52012PC0441

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio /* COM/2012/0441 final - 2012/0214 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

In base al pertinente mandato conferitole dal Consiglio[1], la Commissione, a nome dell’Unione europea, ha condotto negoziati con la Repubblica di Maurizio al fine di siglare un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e il relativo protocollo tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio. In seguito a tali negoziati, il 23 febbraio 2012 sono stati siglati un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un nuovo protocollo.

Il nuovo accordo copre un periodo di sei anni decorrente dalla data della firma ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni.

L’obiettivo generale è rafforzare la cooperazione tra l’UE e la Repubblica di Maurizio per l’instaurazione di un quadro di partenariato volto a favorire lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca mauriziana, nell’interesse di entrambe le Parti.

La durata del protocollo è fissata a tre anni. Il nuovo protocollo prevede possibilità di pesca per 86 tonniere (41 pescherecci con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari).

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D’IMPATTO

Gli Stati membri sono stati consultati nell’ambito di riunioni tecniche e del gruppo di lavoro “Pesca” del Consiglio. Tali consultazioni hanno evidenziato un interesse per la conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca con Maurizio. La Commissione si è inoltre basata sui risultati di una valutazione realizzata da esperti esterni conclusasi nel novembre 2011.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La presente procedura è avviata contemporaneamente alle procedure concernenti la decisione del Consiglio, con l’accordo del Parlamento europeo, relativa alla conclusione del nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo, e il regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca nell’ambito di detto protocollo.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo prevede una contropartita finanziaria complessiva di 1 980 000 EUR per l’intero periodo. Tale importo corrisponde a: a) 357 500 EUR all’anno, equivalenti a un quantitativo di riferimento annuo di 5 500 tonnellate, e b) 302 500 EUR all’anno, corrispondenti alla dotazione supplementare versata dall’Unione per sostenere la politica marittima e della pesca di Maurizio.

La contropartita finanziaria annua a carico del bilancio dell’Unione è quindi di 660 000 EUR.

2012/0214 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)       L’Unione ha negoziato con Maurizio un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio in materia di pesca.

(2)       A seguito di tali negoziati, il 23 febbraio 2012 sono stati siglati un accordo di partenariato nel settore della pesca e un protocollo.

(3)       Il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e il nuovo protocollo devono essere firmati ed entrare in vigore una volta espletate le procedure per la loro conclusione formale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio e del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio, con riserva della loro conclusione.

Il testo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma dell’accordo e del protocollo, con riserva della loro conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore dell’accordo.

Articolo 3

L’accordo di partenariato nel settore della pesca entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie, in conformità dell’articolo 17 dell’accordo.

Articolo 4

Il protocollo dell’accordo di partenariato nel settore della pesca entra in vigore alla data in cui le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie, in conformità dell’articolo 15 del protocollo.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA

tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

L’UNIONE EUROPEA, in appresso “l’Unione”, e

LA REPUBBLICA DI MAURIZIO, in appresso “Maurizio”, in appresso denominate “le Parti”,

CONSIDERANDO le intense relazioni di cooperazione esistenti tra l’Unione e Maurizio, in particolare nell’ambito dell’Accordo di Cotonou, nonché il loro desiderio comune di rafforzare tali relazioni,

CONSIDERANDO il desiderio di entrambe le Parti di promuovere lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche attraverso la cooperazione,

TENUTO CONTO delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare,

RICONOSCENDO che Maurizio esercita i propri diritti di sovranità o di giurisdizione in una zona che si estende fino a 200 miglia nautiche dalla linea di base, conformemente alla Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare,

DETERMINATE ad applicare le decisioni e le raccomandazioni adottate dalle pertinenti organizzazioni regionali di cui le Parti sono membri,

CONSAPEVOLI dell’importanza dei principi stabiliti dal Codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della conferenza dell’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) del 1995,

DETERMINATE a cooperare, nel reciproco interesse, alla promozione di una pesca responsabile al fine di garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine,

CONVINTE che da tale cooperazione debbano scaturire misure e iniziative complementari, sinergiche e conformi agli obiettivi politici, siano esse adottate congiuntamente o separatamente,

DECISE, ai fini di tale cooperazione, ad instaurare il dialogo necessario per attuare la politica della pesca di Maurizio coinvolgendo gli operatori della società civile,

DESIDEROSE di stabilire le modalità e le condizioni per l’esercizio della pesca da parte delle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e per il sostegno dell’Unione a favore di una pesca responsabile in tali acque,

RISOLUTE a promuovere una cooperazione economica più stretta nell’industria della pesca e nelle attività correlate favorendo la cooperazione tra imprese di entrambe le Parti,

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

a)           “autorità di Maurizio”: il Ministero della pesca della Repubblica di Maurizio;

b)           “autorità dell’Unione”: la Commissione europea;

c)           “peschereccio”: qualsiasi imbarcazione utilizzata per la pesca conformemente alla normativa di Maurizio;

d)           “nave dell’Unione”: un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell’Unione e immatricolato nell’Unione;

e)           “commissione mista”: una commissione composta da rappresentanti dell’Unione e di Maurizio, secondo quanto specificato all’articolo 9 del presente accordo;

f)            “trasbordo”: il trasferimento, effettuato nell’area portuale, della totalità o di parte del pescato detenuto a bordo di un peschereccio verso un’altra imbarcazione;

g)           “armatore”: la persona legalmente responsabile di un peschereccio, che lo dirige e lo controlla;

h)           “marittimi ACP”: qualsiasi marittimo che sia cittadino di un paese non europeo firmatario dell’accordo di Cotonou;

i)            “FAO”: Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura.

Articolo 2 - Oggetto

Scopo del presente accordo è stabilire le condizioni alle quali le navi immatricolate nell’UE e battenti bandiera dell’UE (di seguito, “navi dell’UE”) possono praticare la pesca del tonno nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di Maurizio (di seguito, “acque di Maurizio”) in conformità delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) e di altre disposizioni e prassi del diritto internazionale.

Il presente accordo stabilisce i principi, le norme e le procedure che disciplinano:

-             la cooperazione economica, finanziaria, tecnica e scientifica nel settore della pesca al fine di promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, onde garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche e contribuire allo sviluppo del settore della pesca di Maurizio;

-             la cooperazione relativa alle modalità di controllo della pesca nelle acque di Maurizio, al fine di garantire l’osservanza delle succitate norme e condizioni, l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione degli stock ittici e la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;

-             le associazioni tra operatori intese a sviluppare, nell’interesse comune, attività economiche nel settore della pesca e attività correlate.

Articolo 3 – Principi e obiettivi alla base del presente accordo

1.           Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, secondo quanto previsto dal Codice di condotta per una pesca responsabile della FAO e in base al principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.           Le Parti cooperano al fine di valutare i risultati dell’attuazione della politica adottata dal governo di Maurizio in materia di pesca nonché le misure, i programmi e le azioni realizzate nell’ambito dell’accordo; a tal fine esse instaurano un dialogo politico nel settore della pesca. I risultati delle valutazioni sono analizzati dalla commissione mista di cui all’articolo 9 del presente accordo.

3.           Le Parti si impegnano a garantire l’attuazione del presente accordo in conformità ai principi della buona gestione economica e sociale e nel rispetto dello stato delle risorse alieutiche.

4.           L’ingaggio di marittimi mauriziani a bordo delle navi dell’Unione è disciplinato dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, che si applica di diritto ai contratti corrispondenti e alle condizioni generali di lavoro. Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia occupazionale e professionale. I marittimi ACP che non sono cittadini mauriziani godono delle stesse condizioni.

5.           Le Parti si consultano prima di adottare qualsiasi decisione atta ad incidere sulle attività delle navi dell’Unione nell’ambito del presente accordo.

Articolo 4 - Cooperazione scientifica

1.           Nel periodo di applicazione del presente accordo l’Unione e le autorità di Maurizio sorvegliano l’evoluzione delle risorse nelle acque di Maurizio.

2.           Le Parti si impegnano a consultarsi, nell’ambito di un gruppo di lavoro scientifico congiunto o nell’ambito delle organizzazioni internazionali competenti, al fine di garantire la gestione e la conservazione delle risorse biologiche nell’Oceano Indiano e cooperare alla ricerca scientifica nei settori pertinenti.

3.           In conformità a quanto previsto al paragrafo 2, le Parti si consultano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 e adottano congiuntamente misure di conservazione volte a garantire la gestione sostenibile degli stock ittici che interessano le attività delle navi dell’Unione.

Articolo 5 – Accesso delle navi dell’Unione alle zone di pesca nelle acque mauriziane

1.           Maurizio si impegna ad autorizzare le navi dell’Unione a praticare attività di pesca nelle proprie acque in conformità del presente accordo, compreso il protocollo e il relativo allegato.

2.           Le attività di pesca previste dal presente accordo sono soggette alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti a Maurizio. Le autorità mauriziane notificano alle autorità dell’Unione qualsiasi modifica della suddetta legislazione.

3.           Maurizio si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’effettiva applicazione delle disposizioni del protocollo relative al controllo delle attività di pesca. Le navi dell’Unione cooperano con le autorità mauriziane preposte al controllo della pesca.

4.           L’Unione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a garantire che le proprie navi rispettino le disposizioni del presente accordo e la legislazione che disciplina la pesca nelle acque di Maurizio.

Articolo 6 – Autorizzazioni di pesca

1.           Possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio solo le navi dell’Unione che detengano a bordo un’autorizzazione di pesca, o una copia della medesima, rilasciata in virtù del presente accordo e del relativo protocollo.

2.           La procedura per il rilascio di un’autorizzazione di pesca per una nave, i canoni applicati agli armatori e le relative modalità di pagamento sono specificati nell’allegato del protocollo.

Articolo 7– Contropartita finanziaria

1.           L’Unione concede a Maurizio una contropartita finanziaria in conformità delle condizioni stabilite nel protocollo e negli allegati del presente accordo. Tale contropartita è definita sulla base delle due componenti seguenti:

a)      l’accesso delle navi dell’Unione alle acque e alle risorse alieutiche di Maurizio e

b)      il sostegno finanziario dell’Unione a favore di una pesca responsabile e di uno sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.

2.           La componente della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1, lettera b), è stabilita in funzione degli obiettivi identificati di comune accordo dalle parti in conformità del protocollo, che dovranno essere conseguiti nell’ambito della politica settoriale della pesca definita dal governo di Maurizio sulla base di una programmazione annuale e pluriennale per l’attuazione di tale politica.

