione o approvazione. 2. Per ogni Stato che ratifichi,
accetti, approvi il presente protocollo o vi aderisca dopo il deposito del
quinto strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il presente
protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data di deposito dello strumento
appropriato da parte di tale Stato. Articolo 22 1. Ogni parte contraente può
denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta indirizzata al
depositario. 2. La denuncia prende effetto un
anno dopo la data in cui il depositario ne riceve la notifica. 3. Tra le parti contraenti del
presente protocollo, la denuncia di una parte della convenzione di Vienna del
1963 in conformità dell’articolo XXVI della medesima non deve intendersi come
denuncia della convenzione di Vienna del 1963 modificata dal presente
protocollo. 4. Nonostante la denuncia del
presente protocollo ad opera di una parte contraente in conformità del presente
articolo, le disposizioni del presente protocollo rimangono applicabili a
qualsiasi danno nucleare causato da un incidente nucleare verificatosi prima
della data in cui tale denuncia prende effetto. Articolo 23 Il depositario notifica tempestivamente agli
Stati parte e a tutti gli altri Stati: (a)
ciascuna firma del presente protocollo; (b)
ciascun deposito di uno strumento di ratifica,
accettazione, approvazione o adesione; (c)
l’entrata in vigore del presente protocollo; (d)
ciascuna notifica ricevuta in conformità del
paragrafo 1 bis, dell’articolo XI; (e)
le domande di convocazione di una conferenza di
revisione conformemente all’articolo XXVI della convenzione di Vienna del 1963
e di riunione delle parti contraenti in applicazione dell’articolo V quinquies
della convenzione di Vienna del 1963 modificata dal presente protocollo; (f)
le notifiche delle denunce ricevute conformemente
all’articolo 22 e altre pertinenti notifiche relative al presente protocollo. Articolo 24 1. L’originale del presente
protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e
spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il depositario. 2. L’Agenzia internazionale per
l’energia atomica redige la versione consolidata della convenzione di Vienna
del 1963 modificata dal presente protocollo nelle lingue araba, cinese,
inglese, francese, russa e spagnola, che figura nell’allegato del presente
protocollo. 3. Il depositario trasmette a
tutti gli Stati copie certificate conformi del presente protocollo, corredato
della versione consolidata della convenzione di Vienna del 1963, modificata dal
presente protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente
autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo. Fatto a Vienna, il dodici settembre
millenovecentonovantasette. [1] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [2] http://ec.europa.eu/energy/nuclear/studies/nuclear_en.htm. [3] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. [4] Il riconoscimento può essere rifiutato sono nei seguenti
casi: a) se la decisione è stata ottenuta con la frode; b) se alla parte contro
la quale è stata pronunciata la sentenza non è stata data l’opportunità di
esporre la propria causa in condizioni eque; o c) se la sentenza è contraria
all’ordine pubblico della parte contraente nel cui territorio deve essere
riconosciuta, o non è conforme alle norme fondamentali della giustizia. [5] Corte di giustizia dell’Unione europea, causa 22/70,
AETR, Raccolta 1971, pag. 263. [6] GU L 299 del 16.11.2005, pag. 62. [7] GU L 339 del 12.12.2007, pag. 3. [8] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.