52012PC0136

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili /* COM/2012/0136 final - 2012/0066 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

La direttiva sulle pile (direttiva 2006/66/CE[1]) è intesa a rendere meno nocivo per l'ambiente l'uso di pile e accumulatori per quanto attiene alle attività di tutti gli operatori che intervengono nel loro ciclo di vita. Essa stabilisce norme specifiche per l'immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori nonché per la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori.

La direttiva vieta l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio e cadmio. Il divieto di utilizzare cadmio nelle pile e negli accumulatori si applica a "pile o accumulatori portatili, compresi quelli incorporati in apparecchi, contenenti più dello 0,002% di cadmio in peso" (articolo 4, paragrafo 1, lettera b) della direttiva sulle pile). Il divieto di utilizzare il cadmio non è stato proposto dalla Commissione bensì dai colegislatori nella procedura di codecisione. Sia il Consiglio[2], sia il Parlamento europeo[3] hanno redatto valutazioni d'impatto distinte contenenti importanti modifiche alla proposta della Commissione, come il divieto di utilizzare il cadmio.

L'articolo 4, paragrafo 3, non si applica alle pile e agli accumulatori portatili destinati a essere utilizzati in:

a)           sistemi di emergenza e di allarme, comprese le luci di emergenza;

b)           apparecchiature mediche;

c)           utensili elettrici senza fili.

L'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva sulle pile stabilisce che la Commissione proceda al riesame della deroga in questione disposta dall'articolo 4, paragrafo 3, lettera c) e, se del caso, presenti una relazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio contenente proposte in merito, al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.

La Commissione era tenuta unicamente a riesaminare tale deroga al momento dell'adozione della direttiva nel 2006 poiché allora sussistevano dubbi circa l'esistenza di sostituti tecnici di tali applicazioni. In tale contesto il considerando 11 chiarisce: "La Commissione dovrebbe valutare la necessità di adattare la presente direttiva, tenendo conto delle prove tecniche e scientifiche disponibili. In particolare, la Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'esenzione dal divieto imposto sul cadmio prevista per le pile e gli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati in utensili elettrici senza fili. (…).

Nel dicembre 2010 la Commissione ha presentato una relazione[4] al Parlamento europeo e al Consiglio, nelle cui conclusioni si indicava che allora non era opportuno presentare proposte relative alla deroga per le batterie portatili contenenti cadmio destinate all'uso in utensili elettrici senza fili poiché non si disponeva di informazioni tecniche complete a sostegno di una simile decisione, in particolare per quanto attiene ai costi e ai benefici del cadmio e dei suoi sostituti.

Da allora sono state raccolte informazioni supplementari e la Commissione se ne è servita per stilare una valutazione d'impatto coerente con i propri orientamenti in materia.

La presente proposta mira altresì ad allineare la direttiva sulle pile agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in conformità con l'impegno assunto dalla Commissione di procedere al riesame delle disposizioni relative alla procedura di regolamentazione con il controllo di ciascuno strumento che intende modificare[5].

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D'IMPATTO

Fra il 10 marzo e il 10 maggio 2010, attraverso il sito web EUROPA, si è tenuta una consultazione pubblica online delle parti, basata su uno studio pubblicato nel 2009. I contributi e una sintesi delle osservazioni delle parti interessate sono stati pubblicati sul sito web EUROPA.

Alle parti interessate è stato chiesto di esprimere il proprio parere circa l'impatto ambientale, sociale ed economico di un futuro divieto di usare il cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili.

Alcuni si sono pronunciati a favore di una revoca della deroga all'uso delle pile al nichel-cadmio (NiCd) negli utensili elettrici senza fili perché ritengono che i costi economici siano minimi mentre, a lungo termine, i benefici per l'ambiente considerevoli; altri vi si sono opposti e hanno sottolineato che i dati relativi all'impatto economico, ambientale e sociale non giustificano la revoca. Nel complesso, la consultazione delle parti interessate ha confermato la necessità di un'analisi comparativa del ciclo di vita al fine di disporre di una base solida per l'esame dei costi-benefici.

Il 18 luglio 2011 si è tenuta una riunione inter pares delle parti interessate per fornire contributi alla valutazione comparativa del ciclo di vita dei tre diversi tipi di chimica delle batterie utilizzata nelle batterie portatili destinate all'uso in utensili elettrici senza fili. Tale valutazione è stata effettuata da un consulente per conto della Commissione.

La valutazione d'impatto della Commissione conclude che, rispetto allo scenario di status quo, le altre opzioni strategiche relative alla revoca della deroga (revoca immediata o nel 2016) eserciterebbero un impatto ambientale complessivo minore, sia in termini di rilascio di cadmio nell'ambiente, sia in termini di impatti ambientali aggregati basati su sei indicatori ambientali.

