Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale e il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, istituite con il regolamento (CE) n. 1425/2006 /* COM/2012/0294 final - 2012/0155 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA ·
Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di
paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento di base"),
nel quadro del procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di sacchi
e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e della
Thailandia. ·
Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta
svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del
regolamento di base. ·
Disposizioni vigenti nel settore della proposta Il Consiglio, mediante il regolamento (CE)
n. 1425/2006[1],
ha istituito un dazio antidumping definitivo dal 4,3% al 28,8% sulle
importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica
popolare cinese ("RPC") e dal 5,1% al 14,2% sulle importazioni di
sacchi e sacchetti di plastica originari della Thailandia. Detto regolamento è
stato successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 1356/2007[2], (CE) n. 249/2008[3] e (CE) n. 189/2009[4] del Consiglio e dai regolamenti
di esecuzione (UE) n. 474/2011[5]
e (UE) n. 475/2011[6]
del Consiglio. ·
Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell'Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ·
Consultazione delle parti interessate Le parti interessate coinvolte nel
procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante
l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base. ·
Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. ·
Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato
dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede
disposizioni sulla valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco
esaustivo delle condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte Su richiesta della società Greenwood Houseware
(Zhuhai) Ltd, un esportatore stabilito nella Repubblica popolare cinese, il 21
settembre 2010 è stato avviato un riesame intermedio limitato alla verifica
delle pratiche di dumping. Il 27 settembre
2011 la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame in previsione della
scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi
di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese e
della Thailandia. Il riesame in previsione della scadenza è
stato avviato in seguito a una richiesta motivata presentata da 44 produttori
dell'Unione, che rappresentano il 30% circa della produzione totale stimata
dell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica. L'obiettivo di
tale inchiesta è stato quello di determinare se il venir meno delle misure
comporterebbe probabilmente il rischio del persistere del dumping e del
pregiudizio, qualora le misure fossero lasciate scadere. Nel riesame in previsione della scadenza, la
scarsa collaborazione dei produttori dell'Unione ha impedito alla Commissione
di costituire un campione rappresentativo al fine di stabilire se le condizioni
di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e all'articolo 11,
paragrafo 2, del regolamento di base siano soddisfatte. Alla luce di quanto precede, la Commissione
non è stata in grado di trarre conclusioni in merito all'effetto delle presunte
importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione e propone pertanto
di chiudere l'inchiesta. Dal momento che il riesame intermedio di cui sopra
risulta quindi privo di scopo, anch'esso deve essere chiuso. Si propone pertanto al Consiglio di adottare
la proposta di regolamento allegata e di pubblicarla al più presto nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. ·
Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. ·
Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. ·
Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le ragioni esposte di seguito. Il tipo di intervento è descritto nel già
citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello
nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come
ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere
finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli
enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: il regolamento di base non prevede altre
opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0155 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio parziale e
il riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili
alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari
della Repubblica popolare cinese e della Thailandia, istituite con il
regolamento (CE) n. 1425/2006
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 11,
