52012PC0167

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee /* COM/2012/0167 final - 2012/0084 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Per poter prendere decisioni fondate su dati oggettivi, politici, imprese e cittadini devono sempre più poter disporre di statistiche attendibili. La principale preoccupazione di tutte le autorità statistiche è quindi quella di garantire l'elevata qualità dei dati prodotti. Nel 2005 è stato concordato un codice delle statistiche europee[1] e il quadro giuridico di base che disciplina lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee da parte del sistema statistico europeo (SSE) è stato modernizzato nel 2009 con l'adozione del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[2].

L'evoluzione recente della situazione economica ha ancora una volta dimostrato la necessità di rafforzare la credibilità delle statistiche. Gli strumenti e i risultati della politica economica sono stati influenzati, come mai prima d'ora, dagli umori e dalle strategie dei mercati finanziari mondiali. Le statistiche hanno la credibilità che il pubblico, in particolare i mercati finanziari, attribuisce loro. L'attendibilità dei dati statistici in base a criteri tecnici di valutazione della qualità è indispensabile per ottenere la fiducia degli utilizzatori. Ma altrettanto importante è la credibilità delle istituzioni che producono statistiche. In questo contesto, l'indipendenza professionale delle autorità statistiche deve ricevere un'attenzione particolare ed essere garantita dalla legge.

La Commissione è ben consapevole di questa realtà e nella sua comunicazione "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee"[3] ha indicato la necessità di rafforzare la governance del sistema statistico europeo (SSE) applicando in maniera incondizionata il principio dell'indipendenza professionale degli istituti nazionali di statistica (INS), chiarendo il loro ruolo di coordinamento nei sistemi statistici nazionali e potenziando l'uso dei dati amministrativi a fini statistici. Inoltre, è stata proposta l'introduzione di "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche" per rendere attenti i governi nazionali al loro ruolo e alla loro corresponsabilità di garanti della credibilità delle statistiche ufficiali, nel rispetto dell'indipendenza degli istituti nazionali di statistica. Secondo la comunicazione, tutte queste misure devono essere introdotte da una modifica del regolamento (CE) n. 223/2009. Inoltre, dovrà essere riveduto di conseguenza il codice delle statistiche europee[4].

La diagnosi figurante nella citata comunicazione e le misure migliorative proposte hanno avuto il sostegno del Consiglio ECOFIN (3100a sessione del 20 giugno 2011). La fondamentale importanza del principio dell'indipendenza professionale degli istituti nazionali di statistica è stata anche esplicitamente riconosciuta dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel "six-pack" legislativo sul rafforzamento della governance economica, che è entrato in vigore nel dicembre 2011. Vi si precisa che l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali richiede, tra l'altro, procedure di assunzione e di licenziamento trasparenti, basate esclusivamente su criteri professionali[5]. Inoltre, il 13 marzo 2012 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione che invita la Commissione ad attuare rapidamente misure volte a migliorare la gestione della qualità e la governance nelle statistiche europee.

2.           RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE

La proposta si basa in larga misura sulle conclusioni finali e sulle raccomandazioni della task force sulla revisione del regolamento (CE) n. 223/2009 e sugli impegni per la fiducia nelle statistiche del SSE, che si è riunita varie volte tra giugno e ottobre 2011. La task-force, composta da rappresentanti di 14 paesi, ha esaminato quattro questioni indicate nella comunicazione "Rafforzamento della qualità delle statistiche europee" riguardanti il rafforzamento della governance del sistema statistico europeo: indipendenza degli INS, il loro ruolo di coordinamento nei sistemi statistici nazionali, l'uso e la gestione dei dati amministrativi e gli "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche".

Inoltre, sul progetto di proposta è stato consultato il comitato del SSE, che ha il compito generale di dare al SSE un orientamento professionale sullo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche europee secondo i principi statistici.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La proposta comporta una revisione del quadro giuridico di base in vigore per le statistiche europee per rispondere alle necessità e alle sfide poste dai recenti sviluppi dell'economia mondiale. L'obiettivo principale è quello di rafforzare la governance del sistema statistico europeo per salvaguardare la sua elevata credibilità e rispondere adeguatamente al fabbisogno di dati derivante dal maggiore coordinamento delle politiche economiche nell'Unione europea.

In particolare, l'indipendenza professionale delle autorità statistiche nazionali è di fondamentale importanza in questo contesto. La proposta fa esplicito riferimento all'indipendenza dei direttori degli INS nell'esercizio delle loro funzioni come presupposto dell'indipendenza delle rispettive istituzioni. A questo scopo, è indispensabile che i responsabili degli istituti nazionali di statistica possano prendere liberamente le loro decisioni sui processi, i metodi, gli standard e le procedure statistici e sul contenuto e i tempi dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee. Essi non devono chiedere né ricevere istruzioni dai governi e da altre istituzioni nazionali; devono poter decidere in piena autonomia la gestione interna dell'istituto statistico e formulare pubblicamente commenti sulle risorse ad esso assegnate nel contesto dei compiti da assolvere. Devono inoltre esserci regole trasparenti e giuridicamente vincolanti per la nomina, il trasferimento e il licenziamento dei direttori degli INS, basate unicamente su criteri professionali.

I direttori degli INS devono non solo godere di un'ampia autonomia, ma anche rispondere dell'operato degli INS in fatto di produzione statistica e di esecuzione del bilancio e quindi presentare una relazione annuale sulle attività statistiche e la situazione finanziaria dei rispettivi istituti.

Come indicato dalla Commissione nella comunicazione "Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee", la proposta di modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 introduce gli "impegni per assicurare la fiducia nelle statistiche". Queste dichiarazioni di rispetto del codice delle statistiche europee, in particolare del principio dell'indipendenza degli INS, hanno lo scopo di rafforzare la governance statistica nell'UE e salvaguardare la credibilità delle statistiche europee. Secondo la proposta, dovranno essere firmati dai governi di tutti gli Stati membri e controfirmati dalla Commissione ai livelli più alti. Ogni impegno sarà formulato individualmente dallo Stato membro interessato e riguarderà specifiche misure di miglioramento, la realizzazione delle quali sarà monitorata da Eurostat nell'ambito della periodica valutazione, già in atto, dell'osservanza del codice delle statistiche europee da parte degli Stati membri.

Il ruolo di coordinamento degli INS nei sistemi statistici nazionali è chiarito dalla proposta modifica dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Sono stati aggiunti riferimenti espliciti alle istituzioni e alle funzioni da coordinare.

Un'altra modifica che chiarisce il ruolo degli INS è il nuovo articolo 17 bis sull'accesso ai dati amministrativi, il loro uso e la loro integrazione, che sostituisce l'attuale articolo 24 e ha principalmente lo scopo di creare un quadro giuridico per un uso più ampio delle fonti di dati amministrativi per la produzione di statistiche europee, senza maggiori oneri per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali. Gli INS dovranno essere associati, nella misura necessaria, alle decisioni riguardanti la concezione, lo sviluppo e la cessazione dei registri amministrativi che possono essere utilizzati nella produzione di dati statistici, nonché coordinare le attività di standardizzazione pertinenti e ricevere metadati sui dati amministrativi estratti a fini statistici. Gli INS, le altre autorità nazionali ed Eurostat devono poter accedere liberamente e tempestivamente ai registri amministrativi, ma solo entro i rispettivi sistemi di amministrazione pubblica e nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

La modifica dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 223/2009 tiene conto della necessità di garantire l'indipendenza di Eurostat a livello dell'Unione nello stesso modo proposto per gli INS a livello nazionale. È essenziale per la credibilità dell'intero sistema statistico europeo e su di essa ha insistito la grande maggioranza degli Stati membri nella consultazione delle parti interessate.

Inoltre, per semplificare la pianificazione del bilancio per le attività statistiche e renderla più stabile, il periodo di programmazione del programma statistico europeo è stato fatto coincidere con il quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

Infine, la proposta modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 tiene conto dei necessari adattamenti al trattato di Lisbona per quanto concerne il conferimento alla Commissione di poteri delegati e di esecuzione.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non avrà alcuna incidenza sulle risorse del SSE. Potrà invece semplificare e migliorare il coordinamento e la collaborazione nel sistema stesso, il che permetterà di rendere più efficiente la produzione di statistiche europee e di ridurre gli oneri per i rispondenti.

Il fabbisogno di risorse umane all'interno della Commissione sarà coperto dal personale della direzione generale già incaricato della gestione dell'atto giuridico interessato e/o riassegnato all'interno della direzione generale.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Nessuno.

2012/0084 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 223/2009 relativo alle statistiche europee

(Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il sistema statistico europeo (SSE), come partenariato, ha in generale consolidato con successo le sue attività volte a garantire lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di alta qualità, anche migliorando la propria governance.

(2)       Sono state però individuate di recente alcune carenze, in particolare per quanto riguarda il quadro della gestione della qualità statistica.

(3)       La Commissione ha proposto misure per ovviare a tali carenze nella sua comunicazione del 15 aprile 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio "Rafforzamento della qualità delle statistiche europee"[6]. In particolare, ha proposto una modifica del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee[7].

(4)       Nelle sue conclusioni del 20 giugno 2011, il Consiglio ECOFIN ha accolto con favore l'iniziativa della Commissione e ha sottolineato l'importanza di continuare a migliorare la governance e l'efficienza del SSE.

(5)       È inoltre necessario tener conto delle conseguenze per il settore statistico dell'evoluzione recente del quadro della governance economica dell'Unione, in particolare degli aspetti relativi all'indipendenza delle statistiche (trasparenza delle procedure di assunzione e licenziamento, dotazioni di bilancio e fissazione anticipata delle date di pubblicazione) di cui al regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche[8], e di quelli relativi al requisito di autonomia funzionale per gli organismi responsabili del monitoraggio dell'applicazione delle norme di bilancio nazionali di cui al regolamento (UE) n. …/… del Parlamento europeo e del Consiglio sulle disposizioni comuni per il monitoraggio e la valutazione dei documenti programmatici e per la correzione dei disavanzi eccessivi negli Stati membri della zona euro.

(6)       Questi aspetti non devono rimanere limitati alle statistiche prodotte ai fini del sistema di sorveglianza dei bilanci e della procedura per i disavanzi eccessivi, ma devono valere per tutte le statistiche europee elaborate, prodotte e diffuse dal SSE.

(7)       Inoltre, l'adeguatezza delle risorse attribuite su base annuale o pluriennale e disponibili per rispondere ai fabbisogni statistici è una condizione necessaria per l'indipendenza professionale delle autorità statistiche.

(8)       A questo scopo, è necessario rafforzare l'indipendenza professionale delle autorità statistiche e applicare standard minimi, in particolare per quanto riguarda i direttori degli istituti nazionali di statistica (INS), ai quali occorre dare specifiche garanzie in termini di esecuzione dei lavori statistici, gestione organizzativa e assegnazione delle risorse.

(9)       Inoltre, deve essere chiarita la portata del ruolo di coordinamento già attribuito agli INS, in modo da ottenere un più efficiente coordinamento delle attività statistiche a livello nazionale, compresa la gestione della qualità.

(10)     Per ridurre l'onere per le autorità statistiche e per i rispondenti, gli INS e le altre autorità nazionali devono poter accedere immediatamente e gratuitamente ai registri amministrativi, anche elettronici, per utilizzarli e integrarli nelle statistiche.

(11)     Gli INS devono inoltre essere consultati in una fase iniziale sulla concezione di nuovi registri amministrativi che possono fornire dati a fini statistici e sui programmi di modifica o di cessazione dell'uso di fonti amministrative esistenti. Essi devono anche ricevere metadati pertinenti dai proprietari dei dati amministrativi e coordinare le attività di standardizzazione riguardanti i registri amministrativi che hanno rilevanza per la produzione di dati statistici.

(12)     La riservatezza dei dati ottenuti a partire da registri amministrativi deve essere tutelata secondo i principi e orientamenti comuni applicabili a tutti i dati riservati utilizzati per la produzione di statistiche europee. Devono anche essere stabiliti quadri di valutazione della qualità applicabili a questi dati.

(13)     La qualità delle statistiche europee e la fiducia degli utilizzatori possono essere rafforzate rendendo i governi nazionali responsabili dell'applicazione del codice delle statistiche europee. A questo scopo, occorre che ciascuno Stato membro assuma un "impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche", comprendente impegni specifici del suo governo di applicare il codice e i quadri nazionale di garanzia della qualità, autovalutazioni e misure migliorative.

(14)     Poiché la produzione di statistiche europee deve basarsi su una pianificazione operativa e finanziaria a lungo termine per garantire un alto grado di indipendenza, è opportuno che il programma statistico europeo copra lo stesso periodo del quadro finanziario pluriennale.

(15)     Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Consiglio conferisce alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda alcune disposizioni del regolamento stesso. In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le competenze conferite alla Commissione da tale regolamento devono essere allineate a quanto previsto dagli articoli 290 e 291 del trattato.

(16)     La Commissione deve poter adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato per integrare o modificare elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 223/2009, per specificare i requisiti di qualità, quali i valori bersaglio e gli standard minimi per la produzione statistica, quando la legislazione statistica settoriale non li prevede. La Commissione deve assicurarsi che tali atti delegati non comportino un rilevante onere amministrativo per gli Stati membri e le unità rispondenti.

(17)     È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione proceda alle opportune consultazioni, anche di esperti. Quando prepara e redige atti delegati, la Commissione deve trasmettere simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio, nei modi e nei tempi appropriati, i pertinenti documenti.

(18)     È necessario stabilire condizioni uniformi per l'accesso a dati riservati per fini scientifici. Devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire le modalità, le regole e le condizioni che disciplinano tale accesso a livello dell'Unione, secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9].

(19)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono essere meglio realizzati a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(20)     È stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 223/2009 è così modificato:

(1) All'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)        'indipendenza professionale': le statistiche devono essere sviluppate, prodotte e diffuse in modo indipendente, in particolare per quanto riguarda la scelta delle tecniche, delle definizioni, delle metodologie e delle fonti da utilizzare, nonché il calendario e il contenuto di tutte le forme di diffusione, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o di interesse o da autorità dell'Unione o nazionali;"

(2) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'autorità statistica nazionale designata da ciascuno Stato membro quale organo avente la responsabilità del coordinamento di tutte le attività a livello nazionale connesse allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee (INS) funge a questo riguardo da interlocutore unico della Commissione (Eurostat) per le questioni statistiche.

La responsabilità di coordinamento dell'INS copre tutte le altre autorità nazionali responsabili dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee. L'INS, in particolare, è responsabile a livello nazionale del coordinamento della programmazione e del reporting statistici, del monitoraggio della qualità, della metodologia, della trasmissione dei dati e della comunicazione sulle azioni statistiche del SSE."

(3) È inserito il seguente articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis Direttori degli INS

1.         All'interno del rispettivo sistema statistico nazionale, i direttori degli INS sono i soli responsabili delle decisioni relative ai processi, ai metodi, agli standard e alle procedure statistici e al contenuto e alla tempistica dei comunicati e delle pubblicazioni per tutte le statistiche europee. Essi sono abilitati a decidere su tutte le questioni concernenti la gestione interna dell'INS e coordinano le attività statistiche di tutte le autorità nazionali che contribuiscono allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. Nell'esercizio di queste funzioni, i direttori degli INS agiscono in modo indipendente; non chiedono né accettano istruzioni da alcun governo o da istituzioni, organismi, uffici o enti; si astengono da ogni atto incompatibile con l'adempimento dei loro compiti.

2.         Le procedure di assunzione, trasferimento e licenziamento dei direttori degli INS sono trasparenti e basate solo su criteri professionali.

3.         I direttori degli INS rispondono delle attività statistiche e dell'esecuzione del bilancio dell'INS; pubblicano una relazione annuale e possono formulare osservazioni sulle questioni di bilancio relative alle attività statistiche dell'INS.

4.         I direttori degli INS rappresentano i rispettivi sistemi statistici nazionali nel SSE."

(4) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.        A livello dell'Unione, la Commissione (Eurostat) agisce in piena indipendenza per assicurare la produzione di statistiche europee secondo principi statistici e norme stabiliti. A questo riguardo essa è la sola responsabile a decidere in merito ai processi, alle procedure, alle norme e ai metodi statistici, nonché al contenuto e alla tempistica delle pubblicazioni di dati statistici."

(5) All'articolo 11, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.        Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per applicare il codice delle statistiche in modo da mantenere la fiducia nelle loro statistiche. A questo scopo ogni Stato membro, rappresentato dal suo governo, sottoscrive e attua un 'impegno per assicurare la fiducia nelle statistiche', col quale si impegna in particolare ad applicare il codice e a istituire un quadro nazionale di garanzia della qualità, comprendente autovalutazioni e azioni migliorative. L'impegno è controfirmato dalla Commissione.

Gli impegni sono regolarmente monitorati dalla Commissione sulla base di relazioni annuali trasmesse dagli Stati membri. La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione degli impegni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento."

(6) All'articolo 12, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Requisiti specifici di qualità, quali valori bersaglio e standard minimi per la produzione di statistiche, possono essere stabiliti nella legislazione settoriale. Se quest'ultima non li prevede, la Commissione può adottare requisiti specifici di qualità con atti delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 26 bis."

(7) All'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.        Il programma statistico europeo definisce il quadro per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee, nonché i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo corrispondente a quello del quadro finanziario pluriennale. Esso è deciso dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il suo impatto e il suo rapporto costi-benefici sono valutati con la partecipazione di esperti indipendenti."

(8) È inserito il seguente articolo 17 bis:

‘Articolo 17 bis

Registri amministrativi: accesso, uso e integrazione

‘1.        Al fine di ridurre l'onere per i rispondenti, gli INS, le altre autorità nazionali di cui all'articolo 4 e la Commissione (Eurostat) hanno il diritto di accedere immediatamente e gratuitamente a tutti i registri amministrativi per utilizzarli e integrarli nelle statistiche, nella misura necessaria per lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee.

2.         Gli INS e la Commissione (Eurostat) sono consultati e partecipano alla progettazione iniziale, allo sviluppo successivo e alla cessazione dell'uso dei registri amministrativi istituiti e gestiti da altri organismi, facilitando così l'ulteriore uso di tali registri a fini statistici. Essi sono abilitati a coordinare le attività di standardizzazione per quanto riguarda i registri amministrativi rilevanti per la produzione di dati statistici.

3.         L'accesso e la partecipazione degli INS, delle altre autorità nazionali e della Commissione (Eurostat) previsti ai paragrafi 1 e 2 sono limitati ai registri amministrativi dei rispettivi sistemi di amministrazione pubblica.

4.         Gli INS ricevono i metadati pertinenti dai proprietari dei registri amministrativi utilizzati a fini statistici.

5.         Gli INS e i proprietari dei registri amministrativi istituiscono i necessari meccanismi di cooperazione."

(9) All'articolo 23, il secondo comma è sostituito dal seguente:

" Le modalità, le norme e le condizioni di accesso a livello dell'Unione sono stabilite secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2."

(10) L'articolo 24 è soppresso.

(11) È inserito il seguente articolo 26 bis:

"Articolo 26 bis Esercizio dei poteri delegati

1.         Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.         La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione predispone una relazione sulla delega di potere entro nove mesi dal termine del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di uguale durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio si oppongano a tale proroga entro tre mesi dal termine di ciascun periodo.

3.         La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione stessa. Essa prende effetto il giorno seguente quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.         Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5.         L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro i due mesi seguenti la data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

(12) L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

"Articolo 27 Comitato

1.         La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo. Quest'ultimo è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.         Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE), n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione."

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17.4.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               Raccomandazione della Commissione relativa all'indipendenza, all'integrità e alla responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell'autorità statistica comunitaria, COM (2005) 217 def., 25.5.2005.

[2]               GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[3]               COM (2011) 211, 15.4.2011.

[4]               Una revisione del codice delle statistiche europee è stato approvato dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

[5]               Articolo 1, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

[6]               COM (2011) 211.

[7]               GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

[8]               GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

[9]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.