Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi /* COM/2012/0521 final - 2012/0250 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Contesto I precursori di droghe sono sostanze chimiche
che hanno un'ampia gamma di usi leciti, quali la sintesi di materie plastiche,
prodotti farmaceutici, cosmetici, profumi, detergenti o aromi. Sono scambiati a
scopi legittimi sui mercati regionali e mondiali, ma alcuni di essi possono
essere dirottati dai canali di distribuzione leciti e destinati alla
fabbricazione illecita di stupefacenti. Sebbene il controllo dei precursori di droghe
sia pertanto un aspetto essenziale della lotta agli stupefacenti, i numerosi
usi legittimi di cui sono suscettibili precludono la possibilità di proibirne
il commercio. È stato istituito un quadro normativo specifico, sia a livello
internazionale che a livello dell'Unione europea, per monitorarne il commercio
lecito e individuare le transazioni sospette onde impedire che queste sostanze
siano destinate a usi illeciti. L'efedrina e la pseudoefedrina, sostanze
chimiche utilizzate per la fabbricazione di medicinali per le allergie o il
raffreddore, sono anche i principali precursori per la fabbricazione di
metamfetamina[1].
Mentre l'efedrina e la pseudoefedrina sono controllate a livello internazionale
e unionale, i medicinali che le contengono non sono oggetto di controlli quando
sono esportati dal territorio doganale dell'Unione o quando transitano
attraverso tale territorio doganale. Essi sono pertanto ambiti dai trafficanti
di droga in quanto fonte di precursori per la produzione illecita di
metamfetamina: l'efedrina e la pseudoefedrina contenute in tali prodotti
possono infatti essere estratte facilmente (attraverso un semplice processo
chimico, utilizzando attrezzature artigianali a buon mercato). Poiché i medicinali per uso umano contenenti
efedrina o pseudoefedrina sono esclusi dalle disposizioni del regolamento (CE)
n. 111/2005, che si applica al commercio dei precursori di droghe tra l'Unione
europea e i paesi terzi, tali prodotti non possono essere bloccati o
sequestrati dalle autorità competenti degli Stati membri quando sono esportati
da o transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione anche quando è
molto probabile che vengano destinati alla fabbricazione illecita di
metamfetamina nel paese di destinazione. A livello internazionale, l'Unione europea è
criticata per l'assenza di adeguate misure di controllo applicabili in tutti
gli Stati membri per rimediare a tale carenza. Ci si aspetta pertanto che l'Unione
colmi la lacuna della vigente normativa, in base alla quale le autorità
doganali e di polizia possono bloccare e sequestrare l'efedrina e la
pseudoefedrina ma non hanno il potere di bloccare e sequestrare i medicinali
contenenti tali sostanze. Nelle sue conclusioni del 25 maggio 2010, il
Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa in
tal senso. 1.2. Dimensioni
del problema (metamfetamina e suoi precursori) Nel 2009 sono stati segnalati in Europa quasi 7 400
sequestri di metamfetamina, per un quantitativo pari a circa 600 kg di droga.
