Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce un programma d’azione per la dogana nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE /* COM/2012/0464 final - 2011/0341/a (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 29 giugno 2011 la Commissione ha adottato
una proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020[1]: un bilancio per realizzare la
strategia Europa 2020 che propone fra l’altro un nuovo programma doganale. Il
programma “Dogana 2020” contribuirà all’attuazione della strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[2], consolidando il funzionamento
dell’unione doganale. L’unione doganale tutela gli interessi
finanziari dell’Unione europea e degli Stati membri mediante la riscossione di
dazi, tasse e imposte[3],
esigendo che i beni provenienti da paesi terzi siano conformi alla legislazione
dell’Unione per poter circolare liberamente all’interno dell’Unione europea.
Tutto questo implica la necessità di gestire quotidianamente grandi volumi di
scambi (7 dichiarazioni doganali al secondo) e impone alle amministrazioni
doganali di trovare un compromesso tra l’agevolazione degli scambi commerciali
e la tutela dei cittadini contro i rischi per la loro sicurezza e incolumità.
Questo obiettivo può essere raggiunto solo attraverso un’intensa cooperazione
operativa tra tutte le amministrazioni doganali degli Stati membri, nonché tra
le amministrazioni doganali degli Stati membri e le altre autorità, gli
operatori commerciali e altre terze parti. Il programma proposto sosterrà la cooperazione
principalmente tra le autorità doganali, ma anche con altre parti
interessate. Esso sostituisce il programma Dogana 2013, che terminerà
il 31 dicembre 2013. Il programma proposto sosterrà la cooperazione a
livello doganale all’interno dell’Unione, concentrandosi, da un lato, sullo
sviluppo di reti interpersonali e di competenze e, dall’altro, sullo sviluppo
di infrastrutture informatiche (IT). Il primo aspetto permetterà lo scambio di
buone pratiche e di conoscenze operative tra gli Stati membri e, eventualmente,
tra gli altri paesi partecipanti al programma, mentre il secondo consentirà di
finanziare infrastrutture e sistemi IT appropriati, grazie ai quali le
amministrazioni doganali dell’Unione potranno trasformarsi in amministrazioni
informatizzate evolute. Il principale valore aggiunto del programma è generato
dall’incremento della capacità degli Stati membri di riscuotere importi e
gestire flussi di scambio sempre più complessi, tagliando i costi grazie a
strumenti da sviluppare appositamente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D’IMPATTO 2.1. Consultazioni e competenze Nel contesto della valutazione intermedia del
programma Dogana 2013[4]
è stata fatta un’analisi dell’efficacia, dell’efficienza, della rilevanza e del
valore aggiunto del programma, utilizzando dati di monitoraggio disponibili
relativamente alle diverse attività e svolgendo consultazioni con i
rappresentanti del settore commerciale. Inoltre è stato svolto uno studio del quadro
realizzabile con il futuro programma[5],
valutandone prospettive, obiettivi e possibili opzioni d’intervento, con un’esauriente
analisi delle future sfide, dei problemi strutturali e dei potenziali
miglioramenti al funzionamento dell’unione doganale. Per individuare tali
potenziali miglioramenti sono stati consultati esperti in materia doganale a
svariati livelli. Le risultanze di questo studio sono state discusse con i
rappresentanti dei paesi partecipanti in un seminario organizzato nel luglio 2011.
In preparazione a questo seminario, nella primavera 2011 è stata organizzata
una tavola rotonda durante la riunione del comitato del programma in questione[6], nel corso della quale i paesi
partecipanti sono stati invitati a individuare i principali punti di forza del
programma e a formulare proposte per migliorarne l’efficienza. Considerando l’importanza delle attività
correlate allo scambio di informazioni, è stato eseguito uno studio separato
sulla futura strategia di attuazione dello scambio di informazioni, che è stato
presentato nel corso di un seminario per i responsabili dei sistemi informativi
delle amministrazioni doganali organizzato nel mese di giugno 2011. È stata redatta una valutazione d’impatto
basata sull’analisi della continuazione del programma Dogana 2013, che è stata
approvata dal comitato per la valutazione d’impatto il 22 settembre 2011. Nell’elaborazione della futura proposta si è
tenuto conto delle raccomandazioni relative alla concezione e agli ulteriori
miglioramenti del programma. La proposta del programma contempla nuovi
strumenti, in particolare in materia di cooperazione su specifiche mansioni
operative. Sono previste misure per migliorare la distribuzione dei risultati
delle attività del programma utilizzando metodi di collaborazione online e per
monitorare in modo più efficace tali risultati. 2.2. Valutazione d’impatto Considerando il contesto politico generale e i
problemi a livello doganale attesi nel prossimo decennio, la valutazione d’impatto
che accompagna il presente programma ha provveduto ad analizzare e confrontare
svariate opzioni d’intervento. (1)
Scenario di base:
continuazione del programma attuale senza modificarne gli obiettivi e l’assetto.
(2)
Interruzione del programma: interruzione del programma e cessazione dei finanziamenti dell’Unione
per le attrezzature IT, le azioni congiunte o le attività di formazione a
sostegno della cooperazione in ambito doganale. (3)
Maggior sostegno all’applicazione della
normativa dell’Unione, come il Codice doganale aggiornato: questa opzione prevede l’ampliamento dello scenario di base, adeguando
il programma alle nuove esigenze derivanti dall’evoluzione del contesto dell’unione
doganale, compreso il codice doganale dell’Unione[7]. L’opzione comprende lo
sviluppo di nuovi sistemi IT, secondo quanto stabilito dalla legislazione
doganale dell’Unione, introducendo gradualmente un modello di sviluppo
condiviso per i sistemi IT e modernizzandone la governance, l’architettura e la
tecnologia. (4)
Maggior sostegno all’applicazione della
normativa dell’Unione e sostegno finanziario per lo sviluppo di infrastrutture
tecnologiche: oltre agli elementi previsti dalla
precedente opzione, questo scenario includerebbe un regime di sostegno
finanziario che consentirebbe agli Stati membri di richiedere aiuti per l’acquisizione
di attrezzature utili al controllo delle frontiere terrestri, marittime o
aeree, quali scanner o attrezzature di laboratorio. In questo modo gli Stati
membri potrebbero far fronte alle esigenze di accelerazione e ottimizzazione
dei controlli imposte dal progresso tecnologico. (5)
Maggior sostegno all’applicazione della
normativa dell’Unione e infrastruttura IT completamente condivisa: oltre agli elementi previsti dall’opzione 3, questo scenario consentirebbe
alle autorità doganali dell’UE di sfruttare lo sviluppo e il funzionamento
totalmente condiviso di infrastrutture IT europee utili all’attuazione della
legislazione doganale dell’Unione, come il Codice doganale aggiornato o altri
regolamenti in materia doganale. Questa opzione potenzierebbe il sostegno
offerto sia alle pubbliche autorità per lo sviluppo e la messa in opera di
tutti i sistemi necessari per realizzare un’infrastruttura elettronica doganale
paneuropea, sia alle aziende per la connessione a tali sistemi. La valutazione d’impatto ha privilegiato l’opzione
3, “Maggior sostegno all’applicazione degli obblighi giuridici dell’Unione,
come il Codice doganale aggiornato”. Questa opzione è in sintonia con la
proposta di un nuovo bilancio per la strategia Europa 2020 e risulta
accettabile agli Stati membri. L’opzione “Maggior sostegno all’applicazione
degli obblighi giuridici dell’Unione e sostegno finanziario per lo
sviluppo di infrastrutture tecnologiche” è stata accantonata in quanto l’acquisizione
di attrezzature relative allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche potrebbe
essere cofinanziata mediante altri programmi, tra cui i fondi strutturali
regionali, assicurando nel contempo la coerenza con le priorità del programma
Dogana 2020 proposto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Base giuridica La proposta del programma Dogana 2020 si basa sull’articolo
33 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che sollecita
l’Unione europea ad adottare misure volte a rafforzare la cooperazione doganale
e l’unione doganale tra gli Stati membri. 3.2. Sussidiarietà e
proporzionalità Un’iniziativa a livello dell’Unione anziché a
livello nazionale è necessaria per le seguenti ragioni: ·
L’unione doganale è di competenza
esclusiva dell’Unione europea. Trasferendo i propri poteri all’Unione, gli
Stati membri hanno ammesso ipso facto che in campo doganale fossero
più efficaci iniziative a livello dell’Unione. Tuttavia, il quadro giuridico
dell’Unione di per sé non assicura sufficientemente l’adeguato funzionamento
dell’unione doganale e deve essere integrato da misure di sostegno come quelle
previste dal programma Dogana, per garantire che la legislazione doganale dell’UE
sia applicata in maniera convergente e armonizzata. ·
Molte attività in campo doganale hanno natura
transfrontaliera, ovvero coinvolgono e riguardano tutti i 27 Stati membri e
pertanto non possono essere attuate in modo efficace ed efficiente dai singoli
Stati membri. Un’iniziativa da parte dell’Unione europea è necessaria per
rafforzare la dimensione europea del lavoro svolto dalle dogane, per evitare
distorsioni del mercato interno e per proteggere in modo efficace le frontiere
esterne dell’UE. ·
A questo proposito, un’iniziativa da parte dell’Unione
europea è giustificata dalla necessità di assicurare il corretto funzionamento
e l’ulteriore sviluppo dell’unione doganale e del relativo quadro normativo
comune, in quanto si è dimostrata la risposta più efficiente ed efficace alle
carenze e alle sfide nell’attuazione dell’unione doganale e della cooperazione
in campo doganale all’interno dell’UE. ·
Dal punto di vista economico, un’azione
a livello UE è molto più efficiente. La struttura portante della cooperazione
in campo doganale è rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad
elevata sicurezza. Essa interconnette le amministrazioni doganali nazionali
mediante circa 5 000 punti di connessione[8].
Questa rete IT comune fa sì che ogni amministrazione nazionale debba
connettersi solo una volta a questa infrastruttura comune per scambiare
qualsiasi tipo di informazione. Se tale infrastruttura non esistesse, gli Stati
membri dovrebbero collegarsi 26 volte ai singoli sistemi nazionali di ciascuno
degli altri Stati membri. Ai sensi dell’articolo 17 del trattato dell’Unione
europea (TUE), ai fini dell’attuazione del programma la Commissione eserciterà
funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni
stabilite dai trattati. Il programma Dogana 2020, pertanto, risulta
conforme ai principi della sussidiarietà e della proporzionalità (come
definiti nell’articolo 5 del TUE). 3.3. Strumento In sintonia con le conclusioni delle
valutazioni d’impatto, un intervento da parte dell’UE attraverso un
programma di aiuti economici è appropriato. Considerando il feedback positivo
emerso dalla valutazione intermedia del programma Dogana 2013, la Commissione
ne propone la sostituzione con il programma Dogana 2020. Conformemente alla politica legislativa della
Commissione adottata nell’ambito del quadro finanziario pluriennale, il
corrispondente programma di aiuti economici è proposto come regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Le tempistiche della revisione dei programmi
di aiuti economici dell’Unione europea sono legate alla proposta di un nuovo
quadro finanziario pluriennale, modificata il 6 luglio 2012[9].
In conformità con la presente proposta, la dotazione di bilancio del
regolamento che istituisce il programma Dogana 2020 è di 548 080 000 EUR
(ai prezzi correnti) per il periodo 2014‑2020. L’attuazione del programma Dogana 2020 sarà
gestita direttamente a livello centrale e avverrà sulla base di priorità.
Congiuntamente con le parti interessate, saranno stabiliti programmi di lavoro
che definiranno le priorità per ogni periodo. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI 5.1. Note su disposizioni normative
specifiche 5.1.1. Capo I: Disposizioni generali L’ambito di applicazione del programma
è orientato specificamente verso il funzionamento dell’unione doganale dell’UE.
La partecipazione al programma sarà aperta agli Stati membri, ai paesi
candidati e ai potenziali candidati. In sintonia con la politica generale dell’Unione
a questo riguardo, a determinate condizioni potranno partecipare al programma
anche i paesi riconosciuti nell’ambito della politica europea di vicinato.
Infine, la partecipazione a specifiche azioni sarà aperta anche a “esperti
esterni” (per es. rappresentanti di altre autorità, del commercio, di
organizzazioni nazionali e internazionali ed eventualmente altri esperti)
qualora sia ritenuta indispensabile per realizzare gli obiettivi del programma. Gli obiettivi del programma Dogana 2020
riguardano le difficoltà individuate e le sfide previste in ambito doganale per
il prossimo decennio. L’obiettivo globale del programma consiste nel rafforzare
il mercato interno tramite un’unione doganale efficiente ed efficace. Al fine di rispondere adeguatamente alle
future sfide attese nel campo della politica doganale a livello dell’Unione,
per il programma è stato definito il seguente obiettivo specifico: sostenere il
funzionamento dell’unione doganale, in particolare tramite la cooperazione fra
i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali, le altre autorità
competenti, i loro funzionari ed esperti esterni. Le priorità del programma
saranno le seguenti: 1.
sostenere l’elaborazione, l’applicazione coerente e
l’attuazione effettiva del diritto dell’Unione al fine di rafforzare l’unione
doganale sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’uniformità; 2.
accrescere la competitività delle imprese europee
attraverso l’agevolazione degli scambi commerciali legittimi, la riduzione dei
costi di adeguamento alle normative e degli oneri amministrativi e la
protezione contro la concorrenza sleale; 3.
coadiuvare le autorità doganali nella tutela dei
cittadini, della sicurezza e dell’ambiente; 4.
assicurare la protezione degli interessi finanziari
ed economici dell’Unione europea e degli Stati membri; 5.
contribuire a un efficace funzionamento delle
dogane migliorandone la capacità amministrativa; 6.
lottare contro le frodi e migliorare la
competitività e la sicurezza tramite la cooperazione con organizzazioni
internazionali, paesi terzi, altre autorità governative, operatori economici e
le relative organizzazioni. 5.1.2. Capo II: Iniziative ammesse a
beneficiare dei contributi Le tipologie di azioni ammesse a
beneficiare dei contributi previsti dal programma sono simili a quelle previste
dal programma attualmente in corso, ovvero: ·
azioni congiunte volte a favorire lo scambio di
conoscenze e buone pratiche tra i funzionari delle amministrazioni doganali dei
paesi partecipanti; ·
sistemi d’informazione europei[10] utili ad agevolare lo scambio
di informazioni e l’accesso a dati comuni; ·
attività di formazione utili allo sviluppo delle
competenze umane dei funzionari delle amministrazioni doganali in tutta Europa. Sono state
introdotte modifiche relativamente a determinate categorie di azioni. ·
Il programma Dogana 2020 prevede nuovi strumenti d’azione
congiunta: ·
gruppi di esperti,
ovvero forme strutturate di collaborazione, che mettono in comune le conoscenze
e/o si occupano di attività operative specifiche. Possono avere carattere
permanente o non permanente e ricevere supporto sotto forma, per esempio, di
servizi di collaborazione online, assistenza amministrativa o infrastrutture e
attrezzature, per agevolare la realizzazione e il successo di un’iniziativa; ·
iniziative per lo sviluppo della capacità delle
pubbliche amministrazioni, che aiuteranno le autorità
doganali che affrontano particolari difficoltà, per esempio carenze a livello
di conoscenze e competenze, di capacità organizzative o di altro tipo,
superabili mediante azioni di supporto mirate da parte di altri paesi e/o
funzionari della Commissione; ·
le attività di benchmarking e i gruppi di
indirizzo non sono più esplicitamente menzionati nell’elenco
delle azioni congiunte in quanto possono essere considerati come gruppi di
progetto con una finalità specifica, rispettivamente l’individuazione delle
migliori pratiche per evidenziare possibilità di miglioramento o il
coordinamento e l’orientamento delle attività del programma in una determinata
area. ·
Per quanto riguarda i sistemi d’informazione
europei, il nuovo programma definisce “componenti unionali” quelle attrezzature
e servizi informatici che interessano alcuni o tutti gli Stati membri e che
sono di proprietà della Commissione o vengono da essa acquisiti.
Tali componenti unionali sono descritte nel punto 2 dell’allegato della
proposta di regolamento. Le “componenti nazionali” sono tutte le componenti
diverse dalle “componenti unionali”, ovvero quelle componenti che
vengono sviluppate, installate e gestite dagli Stati membri e sono pertanto
soggette ai finanziamenti e alla responsabilità degli Stati membri. La ridefinizione delle componenti unionali va
vista nel contesto delle nuove pratiche di sviluppo dei sistemi IT. Attualmente
ogni Stato membro è responsabile della realizzazione dei propri sistemi
nazionali, nel rispetto di specifiche comuni, il che implica 27 sviluppi per
ciascun sistema, 27 interfacce destinate agli operatori commerciali, 27 piani
di sviluppo, 27 insiemi di difficoltà di natura progettuale o operativa, ecc.
Soprattutto alla luce della crisi economica e finanziaria, la Commissione
ritiene necessario incrementare l’efficienza nello sviluppo dei sistemi
informatici. Questa evoluzione punta a migliorare la coerenza
dei dati e l’applicazione delle norme attraverso il graduale passaggio a una
piattaforma di sviluppo informatico più condivisa (conoscenze, dati, componenti
IT). Tutto questo consentirà di migliorare i metodi di lavoro, per esempio
attraverso la modellizzazione dei processi operativi e la definizione di
specifiche più precise, ma anche di accrescere la standardizzazione, per
esempio armonizzando le interfacce destinate agli operatori commerciali. Il
nuovo approccio alle componenti unionali limiterà il rischio di divergenze nei
piani di sviluppo e di attuazione, fornendo ulteriori strumenti per controllare
il completamento del progetto, in quanto la pianificazione comune eviterà che l’entrata
in funzione dell’intero progetto sia condizionata dal membro più lento della
catena di sviluppo. 5.1.3. Capo IV: Attuazione Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione
del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di
esecuzione. Sarà pertanto adottato un programma di lavoro annuale, in
conformità con la procedura d’esame di cui all’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[11]. 5.2. Semplificazione 5.2.1. In che modo la proposta ha
contribuito alla semplificazione? (a)
Coerenza con il regolamento finanziario Il programma proposto è assolutamente coerente con
il regolamento finanziario e le relative disposizioni di attuazione. Le
sovvenzioni e gli appalti pubblici sono i principali strumenti finanziari
utilizzati per attuare il programma, che accoglie le misure di semplificazione suggerite
nella proposta della Commissione di revisione del regolamento finanziario, in
particolare il ricorso a importi forfettari, tariffe forfettarie e costi
unitari. In vista dell’importanza dell’elaborazione delle indennità di
soggiorno e di viaggio erogate nell’ambito del programma, si introdurranno le
misure di semplificazione proposte dal nuovo regolamento finanziario a tale
riguardo. (b)
Coerenza tra i programmi Dogana e Fiscalis 2013 La gestione dei precedenti programmi Dogana e
Fiscalis era stata pienamente allineata, sulla base di identiche regole di
appalto e modelli di sovvenzione, di comuni direttive di gestione e sistemi
informatici. Il modello di gestione prevede procedure semplici e chiare per l’organizzazione
delle attività del programma. Il gruppo di gestione del programma
istituito dalla Commissione è assistito da gruppi di gestione del programma
istituiti dalle diverse amministrazioni doganali e fiscali, che fungono da
facilitatori e da primo punto di contatto per i funzionari, rispettivamente,
delle amministrazioni doganali o fiscali degli Stati membri. Il modello di
gestione consente lo spiegamento delle attività in tempi brevi, con buoni tempi
di reazione alle nuove esigenze emergenti, e nel contempo mantiene la coerenza
tra le diverse attività. Gli Stati membri hanno valutato positivamente il
modello di gestione del programma nella valutazione intermedia. Considerando lo stretto allineamento dei due
programmi e per conseguire ulteriormente l’obiettivo di semplificazione
stabilito nell’ambito del quadro finanziario pluriennale relativo al periodo 2014-2020[12], la Commissione aveva
inizialmente proposto un unico programma FISCUS destinato a sostituire i
programmi Dogana e Fiscalis 2013[13].
Considerato che gli Stati membri erano unanimemente favorevoli a dividere il
programma unico proposto, la Commissione, pur mantenendo la propria opposizione
a tale divisione, ha presentato una proposta modificata con due testi
legislativi riguardanti, rispettivamente, Dogana 2020 e Fiscalis 2020.
Nonostante l’introduzione dei testi legislativi distinti, la Commissione
continuerà a considerare prioritario l’allineamento di questi due programmi,
che potrà essere ulteriormente perseguito, ove opportuno, in sede di attuazione
dei programmi Dogana e Fiscalis 2020. (c)
La proposta ha valutato l’esternalizzazione? È stata valutata la possibilità di attuare il
futuro programma mediante un’agenzia esecutiva, alla quale potrebbero
essere affidati compiti quali la selezione delle attività da sostenere nell’ambito
del programma, la preparazione amministrativa e il follow-up delle attività, il
monitoraggio delle attività, la concessione di sovvenzioni e l’aggiudicazione
degli appalti per i sistemi IT. Tale agenzia esecutiva, tuttavia, aggiungerebbe
un ulteriore livello alla struttura di governance, aumentando i costi relativi
alle attività di coordinamento e di controllo, complicando e allungando il
processo decisionale in seguito all’aggiunta di nuove procedure amministrative.
Inoltre, tale agenzia avrebbe un impatto negativo sul livello delle competenze
tecniche all’interno della Commissione e aumenterebbe il rischio di una
frammentazione degli aspetti contenutistici in contrapposizione agli aspetti
amministrativi. L’opzione non produrrebbe i vantaggi attesi sul piano economico
e, pertanto, è stata scartata. In uno scenario alternativo è stata anche valutata
la possibilità di trasferire tutte le rilevanti attività informatiche alle
amministrazioni nazionali, a eccezione della rete CCN/CSI e dei servizi ad
essa correlati. Questo scenario presenta il rischio molto forte che
gradualmente risulti necessario istituire strutture di governance più centrali.
Il conseguente impatto sarebbe analogo a quello prodotto dall’interruzione dei
programmi: metterebbe a rischio l’efficienza e l’efficacia delle
amministrazioni doganali, comprometterebbe l’uniformità dell’unione doganale e,
quindi, il trattamento equo degli operatori commerciali. Considerando l’impatto
negativo sui risultati e sulle prestazioni, anche questo scenario è stato
scartato. (d)
Il programma si serve di strumenti informatici
comuni per ridurre gli oneri amministrativi per i beneficiari e i fornitori? I programmi Dogana 2013 e Fiscalis 2013 dispongono
già di strumenti finalizzati a facilitare la gestione delle attività del
programma e delle relative spese, tra cui uno strumento comune per le relazioni
sulle attività svolte (Activity Reporting Tool – ART). Tali strumenti
continueranno ad essere utilizzati. 5.2.2. Valutazione delle prestazioni
ottenibili con la proposta L’andamento del programma sarà misurato
utilizzando una serie coerente di indicatori di prestazione, impatto, risultato
e produzione correlati agli obiettivi generali e specifici e alle priorità del
programma e realizzando il collegamento con il piano di gestione della Commissione.
L’elenco dettagliato degli indicatori di impatto, di risultato e di
realizzazione è disponibile nella valutazione d’impatto. La Commissione ha
individuato i traguardi per alcuni risultati del programma; altri saranno
portati a termine mediante azioni nell’ambito del programma Dogana 2013. I
traguardi di tutti i risultati saranno definiti dalla Commissione prima dell’inizio
del programma Dogana 2020 e presentati al comitato del programma. 5.2.3. Il programma proposto è
coerente con la politica generale della Commissione? Il programma contribuirà al raggiungimento degli
obiettivi della strategia Europa 2020 attraverso il rafforzamento del
mercato unico, il miglioramento della produttività del settore pubblico, il
sostegno alla diffusione del progresso tecnologico e dell’innovazione nelle
amministrazioni e incentivando l’occupazione. Fornirà sostegno alle iniziative
faro sull’agenda digitale europea[14]
e all’iniziativa faro sull’agenda per nuove competenze e per l’occupazione[15]. Il programma fornirà anche
sostegno all’atto per il mercato unico (Single Market Act)[16] e promuoverà la crescita e l’innovazione
facendo valere i diritti di proprietà intellettuale (DPI) alle frontiere, in
sintonia con la recente strategia globale in materia di DPI[17]. Per quanto riguarda la tutela
degli interessi finanziari dell’Unione e degli Stati membri, il programma
agevolerà la riscossione dei dazi e delle varie tasse e imposte sugli scambi
commerciali e coronerà gli sforzi collaborativi per combattere le frodi[18]. L’unione doganale è il
braccio operativo della politica commerciale dell’Unione, quindi il programma
aiuterà l’attuazione degli accordi commerciali bilaterali e multilaterali, la
riscossione dei dazi e l’applicazione di misure commerciali (come le norme in
materia di origine), embarghi e altre restrizioni conformi alla strategia
commerciale dell’Unione[19].
Di recente alle dogane è stato affidato anche il compito di proteggere l’ambiente,
ad esempio per quanto concerne l’esportazione illegale di rifiuti, di sostanze
chimiche e sostanze che depauperano lo strato di ozono, oppure il disboscamento
abusivo e i controlli nell’ambito della convenzione CITES. Infine, le
iniziative a livello doganale e la cooperazione tra le autorità doganali, la
polizia e altre autorità preposte all’applicazione della legge apportano un
crescente contributo alla sicurezza interna dell’Unione, come ripreso nel piano
d’azione per la strategia di sicurezza interna[20]
e nel piano d’azione per l’attuazione del programma di Stoccolma[21]. 2011/0341/a (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che istituisce un programma d’azione per la
dogana nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e
abroga la decisione n. 624/2007/CE IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 33, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il programma d’azione
pluriennale per la dogana in vigore prima del 2014 ha apportato un notevole
contributo agevolando e potenziando la cooperazione tra le autorità doganali
dell’Unione. Molte attività in campo doganale hanno natura
transfrontaliera, ovvero coinvolgono e riguardano tutti i 27 Stati membri e
pertanto non possono essere attuate in modo efficace ed efficiente dai singoli
Stati membri. Il programma Dogana 2020, attuato dalla Commissione, offre agli
Stati membri un quadro a livello dell’Unione per sviluppare tali attività di
cooperazione, che è più efficiente sotto il profilo dei costi rispetto ai
quadri di cooperazione individuale che i singoli Stati membri istituirebbero su
base bilaterale o multilaterale. È pertanto opportuno garantire il
proseguimento di tale programma attraverso l’istituzione di un nuovo programma
nel medesimo ambito. (2) Si prevede che le attività
del programma, ovvero i sistemi d’informazione europei, le azioni congiunte per
i funzionari delle amministrazioni doganali e le iniziative comuni di
formazione, contribuiranno alla realizzazione della strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva[22]. Nel definire un quadro di
riferimento per le attività mirate ad aumentare l’efficienza delle autorità
doganali, a rafforzare la competitività delle imprese, ad incentivare l’occupazione
e a contribuire alla tutela degli interessi finanziari ed economici dell’Unione,
il programma consoliderà attivamente il funzionamento dell’unione doganale. (3) Per sostenere il processo di
adesione e associazione da parte di paesi terzi, occorre che il programma sia
aperto alla partecipazione dei paesi in via di adesione e candidati nonché di
potenziali candidati e paesi partner della politica europea di vicinato (PEV)[23] se vengono rispettate alcune
condizioni. Inoltre, in considerazione della crescente interconnettività dell’economia
globale, il programma continua a prevedere la possibilità di coinvolgere anche
esperti esterni, quali funzionari di paesi terzi, rappresentanti di
organizzazioni internazionali o operatori economici in alcune attività. L’istituzione
del Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) sotto l’egida dell’Alto
rappresentante/Vicepresidente può facilitare il coordinamento politico e la
coerenza in un settore che rappresenta un elemento importante delle strategie e
azioni esterne dell’Unione europea, sia su base bilaterale che multilaterale. (4) Gli obiettivi del programma
tengono conto dei problemi e delle sfide individuati per le dogane nel prossimo
decennio. È necessario che il programma continui a dare un contributo in
settori fondamentali come l’attuazione uniforme della normativa doganale dell’Unione.
Il programma verterà inoltre sulla protezione degli interessi economici e
finanziari dell’Unione, sulla salvaguardia della sicurezza, sulla facilitazione
degli scambi, fra l’altro mediante sforzi collaborativi intesi a contrastare la
frode, e sul potenziamento della capacità amministrativa delle autorità
doganali. (5) Gli strumenti utilizzati
prima del 2014 si sono rivelati adeguati e sono pertanto stati mantenuti. In
considerazione della necessità di una cooperazione più strutturata a livello
operativo, sono stati aggiunti strumenti supplementari, quali gruppi di esperti
composti da esperti nazionali e dell’Unione, incaricati di svolgere
congiuntamente mansioni in ambiti specifici, e iniziative di potenziamento
della capacità delle pubbliche amministrazioni, che dovrebbero fornire
assistenza specializzata ai paesi partecipanti che necessitano un rafforzamento
della capacità amministrativa. (6) I sistemi d’informazione
europei rivestono un ruolo cruciale nel rafforzare i sistemi doganali in seno
all’Unione ed è pertanto opportuno continuare a finanziarli nell’ambito del
programma. Deve inoltre essere possibile includere nel programma nuovi sistemi
d’informazione in materia doganale costituiti ai sensi della legislazione dell’Unione.
Tali modelli devono basarsi, ove appropriato, su modelli di sviluppo e su un’architettura
informatica condivisi. (7) Il programma deve anche
sviluppare le competenze umane grazie a iniziative formative comuni. È
necessario che i funzionari delle amministrazioni doganali sviluppino e
aggiornino le proprie conoscenze e competenze per rispondere alle necessità
dell’Unione. Il programma deve risultare fondamentale per rafforzare le
capacità umane attraverso un sostegno formativo potenziato destinato ai
funzionari delle amministrazioni doganali e agli operatori economici. A tal fine
l’attuale approccio formativo comune dell’Unione, basato principalmente sullo
sviluppo centralizzato di metodi di apprendimento online, dovrebbe evolvere in
un programma variegato di sostegno formativo per l’Unione. (8) Il programma deve coprire un
periodo di sette anni, così da allinearne la durata a quella del quadro
finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx del Consiglio,
del xxx, che delinea il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020[24]. (9) Per l’intera durata del programma
occorre stabilire una dotazione finanziaria che costituisca il punto di
riferimento primario per l’autorità di bilancio durante la procedura annuale di
bilancio, ai sensi del punto [17] dell’accordo interistituzionale del XX/YY/201Z
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in
materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria. (10) In linea con l’impegno della
Commissione, delineato nella comunicazione sulla revisione del bilancio del 2010[25], di mirare alla coerenza e
semplificazione dei programmi di finanziamento, se le attività previste nel
programma perseguono obiettivi comuni a diversi strumenti di finanziamento,
escludendo tuttavia il doppio finanziamento, le risorse devono essere condivise
con altri strumenti di finanziamento dell’Unione. Occorre che le azioni
contemplate nell’ambito del presente programma garantiscano la coerenza nell’impiego
delle risorse dell’Unione che sostengono il funzionamento dell’unione doganale. (11) Le misure necessarie all’attuazione
finanziaria del presente regolamento devono essere adottate in conformità
al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx, sul
regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità
europee, e al regolamento (CE, Euratom) n. xxx/20xx della Commissione, del xxx,
che stabilisce le modalità dettagliate di esecuzione del regolamento (CE,
Euratom) n. xxx/20xx del Consiglio, del xxx (aggiungere i riferimenti
del nuovo regolamento finanziario e dell’atto di esecuzione). (12) È necessario proteggere gli
interessi finanziari dell’Unione con misure adeguate in tutto il ciclo di
spesa, tra cui la prevenzione, l’individuazione e l’indagine relative a
irregolarità, il recupero di fondi persi, erroneamente pagati o non
correttamente impiegati e, ove del caso, sanzioni. (13) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l’applicazione del presente regolamento, alla
Commissione devono essere conferite competenze di esecuzione in merito alla
definizione dei programmi di lavoro annuali. Occorre
che tali competenze siano esercitate conformemente alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[26]. (14) Poiché gli obiettivi dell’azione
prevista, ossia l’istituzione di un programma pluriennale finalizzato a
migliorare il funzionamento dell’unione doganale, non possono essere
sufficientemente realizzati dagli Stati membri, che non sono in grado di porre
in essere in modo efficace la cooperazione e il coordinamento necessari per l’attuazione
del programma, l’Unione può adottare misure in conformità al principio di
sussidiarietà di cui all’articolo 5 del TUE. Il presente regolamento si limita
a quanto è necessario per il conseguimento di tali obiettivi in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (15) È opportuno che la Commissione
sia assistita dal comitato del programma Dogana 2020 per quanto concerne l’attuazione
del programma. (16) La direttiva 95/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, disciplina il trattamento dei dati
personali svolto negli Stati membri nel contesto del presente regolamento e
sotto la vigilanza delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare
delle autorità pubbliche indipendenti designate dagli Stati membri. Il
regolamento (UE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al
trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, disciplina il
trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nell’ambito del
presente regolamento e sotto la vigilanza del Garante europeo della protezione
dei dati. È opportuno che gli scambi o le trasmissioni di informazioni da parte
delle autorità competenti avvengano conformemente alle norme sul trasferimento
dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE e che gli scambi o le trasmissioni
di informazioni da parte della Commissione avvengano conformemente alle norme
sul trasferimento dei dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001. (17) Il presente regolamento deve
sostituire la decisione n. 624/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 maggio 2007, che istituisce un programma d’azione doganale nella
Comunità (Dogana 2013)[27].
Tale decisione va pertanto abrogata, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Capo I
Disposizioni generali Articolo 1
Oggetto 1. È istituito un programma di
azione pluriennale “Dogana 2020” (“il programma”), destinato a sostenere il
funzionamento dell’unione doganale. 2. Il programma riguarda il
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2020. Articolo 2
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano
le seguenti definizioni: (1)
“autorità doganali”: le autorità responsabili dell’applicazione
delle norme in materia di dogane; (2)
“esperti esterni”: (a)
rappresentanti di autorità governative anche di
paesi che non partecipano al programma ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2,
punti 1 e 2, (b)
operatori economici e relative organizzazioni, (c)
rappresentanti di organizzazioni internazionali o
di altre organizzazioni interessate. Articolo 3
Partecipazione al programma 1. I paesi partecipanti sono gli
Stati membri e i paesi di cui al paragrafo 2, fermo restando il rispetto delle
condizioni stabilite in tale paragrafo. 2. Il programma è aperto alla
partecipazione dei seguenti paesi: (1)
paesi in via di adesione, paesi candidati e
potenziali candidati nei cui confronti si applichi una strategia di
preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per
la partecipazione di questi paesi ai programmi dell’Unione stabiliti nei
rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni del consiglio di
associazione o accordi analoghi; (2)
paesi partner della politica europea di vicinato, a
condizione che tali paesi abbiano raggiunto un livello sufficiente di
approssimazione della legislazione in materia e dei metodi amministrativi a
quelli dell’Unione. I paesi partner interessati partecipano al programma nel
rispetto delle disposizioni da stabilire con essi in seguito alla stipula di
accordi quadro relativi alla loro partecipazione ai programmi dell’Unione. Articolo 4
Partecipazione alle attività del programma Esperti esterni possono essere invitati a
partecipare a determinate attività organizzate nell’ambito del programma
laddove ciò sia utile al raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5.
Gli esperti sono selezionati dalla Commissione in base alle loro competenze,
esperienze e conoscenze riconducibili alle specifiche attività. Articolo 5
Obiettivo generale e obiettivo specifico 1. L’obiettivo generale del
programma consiste nel rafforzare il mercato interno tramite un’unione doganale
efficiente ed efficace. 2. L’obiettivo specifico del
programma consiste nel sostenere il funzionamento dell’unione doganale, in
particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive
autorità doganali, le altre autorità competenti, i loro funzionari ed esperti
esterni. 3. Il conseguimento di tale
obiettivo è valutato sulla base degli indicatori seguenti: (1)
la disponibilità della rete comune di comunicazione
per i sistemi d’informazione europei; (2)
le reazioni dei partecipanti alle azioni del
programma e degli utenti del programma. Articolo 6
Priorità Le priorità del programma sono le seguenti: (1)
sostenere l’elaborazione, l’applicazione coerente e
l’attuazione effettiva del diritto dell’Unione al fine di rafforzare l’unione
doganale sotto il profilo dell’efficienza, dell’efficacia e dell’uniformità; (2)
accrescere la competitività delle imprese europee
attraverso l’agevolazione degli scambi commerciali legittimi, la riduzione dei
costi di adeguamento alle normative e degli oneri amministrativi e la protezione
contro la concorrenza sleale; (3)
coadiuvare le autorità doganali nella tutela dei
cittadini, della sicurezza e dell’ambiente; (4)
assicurare la protezione degli interessi finanziari
ed economici dell’Unione europea e degli Stati membri; (5)
contribuire a un efficace funzionamento delle
dogane migliorandone la capacità amministrativa; (6)
lottare contro le frodi e favorire la competitività
e la sicurezza tramite la cooperazione con organizzazioni internazionali, paesi
terzi, altre autorità governative, operatori economici e le relative
organizzazioni. Capo II
Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi Articolo 7
Iniziative ammesse a beneficiare dei contributi Nel rispetto delle condizioni del programma di
lavoro annuale di cui all’articolo 14, il programma fornisce un sostegno
finanziario per i seguenti tipi di azione: (1)
azioni congiunte: (a)
seminari e workshop; (b)
gruppi di progetto, composti da un numero
circoscritto di paesi, operativi per un periodo di tempo limitato per
perseguire un obiettivo prefissato con un esito definito con precisione; (c)
visite di lavoro organizzate dai paesi partecipanti
o da un paese terzo per consentire ai funzionari di acquisire o accrescere le
proprie competenze o conoscenze in ambito doganale; per quanto concerne le
visite di lavoro organizzate da paesi terzi, solo le indennità di viaggio e di
soggiorno (alloggio e diaria) sono ammissibili nell’ambito del programma; (d)
attività di monitoraggio condotte da gruppi
congiunti composti da funzionari della Commissione e da funzionari dei paesi
partecipanti per analizzare le pratiche doganali, individuare eventuali
difficoltà nell’applicare le norme e, ove del caso, proporre suggerimenti per l’adattamento
delle norme e dei metodi di lavoro; (e)
gruppi di esperti, ovvero forme di cooperazione
strutturate, a carattere permanente o non permanente, in cui si aggregano
competenze per svolgere mansioni in ambiti specifici o condurre attività
operative, eventualmente con il sostegno di servizi di cooperazione online,
assistenza amministrativa, infrastrutture e attrezzature; (f)
sviluppo di capacità dell’amministrazione pubblica
e azioni di supporto; (g)
studi; (h)
progetti di comunicazione; (i)
ogni altra attività a sostegno degli obiettivi
specifici e delle priorità di cui agli articoli 5 e 6; (2)
sviluppo di capacità informatiche: sviluppo,
manutenzione, funzionamento e controllo della qualità di componenti unionali
dei sistemi d’informazione europei di cui al punto 1 dell’allegato e dei nuovi
sistemi d’informazione europei istituiti a noma della legislazione dell’Unione; (3)
sviluppo di competenze umane: azioni di formazione
comuni per sostenere le competenze professionali e le conoscenze necessarie in
materia di dogane. Articolo 8
Disposizioni di attuazione specifiche per le azioni congiunte 1. I paesi partecipanti
garantiscono che siano nominati funzionari con profilo e qualifiche adeguati
per partecipare alle azioni congiunte. 2. I paesi partecipanti adottano
le misure necessarie per l’attuazione di azioni congiunte, in particolare
sensibilizzando su tali azioni e garantendo che venga fatto un utilizzo
ottimale dei risultati prodotti. Articolo 9
Disposizioni di attuazione specifiche per i sistemi d’informazione europei 1. La Commissione e i paesi
partecipanti assicurano che i sistemi d’informazione europei di cui al punto 1
dell’allegato siano sviluppati, utilizzati e adeguatamente mantenuti. 2. La Commissione, di concerto
con i paesi partecipanti, coordina gli aspetti della costituzione e del
funzionamento delle componenti unionali e non unionali dei sistemi e delle
infrastrutture di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato che sono necessari a
garantirne l’operabilità, l’interconnettività e il costante miglioramento. Articolo 10
Disposizioni di attuazione specifiche per la formazione comune 1. Ove opportuno, i paesi
partecipanti integrano nei propri programmi di formazione nazionali contenuti
di formazione sviluppati congiuntamente, tra cui moduli di apprendimento online
(e-learning), programmi di formazione e norme in materia di formazione
convenuti di comune accordo. 2. I paesi partecipanti assicurano
che i propri funzionari ricevano la formazione iniziale e continua necessaria
ad acquisire competenze e conoscenze professionali comuni in conformità ai
programmi di formazione. 3. I paesi partecipanti
provvedono alla formazione linguistica necessaria ai funzionari per garantire
un livello di competenza linguistica sufficiente per partecipare al programma. Capo III
Quadro finanziario Articolo 11
Quadro finanziario 1. La dotazione finanziaria per
l’attuazione del programma ammonta a 548 080 000 EUR (ai
prezzi attuali). 2. L’allocazione finanziaria per
il programma può coprire anche le spese relative alle attività preliminari, di
monitoraggio, di controllo, di revisione contabile e di valutazione necessarie
per la gestione del programma e il raggiungimento dei suoi obiettivi; in
particolare studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione,
tra cui la comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione
europea, nella misura in cui sono legate agli obiettivi generali del presente
regolamento, spese legate alle reti informatiche per l’elaborazione e lo
scambio delle informazioni, insieme a tutte le altre spese tecniche e di
assistenza amministrativa sostenute dalla Commissione per la gestione del
programma. Articolo 12
Tipi di intervento 1. La Commissione attua il
programma in conformità al regolamento finanziario. 2. Il sostegno finanziario dell’Unione
per le attività di cui all’articolo 7 assume la forma di: (1)
sovvenzioni; (2)
contratti di appalto pubblico; (3)
rimborso dei costi sostenuti dagli esperti esterni
di cui all’articolo 4. 3. La percentuale di
cofinanziamento per le sovvenzioni sarà pari al massimo al 100% dei costi
ammissibili laddove questi ultimi corrispondono alle spese di viaggio e ai
costi per l’alloggio, ai costi correlati all’organizzazione di eventi e alle
diarie. Tale percentuale si applica a tutte le azioni ammissibili ad
eccezione dei gruppi di esperti. Per questa categoria di azioni ammissibili, i
programmi di lavoro annuali indicano la percentuale di cofinanziamento
applicabile laddove queste azioni richiedano la concessione di sovvenzioni. Articolo 13
Protezione degli interessi finanziari dell’Unione 1. La Commissione adotta
provvedimenti opportuni volti a garantire che, nella realizzazione delle azioni
finanziate ai sensi del presente regolamento, gli interessi finanziari dell’Unione
siano tutelati mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la
corruzione e ogni altra attività illecita, mediante controlli efficaci e, ove
fossero rilevate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente
versate e, se del caso, sanzioni amministrative e finanziarie efficaci,
proporzionate e dissuasive. 2. La Commissione o i suoi
rappresentanti e la Corte dei conti hanno potere di revisione contabile, esercitabile
sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni,
contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione nell’ambito
del presente programma. 3. L’Ufficio europeo per la
lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche
sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al
regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio
1999, e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/1996, dell’11 novembre 1996,
relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione
ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro
le frodi e altre irregolarità[28]
nell’ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività
illecita che leda gli interessi finanziari dell’Unione europea in relazione ad
un accordo di sovvenzione o ad una decisione di sovvenzione o a un contratto
che implichino finanziamenti dell’Unione. Capo IV
Competenze di esecuzione Articolo 14
Programma di lavoro 1. Ai fini dell’attuazione del
programma la Commissione adotta programmi di lavoro annuali, che fissano gli
obiettivi da perseguire, i risultati attesi, il metodo di attuazione e il
relativo importo totale. Essi contengono inoltre una descrizione delle azioni
da finanziare, un’indicazione degli importi stanziati per ciascuna tipologia di
azione e un calendario di attuazione orientativo. Per quanto riguarda le
sovvenzioni, i programmi di lavoro devono includere le priorità, i criteri di
valutazione fondamentali e il tasso massimo di cofinanziamento. Tale atto di
esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14,
paragrafo 2. 2. Nell’elaborare il programma
di lavoro annuale la Commissione tiene conto dell’impostazione comune in
materia di politica doganale. Tale impostazione è soggetta a revisione
periodica ed è stabilita in partenariato dalla Commissione e dagli Stati membri
nell’ambito del gruppo di politica doganale, composto dai dirigenti delle
amministrazioni doganali degli Stati membri, o dai loro rappresentanti, e dalla
Commissione. La Commissione informa regolarmente questo gruppo
delle misure relative all’attuazione del programma. Articolo 15
Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da
un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto
riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE)
n. 182/2011. Capo V
Monitoraggio e valutazione Articolo 16
Monitoraggio delle azioni del programma La Commissione, di
concerto con i paesi partecipanti, effettua un monitoraggio del programma e
delle relative azioni per seguire l’attuazione delle azioni intraprese. Articolo 17
Valutazione 1. La Commissione garantisce una
valutazione intermedia e una valutazione finale del programma per quanto
attiene agli aspetti indicati nei paragrafi 2 e 3. I risultati si utilizzano
per decidere in merito a un possibile rinnovo, a una modifica o una sospensione
dei programmi successivi. Un valutatore esterno indipendente effettua tali
valutazioni. 2. Entro la metà del 2018 la
Commissione redige una relazione di valutazione intermedia sul raggiungimento
degli obiettivi delle azioni del programma, sull’efficienza dell’utilizzo delle
risorse e sul valore aggiunto europeo del programma. Tale relazione, inoltre,
verte sulla semplificazione, sulla costante rilevanza degli obiettivi e sul
contributo del programma alle priorità dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva. 3. Entro la fine del 2021 la
Commissione redige una relazione di valutazione finale sugli aspetti indicati
al paragrafo 2 nonché sull’impatto a lungo termine e sulla sostenibilità degli
effetti del programma. 4. I paesi partecipanti
forniscono, su richiesta della Commissione, tutti i dati e le informazioni
rilevanti al fine di contribuire alla stesura delle relazioni di valutazione
intermedia e finale della Commissione. Capo VI
Disposizioni finali Articolo 18
Abrogazione La decisione n. 624/2007/CE è abrogata a decorrere
dal 1° gennaio 2014. Tuttavia, gli obblighi finanziari connessi ad
iniziative perseguite nell’ambito della suddetta decisione continuano ad essere
disciplinati dalla stessa fino al loro completamento. Articolo 19
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO Sistemi d’informazione europei e relative
componenti unionali 1. I sistemi d’informazione
europei sono i seguenti: (1)
rete comune di comunicazione/interfaccia comune di
sistema (CCN/CSI – CCN2), CCN mail3, CSI bridge, http bridge, CCN e LDAP e
strumenti correlati, portale web CCN, monitoraggio CCN; (2)
sistemi di supporto, in particolare lo strumento di
configurazione delle applicazioni per CCN, lo strumento per le relazioni sulle
attività (ART2), la gestione elettronica di progetti online della DG TAXUD
(TEMPO), lo strumento di gestione dei servizi (SMT), il sistema di gestione
degli utenti (UM), il sistema BPM, il cruscotto di disponibilità e AvDB, il
portale per la gestione dei servizi informatici, lo strumento di gestione dei
repertori e dell’accesso degli utenti; (3)
spazio di informazione e comunicazione del
programma (PICS); (4)
sistemi di movimentazione doganale, in particolare
il (nuovo) sistema di transito informatizzato ((N)CTS), l’NCTS TIR per la
Russia, il sistema di controllo delle esportazioni (ECS) e il sistema di
controllo delle importazioni (ICS). Le seguenti applicazioni/componenti fungono
da supporto per questi sistemi: il sistema per scambiare dati con paesi terzi (SPEED
bridge), SPEED Edifact Converter Node (SPEED-ECN), l’applicazione Standard
SPEED Test (SSTA), l’applicazione Standard Transit Test (STTA), l’applicazione
Transit Test (TTA), i servizi centrali/dati di riferimento (CSRD2), il
sistema di servizi centrali/ gestione dell’informazione (CS/MIS); (5)
il sistema comunitario di gestione dei rischi
(CRMS), che prevede formulari di informazione sul rischio (RIF) e domini
funzionali CPCA concernenti i profili comuni; (6)
il sistema degli operatori economici (EOS), che
comprende EORI, il numero di registrazione e identificazione degli operatori
economici (Economic Operators Registration and Identification), gli
operatori economici autorizzati (AEO), i regolari servizi di spedizione (RSS) e
il reciproco riconoscimento con i domini funzionali dei paesi partner. Il
servizio web generico è un componente di supporto di questo sistema; (7)
il sistema tariffario (TARIC3), che è un sistema di
dati di riferimento per altre applicazioni come il sistema di gestione delle
quote (QUOTA2), il sistema di monitoraggio e di gestione della sorveglianza
(SURV2), il sistema delle informazioni tariffarie vincolanti europee (EBITI3) e
l’inventario doganale europeo delle sostanze chimiche (ECICS2). Le applicazioni
Nomenclatura combinata (NC) e Sospensioni gestiscono le informazioni legali con
un link diretto al sistema tariffario; (8)
le applicazioni con finalità di controllo, in
particolare il sistema di gestione dei modelli (SMS) e il sistema informatico per
il trattamento delle procedure (ISPP); (9)
il sistema anticontraffazione e antipirateria
(COPIS); (10)
il sistema di diffusione dei dati (DDS2), che
gestisce tutte le informazioni accessibili al pubblico via internet; (11)
il sistema di informazioni antifrode (AFIS). 2. Le componenti unionali dei
sistemi d’informazione europei sono: (1)
le risorse informatiche come l’hardware, i software
e le connessioni in rete dei sistemi, compresa l’infrastruttura di dati
correlata; (2)
i servizi informatici necessari a sostenere lo
sviluppo, la manutenzione, il miglioramento e il funzionamento dei sistemi; (3)
e ogni altro elemento che, per motivi di
efficienza, sicurezza e razionalizzazione, venga individuato dalla Commissione
come comune ai paesi partecipanti. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della proposta/iniziativa 1.2. Settore/settori
interessati nella struttura ABM/ABB 1.3. Natura
della proposta/iniziativa 1.4. Obiettivi
1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.6. Durata
e incidenza finanziaria 1.7. Modalità
di gestione previste 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate 3.2. Incidenza
prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.4. Compatibilità
con il quadro finanziario pluriennale attuale 3.2.5. Partecipazione
di terzi al finanziamento 3.3. Incidenza prevista sulle
entrate SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo della
proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
programma d’azione per la dogana nell’Unione europea per il periodo 2014-2020
(Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE. 1.2. Settore/settori interessati
nella struttura ABM/ABB[29] 1404
Politica doganale 1.3. Natura della
proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un’azione preparatoria[30]
X La proposta/iniziativa
riguarda la proroga di un’azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa Il programma oggetto
della proposta si inserisce nella strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva[31]
1) rafforzando il funzionamento del mercato unico, 2) fornendo un contesto
favorevole alle attività che potenziano la produttività del settore pubblico e 3)
sollecitando i progressi tecnici e l’innovazione nelle amministrazioni doganali
nazionali ed europee. L’unione doganale è
fondamentale per il mercato interno. Un mercato interno senza
confini per le merci richiede che le merci provenienti da paesi terzi osservino
le formalità e gli altri obblighi all’ingresso o all’immissione sul mercato; dopodiché
esse possono circolare liberamente entro i confini esterni dell’UE. Il
programma Dogana promuove lo sviluppo di condizioni eque e concorrenziali per
il mercato interno attraverso l’applicazione uniforme di norme e regolamenti
comuni nonché la crescita e l’innovazione all’interno del mercato unico, ad
esempio assicurando il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ai
confini (si veda anche il piano europeo anticontraffazione e antipirateria[32] e la nuova strategia per i
diritti di proprietà intellettuale nel mercato unico recentemente adottata
dalla Commissione). Dalle risposte a una recente consultazione pubblica[33] sul futuro del mercato interno
emergono aspettative elevate tra le federazioni industriali in merito a
ulteriori interventi dell’UE contro la contraffazione e la pirateria. Il
programma Dogana riveste un ruolo essenziale nell’efficace applicazione dei
diritti di proprietà intellettuale, come confermato dalle statistiche sulle
attività doganali in materia[34].
