52012PC0430

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che definisce la posizione dell’UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie /* COM/2012/0430 final - 2012/0207 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) è un’agenzia specializzata delle Nazioni Unite il cui fine è promuovere la cooperazione internazionale tra i popoli e lo sviluppo socioeconomico mediante servizi di telecomunicazione efficaci. I 27 Stati membri dell’Unione europea (UE) sono membri con diritto di voto dell’UIT mentre la Commissione europea è membro di settore senza diritto di voto.

La conferenza dei plenipotenziari dell’UIT del 2010 ha deciso di organizzare a Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012 una conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (World Conference on International Telecommunications – WCIT), allo scopo di rivedere il regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International Telecommunications Regulations – ITRs). Il regolamento delle telecomunicazioni internazionali definisce i principi generali per la fornitura e la gestione delle telecomunicazioni internazionali e costituisce un trattato internazionale firmato da 178 paesi.

Sebbene il regolamento delle telecomunicazioni internazionali disciplini materie relative ai servizi di telecomunicazione internazionali (in opposizione ai servizi nazionali), alcuni aspetti del regolamento si riferiscono direttamente a questioni disciplinate dall’acquis dell’UE, in particolare dal quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche. Pertanto, l’UE deve garantire che le modifiche proposte al regolamento che verranno decise a Dubai non siano in contrasto con la normativa applicabile nell’UE, né limitino lo sviluppo futuro dell’acquis dell’UE.

La Commissione raccomanda pertanto che il Consiglio adotti la decisione allegata, al fine di permettere all’UE di negoziare a Dubai la revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali. Le basi giuridiche della presente proposta di decisione del Consiglio sono:

l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, per quanto riguarda la proposta di accordo con i paesi terzi, e

l’articolo 114 del TFUE per quanto riguarda le disposizioni già adottate in materia di comunicazioni elettroniche, sulle quali l’accordo con i paesi terzi potrebbe avere un’incidenza.

2.           Natura e la portata delle discussioni

Come osservato in precedenza, il regolamento delle telecomunicazioni internazionali fissa principi generali per la fornitura e la gestione delle telecomunicazioni internazionali. Esso contiene disposizioni specifiche in materia di:

articolo 3:         rete internazionale

articolo 4:         servizi di telecomunicazioni internazionali

articolo 5:         sicurezza della vita e priorità delle telecomunicazioni

articolo 6:         tariffazione e contabilità

articolo 7:         sospensione dei servizi

articolo 8:         diffusione delle informazioni

articolo 9:         accordi speciali

articolo 10:       disposizioni finali

appendice 1:     disposizioni generali in materia di contabilità

appendice 2:     disposizioni aggiuntive sulle telecomunicazioni marittime

appendice 3:     telecomunicazioni di servizio e telecomunicazioni di privilegio.

Nel corso dei negoziati possono essere proposte modifiche al fine di estendere il campo di applicazione del vigente regolamento delle telecomunicazioni internazionali sotto il profilo tecnico, giuridico o di mercato.

L’UIT ha creato un gruppo di lavoro in seno al proprio consiglio per la revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali e parallelamente sono in corso consultazioni regionali. Per l’UE il forum regionale pertinente è la conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), di cui fanno parte 48 paesi tra cui tutti gli Stati membri dell’UE. La Commissione europea partecipa con funzione consultiva in seno alla CEPT, in cui ha diritto di parola ma non di voto.

L’ultima riunione del gruppo di lavoro in seno al consiglio dell’UIT prima della conferenza di Dubai si è svolta a Ginevra dal 20 al 22 giugno 2012. La CEPT terrà ulteriori riunioni preparatorie nei mesi di settembre e novembre 2012.

3.           Preparativi della posizione dell’UE

Gli Stati membri dell’UE hanno partecipato attivamente sia al gruppo di lavoro in seno al consiglio dell’UIT che alle discussioni della CEPT sul regolamento delle telecomunicazioni internazionali. Molti dei progetti di “posizioni comuni europee” esaminati dalla CEPT per una loro eventuale presentazione alla conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali sono stati redatti dagli Stati membri dell’UE. La Commissione europea è stata inoltre molto attiva in entrambe le sedi, nonostante le limitazioni alla sua partecipazione derivanti dal suo status attuale.

2012/0207 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione dell’UE in materia di revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali da adottare in occasione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali o nelle sedi preparatorie

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, e l’articolo 218, paragrafo 9,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International Telecomunications Regulations – ITRs) è stato adottato dalla conferenza amministrativa mondiale per la telefonia e la telegrafia di Melbourne nel 1988 e da allora non è stato mai rivisto.

(2)       I 27 Stati membri dell’Unione europea sono firmatari del regolamento delle telecomunicazioni internazionali;

(3)       L’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) ha convocato una riunione a Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012, denominata conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (World Conference on International Telecommunications – WCIT), per concordare un nuovo testo del regolamento.

(4)       L’Unione europea ha adottato una serie di atti normativi che fissano disposizioni nel settore delle telecomunicazioni, in particolare:    a) la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all’accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;          b) la direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori;    c) la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(5)(5)   Molte delle proposte di modifica del regolamento delle telecomunicazioni internazionali presentate finora si riferiscono ad aspetti delle telecomunicazioni internazionali che rientrano chiaramente nell’ambito di applicazione dell’acquis e delle politiche dell’Unione, compreso il rapporto tra le autorità di regolamentazione e gli operatori commerciali indipendenti, il roaming e la tutela dei dati personali. Dato che il regolamento delle telecomunicazioni internazionali è vincolante per le parti contraenti (a meno che una parte non comunichi formalmente la sua obiezione alla modifica) occorre che l’Unione europea definisca la propria posizione sugli aspetti delle modifiche proposte al regolamento che avranno efficacia giuridica.

(6)(6)   La posizione dell’Unione europea nell’ambito della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali deve garantire che le modifiche del regolamento delle telecomunicazioni internazionali siano compatibili con l’acquis.

(7)(7)   La Commissione europea informerà l’UIT in merito alle competenze rispettive dell’Unione europea e dei suoi Stati membri su tali materie.

(8)(8)   Si sono svolte riunioni nel contesto della conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) per elaborare posizioni comuni europee sulla revisione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione dell’Unione europea alla conferenza mondiale dell’ONU sulle telecomunicazioni internazionali, che si terrà dal 3 al 14 dicembre 2012, in relazione alle materie di propria competenza è di garantire che le modifiche del regolamento delle telecomunicazioni internazionali siano compatibili con l’acquis dell’UE e con i futuri obiettivi dell’Unione.

Su queste materie la Commissione europea presenta la posizione dell’Unione europea di cui all’allegato 1.

Articolo 2

Su altre materie all’ordine del giorno della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali gli Stati membri mirano ad adottare posizioni comuni.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

ALLEGATO

1) L’obiettivo generale dell’Unione europea in relazione alla conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali è garantire che le modifiche del regolamento delle telecomunicazioni internazionali (International Telecommunications Regulations – ITRS) contribuiscano allo sviluppo della società dell’informazione a vantaggio di tutti i cittadini e degli utenti delle telecomunicazioni in tutto il mondo e in particolare degli utenti nell’Unione europea e che rispettino l’acquis e la politica dell’Unione.

2) L’Unione europea adotta la seguente posizione sulle proposte di decisione della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali nella riunione di Dubai dal 3 al 14 dicembre 2012 e nelle relative riunioni preparatorie:

a) non sostiene proposte che siano in conflitto con l’acquis dell’UE o che introducano obblighi a carico degli operatori in aggiunta a quelli già previsti dall’acquis dell’UE;

b) sostiene le proposte che rispettano la sovranità degli Stati membri dell’UIT e che in particolare riconoscono i settori di competenza nazionale, quali la cibercriminalità, i contenuti, la sicurezza e la difesa nazionali;

c) sostiene le proposte volte ad assicurare che il regolamento delle telecomunicazioni internazionali rivisto rimanga di livello elevato e conservi il suo carattere strategico e la sua neutralità sotto il profilo delle tecnologie; si oppone alle proposte intese a rendere vincolanti le raccomandazioni dell’UIT nei confronti degli Stati membri e delle agenzie operative;

d) sostiene le proposte intese a mantenere il vigente campo di applicazione del regolamento delle telecomunicazioni internazionali e il vigente mandato dell’UIT; si oppone alle proposte di estendere il campo di applicazione ad aspetti quali l’instradamento del traffico internet e le questioni relative ai contenuti;

e) sostiene le proposte intese ad assicurare il rispetto dei diritti umani in relazione alle telecomunicazioni internazionali; sostiene le proposte intese ad assicurare il rispetto della privacy e la tutela dei dati personali in relazione ai dati personali e alle comunicazioni (subordinatamente al punto 2, lettera a));

f) sostiene le misure intese a promuovere una maggiore cooperazione internazionale in relazione alla sicurezza delle reti utilizzate per il traffico nelle telecomunicazioni internazionali;

g) sostiene misure favorevoli alla concorrenza, miranti a conseguire la riduzione dei prezzi e una maggiore trasparenza in tema di prezzi in relazione al traffico nelle telecomunicazioni internazionali, sulla base di trattative commerciali in un mercato libero ed equo;

h) non sostiene proposte volte a stabilire, in seno all’UIT, meccanismi di risoluzione delle controversie tra gli operatori, in quanto tali meccanismi non sono necessari;

i) sostiene le proposte intese a garantire che le comunicazioni marittime possano essere addebitate in modo efficiente dal punto di vista economico.

Per rendere più esplicito il paragrafo 2, lettera a), l’accordo dell’UE all’esito finale dovrebbe essere espressamente subordinato alla presentazione agli altri partecipanti di una dichiarazione formale dell’UE per quanto riguarda l’applicabilità delle disposizioni normative dell’UE, avente il seguente tenore:

“Nel firmare gli atti finali della conferenza mondiale sulle telecomunicazioni internazionali (Dubai, 2012), le delegazioni degli Stati membri dell’Unione europea dichiarano che gli Stati membri dell’Unione europea applicheranno il regolamento delle telecomunicazioni internazionali nel rispetto degli obblighi imposti loro dal trattato che istituisce l’Unione europea.”