Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012 per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque della Groenlandia /* COM/2012/0383 final - 2012/0187 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio[1] stabilisce, per il 2012, le
possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate
acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici
che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali. Le possibilità di pesca
vengono in genere modificate varie volte nel corso del periodo in cui sono in
vigore. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Non pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA La proposta intende modificare come segue il
regolamento sopra citato. Il capelin nelle acque della Groenlandia A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del
regolamento (UE) n. 44/2012, la Commissione stabilisce il contingente spettante
all'Unione per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV. In
virtù di tale articolo, sulla base dell'assegnazione stabilita dalla
Groenlandia e conformemente all'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Danimarca e il governo
locale della Groenlandia, dall'altro, e al relativo protocollo, all'Unione
spetta il 7,7% del TAC di capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e
XIV. Le autorità groenlandesi hanno comunicato alla Commissione che la
Groenlandia assegnerà all'Unione un quantitativo di p.m. tonnellate, conformemente alla percentuale prevista nell'ambito
del protocollo, da pescare entro il 30 aprile 2013. Al momento dell'adozione del regolamento (UE)
n. 44/2012, il 17 gennaio 2012, la Commissione ha formulato una dichiarazione
relativa alle catture di capelin nelle acque della Groenlandia delle zone V e
XIV, impegnandosi ad avviare discussioni con gli Stati membri sulla possibilità
di ripartire tra di essi le possibilità di pesca di questa specie offerte dalla
Groenlandia nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca
UE-Groenlandia e del protocollo sopra menzionato. Dato che tra il 2004 e il 2010 le navi dell'Unione
non hanno esercitato alcuna attività di pesca diretta del capelin nell'ambito
dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la Groenlandia e che
nel 2011 tale attività è stata svolta esclusivamente dalla Danimarca su un
contingente non ripartito, la Commissione propone di utilizzare gli anni dal 1998
al 2003 come periodo di riferimento per stabilire la ripartizione tra gli Stati
membri. Infine, tenuto conto delle consultazioni
annuali in materia di pesca fra l'Unione europea e la Norvegia per il 2012 e in
particolare dell'impegno assunto dall'Unione a fornire alla Norvegia un
quantitativo supplementare di 20 000 tonnellate di capelin oltre al
quantitativo abituale non appena tale specie sia disponibile nelle acque della
Groenlandia, è opportuno che questo quantitativo venga prelevato dal
contingente dell'Unione di p.m.
tonnellate sopra menzionato. 2012/0187 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 44/2012
per quanto riguarda le possibilità di pesca del capelin nelle acque della
Groenlandia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea[2], considerando quanto segue: (1) In virtù dell'accordo di
partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato,
e il governo della Danimarca e il governo locale della Groenlandia, dall'altro[3],
e del relativo protocollo[4], all'Unione spetta il 7,7%
del totale ammissibile di catture (TAC) per il capelin nelle acque groenlandesi
delle zone CIEM V e XIV. (2) Il regolamento (UE) n. 44/2012
del Consiglio[5]
ha fissato per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2012 un contingente
provvisorio spettante all'Unione per lo stock di capelin nelle acque
groenlandesi, senza prevedere assegnazioni specifiche per gli Stati membri. (3) Il … l'Unione è stata informata dalle autorità della Groenlandia
che il TAC per il capelin nelle acque groenlandesi delle zone CIEM V e XIV era
stato fissato a … tonnellate per il
periodo dal 1° maggio 2012 al 30 aprile 2013. Il contingente corrispondente
dell'Unione per tale periodo deve pertanto essere fissato a p.m. tonnellate. (4) Nell'ambito delle
consultazioni annuali in materia di pesca tra l'Unione e la Norvegia, l'Unione
si è impegnata a fornire alla Norvegia per il 2012 un quantitativo
supplementare di 20 000 t di capelin nelle acque groenlandesi delle zone
CIEM V e XIV. È opportuno che tale quantitativo venga assegnato a
partire dal contingente dell'Unione disponibile nelle suddette acque. (5) È inoltre opportuno ripartire
il contingente dell'Unione tra gli Stati membri. Dato che tra il 2004 e il 2010
le navi dell'Unione non hanno esercitato alcuna attività di pesca diretta del
capelin nell'ambito dell'accordo di partenariato nel settore della pesca con la
Groenlandia e che nel 2011 un solo Stato membro si è avvalso del contingente
non attribuito dell'Unione, il periodo di riferimento per la ripartizione del
contingente dell'Unione tra gli Stati membri deve essere quello compreso tra il
1998 e il 2003. (6) La ripartizione del
contingente dell'Unione tra gli Stati membri eccede le competenze di esecuzione
conferite alla Commissione dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE)
n. 44/2012. Al fine di evitare la dispersione delle disposizioni tra gli atti
della Commissione e quelli del Consiglio, è opportuno che il presente
regolamento stabilisca sia il contingente dell'Unione che la sua ripartizione
tra gli Stati membri. (7) È opportuno che i limiti di
cattura per il capelin previsti dal presente regolamento si applichino a
decorrere dal 1° maggio 2012. Tale applicazione retroattiva lascerà
impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo
affidamento poiché le possibilità di pesca in questione non sono ancora state
esaurite. Dato che alcuni limiti di
cattura incidono sulle attività economiche e sulla pianificazione della
campagna di pesca delle navi dell'Unione, occorre che il presente regolamento
entri in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione. (8) È opportuno modificare di
conseguenza il regolamento (UE) n. 44/2012, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) n. 44/2012 L'allegato IB del regolamento (UE) n. 44/2012
è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento. Articolo 2
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2012. Il presente regolamento è obbligatorio in
tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati
membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Nell'allegato IB del regolamento (UE) n. 44/2012,
la rubrica relativa alla specie capelin nelle acque della Groenlandia delle
zone V e XIV è sostituita dalla seguente: "Specie: || Capelin Mallotus villosus || Zona: || Acque groenlandesi delle zone V e XIV (CAP/514GRN) Danimarca || p.m. || || Regno Unito || p.m. || Svezia || p.m. || Germania || p.m. || Tutti gli Stati membri || p.m. || (1) (2) UE || p.m. || (3) (4) || TAC || Non pertinente || || (1) Ad eccezione degli Stati membri a cui è stato assegnato più del 10% del contingente dell'Unione. (2) Gli Stati membri a cui è stato assegnato un contingente possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. (3) Di cui 20 000 tonnellate assegnate alla Norvegia. (4) Da pescare fino al 30 aprile 2013, in deroga all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento.". [1] Regolamento (UE) n. 44/2012 del Consiglio, del 17
gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse
nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE,
per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati
o accordi internazionali (GU L 25 del 27.1.2012, pagg. 55-147). [2] [Riferimento GU] [3] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 4. [4] GU L 172 del 30.6.2007, pag. 9. [5] GU L 25 del 27.1.2012, pag. 55.