Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito /* COM/2012/0176 final - 2012/0088 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta L'adesione della Turchia alla convenzione del 20
maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito comporta la necessità di
inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese.
È altresì necessario modificare di conseguenza gli atti costitutivi della
garanzia in cui sono citate le parti contraenti della convenzione. Contesto generale La convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad
un regime comune di transito (di seguito la "convenzione") stabilisce
misure intese ad agevolare la circolazione delle merci tra l'Unione europea e
la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera. La Turchia ha espresso formalmente il
desiderio di aderire alla convenzione e ha soddisfatto i requisiti giuridici,
strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti
essenziali per l'adesione. Poiché la Turchia ha soddisfatto tali
requisiti ed è stata invitata ad aderire alla convenzione, è ora necessario
modificare la convenzione stessa inserendovi i nuovi riferimenti linguistici in
lingua turca e adeguando opportunamente gli atti costitutivi della garanzia.
Tali modifiche devono essere introdotte e applicate a decorrere dal primo
giorno in cui la Turchia inizia ad avvalersi del sistema comune di transito. Disposizioni vigenti nel settore della proposta Non vi sono disposizioni vigenti nel settore della proposta. Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione Non pertinente. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO Consultazione delle parti interessate Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Consultazione e approvazione del gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune, che rappresenta le parti contraenti della convenzione. Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione Parere favorevole. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti esterni. Valutazione dell'impatto L'adesione alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito può iscriversi nell'ambito della strategia di preadesione all'Unione europea. Essa condurrà a un allineamento all'acquis comunitario nel settore del transito. L'introduzione del regime comune di transito in Turchia, quale alternativa al regime TIR, contribuirà ad agevolare il transito delle merci, ridurre i costi ed eventualmente aumentare gli scambi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte L'adesione della Turchia comporta la necessità di inserire nella convenzione nuovi riferimenti linguistici relativi a tale paese per consentire l'applicazione del regime comune di transito tra le parti contraenti. In particolare, occorre modificare opportunamente gli atti costitutivi della garanzia. Il presente progetto di decisione è stato approvato dalla sezione "Posizione doganale e transito" del comitato del codice doganale e dal gruppo di lavoro UE-EFTA sul transito comune. Si invita la Commissione ad approvare il presente progetto di decisione mediante procedura scritta, al fine di presentarlo al Consiglio per stabilire una posizione comune in vista dell'adozione definitiva da parte del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune. Base giuridica Articolo 15 della convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito. Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica. Principio di proporzionalità La proposta è in linea con il principio di proporzionalità per la ragione illustrata qui di seguito. Non pertinente. Scelta dello strumento Strumento proposto: altri. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo. Non vi sono altri strumenti idonei. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Semplificazione La proposta prevede la semplificazione delle procedure amministrative per le autorità pubbliche nonché delle procedure amministrative che interessano i privati. La proposta introduce un regime comune di transito per tutte le parti contraenti della convenzione. Il regime comune di transito consente di autorizzare semplificazioni per i soggetti del settore privato. 2012/0088 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome
dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo
all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, in
combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Ai sensi dell'articolo 15 bis
della convenzione relativa ad un regime comune di transito[1] un paese terzo può diventare
parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto di
invitare tale paese ad aderire alla convenzione. (2) L'articolo 15 della
convenzione relativa ad un regime comune di transito conferisce al comitato
congiunto istituito dalla convenzione la facoltà di raccomandare e di adottare,
mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici. (3) La Turchia ha formalmente
espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata
invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato
congiunto istituito ai sensi della convenzione. (4) La Turchia ha soddisfatto i
requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che
rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese aderirà
quindi alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito una volta espletata la procedura formale di adesione. (5) L'allargamento del regime
comune di transito comporta la necessità di apportare alcune modifiche alla
convenzione. Tali modifiche riguardano l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici
in lingua turca e opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia. (6) La proposta di modifica è
stata presentata e discussa nell'ambito del gruppo di lavoro UE-EFTA, che ha
approvato il testo in via preliminare. (7) Occorre pertanto definire la
posizione dell'Unione europea in merito alla proposta di modifica, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea deve
adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune in
merito all'adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX
che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di
transito è basata sul progetto di decisione allegato alla presente decisione. I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto
UE-EFTA possono concordare modifiche minori del progetto di decisione senza
un'ulteriore decisione della Commissione. Articolo 2 Una volta adottata, la Commissione pubblica la
decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul transito comune nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della
presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO Proposta di DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO
UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE che modifica la convenzione del 20 maggio
1987 relativa ad un regime comune di transito […] IL COMITATO CONGIUNTO, vista la convenzione del 20 maggio 1987
relativa ad un regime comune di transito[2],
in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), considerando quanto segue: (1) La Turchia intende aderire alla
convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ed è
stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal
comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione. (2) Occorre pertanto inserire nella
convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua turca dei
riferimenti linguistici ivi riportati. (3) La presente decisione deve applicarsi a
decorrere dalla data di adesione della Turchia alla convenzione. (4) Per consentire l’utilizzo dei formulari
relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di
adesione della Turchia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo
transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere
utilizzati con alcuni adattamenti. (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza
la convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'appendice III della convenzione relativa
ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della
presente decisione. Articolo 2 1. La presente decisione si
applica a decorrere dal 1° luglio 2012. 2. I formulari di cui agli
allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad
essere utilizzati fino al 30 giugno 2013 con i necessari adattamenti geografici
e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario. Fatto a Bruxelles, Per il comitato congiunto Il presidente ALLEGATO 1. Nella casella 51
dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra il Regno Unito e
l'Islanda: "Turchia TR", 2. Nell'allegato B6, il titolo III è
modificato come segue: 2.1. Nella prima parte della tabella
"Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di
IS: "- TR Sınırlı
Geçerli" 2.2. Nella seconda parte della tabella
"Dispensa – 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di IS: "- TR Vazgeçme" 2.3. Nella terza parte della tabella
"Prova alternativa – 99202" è aggiunto il seguente trattino prima di
IS: "- TR Alternatif
Kanıt" 2.4. Nella quarta parte della tabella
"Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... (nome e
paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di IS: "- TR Değişiklikler:
Eşyanın sunulduğu idare…....(adı ve ülkesi)" 2.5. Nella quinta parte della tabella
"Uscita da … soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la)
regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 " è aggiunto il seguente
trattino prima di IS: "- TR Eşyanın
………’dan çıkışı .…. No.lu Tüzük / Direktif / Karar
kapsamında kısıtlamalara veya mali yükümlülüklere tabidir" 2.6. Nella sesta parte della tabella
"Dispensa dall'itinerario vincolante – 99205" è aggiunto il seguente
trattino prima di IS: "- TR Zorunlu Güzergahtan
Vazgeçme" 2.7. Nella settima parte della tabella
"Speditore autorizzato – 99206" è aggiunto il seguente trattino prima
di IS: "- TR İzinli
Gönderici" 2.8. Nell'ottava parte della tabella
"Dispensa dalla firma – 99207" è aggiunto il seguente trattino prima
di IS: "- TR İmzadan
Vazgeçme" 2.9. Nella nona parte della tabella
"Garanzia globale vietata – 99208" è aggiunto il seguente trattino
prima di IS: "- TR Kapsamlı teminat
yasaklanmıştır" 2.10. Nella decima parte della tabella
"Utilizzazione non limitata – 99209" è aggiunto il seguente trattino
prima di IS: "- TR Kısıtlanmamış
kullanım 2.11. Nell'undicesima parte della tabella
"Rilasciato a posteriori – 99210" è aggiunto il seguente trattino
prima di IS: "- TR Sonradan
Düzenlenmiştir" 2.12. Nella dodicesima parte della tabella
"Vari – 99211" è aggiunto il seguente trattino prima di IS: "- TR Çeşitli" 2.13. Nella tredicesima parte della tabella
"Alla rinfusa – 99212" è aggiunto il seguente trattino prima di IS: "- TR Dökme" 2.14. Nella quattordicesima parte della
tabella "Speditore – 99213" è aggiunto il seguente trattino prima di
IS: "- TR Gönderici" 3. L’allegato C1 è sostituito dal
seguente: "ALLEGATO C1 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA ISOLATA I. Impegno
del garante 1. Il(la)
sottoscritto(a)[3]........................................................................................................................................... residente a[4]................................................................................................................................................. si costituisce garante in
solido, presso l'ufficio di garanzia di
............................................................. a
concorrenza di un importo massimo di ............................................................................................................................. nei confronti dell'Unione
europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla
Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania,
dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno
di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di
Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di
Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica
di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di
Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno
di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei
confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di
Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del
Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[5], per tutte le somme di cui[6]………………………………………………………………………………….. è o diventi debitore nei
confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per
spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e
altri diritti e tributi applicabili alle merci descritte di seguito vincolate
al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza di ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………….. a destinazione
dell'ufficio di …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………... Designazione delle merci: ………………………………………………………………………………………………………….. 2. Il(la)
sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle
autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme
richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla
data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona
interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione
delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti
possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta
valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta
di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad
effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla
concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi,
devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello
che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il
presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato
dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento
del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario,
coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di
efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia,
anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini
del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[7] in ciascuno dei paesi di cui al
paragrafo 1, presso: Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. || ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Il(la) sottoscritto(a)
riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi
formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per
iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei)
debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a)
riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna
a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più
domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ………………………………., addì ……………………………………….. ……………………………………………………………. (firma)[8] II. Accettazione
dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ………………………………………………………………………….. Impegno
del garante accettato il
......................................................................................................
a copertura dell'operazione di transito comune/comunitario che ha dato luogo
alla dichiarazione di transito rilasciata il …………………… n. …………[9] ………………………………………………… (Timbro e firma)" 4. L’allegato C2 è sostituito dal
seguente: "ALLEGATO C2 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI I. Impegno
del garante 1. Il(la)
sottoscritto(a)[10].......................................................................................................................................... residente a[11]................................................................................................................................................................ si costituisce garante in
solido, presso l'ufficio di garanzia di ............................................................. nei confronti dell'Unione
europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla
Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania,
dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno
di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla
Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di
Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di
Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica
di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di
Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno
di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei
confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di
Norvegia, della Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del
Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino[12], per tutte le somme di cui
un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia
per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad
esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi
applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per
i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria
responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a
concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato. 2. Il(la)
sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle
autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme
richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia
isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data
della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona
interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione
delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti
possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta
valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta
di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad
effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla
concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi,
devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello
che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. 3. Il presente
impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di
garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto
in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal
presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di
efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia,
anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini
del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[13] in ciascuno dei paesi di cui
al paragrafo 1, presso: Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………. || …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Il(la) sottoscritto(a)
riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi
formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per
iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei)
debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a)
riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a)
s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare
uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ………………………………., addì ……………………………………….. ………………………………………….. (firma)[14] II. Accettazione
dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ……………………………………………………………………………………….. Impegno del garante
accettato il .......................................................................................................................... ……………………………………………….. (Timbro e firma)" 5. L’allegato C4 è sostituito
dal seguente: "ALLEGATO C 4 REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA GARANZIA GLOBALE I. Impegno
del garante 1. Il(la) sottoscritto(a)[15] ................................................................................................................
residente a[16]............................................................................................................................................... si costituisce garante in
solido, presso l'ufficio di garanzia di
..................................................... a concorrenza di un
importo massimo di ................................................................................................................................................................... che rappresenta il 100/50/30%[17] dell'importo di
riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio,
dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca,
dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia,
dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica
francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla
Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di
Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi
Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla
Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla
Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della
Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della
Confederazione elvetica, della Repubblica di Turchia, del Principato di Andorra
e della Repubblica di San Marino[18], per tutte le somme di cui[19] …………………….. è o diventi
debitore nei confronti di detti paesi sia per il debito principale e addizionale
che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di
dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di
transito comune/comunitario. 2. Il(la)
sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle
autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme
richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo
differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno
che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima
della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti,
che l'operazione si è conclusa. Le autorità competenti
possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta
valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta
di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad
effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione
di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere
calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe
richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale. Tale importo può essere
diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando
il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di
un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente
alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei
trenta giorni successivi a tale data. 3. Il presente
impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di
garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto
in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal
presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di
efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia,
anche in caso di richiesta di pagamento successiva. 4. Ai fini
del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio[20] in ciascuno dei paesi di cui
al paragrafo 1, presso: || Paese || Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo ………………………………………………………………………………………………………….. || ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Il(la) sottoscritto(a)
riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi
formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per
iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei)
debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a)
riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a)
s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare
uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ………………………………., addì ……………………………………….. ……………………………………………… (firma)[21] II. Accettazione
dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di ……………………………………………………………………………………….. Impegno del garante
accettato il .......................................................................................................................... …………………………………………………. (Timbro e firma)" 6. Nella casella 7 dell'allegato
C5, il termine "Turchia" è inserito tra i termini
"Svizzera" e "Andorra". 7. Nella casella 6 dell'allegato
C6, il termine "Turchia" è inserito tra i termini "Svizzera"
e "Andorra". [1] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. [2] GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2. [3] Cognome e nome o ragione sociale. [4] Indirizzo completo. [5] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i)
o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà
attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San
Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. [6] Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
dell'obbligato principale. [7] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia
prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo
paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei)
destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono
essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del
garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti
alla presente garanzia. [8] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla
seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo
di……………………..", indicando l'importo in lettere. [9] Da completare a cura dell'ufficio di partenza. [10] Cognome e nome o ragione sociale. [11] Indirizzo completo. [12] Unicamente per le operazioni di transito comunitario. [13] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista
dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese,
un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e
gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere
stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei
mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente
garanzia. [14] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla
seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia". [15] Cognome e nome o ragione sociale. [16] Indirizzo completo. [17] Cancellare la dicitura inutile. [18] Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o
dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà
attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San
Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario. [19] Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo
dell'obbligato principale. [20] Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista
dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese,
un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e
gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere
stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei
mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. [21] Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla
seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo
di …", indicando l'importo in lettere.