Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'UE /* COM/2012/0538 final - 2012/ () */
RELAZIONE L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006[1] consente la mobilizzazione del
Fondo di solidarietà dell’Unione europea, oltre i limiti delle pertinenti
rubriche del quadro finanziario, senza eccedere un massimale annuo di 1
miliardo di euro. Le condizioni di ammissibilità ai benefici del Fondo sono
precisate nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio[2]. Sulla base della richiesta di intervento del
Fondo presentata il 27 luglio 2012 dall'Italia dopo i terremoti del maggio 2012,
il calcolo dell'intervento del Fondo di solidarietà, basato sulle stime
dell'entità complessiva dei danni, è il seguente: || || || || || (in EUR) || Danno diretto accettato || Soglia || Importo basato sul 2,5% || Importo basato sul 6% || Importo totale dell'aiuto proposto Terremoti del 2012 in Italia || 13 113,498 milioni || 3 606 milioni || 90 165 575 || 580 026 784 || 670 192 359 Totale || || || || || 670 192 359 Previo esame di tale richiesta[3] e tenuto conto dell’importo
massimo che il Fondo può stanziare nonché del margine previsto per riassegnare
stanziamenti nel quadro della voce di bilancio che necessita di spese
supplementari, la Commissione propone di mobilizzare il Fondo di solidarietà
dell’Unione europea per un importo totale di 670 192 359 EUR, da
assegnare nel quadro della rubrica 3b del quadro finanziario. Con la presente
proposta di mobilizzazione del Fondo, la Commissione avvia la procedura
semplificata di dialogo a tre, conformemente al punto 26 dell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006, al fine di ottenere l'accordo dei
due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di utilizzare il Fondo e
sull'importo richiesto. La Commissione invita ciascun ramo dell'autorità di
bilancio ad informare l'altro ramo e la Commissione sulle sue intenzioni. In caso di
disaccordo da parte di uno dei due rami dell'autorità di bilancio, sarà indetta
una riunione ufficiale di dialogo a tre. La Commissione presenterà un progetto di
bilancio rettificativo (PBR) per iscrivere nel bilancio 2012 gli stanziamenti
d'impegno e di pagamento specifici, come previsto dal punto 26
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla mobilitazione del Fondo di
solidarietà dell'UE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL
CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto l’accordo interistituzionale del 17
maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla
disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[4], in particolare il punto 26, visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del
Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà
dell'Unione europea[5], viste le proposte della Commissione[6], considerando
quanto segue: (1) L’Unione europea ha istituito
un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il “Fondo”) per testimoniare
solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi. (2) L’accordo interistituzionale
del 17 maggio 2006 consente di attivare il Fondo nei limiti di un massimale
annuale di 1 miliardo di EUR. (3) Il regolamento (CE) n. 2012/2002
contiene le disposizioni che disciplinano la mobilitazione del Fondo. (4) L'Italia ha presentato una
richiesta di mobilitazione del Fondo in relazione a una serie di terremoti, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nel quadro del bilancio generale dell'Unione
europea fissato per l'esercizio 2012, una somma pari a 670 192 359 EUR in
stanziamenti di impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di
solidarietà dell'Unione europea. Articolo 2 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il Presidente Il
Presidente [1] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [2] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3. [3] Comunicazione della Commissione C(2012) 6458 sulla
richiesta presentata dall'Italia per la mobilizzazione del Fondo di solidarietà
dell’Unione europea. [4] GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1. [5] GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3 [6] GU C […] del […], pag. […] e GU C […] del […], pag […].