PARERE DELLA COMMISSIONE a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europeasull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeoalla posizione del Consiglio riguardante laproposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOrelativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi /* COM/2012/0135 final - 2009/0076 (COD) */
2009/0076 (COD) PARERE DELLA COMMISSIONE
a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea
sull'[sugli] emendamento[i] del Parlamento europeo
alla posizione del Consiglio riguardante la
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'immissione sul mercato e all'uso dei biocidi 1. Introduzione L'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea dispone che la Commissione
formuli un parere sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo in seconda
lettura. La Commissione presenta qui di seguito il suo parere sugli emendamenti
proposti dal Parlamento. 2. Contesto Il 12 giugno 2009 la Commissione ha presentato
al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento relativo all'immissione
sul mercato e all'uso dei biocidi nell'ambito della procedura di codecisione,
come stabilito dall'articolo 251 del trattato CE. Il Comitato economico e sociale europeo ha
espresso il proprio parere il 17 febbraio 2010. Il Parlamento europeo ha adottato la propria
posizione in prima lettura il 22 settembre 2010. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico
sulla proposta il 20 dicembre 2010 e ha adottato la propria posizione comune il
21 giugno 2011. Il COREPER ha espresso il proprio accordo sul
compromesso raggiunto in seconda lettura il 23 novembre 2011. Il Parlamento europeo ha adottato la propria
risoluzione legislativa in seconda lettura il 19 gennaio 2012. 3. Finalità della proposta
della Commissione L'obiettivo della proposta di regolamento è
quello di migliorare il funzionamento del mercato interno dei biocidi
garantendo, nel contempo, un livello elevato di tutela della salute umana e di
protezione dell'ambiente. La proposta intende porre rimedio alle varie lacune
osservate durante i primi otto anni di attuazione della direttiva 98/8/CE al
fine di ridurre i costi della messa in conformità, prevenire le difficoltà che
potrebbero sorgere con la nuova procedura di autorizzazione e di riconoscimento
reciproco, nonché aggiornare e adeguare questo strumento normativo alla recente
evoluzione delle politiche in materia. 4. Parere della Commissione
sugli emendamenti proposti dal Parlamento europeo Il 19 gennaio 2012 il Parlamento europeo, in
seduta plenaria, ha adottato un pacchetto di compromesso concordato con il
Consiglio con l'obiettivo di pervenire a un accordo in seconda lettura. Tali emendamenti riguardano essenzialmente: –
i criteri per l'esclusione dei principi attivi dal
processo di approvazione; –
l'ambito di applicazione della procedura
centralizzata dell'UE per i biocidi; –
una maggiore flessibilità con riguardo ai requisiti
in materia di dati e una riduzione della sperimentazione sui vertebrati; –
i requisiti in materia di etichettatura degli articoli
trattati; –
la pubblicazione di relazioni e la divulgazione di
informazioni; –
i compiti attribuiti all'Agenzia europea per le
sostanze chimiche e la base per il pagamento di tariffe a detta Agenzia. La Commissione non si opporrà al pacchetto di
compromesso in quanto è complessivamente conforme alla finalità globale e alle
caratteristiche generali della proposta. Le dichiarazioni della Commissione
concernenti il ricorso ad atti di esecuzione per la fissazione delle tariffe da
versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche, la definizione di
nanomateriale e le tariffe per le domande di riconoscimento reciproco sono
allegate al presente parere. 5. Conclusione Conformemente
all'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
la Commissione non si opporrà agli emendamenti votati dal Parlamento europeo in
seconda lettura conformemente al testo del citato compromesso. ALLEGATO: Dichiarazioni della Commissione Dichiarazione della Commissione
concernente il ricorso ad atti di esecuzione per la fissazione delle tariffe La Commissione ritiene che le tariffe da
versare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche non possano essere fissate
mediante atti di esecuzione. Cionondimeno, in uno spirito di compromesso, non
si opporrà al testo definitivo convenuto dal Consiglio e dal Parlamento
europeo. Su questo punto specifico la Commissione si riserva tuttavia il
diritto di utilizzare i mezzi di ricorso previsti dal trattato al fine di
ottenere chiarimenti dalla Corte sulla questione della delimitazione tra l'articolo
290 e l'articolo 291. Dichiarazione della Commissione
concernente la definizione di nanomateriale Anche se può accettare il testo definitivo
convenuto dal Consiglio e dal Parlamento europeo, la Commissione continua a
ritenere che un riferimento diretto alla raccomandazione 2011/696/UE della
Commissione sulla definizione di nanomateriale sarebbe stato più appropriato
tenuto conto dell'esigenza di disporre di una definizione armonizzata di
nanomateriale da applicare in tutta la normativa dell'UE e della possibilità di
adattarla facilmente all'evoluzione tecnica e scientifica. A tale riguardo la
Commissione prenderà i provvedimenti opportuni per assicurare che si tenga
conto di questo nelle future proposte. Dichiarazione della Commissione
concernente la tariffa applicabile alle domande di riconoscimento reciproco Nell'elaborare la proposta di regolamento
sulle tariffe in conformità all'articolo 80, paragrafo 1, la Commissione
si propone di garantire che il livello della tariffa applicabile alle domande
di riconoscimento reciproco da versare all'Agenzia europea per le sostanze
chimiche tenga conto del livello delle tariffe applicate nei diversi Stati
membri e non costituisca un onere eccessivo per le imprese, in particolare le
PMI.