Nel periodo 2004-2009 sono aumentati sia il numero di sequestri che i
quantitativi sequestrati. Nel 2009 sono stati sequestrati laboratori illeciti
di metamfetamina per la prima volta in vari paesi europei, il che fa ritenere
che i mercati europei della metamfetamina siano in espansione. A livello mondiale, nel 2009 quasi la metà dei
sequestri di metamfetamina è stata effettuata nell'America del Nord. I
sequestri effettuati nell'Asia orientale e sudorientale sono aumentati di oltre
un terzo e vi sono indicazioni che la metamfetamina destinata a tale parte del
mondo provenga dall'Africa e dalla Repubblica islamica dell'Iran. Anche l'Africa
occidentale sta diventando una nuova fonte illecita di metamfetamina per i
mercati asiatici. L'efedrina e la pseudoefedrina sono i
principali precursori della metamfetamina. I sequestri di precursori della
metamfetamina contenuti nei medicinali hanno subito notevoli fluttuazioni tra
il 2007 e il 2010. A livello europeo, mentre nel 2007 i preparati
rappresentavano una quota irrilevante dei quantitativi totali oggetto di sequestro,
nel 2008 e nel 2009 la percentuale di preparati rispetto ai quantitativi totali
sequestrati ha registrato un netto aumento, per poi diminuire notevolmente nel 2010[2]. Dopo il costante aumento dei sequestri di
medicinali registrato tra il 2007 e il 2009 in seguito al rafforzamento dei
controlli sui medicinali contenenti efedrina e pseudoefedrina in vari paesi
(soprattutto in Messico e nei paesi dell'America centrale), nel 2010 il
quantitativo complessivo di medicinali sequestrati nel mondo è diminuito. Tuttavia, l'aumento o la diminuzione dei
sequestri è solo un indicatore che evidenzia che tale produzione illecita sta
avvenendo in una determinata parte del mondo. L'assenza
di un meccanismo di controllo per i medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina resta un problema sia a livello europeo che a livello mondiale. L'obiettivo di un controllo unionale su tali
medicinali è rendere più difficile, costoso e rischioso per i criminali
procurarsi i prodotti chimici di cui hanno bisogno per produrre droga. La
presente proposta dovrebbe funzionare come deterrente: essa verte
essenzialmente sulla prevenzione della diversione dei precursori,
concentrandosi non sulla riduzione dell'offerta di droga ai consumatori, bensì
sull'offerta di sostanze chimiche per la fabbricazione della droga. 1.3. Coerenza
con altre politiche dell'Unione europea L'efficace prevenzione della diversione dei
precursori di droghe per la produzione di sostanze stupefacenti mira a ridurre
l'offerta di tali sostanze ed è quindi coerente con la politica in materia di
stupefacenti delineata nella strategia antidroga dell'UE (2005-2012), che
prevede azioni volte a ridurre l'offerta di precursori riducendo in tal modo la
produzione di droga. La presente iniziativa ha lo scopo di
regolamentare il commercio estero di medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina. Tali prodotti sono disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE,
che persegue tuttavia un obiettivo di natura diversa, ossia la tutela della
salute pubblica mediante il controllo della produzione, della distribuzione e
dell'uso dei medicinali al fine di garantirne la qualità, la sicurezza e l'efficacia:
ciò spiega perché i meccanismi di controllo previsti dalla direttiva 2001/83/CE
e dal regolamento (CE) n. 111/2005 siano diversi. La legislazione in materia di prodotti
medicinali è stata recentemente modificata dalla direttiva 2011/62/UE, che mira
a impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura
legale. Tale direttiva disciplina tra l'altro il circuito di distribuzione dei
medicinali all'interno dell'Unione europea, l'importazione delle sostanze
attive e la cosiddetta "introduzione" di medicinali nell'Unione,
ossia l'atto di far entrare medicinali nel territorio doganale senza l'intenzione
di immetterli in commercio. Tali disposizioni mirano a impedire l'ingresso
nella catena di fornitura legale di prodotti rientranti nella definizione di "medicinali
falsificati". Poiché, nel caso dei precursori di droghe, il
problema principale è dato da prodotti fabbricati legittimamente che escono
dalla catena di fornitura legale, è improbabile che tali nuove disposizioni
contribuiscano in maniera significativa a risolvere la questione del controllo
dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina esportati o in transito
