Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro /* COM/2012/0467 final - 2012/0228 (NLE) */
RELAZIONE In base al pertinente mandato conferitole dal
Consiglio[1],
la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la
Repubblica di Kiribati per rinnovare il protocollo dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Kiribati. In
seguito ai suddetti negoziati, il 3 giugno 2012 è stato siglato un nuovo
protocollo che copre un periodo di tre anni a decorrere dal 16 settembre 2012. La presente procedura concernente la firma a
nome dell’Unione europea e l’applicazione provvisoria del nuovo protocollo è
avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del
Consiglio, con l’approvazione del Parlamento europeo, relativa alla conclusione
del nuovo protocollo, nonché il regolamento del Consiglio relativo alla
ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri nell’ambito del
suddetto protocollo. Nel definire la sua posizione negoziale la
Commissione si è basata, tra l’altro, sui risultati di una valutazione ex-post
del precedente protocollo realizzata nel maggio 2012 da esperti indipendenti. Il nuovo protocollo è conforme agli obiettivi
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca volti a rafforzare la
cooperazione tra l’Unione europea e la Repubblica di Kiribati e a promuovere un
quadro di partenariato per lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e
lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati,
nell’interesse di entrambe le Parti. Le Parti hanno convenuto di cooperare all’attuazione
della politica settoriale di Kiribati in materia di pesca e a questo fine
proseguono il dialogo politico relativo alla pertinente programmazione. Il nuovo protocollo prevede una contropartita
finanziaria complessiva di 1 325 000 EUR all’anno per l’intero
periodo. Tale importo comprende: a) 975 000 EUR all’anno per l’accesso
alla ZEE di Kiribati; b) 350 000 EUR all’anno corrispondenti alla
dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica della
pesca di Kiribati. Sulla base di quanto precede, la Commissione
propone che il Consiglio adotti la presente decisione. 2012/0228 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione
europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità
di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato
nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di
Kiribati, dall’altro IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il 23 luglio 2007 il
Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 893/2007 relativo alla conclusione
dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea,
da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro[2]. (2) Il protocollo vigente, che
fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal
suddetto accordo di partenariato, scade il 15 settembre 2012. (3) L’Unione europea ha negoziato
con la Repubblica di Kiribati un nuovo protocollo dell’accordo di partenariato
nel settore della pesca che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria. (4) In seguito a tali negoziati,
il 3 giugno 2012 è stato siglato il nuovo protocollo. (5) Al fine di consentire il
proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 15 del
protocollo prevede che esso sia applicato in via provvisoria a decorrere dal 16
settembre 2012. (6) È quindi opportuno che il
protocollo sia firmato a nome dell’Unione europea, con riserva della sua
conclusione in una data successiva, e applicato in via provvisoria, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma
del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria
previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità
europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro (in appresso: “il
protocollo”), fatta salva la conclusione del suddetto protocollo. Il testo del protocollo da firmare è accluso
alla presente decisione. Articolo 2 Il Segretariato generale del Consiglio
definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con
riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal
negoziatore del protocollo. Articolo 3 Il protocollo si applica in via provvisoria a
decorrere dal 16 settembre 2012, in attesa della sua entrata in vigore in
conformità dell’articolo 15 del protocollo. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente Protocollo che fissa le possibilità di pesca
e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel
settore della pesca tra la Comunità europea[3],
da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall’altro Articolo 1
Periodo di applicazione e possibilità di pesca 1. A norma dell’articolo 6 dell’accordo
di partenariato nel settore della pesca (in appresso: “l’accordo”), Kiribati
concede autorizzazioni di pesca[4]
annuali alle navi tonniere dell’Unione europea, entro i limiti fissati dalle
misure di conservazione e gestione della Commissione per la pesca nel Pacifico
centro-occidentale (WCPFC) e in particolare dalla CMM 2008-01. 2. Per un periodo di tre anni a
decorrere dal 16 settembre 2012, le possibilità di pesca concesse all’interno
della ZEE di Kiribati a norma dell’articolo 5 dell’accordo ammontano a 15 000
tonnellate di specie altamente migratorie, quali elencate all’allegato 1 della
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, per 4 (quattro)
pescherecci con reti a circuizione e 6 (sei) pescherecci con palangari. 3. A decorrere dal secondo anno
di applicazione del presente protocollo e fatti salvi l’articolo 9, lettera d),
dell’accordo e l’articolo 5 del protocollo, il numero delle autorizzazioni di
pesca per pescherecci con reti a circuizione concesse in conformità dell’articolo
1, paragrafo 2, del presente protocollo potrà essere aumentato, su richiesta
dell’Unione, se le risorse esistenti lo consentono e conformemente alle misure
di conservazione e di gestione della WCPFC. 4. I paragrafi 1, 2 e 3 si
applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente
protocollo. Articolo 2
Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento 1. La somma degli importi di cui
al paragrafo 2 del presente articolo è pagata annualmente dall’Unione durante
il periodo di applicazione del presente protocollo. 2. La contropartita finanziaria
di cui all’articolo 7 dell’accordo per il periodo specificato all’articolo 1,
paragrafo 2, del presente protocollo comprende: (a)
un importo annuo di 975 000 euro per l’accesso
alla ZEE di Kiribati, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 15 000
tonnellate annue; (b)
un importo specifico di 350 000 EUR per il
sostegno e l’attuazione di iniziative adottate nel contesto della politica settoriale
della pesca di Kiribati. 3. Il paragrafo 1 del presente
articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 e 8
del presente protocollo e degli articoli 14 e 15 dell’accordo. 4. Entrambe le Parti
garantiscono un accurato monitoraggio delle catture dell’Unione nella ZEE di
Kiribati. Qualora il quantitativo totale di catture annue effettuate da navi
dell’Unione europea nella ZEE di Kiribati superi le 15 000 tonnellate, la
contropartita finanziaria annua di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente
articolo, è aumentata di 250 EUR/t per le prime 2 500 tonnellate supplementari
e di 300 EUR/t per ogni ulteriore tonnellata che superi queste 2 500 tonnellate
supplementari. Questi costi aggiuntivi sono a carico dell’Unione a concorrenza
di 65 EUR per tonnellata supplementare, mentre la parte residua è a carico
degli armatori. 5. Il pagamento di cui all’articolo
2, paragrafo 2, lettere a) e b), viene effettuato non oltre il 30 giugno
successivo all’entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno e
non oltre il 30 giugno per gli anni successivi. 6. La destinazione della
contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del
presente protocollo è di competenza esclusiva delle autorità di Kiribati. 7. La quota della contropartita
finanziaria di cui all’articolo 2, lettera b), del presente protocollo è
versata sul conto n. 4 del governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati,
Ltd, Betio, Tarawa (“Fisheries Development Fund” - Fondo per lo sviluppo della
pesca), aperto a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze. La
quota rimanente della contropartita finanziaria è versata sul conto n. 1 del
governo di Kiribati presso la ANZ Bank of Kiribati, Ltd, Betio, Tarawa, aperto
a favore del governo di Kiribati dal Ministero delle finanze. Articolo 3
Promozione di una pesca responsabile nella ZEE di Kiribati 1. La contropartita finanziaria
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), è gestita dalle autorità di
Kiribati in funzione degli obiettivi concordati dalle Parti. 2. Subito dopo l’entrata in
vigore del presente protocollo e comunque entro tre mesi da tale data, le
autorità di Kiribati presentano alla commissione mista un programma annuale e
pluriennale dettagliato. La commissione mista approva il programma, che include
i seguenti requisiti: (a)
gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in
base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), per le iniziative da svolgere ogni anno; (b)
gli obiettivi da conseguire, su base annuale e
pluriennale, ai fini della promozione nel tempo di una pesca sostenibile e
responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Kiribati nell’ambito
della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere
sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate; (c)
i criteri e le procedure da utilizzare ai fini
della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale. 3. Qualsiasi proposta di
modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata da entrambe
le parti nell’ambito della commissione mista. Le modifiche urgenti del
programma settoriale pluriennale richieste dalle autorità di Kiribati con
riguardo alla promozione di una pesca sostenibile possono essere apportate al
di fuori della commissione mista tramite una comunicazione all’Unione europea. 4. Kiribati destina ogni anno,
se opportuno, un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui
all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma
pluriennale. Tale stanziamento supplementare deve essere notificato all’Unione
europea. Kiribati notifica all’Unione europea il nuovo stanziamento
entro il 1° marzo di ogni anno. 5. Se la valutazione annuale dei
risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale lo
giustifica, l’Unione europea può chiedere tramite la commissione mista una
revisione della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2,
paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo al fine di adeguare a tali
risultati l’ammontare effettivo delle risorse finanziarie destinate all’attuazione
del programma. 6. Alla commissione mista
compete la responsabilità di sorvegliare l’attuazione del programma di sostegno
settoriale pluriennale. Se necessario, le Parti proseguono tale sorveglianza
nell’ambito della commissione mista anche dopo la scadenza del presente
protocollo, fino al completo utilizzo della contropartita finanziaria destinata
al sostegno settoriale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b). 7. Il pagamento della
contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2,
lettera b), non può tuttavia essere effettuato una volta trascorso un
periodo di dieci mesi dalla scadenza del presente protocollo. Articolo 4
Cooperazione scientifica per una pesca responsabile 1. Entrambe le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile
nelle acque di Kiribati, basata sui principi del Codice di condotta della FAO e
sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce
operanti in tali acque. 2. Nel periodo di applicazione
del presente protocollo, l’Unione europea e Kiribati garantiscono l’uso
sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati. 3. Le Parti si impegnano a
promuovere la cooperazione a livello sub-regionale in materia di pesca
responsabile, in particolare nell’ambito della Commissione per la pesca nel
Pacifico centro-occidentale (WCPFC), della Commissione interamericana per il
tonno tropicale (IATTC) e di ogni altra organizzazione sub-regionale o internazionale
competente. 4. Conformemente all’articolo 4
dell’accordo, all’articolo 4, paragrafo 1, del presente protocollo e alla luce
dei migliori pareri scientifici disponibili, in sede di commissione mista le
Parti adottano, nei confronti delle attività delle navi dell’Unione europea
titolari di licenza e autorizzate a praticare attività di pesca in virtù del
presente protocollo, le misure eventualmente necessarie per garantire la
gestione sostenibile delle risorse alieutiche nella ZEE di Kiribati. Articolo 5
Modifica di comune accordo delle possibilità di pesca 1. Le possibilità di pesca di
cui all’articolo 1 del presente protocollo possono essere modificate di comune
accordo quando le raccomandazioni della WCPFC confermano che tale modifica
garantirebbe la gestione sostenibile delle risorse di Kiribati. In tal caso la
contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del
presente protocollo viene adeguata proporzionalmente, pro rata temporis.
