Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele /* COM/2012/0530 final - 2012/0260 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO
DELLA PROPOSTA La proposta di modifica della direttiva
2001/110/CE concernente il miele[1]
ha l'obiettivo di: a) allineare le attuali competenze di
esecuzione della Commissione alle disposizioni del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) e b) chiarire esplicitamente la qualifica del
polline quale componente specifica del miele piuttosto che come suo
ingrediente, nel contesto della sentenza della Corte di giustizia nella causa
C-442/09[2]
e fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 relativo
agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[3] al miele contenente polline
geneticamente modificato (GM). Motivazione e obiettivi della proposta a) La proposta intende applicare alle
competenze di esecuzione della Commissione previste dalla direttiva 2001/110/CE
la distinzione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE), fra competenze delegate e competenze
di esecuzione della Commissione e conferire a quest'ultima competenze delegate
supplementari. Il trattato effettua una distinzione tra le
competenze delegate alla Commissione per l'adozione di atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell'atto legislativo, come previsto dall'articolo 290, paragrafo 1, del
trattato (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per
l'adozione di condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione, come previsto dall'articolo 291, paragrafo 2, del
trattato (atti di esecuzione). Nel caso degli atti delegati, il legislatore
delega alla Commissione il potere di adottare atti paralegislativi. Nel caso
degli atti di esecuzione, il contesto è molto diverso. Gli Stati membri sono di
fatto i principali responsabili dell'attuazione degli atti giuridicamente
vincolanti dell'Unione europea. Tuttavia, se l'applicazione dell'atto
legislativo richiede condizioni di esecuzione uniformi, la Commissione è
autorizzata ad adottare gli atti corrispondenti. L'allineamento della direttiva
2001/110/CE alle nuove norme del trattato riflette tale distinzione. Nel contesto della revisione delle deleghe dei
poteri conferiti alla Commissione dopo l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, sono state inoltre esaminate le disposizioni di detta direttiva, al
fine di individuare possibili esigenze supplementari a livello delle competenze
da conferire alla Commissione nell'ambito della nuova classificazione del
trattato. b) A seguito di una domanda di pronuncia
pregiudiziale a norma dell'articolo 234 CE del Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof (tribunale amministrativo bavarese) (causa
C-442/09), la Corte di giustizia ha emesso una sentenza in cui qualifica il
polline presente nel miele come un ingrediente ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione
dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[4]. Tale conclusione della Corte
si basava su una valutazione dei fatti ad essa presentati, secondo la quale la
presenza del polline nel miele è dovuta principalmente all'attività
dell'apicoltore stesso, un effetto della centrifugazione effettuata ai fini
della raccolta. Tuttavia, il polline entra nell'alveare soltanto grazie
all'attività delle api ed è presente nel miele indipendentemente dalla
centrifugazione con cui l'apicoltore estrae il miele. È quindi necessario
chiarire nella direttiva 2001/110/CE che il polline è una componente naturale e
non un ingrediente del miele. Questa precisazione non impedirà comunque che il
regolamento (CE) n. 1829/2003 sia applicato al miele contenente
polline GM[5]
e in particolare non influirà sulla conclusione della Corte di giustizia che il
miele contenente polline GM può essere immesso sul mercato solo se provvisto di
un'autorizzazione conforme a tale regolamento. Alla luce di queste considerazioni è stato
preparato un progetto di proposta di modifica della direttiva 2001/110/CE. Contesto generale Gli articoli 290 e 291 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) effettuano una distinzione fra due
diverse categorie di atti della Commissione: l'articolo 290 del TFUE permette al legislatore di
"delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di
portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali
dell'atto legislativo". Nella terminologia usata dal trattato, gli atti
giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti
delegati" (articolo 290, paragrafo 3); l'articolo 291 del TFUE permette agli Stati membri di adottare
"tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione". Tali atti conferiscono competenze
di esecuzione alla Commissione qualora siano necessarie condizioni uniformi di
esecuzione degli atti medesimi. Nella terminologia usata dal trattato, gli atti
giuridici così adottati dalla Commissione sono chiamati "atti di
esecuzione" (articolo 291, paragrafo 4). La direttiva 2001/110/CE del Consiglio non
specifica esplicitamente se il polline presente nel miele sia o meno un
ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2000/13/CE. In mancanza di tale precisazione, la Corte di giustizia ha emesso
una sentenza nella causa C-442-09, in cui, in base alla valutazione dei fatti
presentati, stabilisce che il polline è un "ingrediente" del miele,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE
(punto 79 della sentenza). Questa sentenza ha come conseguenza, tra l'altro,
l'applicazione delle disposizioni relative all'etichettatura degli ingredienti
della direttiva 2000/13/CE, in particolare l'obbligo di indicare sull'etichetta
del prodotto l'elenco degli ingredienti (articolo 3, paragrafo 1, punto 2).