Il programma, inoltre, promuoverà un’ampia gamma di misure politiche nel quadro
dell’unione doganale. Ad esempio: la tutela degli interessi finanziari
dell’UE e degli Stati membri attraverso la riscossione dei dazi e le diverse
commissioni e imposte sugli scambi nonché gli sforzi di collaborazione per
contrastare le frodi. Nel 2010 circa il 12,3% (15,7 miliardi di euro)
del bilancio dell’Unione proveniva da risorse proprie tradizionali[35]. L’unione doganale è il
braccio operativo della politica commerciale dell’Unione: attua gli
accordi commerciali bilaterali e multilaterali, riscuote i dazi e applica
misure commerciali (come le norme di origine), embarghi e altre restrizioni. Il
documento di lavoro Commercio, crescita e affari mondiali: La politica
commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell’UE[36], pubblicato nel
novembre 2010, pone in evidenza il programma di cooperazione doganale
internazionale nel quadro degli accordi bilaterali e in seno all’organizzazione
mondiale delle dogane. Essa sottolinea che con procedure doganali efficienti si
riducono i costi di adeguamento alle normative a carico degli operatori
commerciali, si favorisce il commercio legale e si riesce a far fronte ai
crescenti rischi in materia di sicurezza e di diritti di proprietà
intellettuale. Il ruolo dell’unione
doganale nel contribuire alla sicurezza interna dell’UE è diventato di
primaria importanza e continuerà a consolidarsi, come si evince dal piano d’azione
per la strategia di sicurezza interna[37]
e dal piano d’azione del programma di Stoccolma[38]. L’azione doganale e la
cooperazione tra dogana, polizia e altre forze dell’ordine, inoltre,
contribuiscono a raggiungere obiettivi di sicurezza globale quali la lotta al
riciclaggio di denaro, al crimine organizzato internazionale e al terrorismo. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici
e attività ABM/ABB interessate Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate L’attività
ABB interessata è la politica doganale (1404). L’obiettivo specifico del
programma è il seguente: sostenere il funzionamento dell’unione doganale,
in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive
autorità doganali, le altre autorità competenti, i loro funzionari ed esperti
esterni. 1.4.3. Risultati e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Dal
punto di vista doganale, essendo l’unione doganale di competenza esclusiva dell’Unione,
gli Stati membri, trasferendo i propri poteri all’UE, hanno ammesso ipso facto
che in campo doganale fossero più efficaci iniziative a livello UE. Il
contesto normativo dell’Unione in se stesso, tuttavia, non assicura l’adeguato
funzionamento dell’unione doganale. Occorrono misure di supporto come quelle
previste dal programma doganale per garantire che la legislazione doganale dell’Unione
sia applicata in modo convergente e armonizzato, così che il trattamento degli
operatori commerciali, la prevenzione delle frodi e gli obblighi legali non
varino di Stato membro in Stato membro. Inoltre,
molte delle attività nell’area doganale sono di natura transfrontaliera,
coinvolgendo e interessando tutti e 27 gli Stati membri e
pertanto non possono essere condotte efficacemente ed efficientemente da parte
dei singoli Stati membri. Occorre un’azione a livello dell’UE per sostenere la
dimensione europea dell’operato doganale, per evitare distorsioni del mercato
interno e proteggere in modo efficace i confini dell’Unione. La
solidarietà e la condivisione delle responsabilità sono i principi chiave su
cui è fondata l’unione doganale. Laddove determinati Stati membri non sono in
grado di introdurre misure seppur necessarie, ne patisce l’unione nel suo
complesso. L’intervento da parte dell’UE è necessario per proteggere il bene
pubblico all’interno dell’UE, nei casi in cui la “domanda” (per esempio di
sicurezza) dell’UE non possa essere adeguatamente soddisfatta dall’“offerta”
dei singoli Stati membri. In tali casi, l’iniziativa dell’UE si traduce nel finanziamento
congiunto dello sviluppo di infrastrutture tecniche per soddisfare la domanda
di un controllo efficace malgrado la capacità di offerta limitata degli Stati
membri. 1.4.4. Indicatori di risultato e di
incidenza Precisare gli
indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. Si
procederà al monitoraggio delle attività del programma per garantire che le
norme e le procedure di attuazione siano state applicate adeguatamente e per
verificare che il programma sia riuscito a raggiungere gli obiettivi. Sarà
posto in essere un quadro di monitoraggio che prevede: una logica di
intervento, una serie di indicatori globali, metodi di misurazione, un piano di
raccolta di dati, una procedura di monitoraggio e relazioni chiare e
strutturate oltre alle valutazioni intermedie e finali. L’andamento
del programma sarà misurato utilizzando una serie coerente di indicatori di
prestazione, impatto, risultato e produzione correlati agli obiettivi generali
e specifici e alle priorità del programma e realizzando il collegamento con il
piano di gestione della Commissione. L’elenco dettagliato degli indicatori di
impatto, di risultato e di produzione è disponibile nella valutazione d’impatto.
La Direzione generale della Fiscalità e unione doganale (DG TAXUD) ha
individuato i traguardi di alcuni risultati del programma. Per altri, tuttavia,
ciò non è fattibile in questo momento. Le finalità di questi obiettivi
operativi saranno individuate prima dell’inizio del programma Dogana 2020 dalla
DG TAXUD e presentate al comitato responsabile del programma per l’approvazione
nel contesto della procedura del programma di lavoro annuale. Gli
obiettivi generali e specifici saranno misurati, fra l’altro, in termini
di disponibilità della rete comune di comunicazione per i sistemi d’informazione
europei, puntando a raggiungere una disponibilità del 97%. 1.5. Motivazione della
proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità da coprire nel breve
e lungo termine La
proposta si inserisce nella strategia Europa 2020 e nell’attuazione di diverse
altre disposizioni dell’Unione come indicato al punto 1.4.1. 1.5.2. Valore aggiunto dell’intervento
dell’Unione europea È
preferibile avviare azioni a livello dell’Unione piuttosto che a livello dei 27
Stati membri, come descritto in dettaglio al punto 3.2 della relazione. 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe Dal
punto di vista economico, un’azione a livello dell’Unione è molto più
efficiente. La struttura portante della cooperazione in campo doganale è
rappresentata da una rete di comunicazione dedicata ad elevata sicurezza che è
operativa dall’inizio degli anni 90, quando sono stati introdotti i primi
programmi di cooperazione doganale. Essa collega le amministrazioni doganali
nazionali mediante circa 5 000[39]
punti di connessione. Questa rete informatica comune fa sì che ogni
amministrazione nazionale debba connettersi solo una volta a questa
infrastruttura comune per scambiare qualsiasi tipo di informazione. Se tale
infrastruttura non esistesse, gli Stati membri dovrebbero collegarsi 26 volte
ai singoli sistemi nazionali di ciascuno degli altri Stati membri. Altri
capisaldi del programma sono costituiti da azioni volte a facilitare i rapporti
tra i funzionari delle amministrazioni fiscali ad esempio per lo scambio delle
buone pratiche e l’apprendimento reciproco, l’analisi dei problemi o la redazione
di una guida. Se gli Stati membri avessero dovuto imparare l’uno dall’altro
sviluppando le proprie attività al di fuori dell’egida del programma, avrebbero
tutti messo a punto la propria serie di strumenti e modalità di lavoro. Le
sinergie tra le attività sarebbero andate perse e non sarebbero state attuate
sistematicamente attività comuni a livello dei 27 Stati membri. Risulta più
efficace che la Commissione, con il sostegno del programma, operi come intermediario
delle attività tra i paesi partecipanti. Un
altro valore aggiunto importante è di natura non materiale. Il programma è
stato strumentale nel creare un senso di interesse comune, stimolando la
fiducia reciproca e generando uno spirito di collaborazione tra gli
Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione nell’area doganale. 1.5.4. Coerenza ed eventuale sinergia
con altri strumenti pertinenti La
gestione dei programmi Fiscalis 2020 e Dogana 2020 sarà armonizzata ove
possibile. I programmi condividono una rete comune per l’attuazione dei sistemi
d’informazione europei, una piattaforma comune per la collaborazione online
(PICS) e uno strumento comune per le relazioni sulle attività (ART2). Anche le
metodologie applicate per lo sviluppo delle capacità umane sono condivise tra i
due programmi. Uno
degli scenari politici concepiti per il settore doganale prevede di sostenere
finanziariamente le autorità doganali degli Stati membri nell’acquisto di
attrezzature e nello sviluppo di infrastrutture tecniche. Invece di elaborare
un meccanismo di finanziamento a tale scopo nell’ambito del programma Dogana 2020,
gli Stati membri potrebbero ricorrere ad altri programmi, tra cui i fondi
strutturali regionali, per sostenere questa necessità. La
valutazione intermedia dei programmi della Direzione generale Affari interni
(DG HOME) sulla prevenzione e la lotta alla criminalità (ISEC) e la
prevenzione, la preparazione e la gestione delle conseguenze del terrorismo e
altri rischi correlati alla sicurezza (CIPS)[40]
ritiene che il modello di gestione del programma Dogana e Fiscalis 2013
offra le prospettive più promettenti per il miglioramento della gestione dei
suddetti programmi in quanto consente di rispondere in modo tempestivo e
flessibile alle esigenze operative. La
struttura dei sistemi IT transeuropei è la rete CCN/CSI, che viene
utilizzata anche dall’OLAF per lo scambio (e l’archiviazione) di informazioni
su irregolarità e frodi. A tale scopo entrambe le direzioni generali
beneficiano di economie di scala. 1.6. Durata e incidenza
finanziaria X Proposta/iniziativa di durata limitata –
¨ Proposta/iniziativa in vigore dall’1.1.2014 al 31.12.2020 –
X Incidenza
finanziaria dal 2014 al 2023 (dal 2021 al 2023 solo per stanziamenti di
pagamento) ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, –
seguito da un funzionamento a pieno ritmo. 1.7. Modalità di gestione prevista[41] X Gestione centralizzata diretta da parte
della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: ¨ agenzie esecutive ¨ organismi creati dalle Comunità[42] ¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di
attribuzioni di servizio pubblico ¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al
titolo V del trattato sull’Unione europea, che devono essere indicate nel
pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”. Osservazioni / 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. Al
fine di garantire che le norme e le procedure per l’attuazione del programma
siano state applicate adeguatamente (funzione di controllo) viene compiuto il
monitoraggio delle attività del programma. Le proposte di attività
relative ad azioni congiunte sono monitorate in via permanente attraverso un
database online, l’Activity Reporting Tool (ART2) recante le proposte e le
relative attività corrispondenti. Il medesimo strumento consente ai
beneficiari delle sovvenzioni emesse nell’ambito del programma, in particolare
le amministrazioni doganali degli Stati membri, di riferire online le spese
finanziate attingendo alle sovvenzioni per partecipare ad attività relative ad
azioni congiunte. Gli Stati membri devono inviare una relazione
finanziaria alla Commissione con cadenza annuale utilizzando l’ART. Per
le attività di sviluppo della capacità di formazione e informatiche che vengono
finanziate attraverso gli appalti, si applicano le norme standard in materia di
rendicontazione e monitoraggio. Il
programma sarà oggetto di una duplice valutazione. I risultati della
valutazione intermedia saranno disponibili entro la metà del 2018 e quelli
della valutazione finale verso la fine del 2021. Gli Stati membri, in
veste di principali beneficiari del programma, rivestiranno un ruolo importante
nella raccolta di dati sia fornendo informazioni a livello dei singoli
strumenti (principalmente tramite l’ART2) o sull’impatto ad ampio raggio del
programma (partecipando a esercizi di valutazione delle percezioni o attraverso
la stesura di relazioni). Fino
ad oggi gli esercizi di valutazione dei programmi esistenti sono stati
prevalentemente destinati alle principali parti interessate del programma, in
particolare le autorità doganali e i relativi esperti che sono il pubblico
destinatario del programma. Tenendo conto dell’importanza di consultare anche
le parti interessate esterne al programma (ovvero gli operatori economici)
sugli impatti che il programma ha su di loro e sulla misura in cui essi
traggono vantaggio, ad esempio, da una migliore cooperazione tra le amministrazioni
doganali, la portata degli impatti indiretti sarà inclusa nelle valutazioni di
programmi futuri. 2.2. Sistema di gestione e di
controllo 2.2.1. Rischi individuati I
rischi potenziali inerenti all’attuazione delle sovvenzioni riguardano: –
l’attuazione non corretta dell’accordo di
sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e dei paesi
candidati. Il livello di rischio è considerato basso dal momento che i
beneficiari sono le amministrazioni pubbliche dei paesi partecipanti; –
gli Stati membri dichiarano spese per un’attività
che non è approvata nell’ambito del programma; –
gli Stati membri dichiarano due volte le stesse
spese. I
rischi potenziali per l’esecuzione degli appalti pubblici conclusi sotto l’egida
del programma riguardano: –
il mancato rispetto delle norme sugli appalti; –
il pagamento di una fattura per un prodotto o
servizio non esistente. 2.2.2. Modalità di controllo previste
Gli
elementi principali della strategia di controllo applicata sono: 1. Controlli finanziari comuni per tutti i settori di spesa Verifica ex ante degli impegni Tutti
gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell’unità Risorse
umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è
sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di
rassicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni. Verifica ex ante dei pagamenti Tutti
i pagamenti ex ante sono verificati in conformità ai regolamenti finanziari e
alle procedure stabilite. Tale controllo approfondito è svolto da un
verificatore finanziario e da un ordinatore. Viene
inoltre selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di
spesa) a settimana per la verifica approfondita ex ante condotta dal capo
dell’unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale
prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa
verifica è controllare i pagamenti in modo “casuale” al fine di verificare che
tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I
pagamenti restanti vengono elaborati ai sensi delle norme in vigore con cadenza
giornaliera. Dichiarazioni dell’ordinatore sottodelegato Tutti
gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della
relazione sulle attività annuali per l’esercizio in questione. Tali
dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori
sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all’attuazione del
bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione
finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito
adeguate rassicurazioni in merito alla legalità e la regolarità delle
operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente
individuati e segnalati e che sono state attuate le azioni di mitigazione. 2. Controlli supplementari per i contratti di appalti Vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite
nel regolamento finanziario. I contratti di appalto
sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi
della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e
della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure
antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi
tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d’oneri
dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico appalto. L’iter
di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti
vengono verificati e, all’occorrenza, modificati e infine accettati (o
rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una “lettera
di accettazione”. La procedura di ordinazione e accettazione dei servizi/prodotti copre
anche la gestione degli attivi. Ciascun attivo è
ordinato e successivamente accettato e inserito con il suo valore di acquisto
nello strumento informatico istituzionale della Commissione europea (attività
ABAC). Il deprezzamento si effettua automaticamente sulla base delle norme
contabili della Commissione. Verifica tecnica degli appalti La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e
vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua
inoltre periodicamente controlli sulla qualità e la sicurezza dei relativi
appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi
realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e procedure
definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono
incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici. Controllo amministrativo ex post degli aspetti
operativi e finanziari Al termine di ciascun contratto l’intero file è
verificato da unità amministrative e finanziarie prima di essere chiuso
formalmente. 3. Controlli supplementari delle sovvenzioni L’accordo di sovvenzione concluso con i beneficiari
del programma (amministrazioni doganali degli Stati membri e dei paesi
candidati) definisce le condizioni che si applicano al finanziamento delle
attività ricorrenti nell’ambito della sovvenzione, ivi compresa una sezione
sulle modalità di controllo. Tutte le amministrazioni partecipanti si sono
impegnate a rispettare le norme amministrative e finanziarie della Commissione
in materia di spese. Le attività per le quali i beneficiari delle
sovvenzioni possono finanziare la partecipazione attingendo alle sovvenzioni
sono indicate in un database online (ART2 - Activity Reporting Tool).
Gli Stati membri iscrivono le proprie spese nel medesimo database che presenta
una serie di controlli integrati per ridurre gli errori. Ad esempio, gli Stati
membri possono iscrivere solamente le spese per attività a cui sono stati
invitati e possono farlo solo una volta. Oltre ai controlli che sono integrati nel sistema di
rendicontazione, la DG TAXUD svolge anche controlli cartacei e sul posto a
campione. Si tratta di controlli ex post basati su un campionamento in funzione
del rischio. Questa strategia di controllo consente di
minimizzare al massimo gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari delle
sovvenzioni mantenendoli proporzionati alla dotazione di bilancio attribuita e
ai rischi percepiti. L’impatto delle misure di semplificazione, come la
sostituzione dei costi effettivi con importi forfettari, dovrebbe essere
marginale in termini di vantaggi di bilancio. I benefici principali saranno una
maggiore efficienza e una riduzione degli oneri amministrativi sia per gli
Stati membri che per la Commissione. 4. Costi e benefici dei controlli I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di
avere sufficienti rassicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle
spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. L’accuratezza della
valutazione raggiunge il livello tre[43]
per le azioni congiunte e il livello quattro[44]
per gli appalti. Il vantaggio delle misure di controllo sopra descritte
consiste nel ridurre i rischi potenziali al di sotto del 2% del bilancio
complessivo; esse inoltre toccano tutti i beneficiari. Altre misure intese a
ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e
non sono pertanto previste. La DG TAXUD ritiene che non siano intervenuti
cambiamenti rispetto al programma attuale dal punto di vista del controllo e
applicherà pertanto la medesima strategia di controllo per il programma 2020. I
costi contemplati per attuare la suddetta strategia di controllo si limitano al
2,60%[45]
del bilancio e si prevede che tale percentuale resti invariata. La strategia di controllo del programma è
ritenuta efficiente nel ridurre al di sotto del 2% il rischio di non conformità
alle normative e commisurata ai rischi contemplati. 2.3. Misure di prevenzione delle
frodi e delle irregolarità Precisare le misure di
prevenzione e di tutela in vigore o previste. Oltre
all’applicazione di tutti i meccanismi di controllo normativi, la DG concepirà
una strategia antifrode in linea con la nuova strategia antifrode della
Commissione adottata il 24 giugno 2011 al fine di garantire, tra l’altro,
che i relativi controlli interni antifrode siano pienamente allineati alla
nuova strategia antifrode della Commissione e che sia seguito l’approccio alla
gestione dei rischi di frode per identificare le aree a rischio di frodi e le
opportune risposte. Se necessario, saranno istituiti gruppi in rete e saranno
creati appropriati strumenti di tecnologia dell’informazione finalizzati ad
analizzare i casi di frode in relazione al programma Dogana 2020. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche del quadro
finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l’ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Denominazione…...….] || Diss./Non diss. ([46]) || di paesi EFTA[47] || di paesi candidati[48] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario || || || || || || · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario
pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero [Rubrica…..] || Diss./Non diss. || di paesi EFTA || di paesi candidati || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 1 || 14.04.03 – Dogana 2020 || Diss. || No || Sì || No || No || || || || || || 1 || 14.01.04.05 Dogana 2020 - Spese di gestione amministrativa || Non diss || No || No || No || No 3.2. Incidenza prevista sulle
spese[49] 3.2.1. Sintesi dell’incidenza
prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 1 || Crescita intelligente e inclusiva DG: TAXUD || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2023 || TOTALE Stanziamenti operativi || || 14.0403 – Dogana 2020 || Impegni || (1) || 71,740 || 73,860 || 75,970 || 78,080 || 80,300 || 82,610 || 84,820 || || 547,380 Pagamenti || (2) || 14,348 || 47,055 || 62,779 || 68,162 || 70,083 || 72,072 || 74,103 || 138,778 || 547,380 Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[50] || || 14.010405 || || (3) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || || 0,700 TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD || Impegni || =1+1(a)+3 || 71,840 || 73,960 || 76,070 || 78,180 || 80,400 || 82,710 || 84,920 || || 548,080 Pagamenti || =2+2(a)+3 || 14,448 || 47,155 || 62,879 || 68,262 || 70,183 || 72,172 || 74,203 || 138,778 || 548,080 TOTALE degli stanziamenti operativi || Impegni || (4) || 71,740 || 73,860 || 75,970 || 78,080 || 80,300 || 82,610 || 84,820 || || 547,380 Pagamenti || (5) || 14,348 || 47,055 || 62,779 || 68,162 || 70,083 || 72,072 || 74,103 || 138,778 || 547,380 TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || 0,100 || || 0,700 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 71,840 || 73,960 || 76,070 || 78,180 || 80,400 || 82,710 || 84,920 || || 548,080 Pagamenti || =5+ 6 || 14,448 || 47,155 || 62,879 || 68,262 || 70,183 || 72,172 || 74,203 || 138,778 || 548,080 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative” Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE DG: TAXUD || Risorse umane || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 70,672 Altre spese amministrative || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 2,730 TOTALE DG TAXUD || || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 73,402 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 73,402 || || || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || Anni 2021-2023 || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 82,326 || 84,446 || 86,556 || 88,666 || 90,886 || 93,196 || 95,406 || || 621,482 Pagamenti || 24,934 || 57,641 || 73,365 || 78,748 || 80,669 || 82,658 || 84,689 || 138,778 || 621,482 Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di