nell'Unione europea. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione
delle parti interessate È stata organizzata una consultazione delle
parti interessate (data la sensibilità e la peculiarità della questione non si
è trattato di una consultazione pubblica[3]). Sono stati
pertanto consultati solo i soggetti più direttamente interessati, ossia le
autorità nazionali competenti (dogane, polizia e sanità) e il settore
farmaceutico. Per evitare di fornire informazioni sensibili ai trafficanti, le
risposte dei soggetti interessati sono state trattate in maniera riservata. In seguito a tale consultazione la Commissione
ha ricevuto 31 contributi, di cui 22 da autorità nazionali (in 3 casi si è
trattato di risposte parziali) e 8 dal settore farmaceutico (6 imprese
manifatturiere e 2 associazioni farmaceutiche). In termini generali, il settore farmaceutico è
soddisfatto della situazione attuale ma non sarebbe contrario a migliorarla, a
patto che ciò non comporti un aumento degli oneri amministrativi a carico delle
imprese esportatrici. Tra le autorità competenti degli Stati membri, due terzi
chiedono una modifica, anche se in misura diversa, della legislazione, mentre
un terzo è favorevole al mantenimento della situazione attuale e quindi
contrario a un intervento legislativo. 2.2. Valutazione
d'impatto La relazione sulla valutazione d'impatto ha
individuato e valutato le opzioni strategiche volte a evitare la diversione dei
medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina a fini di fabbricazione illecita
di metamfetamina attraverso l'adozione di misure di controllo su tali prodotti
quando sono oggetto di scambi commerciali tra l'Unione e i paesi terzi, pur
consentendo che continuino a circolare liberamente. La relazione sulla valutazione d'impatto contiene
cinque opzioni: la prima opzione prevede lo "scenario di base"
secondo il quale la Commissione non interverrebbe e sarebbe mantenuto lo status
quo; l'opzione 2 prevede l'adozione di misure volontarie da parte degli Stati
membri per contribuire a migliorare la situazione, mentre le opzioni 3, 4 e 5
prevedono l'adozione di misure obbligatorie di controllo per risolvere il
problema. Le ultime tre opzioni sono state concepite in crescendo per quanto
riguarda il numero e la forza delle misure di controllo previste. Un'altra
opzione, che contemplava il divieto di commerciare tali prodotti, è stata presa
in considerazione e scartata senza procedere all'analisi d'impatto. L'opzione 1 andrebbe esclusa per consentire
alla Commissione di dare risposte adeguate alla richiesta del Consiglio di
affrontare le carenze individuate nel sistema di controllo della legislazione
in materia di precursori di droghe nonché alle preoccupazioni espresse dalla
comunità internazionale. L'opzione 2 risolverebbe soltanto in parte il problema
individuato. Essa suggerisce misure volontarie che non saranno efficaci se non
verranno adottate in tutti gli Stati membri (lo strumento previsto da questa
opzione non può garantire l'applicazione obbligatoria di tali misure). Le opzioni 3, 4 e 5 fornirebbero tutte una
base giuridica chiara, in grado di dare alle autorità competenti il potere di
bloccare e/o sequestrare medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina
esportati da o in transito attraverso il territorio doganale dell'Unione.
Ognuna di esse ridurrebbe le critiche formulate dall'organo internazionale di
controllo degli stupefacenti delle Nazioni Unite riguardo a quella che viene
considerata un'assenza di interventi da parte dell'Unione europea sul controllo
di tali prodotti. Ognuna di esse aumenterebbe, anche se in misura differente,
la possibilità di evitare la diversione di tali prodotti, riducendo così l'offerta
di efedrina e pseudoefedrina per la fabbricazione illecita di metamfetamina. Mettendo a confronto le tre suddette opzioni
che richiedono modifiche legislative, l'opzione 3 (possibilità per le autorità
di bloccare le spedizioni sospette) determinerebbe oneri amministrativi molto
contenuti; lo stesso dicasi per l'opzione 4 (possibilità per le autorità di
bloccare le spedizioni sospette e notifica preventiva delle spedizioni lecite),
mentre l'opzione 5 (pieno controllo del commercio dei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina) imporrebbe il maggior onere
amministrativo sia per le autorità competenti che per gli operatori economici.
