52012PC0172

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh /* COM/2012/0172 final - 2012/0085 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Scopo della proposta è allineare il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh[1], con la differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione introdotta dagli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare parti interessate o esperti esterni, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio.

Valutazione dell’impatto

Non è stato necessario eseguire una valutazione d’impatto, in quanto la proposta di allineare il regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio al trattato di Lisbona è una questione interistituzionale che riguarderà tutti i regolamenti del Consiglio.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

Individuare i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell’ambito del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio e definire la corrispondente procedura di adozione di detti atti.

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Principio di sussidiarietà

La politica agricola è oggetto di competenza concorrente tra l’UE e gli Stati membri. In altri termini, finché l’Unione europea non legifera in tale settore, gli Stati membri mantengono la propria competenza. La presente proposta si limita ad adeguare le disposizioni sulle importazioni preferenziali di riso originario del Bangladesh ai nuovi requisiti introdotti dal trattato di Lisbona e non altera l’approccio finora adottato dall’Unione.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: date la natura e le esigenze di gestione della PAC, l’applicazione diretta è una caratteristica imprescindibile della legislazione sulla PAC.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

2012/0085 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207,

vista la proposta della Commissione europea[2],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Nell’ambito dell’Uruguay Round, l’Unione europea si è impegnata a offrire regimi preferenziali di importazione per il riso originario dei paesi meno progrediti. Tra i paesi cui è stata rivolta l’offerta, il Bangladesh ha dichiarato il proprio interesse a sviluppare gli scambi commerciali nel settore del riso. A tal fine è stato adottato il regolamento (CEE) n. 3491/90, del 26 novembre 1990, relativo alle importazioni di riso originario del Bangladesh[3].

(2)       Il regolamento (CEE) n. 3491/90 conferisce alla Commissione competenze di esecuzione in relazione ad alcune delle sue disposizioni. A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre allineare dette competenze agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il trattato). Per motivi di chiarezza è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3491/90 e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(3)       Al fine di garantire l’affidabilità e l’efficienza del regime preferenziale di importazione, è necessario delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell’articolo 290 del trattato per stabilire norme che subordinano la partecipazione al regime al deposito di una cauzione. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti, nel corso dei lavori preparatori. Quando elabora e redige atti delegati, la Commissione è tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(4)       Al fine di garantire condizioni di esecuzione uniformi del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione. Dette competenze, salvo espressa disposizione contraria, devono essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[4]. Tuttavia, nei casi in cui si rende necessaria la sospensione del regime preferenziale di importazione, la Commissione deve essere abilitata ad adottare atti di esecuzione senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011.

(5)       Il regime preferenziale di importazione comporta una riduzione del dazio all’importazione limitatamente a un determinato quantitativo di riso semigreggio. Il calcolo dei quantitativi equivalenti in fasi di lavorazione del riso diverse da quella del riso semigreggio deve essere effettuato dalla Commissione in conformità del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso[5].

(6)       Al fine di stabilire i dazi all’importazione applicabili al riso originario del Bangladesh importato nell’ambito del presente regolamento, è opportuno tenere conto delle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. XXXX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento “OCM unica”)[6].

(7)       Al fine di garantire che i vantaggi del regime preferenziale di importazione siano limitati al riso originario del Bangladesh, occorre prevedere il rilascio di un certificato di origine e la riscossione da parte del paese esportatore di una tassa all’esportazione di importo corrispondente alla riduzione del dazio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1.           Il presente regolamento istituisce un regime preferenziale per le importazioni di riso originario del Bangladesh, di cui ai codici NC 1006 10 (escluso il codice NC 1006 10 10), 1006 20 e 1006 30.

2.           Detto regime preferenziale di importazione è limitato a un quantitativo equivalente a 4 000 tonnellate di riso semigreggio per anno civile.    Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio, si applicano i tassi di conversione stabiliti all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008.

3.           Mediante un atto di esecuzione, adottato senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 323, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. XXXX/XXXX, la Commissione sospende l’applicazione del regime preferenziale di importazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo ove constati che, nell’anno in corso, le importazioni che hanno beneficiato del suddetto regime hanno raggiunto il quantitativo indicato al paragrafo 2.

Articolo 2

Dazio all’importazione

1.           Entro i limiti del quantitativo previsto all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio all’importazione per il riso ammonta:

— per il risone di cui al codice NC 1006 10, escluso il codice NC 1006 10 10, ai dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, ridotti del 50% e di un ulteriore importo di 4,34 EUR;

— per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 242 del regolamento n. XXXX/XXXX, ridotto del 50% e di un ulteriore importo di 4,34;

— per il riso semilavorato o lavorato di cui al codice NC 1006 30, al dazio stabilito in applicazione dell’articolo 244 del regolamento n. XXXX/XXXX, ridotto di 16,78 EUR, di un ulteriore 50% e di 6,52 EUR.

2.           L’applicazione del paragrafo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

a)      presentazione della prova della riscossione, da parte del Bangladesh, di una tassa all’esportazione di importo corrispondente alla riduzione indicata al paragrafo 1;

b)      rilascio da parte delle autorità competenti del Bangladesh di un certificato di origine.

Articolo 3

Poteri delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell’articolo 4 per la definizione di norme che subordinano la partecipazione al regime preferenziale di importazione stabilito all’articolo 1 al deposito di una cauzione.

Articolo 4

Esercizio della delega

1.           Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.

2.           Il potere di adottare atti delegati previsto all’articolo 3 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

3.           La delega di potere di cui all’articolo 3 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Una decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.           Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.           L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di due mesi dalla data di notifica dell’atto stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 5

Competenze di esecuzione

Mediante atti di esecuzione, la Commissione adotta le misure necessarie riguardanti:

a)           il metodo da applicare per la gestione del regime preferenziale di importazione;

b)           i mezzi per determinare l’origine del prodotto oggetto del regime preferenziale di importazione;

c)           la forma e il periodo di validità del certificato di origine di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

d)           il tipo di prove necessarie per stabilire se è stata pagata la tassa all’esportazione di cui all’articolo 2, paragrafo 2;

e)           eventualmente, il periodo di validità dei titoli di importazione;

f)            l’importo della cauzione da depositare in conformità dell’articolo 3;

g)           le comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione.

Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo [323, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. [xxxx/xxxx] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento “OCM unica”] *.

Articolo 6

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 3491/90 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CEE) n. 3491/90 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza figurante nell’allegato al presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

ALLEGATO

TAVOLA DI CONCORDANZA DI CUI ALL’ARTICOLO 6

Regolamento (CEE) n. 3491/90 || Presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 2

Articolo 2, paragrafo 1 || Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2 || Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 3 || Articoli 3, 4 e 5

[1]               GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1532/2007 (GU L 337 del 21.12.2007, pag. 19)

[2]               GU C […] del […], pag. […].

[3]               GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1.

[4]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[5]               GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56.

[6]               GU L [...] del [...], pag. [...].