Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (presentato ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) /* COM/2012/0421 final - 2011/0295 (COD) */
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha adottato
la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato)[1],
trasmettendola lo stesso giorno al Parlamento europeo e al Consiglio. Il
Comitato economico e sociale europeo ha espresso il parere il 28 marzo 2012. Dal marzo 2011 sono in corso indagini sulla
presunta manipolazione, da parte di alcune banche, dei parametri EURIBOR e
LIBOR relativi ai tassi sui prestiti interbancari. Il sospetto è che le banche
abbiano comunicato stime del tasso d’interesse a cui sarebbero state disposte
ad accettare denaro in prestito che si discostavano dal tasso per loro
effettivamente accettabile. È di conseguenza possibile che sia stato alterato
il livello dei tassi EURIBOR e LIBOR, che fungono da parametro per i prestiti e
da riferimento per la fissazione del prezzo di numerosi strumenti finanziari,
quali ad esempio gli swap sui tassi d’interesse, e che ne sia stata
intaccata l’integrità. Inoltre, con le stime comunicate le singole banche che
contribuiscono alla determinazione di tali parametri hanno fornito al mercato
informazioni fuorvianti riguardo al probabile costo del denaro. La Commissione ha esaminato se la presunta
manipolazione dei parametri, fra cui il LIBOR e l’EURIBOR, fosse contemplata
dalla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e
alla manipolazione del mercato e dalla collegata proposta di direttiva relativa
alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato, da essa presentate nell’ottobre 2011. L’importanza
della questione è stata sottolineata anche, in particolare, dal Parlamento
europeo. Poiché attualmente i parametri non sono contemplati da nessuna delle
due proposte, la Commissione è giunta alla conclusione che la loro
manipolazione diretta esula dall’ambito di applicazione sia dell’una sia dell’altra.
Benché ad un’autorità competente possa
risultare difficile, se non addirittura impossibile, dimostrare che la
manipolazione di un parametro ha influito sul prezzo degli strumenti finanziari
ad esso collegati, qualsiasi manipolazione o tentata manipolazione di un
parametro rilevante può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e
potrebbe determinare sia perdite consistenti per gli investitori sia
distorsioni nell’economia reale, dato l’impiego diffuso degli indici
parametrici come tasso di riferimento, ad esempio per gli swap sui tassi
d’interesse e i mutui ipotecari a tasso variabile. È pertanto fondamentale
prevedere chiaramente che le autorità competenti devono poter infliggere, in
tali casi, sanzioni amministrative per il reato di manipolazione del mercato,
senza dover provare o dimostrare elementi incidentali come l’effetto sul
prezzo. Altrettanto essenziale è adottare tutti i provvedimenti necessari per
prevenire questo tipo di manipolazione nonché per abilitare le autorità
competenti ad infliggere sanzioni e agevolarne i lavori in tal senso. Un quadro
giuridico rigoroso rappresenterà un deterrente credibile di questo tipo di
condotta e servirà quindi per tutelare gli investitori e ristabilire la fiducia
dei mercati. I provvedimenti normativi dovrebbero comprendere sanzioni penali,
le quali costituiscono l’oggetto della proposta modificata di direttiva che
accompagna la presente proposta. Pertanto, affinché la manipolazione dei
parametri sia contemplata da norme europee comuni atte a prevenire abusi di
mercato, la Commissione propone di modificare la proposta di regolamento. 2. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 2.1. Base giuridica La proposta modificata si basa sull’articolo 114
del TFUE ed è presentata ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, dello
stesso. 2.2. Sussidiarietà e
proporzionalità In virtù del principio di sussidiarietà
(articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli
effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.
La dimensione transnazionale di numerosi parametri e degli enti che vi
contribuiscono con l’apporto di dati, così come l’internazionalità di molti
degli strumenti finanziari sui quali la manipolazione dei parametri può
incidere, implicano il rischio concreto che le risposte nazionali al problema
siano eluse o risultino inefficaci in mancanza di un intervento a livello di
Unione. L’intervento dell’Unione pare quindi appropriato secondo il principio
di sussidiarietà. Secondo il principio di proporzionalità,
qualsiasi intervento è mirato e si limita a quanto è necessario per conseguire
gli obiettivi. Tale principio ha guidato la redazione della proposta. 2.3. Illustrazione dettagliata
della proposta Le necessarie modifiche alla proposta di
regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato sono le seguenti: –
modifica del campo di applicazione del regolamento
proposto (articolo 2) al fine di includervi i parametri; –
modifica delle definizioni (articolo 5) al fine di
inserirvi la definizione di “parametro”, che si basa, ampliandola, sulla
definizione di “valore di riferimento” contenuta nella proposta di regolamento
relativo ai mercati degli strumenti finanziari; –
modifiche della definizione di reato di
manipolazione del mercato (articolo 8) al fine di includervi la manipolazione e
la tentata manipolazione dei parametri; –
aggiunta di un considerando volto a precisare che
il campo di applicazione ampliato del regolamento e il reato di manipolazione
del mercato comprendono i parametri. 3. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta modificata non ha alcuna incidenza
sul bilancio rispetto a quelle già individuate nella proposta iniziale di
regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato. La proposta della Commissione[2] di regolamento relativo all’abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di
mercato), COM(2011) 651 definitivo, è così modificata: 1. è inserito il seguente
considerando (20 bis): “(20 bis) I prezzi di numerosi strumenti
finanziari sono fissati con riferimento a parametri. La manipolazione o tentata
manipolazione dei parametri, quali i tassi dei prestiti interbancari, può avere
conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare perdite
consistenti per gli investitori oppure distorsioni nell’economia reale. Sono
pertanto necessarie disposizioni specifiche riguardo ai parametri, al fine di
preservare l’integrità dei mercati e provvedere a che le autorità competenti
possano applicare un chiaro divieto di manipolazione dei parametri. È
necessario integrare il divieto generale di manipolazione del mercato vietando
la manipolazione dei parametri stessi, così come la trasmissione di
informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi o fuorvianti
ovvero altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un parametro,
compresa la metodologia applicata. Queste norme vengono ad aggiungersi a quelle
del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso,
che vietano la comunicazione deliberata di false informazioni a imprese che
forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato relativamente ai
prodotti energetici all’ingrosso, con l’effetto di fuorviare i soggetti che se
ne servono per le loro operazioni sul mercato.”; 2. all’articolo 2, paragrafo 3,
è aggiunta la seguente lettera d): “d) parametri, laddove la trasmissione di
informazioni, la comunicazione di dati, il calcolo o il comportamento sia volto
a influenzare o influenzi o possa influenzare il calcolo del parametro.”; 3. all’articolo 5 è aggiunto il
seguente punto 20: “20. “parametro”, qualsiasi indice commerciale
o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di una o più
attività sottostanti o uno o più prezzi, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse
o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato l’importo
da corrispondere per uno strumento finanziario.”; 4. all’articolo 8, paragrafo 1,
è aggiunta la seguente lettera d): “d) la
trasmissione di informazioni false o fuorvianti, la comunicazione di dati falsi
o fuorvianti ovvero altra attività finalizzata a manipolare il calcolo di un
parametro.”. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] COM(2011) 651 definitivo. [2] COM(2011) 651 definitivo.