Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure /* COM/2012/0227 final - 2012/0114 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA · Motivazione e obiettivi della proposta La presente proposta riguarda l'applicazione
del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del
30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto
di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di
base") nel procedimento di riesame intermedio concernente il dazio
antidumping applicato alle importazioni di aldeide furanica originaria della
Repubblica popolare cinese ("RPC"). · Contesto generale La presente proposta è presentata nel quadro
dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta
svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di
base. · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Un dazio antidumping definitivo sulle
importazioni di aldeide furanica originaria della RPC è stato inizialmente
istituito dal regolamento (CE) n. 95/95 del Consiglio[2] e successivamente confermato
dai regolamenti (CE) n. 2722/1999[3],
(CE) n. 639/2005[4] e (UE) n. 453/2011[5] del
Consiglio. · Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO · Consultazione Le parti interessate coinvolte nel procedimento
hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta,
in conformità alle disposizioni del regolamento di base. · Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. · Valutazione dell'impatto La presente proposta è il risultato
dell'attuazione del regolamento di base. Il regolamento di base non prevede una
valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle
condizioni da valutare. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA · Sintesi delle misure proposte Il 5 luglio 2011, con un avviso ("avviso
di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la
Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio relativo al dazio
antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica
originaria della RPC. In mancanza di collaborazione delle parti,
l'inchiesta di riesame ha riscontrato che l'industria dell'Unione non ha subito
un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che tale
situazione è di carattere duraturo. L'inchiesta ha inoltre accertato che
l'abrogazione delle misure sarebbe nell'interesse dell'Unione. Si propone pertanto che il Consiglio adotti
l'allegata proposta di regolamento volto all'abrogazione delle misure in
vigore, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro
il 4 luglio 2012. · Base giuridica Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio,
del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di
dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea. · Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. · Principio di proporzionalità La proposta rispetta il principio di
proporzionalità per le seguenti ragioni. Il tipo di intervento è descritto nel
regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale. Non sono necessarie indicazioni su come
ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere
finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli
enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini. · Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo. Il regolamento di base non prevede altre
opzioni. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Pur prevedendo la soppressione di un dazio in
vigore, la proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione dato che
tutte le importazioni sono attualmente effettuate in regime di perfezionamento
attivo. 2012/0114 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio delle misure
antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della
Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[6] ("regolamento di
base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6, vista la proposta presentata dalla Commissione
europea ("Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. PROCEDURA 1. Misure in vigore (1) Nel
1995, con il regolamento (CE) n. 95/95[7], il
Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di dazio
specifico sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica
popolare cinese ("RPC" o "il paese interessato")
("misure antidumping iniziali"). L'aliquota del dazio specifico
ammontava a 352 EUR/tonnellata. (2) In seguito ad un riesame
intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le
misure sono state confermate per un periodo di altri quattro anni con il
regolamento (CE) n. 2722/1999[8].
(3) Nell'aprile 2005, a seguito
di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 639/2005
del Consiglio[9] le misure sono state prorogate per altri cinque anni. (4) Nel maggio 2011, a seguito di
un ulteriore riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il
regolamento (UE) n. 453/2011[10], ha prorogato le misure per altri cinque anni. L'aliquota del
dazio specifico è stata stabilita allo stesso livello che per le misure
antidumping iniziali, ossia 352 EUR/tonnellata. 2. Apertura di un riesame
intermedio (5) Nel considerando 84 del
regolamento (UE) n. 453/2011 si affermava che il Consiglio aveva ritenuto
opportuno valutare se il livello del dazio fosse ancora adeguato, visto che il
dazio specifico era stato istituito in base ai risultati dell'inchiesta
iniziale nel 1995 e non era mai stato riveduto. La Commissione avrebbe pertanto
valutato, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo
11, paragrafo 3, del regolamento di base. (6) Disponendo di elementi di
prova prima facie sufficienti per l'apertura, di propria iniziativa, di un
riesame intermedio, e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 5 luglio
2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea[11]
("avviso di apertura"), l'apertura di un riesame intermedio a norma
dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. 3. Inchiesta 3.1. Periodo dell'inchiesta (7) L'inchiesta relativa al
dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il
30 giugno 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o
"PIR"). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del
pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º gennaio 2008 e la fine
del periodo dell'inchiesta di riesame ("periodo in esame"). 3.2. Parti interessate dalla
presente inchiesta (8) La Commissione ha
ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio l'industria
dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori,
gli utilizzatori notoriamente interessati e le autorità del paese interessato. (9) Le parti interessate hanno
avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di
chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura. 3.3. Campionamento dei produttori
esportatori della Repubblica popolare cinese (10) Dato il numero relativamente
elevato di produttori esportatori nella RPC, si è esaminata l'ipotesi di usare
un campione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire
alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal
caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati
invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire
alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che
nessun produttore esportatore si è manifestato, non è stato necessario
ricorrere al campionamento. 3.4. Risposte al questionario e
verifiche (11) La Commissione ha inviato
questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Nessuna altra parte si è
manifestata entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. (12) Non sono pervenute risposte ai
questionari da parte dei due produttori dell'Unione e dei produttori
esportatori cinesi, né da parte degli importatori o degli utilizzatori. Un
produttore del paese di riferimento, l'Argentina, ha risposto al questionario. (13) Data la mancanza di
collaborazione delle parti, non sono state effettuate visite di verifica. B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO
SIMILE 1. Prodotto in esame (14) Il prodotto oggetto del
presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e dei successivi riesami
di cui sopra, cioè l'aldeide furanica originaria della RPC, attualmente
classificata al codice NC 2932 12 00 ("prodotto in esame"). L'aldeide
furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo. (15) L'aldeide furanica è un
liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione
di vari tipi di residui agricoli. L'aldeide furanica ha due applicazioni
principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la
produzione di oli lubrificanti e come materia prima per la trasformazione in
alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli
stampi da fonderia. 2. Prodotto simile (16) Come nelle precedenti
inchieste, si è ritenuto che l'aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata
nell'UE, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell'Argentina, paese di
riferimento, e quella fabbricata e venduta nell'UE dai produttori dell'Unione
presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano
destinate agli stessi usi principali. Di conseguenza, esse sono state considerate
prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. C. DUMPING 1. Considerazioni generali (17) Nessun produttore esportatore
cinese ha collaborato all'inchiesta o ha fornito informazioni. Pertanto, le
risultanze relative al dumping illustrate nel seguito hanno dovuto essere
basate sui dati disponibili, in particolare sui dati Eurostat, sulle
statistiche ufficiali riguardanti le esportazioni della RPC e sulle
informazioni fornite dalla società del paese di riferimento, l'Argentina. 2. Paese di riferimento (18) Il valore normale deve essere
determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del
regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo
a economia di mercato appropriato ("paese di riferimento") oppure al
prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa
l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa,
compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto
simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di
profitto. (19) Come nell'inchiesta iniziale,
l'Argentina è stata proposta nell'avviso di apertura come paese di riferimento
appropriato ai fini del calcolo del valore normale conformemente all'articolo
2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Non sono state ricevute
osservazioni, dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, sul paese di
riferimento proposto. (20) Un produttore di aldeide
furanica in Argentina ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario.
L'inchiesta ha mostrato che l'Argentina aveva un mercato competitivo per
l'aldeide furanica, rifornito per circa il 90% da produttori locali e per la
restante parte da importazioni provenienti da paesi terzi. Il volume della
produzione argentina costituisce più del 70% del volume delle esportazioni
cinesi nell'UE del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il
mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo
per la determinazione del valore normale per la RPC. (21) Si conclude pertanto, come
nelle precedenti inchieste, che l'Argentina costituisce un paese di riferimento
appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento
di base. 3. Importazioni oggetto di
dumping durante il PIR 3.1. Valore normale (22) Il valore normale è stato
stabilito in base alle informazioni comunicate dal produttore che ha
collaborato nel paese di riferimento, cioè in base ai prezzi pagati o pagabili
sul mercato interno dell'Argentina da acquirenti indipendenti, poiché è
risultato che queste vendite erano avvenute nel corso di normali operazioni
commerciali. (23) Pertanto il valore normale è
stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul
mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha
collaborato all'inchiesta. (24) È stato innanzitutto stabilito
se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad
acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5%
del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Le
vendite sul mercato interno del produttore argentino che ha collaborato sono
state ritenute sufficientemente rappresentative durante il PIR. (25) La Commissione ha poi
esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero
essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali,
conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo
scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato argentino
la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad
acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che tutte le vendite del prodotto
simile durante il PIR erano state remunerative, il valore normale è stato
basato sulla media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno. 3.2. Prezzo all'esportazione (26) Poiché nessun esportatore cinese
verso l'UE ha cooperato all'inchiesta, i prezzi all'esportazione sono stati
determinati in base ai dati disponibili. Le informazioni ricavate dai dati
Eurostat relativi alle importazioni nell'UE del prodotto in esame sono state
ritenute la base più adeguata. Benché per la maggior parte le importazioni
fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo (l'aldeide
furanica cinese veniva trasformata in alcole furfurilico destinato
all'esportazione), non vi era motivo di ritenere che esse non costituissero una
base idonea per la determinazione dei prezzi all'esportazione. 3.3. Confronto (27) Ai fini di un equo confronto
tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2,
paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto
forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi per trasporti,
assicurazione e crediti, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro
comparabilità. 3.4. Margine di dumping (28) A norma dell'articolo 2,
paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato
in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media
ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Il
confronto ha evidenziato un margine di dumping del 5,6%. 4. Carattere duraturo del
mutamento delle circostanze (29) Dopo aver verificato
l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la
probabilità di persistenza del dumping, ove le misure fossero abrogate. Dato
che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente
inchiesta, le conclusioni che seguono si basano sui dati disponibili, in
conformità dell'articolo 18 del regolamento di base. (30) A tale proposito sono stati
analizzati i seguenti elementi: la domanda e il consumo interni cinesi e
l'andamento delle esportazioni cinesi verso l'UE in regime di perfezionamento
attivo (RPA). (31) Stando alle informazioni
disponibili, dal 2007 il consumo interno di aldeide furanica nella RPC è
aumentato più rapidamente (la crescita media annua prevista per il periodo
2007-2012 è di circa 9%) della capacità di produzione cinese di tale prodotto
(circa + 6%). L'aumento del consumo di furfurolo sul mercato interno cinese è
riconducibile in larga misura alla crescente domanda del principale prodotto a
valle dell'aldeide furanica, l'alcole furfurilico. La produzione cinese di
alcole furfurilico è in netto aumento dal 1999, il che rispecchia l'importanza
attribuita alla fabbricazione di prodotti di valore più elevato a base di
furfurolo e la crescente domanda di resine furaniche da parte delle fonderie. (32) La domanda interna di tutoli
di mais, la principale materia prima utilizzata dai produttori cinesi di
aldeide furanica, è inoltre in aumento. Tenuto conto della crescita demografica
mondiale, soprattutto nella RPC e in India, e del passaggio da una dieta a base
di cereali a una dieta a base di proteine, la domanda mondiale di mais è
destinata ad aumentare a un ritmo ancora più sostenuto. La RPC è il secondo
paese con il maggiore consumo di mais al mondo. Oltre all'aumento degli
impieghi industriali del mais, la domanda cinese di mangimi e di produzione
animale registra una crescita annua compresa tra il 3% e il 6%. Mentre nel
corso degli ultimi anni il consumo di mais nella RPC ha conosciuto una rapida
crescita, la sua produzione non è stata in grado di seguire la domanda. Durante
il periodo 2011-2015 le esportazioni di mais dagli USA verso la RPC dovrebbero
quintuplicare. Va inoltre osservato che i produttori cinesi di furfurolo devono
far fronte alla concorrenza sempre più forte dei produttori di xilosio e di
xilitolo, che utilizzano la stessa materia prima agricola (tutoli di mais). (33) Per quanto riguarda le
esportazioni cinesi verso l'UE durante il PIR, si osserva che quasi tutta l'aldeide
furanica proveniente dal paese interessato viene importata esclusivamente in
regime di perfezionamento attivo (RPA). Tale pratica ha avuto inizio nel 2000,
con la spedizione nell'Unione del 75% circa dei quantitativi annui di aldeide
furanica cinese senza applicazione di dazi antidumping, in vista della
successiva trasformazione in alcole furfurilico destinato all'esportazione
verso paesi terzi. Dal 2001 le importazioni nel quadro del libero mercato in
provenienza dal paese interessato sono quasi completamente cessate. (34) I cambiamenti a lungo termine
della domanda interna di furfurolo in Cina e la tensione fra offerta e domanda
nel mercato cinese del mais, unitamente alla struttura delle importazioni
cinesi verso l'UE illustrata nel considerando precedente, sembrano aver
comportato un mutamento del livello di dumping praticato dai produttori
esportatori cinesi. Dal confronto tra i prezzi all'esportazione della Cina
verso l'UE e il valore normale del prodotto in esame, con i necessari
adeguamenti, emerge una diminuzione del margine di dumping durante il PIR
rispetto alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. (35) In conclusione, l'analisi di
cui sopra mostra che i cambiamenti a livello della domanda e del consumo
interni di tutoli di mais e di aldeide furanica in Cina e, di conseguenza, a
livello di prezzi, sono di carattere duraturo. Si può pertanto concludere che
in caso di abrogazione delle misure antidumping, le esportazioni cinesi verso
l'Unione non aumenterebbero in misura significativa. D. INDUSTRIA DELL'UNIONE (36) L'industria dell'Unione è
costituita da due società, la Lenzing AG (Austria) e la Tanin Sevnica kemicna
industrija d.d (Slovenia), che insieme rappresentano il 100% della produzione
UE del prodotto simile nel PIR. I due produttori dell'Unione costituiscono
pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e
dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nessuna delle due
società ha risposto ai questionari inviati né ha collaborato pienamente
all'inchiesta. (37) Data l'assenza di
collaborazione da parte dell'industria dell'Unione, i dati utilizzati ai fini
dell'analisi della situazione del mercato dell'Unione nonché del pregiudizio
arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping
provenienti dalla RPC sono stati ricavati dagli elementi disponibili, compresi
i dati estrapolati dalle informazioni raccolte nel recente riesame in
previsione della scadenza che ha riguardato il periodo compreso fra il 1°
gennaio 2007 e il 31 marzo 2010. Tutte le fonti da cui sono stati tratti i dati
riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono quindi, salvo altrimenti
indicato, al periodo 2007-2009. Nutrafur, il produttore spagnolo che ha
presentato la denuncia iniziale nel 1994 con la denominazione Furfural Espanol
SA, ha cessato la produzione nell'ottobre del 2008. I dati relativi alla
produzione della Nutrafur nel 2008 sono stati inclusi nel consumo nel mercato
dell'Unione. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati
dell'industria dell'Unione sono riportati solo in forma indicizzata. E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE 1. Consumo nel mercato
dell'Unione (38) Il consumo di aldeide furanica
nell'Unione nel 2008 e nel 2009 è stato stabilito in base ai volumi di vendite
verificate dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (comprese le
vendite della Nutrafur fino all'ottobre 2008 quando la società produceva ancora
aldeide furanica), cui sono state aggiunte le importazioni in regime di
perfezionamento attivo (RPA) dalla RPC e le importazioni da altri paesi terzi
in libera pratica, utilizzando i dati dell'importatore International Furan
Chemicals BV ("IFC"), verificati durante l'ultima inchiesta di
riesame in previsione della scadenza, e i dati di Eurostat. Dal momento che
Eurostat non comunica informazioni esaustive per motivi di riservatezza, i dati
Eurostat sono stati utilizzati soltanto per le importazioni da paesi terzi
diversi dalla RPC e dalla Repubblica dominicana, dato che l'IFC è l'unico
importatore di aldeide furanica da tali paesi. (39) Data
la mancanza di collaborazione da parte sia dell'industria dell'Unione che
dell'unico importatore e tenuto conto del fatto che molti dei dati generalmente
disponibili presso Eurostat sono riservati, per il 2010 e il PIR sono stati
utilizzati i dati disponibili. In assenza di indicazioni contrarie, non vi è
stato motivo di ritenere che il consumo dell'Unione fosse notevolmente cambiato
dal 2009; si è pertanto ritenuto che fosse rimasto agli stessi livelli che nel
corso del 2010 e del PIR. (40) Su questa base, durante il
periodo in esame, il consumo dell'Unione è diminuito del 17%, passando da 45
738 tonnellate nel 2008 a 38 000 tonnellate durante il PIR. Tabella 1 — Consumo dell'Unione Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Tonnellate || 45 738 || 38 175 || 38 000 || 38 000 Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 83 || 83 Variazione annua || || -17 || 0 || 0 Fonte: risposte verificate dell'industria
dell'Unione e di IFC al questionario, dati Eurostat 2. Importazioni dalla RPC 2.1. Volume, quota di mercato e
prezzi (41) Secondo le statistiche cinesi
sulle esportazioni, le importazioni provenienti dalla Cina sono state
effettuate in regime di perfezionamento attivo durante il PIR. Il volume delle
importazioni cinesi in regime di perfezionamento attivo è passato da 10 002
tonnellate nel 2008 a 13 975 tonnellate nel PIR, il che equivale a un
aumento del 40%. Nel periodo in esame la quota di mercato cinese in regime di
perfezionamento attivo è salita dal 22% al 37% (+ 15 punti percentuali). (42) Il prezzo cinese in RPA è
aumentato del 47%, passando da 1014 EUR per TM nel 2008 a 1488 EUR nel PIR. Si
osserva che durante il PIR i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati
rapidamente, raggiungendo un picco di oltre 1700 EUR/TM. Tabella 2 - Importazioni dalla RPC Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Tonnellate || 10 002 || 5 159 || 8 375 || 13 975 Indice (2008 = 100) || 100 || 52 || 84 || 140 Variazione annua || || -48 || 32 || 56 Quota di mercato || 22% || 14% || 22% || 37% Prezzo in EUR/tonnellata || 1 014 || 690 || 1 362 || 1 488 Indice (2008 = 100) || 100 || 68 || 134 || 147 Fonte: risposte verificate di IFC al
questionario, statistiche cinesi sulle esportazioni 3. Volumi e prezzi delle
importazioni da altri paesi terzi (43) Come già rilevato
nell'inchiesta iniziale, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono
consistite interamente in spedizioni di una società madre alla controllata
europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono
effettuate tali transazioni sono pertanto prezzi di trasferimento tra società
collegate e possono non rispecchiare i reali prezzi del mercato. Poiché
l'importatore interessato non ha collaborato e i dati di Eurostat sono
riservati, ci si è basati sul presupposto che le importazioni dalla Repubblica
dominicana e i relativi prezzi fossero rimasti costanti nel 2010 e nel PIR. Tabella 3 – Importazioni nell'Unione dalla
Repubblica dominicana Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Tonnellate || 27 662 || 24 996 || 25000 || 25000 Indice (2008 = 100) || 100 || 90 || 90 || 90 Variazione annua || || -10 || 0 || 0 Quota di mercato || 60% || 65% || 66% || 66% Prezzo in EUR/tonnellata || 982 || 582 || 582 || 582 Indice (2008 = 100) || 100 || 59 || 59 || 59 (44) In base ai dati di Eurostat, i
volumi delle importazioni nell'Unione di aldeide furanica proveniente da paesi
terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente
andamento: Tabella 4 - Importazioni nell'Unione da altri
paesi terzi Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Tonnellate || 1 583 || 1 226 || 138 || 162 Indice (2008 = 100) || 100 || 77 || 9 || 10 Variazione annua || || -23 || -69 || 2 Quota di mercato || 3% || 3% || 1% || 1% Prezzo in EUR/tonnellata || 997 || 632 || 1 473 || 1 685 Indice (2008 = 100) || 100 || 63 || 148 || 169 4. Volumi e prezzi delle
esportazioni dall'UE verso altri paesi terzi (45) Durante il periodo in esame
erano disponibili solo dati per il 2008 e il 2009. Mancavano dati statistici
affidabili per poter valutare l'evoluzione dell'insieme di dati nel 2010 e nel
PIR. In mancanza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione sono
stati utilizzati i dati disponibili, partendo dall'ipotesi che le esportazioni
dall'UE sarebbero continuate agli stessi livelli che nel 2009, con un aumento
dei prezzi in linea con quello riscontrato sul mercato dell'UE. Tabella 5 – Volumi e prezzi di esportazione
dell'industria dell'Unione a destinazione di altri paesi terzi Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Quantità - Indice (2008=100) || 100 || 155 || 155 || 155 Variazione annua || || 55 || 0 || 0 Prezzi - Indice (2008=100) || 100 || 77 || 134 || 147 Variazione annua || || -23 || 57 || 13 5. Situazione economica
dell'industria dell'Unione (46) La situazione economica
dell'industria dell'Unione, ossia delle due società Lenzing e Tanin, è
analizzata di seguito sulla base dei dati rilevati durante il riesame in
previsione della scadenza e dei dati disponibili per l'attuale periodo
dell'inchiesta di riesame (PIR). 5.1. Produzione (47) La produzione totale del
prodotto simile dell'industria dell'Unione è aumentata del 5% fino al 2009. In
mancanza di altri dati, si presuppone che la produzione sia rimasta stabile nel
2010 e nel PIR. Tabella 6 - Produzione dell'Unione Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 105 || 105 || 105 Variazione annua || || 5 || 0 || 0 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.2. Capacità di produzione e
utilizzo degli impianti (48) La capacità produttiva totale
dell'industria dell'Unione è rimasta invariata nel 2008 e nel 2009. Data la
mancanza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione, si è ritenuto
che la capacità e l'utilizzo degli impianti siano rimasti invariati nel 2010 e
nel PIR. Tabella 7 - Capacità dell'Unione Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 100 || 100 Utilizzo degli impianti || 92% || 96% || 96% || 96% Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.3. Livello delle scorte (49) In mancanza di collaborazione
da parte dell'industria dell'Unione, si è ritenuto che i livelli delle scorte
siano rimasti identici a quelli della fine del 2009. Tabella 8 — Scorte Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 56 || 56 || 56 Variazione annua || || -44 || 0 || 0 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.4. Volume delle vendite e quota
di mercato (50) Il volume delle vendite
dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è
aumentato del 12% tra il 2008 e il 2009. In mancanza di dati provenienti
dall'industria dell'Unione, si è ritenuto che il volume delle vendite non sia
aumentato nel 2010 o nel PIR. Tabella 9 - Volume delle vendite e quota di
mercato dell'UE Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 112 || 112 || 112 Oscillazione della quota di mercato || 10-20% || 14-24% || 14-24% || 14-24% Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.5. Prezzi di vendita medi (51) Nel periodo in esame i prezzi
di vendita medi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione
sono aumentati del 36%, a seguito di un forte incremento dei prezzi registrato
nel corso del 2010 e del PIR. Tabella 10 - Prezzo di vendita medio nell'UE Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 89 || 108 || 136 Variazione annua || || -11 || 19 || 28 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario e dati comunicati alla Commissione 5.6. Costo medio di produzione (52) Poiché l'industria dell'Unione
non ha trasmesso alcun dato relativo al costo di produzione per il 2010 e per
il PIR, i dati del precedente riesame in previsione della scadenza sono stati
maggiorati del 6% per tener conto dell'inflazione durante tale periodo. Tabella 11 - Costo medio di produzione Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 102 || 106 Variazione annua || || 0 || 2 || 4 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.7. Redditività e flusso di cassa (53) Il calcolo dei profitti
realizzati dall'industria dell'Unione, effettuato sulla base dei dati relativi
ai prezzi e ai costi indicati sopra, mostra un aumento significativo durante il
periodo in esame, dovuto agli aumenti di prezzo sul mercato dell'UE cui si
aggiunge l'assenza di prove di un incremento dei costi di produzione superiore
all'inflazione. In mancanza di altri dati, si è ritenuto che il flusso di cassa
abbia seguito un andamento simile a quello della redditività. Tabella 12 - Redditività e flusso di cassa Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Redditività – Indice (2008 = 100) || 100 || 96 || 153 || 297 Variazione annua || || -4 || 57 || 144 Flusso di cassa - Indice (2008=100) || 100 || 34 || 69 || 69 Variazione annua || || +66 || 36 || 0 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.8. Investimenti, utile sul
capitale investito e capacità di reperire capitali (54) In mancanza di dati
dell'industria dell'Unione, tenuto conto degli aumenti dei prezzi nel 2010 e
nel PIR, si è ritenuto che gli investimenti fossero ritornati ai livelli del
2007. Si è ritenuto altresì che l'utile sul capitale investito abbia
essenzialmente seguito la stessa tendenza della redditività quale presentata
nella tabella 12. (55) Tabella 13 - Investimenti e
utile sul capitale investito Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Investimenti - Indice (2008 = 100) || 100 || 3 || 163 || 163 Variazione annua || || -97 || 160 || 0 Utile sul capitale investito - Indice (2008 = 100) || 100 || -4 || 100 || 200 Variazione annua || || -104 || 96 || 100 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.9. Occupazione e produttività (56) Data la mancanza di
informazioni da parte dell'industria dell'Unione per il 2010 e il PIR, si è
ritenuto che l'occupazione e la produttività siano rimaste costanti durante il
periodo in esame. Tabella 14 — Occupazione e produttività Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR Occupazione - Indice || 100 || 100 || 100 || 100 Produttività (tonnellate/dipendenti) - Indice || 100 || 100 || 100 || 100 Costi della manodopera - Indice || 100 || 100 || 100 || 100 Fonte: risposte verificate dei produttori
dell'Unione al questionario 5.10. Entità del margine di dumping (57) Pur in assenza di
collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stata effettuata
un'analisi del volume e del valore delle importazioni a partire dai dati
Eurostat ed è stata realizzata una stima della quota di mercato. Il notevole
aumento dei prezzi verificatosi nel 2010 e nel 2011 ha pesantemente ridotto il
margine di dumping dalla RPC dal periodo dell'inchiesta di riesame in
previsione della scadenza. 5.11. Ripresa dagli effetti delle
importazioni oggetto di dumping (58) Come indica l'evoluzione
positiva della maggior parte degli indicatori sopraelencati, durante il periodo
in esame la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è pienamente
ripresa dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping provenienti
dalla RPC che erano state riscontrate nelle inchieste precedenti. 6. Conclusioni relative alla
situazione economica dell'industria dell'Unione (59) Le misure nei confronti della
RPC hanno avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell'industria
dell'Unione, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno
fatto registrare un andamento positivo: tra il 2008 e il PIR la produzione, il volume delle vendite e il valore
delle vendite sono aumentati. Tuttavia, considerato il notevole aumento dei