3.           La contropartita finanziaria concessa dall’Unione è versata annualmente secondo le modalità stabilite nel protocollo, fatte salve le disposizioni del presente accordo e del protocollo riguardanti eventuali modifiche dell’importo della contropartita stessa per i seguenti motivi:

a)      gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, che impediscano l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)      riduzione delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilita di comune accordo dalle Parti ai fini della gestione degli stock considerati, se tale provvedimento è ritenuto necessario per garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

c)      aumento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione, stabilito di comune accordo dalle Parti, purché tale provvedimento risulti compatibile con lo stato delle risorse alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili;

d)      revisione delle condizioni relative al sostegno finanziario per l’attuazione della politica settoriale della pesca a Maurizio, ove ciò sia giustificato dai risultati della programmazione annuale e pluriennale osservati dalle Parti;

e)      denuncia del presente accordo ai sensi dell’articolo 12;

f)       sospensione dell’applicazione del presente accordo ai sensi dell’articolo 13.

Articolo 8 – Promozione della cooperazione tra gli operatori economici e nella società civile

1.           Le Parti promuovono la cooperazione economica, scientifica e tecnica nel settore della pesca e nei settori connessi. Esse si consultano ai fini del coordinamento delle misure che possono essere adottate a questo scopo.

2.           Le Parti incoraggiano lo scambio di informazioni sulle tecniche e gli attrezzi da pesca, i metodi di conservazione e i processi industriali di trasformazione dei prodotti della pesca.

3.           Ove opportuno, le Parti si adoperano per creare condizioni atte a favorire le relazioni tra le rispettive imprese in campo tecnico, economico e commerciale, promuovendo un ambiente favorevole allo sviluppo dell’attività imprenditoriale e degli investimenti.

4.           Le Parti si impegnano ad attuare un piano d’azione con la partecipazione di operatori di Maurizio e dell’Unione al fine di promuovere gli sbarchi di prodotti ittici a Maurizio da parte di navi dell’Unione.

5.           Ove opportuno, le Parti incoraggiano la costituzione di società miste che perseguano un interesse comune, nel rigoroso rispetto della legislazione mauriziana e unionale.

Articolo 9 – Commissione mista

1.           È istituita una commissione mista incaricata di sorvegliare l’applicazione del presente accordo. La commissione mista espleta le seguenti funzioni:

a)      controlla l’esecuzione, l’interpretazione e l’applicazione dell’accordo, e segnatamente la definizione e la valutazione della programmazione annuale e pluriennale di cui all’articolo 7, paragrafo 2;

b)      coordina le questioni di comune interesse in materia di pesca;

c)      funge da organo di conciliazione per le controversie eventualmente derivanti dall’interpretazione o dall’applicazione dell’accordo;

d)      riconsidera, ove necessario, il livello delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria;

e)      svolge qualsiasi altra funzione stabilita dalle Parti di comune accordo.

2.           La commissione mista esercita le sue funzioni tenendo conto dei risultati delle consultazioni scientifiche di cui all’articolo 4 dell’accordo.

3.           La commissione mista si riunisce almeno una volta all’anno, alternativamente a Maurizio e nell’Unione, ed è presieduta dalla Parte ospitante. Essa si riunisce in sessione straordinaria su richiesta di una delle Parti.

Articolo 10 – Zona geografica di applicazione

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui trova applicazione il trattato che istituisce l’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altra, al territorio di Maurizio.

Articolo 11 – Durata

Il presente accordo si applica per un periodo di sei (6) anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre (3) anni, salvo denuncia notificata in conformità dell’articolo 12.

Articolo 12 – Denuncia

1.           Il presente accordo può essere denunciato da una delle Parti in caso di circostanze gravi diverse dai fenomeni naturali, non soggette al ragionevole controllo di una delle Parti, tali da impedire l’esercizio dell’attività di pesca nelle acque di Maurizio. Il presente accordo può essere inoltre denunciato da una delle Parti in caso di degrado degli stock interessati, constatazione di un livello ridotto di sfruttamento delle possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione o mancato rispetto degli impegni assunti dalle Parti in materia di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

2.           La Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare l’accordo almeno sei (6) mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di ogni periodo supplementare.

3.           L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

4.           L’ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 per l’anno in cui ha effetto la denuncia è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis.

Articolo 13 – Sospensione

1.           L’applicazione del presente accordo può essere sospesa su iniziativa di una delle Parti in caso di grave disaccordo in merito all’applicazione delle relative disposizioni. Ai fini della sospensione dell’applicazione dell’accordo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione. Al ricevimento della notifica le Parti avviano consultazioni al fine di risolvere in via amichevole le divergenze fra loro insorte.

2.           L’ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 7 è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 14 – Protocollo e allegato

Il protocollo, l’allegato e le appendici formano parte integrante del presente accordo.

Articolo 15 - Disposizioni applicabili del diritto nazionale

Le attività delle navi dell’Unione operanti nelle acque mauriziane sono disciplinate dalla normativa applicabile a Maurizio, salvo diversa disposizione dell’accordo, del protocollo, dell’allegato e delle appendici.

Articolo 16 - Abrogazione

Il presente accordo abroga e sostituisce, alla data della sua entrata in vigore, l’accordo tra l’Unione europea e il governo di Maurizio sulla pesca nelle acque di Maurizio, entrato in vigore il 1º dicembre 1990.

Articolo 17 – Entrata in vigore

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Esso entra in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

Articolo 1 Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.           Le possibilità di pesca concesse per un periodo di tre (3) anni a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982)

a.            41 tonniere oceaniche con reti a circuizione e

b.           45 pescherecci con palangari di superficie.

2.           Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente protocollo.

3.           A norma dell’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e dell’articolo 7 del presente protocollo, le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di un’autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nel relativo allegato.

Articolo 2 Contropartita finanziaria - Modalità di pagamento

1.           Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria totale di cui all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 1 980 000 EUR per l’intera durata del presente protocollo.

2.           Detta contropartita finanziaria totale comprende:

a.            un importo annuo di 357 500 EUR per l’accesso alle acque di Maurizio, corrispondente a un quantitativo di riferimento di 5 500 tonnellate annue, e

b.           un importo specifico annuo di 302 500 EUR destinato al sostegno e all’attuazione della politica settoriale della pesca di Maurizio.

3.           Il paragrafo 1 del presente articolo si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5 e 6 del presente protocollo.

4.           L’Unione europea versa ogni anno l’importo totale di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo (vale a dire 660 000 EUR/anno) durante il periodo di applicazione del presente protocollo. Il pagamento è effettuato entro sessanta (60) giorni dall’entrata in vigore del presente protocollo per il primo anno ed entro la sua ricorrenza anniversaria per gli anni successivi.

5.           Se il volume complessivo delle catture di tonno effettuate annualmente dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio supera le 5 500 tonnellate, l’importo totale della contropartita finanziaria annua per i diritti di accesso è aumentato di 65 EUR per tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a) (715 000 EUR). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea nelle acque di Maurizio superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo conformemente alle disposizioni dell’allegato.

6.           L’impiego della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo è di competenza esclusiva di Maurizio.

7.           La contropartita finanziaria è versata su un conto unico del Tesoro pubblico di Maurizio aperto presso la Banca centrale di Maurizio. Il numero di conto è indicato dalle autorità di Maurizio.

Articolo 3 Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di Maurizio

1.           All’entrata in vigore del presente protocollo e comunque entro tre (3) mesi da tale data, l’Unione europea e Maurizio concordano, nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, un programma settoriale pluriennale e le relative modalità di applicazione tra cui, in particolare:

a)           gli orientamenti annuali e pluriennali in base ai quali sarà utilizzato l’importo specifico della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)           gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da Maurizio nel quadro della politica nazionale in materia di pesca e affari marittimi o di altre politiche atte ad incidere sulla promozione di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate, ivi comprese le aree marine protette;

c)           i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.           Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle Parti in sede di commissione mista.

3.           Se necessario, Maurizio può assegnare ogni anno un importo supplementare alla contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione è notificata all’Unione europea.

Articolo 4 Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.           Le Parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di Maurizio, basata sul principio della non discriminazione tra le varie flotte pescherecce operanti in tali acque.

2.           Nel periodo di applicazione del presente protocollo l’Unione europea e Maurizio si adoperano per monitorare lo stato delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.

3.           Le Parti si impegnano a rispettare le risoluzioni, le raccomandazioni e, se del caso, i piani di gestione adottati dalla Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) in materia di conservazione e di gestione responsabile della pesca.

4.           Sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito della IOTC e dei migliori pareri scientifici disponibili nonché, ove opportuno, dei risultati della riunione scientifica congiunta di cui all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti possono consultarsi reciprocamente nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo e, se necessario, decidere le misure atte a garantire la gestione sostenibile delle risorse alieutiche di Maurizio.

Articolo 5 Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.           Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dalla IOTC confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile di tonnidi e specie affini nell’Oceano Indiano.

2.           In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

3.           Le Parti si notificano reciprocamente per iscritto eventuali modifiche delle rispettive legislazioni e politiche nel settore della pesca.

Articolo 6 Nuove possibilità di pesca

1.           Nel caso in cui i pescherecci dell’Unione europea siano interessati ad attività di pesca non contemplate dall’articolo 1 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, le Parti si consultano prima dell’eventuale concessione della relativa autorizzazione e, se del caso, concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le necessarie modifiche al presente protocollo e al relativo allegato.

2.           Le Parti incoraggiano la pesca sperimentale, in particolare delle specie di acque profonde insufficientemente sfruttate presenti nelle acque di Maurizio. A tal fine, su richiesta di una di esse, le Parti si consultano e stabiliscono caso per caso le specie, le condizioni e gli altri parametri pertinenti.

3.           Le Parti effettuano operazioni di pesca sperimentale conformemente ai parametri da esse concordati, eventualmente nell’ambito di un accordo amministrativo. Le autorizzazioni per la pesca sperimentale sono accordate per un periodo massimo di sei (6) mesi.

4.           Qualora le Parti ritengano che le campagne sperimentali abbiano dato risultati positivi, il governo di Maurizio può concedere alla flotta dell’Unione europea possibilità di pesca per le nuove specie fino alla scadenza del presente protocollo. La contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del presente protocollo è aumentata di conseguenza. I canoni degli armatori e le condizioni che figurano nell’allegato sono modificati di conseguenza.

Articolo 7 Condizioni per l’esercizio della pesca — clausola di esclusiva

Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, i pescherecci dell’Unione europea possono pescare nelle acque di Maurizio soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca valida rilasciata da Maurizio nell’ambito del presente protocollo e del relativo allegato.

Articolo 8 Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.           In deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del presente protocollo, la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), è riveduta o sospesa, previa consultazione tra le Parti, a condizione che l’Unione europea abbia versato la totalità degli importi dovuti al momento della sospensione:

a)           se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)           a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

c)           se l’Unione europea constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso. In questo caso, tutte le attività di pesca delle navi dell’UE vengono sospese.