2. Qualora le possibilità di
pesca vengano ridotte in seguito all’imposizione di un nuovo divieto in una
parte rilevante della ZEE di Kiribati, la contropartita finanziaria prevista
dal presente protocollo può essere adeguata proporzionalmente, pro rata
temporis, previa consultazione tra le Parti in sede di commissione mista. Articolo 6
Nuove possibilità di pesca 1. Se l’Unione europea è
interessata ad accedere a nuove possibilità di pesca non contemplate all’articolo
1 del presente protocollo deve rivolgere una richiesta in tal senso a Kiribati.
Tale accesso a nuove possibilità di pesca può essere reso disponibile e può
essere oggetto di un altro accordo. 2. A tal fine, su richiesta di
una delle Parti, esse si consultano e stabiliscono, caso per caso, le specie,
le condizioni ed altri parametri pertinenti per condurre attività di pesca
sperimentale nelle acque di Kiribati. 3. Le Parti esercitano le
attività di pesca sperimentale in conformità alle disposizioni legislative e
regolamentari di Kiribati e di comune accordo. Le autorizzazioni relative alla
pesca sperimentale possono essere concesse per un periodo massimo di tre (3)
mesi. 4. Se le Parti concludono che le
attività di pesca sperimentale hanno prodotto buoni risultati e che sono state
identificate nuove specie commerciali, nel rispetto della tutela degli
ecosistemi e della conservazione delle risorse biologiche marine, possono
essere concesse nuove possibilità di pesca per queste specie alle navi dell’Unione
europea, previa consultazione tra le Parti. Articolo 7
Condizioni per l’esercizio della pesca – clausola di esclusiva 1. I pescherecci dell’Unione
europea possono svolgere attività di pesca nella ZEE di Kiribati soltanto se
sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata dalle autorità di
Kiribati a norma del presente protocollo. 2. Le autorità di Kiribati
possono rilasciare alle navi dell’Unione europea autorizzazioni alla pesca per
categorie di pesca non contemplate dal presente protocollo nonché per la pesca
sperimentale. La concessione di tali autorizzazioni è tuttavia soggetta alle
disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati e a comune accordo. Articolo 8
Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria 1. La contropartita finanziaria
di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del presente protocollo
può essere riveduta o sospesa se circostanze anomale, diverse dai fenomeni
naturali, impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di
Kiribati, previa consultazione tra le Parti entro un periodo di due mesi dalla
richiesta di una di esse e a condizione che l’Unione europea abbia versato
tutti gli importi dovuti al momento della sospensione 2. L’Unione europea può
sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita specifica di
cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo quando la
commissione mista riconosce che: (a)
i risultati ottenuti in seguito a una valutazione
effettuata dalla commissione mista non risultano conformi alla programmazione;
oppure (b)
Kiribati viene meno all’impegno di utilizzare tale
contropartita specifica. 3. Ai fini della sospensione del
pagamento, l’Unione europea è tenuta a notificare la sua intenzione per
iscritto almeno due mesi prima della data in cui è previsto che la sospensione
prenda effetto. 4. Il pagamento della
contropartita finanziaria riprende una volta che sia stato posto rimedio alla
situazione con opportune misure correttive e previa consultazione e accordo
delle Parti che confermi che la situazione consente con ogni evidenza la
ripresa delle normali attività di pesca. Articolo 9
Sospensione e ripristino dell’autorizzazione di pesca 1. Kiribati si riserva il
diritto di sospendere le autorizzazioni di pesca previste all’articolo 1,
paragrafo 2, del presente protocollo quando: (a)
una nave specifica commetta un’infrazione grave,
quale definita dalle disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati;
oppure (b)
l’armatore non abbia ottemperato a un’ordinanza del
tribunale emessa in relazione a un’infrazione commessa da una determinata nave.
Dopo che l’ordinanza del tribunale sia stata ottemperata, l’autorizzazione di
pesca per la nave viene ripristinata per il periodo residuo. Articolo 10
Sospensione dell’applicazione del protocollo 1. Nel caso in cui le
consultazioni si concludano senza giungere a una composizione amichevole, l’applicazione
del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti se: (a)
l’Unione europea omette di effettuare i versamenti
previsti all’articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo per ragioni
diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo; oppure (b)
tra le Parti sorge una controversia in merito all’interpretazione
o all’applicazione del presente protocollo; oppure (c)
una delle Parti viola le disposizioni del presente
protocollo; oppure (d)
una delle Parti constata una violazione di elementi
essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9
dell’accordo di Cotonou. 2. L’applicazione del protocollo
può essere sospesa su iniziativa di una Parte se la controversia tra le Parti è
considerata grave e le consultazioni condotte tra le Parti non hanno permesso
di giungere a una composizione amichevole. 3. La sospensione dell’applicazione
del presente protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione
effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno due mesi di
anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione. 4. In caso di sospensione dell’applicazione,
le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione
amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa il presente
protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita
finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione
della durata della sospensione. Articolo 11
Disposizioni legislative e regolamentari nazionali 1. Le attività dei pescherecci
dell’Unione europea operanti nella ZEE di Kiribati nell’ambito del presente
protocollo sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti applicabili a
Kiribati, salvo diversa disposizione dell’accordo e del presente protocollo,
compresi l’allegato e le relative appendici. 2. Le eventuali modifiche o le
nuove norme di legge nel settore della pesca si applicano all’Unione europea a
decorrere dal 60° giorno successivo alla data del ricevimento della notifica di
Kiribati da parte dell’Unione. Articolo 12
Clausola di riesame 1. Trascorso un periodo di due
anni di applicazione del presente protocollo, la contropartita degli armatori
viene rivista e ogni eventuale modifica è soggetta all’accordo di entrambe le
Parti. Il terzo anno di applicazione del presente protocollo è considerato un
periodo di transizione preliminare alla futura introduzione della nuova misura
di gestione e di conservazione prevista dalle autorità di Kiribati. Articolo 13
Durata 1. Il presente protocollo e il
relativo allegato si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dal 16
settembre 2012, salvo denuncia in conformità dell’articolo 14 del presente
protocollo. Articolo 14
Denuncia 1. Il presente protocollo può
essere denunciato da ciascuna delle parti in caso di circostanze anomale, quali
il degrado degli stock interessati, la constatazione di un livello ridotto di
sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea
o il mancato rispetto degli impegni assunti dalle parti in materia di lotta
contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. 2. In caso di denuncia del
presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte
la propria intenzione di denunciare il protocollo almeno sei mesi prima della
data alla quale la denuncia prende effetto. L’invio della notifica di cui sopra
comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti. 3. L’ammontare della
contropartita finanziaria prevista all’articolo 2 del presente protocollo per l’anno
in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis. Articolo 15
Applicazione provvisoria Il presente protocollo si applica in via
provvisoria a decorrere dal 16 settembre 2012. Articolo 16
Entrata in vigore Il presente protocollo e i relativi
allegati entrano in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’avvenuto
espletamento delle procedure a tal fine necessarie. ALLEGATO
CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI KIRIBATI DA PARTE
DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA
Attività di pesca delle navi dell’Unione europea a Kiribati Capo I
Gestione delle autorizzazioni di pesca (licenze) Sezione 1
Registrazione 1. Le navi dell’Unione
che intendono esercitare attività di pesca nella ZEE di Kiribati devono
chiedere un numero di registrazione alle autorità competenti di Kiribati. 2. La domanda di registrazione
va compilata sull’apposito formulario rilasciato dalle autorità competenti di
Kiribati, secondo il modello riportato nell’appendice I. 3. La registrazione è
subordinata alla presentazione di una fotografia (di formato 15 cm per 20 cm)
della nave richiedente e al pagamento di una tassa di registrazione di 2 300 EUR
per imbarcazione, al netto di eventuali detrazioni, da versare sul conto
n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2, paragrafo 7,
del protocollo. Sezione 2
Autorizzazioni di pesca 1. Solo le navi ammissibili
possono ottenere un’autorizzazione di pesca nella zona economica esclusiva
(ZEE) di Kiribati. 2. Affinché una nave sia
ammissibile, l’armatore e il comandante devono avere assolto tutti i precedenti
obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a Kiribati nell’ambito dell’accordo.
La nave deve essere regolarmente iscritta nel registro regionale delle navi da
pesca della FFA e nel registro delle navi da pesca della WCPFC. Tutte le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione
di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a
Kiribati. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome, l’indirizzo e i
numeri di contatto di tale rappresentante. La Commissione europea presenta al Ministero della
pesca di Kiribati, con copia alla delegazione dell’Unione europea competente
per Kiribati (in appresso: “la delegazione”) una domanda per ogni nave che
intende esercitare attività di pesca in virtù del presente protocollo. Le domande sono presentate al Ministero della
pesca di Kiribati su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice
II. 3. Le autorità di Kiribati
adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito
della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali
dati vengono utilizzati esclusivamente nel quadro dell’applicazione del
presente protocollo. 4. Ogni domanda di
autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti: (a)
il pagamento o la prova del pagamento del canone
per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca; (b)
una copia del certificato di stazza, autenticato
dallo Stato membro di bandiera, in cui sia indicata la stazza della nave in TSL
o TL; (c)
qualsiasi altro documento o attestato previsto
dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù
del presente protocollo. (d)
un certificato di iscrizione al registro regionale
della FFA e al registro delle navi da pesca della WCPFC; (e)
una copia del certificato di assicurazione in
lingua inglese, valido per l’intera durata dell’autorizzazione di pesca; (f)
un contributo annuo di 2 300 EUR per nave a
favore del programma di osservazione. 5. Il pagamento dei canoni, ad
eccezione del contributo per il programma di osservazione, è effettuato, al
netto di eventuali detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in
conformità dell’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo. I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e
locali, escluse le tasse portuali, gli oneri per prestazioni di servizi e i
diritti per i trasbordi. Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono
rilasciate agli armatori in formato sia elettronico che cartaceo con copia
elettronica alla Commissione europea e alla delegazione entro 15 giorni
lavorativi dal ricevimento di tutti i documenti di cui al paragrafo 4 da parte
del Ministero della pesca di Kiribati. Una volta ricevuta la versione su carta,
questa sostituisce la copia elettronica. 6. L’autorizzazione di pesca è
rilasciata a nome di una nave specifica e non è trasferibile. 7. Su richiesta dell’Unione
europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di
una nave è sostituita da una nuova autorizzazione per il periodo residuo di
durata della prima autorizzazione a nome di un’altra nave avente
caratteristiche analoghe a quelle della nave da sostituire, senza che debba
essere versato un nuovo canone. Nel determinare il totale delle catture dell’Unione
europea, al fine di stabilire gli eventuali pagamenti supplementari a carico
dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del protocollo, si
terrà conto delle catture complessivamente praticate dalle due navi. L’armatore della nave da sostituire consegna l’autorizzazione
di pesca da annullare alle autorità competenti di Kiribati tramite la
delegazione. La nuova autorizzazione di pesca prende effetto il
giorno del suo rilascio da parte del Ministero della pesca di Kiribati e resta
valida per il periodo residuo della durata della prima autorizzazione di pesca.
La delegazione viene informata in merito alla nuova autorizzazione di pesca. 8. L’autorizzazione di pesca
deve essere conservata a bordo in qualsiasi momento ed esposta in modo ben
visibile nella timoneria, fatto salvo quanto previsto al capo V, sezione 3,
paragrafo 1, del presente allegato. Per un periodo di tempo ragionevole dopo il
rilascio dell’autorizzazione di pesca (non superiore a 45 giorni) e
in attesa del ricevimento, da parte della nave, dell’autorizzazione di pesca
originale, un documento ricevuto per via elettronica o un altro documento
approvato dalle autorità di Kiribati costituisce un documento valido e una
prova sufficiente, ai fini della sorveglianza, del controllo e dell’applicazione
dell’accordo. Una volta ricevuta la versione cartacea, questa sostituisce il
documento trasmesso per via elettronica. 9. Le Parti si accordano per
promuovere la creazione di un sistema di autorizzazioni di pesca basato
esclusivamente sullo scambio elettronico delle informazioni e della
documentazione sopra descritte. Le Parti si accordano per promuovere la rapida
sostituzione dell’autorizzazione di pesca cartacea con un equivalente
elettronico, quale l’elenco delle navi autorizzate a pescare nella ZEE di
Kiribati, come specificato al paragrafo 1 della presente sezione. Sezione 3
Condizioni per l’autorizzazione di pesca - canoni e anticipi 1. Le autorizzazioni di pesca
hanno una durata di validità di un anno e possono essere rinnovate annualmente.
Il rinnovo delle autorizzazioni di pesca è subordinato alle possibilità di
pesca disponibili stabilite dal protocollo. 2. Il canone relativo all’autorizzazione
di pesca è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella ZEE di Kiribati. 3. Le autorizzazioni di pesca
sono rilasciate previo versamento da parte degli armatori, sul conto n. 1 del
governo di Kiribati di cui all’articolo 2, paragrafo 7, del protocollo, dei
seguenti importi forfettari: (a)
131 250 EUR per tonniera con reti a circuizione e (b)
15 000 EUR per peschereccio con palangari di
superficie. 4. All’importo indicato al
paragrafo 3 deve essere aggiunta una contropartita speciale per l’autorizzazione
di pesca, pari a 300 000 EUR per tonniera con reti a circuizione, che gli
armatori devono versare sul conto n. 1 del governo di Kiribati a norma dell’articolo
2, paragrafo 7, del protocollo. 5. Il computo definitivo dei
canoni dovuti per la campagna di pesca è effettuato dalla Commissione europea
entro il 30 giugno di ogni anno per i quantitativi catturati nell’anno civile
precedente, sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate dagli armatori.
I dati devono essere convalidati dagli istituti scientifici competenti per la
verifica dei dati relativi alle catture dell’Unione europea, quali l’Institut
de Recherche pour le Développement (IRD), l’Instituto Español de Oceanografía
(IEO) o l’Instituto Portugues de Investigação Maritima (IPIMAR). 6. Il computo dei canoni
elaborato dalla Commissione europea è trasmesso al Ministero della pesca di Kiribati
per verifica e approvazione. Le autorità di Kiribati possono contestare il
computo dei canoni entro 30 giorni dalla presentazione e, in caso di
disaccordo, possono chiedere una riunione speciale della commissione mista,
secondo quanto previsto all’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo. In assenza di obiezioni entro 30 giorni dalla
presentazione, il computo dei canoni si considera accettato dalle autorità di
Kiribati. 7. Il computo definitivo dei
canoni è notificato immediatamente al Ministero della pesca di Kiribati, alla
delegazione e agli armatori. Entro quarantacinque (45) giorni dalla notifica
del computo finale convalidato gli armatori provvedono a effettuare eventuali
pagamenti supplementari alle autorità competenti di Kiribati, al netto di eventuali
detrazioni, sul conto n. 1 del governo di Kiribati in conformità dell’articolo 2,
paragrafo 7, del protocollo. 8. Tuttavia, se il computo
definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al paragrafo 3 della
presente sezione, il saldo corrispondente non viene rimborsato all’armatore. 9. Qualora le possibilità di
pesca vengano ridotte a causa di una nuova chiusura di una parte rilevante
della ZEE di Kiribati, il canone a carico dell’armatore può essere adeguato
proporzionalmente e pro rata temporis previa consultazione tra le Parti
in sede di commissione mista. CAPO II
ZONE E ATTIVITÀ DI PESCA Sezione 1
Zone di pesca 1. Le navi di cui all’articolo 1
del protocollo sono autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di
Kiribati, ad eccezione delle zone designate come protette o precluse alla pesca
che figurano nella carta 83005-FLC e conformemente alle disposizioni normative
e regolamentari di Kiribati. 2. Kiribati comunica alla
Commissione europea le eventuali modifiche delle suddette zone protette o
precluse alla pesca non appena esse vengano adottate. 3. L’esercizio della pesca è
comunque vietato entro una distanza di 12 miglia nautiche dalla linea di base
ed entro un raggio di 1 miglio nautico da eventuali dispositivi ancorati di concentrazione
del pesce, la cui posizione geografica sia comunicata mediante coordinate
geografiche da qualsiasi cittadino o ente. In particolare è fatto divieto alle
navi con reti a circuizione di pescare entro 60 miglia nautiche dalle linee di
base delle isole di Tarawa, Kanton e Kiritimati e dalle scogliere sommerse
raffigurate nelle carte nautiche di cui al paragrafo 1. Sezione 2
Attività di pesca 1. È autorizzata unicamente la
pesca delle specie di cui all’articolo 1 del protocollo da parte di navi con reti
a circuizione e con palangari. Eventuali catture accidentali di specie diverse
da quelle definite all’articolo 1 del protocollo devono essere notificate alle
autorità di Kiribati conformemente al capo III del presente allegato. 2. Le attività di pesca delle
navi dell’Unione europea vengono esercitate in conformità a quanto prescritto
dalle misure di conservazione e gestione della WCPFC. 3. Nella ZEE di Kiribati sono
vietate la pesca a strascico e la pesca dei coralli. 4. L’esercizio della pesca da
parte delle navi dell’Unione europea non deve interferire con le attività di
pesca locali e tradizionali; tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini e
pesci di scogliera vanno liberati in modo da garantire a tali catture miste le
massime possibilità di sopravvivenza. 5. Nell’esercizio delle loro
attività, le navi dell’Unione europea e i rispettivi comandanti e operatori
procurano di non ostacolare le operazioni di pesca di altre imbarcazioni e di
non interferire con gli attrezzi da pesca di altri pescherecci. Capo III
Monitoraggio Sezione 1
Modalità di registrazione delle catture 1. I comandanti delle navi
registrano nel loro giornale di bordo le informazioni elencate nelle appendici
IIIA e IIIB. La trasmissione elettronica dei dati sulle catture e dei dati del
giornale di bordo si applica alle navi di lunghezza superiore a 24 metri a
partire dal 1° gennaio 2010 e gradualmente alle navi di lunghezza superiore a 12
metri a partire dal 2012. Le Parti si accordano per promuovere la creazione di
un sistema di informazioni sulla pesca basato esclusivamente sullo scambio
elettronico delle informazioni e della documentazione sopra descritte. Le Parti
si accordano per promuovere la rapida sostituzione dei formulari su carta
(giornale di bordo) con il formato elettronico. 2. Se in un giorno determinato
una nave non ha effettuato alcuna cala o se ha effettuato una cala senza
praticare catture, tale informazione deve essere registrata nel formulario del
giornale di bordo dal comandante della nave. Per i giorni in cui non vengono
effettuate operazioni di pesca occorre registrare nel giornale di bordo, entro
la mezzanotte locale del giorno in questione, che non sono state praticate
operazioni. 3. L’ora e la data delle entrate
e delle uscite dalla ZEE di Kiribati viene registrata nel giornale di bordo
immediatamente dopo tali entrate e uscite dalla ZEE di Kiribati. 4. Per le catture accidentali di
specie diverse da quelle definite all’articolo 1 del protocollo, le navi dell’Unione
europea dichiarano le specie catturate e la taglia e i quantitativi di ciascuna
specie, in peso o in numero, compilando le corrispondenti rubriche del giornale
di bordo sia per le catture detenute a bordo che per quelle riversate in mare. 5. Il giornale di bordo viene
compilato quotidianamente in modo leggibile e firmato dal comandante della nave
non oltre le ore 23.59 di ogni giorno. Sezione 2
Regime di dichiarazione delle catture 1. Ai fini del presente
allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’Unione europea è
definita come segue: (a)
il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita
dalla ZEE di Kiribati, oppure (b)
il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE di
Kiribati e un trasbordo, oppure (c)
il periodo compreso tra un’entrata nella ZEE di
Kiribati e uno sbarco in un porto designato di Kiribati. 2. Tutte le navi dell’Unione
europea autorizzate a pescare nella ZEE di Kiribati nell’ambito dell’accordo
sono tenute a notificare le rispettive catture al Ministero della pesca di
Kiribati nel giornale di bordo secondo le modalità in appresso specificate: (a)
tutti i giornali di bordo firmati vengono inviati
attraverso il centro di controllo della pesca degli Stati membri di bandiera al
centro di controllo della pesca di Kiribati e alla Commissione europea per via
elettronica o con altri mezzi, entro 5 giorni dopo ogni operazione di
