52012PC0228

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea /* COM/2012/0228 final - 2012/0113 (NLE) */


RELAZIONE

1)         Contesto della proposta

110 || · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea.

120 || · Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di base.

139 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta - Regolamento (CE) n. 1858/2005, che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. - Regolamento (UE) n. 400/2010, che estende il dazio antidumping definitivo di cui sopra alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica di Corea. - Regolamento (EU) n. 102/2012, che mantiene queste misure successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

141 || · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente.

2)         Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

|| · Consultazione delle parti interessate

219 || I richiedenti e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

|| · Ricorso al parere di esperti

229 || Non è stato necessario consultare esperti esterni.

230 || · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una valutazione dell'impatto generale ma contiene un elenco esauriente delle condizioni che devono essere valutate.

3)         Elementi giuridici della proposta

305 || · Sintesi delle misure proposte Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio ("prodotto in esame") originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Con il regolamento (UE) n. 400/2010 il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo di cui sopra alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica di Corea. Con lo stesso regolamento, le importazioni di alcune società coreane elencate specificamente sono state esentate da questa estensione del dazio. Con il regolamento (EU) n. 102/2012 e successivamente a un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha mantenuto tali misure. L'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base permette ai produttori esportatori che soddisfano determinati criteri di essere esentati dal dazio residuo e di ottenere un margine di dumping individuale ("trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori"). L'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dà alle società di un paese al quale le misure sono estese in seguito a un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, la possibilità di essere esentate dall'estensione delle misure. La società Seil Wire & Cable ("Seil"), produttore esportatore coreano del prodotto in esame, ha chiesto un riesame in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L'inchiesta ha dimostrato che Seil è un nuovo produttore esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e che ha soddisfatto i criteri per l'esenzione dall'estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. Si propone quindi al Consiglio di adottare l'allegata proposta di regolamento, che aggiunge Seil all'elenco dei produttori coreani esentati dalle misure. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

310 || · Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

329 || · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

|| · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

331 || – il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base summenzionato e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale;

332 || – non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

|| · Scelta degli strumenti

341 || Strumento proposto: regolamento.

342 || Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: – il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4)         Incidenza sul bilancio

409 || Nessuna.

2012/0113 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di funi e cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di funi e cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 13, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("la Commissione") dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.        MISURE IN VIGORE

(1)       Con il regolamento (CE) n. 1858/2005[2], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping su funi e cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi ed esclusi i cavi e le funi di acciaio inossidabile, con una sezione trasversale massima superiore a 3 mm ("alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio" o "il prodotto in esame"), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese (misure iniziali). Le misure relative a queste importazioni consistono in un'aliquota di dazio applicabile al prezzo netto CIF, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, pari al 60,4%.

(2)       Il 12 agosto 2009 e a seguito di una domanda presentata dal comitato di collegamento delle industrie dei trefoli e cavi dell'UE, la Commissione ha avviato un'inchiesta a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. L'inchiesta è stata conclusa con il regolamento (UE) n. 400/2010, con cui il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea (misure estese). Con lo stesso regolamento, le importazioni del prodotto in esame spedite da alcune società coreane specificamente menzionate sono state escluse da dette misure, non essendo stata constatata alcuna elusione da parte di tali società. Inoltre, anche se alcune società coreane interessate erano collegate alle società della RPC soggette alle misure iniziali, non è dimostrato che tale rapporto sia stato instaurato o utilizzato per eludere le misure in vigore sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese[3].

(3)       Con il regolamento (EU) n. 102/2012[4] e successivamente a un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha mantenuto dette misure.

B.        APERTURA DI UN RIESAME

(4)       Con il regolamento (UE) n. 969/2011 della Commissione, del 29 settembre 2011[5], la Commissione ha avviato un riesame del regolamento (UE) n. 400/2010 allo scopo di determinare la possibilità di concedere un'esenzione da dette misure a un esportatore coreano, Seil Wire & Cable ("il richiedente"), ha abrogato il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza dal richiedente e ha disposto la registrazione di tali importazioni.

(5)       Il riesame è stato avviato poiché la Commissione ha ritenuto che esistessero sufficienti elementi di prova del fatto che il richiedente fosse un nuovo produttore esportatore ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base e potesse soddisfare le condizioni per l'esenzione dall'estensione delle misure, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(6)       Per determinare la conformità del richiedente ai criteri di esenzione dalle misure estese, secondo quanto indicato nei considerando da 5 a 7 del regolamento (UE) n. 969/2001, è stato quindi effettuato un esame per verificare se:

i)          non avesse esportato il prodotto in esame nell'Unione europea durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

ii)         non avesse eluso le misure applicabili ad alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio di origine cinese;

iii)        avesse iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione europea dopo la fine del periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese.

(7)       La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rispetto dei criteri sopramenzionati, effettuando anche una visita di verifica presso la sede del richiedente.

C.        CONCLUSIONI

(8)       Il richiedente ha fornito elementi di prova sufficienti a dimostrare la sua conformità ai tre criteri di cui al considerando 6. Ha infatti potuto dimostrare i) di non aver esportato nell'Unione il prodotto in esame nel periodo tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009, ii) di non aver eluso le misure applicabili ad alcuni tipi di funi e cavi di origine cinese e iii) di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nell'Unione europea dopo il 30 giugno 2009. Pertanto, occorre concedere un'esenzione alla società in questione.

D.        MODIFICA DELL'ELENCO DELLE SOCIETÀ BENEFICIARIE DI UN'ESENZIONE DALLE MISURE ESTESE

(9)       Visti i risultati dell'inchiesta di cui al considerando 8, è opportuno aggiungere la società Seil Wire & Cable all'elenco delle società esentate dal dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (UE) n. 102/2012 sulle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio originari dalla Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di funi e cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. Pertanto, Seil Wire & Cable va aggiunta all'elenco delle società menzionate individualmente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio. Come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, l'applicazione dell'esenzione è subordinata alla condizione che una fattura commerciale valida, conforme alle prescrizioni dell'allegato di tale regolamento, sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri. Qualora tale fattura non venga presentata, continuerà ad essere applicato il dazio antidumping.

(10)     Il richiedente e l'industria dell'Unione sono stati informati dei risultati dell'inchiesta e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni, che sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella figurante all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 102/2012 del Consiglio è sostituita dalla seguente:

Paese || Società || Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea || Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872 || A969

|| Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo-Gu, Busan || A969

|| CS Co., Ltd, 287-6 Soju-Dong Yangsan-City, Kyoungnam || A 969

|| Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju-Kun, Ulsan || A969

|| Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim – Ri, Daesan-Myun, Haman – Gun, Gyungnam || A969

|| DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam || A969

|| Kiswire Ltd, 20th Fl. Jangkyo Bldg, 1, Jangkyo-Dong, Chung-Ku, Seoul || A969

|| Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang-Dong, Jong-gu, Busan || A969

|| Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo || A994

|| Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon || A969

|| Ssang YONG Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan || A969

|| Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong,Changwon City, Gyungnam || A969

Articolo 2

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 969/2011. Non è riscosso alcun dazio antidumping sulle importazioni così registrate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

                                                                      

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1.

[3]               Cfr. considerando 80 del regolamento (CE) n. 400/2012.

[4]               GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1.

[5]               GU L 254 del 30.9.2011, pag. 7.