Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame /* COM/2012/0432 final - 2012/0208 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare
atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali dell’atto legislativo, come previsto dall’articolo 290,
paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla
Commissione per adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell’Unione, come previsto dall’articolo 291,
paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione). In merito all’adozione del regolamento (UE) n.
182/2011, la Commissione ha dichiarato quanto segue: “La Commissione procederà all’esame di tutti
gli atti legislativi in vigore che non sono stati adattati alla procedura di
regolamentazione con controllo prima dell’entrata in vigore del trattato di
Lisbona, per valutare se tali strumenti debbano essere adattati al regime degli
atti delegati introdotto dall’articolo 290 TFUE. La Commissione presenterà le
opportune proposte il più rapidamente possibile e non oltre le date menzionate
nel calendario indicativo allegato alla presente dichiarazione.”[1] In tale contesto è necessario adeguare il
regolamento (CE) n. 850/98 alle nuove disposizioni del TFUE. I poteri
attualmente conferiti alla Commissione dal suddetto regolamento devono essere
riclassificati come poteri delegati e competenze di esecuzione. È necessario conferire alla Commissione il
potere di adottare atti delegati concernenti la ripartizione delle regioni in
zone geografiche, la modifica delle norme per l’impiego di combinazioni di
dimensioni di maglia e la definizione di norme per il calcolo della percentuale
di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al fine di garantire
che tali composizioni delle catture siano rispettate da tutti i pescherecci che
partecipano all’operazione di pesca. Analogamente, è opportuno che la
Commissione sia abilitata a elaborare norme per quanto riguarda le descrizioni
tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono
essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’effettiva
apertura di maglia. Occorre altresì conferire alla Commissione il potere di
adottare misure concernenti le condizioni alle quali determinati pescherecci
sono autorizzati a utilizzare sfogliare e il metodo di misurazione della
potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi, nonché misure volte a far
fronte a eventuali variazioni dello stato di conservazione degli stock ittici
con effetto immediato. Analogamente, è opportuno che la Commissione
sia abilitata ad adottare atti di esecuzione con riguardo agli aspetti
seguenti: norme tecniche per la misurazione delle dimensioni di maglia, delle
reti a maglia quadrata e dello spessore del filo, norme tecniche per la
fabbricazione del materiale delle reti da pesca, definizione dell’elenco dei
dispositivi che possono ostruire o ridurre l’effettiva apertura di maglia delle
reti, trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è stato rilasciato un
permesso speciale per la pesca con sfogliare, norme tecniche per la misurazione
della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi, misure concernenti l’obbligo
imposto agli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo e
misure transitorie nel caso in cui la conservazione degli stock di organismi
marini richieda un’azione immediata. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO Non è stato necessario consultare parti
interessate né effettuare una valutazione dell’impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte · La principale misura consiste nell’individuare le competenze conferite
alla Commissione dal regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio e
classificarle come poteri delegati e competenze di esecuzione. · Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell’Unione
europea. · Principio di proporzionalità La proposta modifica misure già esistenti nel
regolamento (CE) n. 850/98; pertanto fa salvo il principio di
proporzionalità. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare per il bilancio dell’Unione. 2012/0208 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 850/98
del Consiglio per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure
tecniche per la protezione del novellame IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 850/98
del Consiglio[2]
conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune
disposizioni di detto regolamento. (2) A seguito dell’entrata in
vigore del trattato di Lisbona, è necessario allineare agli articoli 290 e 291
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea alcune competenze conferite
alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 850/98. (3) Al fine di applicare talune
disposizioni del regolamento (CE) n. 850/98 è opportuno delegare alla
Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del
trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto attiene agli aspetti
di seguito indicati: –
ripartizione delle regioni in zone geografiche; –
modifica delle norme concernenti le condizioni d’utilizzo
di determinate combinazioni di dimensioni di maglia; –
adozione di norme particolareggiate per il calcolo
della percentuale di specie bersaglio prelevate da più di un peschereccio, al
fine di garantire che tali percentuali siano rispettate da tutti i pescherecci
che partecipano all’operazione di pesca; –
adozione di norme concernenti le descrizioni
tecniche e le modalità di utilizzo dei dispositivi autorizzati che possono
essere fissati alla rete da pesca senza ostruirne o ridurne l’apertura di