paragrafi 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 9, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore (1) Il Consiglio, mediante il
regolamento (CE) n. 1425/2006[7],
ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi
di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese
("RPC") e della Thailandia. (2) Detto regolamento è stato
successivamente modificato dai regolamenti (CE) n. 1356/2007[8], (CE) n. 249/2008[9] e (CE) n. 189/2009[10] del Consiglio e dai
regolamenti di esecuzione (UE) n. 474/2011[11] e (UE) n. 475/2011[12] del Consiglio. 2. Domande di riesame e apertura della
procedura (3) Il 18 maggio 2010 la
Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale del
regolamento (CE) n. 1425/2006 dalla società Greenwood Houseware (Zhuhai)
Ltd, un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica
della RPC ("il richiedente"). (4) Successivamente, in seguito
alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping
definitive in vigore, la Commissione ha ricevuto, a norma
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda
di riesame in previsione della scadenza, presentata il 30 giugno 2011. (5) La domanda è stata presentata
da 44 produttori dell'Unione, che rappresentano il 30% circa della produzione
totale stimata dell'Unione di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica. (6) La domanda era motivata dal
fatto che il venir meno delle misure comporterebbe probabilmente il rischio del
persistere del dumping e del pregiudizio, qualora le misure fossero lasciate
scadere. (7) Avendo stabilito, previa
consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per
giustificare l'apertura del riesame intermedio parziale e il riesame in
previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato l'apertura di un
riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3,
del regolamento di base e di un riesame in previsione della scadenza a norma
dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, con un avviso
pubblicato rispettivamente il 21 settembre 2010 e il 27 settembre 2011
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 3. Inchieste 3.1. Periodi dell'inchiesta (8) L'inchiesta di riesame in
previsione della scadenza sulla persistenza o la reiterazione delle pratiche di
dumping e del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il
1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 ("periodo dell'inchiesta
di riesame" o "PIR"). L'esame delle tendenze significative per
la valutazione del rischio di persistenza o di reiterazione del pregiudizio ha
riguardato il periodo tra il 1° gennaio 2008 e la fine del PIR
("periodo in esame"). (9) Il periodo dell'inchiesta per
il riesame intermedio parziale limitato alla verifica delle pratiche di dumping
per quanto riguarda la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd. ha riguardato
il periodo tra il 1° aprile 2009 e il 30 giugno 2010. 3.2. Prodotto in esame e prodotto simile (10) Il prodotto in esame in
entrambe le inchieste è costituito da sacchi e sacchetti di plastica contenenti
in peso almeno il 20% di polietilene e in fogli di spessore non superiore a 100
micrometri (μm), originari della Repubblica popolare cinese e della
Thailandia ("il prodotto in esame"), attualmente classificati ai
codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed
ex 3923 29 90. (11) Per quanto riguarda il
prodotto fabbricato e venduto sul mercato dell'Unione, non è stato possibile
trarre conclusioni definitive in merito all'articolo 1, paragrafo 4,
del regolamento di base, a causa della scarsa collaborazione dell'industria
dell'Unione nel quadro del riesame in previsione della scadenza (cfr. di
seguito parte B). (12) Per quanto riguarda il
prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dal richiedente del riesame
intermedio, nonché quello prodotto e venduto in un potenziale paese di
riferimento nel quadro del riesame intermedio, va osservato che l'inchiesta non
ha raggiunto alcuna conclusione a causa della chiusura delle inchieste in corso
e dell'abrogazione delle misure in vigore (cfr. di seguito parte B). 3.3. Parti interessate dall'inchiesta (13) La Commissione ha informato
ufficialmente la società Greenwood Houseware (Zhuhai) Ltd e i rappresentanti
della RPC dell'apertura del riesame intermedio parziale limitato alla verifica
delle pratiche di dumping. Entrambe le parti interessate hanno avuto la
possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere
un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (14) La Commissione ha
ufficialmente informato i produttori dell'Unione che hanno presentato la
domanda di riesame in previsione della scadenza, gli altri produttori noti
dell'Unione e tutte le associazioni note di produttori dell'Unione, i
produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori notoriamente
interessati, nonché le loro associazioni. Anche i produttori dei possibili
paesi di riferimento, cioè India, Indonesia, Malaysia, Turchia e Stati Uniti,
nonché i rappresentanti della RPC e della Thailandia, sono stati informati
dell'apertura del riesame in previsione della scadenza. Le parti interessate
hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di
chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura. (15) Sono state sentite tutte le
parti interessate che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari
motivi per chiedere un'audizione. 3.4 Campionamento dei produttori dell'Unione (16) In considerazione del numero
elevato di produttori dell'Unione coinvolti nell'inchiesta in previsione della
scadenza, nell'avviso di apertura è stata prospettata la possibilità di
ricorrere al campionamento, conformemente all'articolo 17 del regolamento
di base. 3.4.1 Descrizione
dell'industria dell'Unione (17) Il settore della produzione di
sacchi e sacchetti di plastica nell'Unione è estremamente frammentato, con un
gran numero di produttori di dimensioni diverse, compreso un gruppo numeroso di
produttori di piccole dimensioni distribuiti su diversi Stati membri. (18) Le
informazioni fornite nella domanda durante la fase di apertura indicavano che
le società medio-grandi rappresentano circa il 25% dei produttori che hanno
collaborato e circa il 70% della produzione dell'Unione che ha collaborato. Di
conseguenza, le piccole imprese rappresentano circa il 75% dei produttori che
hanno collaborato e il 30% circa della loro produzione. (19) Inoltre,
le informazioni hanno mostrato che la produzione dell'Unione è distribuita fra
diversi Stati membri, ma fortemente concentrata in Germania, Francia, Spagna e
Italia. 3.4.2 Metodologia di
campionamento (20) L'articolo 3,
paragrafo 2, del regolamento di base, stabilisce che l'accertamento di un
pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo, fra
l'altro, dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria
dell'Unione. Qualsiasi accertamento del pregiudizio e informazione raccolta a
tale scopo avrebbe pertanto un valore rappresentativo, rispecchiando la
situazione di tutta l'industria dell'Unione. (21) Ne consegue che l'elevato
livello di frammentazione del settore dei sacchi e sacchetti di plastica è
stato preso in considerazione per il campionamento. Per poter trarre
conclusioni rappresentative per l'intera industria dell'Unione, si è ritenuto
necessario garantire che anche la situazione delle piccole imprese fosse
adeguatamente rispecchiata. (22) Di conseguenza, ai fini della selezione di un campione
rappresentativo di produttori dell'Unione, i produttori dell'Unione che hanno
collaborato sono stati divisi in due segmenti in base al volume della loro
produzione annua: da un lato le imprese medio-grandi con una produzione
superiore alle 15 000 tonnellate, dall'altro le piccole imprese la cui produzione
è inferiore alle 15 000 tonnellate. Si è previsto di selezionare per il
campione le società più grandi all'interno di ciascun segmento. (23) Inoltre, anche la
distribuzione geografica dei produttori fra gli Stati membri, descritta al
considerando 19, è stata presa in considerazione. 3.4.3 Procedura per
selezionare il campione provvisorio (24) La procedura per ottenere le
informazioni necessarie a selezionare il campione dei produttori dell'Unione è
derivata dalle informazioni ottenute nella fase di apertura. Inoltre, il
relativo avviso di apertura invitava tutti gli altri produttori a manifestarsi
nel caso in cui desiderassero essere inclusi nel campione. Dopo la
pubblicazione dell'avviso di apertura, nessuna società ha contattato la
Commissione chiedendo di essere inserita nel campione. (25) A
seguito dei criteri di cui ai considerando da 20 a 23, cinque produttori
dell'Unione operanti in quattro Stati membri sono stati inclusi nel campione.
Si trattava dei più grandi produttori in ciascuno dei due segmenti, tenendo
conto delle dimensioni e della distribuzione geografica. Tre società incluse
nel campione appartengono al segmento delle imprese medio-grandi e due al
segmento delle piccole imprese. (26) Le società selezionate
rispecchiavano anche la distribuzione geografica tra gli Stati membri in
termini di produzione, con Germania e Francia in rappresentanza delle imprese
che operano nel segmento medio-grande, mentre Italia e Spagna rappresentavano
il segmento delle piccole imprese. (27) Il
campione così selezionato rappresentava il 22,5% della produzione totale di
sacchi e sacchetti di plastica dei produttori che hanno collaborato