sbarco o di trasbordo; (b)
il comandante della nave invia settimanalmente la
relazione sulle catture contenente le informazioni di cui all’appendice IV,
parte 3, al Ministero della pesca di Kiribati e alla Commissione europea, per
via elettronica o con altri mezzi; le posizioni settimanali e le relazioni
sulle catture vengono detenute a bordo fino alla conclusione delle operazioni
di sbarco o di trasbordo. 3. Entrata e uscita dalla zona (a)
Le navi dell’Unione europea notificano al Ministero
della pesca di Kiribati, con un preavviso minimo di 24 ore, la loro intenzione
di entrare nella ZEE di Kiribati e, subito dopo l’uscita, la loro partenza
dalla medesima. Non appena entrate nella ZEE di Kiribati, le navi ne informano
il Ministero della pesca di Kiribati via fax o posta elettronica (servendosi
del modello riportato nell’appendice IV) oppure via radio. (b)
Nel notificare l’uscita, le navi comunicano altresì
la propria posizione nonché i quantitativi e le specie delle catture detenute a
bordo servendosi del modello riportato nell’appendice IV. Tali comunicazioni
vengono effettuate via fax, mediante posta elettronica o via radio. 4. Una nave sorpresa a praticare
attività di pesca senza averne informato il Ministero della pesca di Kiribati è
considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca. 5. Il numero di fax, il telefono
e l’indirizzo di posta elettronica delle autorità di Kiribati sono comunicati
al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca. 6. Le navi dell’Unione europea
tengono a disposizione immediata i giornali di bordo e le dichiarazioni di
cattura giornaliere affinché possano essere esaminate dai funzionari addetti al
controllo o da altri soggetti e organismi chiaramente identificati da un
documento d’identità riconosciuto che confermi che l’ispettore è autorizzato
dalle autorità di Kiribati a svolgere procedure di imbarco e di ispezione. Sezione 3
Sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) 1. Le navi dell’Unione europea
sono tenute a conformarsi al sistema di controllo dei pescherecci via satellite
(Vessel Monitoring System - VMS) della FFA attualmente applicabile nella
ZEE di Kiribati quando operano in tale zona. Su ogni nave dell’Unione europea
deve essere installata un’unità mobile di trasmissione (Monitoring
Transmission Unit - MTU) approvata dalla FFA; tale dispositivo deve essere
sottoposto a regolare manutenzione e mantenuto pienamente operativo in ogni
momento. 2. La nave e l’operatore si
impegnano a non manomettere, rimuovere o far rimuovere tale dispositivo dopo la
sua installazione, salvo nel caso in cui siano necessari lavori di manutenzione
o di riparazione. L’operatore e la nave si fanno carico dell’acquisto, della
manutenzione e dei costi operativi del sistema MTU e collaborano pienamente con
le autorità di Kiribati nell’utilizzo di tale sistema (per i particolari si
veda l’appendice V). 3. Quanto disposto al paragrafo 1
lascia impregiudicato il diritto delle parti di considerare sistemi VMS
alternativi compatibili con il VMS della WCPFC. 4. Tutti i dati trasmessi al CCP
di Kiribati possono essere utilizzati esclusivamente a fini di controllo nella
ZEE di Kiribati. I dati VMS non possono essere inoltrati, venduti, offerti o
trasmessi sotto qualsiasi forma a terzi a fini di controllo o ad ogni altro
fine al di fuori della ZEE di Kiribati. 5. Il paragrafo precedente non
si applica nel contesto degli obblighi previsti dalla WCPFC con riguardo alle
attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza in alto mare nella zona
della convenzione WCPFC. Sezione 4
Sbarco 1. Le navi dell’Unione europea
che intendono sbarcare catture nei porti di Kiribati effettuano tale operazione
nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati figura all’appendice
VI. 2. Gli armatori di tali navi
comunicano le informazioni di seguito indicate al Ministero della pesca di
Kiribati e al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera
con almeno 48 ore di anticipo, servendosi del modello riportato nell’appendice
IV, parte 4. Se gli sbarchi sono effettuati in un porto esterno alla ZEE di
Kiribati, la comunicazione viene effettuata, alle stesse condizioni indicate
precedentemente, allo Stato del porto dove avverrà lo sbarco e al centro di
controllo dello Stato membro di bandiera. 3. I comandanti delle navi dell’Unione
europea impegnate in operazioni di sbarco in un porto di Kiribati consentono ai
funzionari autorizzati di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni
e ne agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave
è rilasciato un attestato. Sezione 5
Trasbordo 1. Le navi dell’Unione europea
che intendono trasbordare catture nelle acque di Kiribati effettuano tale
operazione nei porti designati di Kiribati. Un elenco di tali porti designati
figura all’appendice VI. 2. Gli armatori di tali navi
comunicano al Ministero della pesca di Kiribati, con almeno 48 ore di anticipo,
le informazioni di seguito indicate. 3. Il trasbordo è considerato la
conclusione di una bordata. Le navi devono pertanto trasmettere al Ministero
della pesca di Kiribati le rispettive dichiarazioni di cattura, specificando se
intendono proseguire l’attività di pesca oppure uscire dalla ZEE di Kiribati. 4. In nessun caso le navi dell’Unione
europea operanti nella ZEE di Kiribati effettuano trasbordi in mare delle
catture da esse operate. 5. Nella ZEE di Kiribati è
vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non contemplata dai
precedenti paragrafi. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle
sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti a Kiribati. 6. I comandanti delle navi dell’Unione
europea impegnate in operazioni di trasbordo in un porto di Kiribati consentono
agli ispettori di Kiribati di procedere al controllo di tali operazioni e ne
agevolano l’operato. Al termine di ogni ispezione, al comandante della nave è
rilasciato un attestato. Capo IV
Osservatori 1. All’atto della presentazione
di una domanda di autorizzazione di pesca ogni nave dell’Unione europea
interessata è tenuta al pagamento di un contributo specificamente destinato al
programma di osservazione, secondo quanto specificato al capo I, sezione 2,
punto 4, lettera f); tale contributo è versato sul conto n. 4 del governo
di Kiribati. 2. Le navi dell’Unione europea
autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di Kiribati nell’ambito
dell’accordo imbarcano a bordo osservatori alle condizioni di seguito
precisate. A. Per i pescherecci con reti a circuizione: Per tutta la durata delle operazioni nella ZEE di
Kiribati, i pescherecci con reti a circuizione dell’Unione europea ospitano a
bordo un osservatore del programma di osservazione della pesca di Kiribati,
autorizzato nel quadro del programma di osservazione regionale della WCPFC, o
un osservatore autorizzato dal programma di osservazione regionale della WCPFC
o un osservatore della IATTC autorizzato tramite il memorandum di intesa
concordato tra la WCPFC e la IATTC sulla reciproca approvazione di osservatori
riconosciuti. Gli armatori interessati, o i loro rappresentanti, comunicano
quanto prima al Ministero della pesca di Kiribati il nome dell’osservatore e il
programma nell’ambito del quale viene autorizzato. B. Per i pescherecci con palangari: (a)
il Ministero della pesca di Kiribati determina ogni
anno il campo di applicazione del programma di osservazione a bordo in funzione
del numero di navi autorizzate a praticare attività di pesca nella ZEE di
Kiribati e dello stato delle risorse che tali navi intendono pescare. Esso
stabilisce di conseguenza il numero o la percentuale delle navi che sono tenute
ad imbarcare un osservatore a bordo. Tale numero o percentuale si basa sul
programma di osservazione regionale della WCPFC e la copertura di osservazione
deve rispettare quella prevista da tale programma nella ZEE di Kiribati. (b)
Il Ministero della pesca di Kiribati redige un
elenco delle navi designate per prendere a bordo un osservatore e un elenco
degli osservatori autorizzati per l’imbarco secondo quanto definito al punto 2,
lettera A. Tali elenchi vengono regolarmente aggiornati. Gli elenchi vengono comunicati
alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente,
ogni tre mesi con gli eventuali aggiornamenti. (c)
L’armatore interessato, o il suo rappresentante,
prende le disposizioni necessarie per conformarsi ai requisiti previsti da
Kiribati a norma delle lettere a) e b) e notifica al Ministero della pesca
di Kiribati, al più tardi quindici (15) giorni prima della data prevista
per l’imbarco, l’intenzione di prendere a bordo della sua nave un osservatore
autorizzato, il cui nome verrà comunicato non appena possibile. (d)
La durata della permanenza a bordo dell’osservatore
è fissata dal Ministero della pesca di Kiribati, ma in linea di massima non
deve superare il tempo necessario all’espletamento delle sue funzioni. Essa è
comunicata dal Ministero della pesca di Kiribati agli armatori o ai loro
rappresentanti all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per
l’imbarco. 3. Fatte salve le disposizioni
del paragrafo 2, lettera A, del presente capo, gli armatori interessati comunicano,
10 giorni prima della data prevista per l’imbarco (data di inizio della
bordata), in quali porti di Kiribati e in quali date intendono imbarcare gli
osservatori. 4. In caso di imbarco in un
porto straniero, le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore.