2.           L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento del contributo specifico previsto all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), se dalla valutazione e dalle consultazioni effettuate in sede di commissione mista ai sensi dell’articolo 3 del presente protocollo emerge che i risultati ottenuti nella politica di sostegno settoriale si discostano sostanzialmente dalla programmazione di bilancio.

3.           Il versamento del contributo finanziario e le attività di pesca possono riprendere non appena sia stata ripristinata la situazione precedente gli avvenimenti suindicati e le Parti, dopo essersi consultate, si siano dichiarate d’accordo.

Articolo 9 Sospensione dell’applicazione del protocollo

1.           L’applicazione del presente protocollo è sospesa su iniziativa di una delle Parti a seguito di consultazioni e di un accordo tra le Parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo:

a)           se circostanze eccezionali, diverse da fenomeni naturali, impediscono l’esercizio della pesca nelle acque di Maurizio;

b)           se l’Unione europea omette di effettuare i pagamenti di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

c)           se tra le Parti sorge una controversia che non può essere risolta, concernente l’interpretazione e l’applicazione del presente protocollo e del relativo allegato;

d)           se una delle Parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo e del relativo allegato;

e)           a seguito di importanti mutamenti negli orientamenti politici di una delle Parti che incidono sulle disposizioni pertinenti del presente protocollo;

f)            se una delle Parti constata una violazione di elementi essenziali e fondamentali in materia di diritti umani stabiliti dall’articolo 9 dell’Accordo di Cotonou e in seguito alla procedura di cui agli articoli 8 e 96 dello stesso;

g)           in caso di inosservanza della Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, di cui all’articolo 3, paragrafo 5, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

2.           Ai fini della sospensione dell’applicazione del presente protocollo la Parte interessata è tenuta a notificare la propria intenzione per iscritto almeno tre (3) mesi prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

3.           In caso di sospensione dell’applicazione, le Parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le Parti raggiungono un’intesa il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10 Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.           Salvo disposizione contraria del presente protocollo e del relativo allegato, le attività dei pescherecci dell’Unione europea nelle acque di Maurizio sono soggette alle leggi e ai regolamenti di Maurizio.

2.           Le autorità di Maurizio informano la Commissione europea in merito a eventuali modifiche o a nuove norme di legge attinenti alla politica della pesca.

Articolo 11 Riservatezza

Le Parti garantiscono che tutti i dati relativi ai pescherecci dell’UE e alle loro attività di pesca nelle acque di Maurizio siano sempre trattati in modo riservato. Tali dati sono usati esclusivamente per l’applicazione dell’accordo e a fini di gestione, monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività di pesca da parte delle autorità competenti.

Articolo 12 Scambi elettronici di dati

Maurizio e l’Unione europea si impegnano ad applicare i sistemi necessari per lo scambio elettronico di tutte le informazioni e dei documenti connessi all’attuazione dell’accordo. I documenti su supporto informatico sono considerati equivalenti a tutti gli effetti ai documenti cartacei.

Le Parti si comunicano immediatamente eventuali disfunzioni di un sistema informatico che ostacolino detti scambi. In tali circostanze, le informazioni e i documenti connessi all’attuazione dell’accordo sono automaticamente sostituiti dalla loro versione cartacea secondo le modalità definite in allegato.

Articolo 13

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di tre (3) anni a decorrere dall’entrata in vigore, salvo denuncia ai sensi dell’articolo 14.

Articolo 14 Denuncia

1.           In caso di denuncia del presente protocollo, la Parte interessata notifica per iscritto all’altra Parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.           L’invio della notifica di cui sopra comporta l’avvio di consultazioni tra le Parti.

Articolo 15 Entrata in vigore

Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le Parti si notificano l’espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE DI MAURIZIO DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

Disposizioni generali

1.           Designazione dell’autorità competente

Ai fini del presente allegato e salvo indicazione contraria, ogni riferimento all’Unione europea (UE) o a Maurizio in relazione a un’autorità competente designa:

– per l’UE: la Commissione europea, se del caso per il tramite della delegazione dell’UE a Maurizio;

– Per Maurizio: il ministero della Pesca.

2.           Acque di Maurizio

Tutte le disposizioni del protocollo e dei relativi allegati si applicano esclusivamente nelle acque di Maurizio, come indicato nell’appendice 2.

3.           Conto bancario

Prima dell’entrata in vigore del protocollo, Maurizio comunica all’UE i dati concernenti il conto o i conti bancari su cui devono essere versati gli importi finanziari pagati dalle navi dell’UE ai sensi dell’accordo. I costi relativi ai bonifici bancari sono a carico degli armatori.

CAPO II

Autorizzazioni per la pesca del tonno

1.           Condizioni per ottenere un’autorizzazione per la pesca del tonno — navi ammissibili

Le autorizzazioni per la pesca del tonno di cui all’articolo 6 dell’accordo sono rilasciate a condizione che la nave sia inclusa nel registro dei pescherecci dell’UE e nell’elenco delle navi autorizzate della IOTC e che siano stati soddisfatti tutti gli obblighi anteriori a carico dell’armatore, del comandante o della nave stessa, derivanti da attività di pesca effettuate a Maurizio nell’ambito dell’accordo, nonché le disposizioni legislative in materia di pesca vigenti a Maurizio.

2.           Domanda di autorizzazione di pesca

L’UE presenta a Maurizio una domanda di autorizzazione di pesca per ogni nave che intende operare nel quadro dell’accordo almeno venticinque (25) giorni prima della data di inizio del periodo di validità richiesto, utilizzando il formulario riportato nell’appendice 1 del presente allegato. La domanda deve essere dattiloscritta o redatta a mano in stampatello in modo leggibile.

Per ciascuna prima domanda di autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, o a seguito di una modifica tecnica della nave interessata, la domanda è corredata di:

i.             prova del pagamento anticipato del canone per il periodo di validità dell’autorizzazione di pesca richiesta;

ii             nome, indirizzo e dati di contatto:

· dell’armatore della nave;

· dell’operatore della nave;

iii.           una fotografia a colori recente della nave, presa di profilo, della dimensione minima di 15 cm × 10 cm;

iv.           certificato di navigabilità della nave;

v.            certificato di immatricolazione della nave;

vi.           dati di contatto del peschereccio (fax, e-mail ecc.).

Ai fini del rinnovo di un’autorizzazione di pesca nell’ambito del protocollo in vigore, per una nave le cui caratteristiche tecniche non sono state modificate, la domanda di rinnovo è corredata della prova di pagamento del canone.

3.           Pagamento anticipato del canone

L’importo del pagamento anticipato del canone è stabilito in base al tasso annuo specificato nelle schede tecniche che figurano nell’appendice 2 del presente allegato. Esso include tutte le imposte nazionali e locali, ad eccezione delle tasse portuali, dei canoni di sbarco, dei diritti di trasbordo e delle spese connesse alla prestazione di servizi.

4.           Elenco provvisorio delle navi autorizzate a pescare

Una volta ricevute le domande di autorizzazione di pesca, l’organismo nazionale incaricato della supervisione delle attività di pesca stabilisce immediatamente, per ciascuna categoria di navi, l’elenco provvisorio delle navi richiedenti. Le autorità competenti di Maurizio inviano senza indugio detto elenco all’UE.

L’UE trasmette l’elenco provvisorio all’armatore o al raccomandatario. In caso di chiusura degli uffici dell’UE, Maurizio può inviare l’elenco provvisorio direttamente all’armatore o al suo raccomandatario e trasmetterne copia alla delegazione dell’UE a Maurizio.

5.           Rilascio dell’autorizzazione di pesca

Per tutte le navi, le autorizzazioni di pesca sono rilasciate agli armatori o ai loro raccomandatari entro venti (20) giorni lavorativi dalla data in cui l’autorità competente ha ricevuto il fascicolo di domanda completo. Una copia di detta autorizzazione è immediatamente inviata alla delegazione dell’UE a Maurizio.

6.           Elenco delle navi autorizzate a pescare

Non appena rilasciate le autorizzazioni di pesca, l’organismo nazionale incaricato di assicurare la supervisione delle attività di pesca stabilisce per ciascuna categoria di navi l’elenco definitivo delle navi autorizzate a operare nelle acque di Maurizio. Detto elenco è immediatamente inviato all’UE e sostituisce l’elenco provvisorio di cui sopra.

7.           Periodo di validità dell’autorizzazione di pesca

Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno e sono rinnovabili.

Al fine di determinare l’inizio del periodo di validità, si intende per periodo annuale:

i.             nel corso del primo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra la data della sua entrata in vigore e il 31 dicembre dello stesso anno;

ii.            in seguito, ogni anno civile completo;

iii.           nel corso dell’ultimo anno di applicazione del protocollo, il periodo compreso fra il 1º gennaio e la data di scadenza del protocollo.

Per il primo e per l’ultimo anno di applicazione del protocollo, il pagamento anticipato del canone deve essere calcolato pro rata temporis.

8.           Documenti da detenere a bordo

Durante la permanenza nelle acque o nel porto di Maurizio, i pescherecci devono sempre detenere a bordo i seguenti documenti:

(a) l’autorizzazione di pesca;

(b) i documenti rilasciati da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio di cui trattasi, recanti:

- il numero di registrazione del peschereccio,

- il certificato di immatricolazione del peschereccio;

(c) disegni e/o descrizioni aggiornati e certificati della progettazione del peschereccio, in particolare il numero di stive e la relativa capacità espressa in metri cubi;

(d) ove siano state apportate modifiche alle caratteristiche del peschereccio per quanto concerne la lunghezza fuori tutto, la stazza lorda registrata, la potenza del motore o dei motori principali o la capacità della stiva, un certificato autenticato da un’autorità competente dello Stato di bandiera del peschereccio che descrive la natura delle modifiche;

(e) se il peschereccio è munito di serbatoi d’acqua marina refrigerata, un documento certificato da un’autorità competente dello Stato di bandiera della nave nel quale è indicata la capacità dei serbatoi, espressa in metri cubi;

(f) una copia della legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine (Mauritius Fisheries and Marine Ressources Act).

9.           Trasferimento dell’autorizzazione di pesca

L’autorizzazione è rilasciata per una nave determinata e non è trasferibile.

Tuttavia, in caso di dimostrata forza maggiore e su richiesta dell’UE l’autorizzazione di pesca di una nave può essere sostituita da una nuova autorizzazione, rilasciata a nome di un’altra nave simile o di una nave sostitutiva, senza pagamento di un nuovo anticipo. In tal caso il computo dei canoni per le navi tonniere congelatrici con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie di cui al capo IV deve tener conto delle catture complessive delle due navi nelle acque di Maurizio.

Il trasferimento comporta il rinvio dell’autorizzazione di pesca da sostituire da parte dell’armatore o del suo raccomandatario a Maurizio e la preparazione dell’autorizzazione sostitutiva da parte di Maurizio nel più breve tempo possibile. L’autorizzazione sostitutiva è rilasciata senza ulteriori indugi all’armatore o al suo raccomandatario quando l’autorizzazione da sostituire è rinviata. L’autorizzazione sostitutiva prende effetto il giorno della consegna dell’autorizzazione da sostituire.

Maurizio aggiorna quanto prima l’elenco delle navi autorizzate a pescare. Il nuovo elenco è trasmesso senza indugio all’organismo nazionale responsabile del controllo della pesca e all’UE.

CAPO III

Misure tecniche

Le misure tecniche applicabili alle navi titolari di un’autorizzazione di pesca, relative alle acque mauriziane, agli attrezzi da pesca e alle catture accessorie, sono definite per ciascuna categoria di pesca nelle schede tecniche di cui all’appendice 2 del presente allegato.

Le navi rispettano la legislazione mauriziana in materia di pesca e le risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

CAPO IV

Dichiarazione delle catture

1.           Definizione della bordata di pesca

Ai fini del presente allegato, la durata di una bordata di pesca di una nave dell’UE è così definita:

- il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita dalle acque di Maurizio; o

- il periodo compreso tra un’entrata nelle acque di Maurizio e un trasbordo in porto e/o uno sbarco a Maurizio.

2.           Giornale di pesca

Il comandante di una nave dell’UE operante nell’ambito dell’accordo tiene un giornale di pesca della IOTC, il cui modello per ciascuna categoria di pesca figura all’appendice 3 del presente allegato.

Il giornale di pesca dei pescherecci con palangari di superficie deve essere conforme alla risoluzione 08/04 della IOTC e quello dei pescherecci con reti a circuizione alla risoluzione 10/03.

Il comandante compila il giornale di pesca per ciascun giorno di presenza della nave nelle acque di Maurizio.

Il comandante annota ogni giorno nel giornale di pesca il quantitativo di ciascuna specie, identificata con il rispettivo codice FAO alfa-3, catturata e detenuta a bordo, espresso in chilogrammi di peso vivo o, se necessario, in numero di esemplari. Per ciascuna specie principale, il comandante indica altresì le catture accessorie.

Il giornale di pesca è compilato in modo leggibile, in stampatello, e firmato dal comandante.

Il comandante è responsabile dell’esattezza dei dati registrati nel giornale di pesca.

3.           Dichiarazione delle catture

Il comandante dichiara le catture effettuate dalla nave consegnando a Maurizio i propri giornali di pesca relativi al periodo di presenza nelle acque mauriziane.

I giornali di pesca sono consegnati secondo le seguenti modalità:

i.             in caso di passaggio in un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è consegnato al rappresentante locale di Maurizio, che ne dichiara il ricevimento per iscritto; una copia del giornale deve essere consegnata alla squadra di ispettori di Maurizio;

ii.            in caso di uscita dalle acque mauriziane senza passare prima per un porto di Maurizio, l’originale di ciascun giornale di pesca è inviato entro un termine di sette (7) giorni a decorrere dall’arrivo in un qualunque altro porto, e in ogni caso nei quindici (15) giorni successivi all’uscita dalle acque mauriziane:

a.            per posta elettronica, all’indirizzo indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; oppure

b.           per fax, al numero indicato dall’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca; oppure

c.            per lettera inviata all’organismo nazionale incaricato del controllo della pesca.

Il comandante invia copia di tutti i giornali di pesca all’UE e alle autorità competenti del suo Stato di bandiera. Per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie, il comandante invia altresì copia di tutti i giornali di pesca a uno degli istituti scientifici seguenti:

i.             IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii.            IEO (Instituto Español de Oceanografía);

iii.           IPIMAR (Instituto Português de Investigação Maritima).

Se rientra nelle acque di Maurizio nel periodo di validità della sua autorizzazione di pesca, la nave è tenuta a presentare una nuova dichiarazione delle catture.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alla dichiarazione delle catture, Maurizio può sospendere l’autorizzazione di pesca della nave interessata fino al ricevimento della dichiarazione mancante e irrogare all’armatore le sanzioni a tal fine previste dalla legislazione nazionale in vigore. In caso di recidiva, Maurizio può rifiutare il rinnovo dell’autorizzazione di pesca. Maurizio informa senza indugio l’UE di ogni sanzione applicata in questo contesto.

4.           Computo finale dei canoni per le navi tonniere e i pescherecci con palangari di superficie

Per ciascuna tonniera oceanica e ciascun peschereccio con palangari di superficie, sulla base delle rispettive dichiarazioni di cattura confermate dagli istituti scientifici suindicati, l’UE stabilisce un computo finale dei canoni dovuti dalla nave a titolo della campagna annuale da essa condotta nell’anno civile precedente.

L’UE invia questo computo finale a Maurizio e all’armatore anteriormente al 31 luglio dell’anno in corso. Entro un termine di trenta (30) giorni a decorrere dalla data di trasmissione, Maurizio può contestare il computo finale sulla base di documenti giustificativi. In caso di disaccordo, le Parti si concertano in sede di commissione mista. Se Maurizio non presenta obiezioni entro il termine di trenta (30) giorni lavorativi, il computo finale si considera adottato.

Se il computo finale è superiore all’anticipo di cui al capo II, punto 3, versato per ottenere l’autorizzazione di pesca, l’armatore versa il saldo a Maurizio entro il 30 settembre dell’anno di cui trattasi. Se il computo finale è inferiore al canone forfettario anticipato, l’importo residuo non può essere recuperato dall’armatore.

CAPO V

Sbarchi e trasbordi

I trasbordi in mare sono vietati. Il monitoraggio di tutte le operazioni di trasbordo in porto avviene in presenza di ispettori di pesca mauriziani.

Il comandante di una nave dell’UE che intenda effettuare operazioni di sbarco o di trasbordo deve notificare a Maurizio, almeno 72 ore prima dello sbarco o del trasbordo, i seguenti dati:

a.            il nome del peschereccio che deve effettuare lo sbarco o il trasbordo nonché il relativo numero nel registro dei pescherecci della IOTC;

b.           il porto di sbarco o di trasbordo;

c.            la data e l’ora prevista per lo sbarco o il trasbordo;

d.           il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare (identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa 3);

e.            in caso di trasbordo, il nome della nave ricevente;

Con riguardo alle navi riceventi, almeno ventiquattro (24) ore prima dell’inizio nonché al termine del trasbordo il comandante della nave da trasporto ricevente informa le autorità mauriziane in merito ai quantitativi di tonnidi e specie affini trasbordati sulla sua nave ed entro ventiquattro (24) ore completa e trasmette a dette autorità la dichiarazione di trasbordo.

L’operazione di trasbordo è oggetto di un’autorizzazione preventiva rilasciata da Maurizio al comandante o al suo raccomandatario entro ventiquattro (24) ore dalla suddetta notifica. L’operazione di trasbordo deve essere effettuata in un porto di Maurizio autorizzato a tal fine.

Il porto di pesca mauriziano in cui sono autorizzate le operazioni di trasbordo è Port Louis (porto dichiarato alla IOTC ai sensi della risoluzione 10/11 e in conformità dei requisiti previsti dalle misure di competenza dello Stato di approdo).

Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta l’applicazione delle pertinenti sanzioni previste dalla legislazione mauriziana.

CAPO VI

Controllo

1.           Entrata e uscita dalle acque di Maurizio

Ogni entrata o uscita dalle acque mauriziane di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca deve essere notificata a Maurizio nelle ventiquattro (24) ore che precedono l’entrata o l’uscita.

Nel notificare l’entrata o l’uscita, la nave comunica in particolare:

i.             la data, l’ora e il punto di passaggio previsti;

ii.            il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio detenuta a bordo, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii.           il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3.         

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica o, in mancanza di questa, mediante fax, a un indirizzo di posta elettronica oppure a un numero di telefono o di fax comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo riportato nell’appendice 4 dell’allegato. Maurizio ne conferma immediatamente la ricezione rispondendo mediante posta elettronica o fax.

Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque di Maurizio senza avere precedentemente notificato la sua presenza è considerata una nave che pesca senza autorizzazione.

Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.

I rapporti di entrata/uscita devono essere tenuti a bordo per almeno un anno a decorrere dalla data di trasmissione della dichiarazione.

2.           Dichiarazione periodica delle catture

Quando opera nelle acque di Maurizio, il comandante di una nave dell’UE in possesso di un’autorizzazione di pesca deve comunicare ogni tre (3) giorni alle autorità di Maurizio le catture effettuate nelle acque mauriziane. La prima dichiarazione di cattura è trasmessa tre (3) giorni dopo la data di entrata nelle acque mauriziane.

Nel trasmettere le dichiarazioni periodiche delle catture, ogni tre (3) giorni la nave comunica in particolare:

i.          la data, l’ora e la posizione al momento della dichiarazione;

ii.          il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie bersaglio catturata e detenuta a bordo durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iii.         il quantitativo (espresso in chilogrammi di peso vivo o, se del caso, in numero di esemplari) di ciascuna specie prelevata come cattura accessoria durante il periodo di tre (3) giorni, identificata mediante il rispettivo codice FAO alfa-3;

iv.         la presentazione dei prodotti;

v.         per le tonniere con reti a circuizione:

            - il numero di cale condotte a buon fine con dispositivi di concentrazione dei pesci          (DCP) dall’ultima dichiarazione;

            - il numero di cale condotte a buon fine su banchi liberi dall’ultima dichiarazione;

            - il numero di cale infruttuose;

vi.         per le tonniere con palangari:

            - il numero di cale dall’ultima dichiarazione;

            - il numero di ami calati dall’ultima dichiarazione.

La notifica è effettuata di preferenza per posta elettronica, oppure via fax, a un indirizzo di posta elettronica o a un numero di telefono comunicati da Maurizio, utilizzando il modulo accluso all’allegato quale appendice 5. Maurizio notifica immediatamente alle navi interessate e all’UE eventuali modifiche dell’indirizzo elettronico, del numero di chiamata o della frequenza di invio.

Una nave sorpresa a praticare attività di pesca nelle acque mauriziane senza aver trasmesso la dichiarazione periodica di tre (3) giorni sulle catture è considerata una nave che pesca senza autorizzazione. Chiunque contravvenga alla presente disposizione incorre nelle ammende e nelle sanzioni previste dalla legge di Maurizio del 2007 relativa alla pesca e alle risorse marine.

La dichiarazione periodica delle catture deve essere tenuta a bordo per almeno un (1) anno dalla relativa data di trasmissione.

3.           Ispezione in mare

Nelle acque mauriziane, l’ispezione in mare delle navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca è effettuata da navi e ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Prima di salire a bordo, gli ispettori autorizzati comunicano alla nave dell’UE la propria intenzione di effettuare un’ispezione. L’ispezione è condotta da ispettori di pesca, che devono fornire prove della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione.