Sebbene l'opzione 5 possa essere considerata la più efficace, data l'applicazione
dei controlli più severi, le prescrizioni sarebbero sproporzionate rispetto all'obiettivo
perseguito dalla presente iniziativa. Il valore aggiunto offerto dall'opzione 4
rispetto all'opzione 3 è che, nell'ambito della prima, la sinergia delle due
misure combinate accresce l'efficacia di ciascuna misura presa singolarmente,
per di più con un onere aggiuntivo limitato: il sistema di notifiche preventive
delle esportazioni è infatti pienamente operativo e il numero di notifiche
preventive delle esportazioni che sarebbero verosimilmente trasmesse ogni anno
dalle autorità competenti degli Stati membri è relativamente modesto. Inoltre,
poiché le notifiche preventive delle esportazioni sono già obbligatorie per le
sostanze classificate della categoria 1, sembrerebbe logico renderle
obbligatorie anche per i prodotti che le contengono, come i medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina. La valutazione d'impatto ha concluso che l'opzione
4 sarebbe la più idonea per affrontare il problema individuato, in quanto
fornirebbe una base giuridica, imporrebbe solo una prescrizione di controllo
aggiuntiva e determinerebbe pochissimi oneri amministrativi supplementari. 3. BASE GIURIDICA E SUSSIDIARIETÀ La base giuridica della proposta è l'articolo 207
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che definisce la
politica commerciale comune dell'Unione europea. Inoltre, l'articolo 3,
paragrafo 1, del TFUE stabilisce la competenza esclusiva dell'Unione europea
nel settore della politica commerciale comune. Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio
reca norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l'Unione
e i paesi terzi e rientra pertanto nella politica commerciale comune. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non avrà incidenza né sulle
risorse umane né sul bilancio dell'Unione europea e pertanto non è accompagnata
dalla scheda finanziaria prevista all'articolo 28 del regolamento finanziario
(regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che
stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle
Comunità europee). 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI La proposta contiene alcune altre modifiche
volte a facilitare l'attuazione del regolamento e ad accrescerne l'efficacia. La proposta comprende: - la possibilità di modificare l'allegato del
regolamento al fine di reagire più rapidamente alle nuove tendenze emergenti in
fatto di diversione dei precursori di droghe; - un riferimento alla banca dati, istituita
dal regolamento (CE) n. 273/2004 come successivamente modificato, per
semplificare la rendicontazione da parte delle autorità degli Stati membri a
norma dell'articolo 12, paragrafo 12, della convenzione delle Nazioni Unite; - una clausola di revisione per valutare se il
regolamento abbia effettivamente conseguito l'obiettivo di evitare la
diversione dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina; - l'adeguamento delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 111/2005 alle norme in materia di atti delegati e atti di
esecuzione contenute dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Alla Commissione sono state conferite
competenze di esecuzione nell'ambito del vigente regolamento in conformità agli
articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE: poiché tale regolamento sta per
essere modificato, tali competenze devono essere allineate al dettato degli
articoli 290 e 291 del TFUE. La proposta prevede pertanto che dette competenze
siano esercitate conformemente alle disposizioni dell'Intesa comune sugli atti
delegati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione e del
regolamento (UE) n. 182/2011 che stabilisce le regole e i principi
generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. La proposta è soggetta all'accordo dell'OMC
sugli ostacoli tecnici agli scambi e deve essere quindi notificata all'OMC. 2012/0250 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005
del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di
droghe tra la Comunità e i paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 207, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, previa consultazione del garante europeo della
protezione dei dati[4], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 32 del
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004,
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la
Comunità e i paesi terzi[5],
il 7 gennaio 2010 la Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e al
Parlamento europeo sull'applicazione e il funzionamento della legislazione
comunitaria in materia di controllo del commercio dei precursori di droghe[6]. (2) La relazione della
Commissione ha sottolineato che, nell'attuale sistema di controllo unionale
riguardo ai precursori di droghe, i medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina, i cui scambi non sono controllati, sono distratti e destinati
alla fabbricazione illecita di stupefacenti al di fuori dell'Unione, in
sostituzione dell'efedrina e della pseudoefedrina che sono soggette a controlli
a livello internazionale. La Commissione raccomanda pertanto di rafforzare il
controllo del commercio internazionale dei medicinali contenenti efedrina o
pseudoefedrina esportati da o in transito attraverso il territorio doganale
dell'Unione, che sono distratti e destinati alla fabbricazione illecita di
stupefacenti. (3) Nelle sue conclusioni del 25
maggio 2010 sul funzionamento e l'applicazione della legislazione unionale in
materia di precursori di droghe, il Consiglio dell'Unione europea ha invitato
la Commissione a presentare una proposta volta a modificare di conseguenza il
regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio. (4) È importante che sia chiarita
la definizione di "sostanze classificate": il termine "preparato
farmaceutico", tratto dalla convenzione delle Nazioni Unite contro il
traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, adottata a Vienna
il 19 dicembre 1988 (in seguito denominata "la convenzione delle
Nazioni Unite") deve essere sostituito dal termine usato nella
legislazione unionale ("medicinali"); il termine "altri
preparati" deve essere soppresso in quanto costituisce un doppione del
termine "miscele", già utilizzato nella definizione. (5) Occorre stabilire
disposizioni sulla sospensione e la revoca delle registrazioni conformi alle
vigenti disposizioni sulla sospensione e la revoca delle licenze. (6) I medicinali contenenti
efedrina o pseudoefedrina devono pertanto essere controllati senza ostacolarne
il commercio legittimo. (7) A tal fine, ogni esportazione
di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina deve essere preceduta da una
notifica preventiva da parte delle autorità competenti dell'Unione alle
autorità competenti del paese di destinazione. (8) Le autorità competenti degli
Stati membri devono avere il potere di bloccare o sequestrare tali prodotti in
fase di esportazione, importazione o transito se vi sono fondati motivi per
ritenere che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti. (9) Per permettere agli Stati
membri di reagire più rapidamente alle nuove tendenze in materia di diversione
dei precursori di droghe, occorre chiarire quali possibilità essi abbiano di
intervenire in caso di transazioni sospette riguardanti sostanze non
classificate. (10) È opportuno che la banca dati
europea sui precursori di droghe sia utilizzata per semplificare la
rendicontazione da parte degli Stati membri in merito ai sequestri e alle
spedizioni intercettate, per istituire un registro europeo degli operatori
titolari di una licenza o di una registrazione, che faciliterà la verifica
della legittimità delle transazioni relative alle sostanze classificate, e per
consentire agli operatori di fornire informazioni alle autorità competenti
sulle proprie attività di esportazione, di importazione o di intermediazione
relative alle sostanze classificate. (11) Il regolamento (CE) n. 111/2005
prevede il trattamento dei dati. Il trattamento può riguardare anche dati
personali e deve essere eseguito nel rispetto del diritto dell'Unione. (12) Il regolamento (CE) n. 111/2005
conferisce alla Commissione competenze per l'esecuzione di alcune delle sue
disposizioni, da esercitare in conformità alle procedure stabilite nella
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio
delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7], come modificata dalla
decisione 2006/512/CE[8]. (13) Per effetto dell'entrata in
vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare tali competenze agli articoli
290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (il trattato). (14) Al fine di conseguire gli
obiettivi del regolamento (CE) n. 111/2005, deve essere delegato alla
Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea per stabilire disposizioni che
determinano i casi in cui la licenza non è necessaria e fissare ulteriori
condizioni per il rilascio delle licenze, per stabilire le condizioni di
esenzione dai controlli per alcune categorie di operatori e per gli operatori
che esportano piccoli quantitativi di sostanze classificate figuranti nella
categoria 3, per stabilire i criteri onde determinare in che modo possano
essere dimostrati i fini leciti delle transazioni, per determinare le
informazioni di cui le autorità competenti necessitano al fine di monitorare le
attività di esportazione, di importazione e di intermediazione svolte dagli
operatori, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione
di sostanze classificate delle categorie 2 e 3 dell'allegato deve essere
preceduta da una notifica preventiva, per determinare procedure semplificate
riguardo alla fase che precede l'esportazione e per stabilire criteri comuni a
esse relativi, per determinare i paesi di destinazione per i quali l'esportazione
di sostanze classificate della categoria 3 dell'allegato deve essere
subordinata a un'autorizzazione di esportazione, per determinare procedure
semplificate di autorizzazione delle esportazioni e stabilire criteri comuni al
riguardo e per includere altre sostanze nell'allegato del presente regolamento,
nonché le altre modifiche necessarie alla luce delle nuove tendenze in materia
di diversione dei precursori di droghe. È di particolare importanza che durante
i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a
livello di esperti. (15) Nella preparazione e nell'elaborazione
degli atti delegati la Commissione deve provvedere alla contestuale, tempestiva
e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al
Consiglio. (16) Al fine di garantire
condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 111/2005, devono
essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione, segnatamente per
stabilire un modello di licenza. Tali competenze devono essere esercitate
conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali
relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio
delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9]. (17) Poiché il presente regolamento
si basa sulla politica commerciale comune, è necessario ricorrere alla
procedura di esame per l'adozione degli atti di esecuzione. (18) Occorre pertanto modificare in
tal senso il regolamento (CE) n. 111/2005, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 111/2005 è così
modificato: (1)
l'articolo 2 è così modificato: (a) la lettera a) è sostituita dalla
seguente: "(a) "sostanze classificate":
tutte le sostanze utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di
sostanze psicotrope ed elencate nell'allegato, compresi le miscele e i prodotti
naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi i prodotti naturali e le
miscele contenenti sostanze classificate e composti in modo che le sostanze
classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di
facile applicazione o economici e i medicinali ai sensi dell'articolo 1, punto 2,
della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[10];" (b) la lettera j) è soppressa; (2)
l'articolo 6 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il terzo comma è
sostituito dal seguente: "Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter
per stabilire disposizioni che determinano i casi in cui la licenza non è
necessaria e fissare ulteriori condizioni per il rilascio delle licenze."; (b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 3
e 4: "3. La Commissione stabilisce un
modello di licenza mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2. 4. Gli atti delegati di cui al
paragrafo 1, terzo comma, e gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3
garantiscono che la vigilanza e il controllo degli operatori avvengano in
maniera sistematica e coerente."; (3)
l'articolo 7 è così modificato: (a) al paragrafo 1 è aggiunto il
seguente comma: "Nel valutare se concedere la
registrazione, l'autorità competente prende in considerazione la competenza e l'integrità
del richiedente."; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. Alla Commissione è conferito
il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter
al fine di stabilire le condizioni di esenzione dai controlli per alcune
categorie di operatori e per gli operatori che esportano piccoli quantitativi
di sostanze classificate figuranti nella categoria 3, garantendo che il rischio
di diversione delle sostanze classificate sia ridotto al minimo."; (c) è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. La registrazione può essere
sospesa o revocata dalle autorità competenti se le condizioni che ne hanno
consentito la concessione non sono più soddisfatte o se esistono fondati motivi
per ritenere che vi sia rischio di diversione delle sostanze classificate."; (4)
all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti
delegati conformemente all'articolo 30 ter per stabilire i
criteri onde determinare in che modo possano essere dimostrati i fini leciti
delle transazioni, affinché tutti i movimenti di sostanze classificate nell'ambito
del territorio doganale dell'Unione possano essere controllati dalle autorità
competenti e il rischio di diversione ridotto al minimo."; (5)
l'articolo 9 è così modificato: (a) alla fine del paragrafo 1 è aggiunto il
seguente testo: "A tal fine
gli operatori forniscono tutte le informazioni disponibili per permettere alle
autorità competenti di verificare la legittimità dell'ordinativo o della
transazione di cui trattasi, ad esempio: - il nome della
sostanza classificata, - il quantitativo
e il peso della sostanza classificata, e - il nome e l'indirizzo
dell'esportatore, dell'importatore, del destinatario finale e, se del caso,
della persona coinvolta nelle attività di intermediazione. Tali informazioni
sono utilizzate unicamente per evitare la diversione delle sostanze
classificate."; (b) il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. Gli operatori forniscono alle autorità
competenti, in forma sintetica, informazioni sulle loro attività di
esportazione, di importazione o di intermediazione. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per
determinare le informazioni di cui le autorità competenti necessitano al fine
di monitorare tali attività, comprese norme sul modo di fornire tali
informazioni in forma elettronica a una banca dati europea, ove opportuno."; (6)
l'articolo 11 è così modificato: (a) al paragrafo 1, il primo comma è
sostituito dal seguente: "1. Tutte le esportazioni di
sostanze classificate figuranti nella categoria 1 dell'allegato, le
esportazioni di sostanze classificate figuranti nelle categorie 2 e 3 dell'allegato,
a destinazione di determinati paesi, e tutte le esportazioni di medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina sono precedute da una notifica preventiva
all'esportazione, trasmessa dalle autorità competenti dell'Unione alle autorità
competenti del paese di destinazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 10,
della convenzione delle Nazioni Unite. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter
per stabilire l'elenco dei paesi di destinazione al fine di ridurre al minimo
il rischio di diversione delle sostanze classificate e dei medicinali
contenenti efedrina o pseudoefedrina, garantendo un controllo sistematico e
coerente delle esportazioni di tali sostanze e prodotti verso tali paesi."; (b) il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: "3. Le autorità competenti possono
applicare procedure semplificate di notifica preventiva all'esportazione se
ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze
classificate e dei medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per
determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere
seguiti dalle autorità competenti."; (7)
all'articolo 12, paragrafo 1, il terzo comma è
sostituito dal seguente: "Tuttavia, le esportazioni di sostanze
classificate figuranti nella categoria 3 dell'allegato sono subordinate a un'autorizzazione
di esportazione solo se è necessaria una notifica preventiva all'esportazione o
se le sostanze in questione sono esportate in determinati paesi di
destinazione. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per
stabilire l'elenco di tali paesi di destinazione al fine di garantire un
adeguato livello di controllo."; (8)
l'articolo 19 è sostituito dal seguente: "Articolo
19 Le autorità competenti possono applicare
procedure semplificate per la concessione di un'autorizzazione di esportazione
se ritengono che ciò non comporti un rischio di diversione delle sostanze
classificate. Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter per
determinare tali procedure e per stabilire i criteri comuni che devono essere
seguiti dalle autorità competenti."; (9)
l'articolo 26 è così modificato: (a) il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Fatto salvo il disposto degli
articoli da 11 a 25 e dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le autorità
competenti di ciascuno Stato membro vietano l'introduzione di sostanze
classificate nonché di medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina nel
territorio doganale dell'Unione, o la loro uscita da tale territorio, se
esistono fondati motivi per ritenere che tali sostanze e medicinali siano
destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope."; (b) è inserito il seguente paragrafo 3 bis: "3 bis. Ogni Stato membro può
adottare le misure necessarie per consentire alle proprie autorità competenti
di controllare e monitorare le transazioni sospette di sostanze non
classificate, e in particolare: (a) di ottenere informazioni su
qualsiasi ordinativo od operazione riguardante sostanze non classificate; (b) di avere accesso ai locali
professionali degli operatori al fine di raccogliere prove di transazioni
sospette di sostanze non classificate."; (10)
l'articolo 28 è sostituito dal seguente: "Articolo
28 In aggiunta alle misure previste all'articolo 26,
è conferito alla Commissione il potere di adottare mediante atti di esecuzione,
se necessario, disposizioni volte a garantire un efficace controllo del
commercio dei precursori di droghe tra l'Unione e i paesi terzi al fine di
evitare la diversione di tali sostanze, in particolare per quanto riguarda la
concezione e l'uso di formulari per le autorizzazioni di esportazione e
importazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame
di cui all'articolo 30, paragrafo 2."; (11)
l'articolo 29 è soppresso; (12)
l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Articolo
30 1. La Commissione è assistita dal
comitato dei precursori di droghe (in seguito denominato "il comitato").
Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."; (13)
sono inseriti i seguenti articoli 30 bis
e 30 ter: "Articolo
30 bis Alla Commissione è
conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 ter
per adeguare l'allegato alle nuove tendenze in materia di diversione dei
precursori di droghe, in particolare le sostanze che possono essere trasformate
facilmente in sostanze classificate, e per conformarsi alle modifiche apportate
alle tabelle dell'allegato della convenzione delle Nazioni Unite. Articolo 30
ter 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo
6, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8,
paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3,
all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 19, all'articolo 28 e all'articolo
30 bis è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato a
decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente
regolamento di modifica]. 3. La delega di potere di cui all'articolo
6, paragrafo 3, terzo comma, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8,
paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 2, all'articolo 11, paragrafi 1 e 3,
all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 19, all'articolo 28 e all'articolo
30 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o
dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi
dell'articolo 6, paragrafo 3, terzo comma, dell'articolo 7, paragrafo 2,
dell'articolo 8, paragrafo 2, dell'articolo 9, paragrafo 2, dell'articolo 11,
paragrafi 1 e 3, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 19, dell'articolo
28 e dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento
europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi
dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di
tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la
Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di
due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; (14)
all'articolo 32, il terzo comma è sostituito dal
seguente: "La Commissione valuta l'applicazione e
il funzionamento degli articoli 11 e 26, nella misura in cui riguardano i
medicinali contenenti efedrina o pseudoefedrina, e dell'articolo 30 bis
a decorrere dal [OP: inserire la data: cinque anni dall'entrata in vigore
del presente regolamento di modifica]."; (15)
è inserito il seguente articolo 32 bis: "Articolo 32 bis Banca dati La
Commissione utilizza la banca dati europea sui precursori di droghe istituita
dal regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio[11] con le seguenti funzioni: (a)
facilitare la comunicazione di informazioni a norma
dell'articolo 32, primo comma, nonché la rendicontazione all'organo
internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell'articolo 32,
secondo comma; (b)
gestire un registro europeo degli operatori ai
quali è stata rilasciata una licenza a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o è
stata concessa la registrazione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1; (c)
consentire agli operatori di fornire alle autorità
competenti informazioni sulle loro attività di esportazione, di importazione o
di intermediazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 2."; (16)
l'articolo 33 è sostituito dal seguente: "Disposizioni sulla protezione dei
dati 1. Il trattamento dei dati personali
da parte delle autorità competenti degli Stati membri è effettuato in
conformità alla direttiva 95/46/CE e sotto la vigilanza dell'autorità pubblica
indipendente dello Stato membro di cui all'articolo 28 della medesima
direttiva. 2. Il trattamento dei dati personali
da parte della Commissione, anche ai fini della banca dati europea di cui all'articolo
32 bis, è effettuato in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 e
sotto la vigilanza del garante europeo della protezione dei dati." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è obbligatorio
in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente [1] La metamfetamina è una droga sintetica, appartenente al
gruppo delle amfetamine, che agisce sui centri del piacere del cervello; può
essere più potente della cocaina e solitamente ha un effetto più duraturo.
Assunta sotto forma di pillole, fumata, inalata o iniettata, esercita
un'attrattiva particolare sui giovani perché infonde una sensazione di forte
energia e determina un allentamento delle inibizioni sociali e un senso di
intelligenza, competenza e potere. Gli effetti fisici e psicologici (senso di
ansia, iperstimolazione e paranoia) insorgono rapidamente. [2] Nel 2007 sono state sequestrate 8 tm di tali precursori,
quasi il 4% delle quali sotto forma di medicinali; nel 2008 3,5 tm, il 51%
delle quali sotto forma di medicinali; nel 2009 1,4 tm, il 43% delle quali
sotto forma di medicinali; nel 2010 2,9 tm, il 3% delle quali sotto forma di
medicinali. Tali sequestri sono stati effettuati sulla base della legislazione
nazionale. [3] Da un lato l'oggetto (i precursori di droghe) non è
molto conosciuto e avrebbe probabilmente dato luogo a risposte sull'insieme del
fenomeno della droga, che sarebbero state irrilevanti ai fini del presente
esercizio; dall'altro, il problema in esame e le opzioni considerate riguardano
solo un aspetto molto specifico del controllo dei precursori di droghe. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1. [6] Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 273/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e all'articolo 32
del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio relativi all'applicazione e al
funzionamento della legislazione comunitaria in materia di controllo del
commercio dei precursori di droghe, COM(2009) 709 definitivo. [7] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [8] GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11. [9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [10] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. [11] GU L 86 del 24.3.2004, pag. 21.