Se una nave avente a bordo un osservatore di Kiribati lascia la ZEE di
Kiribati, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore
nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore. 5. Qualora l’osservatore non si
presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle sei (6) ore che seguono,
l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo. 6. Agli osservatori è riservato
lo stesso trattamento degli ufficiali. Essi assolvono i compiti di seguito
elencati: (a)
osservano le attività di pesca delle navi; (b)
verificano la posizione delle navi impegnate in
operazioni di pesca; (c)
procedono al prelievo di campioni biologici nell’ambito
di programmi scientifici; (d)
prendono nota degli attrezzi da pesca utilizzati; (e)
verificano i dati relativi alle catture effettuate
nella ZEE di Kiribati riportati nel giornale di bordo; (f)
verificano le percentuali di catture accessorie ed
effettuano una stima del volume di rigetti delle specie di pesci, crostacei,
cefalopodi e mammiferi marini commercializzabili; (g)
comunicano settimanalmente, via radio o con altri
mezzi, i dati di pesca, compreso il volume delle catture principali e
accessorie detenute a bordo. 7. Il comandante consente agli
osservatori autorizzati di salire a bordo delle navi autorizzate operanti nella
ZEE di Kiribati e adotta tutti i provvedimenti che gli competono affinché all’osservatore
siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio
delle sue funzioni: (a)
il comandante consente l’accesso a bordo dell’osservatore
autorizzato ai fini dello svolgimento di mansioni scientifiche, di controllo e
di altro tipo e ne agevola l’operato; (b)
il comandante si adopera affinché l’osservatore
autorizzato abbia pieno accesso e possa utilizzare gli impianti e le
attrezzature presenti a bordo che ritiene necessari per espletare le proprie
funzioni; (c)
l’osservatore ha accesso al ponte, al pescato
detenuto a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare
e immagazzinare il pesce; (d)
l’osservatore può prelevare un numero ragionevole
di campioni e ha pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di
bordo, le dichiarazioni di cattura e la documentazione, a fini di controllo e
di riproduzione e (e)
all’osservatore è consentito di raccogliere
qualsiasi altra informazione riguardante l’attività di pesca nella ZEE di
Kiribati. 8. Durante la sua permanenza a
bordo, l’osservatore (a)
prende le disposizioni necessarie affinché la sua
presenza non interferisca con il normale funzionamento della nave e (b)
rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo,
nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave. 9. Durante la sua permanenza a
bordo l’osservatore gode dei seguenti diritti: (a)
pieno accesso e utilizzo di tutti gli impianti e le
attrezzature, nel rispetto di tutte le norme di procedura e funzionamento delle
attrezzature della nave, che l’osservatore ritenga necessari per l’espletamento
delle proprie funzioni, compreso il pieno accesso al ponte, al pescato detenuto
a bordo e agli spazi utilizzabili per conservare, trasformare, pesare e
immagazzinare il pesce; (b)
libertà di svolgere le proprie mansioni senza
subire aggressioni, impedimenti, resistenze, rallentamenti, intimidazioni o
interferenze nell’espletamento dei propri compiti. 10. Relazione dell’osservatore: (a)
al termine del periodo di osservazione,
indipendentemente dal fatto che la bordata si sia o meno conclusa secondo la
definizione di cui al capo III, sezione 2, paragrafo 1, del presente
allegato, una volta che l’osservatore sia sbarcato e abbia riferito la sua
relazione all’organismo da cui dipende, quest’ultimo redige una relazione
finale che descrive tutte le attività di pesca, incluse le inadempienze, e la
trasmette all’armatore e/o ai suoi rappresentanti, con copia alla delegazione,
per consentire al comandante del peschereccio interessato di formulare
eventuali osservazioni; (b)
in deroga al disposto della parte 10, lettera a),
subito dopo lo sbarco dell’osservatore, l’organismo da cui quest’ultimo dipende
mette a disposizione del comandante del peschereccio o dell’armatore una
relazione preliminare contenente una sintesi delle attività di pesca, incluse
le inadempienze, affinché possano esprimere le proprie osservazioni; (c)
l’organismo da cui dipende l’osservatore provvede
in seguito a trasmettere la relazione finale di quest’ultimo alla Commissione
europea, all’autorità competente dello Stato di bandiera e all’armatore o ai
suoi rappresentanti. Tale trasmissione deve avvenire al massimo entro 30 giorni
lavorativi dallo sbarco dell’osservatore. 11. Le spese di vitto e alloggio
degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni
analoghe a quelle riservate agli ufficiali. 12. La retribuzione dell’osservatore
e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Kiribati quando la
nave opera nella ZEE di Kiribati. Capo V
Controllo ed esecuzione Sezione 1
Identificazione della nave 1. Ai fini della sicurezza della
pesca e della sicurezza marittima, ogni nave è contrassegnata e identificata in
conformità delle specifiche standard dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) relative alla marcatura e all’identificazione
dei pescherecci. 2. La lettera (le lettere) del
porto o del distretto in cui la nave è immatricolata nonché il numero (i
numeri) d’immatricolazione sono dipinti o indicati su entrambi i lati della
prua, più in alto possibile rispetto al livello dell’acqua, in modo da essere
chiaramente visibili dal mare e dal cielo, in un colore contrastante con il
fondo su cui sono tracciati. Il nome della nave e il porto di immatricolazione
sono dipinti anche sulla prua e sulla poppa della nave. 3. Kiribati e l’Unione europea
possono imporre, se necessario, che l’indicativo di chiamata internazionale
(IRCS), il numero dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) o le
lettere e i numeri di immatricolazione esterni vengano dipinti sopra la
timoneria, in modo da essere chiaramente visibili dal cielo, in un colore
contrastante con il fondo su cui sono tracciati: (a)
i colori contrastanti sono bianco e nero e (b)
i numeri e le lettere di immatricolazione dipinti o
indicati sullo scafo della nave non devono poter essere rimossi, cancellati,
alterati, resi illeggibili, coperti o occultati. 4. Le imbarcazioni il cui nome e
indicativo di chiamata non siano visibili conformemente a quanto prescritto
possono essere scortate verso un porto di Kiribati per ulteriori indagini. 5. Al fine di agevolare le
comunicazioni con le autorità di Kiribati preposte alla gestione e alla
sorveglianza delle attività di pesca e all’applicazione della pertinente
normativa, un operatore della nave è costantemente sintonizzato sulla frequenza
internazionale di chiamata e di soccorso di 2182 kHz (HF) e/o sulla frequenza
internazionale di sicurezza e di chiamata di 156,8 MHz (canale 16,
VHF-FM). 6. Un operatore della nave
provvede affinché a bordo venga conservata e sia sempre accessibile una copia
recente e aggiornata del Codice internazionale dei segnali marittimi (INTERCO). Sezione 2
Comunicazione con le navi pattuglia di Kiribati 1. La
comunicazione tra le navi autorizzate e le navi pattuglia del governo è
effettuata mediante i seguenti codici internazionali di segnalazione: Codice internazionale di segnalazione —
Significato: L ……………… Fermatevi immediatamente SQ3 ………… Fermatevi o rallentate, intendiamo salire
a bordo della vostra nave QN …………… Portatevi a tribordo della nostra nave QN1 …………… Portatevi a babordo della nostra nave TD2 .……….… Siete un peschereccio? C ……………... Sì N ……………... No QR …..……….. Non riusciamo ad accostare alla vostra
nave QP ………….…Ci accingiamo ad accostare alla vostra
nave 2. Kiribati fornisce alla
Commissione europea un elenco di tutte le navi pattuglia da utilizzare ai fini
del controllo della pesca. Tale elenco comprende tutti i dettagli relativi alle
navi, cioè: nome, bandiera, tipo, foto, segni di identificazione esterni, IRCS
e capacità di comunicazione. 3. Le navi pattuglia recano
segni chiari e identificabili che indicano il loro utilizzo o servizio per
conto dello Stato. Sezione 3
Elenco dei pescherecci La Commissione europea tiene un elenco
aggiornato delle navi alle quali è stata rilasciata un’autorizzazione di pesca
nell’ambito del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di
Kiribati preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in
occasione di ogni successivo aggiornamento. Sezione 4
Disposizioni legislative e regolamentari nazionali La nave e i suoi operatori si conformano
pienamente al presente allegato e alle disposizioni legislative e regolamentari
di Kiribati nonché ai trattati e alle convenzioni internazionali e agli accordi
di gestione della pesca di cui Kiribati e l’Unione europea sono parte
contraente. La mancata o incompleta osservanza del presente allegato e delle
disposizioni legislative e regolamentari di Kiribati può dar luogo all’applicazione
di cospicue ammende e di altre sanzioni civili e penali. Sezione 5
Procedure di controllo 1. I comandanti di navi dell’Unione
europea impegnate in attività di pesca nella ZEE di Kiribati autorizzano e
facilitano in qualsiasi momento, nella ZEE di Kiribati, l’imbarco e l’espletamento
delle mansioni di qualsiasi funzionario autorizzato di Kiribati responsabile
dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca. 2. Al fine di rendere più sicure
le procedure di ispezione, l’accesso a bordo deve essere effettuato mediante
preavviso inviato alla nave, specificando l’identità della piattaforma di
ispezione e il nome dell’ispettore. 3. I funzionari autorizzati
devono avere pieno accesso ai registri della nave, compreso il giornale di
bordo, le dichiarazioni di cattura e qualsiasi dispositivo elettronico
utilizzato per la registrazione o la memorizzazione dei dati; il comandante
della nave consente a tali funzionari autorizzati di effettuare annotazioni sui
permessi rilasciati dalle autorità di Kiribati o su altri documenti richiesti
nell’ambito dell’accordo. 4. Il comandante si conforma
senza indugio a tutte le disposizioni ragionevoli impartite dai funzionari
autorizzati, dei quali agevola l’imbarco in condizioni di sicurezza; egli
agevola altresì l’ispezione della nave, degli attrezzi e delle apparecchiature,
dei registri, dei pesci e dei prodotti della pesca. 5. Il comandante della nave e l’equipaggio
non aggrediscono, ostacolano, respingono o ritardano gli ispettori autorizzati,
non si oppongono al loro imbarco, non li minacciano e non interferiscono con
essi nell’esecuzione dei loro compiti. 6. La presenza a bordo di tali
funzionari non deve superare il tempo necessario per lo svolgimento delle loro
mansioni. 7. In caso di mancato rispetto
delle disposizioni del presente capo, Kiribati si riserva il diritto di
sospendere l’autorizzazione di pesca della nave che ha commesso l’infrazione
fino al completo espletamento delle formalità e di applicare le sanzioni
previste dalla normativa vigente di Kiribati. La Commissione europea ne è
informata. 8. Al termine di ogni ispezione,
al comandante della nave è rilasciato un attestato. 9. Kiribati provvede affinché il
personale che effettua direttamente le ispezioni delle navi da pesca che
rientrano nel presente accordo disponga delle capacità necessarie per condurre
un’ispezione di pesca e abbia una adeguata conoscenza dell’attività di pesca in
questione. Durante l’ispezione a bordo delle navi da pesca che rientrano nel
presente accordo, i funzionari della pesca autorizzati di Kiribati provvedono
affinché l’equipaggio, la nave e il suo carico vengano trattati nel pieno
rispetto delle disposizioni internazionali previste dalle procedure di accesso
a bordo e ispezione della WCPFC. Sezione 6
Procedura di fermo 1. Fermo
dei pescherecci (a)
Il Ministero della pesca di Kiribati informa la delegazione,
entro un termine di 24 ore, di qualsiasi fermo o sanzione imposti a una
nave dell’Unione europea nella ZEE di Kiribati. (b)
Alla delegazione è trasmessa nel contempo una breve
relazione sulle circostanze e sui motivi che sono all’origine del fermo. Capo VI
Responsabilità ambientale 1. Le navi dell’Unione europea
riconoscono la necessità di preservare il delicato equilibrio ambientale
(marino) delle lagune e degli atolli di Kiribati; esse non riversano in mare
sostanze che possano danneggiare o deteriorare la qualità delle risorse marine.
