52012PC0512

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi /* COM/2012/0512 final - 2012/0244 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Attualmente la solidità degli enti creditizi è ancora in molti casi strettamente legata allo Stato membro in cui sono stabiliti. I dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico, sulle prospettive di crescita economica e sulla solidità degli enti creditizi hanno alimentato tendenze di mercato negative che si rinforzano a vicenda, con possibili conseguenze in termini sia di rischi per la solidità di alcuni enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario sia di imposizione di pesanti oneri a carico delle finanze pubbliche già in difficoltà degli Stati membri in questione.

La situazione pone rischi specifici nell’ambito della zona euro, nella quale la moneta unica accresce la probabilità che sviluppi in uno Stato membro possano creare rischi per lo sviluppo economico e la stabilità della zona euro nel suo complesso. Inoltre, l’attuale rischio di disintegrazione finanziaria lungo le frontiere nazionali compromette seriamente il mercato unico dei servizi finanziari impedendogli di contribuire alla ripresa economica.

L’istituzione dell’Autorità bancaria europea (ABE) mediante il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) e la creazione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF) hanno già contribuito a migliorare la cooperazione tra le autorità di vigilanza nazionali e a sviluppare un corpus unico di norme per i servizi finanziari nell’UE. La vigilanza bancaria resta tuttavia in larga misura limitata ai confini nazionali e non riesce quindi a tenere il passo dell’integrazione dei mercati bancari. Fin dallo scoppio della crisi bancaria, le disfunzioni della vigilanza hanno eroso notevolmente la fiducia nel settore bancario dell’UE e hanno contribuito all’acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano della zona euro.

Nel maggio 2012 la Commissione ha quindi invitato, in una prospettiva a più lungo termine di integrazione economica e di bilancio, alla creazione dell’Unione bancaria per ripristinare la fiducia nelle banche e nell’euro. Uno degli elementi fondamentali dell’Unione bancaria dovrebbe essere un meccanismo di vigilanza unico con poteri di vigilanza diretta sulle banche, che permetta di esercitare il controllo rigoroso e imparziale del rispetto delle norme prudenziali e una vigilanza efficace dei mercati bancari transnazionali. Assicurando una vigilanza bancaria conforme a standard comuni di livello elevato in tutta la zona euro si contribuirà a instaurare il necessario clima di fiducia fra gli Stati membri, presupposto indispensabile dell’introduzione di meccanismi di protezione comuni.

Al vertice della zona euro del 29 giugno 2012 i capi di Stato o di governo hanno chiesto alla Commissione di presentare “a breve proposte relative a un meccanismo di vigilanza unico. Una volta istituito [un tale meccanismo], per le banche della zona euro, […] il MES potrà avere facoltà, sulla scorta di una decisione ordinaria, di ricapitalizzare direttamente gli istituti bancari”. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2012 si afferma che tale dichiarazione del vertice della zona euro e le proposte che la Commissione presenterà in conformità dovrebbero prendere in considerazione l’elaborazione di “una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria”.

Nell’ambito di questo nuovo meccanismo, la BCE svolgerà un’ampia gamma di compiti fondamentali di vigilanza degli enti creditizi negli Stati membri della zona euro. Per mantenere e approfondire il mercato interno, gli altri Stati membri potranno instaurare una cooperazione stretta con la BCE.

Per evitare la frammentazione del mercato interno a seguito della creazione del meccanismo di vigilanza unico occorre garantire che l’ABE possa funzionare correttamente. Pertanto, occorre preservare il ruolo dell’ABE, al fine di sviluppare ulteriormente il corpus unico di norme e di assicurare la convergenza delle prassi di vigilanza in tutta l’UE.

Assieme alla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi conformemente all’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE, la presente proposta introduce modifiche mirate al regolamento istitutivo dell’Autorità bancaria europea.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI Di IMPATTO

La Commissione ha tenuto conto dell’analisi effettuata nel contesto dell’adozione del “pacchetto vigilanza”, che ha dato vita alle Autorità europee di vigilanza, che aveva valutato tutti gli aspetti operativi, di governance, finanziari e giuridici pertinenti per l’istituzione del meccanismo di vigilanza unico. Non è stato possibile preparare una valutazione di impatto formale entro i termini fissati dal vertice della zona euro del 29 giugno.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta si basa sull’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), dato che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, adottato ai sensi della medesima base giuridica.

La proposta si limita ad adeguare le modalità procedurali che disciplinano il funzionamento dell’ABE per tener conto dell’attribuzione alla BCE di compiti di vigilanza e per assicurare che l’ABE possa continuare a esercitare le sue funzioni al fine di proteggere l’integrità, l’efficienza e il corretto funzionamento del mercato interno dei servizi finanziari e a preservare la stabilità del sistema finanziario nel quadro del mercato interno. La proposta non modifica l’equilibrio delle rispettive competenze tra ABE e autorità nazionali. Le disposizioni della proposta si limitano a quanto è strettamente necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti. Essa è pertanto conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE).

4.           Presentazione dettagliata della proposta

Poteri dell’ABE, in particolare per quanto riguarda la mediazione obbligatoria e le situazioni di emergenza

La formulazione dell’articolo 4, dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’articolo 35, paragrafi da 1 a 3, viene modificata per assicurare che l’ABE possa svolgere i compiti che le sono attribuiti anche nei confronti della BCE, e a tal fine viene chiarito che l’espressione “autorità competente” comprende anche la BCE, come avviene negli altri articoli che fanno riferimento alle “autorità competenti”.

Per assicurare che l’ABE possa svolgere i suoi compiti in materia di risoluzione delle controversie e possa agire nelle situazioni di emergenza anche nei confronti della BCE, all’articolo 18 e all’articolo 19 viene introdotto il paragrafo 3 bis, che stabilisce una procedura specifica per quanto riguarda le decisioni adottate dall’ABE ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 3, o dall’articolo 19, paragrafo 3. La procedura prevede che quando la BCE non si conforma all’intervento dell’ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In un tale improbabile caso, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile dell’Unione, l’ABE può adottare, e di norma ci si attende che lo faccia, una decisione individuale indirizzata all’istituto finanziario interessato, per dare attuazione alla sua azione. Tale soluzione assicurerà l’esecutività piena dell’intervento dell’ABE per risolvere una controversia e in situazioni di emergenza.

Modalità di voto

Il ruolo di coordinamento della posizione degli Stati membri della zona euro attribuito alla BCE impone una revisione delle modalità di voto previste attualmente dal regolamento istitutivo dell’ABE, al fine di garantire che le decisioni dell’ABE siano prese in modo da preservare e rafforzare il mercato interno dei servizi finanziari.

Ai sensi del regolamento istitutivo dell’ABE, le decisioni riguardanti aspetti regolamentari (norme tecniche vincolanti, orientamenti e raccomandazioni di cui agli articoli 10, 15 e 16 e decisioni di riesame delle limitazioni alle attività finanziarie, di cui all’articolo 9, paragrafo 5) e di bilancio (capo VI) sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza qualificata dei membri, come stabilito all’articolo 16, paragrafo 4, del TUE e all’articolo 3 del protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie.

Le decisioni su altre materie (ad es. in merito alla violazione del diritto dell’Unione, ai sensi dell’articolo 17, alla risoluzione delle controversie, ai sensi dell’articolo 19, all’elezione del consiglio di amministrazione) sono adottate dal consiglio delle autorità di vigilanza a maggioranza semplice dei membri con diritto di voto, secondo il principio “una persona, un voto”.

Se i diritti di voto rimanessero invariati, non sarebbe possibile garantire che le decisioni prese a maggioranza semplice rappresentino sempre gli interessi dell’Unione nel suo insieme. Pertanto, le modalità di voto devono essere adeguate per quanto riguarda la maggioranza semplice in alcuni casi specifici, in modo da preservare l’integrità del mercato interno, evitando allo stesso tempo il rischio di paralisi del processo decisionale dell’ABE.

A tal fine, l’opzione migliore individuata consiste nell’attribuire competenze decisionali ad un gruppo di esperti indipendente e prevedere un forte meccanismo di voto al contrario che garantisca che una proposta preparata dal gruppo di esperti indipendente abbia il sostegno sia degli Stati membri della zona euro che degli Stati membri che non ne fanno parte. In tal modo sarà altresì assicurato che gli Stati membri della zona euro non formino una minoranza di blocco in caso di azioni adottate nei confronti di uno di essi.

L’articolo 41 del regolamento istitutivo dell’ABE è pertanto modificato al fine di attribuire al gruppo di esperti indipendente più forti poteri di decisione in materia di violazioni del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie e al fine di adattare conformemente le norme relative alla sua composizione.

L’articolo 44 del regolamento istitutivo dell’ABE è modificato al fine di prevedere che le decisioni proposte dal gruppo di esperti indipendente si ritengano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con almeno tre voti di Stati membri partecipanti e tre voti di Stati membri non partecipanti. È stata aggiunta una disposizione specifica sulla nomina del gruppo di esperti indipendente.

Composizione del consiglio di amministrazione

In considerazione dell’influenza decisiva dei membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico o che cooperano strettamente con esso, all’atto dell’elezione del consiglio di amministrazione (maggioranza semplice dei membri presenti), gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico potrebbero non essere rappresentati adeguatamente nel consiglio di amministrazione. Per assicurare una composizione equilibrata del consiglio di amministrazione che rappresenti l’UE nel suo insieme, compresi gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico, la proposta modifica la composizione del consiglio di amministrazione dell’ABE per garantire che almeno due dei membri del consiglio di amministrazione siano rappresentanti degli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

L’articolo 45 del regolamento istitutivo dell’ABE è pertanto modificato per assicurare che il consiglio di amministrazione comprenda almeno due Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico.

Riesame delle modalità di voto alla luce degli sviluppi futuri

Infine, per tener conto degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento …/… la Commissione è tenuta a procedere al riesame delle disposizioni proposte per valutare se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

5.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2012/0244 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l’interazione di detto regolamento con il regolamento (UE) n. …/… che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

visto il parere della Banca centrale europea[2],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il 29 giugno 2012 i capi di Stato e di governo della zona euro hanno invitato la Commissione a presentare proposte per un meccanismo di vigilanza unico con la partecipazione della Banca centrale europea (BCE). Nelle sue conclusioni del 29 giugno 2012 il Consiglio europeo ha invitato il presidente del Consiglio europeo a elaborare, in stretta collaborazione con il presidente della Commissione, il presidente dell’Eurogruppo e il presidente della BCE, una tabella di marcia specifica e circoscritta nel tempo per la realizzazione di un’autentica Unione economica e monetaria, che comprenda proposte concrete volte a preservare l’unità e l’integrità del mercato unico dei servizi finanziari e che tenga conto della dichiarazione sulla zona euro e dell’intenzione della Commissione di presentare proposte a norma dell’articolo 127 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

(2)       La previsione di un meccanismo di vigilanza unico è il primo passo verso la creazione di un’Unione bancaria europea, fondata su un autentico corpus unico di norme sui servizi finanziari e comprendente anche un quadro comune in materia di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi bancarie.

(3)       Al fine di istituire il meccanismo di vigilanza unico, il regolamento (UE) n. …/… del Consiglio[3] [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi degli Stati membri la cui moneta è l’euro. Altri Stati membri possono cooperare strettamente con la BCE. Ai sensi del predetto regolamento, la BCE coordinerà ed esprimerà la posizione di tali Stati membri sulle decisioni che il consiglio delle autorità di vigilanza dell’Autorità bancaria europea (ABE) dovrà adottare che rientrano nell’ambito di competenza della BCE.

(4)       L’attribuzione di compiti di vigilanza alla BCE nel settore bancario per una parte degli Stati membri dell’Unione europea non deve in alcun modo ostacolare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi finanziari. È pertanto necessario assicurare il corretto funzionamento dell’ABE in seguito a detta attribuzione.

(5)       Considerati i compiti di vigilanza attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], l’ABE può assolvere i suoi compiti anche nei confronti della BCE. Per assicurare che i meccanismi vigenti di risoluzione delle controversie e di intervento in situazioni di emergenza rimangano efficaci, occorre prevedere una procedura specifica. In particolare, occorre prevedere che se la BCE non si conforma all’intervento dell’ABE inteso a risolvere una controversia o ad affrontare una situazione di emergenza, è tenuta a fornire una motivazione. In tal caso, l’ABE deve adottare una decisione individuale indirizzata direttamente all’istituto finanziario in questione, se tenuta a farlo ai sensi della normativa direttamente applicabile dell’Unione.

(6)       Per assicurare che gli interessi di tutti gli Stati membri siano adeguatamente presi in considerazione e per permettere il corretto funzionamento dell’ABE, al fine di mantenere e rafforzare il mercato interno nel settore dei servizi finanziari, occorre adeguare le modalità di voto del consiglio delle autorità di vigilanza, in particolare in relazione alle decisioni adottate dall’ABE a maggioranza semplice.

(7)       Occorre che le decisioni in materia di violazione del diritto dell’Unione e di risoluzione delle controversie siano esaminate da un gruppo di esperti indipendente composto dai membri votanti del consiglio delle autorità di vigilanza. Le proposte di decisione presentate dal gruppo di esperti al consiglio delle autorità di vigilanza sono considerate adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, che includa un numero adeguato di voti di membri rappresentanti degli Stati membri partecipanti al meccanismo di vigilanza unico e di membri rappresentanti degli Stati membri non partecipanti.

(8)       I membri del gruppo di esperti indipendente istituito a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 non devono essere considerati in situazione di conflitto di interesse per il semplice fatto di essere rappresentanti delle autorità competenti che partecipano al meccanismo di vigilanza unico e per il fatto che il caso su cui il gruppo di esperti è chiamato a decidere riguarda il meccanismo di vigilanza unico. Occorre che l’ABE elabori il regolamento interno del gruppo di esperti che ne garantisca l’indipendenza e l’obiettività.

(9)       Occorre che la composizione del consiglio di amministrazione sia equilibrata e che assicuri che gli Stati membri non partecipanti al meccanismo di vigilanza unico siano adeguatamente rappresentati.

(10)     Per assicurare il corretto funzionamento dell’ABE e l’adeguata rappresentanza di tutti gli Stati membri, occorre che le modalità di voto, la composizione del consiglio di amministrazione e la composizione del gruppo di esperti indipendente siano sottoposti a revisione dopo un periodo di tempo adeguato, tenendo conto delle esperienze acquisite e degli sviluppi ulteriori.

(11)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia assicurare un livello elevato, efficace e uniforme della regolamentazione e della vigilanza prudenziale in tutta l’Unione europea e garantire l’integrità, l’efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è modificato come segue:

1.           All’articolo 4, paragrafo 2, il punto i) è sostituito dal seguente:

“i) le autorità competenti di cui alla definizione delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, compresa la BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. …/… del Consiglio* [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE], della direttiva 2007/64/CE e della direttiva 2009/110/CE;

__________________________

*GU L … del …, pag. … ”

2.           L’articolo 18 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di sviluppi negativi che possano gravemente compromettere il regolare funzionamento e l’integrità dei mercati finanziari nonché la stabilità generale o parziale del sistema finanziario nell’Unione, l’Autorità facilita attivamente e, ove ritenuto necessario, coordina le misure adottate dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.

Per essere in grado di svolgere tale compito di facilitazione e di coordinamento, l’Autorità è pienamente informata di tutti gli sviluppi rilevanti ed è invitata a partecipare in qualità di osservatore alle eventuali riunioni in materia dalle pertinenti autorità di vigilanza competenti.”

b) dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

“3 bis.  Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di prendere le misure necessarie, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro 48 ore fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

3.           All’articolo 19, dopo il paragrafo 3 è inserito il seguente paragrafo:

“3 bis. Quando l’Autorità chiede alla BCE in quanto autorità competente di adottare misure specifiche o di astenersi dall’agire, conformemente al paragrafo 3, la BCE si conforma a tale richiesta oppure entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta fornisce all’Autorità un’adeguata motivazione della non conformità.”

4.           All’articolo 35, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Su richiesta dell’Autorità, le autorità competenti forniscono all’Autorità tutte le informazioni necessarie per consentirle di svolgere i compiti che le sono attribuiti dal presente regolamento, a condizione che tali autorità abbiano accesso legale alle informazioni in questione e la richiesta di informazioni sia necessaria in relazione alla natura del compito in questione.

2. L’Autorità può anche chiedere che le siano fornite informazioni a cadenza regolare e in modelli specificati. Tali richieste sono presentate, ove possibile, usando modelli comuni di informativa.

3. Su richiesta debitamente motivata di un’autorità competente, l’Autorità può fornire qualsiasi informazione necessaria per consentire all’autorità competente di adempiere le sue funzioni, conformemente all’obbligo del segreto professionale previsto dalla normativa settoriale e all’articolo 70.”

5.           All’articolo 41, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Ai fini degli articoli 17 e 19, il consiglio delle autorità di vigilanza istituisce un gruppo di esperti indipendente composto dal presidente e da due membri nominati dal consiglio delle autorità di vigilanza tra i suoi membri con diritto di voto. Almeno un membro del gruppo di esperti indipendente rappresenta uno Stato membro non partecipante ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].

I membri del gruppo di esperti agiscono in piena indipendenza e obiettività ai sensi dell’articolo 42, non sono rappresentanti dell’autorità competente interessata o delle autorità competenti che sono parti nella controversia.

3. Il gruppo di esperti propone una decisione al consiglio delle autorità di vigilanza affinché venga adottata in via definitiva, secondo la procedura di cui all’articolo 44, paragrafo 1, terzo comma.

4. Il consiglio delle autorità di vigilanza adotta il regolamento interno del gruppo di esperti di cui al paragrafo 2, comprese le norme che danno attuazione al requisito di cui al secondo comma dello stesso paragrafo.”

6.           All’articolo 42 è aggiunto il seguente comma:

“Il primo e il secondo comma lasciano impregiudicati i compiti attribuiti alla BCE dal regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE].”

7.           All’articolo 44, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza semplice dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.

Per gli atti di cui agli articoli da 10 a 16 e per le misure e decisioni adottate in base all’articolo 9, paragrafo 5, e al capo VI e in deroga al primo comma del presente paragrafo, il consiglio delle autorità di vigilanza delibera a maggioranza qualificata dei membri, quale definita all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea e all’articolo 3 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie.

Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi degli articoli 17 e 19, le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con il voto di almeno tre membri rappresentanti di Stati membri partecipanti e di tre membri rappresentanti di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento.

In deroga al terzo comma, dalla data in cui il numero di Stati membri che non sono Stati membri partecipanti ai sensi del regolamento (UE) n. …/… [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6, del TFUE] né hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento è pari o inferiore a quattro, le decisioni proposte dal gruppo di esperti si considerano adottate, a meno che non siano respinte a maggioranza semplice, con il voto di almeno un membro rappresentante di detti Stati membri.

Ogni membro dispone di un solo voto.

Il consiglio delle autorità di vigilanza si adopera per raggiungere il consenso sulla composizione del gruppo di esperti di cui all’articolo 41, paragrafo 2. In mancanza di consenso, le decisioni del consiglio delle autorità di vigilanza sono adottate a maggioranza dei tre quarti dei membri. Ogni membro dispone di un solo voto.”

8.           All’articolo 45, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il mandato dei membri eletti dal consiglio delle autorità di vigilanza è di due anni e mezzo. Tale mandato può essere rinnovato una volta. La composizione del consiglio di amministrazione è equilibrata e proporzionata e riflette l’insieme dell’Unione. Il consiglio di amministrazione deve comprendere almeno due rappresentanti degli Stati membri non partecipanti ai sensi del regolamento [regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 6] e che non hanno instaurato una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dello stesso regolamento. I mandati si sovrappongono e si applicano opportune modalità di rotazione.”

Articolo 2

Fatto salvo l’articolo 81 del regolamento (UE) n. 1093/2010, entro il 1° gennaio 2016 la Commissione pubblicherà una relazione sull’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in relazione ai seguenti aspetti:

(a) l’adeguatezza delle modalità di voto,

(b) la composizione del consiglio di amministrazione, e

(c) la composizione del gruppo di esperti indipendente che prepara le decisioni ai fini degli articoli 17 e 19.

La relazione tiene conto in particolare degli sviluppi negli Stati membri la cui moneta è l’euro o negli Stati membri le cui autorità competenti hanno instaurato una cooperazione stretta ai sensi dell’articolo 6 del regolamento …/… ed esamina se alla luce degli sviluppi si rendano necessari ulteriori adeguamenti delle disposizioni per assicurare che l’ABE adotti le sue decisioni nell’interesse della preservazione e del rafforzamento del mercato interno dei servizi finanziari.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU C […] del […], pag. […].

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]