Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) /* COM/2012/0343 final - 2012/0165 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Le direttive del Consiglio relative alla
commercializzazione delle sementi di piante foraggere, di cereali, di
barbabietole e di piante oleaginose e da fibra disciplinano il mercato interno
dei semi da sementa delle specie vegetali figuranti in tali testi. Al fine di
facilitare gli scambi e di rispondere rapidamente alla domanda del mercato,
queste direttive danno al Consiglio la possibilità di stabilire norme che
autorizzano le importazioni di sementi dai paesi terzi secondo un sistema di
equivalenza. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI DELL'IMPATTO 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La decisione 2003/17/CE[1] del Consiglio stabilisce un
elenco di paesi per i quali l'applicazione del principio di equivalenza per
l'importazione è riconosciuta, stabilisce prescrizioni dettagliate da
soddisfare e in particolare limita a cinque anni il periodo in cui
l'equivalenza è riconosciuta, termine prorogabile se sono rispettate tutte le
condizioni prescritte. Detto periodo scade il 31 dicembre 2012.
Per garantire il necessario approvvigionamento di sementi per il mercato
dell'Unione europea, occorre modificare queste norme prorogando la scadenza
fino al 31 dicembre 2022. Attualmente è prevista solo una proroga
temporanea di 5 anni. Tuttavia, la revisione del nuovo regolamento relativo
alle sementi e al materiale di propagazione (secondo le procedure di
codecisione) inizierà solo nel settembre 2012 e le misure di attuazione
specifiche saranno adottate in seguito. Per evitare che la decisione scada nel
corso di questo processo risulta quindi necessario un termine di dieci anni. L'allegato I della decisione 2003/17/CE cita la
Jugoslavia tra i paesi con un sistema equivalente. L'ex Jugoslavia è stata sostituita
da vari nuovi paesi. La Slovenia è uno Stato membro dell'Unione europea, la
Croazia è già riconosciuta come equivalente dalla decisione 2003/17/CE e la
Serbia deve essere aggiunta, essendo membro del sistema dell'OCSE per la
certificazione varietale delle sementi destinate al commercio internazionale e
membro dell'Associazione internazionale per l'analisi delle sementi (ISTA), per
quanto riguarda il campionamento e l'analisi delle sementi. La Jugoslavia va
soppressa dall'elenco. Per quanto riguarda gli altri paesi dell'ex Jugoslavia,
non possono essere aggiunti perché non appartengono all'OCSE e all'ISTA.
Infine, alcune autorità incaricate di certificare e controllare la produzione,
di cui all'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno cambiato nome. 2012/0165 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la decisione 2003/17/CE del
Consiglio estendendo il periodo della sua applicazione e aggiornando i nomi di
un paese terzo e delle autorità incaricate di certificare e controllare la
produzione (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)(1) La decisione 2003/17/CE stabilisce che, per un periodo limitato,
le ispezioni in campo effettuate nei paesi terzi sulle colture di sementi di
determinate specie siano considerate equivalenti alle ispezioni in campo
effettuate in conformità alla normativa dell'Unione e che le sementi di
determinate specie prodotte in tali paesi terzi siano considerate equivalenti
alle sementi prodotte in conformità alla normativa dell'Unione. (2)(2) Tali ispezioni in campo sembrano offrire ancora le stesse
garanzie di quelle che effettuano gli Stati membri. È quindi opportuno
continuare a considerarle equivalenti. (3)(3) Dato che la direttiva 2003/17/CE scade il
31 dicembre 2012, occorre prorogare il periodo per cui tale decisione
riconosce l'equivalenza. È pertanto opportuno prorogare il periodo di dieci
anni. (4)(4) Il riferimento alla Jugoslavia nella decisione 2003/17/CE va
soppresso. In quanto membro del sistema dell'OCSE per la certificazione
varietale delle sementi nel commercio internazionale e membro dell'Associazione
internazionale per l'analisi delle sementi, la Serbia deve essere aggiunta
all'elenco dei paesi terzi dell'allegato I della decisione 2003/17/CE. Inoltre,
alcune autorità incaricate della certificazione e del controllo della
produzione, figuranti nell'allegato I della decisione 2003/17/CE, hanno
cambiato nome. (5)(5) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione
2003/17/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione 2003/17/CE è modificata come
segue: (1) all'articolo 6, la data " 31
dicembre 2012" è sostituita dalla data " 31 dicembre 2022". (2) L'allegato I è sostituito
dall'allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il terzo
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio
2013. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente ALLEGATO "ALLEGATO
I Paesi,
autorità e specie Paesi(*) || Autorità || Specie indicate nelle seguenti direttive 1 || 2 || 3 AR || Istituto Nacional de Semillas (INASE) Av. Paseo Colón 922, 3 Piso 1063 BUENOS AIRES || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE AU || Australian Seeds Authority LTD. P.O. Box 187 LINDFIELD, NSW 2070 || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE CA || Canadian Food Inspection Agency, Seed Section, Plant Health & Biosecurity Directorate 59 Camelot Drive, Room 250, OTTAWA, ON K1A 0Y9 || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE CL || Ministerio de Agricoltura Servicio Agricola y Ganadero, División de Semillas Casilla 1167, Paseo Bulnes 140 - SANTIAGO DE CHILE || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE HR || State Institute for Seed and Seedlings, Vinkovacka Cesta 63 HR-31000 OSIJEK || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE IL || Ministry of Agriculture & Rural Development Plant Protection and Inspection Services P.O. BOX 78, BEIT-DAGAN 50250 || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE MA || D.P.V.C.T.R.F. Service de Contrôle des Semences et des Plants, B.P. 1308 RABAT || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE NZ || Ministry of Agriculture and Forestry, 25 "THE TERRACE" P.O. BOX 2526 WELLINGTON || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE RS || Ministry of Agriculture, Forestry and Water Management Plant Protection Directorate Omladinskih brigada 1, 11070 NOVI BEOGRAD || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE TR || Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Variety Registration and Seed Certification Centre Gayret mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvari No:62 P.O.BOX: 30, 06172 Yenimahalle/ANKARA || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE US || USDA - Agricultural Marketing Service Seed Regulatory & Testing Branch 801 Summit Crossing, Suite C, GASTONIA NC 28054 || 2002/54/CE 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE UY || Instituto Nacional de Semillas (INASE) Cno. Bertolotti s/n y Ruta 8 km 29 91001 PANDO - CANELONES || 66/401/CEE 66/402/CEE 2002/57/CE ZA || National Department of Agriculture, C/O S.A.N.S.O.R. Lynnwood Ridge, P.O. BOX 72981, 0040 PRETORIA || 66/401/CEE 66/402/CEE – solo per quanto concerne le sementi Zea mays e Sorghum spp. 2002/57/CE (*) AR – Argentina, AU – Australia, CA –
Canada, CL – Cile, HR – Croazia, IL – Israele, MA – Marocco, NZ – Nuova
Zelanda, RS – Serbia, TR – Turchia, US – Stati Uniti d'America, UY – Uruguay, ZA – Sud
Africa" [1] GU L 8 del 14.1.2003, pag. 10.