Gli ispettori autorizzati restano a bordo della nave dell’UE solo per il tempo necessario a svolgere i compiti connessi all’ispezione. L’ispezione è effettuata in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’attività di pesca e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori autorizzati redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Prima di lasciare la nave dell’UE, gli ispettori autorizzati consegnano al comandante copia del rapporto di ispezione. In caso di infrazione, una copia della notifica di infrazione è trasmessa anche all’UE, come previsto al capo VIII.

4.           Ispezione in porto in caso di sbarco e di trasbordo

L’ispezione in un porto mauriziano di navi dell’UE che sbarcano o trasbordano le catture da esse effettuate nelle acque mauriziane è svolta da ispettori di Maurizio chiaramente identificabili come incaricati del controllo della pesca.

Gli ispettori devono fornire prova della loro identità e della qualifica di ispettori prima di procedere all’ispezione. Gli ispettori di Maurizio restano a bordo della nave dell’UE solo il tempo necessario per svolgere i compiti connessi all’ispezione e conducono l’ispezione in modo da minimizzare l’impatto per la nave, l’operazione di sbarco o di trasbordo e il carico.

Al termine di ciascuna ispezione, gli ispettori redigono un rapporto di ispezione nel quale il comandante ha il diritto di annotare le proprie osservazioni. Il rapporto di ispezione è firmato dall’ispettore che lo redige e dal comandante della nave dell’UE.

Al termine dell’ispezione gli ispettori di Maurizio consegnano una copia del rapporto di ispezione al comandante della nave dell’UE.

CAPO VII

Sistema di sorveglianza via satellite (VMS)

1.           Messaggi di posizione delle navi — sistema VMS

Le navi dell’UE titolari di un’autorizzazione di pesca devono essere dotate di un sistema di controllo via satellite (Vessel Monitoring System - VMS) che consenta la comunicazione automatica e continua della loro posizione, ogni ora, al centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera.

Ciascun messaggio di posizione deve includere le seguenti informazioni:

a.            identificazione della nave;

b.           ultima posizione geografica della nave (longitudine, latitudine), con un margine di errore inferiore ai 500 metri ed un intervallo di confidenza del 99%;

c.            data e ora di registrazione della posizione;

d.           velocità e rotta della nave.

Ciascun messaggio di posizione deve essere configurato in base al formato indicato nell’appendice 4 del presente allegato.

La prima posizione registrata successivamente all’entrata nelle acque di Maurizio è identificata con il codice “ENT”. Tutte le posizioni successive sono identificate con il codice “POS”, ad eccezione della prima posizione registrata dopo l’uscita dalle acque di Maurizio, che viene identificata con il codice “EXI”. Il CCP dello Stato di bandiera garantisce il trattamento automatico e, se del caso, la trasmissione elettronica dei messaggi di posizione. I messaggi di posizione sono registrati in modo sicuro e conservati per un periodo di tre (3) anni.

2.           Trasmissione da parte della nave in caso di guasto del sistema VMS

Il comandante deve garantire in ogni momento la piena operatività del sistema VMS della sua nave e la corretta trasmissione dei messaggi di posizione al CCP dello Stato di bandiera.

Le navi dell’UE con sistemi VMS difettosi non sono autorizzate a entrare nelle acque mauriziane. Se già operanti nelle acque mauriziane, le navi che subiscono guasti del sistema VMS riparano detto sistema al termine della bordata o lo sostituiscono entro quindici (15) giorni. Trascorso tale termine, la nave non è più autorizzata a pescare nelle acque mauriziane.

Le navi operanti nelle acque mauriziane con un sistema VMS difettoso sono tenute a comunicare i loro messaggi di posizione mediante posta elettronica o fax al CCP dello Stato di bandiera e a Maurizio, almeno ogni due (2) ore, fornendo tutte le informazioni obbligatorie.

3.           Comunicazione sicura dei messaggi di posizione a Maurizio

Il CCP dello Stato di bandiera trasmette automaticamente i messaggi di posizione delle navi interessate al CCP di Maurizio. I CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio si scambiano gli indirizzi elettronici di contatto e si comunicano senza indugio eventuali modifiche di detti indirizzi.

La trasmissione dei messaggi di posizione fra i CCP dello Stato di bandiera e di Maurizio avviene per via elettronica secondo un sistema di comunicazione protetto.

Il CCP di Maurizio informa senza indugio il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito a ogni interruzione nella ricezione dei messaggi di posizione consecutivi di una nave titolare di un’autorizzazione di pesca quando la nave in questione non ha notificato la propria uscita dalle acque mauriziane.

4.           Malfunzionamento del sistema di comunicazione

Maurizio verifica la compatibilità del proprio equipaggiamento elettronico con quello del CCP dello Stato di bandiera e informa senza indugio l’Unione europea in merito ad ogni malfunzionamento nella comunicazione e nella ricezione dei messaggi di posizione al fine di trovare quanto prima una soluzione tecnica. Eventuali controversie sono demandate alla commissione mista.

Il comandante è considerato responsabile di ogni manipolazione accertata del sistema VMS della nave volta a perturbarne il funzionamento o a falsificarne i messaggi di posizione. Eventuali infrazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente a Maurizio.

5.           Revisione della frequenza dei messaggi di posizione

Sulla base di elementi di prova che inducano a ipotizzare un’infrazione, Maurizio può chiedere al CCP dello Stato di bandiera, con copia all’UE, in relazione a un periodo di indagine determinato, di ridurre a trenta (30) minuti l’intervallo di invio dei messaggi di posizione di una nave. Detti elementi di prova devono essere trasmessi da Maurizio al CCP dello Stato di bandiera e all’UE. Il CCP dello Stato di bandiera invia senza indugio a Maurizio i messaggi di posizione secondo la nuova frequenza.

Il CCP di Maurizio notifica immediatamente la conclusione della procedura di ispezione al CCP dello Stato di bandiera e alla Commissione europea.

Al termine del periodo di indagine determinato, Maurizio informa il CCP dello Stato di bandiera e l’UE in merito alle azioni di monitoraggio eventualmente necessarie.

CAPO VIII

Infrazioni

Il mancato rispetto delle norme e delle disposizioni del protocollo, delle misure di gestione e di conservazione delle risorse biologiche o della normativa di Maurizio in materia di pesca può comportare l’imposizione di sanzioni nonché la sospensione, la revoca o il mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca della nave.

1.           Trattamento delle infrazioni

Qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca in conformità delle disposizioni del presente allegato è menzionata in un rapporto (di ispezione).

In caso di ispezione a bordo, la firma del rapporto di ispezione da parte del comandante non pregiudica il diritto di difesa dell’armatore con riguardo all’infrazione denunciata. Se rifiuta di firmare il rapporto di ispezione, il comandante annota in detto rapporto i motivi del suo rifiuto e appone l’indicazione “rifiuto di firma”.

Per qualsiasi infrazione commessa nelle acque mauriziane da una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca, la notifica dell’infrazione di cui trattasi e delle relative sanzioni imposte al comandante o alla società di pesca è trasmessa direttamente agli armatori secondo le procedure previste dalla normativa in materia di pesca di Maurizio. Una copia della notifica è inviata entro settantadue (72) ore allo Stato di bandiera della nave e all’UE.

2.           Fermo di una nave

Se la legislazione mauriziana in materia di pesca lo prevede per l’infrazione di cui trattasi, le navi dell’UE in situazione di infrazione possono essere costrette a cessare l’attività di pesca e, se si trovano in mare, a rientrare in un porto di Maurizio.

Maurizio notifica all’UE, entro un termine di ventiquattro (24) ore, ogni fermo di una nave dell’UE titolare di un’autorizzazione di pesca. La notifica indica i motivi del fermo e/o del sequestro.

Prima di adottare misure nei confronti della nave, del comandante, dell’equipaggio o del carico, ad eccezione delle misure destinate alla conservazione delle prove, Maurizio designa un funzionario incaricato delle indagini e organizza su richiesta dell’UE, entro un (1) giorno lavorativo dalla notifica del fermo della nave, una riunione di informazione per chiarire i fatti che hanno condotto al fermo e spiegare le ulteriori misure da adottare. Un rappresentante dello Stato di bandiera e dell’armatore della nave può assistere a questa riunione di informazione.

3.           Sanzione dell’infrazione – Procedura transazionale

La sanzione applicabile all’infrazione è stabilita in conformità della vigente legislazione mauriziana.

Nel caso in cui l’armatore non accetti la sanzione, prima di adire le vie legali è avviata una procedura transazionale tra le autorità di Maurizio e la nave dell’UE al fine di dirimere la questione in via amichevole. Alla procedura transazionale può prendere parte un rappresentante dello Stato di bandiera della nave. La procedura transazionale è conclusa al più tardi entro settantadue (72) ore dalla notifica del fermo della nave.

4.           Procedimento giudiziario – Cauzione bancaria

Se la suindicata procedura transazionale non dà esito positivo e l’infrazione è sottoposta all’istanza giudiziaria competente, l’armatore della nave in infrazione deposita presso una banca designata da Maurizio una cauzione bancaria il cui importo, fissato da Maurizio, copre i costi connessi al fermo della nave, all’ammenda stimata e alle eventuali indennità compensative. La cauzione bancaria resta vincolata fino alla conclusione del procedimento giudiziario.

Dopo la pronuncia della sentenza la cauzione bancaria è svincolata e immediatamente restituita all’armatore:

a.            integralmente, se non è imposta alcuna sanzione;

b.           a concorrenza del saldo residuo, se la sanzione comporta un’ammenda inferiore all’importo della cauzione bancaria.

Maurizio comunica i risultati del procedimento giudiziario all’UE entro otto (8) giorni dalla pronuncia della sentenza.

5.           Rilascio della nave e dell’equipaggio

La nave e il suo equipaggio sono autorizzati a lasciare il porto non appena si sia ottemperato agli obblighi derivanti dalla procedura transazionale o al deposito della cauzione bancaria.

CAPO IX

Imbarco di marittimi

1.           Numero di marittimi da imbarcare

Nel periodo di attività nelle acque di Maurizio la flotta dell’UE imbarca dieci (10) marittimi mauriziani qualificati. Gli armatori delle navi dell’UE si adoperano per imbarcare ulteriori marittimi mauriziani.

In caso di mancato imbarco, gli armatori versano una somma forfettaria equivalente al salario dei marittimi non imbarcati per l’intera durata della campagna di pesca nelle acque di Maurizio. Se la campagna di pesca dura meno di un mese, gli armatori versano il corrispettivo di un mese di stipendio.

2.           Contratti dei marittimi

Il contratto di lavoro è concluso tra l’armatore, o il suo accomandatario, e i marittimi, eventualmente rappresentati dal loro sindacato, di concerto con Maurizio. Esso stipula in particolare la data e il porto d’imbarco.

