52012PC0227

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure /* COM/2012/0227 final - 2012/0114 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

· Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[1] ("regolamento di base") nel procedimento di riesame intermedio concernente il dazio antidumping applicato alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese ("RPC").

· Contesto generale

La presente proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità ai requisiti sostanziali e procedurali del regolamento di base.

· Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC è stato inizialmente istituito dal regolamento (CE) n. 95/95 del Consiglio[2] e successivamente confermato dai regolamenti (CE) n. 2722/1999[3], (CE) n. 639/2005[4] e (UE) n. 453/2011[5] del Consiglio.

· Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2.           ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

· Consultazione

Le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i propri interessi durante l'inchiesta, in conformità alle disposizioni del regolamento di base.

· Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

· Valutazione dell'impatto

La presente proposta è il risultato dell'attuazione del regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

Il 5 luglio 2011, con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame intermedio relativo al dazio antidumping in vigore nei confronti delle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC.

In mancanza di collaborazione delle parti, l'inchiesta di riesame ha riscontrato che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio durante il periodo dell'inchiesta di riesame e che tale situazione è di carattere duraturo. L'inchiesta ha inoltre accertato che l'abrogazione delle misure sarebbe nell'interesse dell'Unione.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti l'allegata proposta di regolamento volto all'abrogazione delle misure in vigore, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro il 4 luglio 2012.

· Base giuridica

Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità per le seguenti ragioni.

Il tipo di intervento è descritto nel regolamento di base e non consente decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico dell'Unione, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo.

Il regolamento di base non prevede altre opzioni.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Pur prevedendo la soppressione di un dazio in vigore, la proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione dato che tutte le importazioni sono attualmente effettuate in regime di perfezionamento attivo.

2012/0114 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che chiude il riesame intermedio delle misure antidumping applicabili alle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese e che abroga tali misure

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea[6] ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 11, paragrafi 3, 5 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea ("Commissione"), dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.        PROCEDURA

1.           Misure in vigore

(1)       Nel 1995, con il regolamento (CE) n. 95/95[7], il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di dazio specifico sulle importazioni di aldeide furanica originaria della Repubblica popolare cinese ("RPC" o "il paese interessato") ("misure antidumping iniziali"). L'aliquota del dazio specifico ammontava a 352 EUR/tonnellata.

(2)       In seguito ad un riesame intermedio avviato nel maggio 1997 su richiesta di un esportatore cinese, le misure sono state confermate per un periodo di altri quattro anni con il regolamento (CE) n. 2722/1999[8].

(3)       Nell'aprile 2005, a seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 639/2005 del Consiglio[9] le misure sono state prorogate per altri cinque anni.

(4)       Nel maggio 2011, a seguito di un ulteriore riesame in previsione della scadenza, il Consiglio, con il regolamento (UE) n. 453/2011[10], ha prorogato le misure per altri cinque anni. L'aliquota del dazio specifico è stata stabilita allo stesso livello che per le misure antidumping iniziali, ossia 352 EUR/tonnellata.

2.           Apertura di un riesame intermedio

(5)       Nel considerando 84 del regolamento (UE) n. 453/2011 si affermava che il Consiglio aveva ritenuto opportuno valutare se il livello del dazio fosse ancora adeguato, visto che il dazio specifico era stato istituito in base ai risultati dell'inchiesta iniziale nel 1995 e non era mai stato riveduto. La Commissione avrebbe pertanto valutato, di propria iniziativa, di avviare un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

(6)       Disponendo di elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura, di propria iniziativa, di un riesame intermedio, e dopo aver sentito il comitato consultivo, il 5 luglio 2011 la Commissione ha annunciato, in un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea[11] ("avviso di apertura"), l'apertura di un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.           Inchiesta

3.1.        Periodo dell'inchiesta

(7)       L'inchiesta relativa al dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2010 e il 30 giugno 2011 ("periodo dell'inchiesta di riesame" o "PIR"). L'analisi delle tendenze utili ai fini della valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º gennaio 2008 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame ("periodo in esame").