stanziamenti operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || 2014 || 2015 || 2016 || 2017 || 2018 || 2019 || 2020 || TOTALE RISULTATI Tipo di risultato[51] || Costo medio del risultato || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero dei risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale Obiettivo specifico: sostenere il funzionamento dell’unione doganale, in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità doganali, i loro funzionari ed esperti esterni. || || || || || || || || || || || || || || || || Sviluppo capacità IT || Numero di contratti IT || || Circa 30 || 57,360 || || 59,470 || || 61,580 || || 63,700 || || 65,910 || || 68,220 || || 70,440 || || 446,680 Azioni congiunte || Numero di eventi organizzati || || Circa 450 || 11,570 || || 11,570 || || 11,570 || || 11,570 || || 11,570 || || 11,570 || || 11,570 || || 80,990 Sviluppo capacità umane || Numero di formazioni || || Da confer-mare || 2,810 || || 2,820 || || 2,820 || || 2,810 || || 2,820 || || 2,820 || || 2,810 || || 19,710 || || || || || || || || || || || || || || || || COSTO TOTALE || || || || 71,740 104,400 || || 73,860 || || 75,970 || || 78,080 || || 80,300 || || 82,610 || || 84,820 || || 547,380 3.2.2. Incidenza prevista sugli
stanziamenti di natura amministrativa 3.2.2.1. Sintesi –
La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di
stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 10,096 || 70,672 Altre spese amministrative || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 0,390 || 2,730 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 73,402 Esclusa la RUBRICA 5[52] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Altre spese di natura amministrativa || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Totale parziale al di fuori della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. TOTALE || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 10,486 || 73,402 3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse
umane –
La proposta comporta l’utilizzo di risorse umane,
come spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || Anno 2014 || Anno 2015 || Anno 2016 || Anno 2017 || Anno 2018 || Anno 2019 || Anno 2020 Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) 14 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 65 || 65 || 65 || 65 || 65 || 65 || 65 14 01 01 02 (nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 05 01 (ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 01 (ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[53] 14 01 02 01 (AC, INT, LA, END della dotazione globale) || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 || 17 14 01 02 02 (AC, INT, JED, LA e END nelle delegazioni) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 04 05 [54] || in sede[55] || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. - nelle delegazioni || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 14 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca indiretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. 10 01 05 02 (AC, INT, END — Ricerca diretta) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. Altre linee di bilancio (specificare) || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. || p.m. TOTALE || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 || 82 14 è il settore o il titolo di bilancio
interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione
e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale
di assegnazione e tenendo conto dei vincoli di bilancio. Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Attività di gestione del programma, in senso stretto[56], e attività di attuazione del programma tra cui studi, sviluppo, manutenzione e funzionamento dei sistemi d’informazione europei. Personale esterno || Assistenza in attività di attuazione del programma tra cui studi, sviluppo, manutenzione e funzionamento dei sistemi d’informazione europei. 3.2.3. Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale –
La proposta è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale 2020. 3.2.4. Partecipazione di terzi al
finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi. 3.2.5. Incidenza prevista sulle
entrate –
La proposta ha un’incidenza finanziaria potenziale
sulle entrate. ·
L’impatto del programma può incidere indirettamente
sulle entrate dell’Unione in quanto dogane migliorate e più efficienti
dovrebbero, fra l’altro, portare a una maggiore riscossione di dazi. Tale
effetto non è tuttavia quantificabile. ·
Qualora le sanzioni menzionate all’articolo 13
siano irrogate, saranno ascritte nel bilancio dell’Unione come entrate generali. [1] COM(2011) 500 definitivo del 29 giugno 2011, “Un
bilancio per la strategia Europa 2020”. [2] COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010: Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. [3] Nel 2010 circa il 12,3% (15,7 miliardi di euro) del
bilancio dell’UE proveniva da fonti proprie tradizionali. Direzione generale
bilancio, Relazione tematica sulla strategia di controllo doganale negli Stati
membri — Controllo delle risorse proprie tradizionali, pag. 3. [4] Valutazione intermedia del programma Dogana 2013: http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/common/publications/studies/customs2013_mid_term_report_en.pdf [5] DELOITTE, The future business architecture for the
Customs Union and Cooperative Model in the Taxation Area in Europe. [6] Verbale
della 9a riunione del comitato Dogana dell’11 aprile 2011. [7] Proposta di regolamento che istituisce il codice
doganale dell’Unione, COM(2012) 64 del 20 febbraio 2012. [8] Punti di connessione doganali e fiscali considerati
complessivamente. [9] COM(2012) 388 final. [10] Precedentemente definiti sistemi operativi informatici
transeuropei. [11] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [12] COM(2011) 398 definitivo del 29 giugno 2011. [13] COM (2011) 706 definitivo del 9 novembre 2011. [14] COM(2010) 245 definitivo/2: Un’agenda digitale europea. [15] COM(2010) 682 del 23 novembre 2010, Un’agenda per nuove
competenze e per l’occupazione. [16] COM(2011) 0206 definitivo. [17] COM(2011) 287, Un mercato unico dei diritti di proprietà
intellettuale — Rafforzare la creatività e l’innovazione per permettere la
creazione di crescita economica, di posti di lavoro e prodotti e servizi di
prima qualità in Europa. [18] Il programma sarà complementare al programma Hercule III (2014-2020),
COM(2011) 914 definitivo, un programma specificamente dedicato alla lotta alla
frode, alla corruzione e ad altre attività illecite che incidono sugli
interessi finanziari dell’Unione. [19] COM(2010) 612, Commercio, crescita e affari mondiali:
la politica commerciale come componente essenziale della strategia 2020 dell’UE. [20] COM(2010) 673 definitivo, Bruxelles, 22.11.2010,
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio —
Strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: Cinque passi verso un’Europa
più sicura. [21] COM(2010) 171 definitivo, Bruxelles, 20.4.2010,
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Creare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano
d’azione che attua il programma di Stoccolma. [22] COM(2010) 2020. [23] COM(2004) 373. [24] Da completare. [25] COM(2010) 700. [26] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [27] GU L 154 del 14.6.2007, pag. 25. [28] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [29] ABM: Activity Based Management (gestione per attività) –
ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività). [30] A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b),
del regolamento finanziario. [31] COM(2010) 2020 definitivo del 3 marzo 2010: Una
strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. [32] Adottato dal Consiglio nel 2008 (2008/C 253/01). [33] SEC(2011) 467 definitivo del 13.4.2011. Sintesi delle
risposte alla consultazione pubblica sulla Comunicazione “Verso un atto per il
mercato unico”. [34] http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/
statistics/statistics_2010.pdf. [35] Direzione generale Bilancio, Relazione tematica sulla
strategia di controllo doganale negli Stati membri — Controllo delle risorse
proprie tradizionali, pag. 3. [36] COM(2010) 612, Commercio, crescita e affari mondiali,
pagina 12. [37] COM(2010) 673 definitivo, Bruxelles, 22.11.2010,
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio —
Strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: Cinque passi verso un’Europa
più sicura. [38] COM(2010) 171 definitivo, Bruxelles, 20.4.2010,
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al
Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Creare uno
spazio di libertà, sicurezza e giustizia per i cittadini europei — Piano
d’azione che attua il programma di Stoccolma. [39] Punti di connessione doganali e fiscali considerati
complessivamente. [40] Il COM(2005) 124 del 6 aprile 2005 presenta un
bilancio da 745 milioni di euro nel quadro finanziario 2007‑2013. [41] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti
al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [42] A norma dell’articolo 185 del regolamento
finanziario. [43] Accuratezza dei controlli — livello tre: controllo con
riferimento alle informazioni probatorie indipendenti. [44] Accuratezza dei controlli — livello quattro: controllo con
riferimento alla relativa documentazione disponibile nella fase del processo in
questione e accesso alla stessa. [45] Il costo comprende il numero di ETP incaricati dello
svolgimento dei controlli moltiplicato per il costo medio del personale, le
spese correlate ai controlli contabili esterni e quelle inerenti alla
manutenzione del sistema ART. [46] SD = stanziamenti dissociati / SND = stanziamenti non
dissociati. [47] EFTA: Associazione europea di libero scambio. [48] Paesi candidati e, se del caso, potenziali paesi candidati
dei Balcani occidentali. [49] La spesa è espressa in prezzi attuali. [50] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [51] I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad
es.: il numero degli scambi di studenti finanziati, il numero dei km di strade
costruiti, ecc.). [52] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee “BA”), ricerca
indiretta, ricerca diretta. [53] AC= agente contrattuale; INT= personale interinale
(“Intérimaire”); JED= giovane esperto in delegazione (“Jeune Expert en
Délégation”); AL= agente locale; END= esperto nazionale distaccato; [54] Sottomassimale per il personale esterno dagli stanziamenti
operativi (ex linee “BA”). [55] Essenzialmente per Fondi strutturali, Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP). [56] Il numero di posti previsti nelle attività di gestione del
programma in senso stretto si limita a 18.