all'inchiesta e il 12,3% della produzione totale stimata dell'Unione, in base
ai dati relativi alla produzione totale dell'Unione indicati nella domanda. (28) Nella fase di apertura, tutti
i produttori dell'Unione noti sono stati informati della composizione del
campione provvisorio e hanno avuto la possibilità di presentare le loro
osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. B. SITUAZIONE DELL'INDUSTRIA
DELL'UNIONE (29) Si ricorda che l'accertamento
del pregiudizio deve essere basato su una valutazione suffragata da prove
dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria
dell'Unione. (30) Pertanto la frammentazione
dell'industria è stata presa in considerazione nel campione e sono stati
inoltre inviati questionari sui dati generali in merito principalmente agli
indicatori macroeconomici per Stato membro a tutte le associazioni note di
produttori dell'Unione al fine di ottenere le informazioni necessarie. (31) In termini del campione di
produttori dell'Unione, il livello di rappresentatività è stato seriamente
compromesso dal fatto che il principale produttore inserito nel campione
operante nel segmento delle imprese medio-grandi e un produttore operante nel
segmento delle piccole imprese hanno informato la Commissione che non
desideravano rispondere al questionario. Ciò significa che solo tre delle
cinque società inserite nel campione hanno continuato a collaborare e che
sarebbero state fornite solo informazioni parziali, o nessuna informazione,
relative ai segmenti e agli Stati membri produttori individuati. (32) Sono stati pertanto effettuati
numerosi tentativi al fine di selezionare un nuovo campione rappresentativo che
rispettasse la metodologia di selezione di cui ai considerando da 17 a 28. (33) Al
riguardo sono stati identificati in totale sei ulteriori produttori
dell'Unione, che si sono dichiarati disponibili ad essere inseriti nel
campione, come possibili sostituti delle due società che avevano interrotto la
propria collaborazione nell'ambito del campione. Queste sei ulteriori società
sono state contattate e invitate a collaborare completando il questionario per
i produttori dell'Unione. (34) Di questi sei ulteriori
produttori dell'Unione contattati, uno solo, che rappresenta il segmento delle
imprese medio-grandi, ha alla fine accettato di collaborare. Non è stato
trovato alcun sostituto a rappresentanza della produzione in Germania, uno dei
maggiori Stati membri per quanto riguarda la produzione di sacchi e sacchetti
di plastica. (35) Non è stato pertanto possibile
selezionare un nuovo campione a norma dell'articolo 17, paragrafo 4,
del regolamento di base, poiché non si è potuta ottenere la rappresentatività
richiesta per i segmenti e gli Stati membri produttori identificati. (36) Data la scarsa collaborazione
da parte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione, non si è potuto
ragionevolmente concludere che i dati forniti dalle società che hanno
collaborato rispecchiassero la situazione dell'intera industria dell'Unione e
pertanto non è stato possibile valutare adeguatamente se le condizioni di cui
all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, fossero
soddisfatte. (37) A seguito dei tentativi di
selezionare un nuovo campione, un gruppo di produttori ha riaffermato il
proprio impegno a partecipare attivamente al riesame in previsione della
scadenza, ribadendo l'importanza per l'industria dell'Unione di mantenere le
misure antidumping in vigore. Questo gruppo di produttori ha deplorato il fatto
che solo uno di essi fosse stato invitato dalla Commissione a completare il
questionario. In tale contesto, va osservato che la disponibilità di tali
imprese a collaborare è stata esaminata in modo approfondito e sono state tutte
inserite nel gruppo di società prese in considerazione per la selezione del
nuovo campione. Si ricorda, tuttavia, che al fine di garantire la
rappresentatività, il metodo di selezione, di cui ai considerando da 17 a 28,
andava rispettato anche per il nuovo campione. Poiché soltanto una delle
società del gruppo soddisfaceva le condizioni di cui sopra, solo tale società
ha potuto essere invitata a far parte del campione. Le dimensioni o gli Stati
membri di appartenenza delle restanti società erano già sufficientemente
rappresentati nel campione. (38) Alcune informazioni relative
alla produzione a livello nazionale, ai dati delle vendite e ad altri
indicatori macroeconomici fondamentali sono pervenute dalle associazioni
nazionali di Paesi Bassi, Spagna, Italia e in parte Francia. Tuttavia,
l'associazione europea di convertitori di materie plastiche (European Plastics
Converters Association, EuPC) non ha fornito le informazioni richieste mediante