3.2.        Parti interessate dalla presente inchiesta

(8)       La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame intermedio l'industria dell'Unione, i produttori esportatori del paese interessato, gli importatori, gli utilizzatori notoriamente interessati e le autorità del paese interessato.

(9)       Le parti interessate hanno avuto la possibilità di esprimere il loro punto di vista per iscritto e di chiedere di essere ascoltate entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

3.3.        Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(10)     Dato il numero relativamente elevato di produttori esportatori nella RPC, si è esaminata l'ipotesi di usare un campione a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, i produttori esportatori della RPC sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Dato che nessun produttore esportatore si è manifestato, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

3.4.        Risposte al questionario e verifiche

(11)     La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate. Nessuna altra parte si è manifestata entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura.

(12)     Non sono pervenute risposte ai questionari da parte dei due produttori dell'Unione e dei produttori esportatori cinesi, né da parte degli importatori o degli utilizzatori. Un produttore del paese di riferimento, l'Argentina, ha risposto al questionario.

(13)     Data la mancanza di collaborazione delle parti, non sono state effettuate visite di verifica.

B.        PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.           Prodotto in esame

(14)     Il prodotto oggetto del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale e dei successivi riesami di cui sopra, cioè l'aldeide furanica originaria della RPC, attualmente classificata al codice NC 2932 12 00 ("prodotto in esame"). L'aldeide furanica è detta anche 2-furaldeide o furfurolo.

(15)     L'aldeide furanica è un liquido giallo chiaro con un caratteristico odore pungente, ottenuto dalla lavorazione di vari tipi di residui agricoli. L'aldeide furanica ha due applicazioni principali: come solvente selettivo nella raffinazione del petrolio per la produzione di oli lubrificanti e come materia prima per la trasformazione in alcole furfurilico, utilizzato per la produzione di resine sintetiche per gli stampi da fonderia.

2.           Prodotto simile

(16)     Come nelle precedenti inchieste, si è ritenuto che l'aldeide furanica prodotta nella RPC ed esportata nell'UE, quella prodotta e venduta sul mercato interno dell'Argentina, paese di riferimento, e quella fabbricata e venduta nell'UE dai produttori dell'Unione presentino le stesse caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali e siano destinate agli stessi usi principali. Di conseguenza, esse sono state considerate prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.        DUMPING

1.           Considerazioni generali

(17)     Nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all'inchiesta o ha fornito informazioni. Pertanto, le risultanze relative al dumping illustrate nel seguito hanno dovuto essere basate sui dati disponibili, in particolare sui dati Eurostat, sulle statistiche ufficiali riguardanti le esportazioni della RPC e sulle informazioni fornite dalla società del paese di riferimento, l'Argentina.

2.           Paese di riferimento

(18)     Il valore normale deve essere determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato appropriato ("paese di riferimento") oppure al prezzo per l'esportazione da tale paese terzo ad altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non sia possibile, su qualsiasi altra base equa, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un equo margine di profitto.

(19)     Come nell'inchiesta iniziale, l'Argentina è stata proposta nell'avviso di apertura come paese di riferimento appropriato ai fini del calcolo del valore normale conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. Non sono state ricevute osservazioni, dopo la pubblicazione dell'avviso di apertura, sul paese di riferimento proposto.

(20)     Un produttore di aldeide furanica in Argentina ha collaborato all'inchiesta rispondendo al questionario. L'inchiesta ha mostrato che l'Argentina aveva un mercato competitivo per l'aldeide furanica, rifornito per circa il 90% da produttori locali e per la restante parte da importazioni provenienti da paesi terzi. Il volume della produzione argentina costituisce più del 70% del volume delle esportazioni cinesi nell'UE del prodotto in esame destinato al perfezionamento attivo. Il mercato argentino è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo per la determinazione del valore normale per la RPC.

(21)     Si conclude pertanto, come nelle precedenti inchieste, che l'Argentina costituisce un paese di riferimento appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.           Importazioni oggetto di dumping durante il PIR

3.1.        Valore normale

(22)     Il valore normale è stato stabilito in base alle informazioni comunicate dal produttore che ha collaborato nel paese di riferimento, cioè in base ai prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell'Argentina da acquirenti indipendenti, poiché è risultato che queste vendite erano avvenute nel corso di normali operazioni commerciali.

(23)     Pertanto il valore normale è stato calcolato come media ponderata dei prezzi delle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti dal produttore argentino che ha collaborato all'inchiesta.

(24)     È stato innanzitutto stabilito se il volume totale delle vendite del prodotto simile sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fosse rappresentativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, cioè se corrispondesse ad almeno il 5% del volume totale delle vendite del prodotto in esame esportato nell'Unione. Le vendite sul mercato interno del produttore argentino che ha collaborato sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il PIR.

(25)     La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell'ambito di normali operazioni commerciali, conformemente all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato argentino la percentuale di vendite remunerative effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti durante il PIR. Dato che tutte le vendite del prodotto simile durante il PIR erano state remunerative, il valore normale è stato basato sulla media ponderata di tutte le vendite sul mercato interno.

3.2.        Prezzo all'esportazione

(26)     Poiché nessun esportatore cinese verso l'UE ha cooperato all'inchiesta, i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai dati disponibili. Le informazioni ricavate dai dati Eurostat relativi alle importazioni nell'UE del prodotto in esame sono state ritenute la base più adeguata. Benché per la maggior parte le importazioni fossero state effettuate in regime di perfezionamento attivo (l'aldeide furanica cinese veniva trasformata in alcole furfurilico destinato all'esportazione), non vi era motivo di ritenere che esse non costituissero una base idonea per la determinazione dei prezzi all'esportazione.

3.3.        Confronto

(27)     Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, di certe differenze nei costi per trasporti, assicurazione e crediti, che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.4.        Margine di dumping

(28)     A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione, allo stesso stadio commerciale. Il confronto ha evidenziato un margine di dumping del 5,6%.

4.           Carattere duraturo del mutamento delle circostanze

(29)     Dopo aver verificato l'esistenza di pratiche di dumping nel PIR, si è proceduto ad esaminare la probabilità di persistenza del dumping, ove le misure fossero abrogate. Dato che nessun produttore esportatore della RPC ha collaborato alla presente inchiesta, le conclusioni che seguono si basano sui dati disponibili, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base.

(30)     A tale proposito sono stati analizzati i seguenti elementi: la domanda e il consumo interni cinesi e l'andamento delle esportazioni cinesi verso l'UE in regime di perfezionamento attivo (RPA).

(31)     Stando alle informazioni disponibili, dal 2007 il consumo interno di aldeide furanica nella RPC è aumentato più rapidamente (la crescita media annua prevista per il periodo 2007-2012 è di circa 9%) della capacità di produzione cinese di tale prodotto (circa + 6%). L'aumento del consumo di furfurolo sul mercato interno cinese è riconducibile in larga misura alla crescente domanda del principale prodotto a valle dell'aldeide furanica, l'alcole furfurilico. La produzione cinese di alcole furfurilico è in netto aumento dal 1999, il che rispecchia l'importanza attribuita alla fabbricazione di prodotti di valore più elevato a base di furfurolo e la crescente domanda di resine furaniche da parte delle fonderie.

(32)     La domanda interna di tutoli di mais, la principale materia prima utilizzata dai produttori cinesi di aldeide furanica, è inoltre in aumento. Tenuto conto della crescita demografica mondiale, soprattutto nella RPC e in India, e del passaggio da una dieta a base di cereali a una dieta a base di proteine, la domanda mondiale di mais è destinata ad aumentare a un ritmo ancora più sostenuto. La RPC è il secondo paese con il maggiore consumo di mais al mondo. Oltre all'aumento degli impieghi industriali del mais, la domanda cinese di mangimi e di produzione animale registra una crescita annua compresa tra il 3% e il 6%. Mentre nel corso degli ultimi anni il consumo di mais nella RPC ha conosciuto una rapida crescita, la sua produzione non è stata in grado di seguire la domanda. Durante il periodo 2011-2015 le esportazioni di mais dagli USA verso la RPC dovrebbero quintuplicare. Va inoltre osservato che i produttori cinesi di furfurolo devono far fronte alla concorrenza sempre più forte dei produttori di xilosio e di xilitolo, che utilizzano la stessa materia prima agricola (tutoli di mais).

(33)     Per quanto riguarda le esportazioni cinesi verso l'UE durante il PIR, si osserva che quasi tutta l'aldeide furanica proveniente dal paese interessato viene importata esclusivamente in regime di perfezionamento attivo (RPA). Tale pratica ha avuto inizio nel 2000, con la spedizione nell'Unione del 75% circa dei quantitativi annui di aldeide furanica cinese senza applicazione di dazi antidumping, in vista della successiva trasformazione in alcole furfurilico destinato all'esportazione verso paesi terzi. Dal 2001 le importazioni nel quadro del libero mercato in provenienza dal paese interessato sono quasi completamente cessate.

(34)     I cambiamenti a lungo termine della domanda interna di furfurolo in Cina e la tensione fra offerta e domanda nel mercato cinese del mais, unitamente alla struttura delle importazioni cinesi verso l'UE illustrata nel considerando precedente, sembrano aver comportato un mutamento del livello di dumping praticato dai produttori esportatori cinesi. Dal confronto tra i prezzi all'esportazione della Cina verso l'UE e il valore normale del prodotto in esame, con i necessari adeguamenti, emerge una diminuzione del margine di dumping durante il PIR rispetto alla precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

(35)     In conclusione, l'analisi di cui sopra mostra che i cambiamenti a livello della domanda e del consumo interni di tutoli di mais e di aldeide furanica in Cina e, di conseguenza, a livello di prezzi, sono di carattere duraturo. Si può pertanto concludere che in caso di abrogazione delle misure antidumping, le esportazioni cinesi verso l'Unione non aumenterebbero in misura significativa.

D. INDUSTRIA DELL'UNIONE

(36)     L'industria dell'Unione è costituita da due società, la Lenzing AG (Austria) e la Tanin Sevnica kemicna industrija d.d (Slovenia), che insieme rappresentano il 100% della produzione UE del prodotto simile nel PIR. I due produttori dell'Unione costituiscono pertanto l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Nessuna delle due società ha risposto ai questionari inviati né ha collaborato pienamente all'inchiesta.

(37)     Data l'assenza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione, i dati utilizzati ai fini dell'analisi della situazione del mercato dell'Unione nonché del pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC sono stati ricavati dagli elementi disponibili, compresi i dati estrapolati dalle informazioni raccolte nel recente riesame in previsione della scadenza che ha riguardato il periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 marzo 2010. Tutte le fonti da cui sono stati tratti i dati riportati nelle tabelle che seguono si riferiscono quindi, salvo altrimenti indicato, al periodo 2007-2009. Nutrafur, il produttore spagnolo che ha presentato la denuncia iniziale nel 1994 con la denominazione Furfural Espanol SA, ha cessato la produzione nell'ottobre del 2008. I dati relativi alla produzione della Nutrafur nel 2008 sono stati inclusi nel consumo nel mercato dell'Unione. Per motivi di riservatezza, i dati relativi ai risultati dell'industria dell'Unione sono riportati solo in forma indicizzata.

E. SITUAZIONE DEL MERCATO DELL'UNIONE

1.           Consumo nel mercato dell'Unione

(38)     Il consumo di aldeide furanica nell'Unione nel 2008 e nel 2009 è stato stabilito in base ai volumi di vendite verificate dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione (comprese le vendite della Nutrafur fino all'ottobre 2008 quando la società produceva ancora aldeide furanica), cui sono state aggiunte le importazioni in regime di perfezionamento attivo (RPA) dalla RPC e le importazioni da altri paesi terzi in libera pratica, utilizzando i dati dell'importatore International Furan Chemicals BV ("IFC"), verificati durante l'ultima inchiesta di riesame in previsione della scadenza, e i dati di Eurostat. Dal momento che Eurostat non comunica informazioni esaustive per motivi di riservatezza, i dati Eurostat sono stati utilizzati soltanto per le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC e dalla Repubblica dominicana, dato che l'IFC è l'unico importatore di aldeide furanica da tali paesi.

(39)     Data la mancanza di collaborazione da parte sia dell'industria dell'Unione che dell'unico importatore e tenuto conto del fatto che molti dei dati generalmente disponibili presso Eurostat sono riservati, per il 2010 e il PIR sono stati utilizzati i dati disponibili. In assenza di indicazioni contrarie, non vi è stato motivo di ritenere che il consumo dell'Unione fosse notevolmente cambiato dal 2009; si è pertanto ritenuto che fosse rimasto agli stessi livelli che nel corso del 2010 e del PIR.

(40)     Su questa base, durante il periodo in esame, il consumo dell'Unione è diminuito del 17%, passando da 45 738 tonnellate nel 2008 a 38 000 tonnellate durante il PIR.

Tabella 1 — Consumo dell'Unione

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Tonnellate || 45 738 || 38 175 || 38 000 || 38 000

Indice (2008 = 100) || 100 || 83 || 83 || 83

Variazione annua || || -17 || 0 || 0

Fonte: risposte verificate dell'industria dell'Unione e di IFC al questionario, dati Eurostat

2.           Importazioni dalla RPC

2.1.        Volume, quota di mercato e prezzi

(41)     Secondo le statistiche cinesi sulle esportazioni, le importazioni provenienti dalla Cina sono state effettuate in regime di perfezionamento attivo durante il PIR. Il volume delle importazioni cinesi in regime di perfezionamento attivo è passato da 10 002 tonnellate nel 2008 a 13 975 tonnellate nel PIR, il che equivale a un aumento del 40%. Nel periodo in esame la quota di mercato cinese in regime di perfezionamento attivo è salita dal 22% al 37% (+ 15 punti percentuali).

(42)     Il prezzo cinese in RPA è aumentato del 47%, passando da 1014 EUR per TM nel 2008 a 1488 EUR nel PIR. Si osserva che durante il PIR i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati rapidamente, raggiungendo un picco di oltre 1700 EUR/TM.

Tabella 2 - Importazioni dalla RPC

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Tonnellate || 10 002 || 5 159 || 8 375 || 13 975

Indice (2008 = 100) || 100 || 52 || 84 || 140

Variazione annua || || -48 || 32 || 56

Quota di mercato || 22% || 14% || 22% || 37%

Prezzo in EUR/tonnellata || 1 014 || 690 || 1 362 || 1 488

Indice (2008 = 100) || 100 || 68 || 134 || 147

Fonte: risposte verificate di IFC al questionario, statistiche cinesi sulle esportazioni

3.           Volumi e prezzi delle importazioni da altri paesi terzi

(43)     Come già rilevato nell'inchiesta iniziale, le importazioni dalla Repubblica dominicana sono consistite interamente in spedizioni di una società madre alla controllata europea per la produzione di alcole furfurilico. I prezzi ai quali sono effettuate tali transazioni sono pertanto prezzi di trasferimento tra società collegate e possono non rispecchiare i reali prezzi del mercato. Poiché l'importatore interessato non ha collaborato e i dati di Eurostat sono riservati, ci si è basati sul presupposto che le importazioni dalla Repubblica dominicana e i relativi prezzi fossero rimasti costanti nel 2010 e nel PIR.

Tabella 3 – Importazioni nell'Unione dalla Repubblica dominicana

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Tonnellate || 27 662 || 24 996 || 25000 || 25000

Indice (2008 = 100) || 100 || 90 || 90 || 90

Variazione annua || || -10 || 0 || 0

Quota di mercato || 60% || 65% || 66% || 66%

Prezzo in EUR/tonnellata || 982 || 582 || 582 || 582

Indice (2008 = 100) || 100 || 59 || 59 || 59

(44)     In base ai dati di Eurostat, i volumi delle importazioni nell'Unione di aldeide furanica proveniente da paesi terzi diversi dalla RPC e i loro prezzi medi hanno seguito il seguente andamento:

Tabella 4 - Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Tonnellate || 1 583 || 1 226 || 138 || 162

Indice (2008 = 100) || 100 || 77 || 9 || 10

Variazione annua || || -23 || -69 || 2

Quota di mercato || 3% || 3% || 1% || 1%

Prezzo in EUR/tonnellata || 997 || 632 || 1 473 || 1 685

Indice (2008 = 100) || 100 || 63 || 148 || 169

4.           Volumi e prezzi delle esportazioni dall'UE verso altri paesi terzi

(45)     Durante il periodo in esame erano disponibili solo dati per il 2008 e il 2009. Mancavano dati statistici affidabili per poter valutare l'evoluzione dell'insieme di dati nel 2010 e nel PIR. In mancanza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione sono stati utilizzati i dati disponibili, partendo dall'ipotesi che le esportazioni dall'UE sarebbero continuate agli stessi livelli che nel 2009, con un aumento dei prezzi in linea con quello riscontrato sul mercato dell'UE.

Tabella 5 – Volumi e prezzi di esportazione dell'industria dell'Unione a destinazione di altri paesi terzi

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Quantità - Indice (2008=100) || 100 || 155 || 155 || 155

Variazione annua || || 55 || 0 || 0

Prezzi - Indice (2008=100) || 100 || 77 || 134 || 147

Variazione annua || || -23 || 57 || 13

5.           Situazione economica dell'industria dell'Unione

(46)     La situazione economica dell'industria dell'Unione, ossia delle due società Lenzing e Tanin, è analizzata di seguito sulla base dei dati rilevati durante il riesame in previsione della scadenza e dei dati disponibili per l'attuale periodo dell'inchiesta di riesame (PIR).

5.1.        Produzione

(47)     La produzione totale del prodotto simile dell'industria dell'Unione è aumentata del 5% fino al 2009. In mancanza di altri dati, si presuppone che la produzione sia rimasta stabile nel 2010 e nel PIR.

Tabella 6 - Produzione dell'Unione

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 105 || 105 || 105

Variazione annua || || 5 || 0 || 0

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.2.        Capacità di produzione e utilizzo degli impianti

(48)     La capacità produttiva totale dell'industria dell'Unione è rimasta invariata nel 2008 e nel 2009. Data la mancanza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione, si è ritenuto che la capacità e l'utilizzo degli impianti siano rimasti invariati nel 2010 e nel PIR.

Tabella 7 - Capacità dell'Unione

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 100 || 100

Utilizzo degli impianti || 92% || 96% || 96% || 96%

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.3.        Livello delle scorte

(49)     In mancanza di collaborazione da parte dell'industria dell'Unione, si è ritenuto che i livelli delle scorte siano rimasti identici a quelli della fine del 2009.

Tabella 8 — Scorte

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 56 || 56 || 56

Variazione annua || || -44 || 0 || 0

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.4.        Volume delle vendite e quota di mercato

(50)     Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è aumentato del 12% tra il 2008 e il 2009. In mancanza di dati provenienti dall'industria dell'Unione, si è ritenuto che il volume delle vendite non sia aumentato nel 2010 o nel PIR.

Tabella 9 - Volume delle vendite e quota di mercato dell'UE

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 112 || 112 || 112

Oscillazione della quota di mercato || 10-20% || 14-24% || 14-24% || 14-24%

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.5.        Prezzi di vendita medi

(51)     Nel periodo in esame i prezzi di vendita medi praticati dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione sono aumentati del 36%, a seguito di un forte incremento dei prezzi registrato nel corso del 2010 e del PIR.

Tabella 10 - Prezzo di vendita medio nell'UE

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 89 || 108 || 136

Variazione annua || || -11 || 19 || 28

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario e dati comunicati alla Commissione

5.6.        Costo medio di produzione

(52)     Poiché l'industria dell'Unione non ha trasmesso alcun dato relativo al costo di produzione per il 2010 e per il PIR, i dati del precedente riesame in previsione della scadenza sono stati maggiorati del 6% per tener conto dell'inflazione durante tale periodo.

Tabella 11 - Costo medio di produzione

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Indice (2008 = 100) || 100 || 100 || 102 || 106

Variazione annua || || 0 || 2 || 4

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.7.        Redditività e flusso di cassa

(53)     Il calcolo dei profitti realizzati dall'industria dell'Unione, effettuato sulla base dei dati relativi ai prezzi e ai costi indicati sopra, mostra un aumento significativo durante il periodo in esame, dovuto agli aumenti di prezzo sul mercato dell'UE cui si aggiunge l'assenza di prove di un incremento dei costi di produzione superiore all'inflazione. In mancanza di altri dati, si è ritenuto che il flusso di cassa abbia seguito un andamento simile a quello della redditività.

Tabella 12 - Redditività e flusso di cassa

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Redditività – Indice (2008 = 100) || 100 || 96 || 153 || 297

Variazione annua || || -4 || 57 || 144

Flusso di cassa - Indice (2008=100) || 100 || 34 || 69 || 69

Variazione annua || || +66 || 36 || 0

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.8.        Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali

(54)     In mancanza di dati dell'industria dell'Unione, tenuto conto degli aumenti dei prezzi nel 2010 e nel PIR, si è ritenuto che gli investimenti fossero ritornati ai livelli del 2007. Si è ritenuto altresì che l'utile sul capitale investito abbia essenzialmente seguito la stessa tendenza della redditività quale presentata nella tabella 12.

(55)     Tabella 13 - Investimenti e utile sul capitale investito

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Investimenti - Indice (2008 = 100) || 100 || 3 || 163 || 163

Variazione annua || || -97 || 160 || 0

Utile sul capitale investito - Indice (2008 = 100) || 100 || -4 || 100 || 200

Variazione annua || || -104 || 96 || 100

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.9.        Occupazione e produttività

(56)     Data la mancanza di informazioni da parte dell'industria dell'Unione per il 2010 e il PIR, si è ritenuto che l'occupazione e la produttività siano rimaste costanti durante il periodo in esame.

Tabella 14 — Occupazione e produttività

Anno || 2008 || 2009 || 2010 || PIR

Occupazione - Indice || 100 || 100 || 100 || 100

Produttività (tonnellate/dipendenti) - Indice || 100 || 100 || 100 || 100

Costi della manodopera - Indice || 100 || 100 || 100 || 100

Fonte: risposte verificate dei produttori dell'Unione al questionario

5.10.      Entità del margine di dumping

(57)     Pur in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stata effettuata un'analisi del volume e del valore delle importazioni a partire dai dati Eurostat ed è stata realizzata una stima della quota di mercato. Il notevole aumento dei prezzi verificatosi nel 2010 e nel 2011 ha pesantemente ridotto il margine di dumping dalla RPC dal periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza.

5.11.      Ripresa dagli effetti delle importazioni oggetto di dumping

(58)     Come indica l'evoluzione positiva della maggior parte degli indicatori sopraelencati, durante il periodo in esame la situazione finanziaria dell'industria dell'Unione si è pienamente ripresa dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping provenienti dalla RPC che erano state riscontrate nelle inchieste precedenti.

6.           Conclusioni relative alla situazione economica dell'industria dell'Unione

(59)     Le misure nei confronti della RPC hanno avuto un effetto positivo sulla situazione economica dell'industria dell'Unione, visto che la maggior parte degli indicatori di pregiudizio hanno fatto registrare un andamento positivo: tra il 2008 e il PIR la produzione, il volume delle vendite e il valore delle vendite sono aumentati. Tuttavia, considerato il notevole aumento dei prezzi sul mercato dell'UE, l'industria dell'Unione sta ora realizzando profitti ben superiori al livello previsto per garantire il proprio sviluppo, livello fissato al 5% nell'inchiesta iniziale.

(60)     Tenuto conto del notevole incremento dei prezzi sul mercato dell'Unione registrato nel corso del PIR e in assenza di prove di un aumento parallelo dei costi, si conclude che l'industria dell'Unione non ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5.

7.           Conclusioni sul carattere duraturo di questo cambiamento di circostanze

(61)     Si è esaminato se l'aumento dei prezzi sul mercato dell'UE potesse essere considerato un cambiamento duraturo delle circostanze rispetto ai risultati della precedente inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Dai dati disponibili emerge che i prezzi sul mercato dell'Unione hanno registrato un forte recupero, raggiungendo i livelli del 2008 per poi superarli, mentre nell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza i prezzi avevano subito un calo. Inoltre, a differenza di quanto riscontrato nel riesame in previsione della scadenza, non sono emersi elementi che attestino una sottoquotazione dei prezzi (undercutting). Nel riesame in previsione della scadenza la redditività era in calo, ma i dati successivi alla conclusione di tale inchiesta mostrano una notevole ripresa della redditività, che ha raggiunto i livelli del 2008 e li ha poi superati.

(62)     Si è esaminato se il cambiamento dei prezzi verificatosi dopo la fine del periodo dell'inchiesta di riesame in previsione della scadenza potesse essere dovuto a una stagione di raccolti particolarmente scarsi nella RPC, dal momento che in tale paese l'aldeide furanica è prodotta a partire da rifiuti agricoli. Tuttavia il prezzo non è diminuito in misura significativa dalla stagione di raccolta della fine del 2010 e tale ipotesi è stata quindi scartata. I prezzi delle importazioni provenienti dalla RPC sembrano essere aumentati a causa della crescita a lungo termine della domanda interna di aldeide furanica e dell'incremento dei costi delle materie prime nel paese interessato. Data l'assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, questa ipotesi non ha potuto essere verificata, ma la Commissione non ha ricevuto elementi di prova che indichino il contrario.

(63)     Tenuto conto degli elementi di prova di cui dispone la Commissione, quali indicati sopra, e dell'assenza di informazioni indicanti che i suddetti aumenti di prezzo sono stati temporanei, si è concluso che si tratta di un cambiamento duraturo.

F.         CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO ANTIDUMPING E ABROGAZIONE DELLE MISURE ANTIDUMPING IN VIGORE

(64)     Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il presente riesame antidumping debba essere chiuso e le misure antidumping in vigore abrogate.

(65)     Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'abrogazione delle misure esistenti. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni relative a tale comunicazione. Non sono pervenute osservazioni.

(66)     Ne consegue che è opportuno chiudere il presente riesame antidumping, sopprimere le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 453/2011 sulle importazioni di aldeide furanica originaria della RPC e abrogare il dazio esistente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il riesame intermedio dei dazi antidumping applicabili alle importazioni di 2-furaldeide (detta anche aldeide furanica o furfurolo), attualmente classificata al codice NC 2932 12 00, originaria della Repubblica popolare cinese è chiuso.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 453/2011 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[2]               GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

[3]               GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

[4]               GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

[5]               GU L 123 del 12.5.2011, pag. 1.

[6]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[7]               GU L 15 del 21.1.1995, pag. 11.

[8]               GU L 328 del 22.12.1999, pag. 1.

[9]               GU L 107 del 28.4.2005, pag. 1.

[10]             GU L 123 del 12.5.2011, pag. 1.

[11]             GU C 196 del 5.7.2011, pag. 9.