L’Unione europea garantisce l’osservanza delle disposizioni della legge sulla
tutela dell’ambiente di Kiribati (Kiribati Environment Act). 2. Quando, nel corso di una
bordata di pesca nella ZEE di Kiribati, vengono effettuate operazioni di
approvvigionamento o di trasferimento di qualsiasi prodotto incluso nel Codice
marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose delle Nazioni
Unite (IMDG), le navi dell’Unione europea comunicano tali operazioni alle
autorità di Kiribati. Capo VII
EQUIPAGGIO 1. Ogni nave dell’Unione europea
operante nell’ambito dell’accordo si impegna a impiegare almeno tre marinai di
Kiribati tra i membri del proprio equipaggio. Gli armatori fanno il possibile
per imbarcare ulteriori marinai locali. 2. Gli armatori versano 600 EUR
al mese per equipaggio a titolo di compensazione se non in grado di assumere
marinai di Kiribati a bordo delle proprie navi provviste di licenza quali
definite al paragrafo 1. Il pagamento è effettuato annualmente dagli armatori
sul conto n. 4 del governo di Kiribati. 3. Gli armatori hanno la facoltà
di scegliere i marinai da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un
elenco presentato dal Ministero della pesca di Kiribati. 4. L’armatore o un suo
rappresentante comunica al direttore esecutivo i nomi dei marinai di Kiribati
imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio. 5. La Dichiarazione dell’Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel
lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione
europea. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il
riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione
della discriminazione in materia di impiego e di professione. 6. I contratti di lavoro dei
marinai di Kiribati, di cui è consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra
i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o
rappresentanti di concerto con il Ministero della pesca di Kiribati. Tali
contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza
sociale pertinente, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e
infortuni. 7. Il salario dei marinai di
Kiribati è a carico degli armatori. Esso deve essere stabilito prima del
rilascio delle autorizzazioni di pesca, di comune accordo tra gli armatori o i
loro rappresentanti e il Ministero della pesca di Kiribati. Tuttavia le
condizioni di retribuzione dei marinai di Kiribati non possono essere inferiori
a quelle che si applicano agli equipaggi di Kiribati e, in ogni caso, a quanto
previsto dalle norme dell’OIL. 8. I marinai reclutati dalle
navi dell’Unione europea devono presentarsi al comandante della nave il giorno
precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta
alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente
dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. Capo VIII
Responsabilità dell’operatore 1. L’operatore garantisce che le
proprie navi siano idonee alla navigazione e dotate di adeguati dispositivi di
sicurezza e attrezzi di salvataggio per ciascun passeggero e membro dell’equipaggio. 2. Ai fini della tutela di
Kiribati e dei suoi cittadini e residenti, l’operatore contrae per le proprie
navi una polizza assicurativa adeguata e completa presso una compagnia di
assicurazione riconosciuta a livello internazionale e approvata dalle autorità
di Kiribati per la ZEE di Kiribati, comprese le zone all’interno delle lagune e
gli atolli, il mare territoriale, le scogliere sommerse, in conformità del
certificato di assicurazione di cui al capo I, sezione 2, paragrafo 4, lettera
e), del presente allegato. 3. Nel caso in cui una nave dell’Unione
europea sia coinvolta in un incidente marittimo o in un incidente nelle acque
di Kiribati che comporti danni di qualsivoglia natura all’ambiente, a persone o
cose, la nave e l’operatore ne informano senza indugio le autorità di Kiribati.
Se la nave dell’Unione europea è responsabile dei danni sopra menzionati, la
nave e l’operatore sono tenuti a pagare le relative spese. Appendici I.
Modulo di domanda d’iscrizione nel registro dei pescherecci della Repubblica di
Kiribati II.
Modulo di domanda di autorizzazione di pesca III A.
Giornale di bordo regionale SPC/FFA per la pesca con reti a circuizione III B.
Giornale di bordo regionale SPC/FFA per la pesca con palangari IV.
Dati da comunicare V.
Protocollo VMS VI.
Elenco dei porti designati VII.
Coordinate geografiche della zona di pesca di Kiribati VIII.
Coordinate del centro di controllo della pesca di Kiribati APPENDICE I Modulo di domanda d’iscrizione nel
registro dei pescherecci della Repubblica di Kiribati Fisheries Licence
& Enforcement Unit, PO. Box 64,
Bairiki, Repubblica di
Kiribati Tel.:(686) 21099 Fax: (686) 21120 E-mail:flue@mfmrd.gov.ki ISTRUZIONI PER LA
COMPILAZIONE: ·
Sottolineare il cognome. ·
Per indirizzo si intende l’indirizzo
postale completo. ·
Apporre una X nella
casella appropriata. Compilare a macchina o in stampatello chiaramente
leggibile. ·
Utilizzare unità del
sistema metrico; qualora si utilizzino altri sistemi, specificare l’unità. ·
Accludere alla domanda una
foto a colori recente di circa 15 x 20 cm della fiancata della nave. ·
Accludere una recente foto
a colori formato tessera del capopesca. Al Direttore per la
pesca: il sottoscritto
chiede l’iscrizione della seguente nave nel registro nazionale della pesca. Nome della nave______________________________ Data
della domanda___ /___ / (gg/mm/aa) Qualora la nave sia
già stata registrata in precedenza, specificare: Nome precedente della
nave_______________________ Segnale di chiamata precedente__________ Numero precedente di
registrazione_______________________________ Armatore: Operatore: Nome_________________________________________ Nome______________________________ Indirizzo_______________________________________ Indirizzo____________________________ ________________________________________ __________________________ ________________________________________ __________________________ Tel.___________________________________________ Tel.________________________________ Fax___________________________________________ Fax________________________________ Paese di
registrazione________________________________________________________________ Numero del paese di
registrazione_______________________________________________________ Indicativo
internazionale di chiamata_____________________________________________________ Numero di telefono a
bordo________________________ Numero di telex a bordo_________________ Porto di origine_______________________________ Stato__________________________________ Base/basi
operativa/e: Porto 1________________________________________ Paese
1_____________________________ Porto 2________________________________________ Paese
2_____________________________ Comandante: Capopesca: Nome______________________________________ Nome_ Data di nascita______ /_____ /____ Data
di nascita /__ /_____________ (gg/mm/aa) (gg/mm/aa) Numero di previdenza
sociale_______________________ Numero di previdenza sociale____________ Nazionalità_____________________________________ Nazionalità__________________________ Domicilio______________________________________ Domicilio____________________________ ________________________________________ _____________________________ Tipo di imbarcazione: Peschereccio
con reti a circuizione (singolo) � Peschereccio
per sciabica/palangari � Peschereccio
con reti a circuizione (gruppo) � Peschereccio
con lenza a canna � Peschereccio
con reti a circuizione/da trasporto � Nave frigorifera
con palangari � Imbarcazione
ausiliaria � Nave
rifornitrice di combustibile � Se
di altro tipo, specificare_______________________________________________ Numero usuale di
membri dell’equipaggio____________ Stato (Stati) della
zona autorizzata di pesca __________________________________ Materiale dello
scafo: Acciaio � Legno � Vetroresina � Alluminio � Se diverso,
specificare_______________________________________________________ Anno di costruzione______________________________ Luogo
di costruzione__________________ Stazza lorda____________________________________ Lunghezza
fuori tutto__________________ Potenza del motore o dei motori principali (specificare
unità)________________________________________ Capacità massima del
serbatoio carburante ______________________________ chilolitri/galloni Capacità frigorifera
giornaliera (eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura Tonnellate/giorno (C) Salamoia (NaCl) Br ____________ ___________ Salamoia (CaCl) CB ____________ ___________ Aria (getto) BF ____________ ___________ Aria (serpentine) RC ____________ ___________ Se diverso, indicare: ________ ____________ ___________ Capacità di stivaggio
(eventualmente, più di una): Metodo Capacità Temperatura Metri
cubi (C) Ghiaccio IC _____________ ____________ Acqua di mare
refrigerata RW _____________ ____________ Salamoia (NaCl) BR _____________ ____________ Salamoia (CaCl) CB _____________ ____________ Aria (serpentine) RC _____________ ____________ Completare, a seconda
dei casi, i seguenti punti A, B o C A. Per le navi con
reti a circuizione: Numero di
immatricolazione elicottero_________________ Modello elicottero______________________ Lunghezza rete
(metri)_____________________________ Profondità rete (metri)___________________ Forza di tiro del
bozzello salparete____________________________ kg Forza di traino del
tamburo avvolgicavo_______________________ metri al minuto Esiste un
correntometro doppler? SÌ / NO (tracciare
un cerchio attorno alla risposta) Esiste un radar per
gli uccelli? SÌ / NO (tracciare
un cerchio attorno alla risposta) Numero di pozzi: Poppa________________ Capacità
di stivaggio _________St/t Prora________________ Capacità
di stivaggio __________St/t Imbarcazioni ausiliarie: Lunghezza
dell’imbarcazione _______ Metri/piedi Potenza motrice _________HP/PS Lancia
1 lunghezza________ Metri/piedi Potenza motrice
_________HP/PS Lancia
2 lunghezza_________ Metri/piedi Potenza motrice
_________HP/PS Lancia
3 lunghezza________ Metri/piedi Potenza motrice
_________HP/PS B. Per le navi con palangari: Numero massimo di
nasse _________________ Lunghezza trave
principale in km Numero massimo di ami
__________________ Materiale del trave
principale __________________________ Esiste un
calapalangari? SÌ / NO (tracciare
un cerchio attorno alla risposta) C. Per le imbarcazioni ausiliarie: Attività
(eventualmente, più di una) Nave
faro � Imbarcazione da ricognizione � Imbarcazione per l’ancoraggio � Aeromobili � Se di altro tipo,
specificare__________________________________________________________ Peschereccio/pescherecci
principali___________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Il sottoscritto dichiara che le informazioni che precedono sono
complete e veritiere. È informato dell’obbligo di segnalare, entro 30 giorni,
qualsiasi cambiamento intervenuto nelle suddette informazioni durante il
periodo di registrazione, compresi i cambiamenti riguardanti il comandante e il
capopesca. È inoltre a conoscenza del fatto che il mancato rispetto dei
suddetti obblighi può ostare all’iscrizione dell’imbarcazione nel registro dei
pescherecci. Richiedente Nome______________________________ Firma_________________________________________ ARMATORE � NOLEGGIATORE �____ AGENTE AUTORIZZATO � Indirizzo ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Tel.__________________________ Fax________________________ E-mail___________________ APPENDICE II FORMULARIO DI DOMANDA DI LICENZA DI PESCA 1. Nuova domanda o rinnovo: 2................ Nome della nave e bandiera:..........................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 3................ Periodo di validità: dal.................................................................... al............................................................ 4................ Nome dell’armatore:.........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 5................ Indirizzo dell’armatore:....................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 6................ Nome e indirizzo del
noleggiatore (se diverso dall’armatore):..................................................................
............................................................................................................................................................................ 7................ Nome e indirizzo del
rappresentante ufficiale a Kiribati:............................................................................
