52012PC0420

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (presentata ai sensi dell'articolo 293, paragrafo 2, del TFUE) /* COM/2012/0420 final - 2011/0297 (COD) */


1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 20 ottobre 2011 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, trasmettendola lo stesso giorno al Parlamento europeo e al Consiglio. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il parere il 28 marzo 2012.

Dal marzo 2011 sono in corso indagini sulla presunta manipolazione, da parte di alcune banche, dei parametri EURIBOR e LIBOR relativi ai tassi sui prestiti interbancari. Il sospetto è che le banche abbiano comunicato stime del tasso d’interesse a cui sarebbero state disposte ad accettare denaro in prestito che si discostavano dal tasso per loro effettivamente accettabile. È di conseguenza possibile che sia stato alterato il livello dei tassi EURIBOR e LIBOR, che fungono da parametro per i prestiti e da riferimento per la fissazione del prezzo di numerosi strumenti finanziari, quali ad esempio gli swap sui tassi d’interesse, e che ne sia stata intaccata l’integrità. Inoltre, con le stime comunicate le singole banche che contribuiscono alla determinazione di tali parametri hanno fornito al mercato informazioni fuorvianti riguardo al probabile costo del denaro.

La Commissione ha esaminato se la presunta manipolazione dei parametri, fra cui il LIBOR e l’EURIBOR, fosse contemplata dalla proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato e dalla collegata proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, da essa adottate nell’ottobre 2011. L’importanza della questione è stata sottolineata anche, in particolare, dal Parlamento europeo. Poiché attualmente i parametri non sono contemplati da nessuna delle due proposte, la Commissione è giunta alla conclusione che la loro manipolazione diretta esula dall’ambito di applicazione sia dell’una sia dell’altra.

Benché ad un’autorità competente possa risultare difficile, se non addirittura impossibile, dimostrare che la manipolazione di un parametro ha influito sul prezzo degli strumenti finanziari ad esso collegati, qualsiasi manipolazione o tentata manipolazione di un parametro rilevante può avere conseguenze gravi per la fiducia dei mercati e potrebbe determinare sia perdite consistenti per gli investitori sia distorsioni nell’economia reale, dato l’impiego diffuso degli indici parametrici come tasso di riferimento, ad esempio per gli swap sui tassi d’interesse e i mutui ipotecari a tasso variabile. È pertanto fondamentale prevedere chiaramente che le autorità competenti devono poter infliggere, in tali casi, sanzioni amministrative per il reato di manipolazione del mercato, senza dover provare o dimostrare elementi incidentali come l’effetto sul prezzo. Altrettanto essenziale è adottare tutti i provvedimenti necessari per prevenire questo tipo di manipolazione nonché per abilitare le autorità competenti ad infliggere sanzioni e agevolarne i lavori in tal senso. Un quadro giuridico rigoroso rappresenterà un deterrente credibile di questo tipo di condotta e servirà quindi per tutelare gli investitori e ristabilire la fiducia dei mercati. I provvedimenti normativi dovrebbero comprendere sanzioni penali.

Per contemplare la manipolazione dei parametri e renderla penalmente perseguibile in presenza di dolo, la Commissione propone quindi di modificare la proposta di direttiva.

2.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

2.1.        Base giuridica

La proposta modificata si basa sull’articolo 83, paragrafo 2, del TFUE ed è presentata ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, dello stesso.

2.2.        Sussidiarietà e proporzionalità

In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. La dimensione transnazionale di numerosi parametri e degli enti che vi contribuiscono con l’apporto di dati, così come l’internazionalità di molti degli strumenti finanziari sui quali la manipolazione dei parametri può incidere, implicano il rischio concreto che le risposte nazionali al problema siano eluse o risultino inefficaci in mancanza di un intervento a livello di Unione. L’intervento dell’Unione pare quindi appropriato secondo il principio di sussidiarietà.

Secondo il principio di proporzionalità, qualsiasi intervento è mirato e si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato la redazione della proposta.

2.3.        Illustrazione dettagliata della proposta

Le necessarie modifiche alla proposta di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato sono le seguenti:

· modifica delle definizioni (articolo 2) al fine di inserirvi la definizione di “parametro”;

· modifica relativa al reato di manipolazione del mercato (articolo 4) al fine di includervi la manipolazione dei parametri stessi;

· modifica relativa al reato di “istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo di commettere un reato” (articolo 5) al fine di includervi i comportamenti di tale tipo finalizzati alla manipolazione dei parametri.

3.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

La proposta della Commissione di direttiva relativa alle sanzioni penali in caso di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, COM(2011) 654 definitivo, è così modificata:

1.           all’articolo 2 è aggiunto il seguente punto 3:

“3. “parametro”, qualsiasi indice commerciale o cifra pubblicata calcolato applicando una formula al valore di una o più attività sottostanti o uno o più prezzi, comprese stime di prezzi, tassi d’interesse o altri valori, ovvero a sondaggi, con riferimento al quale è determinato l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario.”;

2.           all’articolo 4 è aggiunta la seguente lettera e):

“e) trasmettere informazioni false o fuorvianti, comunicare dati falsi o fuorvianti ovvero altra attività equivalente finalizzata a manipolare intenzionalmente il calcolo di un parametro.”;

3.           all’articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commettere uno dei reati di cui all’articolo 3, lettera a), e all’articolo 4, lettere a), b), e c) ed e), sia punibile come reato.”.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente