Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee /* COM/2012/0167 final - 2012/0084 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per poter prendere decisioni fondate su dati
oggettivi, politici, imprese e cittadini devono sempre più poter disporre di
statistiche attendibili. La principale preoccupazione di tutte le autorità
statistiche è quindi quella di garantire l'elevata qualità dei dati prodotti.
Nel 2005 è stato concordato un codice delle statistiche europee[1] e il quadro giuridico di base
che disciplina lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche
europee da parte del sistema statistico europeo (SSE) è stato modernizzato nel
2009 con l'adozione del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[2]. L'evoluzione recente della situazione economica
ha ancora una volta dimostrato la necessità di rafforzare la credibilità delle
statistiche. Gli strumenti e i risultati della politica economica sono stati
influenzati, come mai prima d'ora, dagli umori e dalle strategie dei mercati
finanziari mondiali. Le statistiche hanno la credibilità che il pubblico, in
particolare i mercati finanziari, attribuisce loro. L'attendibilità dei dati
statistici in base a criteri tecnici di valutazione della qualità è
indispensabile per ottenere la fiducia degli utilizzatori. Ma altrettanto
importante è la credibilità delle istituzioni che producono statistiche. In
questo contesto, l'indipendenza professionale delle autorità statistiche deve
ricevere un'attenzione particolare ed essere garantita dalla legge. La Commissione è ben consapevole di questa
realtà e nella sua comunicazione "Rafforzamento della gestione della
qualità delle statistiche europee"[3]
ha indicato la necessità di rafforzare la governance del sistema statistico
europeo (SSE) applicando in maniera incondizionata il principio
dell'indipendenza professionale degli istituti nazionali di statistica (INS),
chiarendo il loro ruolo di coordinamento nei sistemi statistici nazionali e
potenziando l'uso dei dati amministrativi a fini statistici. Inoltre, è stata
proposta l'introduzione di "impegni per assicurare la fiducia nelle
statistiche" per rendere attenti i governi nazionali al loro ruolo e alla
loro corresponsabilità di garanti della credibilità delle statistiche ufficiali,
nel rispetto dell'indipendenza degli istituti nazionali di statistica. Secondo
la comunicazione, tutte queste misure devono essere introdotte da una modifica
del regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, dovrà essere riveduto di conseguenza
il codice delle statistiche europee[4]. La diagnosi figurante nella citata
comunicazione e le misure migliorative proposte hanno avuto il sostegno del
Consiglio ECOFIN (3100a sessione del 20 giugno 2011). La fondamentale
importanza del principio dell'indipendenza professionale degli istituti
nazionali di statistica è stata anche esplicitamente riconosciuta dal
Parlamento europeo e dal Consiglio nel "six-pack" legislativo sul
rafforzamento della governance economica, che è entrato in vigore nel dicembre
2011. Vi si precisa che l'indipendenza professionale delle autorità statistiche
nazionali richiede, tra l'altro, procedure di assunzione e di licenziamento
trasparenti, basate esclusivamente su criteri professionali[5]. Inoltre, il 13 marzo 2012 il
Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita la Commissione ad
attuare rapidamente misure volte a migliorare la gestione della qualità e la
governance nelle statistiche europee. 2. RISULTATI DELLE
CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE La proposta si basa in larga misura sulle
conclusioni finali e sulle raccomandazioni della task force sulla revisione del
regolamento (CE) n. 223/2009 e sugli impegni per la fiducia nelle statistiche
del SSE, che si è riunita varie volte tra giugno e ottobre 2011. La task-force,
composta da rappresentanti di 14 paesi, ha esaminato quattro questioni indicate
nella comunicazione "Rafforzamento della qualità delle statistiche
europee" riguardanti il rafforzamento della governance del sistema
statistico europeo: indipendenza degli INS, il loro ruolo di coordinamento nei
sistemi statistici nazionali, l'uso e la gestione dei dati amministrativi e gli
"impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche". Inoltre, sul progetto di proposta è stato
consultato il comitato del SSE, che ha il compito generale di dare al SSE un
orientamento professionale sullo sviluppo, la produzione e la diffusione delle
statistiche europee secondo i principi statistici. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA La proposta comporta una revisione del quadro
giuridico di base in vigore per le statistiche europee per rispondere alle
necessità e alle sfide poste dai recenti sviluppi dell'economia mondiale.
L'obiettivo principale è quello di rafforzare la governance del sistema
statistico europeo per salvaguardare la sua elevata credibilità e rispondere
adeguatamente al fabbisogno di dati derivante dal maggiore coordinamento delle
politiche economiche nell'Unione europea. In particolare, l'indipendenza professionale
delle autorità statistiche nazionali è di fondamentale importanza in questo
contesto. La proposta fa esplicito riferimento all'indipendenza dei direttori
degli INS nell'esercizio delle loro funzioni come presupposto dell'indipendenza
delle rispettive istituzioni. A questo scopo, è indispensabile che i
responsabili degli istituti nazionali di statistica possano prendere liberamente
le loro decisioni sui processi, i metodi, gli standard e le procedure
statistici e sul contenuto e i tempi dei comunicati e delle pubblicazioni per
tutte le statistiche europee. Essi non devono chiedere né ricevere istruzioni
dai governi e da altre istituzioni nazionali; devono poter decidere in piena
autonomia la gestione interna dell'istituto statistico e formulare pubblicamente
commenti sulle risorse ad esso assegnate nel contesto dei compiti da assolvere.
Devono inoltre esserci regole trasparenti e giuridicamente vincolanti per la
nomina, il trasferimento e il licenziamento dei direttori degli INS, basate
unicamente su criteri professionali. I direttori degli INS devono non solo godere
di un'ampia autonomia, ma anche rispondere dell'operato degli INS in fatto di
produzione statistica e di esecuzione del bilancio e quindi presentare una
relazione annuale sulle attività statistiche e la situazione finanziaria dei
rispettivi istituti. Come indicato dalla Commissione nella
comunicazione "Rafforzamento della gestione della qualità delle
statistiche europee", la proposta di modifica del regolamento (CE) n.
223/2009 introduce gli "impegni per assicurare la fiducia nelle
statistiche". Queste dichiarazioni di rispetto del codice delle
statistiche europee, in particolare del principio dell'indipendenza degli INS,
hanno lo scopo di rafforzare la governance statistica nell'UE e salvaguardare
la credibilità delle statistiche europee. Secondo la proposta, dovranno essere
firmati dai governi di tutti gli Stati membri e controfirmati dalla Commissione
ai livelli più alti. Ogni impegno sarà formulato individualmente dallo Stato
membro interessato e riguarderà specifiche misure di miglioramento, la
realizzazione delle quali sarà monitorata da Eurostat nell'ambito della
periodica valutazione, già in atto, dell'osservanza del codice delle
statistiche europee da parte degli Stati membri. Il ruolo di coordinamento degli INS nei
sistemi statistici nazionali è chiarito dalla proposta modifica dell'articolo
5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Sono stati aggiunti
riferimenti espliciti alle istituzioni e alle funzioni da coordinare. Un'altra modifica che chiarisce il ruolo degli
INS è il nuovo articolo 17 bis sull'accesso ai dati amministrativi, il loro uso
e la loro integrazione, che sostituisce l'attuale articolo 24 e ha
principalmente lo scopo di creare un quadro giuridico per un uso più ampio
delle fonti di dati amministrativi per la produzione di statistiche europee,
senza maggiori oneri per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali.
Gli INS dovranno essere associati, nella misura necessaria, alle decisioni
riguardanti la concezione, lo sviluppo e la cessazione dei registri
amministrativi che possono essere utilizzati nella produzione di dati statistici,
nonché coordinare le attività di standardizzazione pertinenti e ricevere
metadati sui dati amministrativi estratti a fini statistici. Gli INS, le altre
autorità nazionali ed Eurostat devono poter accedere liberamente e
tempestivamente ai registri amministrativi, ma solo entro i rispettivi sistemi di
amministrazione pubblica e nella misura necessaria per lo sviluppo, la
produzione e la diffusione di statistiche europee. La modifica dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 223/2009 tiene conto della necessità di garantire l'indipendenza di
Eurostat a livello dell'Unione nello stesso modo proposto per gli INS a livello
nazionale. È essenziale per la credibilità dell'intero sistema statistico
europeo e su di essa ha insistito la grande maggioranza degli Stati membri
nella consultazione delle parti interessate. Inoltre, per semplificare la pianificazione
del bilancio per le attività statistiche e renderla più stabile, il periodo di
programmazione del programma statistico europeo è stato fatto coincidere con il
quadro finanziario pluriennale dell'Unione. Infine, la proposta modifica del regolamento
(CE) n. 223/2009 tiene conto dei necessari adattamenti al trattato di Lisbona
per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e di
esecuzione. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Il regolamento proposto non avrà alcuna
incidenza sulle risorse del SSE. Potrà invece semplificare e migliorare il
coordinamento e la collaborazione nel sistema stesso, il che permetterà di
rendere più efficiente la produzione di statistiche europee e di ridurre gli
oneri per i rispondenti. Il fabbisogno di risorse umane all'interno
della Commissione sarà coperto dal personale della direzione generale già
incaricato della gestione dell'atto giuridico interessato e/o riassegnato all'interno
della direzione generale. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Nessuno. 2012/0084 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009
relativo alle statistiche europee (Testo rilevante ai fini del SEE e per la
Svizzera) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il sistema statistico europeo
(SSE), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue
attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di
statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance. (2) Sono state però individuate
di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro della
gestione della qualità statistica. (3) La Commissione ha proposto
misure per ovviare a tali carenze nella sua comunicazione del 15 aprile 2011 al
Parlamento europeo e al Consiglio "Rafforzamento della qualità delle
statistiche europee"[6].
In particolare, ha proposto una modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle
statistiche europee[7]. (4) Nelle sue conclusioni del 20
giugno 2011, il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore l'iniziativa della
Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la
governance e l'efficienza del SSE. (5) È inoltre necessario tener
conto delle conseguenze per il settore statistico dell'evoluzione recente del
quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti
relativi all'indipendenza delle statistiche (trasparenza delle procedure di
assunzione e licenziamento, dotazioni di bilancio e fissazione anticipata delle
date di pubblicazione) di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE)
n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle
posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle
politiche economiche[8],
e di quelli relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi
responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio
nazionali di cui al regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del
Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei
documenti programmatici e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati
membri della zona euro. (6) Questi aspetti non devono
rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza
dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma devono valere per
tutte le statistiche europee elaborate, prodotte e diffuse dal SSE. (7) Inoltre, l'adeguatezza delle
risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai
fabbisogni statistici è una condizione necessaria per l'indipendenza
professionale delle autorità statistiche. (8) A questo scopo, è necessario
rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e applicare
standard minimi, in particolare per quanto riguarda i direttori degli istituti
nazionali di statistica (INS), ai quali occorre dare specifiche garanzie in
termini di esecuzione dei lavori statistici, gestione organizzativa e
assegnazione delle risorse. (9) Inoltre, deve essere chiarita
la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, in modo da
ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello
nazionale, compresa la gestione della qualità. (10) Per ridurre l'onere per le
autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali
devono poter accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi,
anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche. (11) Gli INS devono inoltre essere
consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri
amministrativi che possono fornire dati a fini statistici e sui programmi di
modifica o di cessazione dell'uso di fonti amministrative esistenti. Essi
devono anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati
amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri
amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici. (12) La riservatezza dei dati
ottenuti a partire da registri amministrativi deve essere tutelata secondo i
principi e orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati
per la produzione di statistiche europee. Devono anche essere stabiliti quadri
di valutazione della qualità applicabili a questi dati. (13) La qualità delle statistiche
europee e la fiducia degli utilizzatori possono essere rafforzate rendendo i
governi nazionali responsabili dell'applicazione del codice delle statistiche
europee. A questo scopo, occorre che ciascuno Stato membro assuma un
"impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche", comprendente impegni
specifici del suo governo di applicare il codice e i quadri nazionale di
garanzia della qualità, autovalutazioni e misure migliorative. (14) Poiché la produzione di
statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria
a lungo termine per garantire un alto grado di indipendenza, è opportuno che il
programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario
pluriennale. (15) Il regolamento (CE) n.
223/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per
quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In conseguenza
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla
Commissione da tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli
articoli 290 e 291 del trattato. (16) La Commissione deve poter
adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per integrare o
modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 223/2009, per specificare
i requisiti di qualità, quali i valori bersaglio e gli standard minimi per la
produzione statistica, quando la legislazione statistica settoriale non li
prevede. La Commissione deve assicurarsi che tali atti delegati non comportino
un rilevante onere amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti. (17) È di particolare importanza
che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune
consultazioni, anche di esperti. Quando prepara e redige atti delegati, la
Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i pertinenti documenti. (18) È necessario stabilire condizioni
uniformi per l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Devono essere
conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità,
le regole e le condizioni che disciplinano tale accesso a livello dell'Unione,
secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[9]. (19) Poiché gli obiettivi del
presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli
Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello di Unione, quest'ultima
può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo
5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto
è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (20) È stato consultato il comitato
del sistema statistico europeo, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così
modificato: (1)
All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) 'indipendenza professionale':
le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente,
in particolare per quanto riguarda la scelta delle tecniche, delle definizioni,
delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché il calendario e il
contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione
esercitata da gruppi politici o di interesse o da autorità dell'Unione o
nazionali;" (2)
All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. L'autorità statistica nazionale
designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del
coordinamento di tutte le attività a livello nazionale connesse allo sviluppo,
alla produzione e alla diffusione di statistiche europee (INS) funge a questo
riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni
statistiche. La responsabilità di coordinamento dell'INS
copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della
produzione e della diffusione di statistiche europee. L'INS, in particolare, è
responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del
reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della
trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del
SSE." (3)
È inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo
5 bis
Direttori degli INS 1. All'interno del rispettivo sistema
statistico nazionale, i direttori degli INS sono i soli responsabili delle
decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure
statistici e al contenuto e alla tempistica dei comunicati e delle
pubblicazioni per tutte le statistiche europee. Essi sono abilitati a decidere
su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS e coordinano le
attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo
sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee.
Nell'esercizio di queste funzioni, i direttori degli INS agiscono in modo
indipendente; non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo o da
istituzioni, organismi, uffici o enti; si astengono da ogni atto incompatibile
con l'adempimento dei loro compiti. 2. Le procedure di assunzione,
trasferimento e licenziamento dei direttori degli INS sono trasparenti e basate
solo su criteri professionali. 3. I direttori degli INS rispondono
delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio dell'INS; pubblicano
una relazione annuale e possono formulare osservazioni sulle questioni di
bilancio relative alle attività statistiche dell'INS. 4. I direttori degli INS rappresentano
i rispettivi sistemi statistici nazionali nel SSE." (4)
All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal
seguente: "2. A livello dell'Unione, la
Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza per assicurare la
produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme
stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito
ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al
contenuto e alla tempistica delle pubblicazioni di dati statistici." (5)
All'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3: "3. Gli Stati membri adottano tutte
le misure necessarie per applicare il codice delle statistiche in modo da
mantenere la fiducia nelle loro statistiche. A questo scopo ogni Stato membro,
rappresentato dal suo governo, sottoscrive e attua un 'impegno per assicurare la
fiducia nelle statistiche', col quale si impegna in particolare ad applicare il
codice e a istituire un quadro nazionale di garanzia della qualità,
comprendente autovalutazioni e azioni migliorative. L'impegno è controfirmato
dalla Commissione. Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla
Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri. La
Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione
degli impegni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento." (6)
All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è
sostituito dal seguente: "Requisiti specifici di qualità, quali
valori bersaglio e standard minimi per la produzione di statistiche, possono
essere stabiliti nella legislazione settoriale. Se quest'ultima non li prevede,
la Commissione può adottare requisiti specifici di qualità con atti delegati,
secondo quanto previsto dall'articolo 26 bis." (7)
All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Il programma statistico europeo definisce il quadro per
lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i
principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo
corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è deciso dal
Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto
costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti." (8)
È inserito il seguente articolo 17 bis: ‘Articolo 17 bis Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione ‘1. Al fine di ridurre l'onere per i
rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la
Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e
gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle
statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la
diffusione di statistiche europee. 2. Gli INS e la Commissione (Eurostat)
sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo
successivo e alla cessazione dell'uso dei registri amministrativi istituiti e
gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali registri a
fini statistici. Essi sono abilitati a coordinare le attività di
standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per
la produzione di dati statistici. 3. L'accesso e la partecipazione degli
INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai
paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi
di amministrazione pubblica. 4. Gli INS ricevono i metadati
pertinenti dai proprietari dei registri amministrativi utilizzati a fini
statistici. 5. Gli INS e i proprietari dei registri
amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione." (9)
All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal
seguente: " Le modalità, le norme e le condizioni
di accesso a livello dell'Unione sono stabilite secondo la procedura d'esame di
cui all'articolo 27, paragrafo 2." (10)
L'articolo 24 è soppresso. (11)
È inserito il seguente articolo 26 bis: "Articolo
26 bis
Esercizio dei poteri delegati 1. Il potere di adottare atti delegati
è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui
all'articolo 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di
cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. La Commissione predispone una relazione sulla delega di potere
entro nove mesi dal termine del periodo di cinque anni. La delega di potere è
tacitamente prorogata per periodi di uguale durata, a meno che il Parlamento
europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga entro tre mesi dal termine
di ciascun periodo. 3. La delega di potere di cui
all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal
Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega
del potere specificato nella decisione stessa. Essa prende effetto il giorno
seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la
validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato,
la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato a norma
dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo
né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro i due mesi seguenti la data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il
Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non
intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio." (12)
L'articolo 27 è sostituito dal seguente: "Articolo
27
Comitato 1. La Commissione è assistita dal
comitato del sistema statistico europeo. Quest'ultimo è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento
al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE), n. 182/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità
di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione." Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17.4.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] Raccomandazione della Commissione relativa
all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità
statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, COM (2005) 217
def., 25.5.2005. [2] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [3] COM (2011) 211, 15.4.2011. [4] Una revisione del codice delle statistiche europee è
stato approvato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre
2011. [5] Articolo 1, paragrafo 14, del regolamento (UE) n.
1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che
modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento
della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del
coordinamento delle politiche economiche, GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12. [6] COM (2011) 211. [7] GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164. [8] GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12. [9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.