Detto contratto garantisce ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale applicabile a Maurizio, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

Una copia del contratto è consegnata ai firmatari.

Ai marittimi mauriziani sono riconosciuti i diritti fondamentali del lavoro, sanciti dalla Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Ciò riguarda in particolare la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e di professione.

3.           Salario dei marittimi

Il salario dei marittimi mauriziani è pagato dall’armatore e deve essere fissato prima del rilascio dell’autorizzazione di pesca, di comune accordo tra l’armatore e il suo raccomandatario a Maurizio.

Il salario non è inferiore a quello degli equipaggi delle navi nazionali né a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

4.           Obblighi dei marittimi

I marittimi si presentano al comandante della nave che è stata loro indicata il giorno precedente alla data di imbarco prevista nel loro contratto. Il comandante informa il marittimo della data e dell’ora d’imbarco. Se il marittimo rinuncia o non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, il suo contratto si considera privo di oggetto e l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo. In questo caso l’armatore non è tenuto a versare alcun tipo di sanzione pecuniaria o di pagamento compensativo.

CAPO X

1.           Osservazione delle attività di pesca

Il programma di osservazione deve essere conforme alle disposizioni previste nelle risoluzioni adottate dalla IOTC (Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano).

2.           Navi e osservatori designati

Le autorità di Maurizio adottano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore. Tale elenco è tenuto aggiornato ed è trasmesso alla Commissione europea non appena compilato.

Le autorità di Maurizio comunicano agli armatori interessati il nome degli osservatori designati per l’imbarco sulle loro navi con un anticipo di almeno quindici (15) giorni rispetto alla data prevista per l’imbarco dell’osservatore.

La presenza degli osservatori a bordo delle navi è limitata al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

3.           Retribuzione dell’osservatore

La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico delle autorità di Maurizio.

4.           Condizioni d’imbarco

Le condizioni di imbarco dell’osservatore, in particolare il tempo di presenza a bordo, sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo raccomandatario e da Maurizio.

Agli osservatori è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Tuttavia, il loro alloggio a bordo tiene conto della struttura tecnica della nave.

Le spese di vitto e alloggio a bordo sono a carico dell’armatore.

Il comandante prende tutte le misure di sua competenza per garantire l’incolumità fisica e il benessere dell’osservatore.

Gli osservatori godono di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle loro funzioni. Essi hanno accesso ai mezzi di comunicazione, a qualsiasi documento a bordo e ai documenti inerenti alle attività di pesca della nave, in particolare il giornale di pesca, il registro di congelazione e il libro di navigazione, nonché alle varie parti della nave direttamente legate allo svolgimento delle loro mansioni.

5.           Imbarco e sbarco degli osservatori

L’osservatore è imbarcato in un porto scelto dall’armatore.

L’armatore o il suo rappresentante comunica a Maurizio, con un preavviso di dieci (10) giorni rispetto alla data dell’imbarco, la data, l’ora e il porto d’imbarco dell’osservatore. In caso di imbarco in un paese straniero, le spese di viaggio dell’osservatore verso il porto d’imbarco sono a carico dell’armatore.

Se l’osservatore non si presenta nelle dodici (12) ore che seguono la data e l’ora previste per l’imbarco, l’armatore è automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

L’armatore è libero di lasciare il porto e di avviare le operazioni di pesca.

Se l’osservatore non viene sbarcato in un porto di Maurizio, l’armatore si fa carico delle spese di vitto e alloggio dell’osservatore durante l’attesa del volo di rimpatrio.

6.           Obblighi dell’osservatore

Per tutta la durata della permanenza a bordo, l’osservatore:

a.            prende tutte le disposizioni opportune per non interrompere o ostacolare le operazioni di pesca;

b.           rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo;

c.            rispetta la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

Durante l’attività della nave nelle acque di Maurizio, l’osservatore comunica almeno una volta alla settimana via radio, fax o posta elettronica le proprie osservazioni, con particolare riguardo al quantitativo di catture principali e di catture accessorie detenuto a bordo, e svolge eventuali altri compiti assegnatigli dall’autorità competente.

7.           Rapporto dell’osservatore

Prima di lasciare la nave l’osservatore presenta un rapporto delle proprie osservazioni al comandante, il quale ha il diritto di aggiungervi le proprie annotazioni. Il rapporto è firmato dall’osservatore e dal comandante, al quale è consegnata copia del rapporto.

L’osservatore trasmette il suo rapporto a Maurizio, che ne trasmette copia all’UE entro quindici (15) giorni dallo sbarco dell’osservatore.

-----------------------------------------------------------------

Appendici del presente allegato

1. Appendice 1 – Formulario di domanda di autorizzazione di pesca

2. Appendice 2 – Schede tecniche

3. Appendice 3 – Giornale di pesca

4. Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS

5. Appendice 5 – Formulario di dichiarazione delle catture

Appendice 1

DOMANDA DI LICENZA PER UN PESCHERECCIO STRANIERO

Nome del richiedente: ........................................................................................................................... Indirizzo del richiedente: ………………………………………………………………………….…......

Nome e indirizzo del noleggiatore della nave, se diverso dal richiedente: ……...........……………….…

Nome e indirizzo del raccomandatario a Maurizio: …………...………………………………….….….

Nome della nave: ……………………………………………..………………………………….…. Tipo di nave: …………….……………………………………….……………………………....... Paese di immatricolazione: ………………..…………………………………………………………….

Porto e numero di immatricolazione: ...................................................................................... Identificazione esterna della nave: .........................................................................................................…..

Indicativo di chiamata e frequenza: ………………………….……………..…………………………...

Numero di fax della nave: …………………………………………………………….……………..…

Lunghezza della nave: ………………………………………………………………………………         

Larghezza della nave: …………………………………………………………………………..……..…. Tipo e potenza del motore: ……………………………………………………………………..…..….

Stazza lorda della nave: …………………………………………………………..…...................

Stazza netta della nave: …………............……………………………….………….………….... Numero minimo dei membri d’equipaggio: ............................................................................................. Tipo di pesca praticata: …………………………………………………………………….…..

Specie ittiche di cui è proposta la cattura:

Periodo di validità richiesto: ……………………………………………………………….………..

Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte.

Data:           ……………………………….          Firma:

Appendice 2

SCHEDA TECNICA:           NAVI TONNIERE CON RETI A CIRCUIZIONE E PESCHERECCI CON PALANGARI DI SUPERFICIE

(1) Acque di Maurizio:

· Al di là delle quindici (15) miglia nautiche dalle linee di base al fine di evitare effetti negativi per la piccola pesca artigianale a Maurizio.

(2) Attrezzi autorizzati:

· Reti a circuizione · Palangari di superficie

(3) Catture accessorie:

· Rispetto delle risoluzioni della IOTC

(4) Stazza autorizzata/Canoni:

Numero di navi autorizzate a pescare: || · tonniere oceaniche con reti a circuizione: 41 · pescherecci con palangari di superficie: 45

Canone annuo anticipato: || · 3 710 EUR per tonniera oceanica con reti a circuizione, per 106 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate · 3 150 EUR per peschereccio con palangari di superficie > 100 GT, per 90 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate · 1 750 EUR per peschereccio con palangari di superficie < 100 GT, per 50 tonnellate di catture di specie altamente migratorie e specie associate

Canone aggiuntivo: || 35 EUR per tonnellata catturata

(5) Marittimi di Maurizio

· 10 marittimi o pagamento compensativo (cfr. capo IX dell’allegato)

·

Appendice 3 – Giornale di pesca (formulari IOTC)

Appendice 4 – Formato del messaggio di posizione VMS

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS RAPPORTO DI POSIZIONE

Dato || Codice || Obbligatorio/ facoltativo || Contenuto

Inizio della registrazione || SR || O || Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario || AD || O || Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO alfa 3 del paese

Mittente || FR || O || Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO alfa 3 del paese

Stato di bandiera || FS || F || Dato relativo al messaggio – Stato di bandiera

Tipo di messaggio || TM || O || Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio [ENT, POS, EXI ]

Indicativo di chiamata || RC || O || Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente || IR || F || Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno || XR || O || Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine || LA || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS84)

Longitudine || LO || O || Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS84)

Rotta || CO || O || Rotta della nave su scala di 360°

Velocità || SP || O || Velocità della nave in decimi di nodi

Data || DA || O || Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora || TI || O || Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione || ER || O || Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

O = Elemento obbligatorio F = Elemento facoltativo

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

1. i caratteri sono conformi alla norma ISO 8859.1

2. una doppia barra obliqua (//) e il codice SR indicano l’inizio della trasmissione 3. ogni dato è identificato dal suo codice e separato dagli altri dati da una doppia barra obliqua (//) 4. un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato 5. il codice ER seguito da una doppia barra (//) indica la fine del messaggio 6. i dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine del messaggio

Appendice 5 – Formulario di dichiarazione delle catture

Statement of catch form for tuna seiners / Fiche de déclaration de captures pour thoniers senneurs

DEPART / SALIDA / DEPARTURE || ARRIVEE / LLEGADA / ARRIVAL || NAVIRE / BARCO / VESSEL || PATRON / PATRON / MASTER || FEUILLE

PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || PORT / PUERTO / PORT DATE / FECHA / DATE HEURE / HORA / HOUR LOCH / CORREDERA / LOCH || || || HOJA / SHEET N°

DATE FECHA DATE || POSITION (chaque calée ou midi) POSICION (cada lance o mediadia) POSITION (each set or midday) || CALEE LANCE SET || CAPTURE ESTIMEE ESTIMACION DE LA CAPTURA ESTIMATED CATCH || ASSOCIATION ASSOCIACION ASSOCIATION || COMMENTAIRES OBSERVATIONES COMMENTS || || COURANT CORRIENTE CURRENT

|| || || || 1 ALBACORE RABIL YELLOWFIN || 2 LISTAO LISTADO SKIPJACK || 3 PATUDO PATUDO BIGEYE || AUTRE ESPECE préciser le/les nom(s) OTRA ESPECIE dar el/los nombre(s) OTHER SPECIES give name(s) || REJETS préciser le/les nom(s) DESCARTES dar el/los nombre(s) DISCARDS give name(s) || || || || || || || Route/Recherche, problèmes divers, type d'épave (naturelle/artificielle, balisée, bateau), prise accessoire, taille du banc, autres associations, … Ruta/Busca, problemas varios, tipo de objeto (natural/artificial, con baliza, barco), captura accesoria, talla del banco, otras asociaciones, … Steaming/Searching, miscellaneous problems, log type (natural/artificial, with radio beacon, vessel), by catch, school size, other associations, … || ||

Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch || Nom Nombre Name || Taille Talla Size || Capture Captura Catch

Une calée par ligne / Uno lance cada línea / One set by line

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Data:    ……………………………….  Firma:

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              1.1.    Denominazione della proposta/iniziativa

              1.2.    Settore politico interessato

              1.3.    Natura della proposta/iniziativa

              1.4.    Obiettivi

              1.5.    Motivazione della proposta/iniziativa

              1.6.    Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

              1.7.    Modalità di gestione previste

2.           MISURE DI GESTIONE

              2.1.    Disposizioni in materia di controllo e di comunicazione

              2.2.    Sistema di gestione e di controllo

              2.3.    Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

              3.1.    Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

              3.2.    Incidenza prevista sulle spese

              3.2.1. Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

              3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

              3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

              3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

              3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento

              3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

1.1.        Denominazione della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e di un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio

1.2.        Settori interessati nella struttura ABM/ABB[2]

11. - Affari marittimi e pesca

11.03 - Pesca internazionale e diritto del mare

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un’azione preparatoria[3]

X La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un’azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un’azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Nell’ambito della sua competenza esclusiva nella negoziazione di accordi di pesca bilaterali, la Commissione negozia, conclude e attua accordi di partenariato nel settore della pesca (APP), garantendo al tempo stesso un dialogo politico fra i partner nel settore della politica della pesca dei paesi terzi interessati.

La negoziazione e la conclusione di accordi di pesca con paesi terzi risponde all’obiettivo generale di mantenere e salvaguardare le attività di pesca della flotta dell’Unione europea, anche d’altura, e di sviluppare relazioni di partenariato volte a promuovere lo sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche al di fuori delle acque dell’UE, tenendo conto degli aspetti socioeconomici e ambientali.

Gli APP garantiscono inoltre la coerenza fra i principi che regolano la politica comune della pesca e gli impegni derivanti da altre politiche europee (sfruttamento sostenibile delle risorse dei paesi terzi, lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), integrazione dei paesi partner nell’economia globale, nonché migliore gestione delle attività di pesca a livello politico e finanziario).

1.4.2.     Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1[4]

Contribuire alla pesca sostenibile nelle acque al di fuori dell’Unione, mantenere la presenza europea nelle attività di pesca d’altura e proteggere gli interessi del settore europeo della pesca e dei consumatori tramite la negoziazione e la conclusione di accordi di partenariato nel settore della pesca con Stati costieri (paesi terzi), in coerenza con altre politiche europee.

Attività ABM/ABB interessate

Affari marittimi e pesca, pesca internazionale e diritto del mare, accordi internazionali in materia di pesca (linea di bilancio 11.0301).

1.4.3.     Risultati ed effetti previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo tra l’UE e Maurizio contribuirà a mantenere per il periodo 2012-2015 l’attuale livello delle possibilità di pesca per le navi europee nelle acque mauriziane, in particolare per quanto concerne la flotta tonniera. Il protocollo contribuirà a mantenere la continuità delle zone di pesca coperte da accordi nell’Oceano Indiano. Contribuirà inoltre a una migliore gestione e conservazione delle risorse alieutiche tramite un sostegno finanziario (aiuto settoriale) all’attuazione dei programmi annuali e pluriennali adottati a livello nazionale dal paese partner.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

I seguenti indicatori saranno utilizzati nell’ambito dell’ABM ai fini del controllo dell’applicazione dell’accordo:

- monitoraggio del tasso di utilizzo annuo delle possibilità di pesca (% delle autorizzazioni di pesca utilizzate annualmente rispetto alla disponibilità offerta dal protocollo);

- raccolta e analisi dei dati relativi alle catture e al valore commerciale dell’accordo. A livello aggregato con altri accordi di partenariato nel settore della pesca conclusi dall’UE con paesi terzi potranno essere utilizzati, nell’ambito di un’analisi pluriennale, i seguenti indicatori:

- contributo all’occupazione e al valore aggiunto nell’UE;

- contributo alla stabilizzazione del mercato dell’UE.

Inoltre si propone il seguente indicatore di sorveglianza:

- numero di riunioni tecniche e di riunioni della commissione mista.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Il nuovo protocollo copre un periodo di tre anni decorrente dalla data della sua entrata in vigore (probabilmente dal 2012 al 2015). Esso consentirà di inquadrare l’attività di pesca della flotta europea e permetterà in particolare agli armatori di ottenere autorizzazioni di pesca nelle acque di Maurizio.

Inoltre tra gli obiettivi del protocollo vi è quello di rafforzare la cooperazione tra l’UE e Maurizio al fine di promuovere lo sviluppo di una politica di pesca sostenibile e lo sfruttamento razionale delle risorse alieutiche nelle acque di Maurizio.

La contropartita finanziaria annua prevista dal nuovo protocollo ammonta a 660 000 EUR, di cui 302 500 EUR destinati al sostegno del settore della pesca.

Gli elementi principali del nuovo protocollo sono i seguenti.

-        Possibilità di pesca: saranno autorizzati a praticare attività di pesca 41 tonniere con reti a circuizione e 45 pescherecci con palangari di superficie, per un quantitativo annuo di riferimento di 5 500 tonnellate. La ripartizione di queste possibilità di pesca fra gli Stati membri interessati è oggetto di una proposta specifica di regolamento del Consiglio.

-        Anticipi e canoni applicati agli armatori[5]: 35 EUR per tonnellata di tonnidi catturata nelle acque di Maurizio da tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie. Gli anticipi annui sono stabiliti a 3 710 EUR per tonniera con reti a circuizione, 3 150 EUR per peschereccio con palangari di stazza superiore a 100 GT e 1 750 EUR per peschereccio con palangari di stazza inferiore a 100 GT.

1.5.2.     Valore aggiunto dell’intervento dell’Unione europea

Per quanto concerne questo nuovo protocollo, il mancato intervento dell’UE indurrebbe gli operatori a continuare ad operare nell’ambito di accordi privati, non necessariamente orientati a una pesca sostenibile. L’Unione europea auspica inoltre che con questo protocollo Maurizio continui a cooperare efficacemente con essa in sedi regionali quali la Commissione per il tonno dell’Oceano Indiano (IOTC) e la Commissione dell’Oceano Indiano (COI). I fondi stanziati permetteranno inoltre a Maurizio di proseguire lo sforzo di pianificazione strategica per l’attuazione delle sue politiche nel settore della pesca, con particolare riguardo al piano generale per la pesca, nonché di rafforzare le sue capacità nella lotta contro la pesca INN.

L’accordo di pesca crea inoltre occupazione per i marittimi provenienti dall’Unione europea e da Maurizio. Consentirà altresì di generare attività economiche nel porto di Maurizio, che sarà utilizzato dagli armatori dell’UE per effettuare sbarchi delle catture o riparazioni delle navi.

1.5.3.     Principali insegnamenti tratti da esperienze simili

Nel novembre 2011 è stata realizzata una valutazione circostanziata del vigente accordo di pesca e delle condizioni delle attività di pesca nelle acque di Maurizio, realizzata con la collaborazione di un consorzio di consulenti indipendenti in vista dell’avvio di negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca e del relativo protocollo.

La valutazione ex-ante ha permesso di identificare i seguenti elementi di interesse per l’UE:

-        l’accordo di pesca con Maurizio risponde alle necessità delle flotte europee e può contribuire a sostenere l’efficienza economica della filiera della pesca tonniera dell’UE nell’Oceano Indiano;

-        si ritiene che il protocollo possa contribuire all’efficienza economica delle filiere europee, offrendo alle navi e alle filiere dell’Unione europea che ne dipendono un quadro giuridico stabile e una visibilità a medio termine;

Per quanto concerne gli interessi di Maurizio nell’ambito del protocollo, la valutazione ha portato alle seguenti conclusioni:

– l’accordo di pesca può contribuire al rafforzamento delle capacità istituzionali del settore della pesca, migliorando la ricerca e le attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza, nonché la formazione e l’efficienza economica del settore della pesca artigianale;

– l’accordo inciderà inoltre sulla stabilità politica e di bilancio del paese.

Oltre al valore commerciale diretto delle catture per le navi interessate, l’accordo può generare i seguenti benefici evidenti:

-        garanzia di occupazione a bordo dei pescherecci;

-        effetto moltiplicatore in termini di occupazione nei porti, nei cantieri navali, nelle imprese di servizi ecc.;

-        apertura di queste possibilità di occupazione in regioni in cui non esistono altre opportunità;

-        contributo all’approvvigionamento ittico dell’UE.

1.5.4.     Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari pertinenti

I fondi versati nell’ambito di accordi di partenariato nel settore della pesca costituiscono entrate fruibili nei bilanci degli Stati terzi partner. Tuttavia, la destinazione di una parte di questi fondi all’attuazione di iniziative nell’ambito della politica settoriale del paese interessato costituisce una condizione per la conclusione e la sorveglianza degli APP. Tali risorse finanziarie sono compatibili con altre fonti di finanziamento provenienti da altri donatori internazionali, tra cui il FES.   

1.6.        Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria

X       Proposta/iniziativa di durata limitata

X       Proposta/iniziativa in vigore per una durata di tre anni, a decorrere dalla data dell’entrata in vigore (probabilmente 2012-2015)  

X Incidenza finanziaria dal 2012 al 2015

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.7.        Modalità di gestione previste[6]

X Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi creati dalle Comunità[7]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce “Osservazioni”.

Osservazioni

[…]

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni da presentare

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione (DG MARE, in collaborazione con il proprio responsabile per la pesca residente a Maurizio e con la delegazione dell’Unione europea a Maurizio) garantirà una sorveglianza regolare dell’attuazione del protocollo, in particolare sotto il profilo dell’utilizzo delle possibilità di pesca da parte degli operatori e dei dati relativi alle catture.

L’accordo di partenariato nel settore della pesca prevede inoltre almeno una riunione annuale della commissione mista, nel corso della quale la Commissione e gli Stati membri interessati incontrano il paese terzo per fare il punto sull’attuazione dell’accordo e del relativo protocollo.

Per quanto concerne l’attuazione dell’aiuto settoriale, il protocollo dispone che le Parti procedano ogni anno a una valutazione dei risultati di attuazione del programma settoriale pluriennale. Il protocollo prevede la possibilità di adeguare la contropartita finanziaria destinata all’aiuto settoriale nel caso in cui tale valutazione indichi una realizzazione insoddisfacente degli obiettivi finanziati.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

L’adozione di un nuovo protocollo di pesca comporta un certo numero di rischi, come il rischio che lo stanziamento degli importi destinati al finanziamento della politica settoriale della pesca non sia conforme a quanto stabilito (sottoprogrammazione).

2.2.2.     Modalità di controllo previste

Per evitare i rischi menzionati al punto precedente si intende promuovere un dialogo fattivo riguardo alla programmazione e all’attuazione della politica settoriale. Anche l’analisi congiunta dei risultati menzionata al paragrafo 2.1 rientra tra le modalità di controllo.