In caso di revoca posticipata al 2016, i benefici ambientali risulterebbero lievemente inferiori rispetto a quelli dello scenario di revoca immediata, ma i costi sarebbero nettamente inferiori rispetto a quest'ultima opzione. Per entrambe le opzioni strategiche alcuni addetti al riciclaggio e produttori di apparecchi elettrici hanno fornito stime di costi pari a 40-60 milioni di euro in caso di revoca immediata e a 33 milioni di euro in caso di posticipo al 2016. Sussistono tuttavia dubbi circa l'attribuzione di tutti i costi in questione ai casi di revoca della deroga, poiché nello scenario di status quo i quantitativi di batterie al cadmio utilizzate negli utensili elettrici senza fili sono destinati a diminuire del 50% fra il 2013 e il 2025.

I consumatori potrebbero essere colpiti dai costi di produzione superiori della tecnologia alternativa delle batterie applicata agli utensili elettrici senza fili in un contesto di opzioni strategiche collegate alla revoca della deroga. Nel periodo 2013-2025 un utensile elettrico senza fili dotato di batteria a chimica alternativa, secondo la chimica scelta (nichel-metallo idruro o ioni di litio), costerà rispettivamente 0,8 e 2,1 euro in più nel caso di revoca immediata e 0,4 e 0,9 euro in più in caso di revoca differita al 2016.

Tutte le opzioni politiche comportano oneri sociali e amministrativi di modesta entità non suscettibili di sollevare questioni di conformità.

La valutazione d'impatto conclude che, nel caso di una revoca posticipata al 2016, i benefici ambientali risulterebbero lievemente inferiori rispetto a quelli dello scenario di revoca immediata, ma i costi sarebbero nettamente inferiori rispetto a quest'ultima opzione. Considerato che la revoca nel 2016 avrebbe quasi lo stesso livello di efficacia a un livello di efficienza superiore rispetto alla revoca immediata, la prima rappresenta l'opzione favorita.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'articolo 1, paragrafo 1, della presente proposta modifica l'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE, limitando la deroga all'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili al 1° gennaio 2016. Ne consegue che, a decorrere da detta data, l'uso di cadmio nelle pile e negli accumulatori portatili destinati ad essere usati in utensili elettrici senza fili, inclusi quelli incorporati in apparecchi, è limitato allo 0,002% in peso di cadmio, in linea con l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/66/CE.

I paragrafi da 2 a 11 dell'articolo 1 della presente proposta individuano i poteri delegati e le competenze di esecuzione della Commissione nell'ambito della direttiva 2006/66/CE della Commissione e stabiliscono la procedura per l'adozione degli atti corrispondenti.

L'articolo 2 della presente proposta stabilisce che gli Stati membri recepiscano la modifica dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2006/66/CE entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della direttiva.

L'articolo 3 della presente proposta stabilisce che la presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

L'articolo 4 della presente proposta stabilisce che gli Stati membri sono i destinatari della presente direttiva.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Non pertinente.

2012/0066 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del recante modifica della direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto attiene alla commercializzazione di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[6],

visto il parere del Comitato delle regioni[7],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       La direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE[8], vieta l'immissione sul mercato di pile e accumulatori contenenti mercurio e cadmio, ivi compresi quelli che contengono oltre lo 0,002% in peso di cadmio; tuttavia le pile e gli accumulatori destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili sono stati esonerati da tale divieto.

(2)       La Commissione ha riesaminato la deroga in parola a norma dell'articolo 4 della direttiva 2006/66/CE al fine di vietare il cadmio nelle pile e negli accumulatori.

(3)       Tale riesame ha consentito di concludere che, al fine di diminuire gradualmente il quantitativo di cadmio rilasciato nell'ambiente, è opportuno che il divieto di utilizzo di cadmio sia esteso alle pile e agli accumulatori portatili destinati all'uso negli utensili elettrici senza fili man mano che adeguati sostituti privi di cadmio sono disponibili sul mercato, nella fattispecie le tecnologie per le batterie a nichel-metallo idruro e a ioni di litio.

(4)       È opportuno che la deroga in vigore per tale uso continui ad applicarsi fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire all'industria di adeguare ulteriormente le pertinenti tecnologie.

(5)       In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, è necessario che i poteri conferiti alla Commissione in virtù della direttiva 2006/66/CE siano allineati agli articoli 290 e 291 del trattato.

