52012PC0432

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/2012/0432 final - 2012/0208 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto legislativo, come previsto dall’articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione, come previsto dall’articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

In merito all’adozione del regolamento (UE) n. 182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue:

“La Commissione procederà all’esame di tutti gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di regolamentazione con controllo prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli atti delegati introdotto dall’articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione.”[1]

In tale contesto è necessario adeguare il regolamento (CE) n. 850/98 alle nuove disposizioni del TFUE. I poteri attualmente conferiti alla Commissione dal suddetto regolamento devono essere riclassificati come poteri delegati e competenze di esecuzione.

È necessario conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati concernenti la ripartizione delle regioni in zone geografiche, la modifica delle norme per l’impiego di combinazioni di dimensioni di maglia e la definizione di norme per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali composizioni delle catture siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all’operazione di pesca. Analogamente, è opportuno che la Commissione sia abilitata a elaborare norme per quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’effettiva apertura di maglia. Occorre altresì conferire alla Commissione il potere di adottare misure concernenti le condizioni alle quali determinati pescherecci sono autorizzati a utilizzare sfogliare e il metodo di misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi, nonché misure volte a far fronte a eventuali variazioni dello stato di conservazione degli stock ittici con effetto immediato.

Analogamente, è opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare atti di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti: norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, delle reti a maglia quadrata e dello spessore del filo, norme tecniche per la fabbricazione del materiale delle reti da pesca, definizione dell’elenco dei dispositivi che possono ostruire o ridurre l’effettiva apertura di maglia delle reti, trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare, norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi, misure concernenti l’obbligo imposto agli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo e misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi marini richieda un’azione immediata.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

Non è stato necessario consultare parti interessate né effettuare una valutazione dell’impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

· La principale misura consiste nell’individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio e classificarle come poteri delegati e competenze di esecuzione.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione europea.

· Principio di proporzionalità

La proposta modifica misure già esistenti nel regolamento (CE) n. 850/98; pertanto fa salvo il principio di proporzionalità.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell’Unione.

2012/0208 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio[2] conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune disposizioni di detto regolamento.

(2)       A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alcune competenze conferite alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98.

(3)       Al fine di applicare talune disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene agli aspetti di seguito indicati:

– ripartizione delle regioni in zone geografiche;

– modifica delle norme concernenti le condizioni d’utilizzo di determinate combinazioni di dimensioni di maglia;

– adozione di norme particolareggiate per il calcolo della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci che partecipano all’operazione di pesca;

– adozione di norme concernenti le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’apertura di maglia effettiva;

– condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in determinate acque dell’Unione;

– misure intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

(4)       È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori per l’adozione di atti delegati, anche a livello di esperti.

(5)       Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(6)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 850/98, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli aspetti seguenti:

– norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia;

– reti a maglia quadrata e spessore del filo;

– norme tecniche per la fabbricazione del materiale delle reti;

– definizione dell’elenco dei dispositivi che possono ostruire o ridurre l’effettiva apertura di maglia delle reti;

– trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare;

– norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi;

– obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, nonché

– misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi marini richieda un’azione immediata.

(7)       È opportuno che le competenze di esecuzione conferite alla Commissione, eccetto quelle relative all’obbligo degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa, siano esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3].

(8)       È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 850/98 è così modificato:

(1) All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3.        Le regioni di cui al paragrafo 1 possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per quanto riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche di conservazione.”.

(2) L’articolo 4 è così modificato:

a)         al paragrafo 4 è aggiunta la seguente lettera c):

“c)        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis intesi a modificare gli allegati X e XI, al fine di migliorare la protezione del novellame nel contesto della conservazione degli stock ittici.”;

b)         al paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b)       Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per quanto riguarda, da un lato, il metodo di calcolo delle percentuali delle specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un peschereccio e, dall’altro, il metodo di verifica volto a garantire che tutti i pescherecci che partecipano all’operazione di pesca congiunta rispettino le percentuali delle specie che figurano negli allegati da I a V.”;

c)         il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.        Le norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, segnatamente a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(3) All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

“8.        Le norme tecniche per la misurazione delle reti a maglia quadrata, segnatamente a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(4) All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4:

“4.        Le norme tecniche per la misurazione dello spessore del filo e per la fabbricazione del materiale delle reti, segnatamente a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(5) L’articolo 16 è sostituito dal seguente:

“Articolo 16

1.         Sono vietati i dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni.

2.         Il paragrafo 1 non esclude l’impiego di alcuni dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni, se tali dispositivi servono a proteggere o a rafforzare la rete. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo e di fissazione di tali dispositivi.

3.         Un elenco esaustivo dei dispositivi conformi alle descrizioni tecniche definite in conformità del paragrafo 2 che possono essere fissati alla rete da pesca è stabilito mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(6) L’articolo 29 è così modificato:

a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.        Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per quanto riguarda le modalità d’applicazione dei criteri definiti al paragrafo 2 in base ai quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1.”;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 7:

“7.        La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i requisiti operativi per la trasmissione degli elenchi di cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino, che gli Stati membri sono tenuti a fornire alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(7) All’articolo 29 bis, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.        Gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all’obbligo di cui al paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. Se la Commissione e lo Stato membro interessato non pervengono a un accordo sulle misure necessarie, la Commissione può adottare tali misure mediante atti di esecuzione.”.

(8) All’articolo 34, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6.        Le norme tecniche per la misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”.

(9) L’articolo 45 è sostituito dal seguente:

“Articolo 45

1.         Alla Commissione è conferito il potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell’articolo 48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure tecniche di conservazione applicabili all’utilizzo di attrezzi fissi o trainati o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione.

2.         Se si rende necessaria un’azione immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure transitorie al fine di porre rimedio alla situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3.

3.         Qualora incomba una grave minaccia sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato membro può adottare, per le acque soggette alla propria giurisdizione, idonee misure di conservazione non discriminatorie.

4.         Le misure di cui al paragrafo 3, corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli Stati membri non appena sono adottate.

Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la Commissione conferma che tali misure sono adeguate e non discriminatorie, o ne chiede l’annullamento o la modifica mediante atti di esecuzione. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata agli Stati membri.”.

(10) All’articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

“4. Su iniziativa della Commissione o su richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. Nel caso in cui venga adottata tale decisione si applicano le disposizioni del paragrafo 2, terzo e quarto comma.”.

(11) L’articolo 48 è sostituito dal seguente:

“Articolo 48

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5 del medesimo.”.

(12) È inserito il seguente articolo 48 bis:

“Articolo 48 bis

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.           La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, è conferita per un periodo di tempo indeterminato.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19.

[2]               GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1.

[3]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.