52012PC0139

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEOE DEL CONSIGLIOsui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) /* COM/2012/0139 final - 2008/0241 (COD) */


2008/0241 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1.           Introduzione

A norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Commissione formula un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda lettura. La Commissione esprime qui di seguito il suo parere sull'emendamento proposto dal Parlamento.

2.           Contesto

Il 3 dicembre 2008 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Il Comitato economico e sociale ha espresso il suo parere l'11 giugno 2009. Il Comitato delle Regioni ha adottato il suo parere il 4 dicembre 2009.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in prima lettura il 3 febbraio 2011.

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta il 14 marzo 2011 e ha adottato la propria posizione comune il 19 luglio 2011.

Il Parlamento europeo ha adottato la propria posizione in seconda lettura il 19 gennaio 2012.

Nel corso del dibattito nella seduta plenaria del 18 gennaio 2012 la Commissione ha fatto alcune dichiarazioni in cui ha chiarito alcune sue posizioni e intenzioni al fine di facilitare un accordo in seconda lettura.

3.           Obiettivo della proposta della Commissione

Gli obiettivi specifici della proposta di rifusione della direttiva RAEE (2008) erano di incrementare l'efficienza delle risorse e di garantire un trattamento appropriato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche stabilendo nuovi obiettivi di raccolta rispondenti alla realtà di ogni Stato membro. Altri obiettivi erano ridurre gli oneri amministrativi inutili e garantire una migliore applicazione, in particolare mediante l'inversione dell'onere della prova per le esportazioni di apparecchiature usate sospettate di essere RAEE.

4.           Osservazioni della Commissione

Nella seduta plenaria del 19 gennaio 2012, il Parlamento europeo ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura.

L'emendamento contenente il pacchetto di compromesso riguarda essenzialmente:

– l'istituzione di nuovi obiettivi di raccolta per Stato membro sette anni dopo l'entrata in vigore, con un obiettivo intermedio dopo quattro anni dall'entrata in vigore;

– il ritiro dei RAEE di piccole dimensioni dai grandi dettaglianti, a meno che non si dimostri la pari efficacia di altri regimi alternativi;

– l'ampliamento del campo di applicazione della direttiva per includervi tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, sei anni dopo l'entrata in vigore, con ulteriori esenzioni, e dopo un riesame che deve essere effettuato dalla Commissione;

– l'armonizzazione di requisiti in materia di registrazione e notifica, pur riconoscendo che tali requisiti sono, in linea di principio, nazionali al fine di consentire la loro effettiva applicazione;

– l'introduzione di requisiti minimi per le spedizioni di apparecchiature usate, sospettate di costituire spedizioni illegali di rifiuti, compresa l'inversione dell'onere della prova e deroghe specifiche.

La Commissione accoglie il pacchetto di compromesso in quanto è conforme alla finalità globale e alle caratteristiche generali della proposta.

La Commissione sottolinea che i requisiti minimi applicabili alle spedizioni non dovrebbero ostacolare il commercio legale di apparecchiature usate. Qualora si sospetti che la spedizione sia di fatto una spedizione illegale di rifiuti, l'allegato VI conferisce agli Stati membri lo strumento giuridico per chiarire la situazione.

5.           Conclusione

La Commissione accoglie gli emendamenti adottati dal Parlamento europeo in seconda lettura conformemente al testo del suddetto compromesso raggiunto dal Consiglio e dal Parlamento europeo. La Commissione adotta le dichiarazioni riportate nell'allegato.

Allegato: Dichiarazioni della Commissione

Dichiarazione sulla progettazione dei prodotti (Articolo 4 della direttiva RAEE)

Le misure della progettazione ecocompatibile possono contribuire ad agevolare il conseguimento degli obiettivi della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, in linea con la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011) 571). Nell'introdurre misure di esecuzione nuove o nel rivedere quelle esistenti adottate ai sensi della direttiva 2009/125/CE per prodotti che rientrano anche nell'ambito di applicazione della direttiva RAEE, la Commissione prenderà in considerazione i parametri per il reimpiego e il riciclaggio fissati nell'allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, e valuterà la possibilità di introdurre requisiti in materia di riutilizzabilità, riciclabilità e facilità di eliminazione di questi prodotti.

Dichiarazione sulle deroghe specifiche agli obiettivi di raccolta (Articolo 7 della direttiva RAEE)

La nuova direttiva RAEE introduce, all'articolo 7, paragrafo 4, la possibilità di stabilire disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro nel soddisfare gli obiettivi di raccolta previsti dal suddetto articolo a causa di circostanze specifiche. La Commissione sottolinea che il livello elevato degli obiettivi di raccolta dei RAEE è importante per un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse e che le disposizioni transitorie possono essere applicate solo in circostanze eccezionali. Le difficoltà incontrate e le circostanze specifiche sulle quali sono basate devono essere oggettive, ben documentate e verificabili.

Dichiarazione sui nanomateriali (articolo 8 e allegato VII della direttiva RAEE)

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno convenuto di invitare la Commissione a valutare se può essere necessario applicare un trattamento specifico ai nanomateriali contenuti nei RAEE. In questo contesto, la Commissione intende per nanomateriali quelli definiti nella propria raccomandazione 2011/696/UE. I rischi potenziali rappresentati da tali nanomateriali saranno determinati con gli strumenti previsti a tale scopo dalla legislazione appropriata. Se è dimostrato che determinati nanomateriali presentano rischi per la salute umana o per l'ambiente, la Commissione valuterà se saranno necessari trattamenti specifici e modificherà di conseguenza l'allegato VII.

Dichiarazione relativa al ricorso ad atti di esecuzione (Articolo 7, paragrafo 5, e articolo 23, paragrafo 4, della direttiva raee)

La Commissione ritiene che le competenze conferite alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 4, della direttiva debbano essere competenze delegate, in modo da rispecchiare adeguatamente la natura delle competenze attribuite, in conformità all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Tuttavia, in uno spirito di compromesso, la Commissione non si opporrà a un voto a maggioranza qualificata a favore del testo della Presidenza. Ciononostante, su questo aspetto specifico, la Commissione si riserva di avvalersi dei mezzi di ricorso previsti dal trattato per chiedere alla Corte di chiarire la delimitazione tra l'articolo 290 e l'articolo 291.

Dichiarazione della Commissione sulla procedura di adozione di atti di esecuzione

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13), ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

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