Dato che il polline è presente per natura nel miele ed è introdotto
nell'alveare grazie all'attività delle api indipendentemente dall'azione
dell'apicoltore, è necessario specificare esplicitamente nella direttiva
2001/110/CE che il polline presente nel miele non è un ingrediente ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2000/13/CE, bensì una
componente. Il fatto che il miele sia una sostanza naturale prodotta da api
mellifere, alla quale non può essere aggiunto alcun ingrediente alimentare,
trova riscontro nella norma Codex per il miele[6]. La modifica in questione non altera la conclusione
della Corte di giustizia nella causa C-442/09 che il miele contenente polline
GM rientri nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003. In
seguito alla modifica della direttiva 2001/110/CE, il miele contenente polline
GM continuerà infatti a rientrare nel campo d'applicazione dell'articolo 3,
paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento come "alimento prodotto a
partire da OGM". Disposizioni in vigore nel settore della
proposta Per l'operazione di allineamento si applicano gli
articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Secondo l'articolo 6, paragrafo 4, lettera a),
della direttiva 2000/13/CE, per "ingrediente" si intende qualsiasi
sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o
nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto
finito, anche se in forma modificata. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. ESITO
DELLA CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Per quanto riguarda l'adeguamento delle competenze
di esecuzione della Commissione al TFUE, non è stata necessaria una consultazione
delle parti interessate o di esperti esterni o una valutazione dell'impatto,
dato che la proposta è una questione interistituzionale, inerente all'entrata
in vigore del trattato di Lisbona. Per quanto riguarda la natura del polline nel
miele, l'interpretazione generale prevalente prima della sentenza era che, per
i motivi sopra indicati, il polline fosse una componente del miele e non un
ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2000/13/CE. Di conseguenza si riteneva che le norme sull'etichettatura
applicabili agli ingredienti indicati nella direttiva 2000/13/CE (cioè l'elenco
di ingredienti) non fossero applicabili al miele. La proposta di modifica della
direttiva relativa al miele intende precisare che il polline non è un
ingrediente del miele e quindi avrà come effetto, per quanto riguarda
l'applicazione delle disposizioni sull'etichettatura della direttiva
2000/13/CE, il ritorno alla situazione prevalente fino alla sentenza, fatta
salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 al miele contenente
polline GM. Di conseguenza non sono previsti cambiamenti significativi per le
parti interessate e per questo motivo non è stata effettuata alcuna valutazione
dell'impatto. La Commissione ha svolto una serie di consultazioni
con gli Stati membri, in particolare nel contesto del comitato permanente per
la catena alimentare e la salute degli animali, con le parti interessate (tra
cui associazioni di apicoltori od ONG), in particolare nel contesto del gruppo
consultivo per la catena alimentare e per la salute animale e vegetale e del
gruppo consultivo per l'apicoltura, nonché con paesi terzi in riunioni
specifiche organizzate a tal fine dopo la sentenza. Consultazioni si sono
svolte anche nel contesto di diversi fori dell'Organizzazione mondiale del
commercio (OMC). 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA Sintesi delle misure proposte Identificare le competenze delegate e le
competenze di esecuzione che dovranno essere conferite alla Commissione per
quanto riguarda la direttiva 2001/110/CE e stabilire la procedura
corrispondente per l'adozione di tale atto nel nuovo contesto giuridico
determinato dall'entrata in vigore degli articoli 290 e 291 del TFUE. Precisare che il polline nel miele non è un
ingrediente ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), della direttiva
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Base giuridica Articolo 43 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. Principio di sussidiarietà La proposta rientra nell'ambito delle competenze
condivise tra l'UE e gli Stati membri. Vista la natura tecnica della modifica
proposta (allineamento alle norme per quanto riguarda le competenze di
esecuzione della Commissione e precisazione della qualifica del polline), la
proposta non modifica la ripartizione delle competenze tra l'UE e gli Stati
