Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili /* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA La direttiva
sulle pile (direttiva 2006/66/CE[1])
è intesa a rendere meno nocivo per l'ambiente l'uso di pile e accumulatori per
quanto attiene alle attività di tutti gli operatori che intervengono nel loro
ciclo di vita. Essa stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato
delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori. La direttiva
vieta l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio e
cadmio. Il divieto di utilizzare cadmio nelle pile e negli accumulatori si
applica a "pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in
apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso" (articolo 4,
paragrafo 1, lettera b) della direttiva sulle pile). Il divieto di
utilizzare il cadmio non è stato proposto dalla Commissione bensì dai
colegislatori nella procedura di codecisione. Sia il Consiglio[2], sia il Parlamento europeo[3] hanno redatto valutazioni d'impatto
distinte contenenti importanti modifiche alla proposta della Commissione, come
il divieto di utilizzare il cadmio. L'articolo 4,
paragrafo 3, non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati a
essere utilizzati in: a) sistemi di emergenza e di allarme,
comprese le luci di emergenza; b) apparecchiature mediche; c) utensili elettrici senza fili. L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva
sulle pile stabilisce che la Commissione proceda al riesame della deroga in
questione disposta dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) e, se del
caso, presenti una relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio
contenente proposte in merito, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli
accumulatori. La Commissione era
tenuta unicamente a riesaminare tale deroga al momento dell'adozione della
direttiva nel 2006 poiché allora sussistevano dubbi circa l'esistenza di
sostituti tecnici di tali applicazioni. In tale contesto il considerando 11
chiarisce: "La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare
la presente direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche
disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione
dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli
accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici
senza fili. (…). Nel dicembre 2010
la Commissione ha presentato una relazione[4]
al Parlamento europeo e al Consiglio, nelle cui conclusioni si indicava che
allora non era opportuno presentare proposte relative alla deroga per le
batterie portatili contenenti cadmio destinate all'uso in utensili elettrici
senza fili poiché non si disponeva di informazioni tecniche complete a sostegno
di una simile decisione, in particolare per quanto attiene ai costi e ai
benefici del cadmio e dei suoi sostituti. Da allora sono
state raccolte informazioni supplementari e la Commissione se ne è servita per
stilare una valutazione d'impatto coerente con i propri orientamenti in
materia. La presente
proposta mira altresì ad allineare la direttiva sulle pile agli articoli 290 e
291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con l'impegno
assunto dalla Commissione di procedere al riesame delle disposizioni relative
alla procedura di regolamentazione con il controllo di ciascuno strumento che
intende modificare[5]. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO Fra il 10 marzo e il 10 maggio 2010,
attraverso il sito web EUROPA, si è tenuta una consultazione pubblica online
delle parti, basata su uno studio pubblicato nel 2009. I contributi e una
sintesi delle osservazioni delle parti interessate sono stati pubblicati sul
sito web EUROPA. Alle parti interessate è stato chiesto di
esprimere il proprio parere circa l'impatto ambientale, sociale ed economico di
un futuro divieto di usare il cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili
destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili. Alcuni si sono pronunciati a favore di una
revoca della deroga all'uso delle pile al nichel-cadmio (NiCd) negli utensili
elettrici senza fili perché ritengono che i costi economici siano minimi
mentre, a lungo termine, i benefici per l'ambiente considerevoli; altri vi si
sono opposti e hanno sottolineato che i dati relativi all'impatto economico,
ambientale e sociale non giustificano la revoca. Nel complesso, la
consultazione delle parti interessate ha confermato la necessità di un'analisi
comparativa del ciclo di vita al fine di disporre di una base solida per l'esame
dei costi-benefici. Il 18 luglio 2011 si è tenuta una riunione inter
pares delle parti interessate per fornire contributi alla valutazione
comparativa del ciclo di vita dei tre diversi tipi di chimica delle batterie
utilizzata nelle batterie portatili destinate all'uso in utensili elettrici
senza fili. Tale valutazione è stata effettuata da un consulente per conto
della Commissione. La valutazione d'impatto della Commissione
conclude che, rispetto allo scenario di status quo, le altre opzioni
strategiche relative alla revoca della deroga (revoca immediata o
nel 2016) eserciterebbero un impatto ambientale complessivo minore, sia in
termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti
ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali. In caso di revoca posticipata al 2016, i
benefici ambientali risulterebbero lievemente inferiori rispetto a quelli dello
scenario di revoca immediata, ma i costi sarebbero nettamente inferiori
rispetto a quest'ultima opzione. Per entrambe le opzioni strategiche alcuni
addetti al riciclaggio e produttori di apparecchi elettrici hanno fornito stime
di costi pari a 40-60 milioni di euro in caso di revoca immediata e a 33
milioni di euro in caso di posticipo al 2016. Sussistono tuttavia dubbi
circa l'attribuzione di tutti i costi in questione ai casi di revoca della
deroga, poiché nello scenario di status quo i quantitativi di batterie al