l'apposito questionario trasmesso e, pertanto, non è stato possibile
raccogliere alcun dato conclusivo a livello macroeconomico in tutta l'Unione. C. CHIUSURA DEI PROCEDIMENTI (39) Alla
luce di quanto precede e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2,
del regolamento di base, il riesame in previsione della scadenza relativo alle
importazioni di sacchi e sacchetti di plastica originari della RPC e della
Thailandia deve essere chiuso. (40) La scarsa collaborazione dei
produttori dell'Unione e l'assenza di un campione rappresentativo hanno impedito
alla Commissione di poter valutare se le condizioni di cui all'articolo 3,
paragrafo 2, e di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento di base siano soddisfatte. Pertanto non è stato possibile
concludere se la scadenza delle misure in vigore comporterebbe probabilmente il
persistere o la reiterazione del pregiudizio ed è opportuno chiudere
l'inchiesta su tali basi. (41) Ne consegue che il riesame
intermedio risulta privo di scopo e quindi anch'esso deve essere chiuso. (42) Tutte le parti sono state
informate dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali si
intendeva raccomandare la chiusura delle due inchieste. È stato inoltre
concesso loro un periodo di tempo entro il quale potevano presentare
osservazioni al riguardo. Si è tenuto conto di tutte le comunicazioni e di
tutte le osservazioni debitamente motivate. (43) Una delle parti interessate ha
affermato che, dal momento che si è proposto di chiudere il riesame a causa
della scarsa collaborazione dei produttori dell'Unione, occorrerebbe abolire le
misure antidumping con effetto retroattivo, vale a dire a partire dal 30 settembre 2011,
data in cui le misure in vigore sarebbero inizialmente dovute scadere. (44) In questo contesto si fa
presente che la domanda di riesame è stata presentata da produttori dell'Unione
che rappresentano oltre il 30% della produzione totale dell'Unione, a norma del
regolamento di base. Inoltre, l'articolo 11, paragrafo 2, del
regolamento di base dispone esplicitamente che le misure restano in vigore in
attesa dell'esito del riesame. Le conclusioni indicate al considerando 40,
tuttavia, non hanno avuto alcun impatto sulla legittimità dell'apertura del
riesame in sé, ragione per la quale le disposizioni di cui
all'articolo 11, paragrafo 2, secondo cui le misure restano in vigore
in attesa dell'esito del riesame, continuano ad applicarsi. Tale argomentazione
è stata quindi respinta. (45) Un certo numero di produttori
dell'Unione hanno inoltre risposto alla comunicazione delle conclusioni
dichiarando di ritirarsi dai produttori all'origine della denuncia. Tuttavia,
tenendo conto del fatto che altri produttori dell'Unione sono rimasti fermi
nella propria posizione e considerando che le condizioni di rappresentatività
indicate al considerando 5 erano soddisfatte al momento dell'apertura
dell'inchiesta, ciò non avrebbe alcun impatto sulla procedura. (46) Alla luce di quanto precede, nessuna
delle osservazioni pervenute ha portato a modificare le conclusioni esposte
sopra. Si conclude pertanto che il procedimento antidumping relativo alle
importazioni nell'Unione di alcuni sacchi e sacchetti di plastica originari
della RPC e della Thailandia deve essere chiuso e le misure devono essere
abrogate. Ne consegue che l'attuale riesame intermedio di cui al considerando 3
sarà chiuso contemporaneamente alla chiusura del presente riesame in previsione
della scadenza. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le misure antidumping applicabili alle
importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica, attualmente
classificabili ai codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed
ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese e
della Thailandia, sono abrogate e il procedimento riguardante tali importazioni
è chiuso. Articolo 2 Il riesame intermedio parziale delle misure
antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti
di plastica, attualmente classificabili ai codici NC
ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed
ex 3923 29 90, originari della Repubblica popolare cinese,
avviato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE)
n. 1225/2009, è chiuso. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 270 del 29.9.2006,
pag. 4. [2] GU L 304 del 22.11.2007, pag.
5. [3] GU L 76 del 19.3.2008, pag. 8. [4] GU L 67 del 12.3.2009, pag. 5. [5] GU L 131 del 18.5.2011, pag. 2. [6] GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10. [7] GU L
270 del 29.9.2006, pag. 4. [8] GU L 304 del 22.11.2007, pag. 5. [9] GU L
76 del 19.3.2008, pag. 8. [10] GU L
67 del 12.3.2009, pag. 5. [11] GU L 131 del 18.5.2011, pag. 2. [12] GU L 131 del 18.5.2011, pag. 10.