maglia effettiva; –
condizioni alle quali i pescherecci di lunghezza
fuori tutto superiore a otto metri sono autorizzati a utilizzare sfogliare in
determinate acque dell’Unione; –
misure intese a far fronte con effetto immediato a
reclutamenti imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a
cambiamenti dei modelli migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato
di conservazione. (4) È particolarmente importante che
la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori
per l’adozione di atti delegati, anche a livello di esperti. (5) Nel contesto della
preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la
Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (6) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (CE) n. 850/98, è
opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione con riguardo agli
aspetti seguenti: –
norme tecniche per la misurazione delle dimensioni
di maglia; –
reti a maglia quadrata e spessore del filo; –
norme tecniche per la fabbricazione del materiale
delle reti; –
definizione dell’elenco dei dispositivi che possono
ostruire o ridurre l’effettiva apertura di maglia delle reti; –
trasmissione degli elenchi dei pescherecci cui è
stato rilasciato un permesso speciale per la pesca con sfogliare; –
norme tecniche per la misurazione della potenza
motrice e delle dimensioni degli attrezzi; –
obbligo degli Stati membri di assicurare il
rispetto dei massimali di sforzo in determinate zone della divisione CIEM IXa,
nonché –
misure transitorie nel caso in cui la conservazione
degli stock di organismi marini richieda un’azione immediata. (7) È opportuno che le competenze
di esecuzione conferite alla Commissione, eccetto quelle relative all’obbligo
degli Stati membri di assicurare il rispetto dei massimali di sforzo in
determinate zone della divisione CIEM IXa, siano esercitate in conformità del
regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio
2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione[3]. (8) È pertanto opportuno
modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 850/98, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 850/98 è così
modificato: (1)
All’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente: “3. Le regioni di cui al paragrafo 1
possono essere ripartite in zone geografiche, in particolare sulla base delle
definizioni menzionate al paragrafo 2. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per quanto
riguarda la ripartizione delle regioni in zone geografiche, al fine di
individuare le zone geografiche in cui si applicano specifiche misure tecniche
di conservazione.”. (2)
L’articolo 4 è così modificato: a) al paragrafo 4 è aggiunta la
seguente lettera c): “c) Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis
intesi a modificare gli allegati X e XI, al fine di migliorare la protezione
del novellame nel contesto della conservazione degli stock ittici.”; b) al paragrafo 5, la lettera b) è
sostituita dalla seguente: “b) Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per
quanto riguarda, da un lato, il metodo di calcolo delle percentuali delle
specie bersaglio e delle altre specie tenute a bordo quando esse sono state
catturate con una rete o più reti trainate simultaneamente da più di un
peschereccio e, dall’altro, il metodo di verifica volto a garantire che tutti i
pescherecci che partecipano all’operazione di pesca congiunta rispettino le
percentuali delle specie che figurano negli allegati da I a V.”; c) il paragrafo 6 è sostituito dal
seguente: “6. Le norme tecniche per la
misurazione delle dimensioni di maglia, segnatamente a fini di controllo, sono
stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (3)
All’articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 8: “8. Le norme tecniche per la
misurazione delle reti a maglia quadrata, segnatamente a fini di controllo,
sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono
adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (4)
All’articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. Le norme tecniche per la
misurazione dello spessore del filo e per la fabbricazione del materiale delle
reti, segnatamente a fini di controllo, sono stabilite mediante atti di
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame
di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (5)
L’articolo 16 è sostituito dal seguente: “Articolo 16 1. Sono vietati i dispositivi che
possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte della rete o comunque ridurne
effettivamente le dimensioni. 2. Il paragrafo 1 non esclude l’impiego
di alcuni dispositivi che possono ostruire le maglie di una qualsiasi parte
della rete o comunque ridurne effettivamente le dimensioni, se tali dispositivi
servono a proteggere o a rafforzare la rete. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per
quanto riguarda le descrizioni tecniche e le modalità di utilizzo e di
fissazione di tali dispositivi. 3. Un elenco esaustivo dei dispositivi
conformi alle descrizioni tecniche definite in conformità del paragrafo 2 che
possono essere fissati alla rete da pesca è stabilito mediante atti di
esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame
di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (6)
L’articolo 29 è così modificato: a) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: “6. Alla Commissione è conferito il
potere di adottare atti delegati in conformità dell’articolo 48 bis per
quanto riguarda le modalità d’applicazione dei criteri definiti al paragrafo 2
in base ai quali i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri
sono autorizzati a utilizzare sfogliare nelle zone di cui al paragrafo 1.”; b) è aggiunto il seguente paragrafo 7: “7. La Commissione stabilisce, mediante
atti di esecuzione, i requisiti operativi per la trasmissione degli elenchi di
cui al paragrafo 2, lettera c), primo trattino, che gli Stati membri sono
tenuti a fornire alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (7)
All’articolo 29 bis, il paragrafo 6 è
sostituito dal seguente: “6. Gli Stati membri comunicano alla
Commissione le misure da essi messe in atto per adempiere all’obbligo di cui al
paragrafo 5. Se la Commissione ritiene che le misure di uno Stato membro non
adempiano tale obbligo, può proporre di modificarle. Se la Commissione e lo
Stato membro interessato non pervengono a un accordo sulle misure necessarie,
la Commissione può adottare tali misure mediante atti di esecuzione.”. (8)
All’articolo 34, il paragrafo 6 è sostituito dal
seguente: “6. Le norme tecniche per la
misurazione della potenza motrice e delle dimensioni degli attrezzi sono
stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2.”. (9)
L’articolo 45 è sostituito dal seguente: “Articolo 45 1. Alla Commissione è conferito il
potere di stabilire, mediante atti delegati adottati in conformità dell’articolo
48 bis, a complemento o in deroga al presente regolamento, misure
tecniche di conservazione applicabili all’utilizzo di attrezzi fissi o trainati
o alle attività di pesca praticate in determinate zone o in determinati
periodi. Tali misure sono intese a far fronte con effetto immediato a reclutamenti
imprevisti, di modesta o grande entità, di novellame, a cambiamenti dei modelli
migratori o a qualsiasi altro cambiamento dello stato di conservazione. 2. Se si rende necessaria un’azione
immediata ai fini della conservazione degli stock di organismi marini, la
Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure transitorie al
fine di porre rimedio alla situazione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 3. 3. Qualora incomba una grave minaccia
sulla conservazione di alcune specie o di alcuni fondali di pesca e quando
qualsiasi indugio potrebbe causare un danno difficilmente riparabile, lo Stato
membro può adottare, per le acque soggette alla propria giurisdizione, idonee misure
di conservazione non discriminatorie. 4. Le misure di cui al paragrafo 3,
corredate delle rispettive motivazioni, sono comunicate alla Commissione e agli
Stati membri non appena sono adottate. Entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione
di tale comunicazione la Commissione conferma che tali misure sono adeguate e
non discriminatorie, o ne chiede l’annullamento o la modifica mediante atti di
esecuzione. La decisione della Commissione è immediatamente comunicata agli
Stati membri.”. (10)
All’articolo 46, il paragrafo 4 è sostituito dal
seguente: “4. Su iniziativa della Commissione o su
richiesta di qualsiasi Stato membro, la conformità di una misura tecnica
nazionale applicata da uno Stato membro con le disposizioni del paragrafo 1 del
presente articolo può costituire oggetto di una decisione adottata dalla
Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati
secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 48, paragrafo 2. Nel caso in
cui venga adottata tale decisione si applicano le disposizioni del paragrafo 2,
terzo e quarto comma.”. (11)
L’articolo 48 è sostituito dal seguente: “Articolo 48 1. La Commissione
è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura
istituito dal regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai
sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. 3. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del
regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l’articolo 5 del
medesimo.”. (12)
È inserito il seguente articolo 48 bis: “Articolo 48 bis 1. Il potere di adottare atti
delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente
articolo. 2. La delega di potere di cui
all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all’articolo
4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 29,
paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, è conferita per un periodo di
tempo indeterminato. 3. La delega di potere di cui
all’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera c), all’articolo
4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2, all’articolo 29,
paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi
momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone
fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione
decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata.
Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto
delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e
al Consiglio. 5. L’atto delegato adottato ai
sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, all’articolo 4, paragrafo 4, lettera
c), all’articolo 4, paragrafo 5, lettera b), all’articolo 16, paragrafo 2,
all’articolo 29, paragrafo 6, e all’articolo 45, paragrafo 1, entra in vigore
solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni
entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o
se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il
Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni.
Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del
Consiglio.”. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il
presidente Il presidente [1] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 19. [2] GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.