Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I /* COM/2012/0233 final - 2012/0117 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta concerne l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di
paesi non membri dell'Unione europea ("il regolamento di base"), nei
procedimenti relativi alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie
della Republica popolare cinese. · Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione
del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità
alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del
Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di
piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. Consultazione delle parti
interessate e valutazione dell'impatto · Consultazione delle parti interessate In conformità alle disposizioni del regolamento di
base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità
di difendere i propri interessi durante l'inchiesta. · Ricorso al parere di esperti Non è risultato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato
dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede la valutazione
generale dell'impatto, ma comprende un elenco esaustivo delle condizioni da
valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte L'allegata proposta di regolamento del Consiglio
si basa sull'accertamento definitivo del rispetto, da parte di un produttore
esportatore cinese, di tutte le condizioni richieste per ottenere il
trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e per beneficiare quindi
del dazio antidumping medio ponderato del 30,6%. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del
Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la
riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di
piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. Il tipo di intervento è descritto nel regolamento
di base sopramenzionato e non consente decisioni nazionali. Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al
minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e
amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e
regionali, degli operatori economici e dei cittadini. · Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo. Il regolamento di base non prevede opzioni
alternative. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0117 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo
e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni
di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una
società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante
nell'allegato I IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1]
(di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, visto il regolamento di esecuzione (UE) n.
917/2011 del Consiglio[2], che istituisce un dazio
antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio
provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica
popolare cinese ("regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del
Consiglio"), in particolare l'articolo 3, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A.
PROCEDIMENTO PRECEDENTE (1) Con il regolamento di
esecuzione (UE) n. 917/2011, il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping
definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della
Repubblica popolare cinese ("Cina"). A causa del numero elevato di
produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta che ha
condotto all'istituzione del dazio antidumping ("inchiesta iniziale"),
è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state
istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 26,3% e il 36,5% per
le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno
collaborato e non sono state incluse nel campione è stata fissata un'aliquota
del dazio del 30,6%. Per tutte le altre società cinesi è stata fissata
un'aliquota del 69,7%. (2) L'articolo 3 del regolamento
di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio prevede che, qualora un nuovo
produttore esportatore cinese fornisca alla Commissione elementi di prova
sufficienti a dimostrare che: ·
non ha esportato verso l'Unione i prodotti
descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo
dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010)
("periodo dell'inchiesta") (prima condizione), ·
non è collegato ad alcun esportatore o produttore
in Cina assoggettato alle misure antidumping istituite da detto regolamento
(seconda condizione) e ·
ha effettivamente esportato verso l'Unione i
prodotti in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure
oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un
quantitativo significativo nell'Unione (terza condizione), l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa
essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del
dazio, pari al 30,6%, applicabile alle società che hanno collaborato e non sono
state incluse nel campione. B.
RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE (3) Una società cinese ("il
richiedente") ha chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato
alle società non incluse nel campione che hanno collaborato all'inchiesta
iniziale ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori"). (4) È stato effettuato un esame
per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per il trattamento
riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all'articolo 3 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio. (5) Al richiedente è stato
inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per
dimostrare il rispetto delle tre condizioni sopraindicate. (6) Le prove fornite dal
produttore esportatore cinese sono state considerate sufficienti a dimostrare
il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di
esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio. A questo produttore esportatore
può quindi essere concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che
hanno collaborato e non sono state incluse nel campione (pari al 30,6%) e di
conseguenza il suo nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori
dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del
Consiglio. (7) Il richiedente e l'industria
dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame ed hanno avuto la
possibilità di presentare osservazioni. (8) Tutte le argomentazioni e le
osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e
all'occorrenza tenute in debita considerazione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La seguente società è aggiunta all'elenco di
produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del
regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio: Nome || Codice addizionale TARIC Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd. || B293 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag.51. [2] GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.