membri stabilita dalla normativa modificata e quindi è conforme al principio di
sussidiarietà. Principio di proporzionalità L'obiettivo della proposta è un chiarimento della
normativa UE per precisare che il polline non è un ingrediente del miele, ma
una sua componente e specificare adeguatamente nella normativa l'origine
naturale della presenza del polline nel miele. In questo contesto, la proposta
introduce nella direttiva concernente il miele una modifica limitata di natura
tecnica che non supera quanto necessario per raggiungere detto obiettivo. Per
raggiungerlo non sono possibili alternative diverse dalla modifica della
normativa UE, vista l'esistenza di una sentenza della Corte di giustizia
europea che fornisce un'interpretazione dell'attuale normativa UE. L'allineamento delle attuali competenze di
esecuzione della Commissione previste nella direttiva 2001/110/CE alle
disposizioni del TFUE è anche determinato dall'adozione del trattato di Lisbona
e quindi è conforme al principio di proporzionalità. 2012/0260 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2001/110/CE del
Consiglio concernente il miele IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Secondo la sentenza della
Corte di giustizia del 6 settembre 2011, nella causa C-44209[8], il polline presente nel miele
va considerato un ingrediente ai sensi della direttiva 2000/13/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti
l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità[9].
La sentenza della Corte è basata sulla considerazione che secondo i fatti
presentati l'esistenza del polline nel miele è dovuta principalmente alla
centrifugazione effettuata dagli apicoltori ai fini della raccolta del miele.
Tuttavia, il polline entra nell'alveare solo grazie all'attività delle api ed è
presente per natura nel miele, indipendentemente dal fatto che l'apicoltore
estragga o meno il miele mediante la centrifugazione. È quindi opportuno
specificare, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati[10] al polline geneticamente
modificato presente nel miele, che il polline è una componente del miele, il
quale è una sostanza naturale senza ingredienti, e non un ingrediente ai sensi
della direttiva 2000/13/CE. Pertanto, occorre modificare di conseguenza la
direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001 concernente
il miele[11]. (2) La direttiva n. 2001/110/CE
conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune sue
disposizioni. A seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è
necessario adeguare tali competenze all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (il trattato). È particolarmente importante
che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni,
anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti
delegati, la Commissione deve provvedere alla simultanea, tempestiva e
appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (3) Per garantire il rispetto
uniforme, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti in
conformità all'articolo 290 del trattato, affinché stabilisca metodi per
verificare la conformità del miele alle disposizioni della direttiva
2001/110/CE. (4) Gli allegati della direttiva
2001/110/CE contengono elementi tecnici che dovranno essere adattati o
aggiornati per tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali
pertinenti. Detta direttiva non conferisce alla Commissione competenze adeguate
che le consentano di adattare o di aggiornare rapidamente tali allegati per
tenere conto dell'evoluzione delle norme internazionali. Ai fini
dell'applicazione coerente della direttiva 2001/110/CE, occorre quindi
conferire alla Commissioni anche il potere di adattare o aggiornare gli
allegati di tale direttiva, al fine di tenere conto non solo del progresso
tecnico ma anche dell'evoluzione delle norme internazionali. (5) A seguito dell'adozione del
regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della
legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare[12], che si applica a tutte le
fasi di produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti alimentari e
degli alimenti per animali a livello dell'Unione e a livello nazionale, le
disposizioni generali dell'Unione relative ai prodotti alimentari si applicano
direttamente ai prodotti oggetto della direttiva 2001/110/CE. Di conseguenza,
non è più necessario che la Commissione disponga del potere di adeguare le
disposizioni di tale direttiva alle disposizioni generali dell'Unione in