prezzi sul mercato dell'UE, l'industria dell'Unione sta ora realizzando
profitti ben superiori al livello previsto per garantire il proprio sviluppo,
livello fissato al 5% nell'inchiesta iniziale. (60) Tenuto conto del notevole
incremento dei prezzi sul mercato dell'Unione registrato nel corso del PIR e in
assenza di prove di un aumento parallelo dei costi, si conclude che l'industria
dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 5. 7. Conclusioni sul carattere
duraturo di questo cambiamento di circostanze (61) Si è esaminato se l'aumento
dei prezzi sul mercato dell'UE potesse essere considerato un cambiamento
duraturo delle circostanze rispetto ai risultati della precedente inchiesta di
riesame in previsione della scadenza. Dai dati disponibili emerge che i prezzi
sul mercato dell'Unione hanno registrato un forte recupero, raggiungendo i
livelli del 2008 per poi superarli, mentre nell'inchiesta di riesame in
previsione della scadenza i prezzi avevano subito un calo. Inoltre, a
differenza di quanto riscontrato nel riesame in previsione della scadenza, non
sono emersi elementi che attestino una sottoquotazione dei prezzi
(undercutting). Nel riesame in previsione della scadenza la redditività era in
calo, ma i dati successivi alla conclusione di tale inchiesta mostrano una
notevole ripresa della redditività, che ha raggiunto i livelli del 2008 e li ha
poi superati. (62) Si è esaminato se il
cambiamento dei prezzi verificatosi dopo la fine del periodo dell'inchiesta di
riesame in previsione della scadenza potesse essere dovuto a una stagione di
raccolti particolarmente scarsi nella RPC, dal momento che in tale paese
l'aldeide furanica è prodotta a partire da rifiuti agricoli. Tuttavia il prezzo
non è diminuito in misura significativa dalla stagione di raccolta della fine
del 2010 e tale ipotesi è stata quindi scartata. I prezzi delle importazioni
provenienti dalla RPC sembrano essere aumentati a causa della crescita a lungo
termine della domanda interna di aldeide furanica e dell'incremento dei costi
delle materie prime nel paese interessato. Data l'assenza di collaborazione da
parte dei produttori esportatori cinesi, questa ipotesi non ha potuto essere
verificata, ma la Commissione non ha ricevuto elementi di prova che indichino
il contrario. (63) Tenuto conto degli elementi di
prova di cui dispone la Commissione, quali indicati sopra, e dell'assenza di
informazioni indicanti che i suddetti aumenti di prezzo sono stati temporanei,
si è concluso che si tratta di un cambiamento duraturo. F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING E ABROGAZIONE DELLE
MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE (64) Alla luce di quanto precede,
la Commissione ritiene che il presente riesame antidumping debba essere chiuso
e le misure antidumping in vigore abrogate. (65) Tutte
le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in
base ai quali si intendeva raccomandare l'abrogazione delle misure esistenti. È
stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le
proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Non sono pervenute
osservazioni. (66) Ne consegue che è opportuno
chiudere il presente riesame antidumping, sopprimere le misure antidumping
istituite dal regolamento (UE) n. 453/2011 sulle importazioni di aldeide
furanica originaria della RPC e abrogare il dazio esistente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il riesame intermedio dei dazi antidumping
applicabili alle importazioni di 2-furaldeide (detta anche aldeide furanica o
furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della
Repubblica popolare cinese è chiuso. Articolo 2 Il regolamento (UE) n. 453/2011 è
abrogato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente [1] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [2] GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11. [3] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1. [4] GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1. [5] GU L 123 del 12.5.2011, pag. 1. [6] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [7] GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11. [8] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1. [9] GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1. [10] GU L 123 del 12.5.2011, pag. 1. [11] GU C 196 del 5.7.2011, pag. 9.