(6)       Al fine di integrare o modificare la direttiva 2006/66/CE, è opportuno che il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sia delegato alla Commissione per quanto attiene all'allegato III concernente i requisiti di trattamento e riciclaggio, i criteri per valutare l'equivalenza delle condizioni di trattamento e riciclaggio al di fuori dell'Unione europea, la registrazione del produttore, l'etichettatura indicante la capacità di pile e accumulatori portatili nonché le deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura. È particolarmente importante che la Commissione tenga consultazioni ad hoc nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti. Durante la preparazione e la stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(7)       Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione della direttiva 2006/66/CE, è opportuno che siano conferite alla Commissione le competenze di esecuzione per quanto attiene agli accordi transitori concernenti i tassi di raccolta minimi, una metodologia comune per il calcolo delle vendite annuali di pile o accumulatori portatili agli utilizzatori finali nonché un questionario o uno schema per le relazioni nazionali sull'attuazione. È necessario che tali poteri siano esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[9].

(8)       La direttiva 2006/12/CE è stata abrogata dalla direttiva 2008/98/CE a decorrere dal 12 dicembre 2010.

(9)       Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/66/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/66/CE è così modificata:

1.           All'articolo 4, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) utensili elettrici senza fili, fino al 31 dicembre 2015.".

2.           L'articolo 10, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

"4. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, disposizioni transitorie per risolvere le difficoltà incontrate da uno Stato membro, nel soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 a causa di circostanze nazionali specifiche. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.

La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, una metodologia comune per calcolare le vendite annuali di pile e accumulatori portatili agli utilizzatori finali entro il 26 settembre 2007. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.".

3.           All'articolo 12, paragrafo 6, le prime due frasi sono sostituite dalla seguente:

"6. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 bis al fine di adeguare o integrare l'allegato III in modo da tenere conto dei progressi tecnici o scientifici.".

4.           L'articolo 12, paragrafo 7, è soppresso.

5.           L'articolo 15, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis che stabilisce norme dettagliate volte a integrare quelle di cui al paragrafo 2 del presente articolo, in particolare i criteri per la valutazione dell'equivalenza delle condizioni ivi menzionati.".

6.           L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Articolo 17

Registrazione

Gli Stati membri provvedono affinché ciascun produttore sia registrato. La registrazione è soggetta agli stessi obblighi procedurali in ogni Stato membro.

La Commissione ha il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis che istituisce tale obbligo di registrazione.".

7.           L'articolo 18, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri rendono pubblici i progetti di misure di cui al paragrafo 1 nonché le basi sulle quali questi sono proposti, e li comunicano alla Commissione ed agli altri Stati membri.".

8.           L'articolo 21 è modificato come segue:

(a) Il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri garantiscono che la capacità di tutte le pile e accumulatori portatili e per autoveicoli sia indicata su di essi in modo visibile, leggibile ed indelebile, entro il 26 settembre 2009. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 bis che stabilisce norme dettagliate volte a integrare tale obbligo, compresi metodi armonizzati per la determinazione della capacità e dell'uso appropriato entro il 26 marzo 2009.".

(b) Il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7. La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 23 bis al fine di concedere deroghe all'obbligo di etichettatura stabilito al presente articolo.".

9.           L'articolo 22, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2. Le relazioni sono redatte sulla base di un questionario o di uno schema. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, il questionario o lo schema per tali relazioni secondo la procedura di riesame di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Il questionario o schema è trasmesso agli Stati membri sei mesi prima dell'inizio del primo periodo cui si riferisce la relazione.".

10.         È aggiunto l'articolo 23 bis:

"Articolo 23 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.

2. La delega di poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafi 2 e 7, è conferita alla Commissione per una durata indeterminata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

3. La delega di poteri di cui all'articolo 12, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafi 2 e 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione di tale decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata. La decisione lascia impregiudicata la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. Un atto delegato adottato conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, all'articolo 15, paragrafo 3, all'articolo 17 e all'articolo 21, paragrafi 2 e 7, entra in vigore solo se il Parlamento europeo o il Consiglio non ha manifestato la propria opposizione entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica del predetto atto al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendevano manifestare opposizione. Tale periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".

11.         L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

"Articolo 24

Procedura del comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 39 della direttiva 2008/98/CE*.

Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

__________________

* GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.".

Articolo 2

Attuazione

1.           Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 18 mesi a decorrere dall'entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.           Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3.           Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26.3.2012

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/103/CE, GU L 327 del 5.12.2008, pag. 7.

[2]               Il progetto di valutazione d'impatto delle principali modifiche alla proposta della Commissione di una direttiva sulle pile (novembre 2004) è consultabile al seguente indirizzo: http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st14/st14372.en04.pdf.

[3]               Il documento “Ban on leaded batteries: Analysis of an amendment to Article 4 in the Council common position for adopting a Directive on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing 91157/EEC” (novembre 2005), è consultabile al seguente indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/comparl/envi/pdf/externalexpertise/ieep_6leg/batteries.pdf.

[4]               La relazione finale è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0698:IT:NOT

[5]               Il testo della dichiarazione della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:055:0019:0020:IT:PDF

[6]               GU C […] del […], pag. […].

[7]               GU C […] del […], pag. […].

[8]               GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1.

[9]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.