cadmio utilizzate negli utensili elettrici senza fili sono destinati a
diminuire del 50% fra il 2013 e il 2025. I consumatori potrebbero essere colpiti dai
costi di produzione superiori della tecnologia alternativa delle batterie
applicata agli utensili elettrici senza fili in un contesto di opzioni
strategiche collegate alla revoca della deroga. Nel periodo 2013-2025 un utensile
elettrico senza fili dotato di batteria a chimica alternativa, secondo la
chimica scelta (nichel-metallo idruro o ioni di litio), costerà rispettivamente
0,8 e 2,1 euro in più nel caso di revoca immediata e 0,4 e 0,9 euro in più in
caso di revoca differita al 2016. Tutte le opzioni politiche comportano oneri
sociali e amministrativi di modesta entità non suscettibili di sollevare
questioni di conformità. La valutazione d'impatto conclude che, nel
caso di una revoca posticipata al 2016, i benefici ambientali risulterebbero
lievemente inferiori rispetto a quelli dello scenario di revoca immediata, ma i
costi sarebbero nettamente inferiori rispetto a quest'ultima opzione.
Considerato che la revoca nel 2016 avrebbe quasi lo stesso livello di efficacia
a un livello di efficienza superiore rispetto alla revoca immediata, la prima
rappresenta l'opzione favorita. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA L'articolo 1, paragrafo 1, della presente
proposta modifica l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE,
limitando la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili
destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili al 1° gennaio 2016. Ne consegue
che, a decorrere da detta data, l'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori
portatili destinati ad essere usati in utensili elettrici senza fili, inclusi
quelli incorporati in apparecchi, è limitato allo 0,002% in peso di cadmio, in
linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE. I paragrafi da 2 a 11 dell'articolo 1 della
presente proposta individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione
della Commissione nell'ambito della direttiva 2006/66/CE della Commissione e
stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti. L'articolo 2 della presente proposta
stabilisce che gli Stati membri recepiscano la modifica dell'articolo 4,
paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE entro diciotto mesi
dall'entrata in vigore della direttiva. L'articolo 3 della presente proposta
stabilisce che la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L'articolo 4 della presente proposta
stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non pertinente. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non pertinente. 2012/0066 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del recante modifica della direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili
e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli
utensili elettrici senza fili (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale
europeo[6], visto il parere del Comitato delle regioni[7], deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2006/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006,
relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga
la direttiva 91/157/CEE[8],
vieta l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio e
cadmio, ivi compresi quelli che contengono oltre lo 0,002% in peso di cadmio;
tuttavia le pile e gli accumulatori destinati all'uso negli utensili elettrici
senza fili sono stati esonerati da tale divieto. (2) La Commissione ha riesaminato
la deroga in parola a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/66/CE al fine
di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori. (3) Tale riesame ha consentito di
concludere che, al fine di diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio
rilasciato nell'ambiente, è opportuno che il divieto di utilizzo di cadmio sia
esteso alle pile e agli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili
elettrici senza fili man mano che adeguati sostituti privi di cadmio sono
disponibili sul mercato, nella fattispecie le tecnologie per le batterie a
nichel-metallo idruro e a ioni di litio. (4) È opportuno che la deroga in
vigore per tale uso continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015
al fine di consentire all'industria di adeguare ulteriormente le pertinenti
tecnologie. (5) In conseguenza dell'entrata
in vigore del trattato di Lisbona, è necessario che i poteri conferiti alla
Commissione in virtù della direttiva 2006/66/CE siano allineati agli articoli
290 e 291 del trattato. (6) Al fine di integrare o
modificare la direttiva 2006/66/CE, è opportuno che il potere di adottare atti
a norma dell'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per quanto
attiene all'allegato III concernente i requisiti di trattamento e
riciclaggio, i criteri per valutare l'equivalenza delle condizioni di
trattamento e riciclaggio al di fuori dell'Unione europea, la registrazione del
produttore, l'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori
portatili nonché le deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura. È
particolarmente importante che la Commissione tenga consultazioni ad hoc
nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Durante la
preparazione e la stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione
garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti
pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (7) Al fine di garantire
condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 2006/66/CE, è opportuno
che siano conferite alla Commissione le competenze di esecuzione per quanto
attiene agli accordi transitori concernenti i tassi di raccolta minimi, una
metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile o accumulatori
portatili agli utilizzatori finali nonché un questionario o uno schema per le
relazioni nazionali sull'attuazione. È necessario che tali poteri siano
esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[9].
(8) La direttiva 2006/12/CE è
stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE a decorrere dal 12 dicembre
2010. (9) Occorre pertanto modificare
di conseguenza la direttiva 2006/66/CE, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 2006/66/CE è così modificata: 1. All'articolo 4, paragrafo 3,
la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) utensili elettrici senza fili, fino al 31
dicembre 2015.". 2. L'articolo 10, paragrafo 4, è
sostituito dal seguente: "4. La Commissione stabilisce, mediante atti
di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate
da uno Stato membro, nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa
di circostanze nazionali specifiche. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo
la procedura di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. La Commissione definisce, mediante atti di
esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e
accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007.
Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di riesame di cui
all'articolo 24, paragrafo 2.". 3. All'articolo 12, paragrafo 6,
le prime due frasi sono sostituite dalla seguente: "6. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 23 bis al fine di adeguare o
integrare l'allegato III in modo da tenere conto dei progressi tecnici o
scientifici.". 4. L'articolo 12, paragrafo 7, è
soppresso. 5. L'articolo 15, paragrafo 3, è
sostituito dal seguente: "3. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis che stabilisce norme
dettagliate volte a integrare quelle di cui al paragrafo 2 del presente
articolo, in particolare i criteri per la valutazione dell'equivalenza delle
condizioni ivi menzionati.". 6. L'articolo 17 è sostituito
dal seguente: "Articolo 17 Registrazione Gli Stati membri provvedono affinché ciascun
produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi
procedurali in ogni Stato membro. La Commissione ha il potere di adottare atti
delegati ai sensi dell'articolo 23 bis che istituisce tale obbligo di
registrazione.". 7. L'articolo 18, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri rendono pubblici i
progetti di misure di cui al paragrafo 1 nonché le basi sulle quali questi sono
proposti, e li comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri.". 8. L'articolo 21 è modificato
come segue: (a)
Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli Stati membri garantiscono che la
capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia
indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26
settembre 2009. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma
dell'articolo 23 bis che stabilisce norme dettagliate volte a integrare
tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità
e dell'uso appropriato entro il 26 marzo 2009.". (b)
Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: "7. La Commissione ha il potere di adottare
atti delegati a norma dell'articolo 23 bis al fine di concedere
deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo.". 9. L'articolo 22, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente: "2. Le relazioni sono redatte sulla base di
un questionario o di uno schema. La Commissione stabilisce, mediante atti
di esecuzione, il questionario o lo schema per tali relazioni secondo la
procedura di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il questionario
o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo
periodo cui si riferisce la relazione.". 10. È aggiunto l'articolo 23 bis: "Articolo 23 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo. 2. La delega di poteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo 21,
paragrafi 2 e 7, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. 3. La delega di poteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo 21,
paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento
europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del
potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno
successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione lascia
impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio. 5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo
12, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo
21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il
Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due
mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al
Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento
europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non
intendevano manifestare opposizione. Tale periodo è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.". 11. L'articolo 24 è sostituito dal
seguente: "Articolo 24 Procedura del comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE*. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento
(UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. __________________ * GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.". Articolo 2 Attuazione 1. Gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva entro il
18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla
Commissione il testo di tali disposizioni. 2. Quando gli Stati membri
adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati
membri. 3. Gli Stati membri comunicano
alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva. Articolo 3 Entrata
in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Articolo 4 Destinatari Gli Stati
membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26.3.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU
L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7. [2] Il
progetto di valutazione d'impatto delle principali modifiche alla proposta
della Commissione di una direttiva sulle pile (novembre 2004) è consultabile al
seguente indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14372.en04.pdf. [3] Il documento “Ban on leaded batteries: Analysis
of an amendment to Article 4 in the Council common position for adopting a
Directive on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators
and repealing 91157/EEC” (novembre 2005), è consultabile al seguente indirizzo:
http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf. [4] La
relazione finale è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0698:IT:NOT
[5] Il
testo della dichiarazione della Commissione è disponibile al seguente
indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0019:0020:IT:PDF [6] GU C […] del […], pag. […]. [7] GU C […] del […], pag. […]. [8] GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. [9] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.