52012PC0233

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I /* COM/2012/0233 final - 2012/0117 (NLE) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

· Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta concerne l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ("il regolamento di base"), nei procedimenti relativi alle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Republica popolare cinese.

· Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità alle disposizioni sostanziali e procedurali del regolamento di base.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

· Consultazione delle parti interessate

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta.

· Ricorso al parere di esperti

Non è risultato necessario consultare esperti esterni.

· Valutazione dell'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede la valutazione generale dell'impatto, ma comprende un elenco esaustivo delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

L'allegata proposta di regolamento del Consiglio si basa sull'accertamento definitivo del rispetto, da parte di un produttore esportatore cinese, di tutte le condizioni richieste per ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori e per beneficiare quindi del dazio antidumping medio ponderato del 30,6%.

· Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Il principio di sussidiarietà pertanto non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base sopramenzionato e non consente decisioni nazionali.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2012/0117 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese, aggiungendo una società all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] (di seguito "regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio[2], che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di piastrelle di ceramica della Repubblica popolare cinese ("regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio"), in particolare l'articolo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO PRECEDENTE

(1)       Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011, il Consiglio ha istituito un dazio anti-dumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie della Repubblica popolare cinese ("Cina"). A causa del numero elevato di produttori esportatori cinesi che hanno collaborato all'inchiesta che ha condotto all'istituzione del dazio antidumping ("inchiesta iniziale"), è stato selezionato un campione di produttori esportatori cinesi e sono state istituite aliquote del dazio individuali comprese tra il 26,3% e il 36,5% per le società incluse nel campione, mentre per le altre società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione è stata fissata un'aliquota del dazio del 30,6%. Per tutte le altre società cinesi è stata fissata un'aliquota del 69,7%.

(2)       L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio prevede che, qualora un nuovo produttore esportatore cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che:

· non ha esportato verso l'Unione i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° aprile 2009 al 31 marzo 2010) ("periodo dell'inchiesta") (prima condizione),

· non è collegato ad alcun esportatore o produttore in Cina assoggettato alle misure antidumping istituite da detto regolamento (seconda condizione) e

· ha effettivamente esportato verso l'Unione i prodotti in esame dopo il periodo dell'inchiesta su cui sono basate le misure oppure ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione (terza condizione),

l'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento possa essere modificato, per concedere al nuovo produttore esportatore l'aliquota del dazio, pari al 30,6%, applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione.

B. RICHIESTA DELLO STATUS DI NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(3)       Una società cinese ("il richiedente") ha chiesto di beneficiare dello stesso trattamento riservato alle società non incluse nel campione che hanno collaborato all'inchiesta iniziale ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori").

(4)       È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfi le condizioni per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori, di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio.

(5)       Al richiedente è stato inviato un questionario ed è stato chiesto di presentare elementi di prova per dimostrare il rispetto delle tre condizioni sopraindicate.

(6)       Le prove fornite dal produttore esportatore cinese sono state considerate sufficienti a dimostrare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio. A questo produttore esportatore può quindi essere concessa l'aliquota del dazio applicabile alle società che hanno collaborato e non sono state incluse nel campione (pari al 30,6%) e di conseguenza il suo nome può essere aggiunto all'elenco dei produttori esportatori dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio.

(7)       Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame ed hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

(8)       Tutte le argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e all'occorrenza tenute in debita considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La seguente società è aggiunta all'elenco di produttori della Repubblica popolare cinese figurante nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 917/2011 del Consiglio:

Nome || Codice addizionale TARIC

Onna Ceramic Industries (China) Co., Ltd. || B293

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag.51.

[2]               GU L 238 del 15.9.2011, pag. 1.