Il protocollo prevede inoltre clausole specifiche per la sua sospensione, a particolari condizioni e in circostanze determinate.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e protezione esistenti e previste.

L’utilizzazione della contropartita finanziaria versata dall’UE in virtù dell’accordo è di competenza esclusiva dello Stato terzo sovrano interessato. La Commissione si impegna tuttavia a promuovere un dialogo politico permanente e una concertazione al fine di migliorare la gestione dell’accordo e rafforzare il contributo dell’Unione europea alla gestione sostenibile delle risorse. In ogni caso, tutti i pagamenti effettuati dalla Commissione nell’ambito di un accordo di pesca sono soggetti alle norme e procedure finanziarie e di bilancio generalmente applicate dalla Commissione. Ciò consente, in particolare, di identificare tutti i conti bancari degli Stati terzi sui quali è versata la contropartita finanziaria. Nel caso specifico del protocollo in esame, l’articolo 2 stabilisce che la totalità della contropartita finanziaria deve essere versata su un conto del Tesoro pubblico aperto presso un istituto finanziario designato dalle autorità di Maurizio.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/ INIZIATIVA

3.1.        Rubriche del quadro finanziario pluriennale e linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l’ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio: || Natura della spesa || Partecipazione

Numero [Denominazione….] || SD/SND[8] || di paesi EFTA[9] || di paesi candidati[10] || di paesi terzi || ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

2 || 11.0301 Accordi internazionali in materia di pesca 11.010404 Accordi internazionali in materia di pesca – spese di gestione amministrativa || SD SND || NO || NO || NO || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

(non applicabile)

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell’incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al quarto decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 2 || Conservazione e gestione delle risorse naturali

DG: MARE || || || Anno N[11] (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || ||

Numero della linea di bilancio: 11.0301 || Impegni || (1) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

Pagamenti || (2) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

Numero della linea di bilancio: || Impegni || (1a) || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || ||

Ÿ Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[12] || || || ||

Numero della linea di bilancio: 11.010404 || || (3) || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

Ÿ TOTALE degli stanziamenti operativi[13] || Impegni || (4) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

Pagamenti || (5) || 0,660 || 0,660 || 0,660 || 1,980

Ÿ TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici || (6) || 0.021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 2 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || =4+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103

Pagamenti || =5+ 6 || 0,681 || 0,681 || 0,741 || 2,103

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche: (non applicabile)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || “Spese amministrative”

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE

DG: MARE ||

Ÿ Risorse umane || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192

Ÿ Altre spese amministrative[14] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

TOTALE DG MARE || Stanziamenti || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno N[15] || Anno N+1 || Anno N+2 || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325

Pagamenti || 0,755 || 0,755 || 0,815 || 2,325

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non richiede l’utilizzazione di stanziamenti operativi

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al quarto decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RISULTATI

Tipo di risultato[16] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risultati || Costo totale || Numero di risul-tati || Costo totale || Numero di risultati Numero totale di risultati || Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO n. 1[17] || || || || || || || || || || || || || || || ||

Catture di tonnidi || Quant. rif. || 65 €/t || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || 5 500 t || 0,3575 || || || || || || || || || 16 500 t || 1,0725

Sostegno settoriale || || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || 1 || 0,3025 || || || || || || || || || || 0,9075

|| || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico n. 1 || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980

OBIETTIVO SPECIFICO n. 2: || || || || || || || || || || || || || || || ||

Risultato || || || || || || || || || || || || || || || || || ||

Totale parziale Obiettivo specifico n. 2 || || || || || || || || || || || || || || || ||

COSTO TOTALE || || 0,660 || || 0,660 || || 0,660 || || || || || || || || || || 1,980

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa

– X La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno N[18] (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || ||

Risorse umane || 0,064 || 0,064 || 0,064 || 0,192

Altre spese amministrative[19] || 0,010 || 0,010 || 0,010 || 0,030

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,074 || 0,074 || 0,074 || 0,222

Esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale[20] || || || ||

Risorse umane || 0,016 || 0,016 || 0,016 || 0,048

Altre spese di natura amministrativa[21] || 0,005 || 0,005 || 0,065 || 0,075

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 0,021 || 0,021 || 0,081 || 0,123

TOTALE || 0,095 || 0,095 || 0,155 || 0,345

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l’utilizzazione di risorse umane

– X  La proposta/iniziativa comporta l’utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| Anno N (2012) || Anno N+1 (2013) || Anno N+2 (2014) || Anno N+3 (2015) || Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell’incidenza (cfr. punto 1.6)

Ÿ Posti della tabella dell’organico (posti di funzionari e di agenti temporanei)

XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 0,051 || 0,051 || 0,051 || ||

XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || ||

XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

10 01 05 01 (ricerca diretta) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[22]

XX 01 02 01 (AC, INT, END della dotazione globale) || 0 || 0 || 0 || 0 ||

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL e END nelle delegazioni) || 0,013 || 0,013 || 0,013 || ||

XX 01 04 yy[23] || in sede[24] || || || || ||

- nelle delegazioni

XX 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca indiretta) || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END – Ricerca diretta)

11 01 04 04 (AC, responsabile incaricato di seguire l’esecuzione dell’aiuto settoriale) || 0,016 || 0,016 || 0,016 || ||

TOTALE || 0,080 || 0,080 || 0,080 || ||

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell’azione e/o riassegnato all’interno della stessa DG, integrato dall’eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell’ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Calcolo della stima di risorse umane:

Funzionari e agenti temporanei || 1 desk officer DG MARE + CU/ CU aggiunto + segretariato: stima complessiva di 0,4 persone/anno Calcolo dei costi: 0,4 persone/anno x 127 000 EUR/anno = 50 800 EUR => 0,051 Mio EUR

Personale esterno || 1 AL in delegazione (Maurizio) incaricato di seguire le autorizzazioni di pesca trasmesse alle/rilasciate dalle autorità di Maurizio: stima complessiva di 0,2 persone/anno Calcolo dei costi: 0,2 persone/anno x 64 000 EUR/anno = 12 800 EUR => 0,013 Mio EUR

Personale fuori rubrica 5 || 1 AC responsabile della pesca presso la delegazione di Maurizio incaricato di seguire l’attuazione dell’aiuto settoriale: stima complessiva di 0,25 persone/anno Calcolo dei costi: 0,25 persone/anno x 64 000 EUR/anno = 16 000 EUR => 0,016 Mio EUR

Calcolo del totale di risorse umane annuo: 50 800 EUR + 12 800 EUR + 16 000 EUR = 79 600 EUR => 0,0796 Mio EUR

Descrizione dei compiti da svolgere

-        Assistenza al negoziatore nella preparazione e nella conclusione dei negoziati degli accordi di pesca:

-        partecipare ai negoziati con i paesi terzi ai fini della conclusione degli accordi di pesca;

-        elaborare progetti di relazioni di valutazione e note sulla strategia di negoziato per il Commissario;

-        presentare e difendere la posizione della Commissione nel gruppo di lavoro “Pesca esterna” del Consiglio;

-        partecipare alla ricerca di un compromesso con gli Stati membri e integrarlo nel testo finale dell’accordo.

-        Controllo dell’attuazione degli accordi:

-        garantire il monitoraggio regolare degli accordi di pesca;

-        preparare e verificare gli impegni e i pagamenti della contropartita finanziaria e di eventuali contributi specifici supplementari;

-        presentare relazioni periodiche sull’attuazione degli accordi;

-        valutare gli accordi: aspetti scientifici e tecnici;

-        preparare il progetto di proposta di regolamento e di decisione del Consiglio e redigere il testo dell’accordo;

-        avviare e seguire le procedure di adozione.

-        Assistenza tecnica:

-        definire la posizione della Commissione in sede di commissione mista.

-        Relazioni interistituzionali:

-        rappresentare la Commissione dinanzi al Consiglio, al Parlamento europeo e agli Stati membri nel corso dei negoziati;

-        preparare le risposte alle interrogazioni scritte e orali del Parlamento europeo.

-        Consultazione e coordinamento interservizi:

-        mantenere contatti con le altre direzioni generali per le questioni relative ai negoziati e alla sorveglianza degli accordi;

-        organizzare e dare seguito alle consultazioni interservizi.

-        Valutazione:

-        partecipare all’aggiornamento della valutazione di impatto;

-        analizzare gli obiettivi raggiunti e gli indicatori di valutazione.

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x   La proposta/iniziativa è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l’attivazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[25].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

[…]

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– X La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– X  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– ¨  La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨      sulle risorse proprie

¨      sulle entrate varie

[1]               Decisione n. 15921/2011 del Consiglio del 23 gennaio 2012.

[2]               ABM: Activity Based Management – ABB: Activity Based Budgeting.

[3]               A norma dell’articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[4]               p.m.: nelle schede di attività ("activity statements") redatte per il bilancio 2011 si tratta dell’obiettivo specifico n. 2; cfr. il rif.: http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2011/mare.pdf

[5]               Gli anticipi e i canoni a carico degli armatori non incidono sul bilancio dell’Unione.

[6]               Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[7]               A norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario.

[8]               SD = Stanziamenti dissociati / SND = Stanziamenti non dissociati.

[9]               EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[10]             Paesi candidati e, se del caso, paesi candidati potenziali dei Balcani occidentali.

[11]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[12]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[13]             La contropartita finanziaria comprende: a) 357 500 EUR/anno, equivalenti al quantitativo di riferimento annuo di 5 500 tonnellate e b) 302 500 EUR/anno, corrispondenti al sostegno per lo sviluppo della politica settoriale della pesca della Repubblica di Maurizio. Nel caso in cui il quantitativo di catture annuali superi le 5 500 tonnellate, l’importo della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ciascuna tonnellata supplementare catturata. Tuttavia, l’importo annuo versato dall’UE non può essere superiore a 715 000 EUR (cfr. l’articolo 2, paragrafo 4, del protocollo).

[14]             Stima dei costi relativi a missioni di sorveglianza in loco.

[15]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[16]             I risultati si riferiscono ai prodotti e ai servizi che saranno forniti (ad es.: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruite, ecc.).

[17]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivi specifici”.

[18]             L’anno N è l’anno di inizio dell’attuazione della proposta/iniziativa.

[19]             Costi stimati delle missioni di controllo in loco effettuate da personale dei servizi centrali.

[20]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all’attuazione di programmi e/o azioni dell’UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[21]             Costi stimati delle missioni di controllo in loco effettuate da personale della delegazione. L’importo del 2014 include uno stanziamento per una valutazione ex-post del protocollo.

[22]             AC = agente contrattuale; INT = intérimaires; JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation); AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato.

[23]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[24]             Per Fondi strutturali, Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e Fondo europeo per la pesca (FEP).

[25]             Punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale.