Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e applicazione e la data di abrogazione di talune direttive /* COM/2012/0217 final - 2012/0110 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 1.1. Motivazione e obiettivi della
proposta La direttiva 2009/138/CE (solvibilità II) crea un
sistema moderno, basato sul rischio, per la regolamentazione e la vigilanza
delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. Queste nuove norme
sono essenziali per garantire che il settore assicurativo sia sicuro e solido e
possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere l'economia reale
attraverso investimenti a lungo termine e maggiore stabilità. Il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE
è fissato al 31 ottobre 2012. Le vigenti direttive sull’assicurazione e
sulla riassicurazione (direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE,
78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEE, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE,
2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dagli atti elencati all’allegato VI,
parte A), indicate collettivamente come il regime “solvibilità I”, saranno
abrogate a partire dal 1° novembre 2012. Il 19 gennaio 2011 la Commissione ha adottato una
proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE per tener conto della nuova
architettura di vigilanza delle assicurazioni e in particolare dell'istituzione
dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o
professionali (AEAP) il 1° gennaio 2011 (COM(2011) 8, COD 2011/0006) (Omnibus
II). La proposta comprende anche disposizioni volte a rinviare i termini di
attuazione, di abrogazione e di applicazione previsti dalla direttiva 2009/138/CE.
Tali norme sono essenziali per garantire un’ordinata transizione al nuovo
regime. Inoltre per diventare pienamente operativo il regime “solvibilità II”
richiede anche un numero elevato di atti delegati e di atti di esecuzione della
Commissione, intesi a definire dettagli importanti su diversi aspetti tecnici.
Molte di queste cosiddette norme di "livello 2" sono strettamente
correlate alla direttiva Omnibus II e non possono essere presentate dalla
Commissione prima della pubblicazione dell'Omnibus II. Allo stadio attuale, vi è il rischio che la
proposta di direttiva Omnibus II non sia pubblicata e non entri in vigore prima
della scadenza del termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE, vale a
dire prima del 31 ottobre 2012. Lasciare tale data immutata implicherebbe che
la direttiva quadro dovrebbe essere attuata senza le disposizioni transitorie e
gli altri importanti adeguamenti previsti nella Omnibus II. Per evitare tale
situazione e garantire la continuità giuridica delle attuali disposizioni in
materia di solvibilità (solvibilità I) fino alla messa in atto dell’intero
pacchetto solvibilità II, si propone di rinviare la data di attuazione della
direttiva 2009/138/CE al 30 giugno 2013. È importante concedere alle autorità di vigilanza
e alle imprese di (ri)assicurazione del tempo per prepararsi all'applicazione
del regime “solvibilità II". Si propone pertanto di fissare il termine di
inizio dell’applicazione del regime "solvibilità II" al 1° gennaio
2014. Ciò consentirà l’avvio tempestivo delle procedure di approvazione da
parte delle autorità di vigilanza, ad esempio per i modelli interni e i
parametri specifici all’impresa. La data di abrogazione del quadro “solvibilità I”
deve essere modificata di conseguenza. Alla luce di quanto esposto e in considerazione
del periodo di tempo molto breve rimasto prima della scadenza del 31 ottobre 2012,
la presente direttiva deve essere adottata dal Parlamento europeo e dal
Consiglio con urgenza ed entrare in vigore immediatamente. La presente direttiva è infatti necessaria per
evitare un vuoto giuridico dopo il 31 ottobre 2012. Si creerebbe infatti un divario tra l'ordinamento
giuridico dell'UE (solvibilità II) e quello degli Stati membri (dove resterebbe
in vigore il regime “solvibilità I” quale recepito). Ciò comporterebbe
incertezza giuridica per le autorità di vigilanza, le imprese e gli Stati
membri. 1.2. Direttiva 2009/138/CE
(solvibilità II) Questa direttiva stabilisce un nuovo e moderno
regime di solvibilità per gli assicuratori e i riassicuratori nell'Unione
europea. Essa prevede un approccio economico basato sul rischio che incentiva
le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e gestire
adeguatamente i rischi. 1.3. Proposta COM(2011) 8
(direttiva Omnibus II) Questa proposta mira a modificare la direttiva 2009/138/CE
per adeguare il regime “solvibilità II” alla nuova architettura di vigilanza
delle assicurazioni e in particolare all'istituzione dell'Autorità europea
delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (AEAP) il 1° gennaio 2011
(COM(2011) 8, COD 2011/0006). Essa propone di rinviare il termine di attuazione
della direttiva “solvibilità II” al 31 dicembre 2012. 2. RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE
PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO 2.1. Trasmissione della proposta
ai parlamenti nazionali I progetti di atti legislativi indirizzati al
Parlamento europeo e al Consiglio, comprese le proposte della Commissione,
devono essere trasmessi ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo
(n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato ai
trattati. Conformemente all'articolo 4 del protocollo, un
periodo di otto settimane deve intercorrere tra la data in cui si mette a
disposizione dei parlamenti nazionali un progetto di atto legislativo e la data
in cui questo è iscritto all'ordine del giorno provvisorio del Consiglio ai
fini della sua adozione o dell'adozione di una posizione nel quadro di una
procedura legislativa. L'articolo 4 stabilisce tuttavia che in caso di
urgenza siano ammesse eccezioni le cui motivazioni sono riportate nell'atto o
nella posizione del Consiglio. L'adozione della presente proposta da parte del
Parlamento europeo e del Consiglio deve essere considerata un caso della
massima urgenza per i motivi illustrati in precedenza. 2.2. Valutazione d'impatto La presente proposta non è accompagnata da una
valutazione d'impatto distinta poiché una tale valutazione è già stata
realizzata per la direttiva “solvibilità II” e la presente proposta mira
soltanto a evitare una situazione di vuoto giuridico dovuta al ritardo nella
pubblicazione della Omnibus II nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non far nulla in questa fase creerebbe una
situazione di grande incertezza giuridica dopo il 31 ottobre 2012. Esisterebbe
infatti un divario tra l'ordinamento giuridico dell'UE (solvibilità II) e
quello degli Stati membri (dove resterebbe in vigore il regime “solvibilità I”
quale recepito). Ciò comporterebbe incertezza giuridica per le autorità di
vigilanza, le imprese e gli Stati membri. Inoltre la direttiva quadro dovrebbe essere
attuata senza le disposizioni transitorie e gli altri importanti adeguamenti
previsti nella Omnibus II. La modifica proposta riguarda solo l'obbligo degli
Stati membri di recepire la direttiva entro il termine del 31 ottobre 2012, che
è posticipato al 30 giugno 2013. Essa prevede anche che l’applicazione inizi
dal 1° gennaio 2014. Non modifica invece la sostanza della direttiva in
questione e quindi non impone obblighi aggiuntivi alle imprese. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Sintesi delle misure proposte La proposta modifica l'articolo 309, paragrafo 1,
della direttiva 2009/138/CE, rinviando il termine di attuazione al 30 giugno 2013
e prevedendo una data successiva per la sua applicazione (1° gennaio 2014).
Essa modifica di conseguenza anche gli articoli 310 e 311, introducendo una
nuova data per l'abrogazione del regime “solvibilità I” (1° gennaio 2014). 3.2. Base giuridica Articolo 53, paragrafo 1, e articolo 62 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 3.3. Principio di sussidiarietà Il principio di sussidiarietà si applica in quanto
la proposta riguarda un settore che non è di competenza esclusiva dell'Unione
europea. Gli obiettivi della proposta non possono essere
raggiunti in modo sufficiente attraverso iniziative degli Stati membri, dato
che la modifica e l'abrogazione delle disposizioni delle direttive non possono
essere effettuate a livello nazionale. Gli obiettivi della proposta possono essere
raggiunti solo da un intervento dell'UE in quanto la presente proposta modifica
un atto legislativo dell'UE in vigore, azione che non può essere compiuta dagli
Stati membri. Il principio di sussidiarietà viene rispettato in
quanto la proposta modifica vigenti disposizioni dell'UE. 3.4. Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di
proporzionalità per la ragione seguente. Non modifica la sostanza dell'attuale normativa
dell'UE: si limita a posporre il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE
al 30 giugno 2013 per evitare una situazione di incertezza giuridica dopo la
scadenza dell'attuale termine di attuazione (31 ottobre 2012). Essa
prevede inoltre una data successiva per l’applicazione del regime “solvibilità
II” e la conseguente abrogazione del regime “solvibilità I” (1° gennaio 2014). 3.5. Scelta dello strumento Strumento proposto: direttiva. Altri strumenti non sarebbero stati adeguati.
Trattandosi della modifica di una direttiva, il solo metodo adeguato è
l'adozione di una direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI ·
Semplificazione La nuova proposta in quanto tale non contiene
elementi di semplificazione. Essa mira unicamente a rinviare la data di
attuazione della direttiva 2009/138/CE al 30 giugno 2013 e la data di
applicazione al 1° gennaio 2014. ·
Abrogazione di disposizioni vigenti L'adozione della proposta non abrogherà la
normativa vigente; essa si limita a modificare la data di abrogazione già
prevista dalla direttiva 2009/138/CE. ·
Spazio economico europeo Questo progetto di atto riguarda un settore
disciplinato dall'accordo SEE e occorre pertanto estenderlo allo Spazio
economico europeo. ·
Illustrazione dettagliata della proposta per
capo o per articolo La presente proposta rinvia la data di attuazione
della direttiva 2009/138/CE al 30 giugno 2013. L'articolo 1 della proposta modifica in tal senso
l'articolo 309 ("Attuazione"), paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE.
Si rinvia inoltre la data di applicazione della direttiva "solvibilità
II" (1° gennaio 2014). L'articolo 2 rinvia la data di abrogazione del
regime “solvibilità I” (1° gennaio 2014) di cui all'articolo 310 e prevede
la stessa data per l’applicazione delle disposizioni del regime solvibilità I
rifuse dalla direttiva "solvibilità II" di cui all'articolo 311. 2012/0110 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica la direttiva 2009/138/CE in
materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di
riassicurazione (solvibilità II) per quanto riguarda le date di attuazione e
applicazione e la data di abrogazione di talune direttive (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, e
l'articolo 62, vista la proposta della
Commissione europea, previa trasmissione del
progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del
Comitato economico e sociale europeo[1], visto il parere del
Comitato delle regioni[2], deliberando secondo la
procedura legislativa ordinaria, considerando quanto
segue: (1) La direttiva 2009/138/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso
ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità
II)[3]
istituisce un sistema moderno basato sul rischio in materia di regolamentazione
e vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione europee. Queste
nuove norme sono essenziali per garantire che il settore assicurativo sia
sicuro e solido e possa offrire prodotti assicurativi sostenibili e promuovere
l'economia reale attraverso investimenti a lungo termine e maggiore stabilità. (2) La direttiva 2009/138/CE
fissa al 31 ottobre 2012 la data di attuazione e al 1° novembre 2012 la
data di abrogazione delle vigenti direttive sull’assicurazione e la
riassicurazione (direttive 64/225/CEE[4],
73/239/CEE[5],
73/240/CEE[6],
76/580/CEE[7],
78/473/CEE[8],
84/641/CEE[9],
87/344/CEE[10],
88/357/CEE[11],
92/49/CEE[12],
98/78/CE[13],
2001/17/CE[14],
2002/83/CE[15]
and 2005/68/CE[16]). (3) Il 19 gennaio 2011 la
Commissione ha adottato una proposta di modifica della direttiva 2009/138/CE[17] per
tener conto della nuova architettura di vigilanza delle assicurazioni ed in
particolare dell'istituzione dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle
pensioni aziendali o professionali (AEAP) (Omnibus II). Tale proposta comprende
anche disposizioni volte a rinviare i termini di attuazione, abrogazione e
applicazione previsti nella direttiva 2009/138/CE. (4) Data la complessità della
proposta “Omnibus II”, sussiste il rischio che essa non sarà entrata in vigore
prima delle date indicate nella direttiva 2009/138/CE. Se si lasciassero tali
date invariate, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere attuata senza gli
importanti adeguamenti contenuti nella “Omnibus II”. (5) Per evitare obblighi legislativi
eccessivamente onerosi a carico degli Stati membri a titolo della direttiva 2009/138/CE
e successivamente a seguito della nuova architettura prevista dalla proposta
“Omnibus II”, è opportuno rinviare il termine di attuazione della direttiva 2009/138/CE.
(6) Per consentire alle autorità
di vigilanza e alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di prepararsi
all’applicazione della nuova architettura nel suo insieme, occorre prevedere
una data di applicazione successiva, vale a dire il 1° gennaio 2014. (7) Per evitare un vuoto
giuridico, è necessario allineare di conseguenza la data di abrogazione delle
vigenti direttive assicurative. (8) Dato il breve periodo di
tempo rimasto prima della scadenza dei termini fissati dalla direttiva 2009/138/CE,
è indispensabile che la presente direttiva entri in vigore immediatamente. (9) Di conseguenza è altresì
giustificato applicare l’eccezione per i casi urgenti di cui all'articolo 4 del
protocollo (n. 1) sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea per
quanto riguarda la trasmissione ai parlamenti nazionali della presente proposta
di direttiva, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2009/138/CE è modificata come
segue: 1. l’articolo 309, paragrafo 1,
è così modificato: (a)
al primo comma, la data del “31 ottobre 2012” è
sostituita da quella del “30 giugno 2013”; (b)
è inserito il seguente secondo comma: “Gli Stati membri applicano le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma a decorrere
dal 1° gennaio 2014.” 2. All'articolo 310, la data del
"1° novembre 2012" è sostituita da quella del "1° gennaio 2014". 3. All'articolo 311, la data del
"1° novembre 2012" è sostituita da quella del "1° gennaio 2014". Articolo 2 La presente direttiva entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU C [...] del [...], pag. [2] GU C [...] del [...], pag. [3] GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1. [4] GU 56 del 4.4.1964, pag. 878. [5] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3. [6] GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20. [7] GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13. [8] GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25. [9] GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21. [10] GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77. [11] GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1. [12] GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1. [13] GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1. [14] GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28. [15] GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1. [16] GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1. [17] (COM(2011) 8, COD 2011/0006)