............................................................................................................................................................................ 8................ Nome del comandante della
nave:................................................................................................................. 9................ Tipo di nave:..................................................................................................................................................... 10.............. Numero di registrazione:................................................................................................................................. 11.............. Identificazione esterna della
nave:................................................................................................................ 12.............. Porto e paese di
registrazione:....................................................................................................................... 13.............. Lunghezza e larghezza fuori
tutto della nave:.............................................................................................. 14.............. Stazza lorda e netta:......................................................................................................................................... 15.............. Marca e potenza del motore
principale:........................................................................................................ 16.............. Capacità di congelamento
(t/g):..................................................................................................................... 17.............. Capacità di stivaggio (m³):.............................................................................................................................. 18.............. Indicativo di chiamata e
frequenza:............................................................................................................... 19.............. Altri impianti di
comunicazione (telex, fax):.................................................................................................. 20.............. Richiedenti della licenza di
pesca:.................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 21.............. Numero di membri dell’equipaggio
(ripartiti per nazionalità):...................................................................
............................................................................................................................................................................ 22.............. Numero dell’autorizzazione di
pesca (in caso di rinnovo, allegarla):.......................................................
............................................................................................................................................................................ Il sottoscritto,
.............. , certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si
impegna a conformarvisi. ........................................................................... ........................................................................... (Timbro e firma dell’armatore) (Data) GIORNALE DI BORDO
REGIONALE SPC/FFA PER LA PESCA CON RETI A CIRCUIZIONE APPENDICE III A PAGINA____________DEL
_____________ NOME DELLA NAVE || NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA || ANNO NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA || NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA || NOME DELL’AGENTE NEL PORTO DI SBARCO || PORTO DI PARTENZA || PORTO DI SBARCO PAESE DI REGISTRAZIONE || APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? || NUMERO DI FAD (dispositivi di concentrazione del pesce) UTILIZZATI || NAVI AUSILIARIE? (SÌ/NO) || DATA E ORA DI PARTENZA || DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE || INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA || DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN TONNELLATE || QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO ALL’INIZIO DELLA BORDATA || QUANTITATIVO DI PESCE A BORDO DOPO LO SBARCO MESE || GIORNO || CODICE DI ATTIVITÀ || 01.00 UTC O POSIZIONE CALA || CODICE ASSOC. BANCO || ORA INIZIO CALA || CATTURE DETENUTE A BORDO || RIGETTI LATITUDINE GGMM.SSS || N S || LONGITUDINE GGMM.SSS || E O || PESO TONNETTO STRIATO || PESO TONNO ALBACORA || PESO TONNO OBESO || ALTRE SPECIE || NUMERO POZZI || SPECIE DI TONNO || ALTRE SPECIE NOME || PESO || NOME || PESO || CODICE || NOME || NUMERO || PESO || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE PAGINA TOTALE BORDATA || || || || || || || || || || || || CODICI DI ATTIVITÀ REGISTRARE TUTTE LE CALE SE NON VI SONO STATE CALE NELLA GIORNATA REGISTRARE L’ATTIVITÀ PRINCIPALE DELLA GIORNATA 1 CALA 2 RICERCA DEL PESCE 3 TRANSITO 4 PESCA INTERROTTA — AVARIA 5 PESCA INTERROTTA — CATTIVO TEMPO 6 IN PORTO – SPECIFICARE 7 PULIZIA DELLE RETI 10 POSA O RECUPERO DI PIATTAFORME GALLEGGIANTI O DISPOSITIVI DI CONCENTRAZIONE DEL PESCE (FAD) O PAYAO || CODICI ASSOCIAZIONE BANCO 1 NON ASSOCIATO 2 ATTIRATO DALL’ESCA 3 LEGNO, DETRITI O ANIMALI MORTI GALLEGGIANTI 4 PIATTAFORME, FAD O PAYAO GALLEGGIANTI 5 PIATTAFORME, FAD O PAYAO ANCORATI 6 BALENA VIVA 7 SQUALO-BALENA VIVO 8 ALTRI CODICI RIGETTI TONNI 1 PESCE TROPPO PICCOLO 2 PESCE DANNEGGIATO 3 CARICO COMPLETO 4 ALTRI MOTIVI || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || SBARCHI VERSO CONSERVIFICI, MAGAZZINI FRIGORIFERI, NAVI DA TRASPORTO O ALTRE NAVI DATA DI INIZIO || DATA DI CONCLUSIONE || CONSERVIFICIO O NAVE E DESTINAZIONE || INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA || TONNETTO STRIATO || TONNO ALBACORA || TONNO OBESO || MISTI || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || NOME DEL COMANDANTE || FIRMA DEL COMANDANTE || DATA APPENDICE III B GIORNALE DI BORDO SPC/FFA PER LA PESCA CON
PALANGARI PAGINA____________DEL
_____________ NOME DELLA NAVE || NUMERO/NUMERI DEL PERMESSO O DELLA LICENZA DI PESCA || ANNO NOME DELLA SOCIETÀ DI PESCA || NUMERO DEL REGISTRO REGIONALE FFA || NOME DELL’AGENTE NEL PORTO DI SBARCO || PORTO DI PARTENZA || DATA E ORA DI PARTENZA PAESE DI REGISTRAZIONE || APPROVATO DALLA FFA (SÌ/NO)? || DATA E ORA DEVONO ESSERE INDICATE IN UTC/GMT I PESI DEVONO ESSERE INDICATI IN CHILOGRAMMI || PORTO DI SBARCO || DATA E ORA DI ARRIVO IN PORTO NUMERO DI REGISTRO NEL PAESE DI REGISTRAZIONE || INDICATIVO INTERNAZIONALE DI CHIAMATA || PRINCIPALI SPECIE BERSAGLIO || NUMERO DI AMI TRA GALLEGGIANTI MESE || GIORNO || CODICE DI ATTIVITÀ || 01.00 UTC O POSIZIONE CALA || ORA INIZIO CALA || NUMERO DI AMI || TONNO BIANCO || TONNO OBESO || TONNO ALBACORA || SQUALO || MARLIN STRIATO || MARLIN AZZURRO || PESCE SPADA || ALTRE SPECIE LATITUDINE GGMM || N S || LONGITUDINE GGMM || E O || N. TRAT || KG TRAT || N. RIG || N. TRAT || KG TRAT || N. RIG || N. TRAT || KG TRAT || N. RIG || N. TRAT || N. RIG || N. TRAT || KG TRAT || N. TRAT || KG TRAT || N. TRAT || KG TRAT || NOME || N. TRAT || KG TRAT || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || TOTALE PAGINA TOTALE BORDATA || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || CODICI DI ATTIVITÀ 1 CALA 2 GIORNO IN MARE, MA NON DEDICATO A PESCA O TRANSITO 3 TRANSITO 4 IN PORTO - PREGASI SPECIFICARE || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || NOME DEL COMANDANTE || FIRMA DEL COMANDANTE || DATA APPENDICE IV DATI DA COMUNICARE RAPPORTI DA TRASMETTERE AL DIRETTORE PER LA PESCA Tel: (686) 21099 Fax: (686) 21120 E-mail :
flue@mfmrd.gov.ki 1. Rapporto
di entrata nella zona 24 ore prima dell’entrata
nella zona di pesca: a) Codice
del rapporto (ZENT) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data di
entrata (GG-MM-AA) e) Ora di
entrata (GMT) f) Punto
di entrata g) Totale
catture a bordo, ripartite per peso e specie: TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) ALTRI (OT)___.__(t) Es. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10 2. Rapporto
di uscita dalla zona Subito dopo l’uscita
dalla zona di pesca: a) Codice
del rapporto (ZDEP) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data di
uscita e) Ora di
uscita (GMT) f) Punto
di uscita g) Catture
a bordo, suddivise per peso e specie: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) h) Totale
catture nella zona, ripartite per peso e specie (come per le catture a bordo) i) Totale
giorni di pesca (l’effettivo numero di giorni in cui sono state effettuate cale
nella zona) Es. ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42:BE-70:OT-1/14 3. Rapporto
settimanale di posizione e di cattura durante la permanenza nella zona Durante la permanenza
nella zona di pesca, ogni martedì dopo il rapporto di entrata o dopo l’ultimo
rapporto settimanale: a) Codice
del rapporto (WPCR) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data
del rapporto WPCR (GG:MM:AA) e) Posizione
al momento del rapporto f) Catture
effettuate dall’ultimo rapporto: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) g) Giorni
di pesca dall’ultimo rapporto Es. WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7 4. Entrata
in porto, anche per motivi di trasbordo, approvvigionamento, sbarco di membri
dell’equipaggio o emergenze Almeno 48 ore prima
dell’entrata in porto della nave: a) Codice
del rapporto (PENT) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data
del rapporto (GG:MM:AA) e) Posizione
al momento del rapporto f) Nome
del porto g) Ora
prevista di arrivo (LST) GGMM:oomm h) Catture
a bordo, suddivise per peso e specie: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) i) Motivo
dell’entrata in porto Es. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO /26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING 5. Uscita
dal porto Subito dopo l’uscita
dal porto: a) Codice
del rapporto (PDEP) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data
del rapporto (GMT) GG-MM-AA e) Nome
del porto f) Data e
ora della partenza (LST) GG-MM:oomm g) Catture
a bordo, suddivise per peso e specie: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) h) Prossima
destinazione Es. PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT- 4/FISHING GROUND 6. Entrata
in una zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e uscita dalla stessa Almeno 12 ore prima
dell’entrata nella zona preclusa alla pesca (vietata) o protetta e subito dopo
l’uscita dalla stessa: a) Tipo
di rapporto (ENCA per l’entrata e DECA per l’uscita) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data
dell’ENCA o DECA e) Ora
dell’ENCA o DECA (GMT) GG-MM-AA:oomm f) Posizione
al momento dell’ENCA o DECA (precisare al minuto) g) Velocità
e rotta h) Motivo
dell’ENCA Es. ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E /7:320/ENTER PORT 7. Comunicazione
di rifornimento carburante Almeno 24 ore prima
del rifornimento di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza: a) Tipo
di rapporto (FUEL) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data
del rapporto (GMT) e) Posizione
al momento del rapporto (precisare al minuto) f) Quantitativo
di carburante a bordo (chilolitri) g) Data
prevista per il rifornimento h) Posizione
prevista al momento del rifornimento i) Nome
della nave rifornitrice Es. FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90 /0131S;17030E/CHEMSION 8. Rapporto
di attività di rifornimento Immediatamente dopo l’approvvigionamento
di carburante da una nave rifornitrice provvista di licenza: a) Tipo
di rapporto (BUNK) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data e
ora di inizio dell’approvvigionamento (GMT) GG-MM-AA: oomm e) Posizione
all’inizio dell’approvvigionamento f) Quantitativo
di combustibile ricevuto (chilolitri) g) Ora di
conclusione dell’approvvigionamento (GMT) h) Posizione
al termine dell’approvvigionamento i) Nome