materia di prodotti alimentari. Le disposizioni sul conferimento di tale
competenza vanno quindi soppresse. (6) Al fine di tener conto del
progresso tecnico e, se del caso, dell'evoluzione delle norme internazionali, è
pertanto opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in
conformità all'articolo 290 del trattato, per adattare o aggiornare le
caratteristiche tecniche relative alle descrizioni e definizioni dei prodotti
negli allegati della direttiva 2001/110/CE. (7) È quindi opportuno modificare
di conseguenza la direttiva 2001/110/CE. (8) Dato che le modifiche
relative all'allineamento al trattato riguardano solo le competenze della
Commissione, non è necessario che siano recepite dagli Stati membri, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva
2001/110/CE è così modificata: 1) all'articolo
2 è aggiunto il seguente punto: "5. Il
polline, essendo una componente naturale specifica del miele, non va
considerato un ingrediente, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, della
direttiva 2000/13/CE, dei prodotti di cui all'allegato 1 di tale
direttiva". 2) L'articolo 4 è sostituito dal
seguente: "Articolo
4 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati in conformità all'articolo 6 bis al fine di stabilire i
metodi per consentire la verifica della conformità del miele alle disposizioni
della presente direttiva. Fino all'adozione di tali metodi gli Stati membri di
avvalgono, ove possibile, di metodi convalidati internazionalmente
riconosciuti, come i metodi approvati del Codex Alimentarius, per verificare il
rispetto delle disposizioni della presente direttiva." 3) L'articolo 6 è sostituito dal
seguente: "Articolo
6 Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati in conformità all'articolo 6 bis, per modificare le
caratteristiche tecniche connesse alle denominazioni, descrizioni e definizioni
dei prodotti dell'allegato I e ai criteri di composizione del miele di cui
all'allegato II, al fine di tener conto del progresso tecnico e, se del caso,
dell'evoluzione delle norme internazionali pertinenti. Articolo
6 bis 1. Il potere di adottare gli atti delegati
di cui alla presente direttiva è conferito alla Commissione alle condizioni
stabilite nel presente articolo. 2. Il potere di adottare atti delegati di
cui agli articoli 4 e 6 è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a partire dal (...). (Publications Office is to fill in the
date of entry into force of this amending Act). 3. La delega della competenza di cui agli
articoli 4 e 6 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri
specificati nella decisione medesima. Essa si applica a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o
da una data successiva ivi indicata. Essa non pregiudica la validità degli atti
delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato a norma degli
articoli 4 e 6 entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non
hanno sollevato obiezioni entro un termine di due mesi dalla data di notifica
di tale atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di
questo termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato
la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato
di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." 4) L'articolo 7 è soppresso. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi all'articolo 1, punto 1, entro il [insert date]. Essi
comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate
nella materia disciplinata dall'articolo 1, punto 1, della presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 10 del 12.1.2001, pag. 47. [2] Causa C-442/09, sentenza della Corte (grande sezione)
del 6 settembre 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale: Bayerischer
Verwaltungsgerichtshof - Germania) — Karl Heinz Bablok e altri contro Freistaat
Bayern, GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7. [3] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [4] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. [5] In seguito alla modifica della
direttiva 2001/110/CE, il miele contenente polline GM continuerà infatti a
rientrare nell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, come
"alimento prodotto a partire da OGM". [6] CODEX STAN 12-1981. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU C 311 del 22.10.2011, pag. 7. [9] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. [10] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1. [11] GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47. [12] GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.