della nave rifornitrice Es. BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90: 1800Z/0131S;17035E/CRANE
PHOENIX 9. Rapporto di attività di trasbordo Immediatamente dopo
il trasbordo in un porto autorizzato di Kiribati verso una nave da trasporto
provvista di licenza: a) Tipo
di rapporto (TSHP) b) Numero
di registrazione o di licenza c) Indicativo
di chiamata d) Data di
scarico (GG-MM-AA) e) Porto
di scarico f) Catture
trasbordate, suddivise per peso e specie: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) g) Nome
della nave frigorifera h) Destinazione
delle catture Es. TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPAN STAR/PAGO PAGO: 10. Rapporto
conclusivo Entro 48 ore dal
termine della bordata con lo scarico delle catture in altri porti di pesca (al
di fuori di Kiribati), compreso il porto di base o il porto di origine: a) Tipo
di rapporto (COMP) b) Nome
della nave c) Numero
della licenza d) Indicativo
di chiamata e) Data
di scarico (GG-MM-AA) f) Catture
scaricate, suddivise per specie: - TONNETTO
STRIATO (SJ)___.__(t) - TONNO
ALBACORA (YF)___.__(t) - ALTRI (OT)___.__(t) g) Nome
del porto Es. COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO APPENDICE V Protocollo
VMS Disposizioni
relative al controllo via satellite dei pescherecci dell’Unione europea
operanti nella ZEE di Kiribati 1. Tutti i pescherecci di
lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri operanti in virtù del presente
accordo sono soggetti a sorveglianza satellitare quando pescano nella ZEE di
Kiribati. Ai fini del controllo via satellite, le autorità
di Kiribati comunicano all’Unione europea le coordinate (latitudine e
longitudine) della ZEE di Kiribati. Le autorità di Kiribati trasmettono tali
informazioni, espresse in gradi decimali (GG.GGG), su supporto informatico
secondo il sistema geodesico WGS84. 2. Le parti procedono a uno
scambio di informazioni relativo agli indirizzi e alle specifiche utilizzate
nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo della pesca
(CCP) conformemente a quanto stabilito ai punti da 5 a 7 della presente
appendice. Tali informazioni comprendono, nella misura del possibile, i
nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici
che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i CCP. 3. La posizione delle navi è
determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di
confidenza del 99%. 4. Ogniqualvolta una nave
operante in virtù dell’accordo e soggetta a sorveglianza satellitare in forza
della legislazione dell’Unione europea entra nella ZEE di Kiribati, il CCP
invia immediatamente i successivi rapporti di posizione (data, ora,
identificazione della nave, latitudine, longitudine, rotta e velocità) al
centro di controllo della pesca (CCP) di Kiribati, ad intervalli massimi di tre
ore. Il primo rapporto POS proveniente da una nave la
cui presenza è stata rilevata all’interno della ZEE di Kiribati è identificato
come un messaggio ENTRATA (ENT). Questi messaggi devono avere il formato
indicato nella tabella 1. I successivi rapporti POS provenienti da una nave
durante la sua permanenza all’interno della ZEE di Kiribati sono identificati
come messaggi di POSIZIONE (POS). Questi messaggi devono avere il formato
indicato nella tabella 2. Il primo rapporto POS proveniente da una nave la
cui presenza è stata rilevata all’esterno della ZEE di Kiribati è identificato
come un messaggio USCITA (EXI). Questi messaggi devono avere il formato
indicato nella tabella 3. 5. I messaggi di cui al punto 4
della presente appendice sono trasmessi per via elettronica nel formato ivi
stabilito o con qualsiasi altro protocollo di sicurezza. Tali messaggi sono
comunicati in tempo quasi reale e contengono gli elementi previsti nelle
tabelle 1, 2 e 3. 6. In caso di problema tecnico o
di avaria dell’unità di rilevamento mobile (Mobile Tracking Unit –
MTU) installata a bordo del peschereccio, il comandante della nave
trasmette in tempo utile al CCP dello Stato di bandiera e al CCP di Kiribati le
informazioni di cui al punto 4 della presente appendice, manualmente o con
altri mezzi. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale
ogni otto ore. Detto rapporto comprende i rapporti di posizione registrati ogni
tre ore dal comandante della nave secondo le modalità di cui al punto 4 della
presente appendice. L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o
sostituita entro un termine massimo di un mese. Trascorso tale termine, la nave
in questione dovrà uscire dalla ZEE di Kiribati. 7. I CCP degli Stati di bandiera
controllano i movimenti delle loro navi nella ZEE di Kiribati. Qualora si
constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste,
il CCP di Kiribati ne viene immediatamente informato e si applica la procedura
prevista al punto 6 della presente appendice. 8. Se il CCP di Kiribati
constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al
punto 4, i servizi competenti della Commissione europea ne vengono
immediatamente informati. 9. I dati di controllo
comunicati all’altra Parte secondo le presenti disposizioni sono destinati
esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di
Kiribati, della flotta comunitaria operante nell’ambito del presente accordo.
In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi. 10. I componenti hardware e
software della MTU devono essere affidabili e tali da escludere qualsiasi
rischio di falsificazione delle posizioni o di manomissione. Il sistema deve essere interamente automatico e
pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali
e climatiche. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare la MTU o
interferire con essa. I comandanti delle navi provvedono affinché: –
i dati trasmessi dalla MTU non siano modificati; –
l’antenna o le antenne collegate al dispositivo MTU
non siano ostruite in nessun modo; –
l’alimentazione elettrica del dispositivo MTU non
sia interrotta; e –
il dispositivo MTU non venga spostato o asportato
dalla nave. 11. Qualsiasi controversia sull’interpretazione
o sull’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra
le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo. 12. Le Parti convengono di
riesaminare le presenti disposizioni, se necessario. COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A
KIRIBATI RAPPORTO
DI POSIZIONE Tabella 1.
Messaggio di ENTRATA Dato || Codice || Obbligatorio/ Facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione Indirizzo || AD || O || Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese Numero di registrazione || RN || F || Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa Data di registrazione || RD || F || Dato relativo al messaggio; data della trasmissione Ora di registrazione || RT || F || Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “ENT” Nome della nave || NA || F || Nome della nave Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave Nome del comandante || MA || O || Nome del comandante della nave Numero di riferimento interno || IR || O || Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84) Velocità || SP || O || Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi Rotta || CO || O || Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360° Data || SD || O || Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione Tabella 2. Messaggio/rapporto di
POSIZIONE Dato || Codice || Obbligatorio/ Facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione Indirizzo || AD || O || Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese Numero di registrazione || RN || F || Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa Data di registrazione || RD || F || Dato relativo al messaggio; data della trasmissione Ora di registrazione || RT || F || Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “POS”[5] Nome della nave || NA || F || Nome della nave Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave Nome del comandante || MA || O || Nome del comandante della nave Numero di riferimento interno || IR || O || Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) || || || Latitudine || LT || O || Dato relativo alla posizione; posizione ± 99.999 (WGS-84) Longitudine || LG || O || Dato relativo alla posizione; posizione ± 999.999 (WGS-84) Attività || AC || F[6] || Dato relativo alla posizione; “ANC” indica un modo di comunicazione a frequenza ridotta Velocità || SP || O || Dato relativo alla posizione; velocità della nave in decimi di nodi Rotta || CO || O || Dato relativo alla posizione; rotta della nave su scala di 360° Data || SD || O || Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione 1 Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un impianto di
localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è “MAN”. 2 Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS
con una frequenza ridotta. Tabella 3. Messaggio di USCITA Dato || Codice || Obbligatorio/ Facoltativo || Osservazioni Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema; indica l’inizio della registrazione Indirizzo || AD || O || Dato relativo al messaggio; destinatario, codice ISO alfa 3 del paese Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio; mittente, codice ISO alfa 3 del paese Numero di registrazione || RN || F || Dato relativo al messaggio; numero di serie della registrazione per l’anno in causa Data di registrazione || RD || F || Dato relativo al messaggio; data della trasmissione Ora di registrazione || RT || F || Dato relativo al messaggio; ora della trasmissione Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio; tipo di messaggio, “EXI” Nome della nave || NA || F || Nome della nave Numero di immatricolazione esterno || XR || F || Dato relativo alla nave; numero sulla fiancata della nave Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave; indicativo internazionale di chiamata della nave Nome del comandante || MA || O || Nome del comandante della nave Numero di riferimento interno || IR || O || Dato relativo alla nave; numero individuale della nave (codice ISO alfa 3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) Data || SD || O || Dato relativo alla posizione; data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione; ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema; indica la fine della registrazione 4) Formato per la
trasmissione dei dati In ogni messaggio la trasmissione dei dati è
strutturata come segue: –
una doppia barra (//) e i
caratteri “SR” indicano l’inizio di un messaggio; –
una doppia barra (//) e un
codice indicano l’inizio dell’informazione; –
una barra (/) separa il
codice dal dato; –
coppie di dati sono
separate da uno spazio; –
i caratteri “ER” e una
doppia barra (//) indicano la fine della registrazione. –
Set di caratteri: ISO 8859.1 APPENDICE
VI Elenco
dei porti designati Porti designati: - Tarawa - Kiritimati APPENDICE VII Coordinate geografiche della zona di pesca di
Kiribati 1. Le autorità di Kiribati
comunicano all’Unione europea le coordinate geografiche della ZEE di Kiribati
(carta 83005-FLC) entro il 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore
del protocollo. APPENDICE VIII Coordinate del centro di controllo della pesca
di Kiribati Nome del CCP: Fisheries Licensing and
Enforcement Unit Tel. VMS: 00686 21099 E-mail VMS: fleu@mfmrd.gov.ki [1] Adottato in occasione della 3155a riunione del Consiglio
(Agricoltura e pesca) di martedì 20 marzo 2012 (elenco dei punti
“A” del documento 7707/12). [2] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 1. [3] La Comunità europea è divenuta Unione europea il 1º
dicembre 2009. [4] Ai fini del presente protocollo e del suo allegato, per “autorizzazione
di pesca” si intende “licenza di pesca”. [5] Per le comunicazioni effettuate dalle navi dotate di un
impianto di localizzazione satellitare difettoso il tipo di messaggio è “MAN”. [6] Applicabile unicamente se la nave trasmette messaggi POS
con una frequenza ridotta.