Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi /* COM/2012/0130 final - 2012/0064 (APP) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Contesto generale Nelle sentenze delle cause Viking Line[1] e Laval[2], la Corte di giustizia ha riconosciuto per la prima volta che il
diritto di intraprendere un'azione collettiva, compreso il diritto di sciopero,
in quanto diritto fondamentale fa parte integrante dei principi generali del
diritto dell'UE, di cui la Corte[3] garantisce il rispetto. Ha inoltre affermato esplicitamente che poiché
l'Unione europea non ha soltanto una finalità economica ma anche una finalità sociale,
i diritti che derivano dalle disposizioni del trattato relative alla libera
circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono
essere bilanciati con gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i
quali figurano il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una
protezione sociale adeguata e il dialogo sociale[4]. Ha
altresì riconosciuto che il diritto di intraprendere un'azione collettiva che
ha come scopo la tutela dei lavoratori costituisce un legittimo interesse tale
da giustificare, in linea di principio, una restrizione a una delle libertà
fondamentali garantite dal trattato. La tutela dei lavoratori rientra dunque
tra le ragioni imperative di interesse generale riconosciute dalla Corte[5]. Nonostante questo chiarimento, le sentenze
della Corte hanno dato origine a un ampio e vivace dibattito sulle loro
conseguenze per la tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e, più in
generale, sulla misura in cui i sindacati possono continuare a tutelare i
diritti dei lavoratori in situazioni transfrontaliere. In particolare, hanno
suscitato discussioni sull'adeguatezza delle norme vigenti dell'UE a tutela dei
diritti dei lavoratori nel contesto della libera prestazione dei servizi e
della libertà di stabilimento[6]. Il dibattito ha coinvolto un'ampia gamma di
soggetti interessati, compresi parti sociali, politici, operatori del diritto e
accademici. Mentre alcuni partecipanti al dibattito hanno accolto
favorevolmente le sentenze, considerate come un chiarimento necessario delle
regole del mercato interno, molti altri vi hanno visto il riconoscimento del
primato delle libertà economiche sull'esercizio dei diritti fondamentali e il
rischio, se non addirittura un'autorizzazione, del dumping sociale e della
concorrenza sleale. I critici hanno in particolare posto l'accento sul fatto
che la Corte, pur riconoscendo che il diritto di intraprendere un'azione
collettiva, compreso il diritto di sciopero, in quanto diritto fondamentale fa
parte integrante dei principi generali del diritto dell'UE, ha anche
esplicitamente ammesso che "il suo esercizio può essere sottoposto a
talune restrizioni"[7]. Ciò in particolare ridurrebbe la capacità dei sindacati di agire a
tutela dei diritti dei lavoratori. Secondo il professor Monti[8], le sentenze della Corte del 2007 e del 2008[9]
hanno evidenziato le fratture fra il mercato unico e la dimensione sociale a
livello nazionale: "hanno riproposto una vecchia frattura mai sanata: la
divisione fra i sostenitori di una maggiore integrazione del mercato e coloro
che considerano l'appello alle libertà economiche e alla soppressione delle
barriere normative la parola d'ordine per smantellare i diritti sociali
tutelati a livello nazionale". Il rapporto Monti sottolinea inoltre:
"Riproporre questa scissione potrebbe allontanare dal mercato unico e
dall'UE una parte dell'opinione pubblica - i movimenti dei lavoratori e i
sindacati - che nel corso del tempo è stata una sostenitrice fondamentale
dell'integrazione economica." Il trattato di Lisbona A norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del
trattato sull'Unione europea, l'Unione instaura un mercato interno e si adopera
per un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale. Nella definizione e nell'attuazione delle
sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la
promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata
protezione sociale e la lotta contro l'esclusione sociale[10]. Inoltre, con il trattato di Lisbona, il riconoscimento dei diritti
fondamentali nel diritto primario è rinsaldato dal fatto che la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea ha ora lo stesso valore giuridico dei
trattati[11]. La dimensione sociale è dunque una componente
essenziale del mercato interno, che non può funzionare correttamente senza una
forte dimensione sociale e il sostegno dei cittadini[12]. La Corte di giustizia ha anche riconosciuto
che le finalità dell'Unione non sono esclusivamente economiche, ma anche
sociali. I diritti che derivano dalle disposizioni del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relative alla libera circolazione
delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali devono dunque essere
attuati secondo gli obiettivi perseguiti dalla politica sociale, tra i quali
figurano, come indicato chiaramente al primo comma dell'articolo 151 del TFUE,
il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, una protezione sociale
adeguata e il dialogo sociale. Inoltre, a norma dell'articolo 152 del TFUE,
l'Unione riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali al suo livello,
tenendo conto delle diversità dei sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo
tra le parti, nel rispetto della loro autonomia. Nella dichiarazione solenne sui diritti dei
lavoratori, la politica sociale e altre questioni, del 18 e 19 giugno 2009, il
Consiglio dell'Unione europea ricorda anche che i trattati modificati dal
trattato di Lisbona dispongono che l'Unione europea riconosca e promuova il
ruolo delle parti sociali. Il diritto di contrattazione collettiva -
il diritto di intraprendere un'azione collettiva – il diritto o la libertà di
sciopero Nonostante gli strumenti pertinenti non
facciano sempre esplicito riferimento al diritto o alla libertà di sciopero, il
diritto di intraprendere un'azione collettiva, che è il corollario del diritto
di contrattazione collettiva, è riconosciuto da diversi strumenti
internazionali che gli Stati membri hanno firmato o alla cui redazione hanno
partecipato[13]. È incluso in strumenti elaborati da tali Stati membri a livello di UE[14] e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea proclamata
a Nizza il 7 dicembre 2000[15], adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007[16], e gode anche di tutela costituzionale in diversi Stati membri. In questo contesto, l'articolo 28 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea riconosce espressamente il diritto
di concludere contratti collettivi e di ricorrere, in caso di conflitti di
interessi, ad azioni collettive per la difesa dei propri interessi, compreso lo
sciopero[17]. Secondo la Corte europea dei diritti
dell'uomo, il diritto di contrattazione collettiva e di negoziare e stipulare
accordi collettivi è un elemento intrinseco della libertà di associazione, vale
a dire del diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire a
essi per la difesa dei propri interessi, come sancito all'articolo 11 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali[18]. La Corte europea dei diritti dell'uomo[19] ha anche riconosciuto che nell'ambito della libertà sindacale, visto
il carattere sensibile delle questioni sociali e politiche da considerare per
raggiungere un giusto equilibrio tra i rispettivi interessi delle parti sociali
e vista la grande diversità esistente tra i sistemi nazionali in questo campo,
gli Stati contraenti godono di un ampio margine nel valutare come possa essere
garantita la libertà dei sindacati di tutelare gli interessi occupazionali dei
loro iscritti. Tuttavia, essa precisa che tale margine non è illimitato, ma è
soggetto alla supervisione a livello europeo ad opera della Corte, il cui
compito è pronunciarsi in via definitiva stabilendo se una determinata
restrizione sia conciliabile con la libertà di associazione, quale tutelata
dall'articolo 11 della convezione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Tuttavia, come sancito dalla Corte di
giustizia e dalla Corte europea dei diritti dell'uomo[20], il
diritto di sciopero non è un diritto assoluto e il suo esercizio può comunque
essere soggetto a restrizioni, che possono anche dipendere dalla costituzione,
dal diritto e dalle prassi nazionali. Come ribadito all'articolo 28 della
Carta, esso deve essere esercitato conformemente al diritto dell'Unione e alle
legislazioni e prassi nazionali. Di conseguenza i sindacati svolgono un ruolo
importante in quest'ambito, come confermato dalla Corte di giustizia, e devono
avere la possibilità di continuare ad agire per tutelare i diritti dei
lavoratori, anche indicendo scioperi e organizzando boicottaggi o blocchi per
proteggere gli interessi e i diritti dei lavoratori e garantire la salvaguardia
dei posti di lavoro o delle condizioni di lavoro, purché tali iniziative
rispettino il diritto e la prassi nazionali e dell'UE. Libertà
economiche – restrizioni – tutela dei diritti dei lavoratori La libertà di stabilimento e la libera
prestazione dei servizi rientrano tra i principi fondamentali del diritto
dell'UE. Secondo la giurisprudenza della Corte, una restrizione di tali libertà
è giustificata solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il
trattato e se è dettata da ragioni imperative di interesse generale. Inoltre,
deve essere idonea al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non deve
andare al di là di quanto è necessario per conseguirlo. La tutela dei lavoratori, in particolare la
loro protezione sociale e la difesa dei loro diritti, e la necessità di evitare
perturbazioni del mercato del lavoro sono stati riconosciuti come ragioni
imperative di interesse generale che giustificano eventuali restrizioni
dell'esercizio delle libertà fondamentali sancite dal diritto dell'UE. Inoltre la Corte ha riconosciuto che gli Stati
membri hanno un certo margine di valutazione e di discrezionalità nel prevenire
gli ostacoli alla libertà di circolazione derivanti dal comportamento di
soggetti privati. Per riassumere, sia le libertà economiche che
i diritti fondamentali nonché il loro esercizio effettivo possono essere
oggetto di restrizioni e limitazioni. 2. ESITI DELLE CONSULTAZIONI CON LE PARTI
INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO 2.1. Consultazione delle parti
interessate Come in
precedenza rilevato, le sentenze della Corte del 2007-2008 nelle cause Viking
Line, Laval, Rüffert e Commissione contro Granducato di Lussemburgo hanno
alimentato un vivace dibattito, in particolare sulle conseguenze della libera
prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento per la tutela dei
diritti dei lavoratori e il ruolo dei sindacati a salvaguardia dei diritti dei
lavoratori in situazioni transfrontaliere. I sindacati
europei considerano tali sentenze antisociali. Chiedono una modifica della
legislazione volta a chiarire la situazione giuridica e ad impedire che in
futuro i giudici possano emettere sentenze da essi considerate contrarie agli
interessi dei lavoratori. A questo fine, hanno avanzato due richieste
principali: –
una revisione della direttiva relativa al distacco
dei lavoratori (direttiva 96/71/CE) per includervi un riferimento al principio
della "parità di retribuzione" e consentire allo "Stato membro
ospitante" di applicare condizioni più favorevoli rispetto alle condizioni
di lavoro e occupazionali essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della
direttiva; –
l'inserimento nel trattato di un "protocollo
sul progresso sociale" per dare priorità ai diritti sociali fondamentali
rispetto alle libertà economiche. Altri soggetti
interessati sono di diverso avviso. BusinessEurope ha accolto favorevolmente i
chiarimenti forniti dalle sentenze della Corte e non ritiene che la direttiva
necessiti di essere rivista. Molti Stati membri hanno espresso parere analogo.
Alcuni Stati membri (SE, DE, LU e DK) hanno modificato la legislazione
nazionale per conformarsi alle sentenze. Nell'ottobre 2008 il Parlamento europeo ha
adottato una risoluzione con la quale invitava tutti gli Stati membri ad
applicare correttamente la direttiva relativa al distacco dei lavoratori e
chiedeva alla Commissione di non escludere una revisione parziale della
direttiva dopo un esame approfondito dei problemi e delle sfide[21]. Nel contempo, la risoluzione sottolineava che la libertà di fornire
servizi è "una pietra angolare del progetto europeo" e "che tale
aspetto dovrebbe essere contemperato con i diritti fondamentali, con gli
obiettivi sociali sanciti dai trattati e con il diritto dei governi e delle
parti sociali di garantire la non discriminazione e la parità di trattamento
nonché con il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro"[22]. Il 2 giugno 2010 la commissione per l'occupazione e gli affari
sociali ha organizzato un'audizione di tre esperti (in rappresentanza della
Commissione, della CES e di BusinessEurope) durante la quale europarlamentari
del gruppo S&D, del gruppo della Sinistra e del gruppo dei Verdi hanno
auspicato un intervento della Commissione in larga misura analogo a quello
proposto dalla CES. Su invito congiunto del commissario Špidla e
del ministro Bertrand (in qualità di presidente del Consiglio) in occasione del
forum dell'ottobre 2008, le parti sociali europee hanno convenuto di condurre
un'analisi congiunta delle conseguenze delle sentenze della Corte nel contesto
della mobilità e della globalizzazione. Nel marzo 2010[23] le
parti sociali europee hanno presentato una relazione sulle conseguenze delle
sentenze della Corte di giustizia. Il documento evidenziava profonde divergenze
di opinione. Mentre BusinessEurope è contraria a una revisione della direttiva,
ma ammette la necessità di chiarire alcuni aspetti connessi all'applicazione,
la CES ne chiede una profonda modifica. Nel 2010 il Comitato economico e sociale
europeo ha adottato un parere sul tema "La dimensione sociale del mercato
interno"[24] in cui chiedeva un'applicazione più efficace della direttiva 96/71/CE
e si dichiarava a favore di un'iniziativa della Commissione volta a chiarire
gli obblighi giuridici delle autorità nazionali, delle imprese e dei
lavoratori, compresa una revisione parziale della direttiva. Nel parere si
invitava la Commissione ad escludere il diritto di sciopero dall'impatto delle
norme che disciplinano il mercato interno e a valutare l'idea di istituire una
"Interpol sociale europea" con il compito di sostenere le attività
degli ispettorati del lavoro dei diversi Stati membri. Nel rapporto "Una nuova strategia per il
mercato unico", il professor Monti, nel riconoscere la controversia
suscitata dalle sentenze della Corte, raccomandava di: –
chiarire l'attuazione della direttiva sul distacco
dei lavoratori e consolidare la diffusione di informazioni sui diritti e gli
obblighi dei lavoratori e delle imprese, la cooperazione amministrativa e le
sanzioni nel quadro della libera circolazione delle persone e della prestazione
transfrontaliera di servizi; –
introdurre una disposizione che garantisca il
diritto di sciopero sul modello dell'articolo 2 del regolamento (CE)
n. 2679/98 del Consiglio (il cosiddetto regolamento Monti II) e un
meccanismo per la composizione informale delle vertenze di lavoro relative
all'applicazione della direttiva. Nell'ottobre 2010, la Commissione ha avviato
una consultazione pubblica su come rinvigorire il mercato unico con la
comunicazione "Verso un atto per il mercato unico. Per un'economia sociale
di mercato altamente competitiva, 50 proposte per lavorare, intraprendere e
commerciare insieme in modo più adeguato"[25]. Ha
avanzato due proposte (la numero 29 e la numero 30) volte a riconquistare la
fiducia e il sostegno dei cittadini, una sull'equilibrio tra diritti sociali
fondamentali e libertà economiche e l'altra sul distacco dei lavoratori. –
Proposta n. 29: "in base alla sua nuova
strategia per l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali da parte
dell'Unione europea, la Commissione si adopererà affinché si tenga conto dei
diritti garantiti dalla Carta, ivi compreso il diritto di promuovere azioni
collettive. …" –
Proposta n. 30: "nel 2011 la Commissione
adotterà una proposta legislativa destinata a migliorare l'attuazione della
direttiva sul distacco dei lavoratori che potrebbe comprendere, o essere
integrata da, un chiarimento sull'esercizio dei diritti sociali fondamentali
nel contesto delle libertà economiche del mercato unico." Dalla consultazione pubblica sono emersi
grande interesse e sostegno per queste azioni da parte dei sindacati, di
singoli cittadini e delle ONG. La proposta n. 29 sull'applicazione
efficace della Carta dei diritti fondamentali e sull'analisi dell'impatto
sociale è considerata da 740 partecipanti alla consultazione (sugli oltre 800
totali) una delle più importanti. Le parti sociali europee hanno risposto alla
consultazione confermando le loro posizioni. La CES ha ribadito la richiesta di
modifica del trattato con l'inserimento di un "protocollo sul progresso
sociale" e ha chiesto alla Commissione non solo di chiarire e migliorare
l'attuazione della direttiva sul distacco dei lavoratori, ma anche di
sottoporla a una revisione completa. BusinessEurope si è dichiarata d'accordo con
l'approccio della Commissione inteso a migliorare l'attuazione e l'applicazione
della direttiva vigente. Secondo la CES e come espressamente indicato
anche in diverse risposte dei sindacati nazionali, l'idea di un regolamento
Monti II era un passo positivo nella giusta direzione unitamente a un
protocollo sul progresso sociale. BusinessEurope non ha preso una posizione
chiara sull'argomento, ma sembra aver dubbi sul valore aggiunto di siffatto
regolamento, ribadendo in ogni caso che non dovrebbe rimettere in discussione
l'esclusione del diritto di sciopero dalle competenze dell'UE. A conclusione dell'ampio dibattito pubblico e
sulla base dei contributi raccolti, il 13 aprile 2011 la Commissione
ha adottato la comunicazione "L'Atto per il mercato unico. Dodici leve per
stimolare la crescita e rafforzare la fiducia"[26].
Tra le dodici azioni chiave comprese nel capitolo sull'inclusione sociale
figurano iniziative legislative sul distacco dei lavoratori: "Legislazione
destinata a migliorare e rafforzare il recepimento, l'applicazione e il
rispetto nella pratica della direttiva sul distacco dei lavoratori,
comprensiva di misure per prevenire e sanzionare qualunque abuso o elusione
delle norme applicabili e affiancata da una legislazione mirante a chiarire
l'esercizio delle libertà di stabilimento e di prestazione di servizi accanto
ai diritti sociali fondamentali". In seguito all'adozione dell'Atto per il
mercato unico, il 6 aprile 2011 il Parlamento europeo ha adottato tre
risoluzioni[27]. Tuttavia, diversamente dalla questione più generale della mobilità e
della portabilità dei diritti pensionistici, il distacco dei lavoratori non
figurava tra le principali priorità identificate. Il distacco dei lavoratori e le libertà
economiche figurano invece tra le priorità identificate dal Comitato
economico e sociale europeo[28]. Nelle conclusioni sulle priorità per il
rilancio del mercato unico, il Consiglio: "14. RITIENE che l'adeguata attuazione e
applicazione della direttiva sul distacco dei lavoratori possa contribuire a
una migliore tutela dei diritti dei lavoratori distaccati e garantire maggiore
chiarezza riguardo ai diritti e agli obblighi delle imprese che prestano
servizi nonché delle autorità nazionali, e che possa aiutare a prevenire
l'elusione delle norme in vigore; RITIENE inoltre che sia necessaria maggiore
chiarezza nell'esercizio della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi accanto ai diritti sociali fondamentali"[29]. In occasione della conferenza del 27-28 giugno
2011 sui diritti sociali fondamentali e il distacco dei lavoratori, ministri,
parti sociali, rappresentanti delle istituzioni dell'UE e accademici hanno
discusso le opzioni normative disponibili e il possibile contenuto delle
eventuali iniziative legislative e hanno contribuito ad identificare soluzioni
realizzabili[30]. L'obiettivo della conferenza era quello di contribuire, attraverso un
dibattito aperto e costruttivo, a giungere ad una visione maggiormente
condivisa e a presentare i risultati di studi recenti. Infine la dichiarazione di Cracovia[31] ribadisce che la prestazione transfrontaliera di servizi e la mobilità
dei lavoratori distaccati sono elementi essenziali del mercato unico.
L'agevolazione della prestazione transfrontaliera temporanea di servizi
dovrebbe essere accompagnata dalla garanzia di un livello appropriato di
protezione dei lavoratori distaccati in un altro Stato membro al fine di
offrire tali servizi. 2.2 Valutazione dell'impatto In linea con la sua politica per legiferare
meglio, la Commissione ha effettuato una valutazione dell'impatto delle
alternative d'intervento sulla base di uno studio esterno[32]. Le fonti di problemi individuate sono
raggruppate in quattro categorie e il problema numero 4 ("tensioni tra la
libera prestazione dei servizi/libertà di stabilimento e le relazioni
industriali nazionali") è direttamente rilevante per la presente proposta.
Nelle sentenze della Corte relative alle cause Viking e Laval che hanno
interpretato le disposizioni della direttiva e del trattato, si evidenziavano
tensioni di fondo tra la libera prestazione dei servizi e la libertà di
stabilimento, da un lato, e l'esercizio di diritti fondamentali quali il
diritto di contrattazione collettiva e il diritto di promuovere azioni
sindacali, dall'altro. In particolare, secondo i sindacati tali sentenze
imponevano alle giurisdizioni nazionali o dell'UE di vagliare le azioni
sindacali ogniqualvolta tali azioni potessero condizionare o ledere l'esercizio
della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento. Nel
recente passato tali percezioni hanno avuto ricadute negative, come dimostrano
alcune controversie di lavoro transnazionali. Nel 2010 l'importanza del
problema è stata evidenziata nella relazione del comitato di esperti dell'OIL
sull'applicazione delle convenzioni e delle raccomandazioni. Tale comitato ha
espresso "forti preoccupazioni" in merito alle limitazioni pratiche
all'esercizio effettivo del diritto di sciopero imposte dalle sentenze della
CGUE. Il diritto di sciopero è sancito nella convenzione n. 87 dell'OIL,
firmata da tutti gli Stati membri dell'UE. Tra gli interventi possibili per fronteggiare
le cause del problema rientrano: uno scenario di riferimento (opzione 5), un
intervento non normativo (opzione 6) e un intervento normativo a livello di UE
(opzione 7). Le opzioni 6 e 7 sono state analizzate
rispetto allo scenario di riferimento per valutarne la capacità di fronteggiare
le cause del problema numero 4 e di raggiungere gli obiettivi generali, nello
specifico, lo sviluppo sostenibile del mercato unico basato su un'economia
sociale di mercato altamente competitiva, la libera prestazione dei servizi e
la promozione di condizioni di parità, il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro, il rispetto della diversità dei sistemi di relazioni
industriali degli Stati membri e la promozione del dialogo tra le parti
sociali. Inoltre, sono state analizzate rispetto agli obiettivi operativi più
specifici e correlati, in particolare il miglioramento della certezza del
diritto per quanto concerne l'equilibrio tra diritti sociali e libertà
economiche, in particolare nel contesto del distacco dei lavoratori. Sulla base
della Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, la valutazione dell'impatto è stata
utilizzata per identificare i diritti fondamentali potenzialmente interessati,
il livello di interferenza con il diritto in questione e la necessità e la
proporzionalità di tale interferenza rispetto ai possibili interventi e agli
obiettivi politici[33]. La valutazione dell'impatto ha evidenziato
impatti economici e sociali negativi dello scenario di riferimento. Il
perdurare dell'incertezza del diritto potrebbe portare ad una perdita di
sostegno nei confronti del mercato unico di una parte importante di soggetti
interessati e creare un contesto sfavorevole per le imprese compreso
eventualmente un comportamento protezionistico. Il rischio di incorrere in
richieste di risarcimento danni e dubbi sul ruolo dei tribunali nazionali
potrebbero impedire ai sindacati di esercitare il diritto di sciopero. Ciò
avrebbe un impatto negativo sulla tutela dei diritti dei lavoratori e
sull'articolo 28 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le
opzioni 6 e 7 avrebbero un impatto economico e sociale positivo, poiché ridurrebbero
la portata dell'incertezza del diritto. L'impatto positivo dell'opzione 7
sarebbe maggiore, perché un intervento legislativo (regolamento) garantisce una
maggiore certezza del diritto di uno strumento giuridico non vincolante (soft
law) (opzione 6). Un meccanismo di allarme avrebbe un ulteriore impatto
positivo. Inoltre, un intervento legislativo dimostrerebbe un maggiore impegno
politico da parte della Commissione nell'affrontare un problema che preoccupa
molto i sindacati e alcuni settori del Parlamento europeo. L'opzione da preferire per affrontare le cause
del problema numero 4 è l'opzione 7, che è ritenuta essere la soluzione più
efficace ed efficiente per raggiungere l'obiettivo specifico di "riduzione
delle tensioni tra sistemi di relazioni industriali nazionali e libera
prestazione dei servizi" e la più coerente per il conseguimento degli
obiettivi generali, ed è pertanto sostanzialmente la base della presente
proposta. Il progetto di valutazione dell'impatto è
stato esaminato due volte dal comitato per la valutazione d'impatto (IAB) e le
sue raccomandazioni migliorative sono state inserite nella relazione finale. Il
parere dell'IAB, la valutazione finale dell'impatto e la relativa sintesi sono
pubblicati unitamente alla presente proposta. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA 3.1. Contesto generale - Sintesi
delle misure proposte Le già citate sentenze della Corte di
giustizia hanno evidenziato le "fenditure createsi in due direzioni fra il
mercato unico e la dimensione sociale a livello nazionale". In primo
luogo, tali cause hanno evidenziato la necessità di trovare il giusto
equilibrio tra l'esercizio del diritto dei sindacati di promuovere azioni
collettive, compreso il diritto di sciopero, e la libertà di stabilimento e la
libera prestazione dei servizi, libertà economiche sancite nel trattato. In
secondo luogo, hanno sollevato la questione dell'adeguatezza della direttiva
sul distacco dei lavoratori quale base per tutelare i diritti dei lavoratori in
un contesto di condizioni sociali e di occupazione divergenti tra gli Stati
membri. In particolare ad essere messe in discussione sono state la sua
attuazione e la sua applicazione. Come sottolineato nel sopracitato rapporto
Monti, le due questioni sono strettamente collegate, ma richiedono strategie
diverse per equilibrare le esigenze del mercato unico e le esigenze sociali.
Come evidenziato nella Strategia per un'attuazione effettiva della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, i cittadini devono poter godere dei
loro diritti sanciti nella Carta quando si trovano in una situazione
disciplinata dal diritto dell'Unione[34]. Inoltre il compito di chiarire tali questioni non deve essere
lasciato a futuri occasionali controversie dinanzi alla Corte di giustizia o ai
tribunali nazionali[35]. Inoltre, il diritto o la libertà di sciopero non devono essere solo
uno slogan o una metafora giuridica. La presente proposta fa dunque parte di un
pacchetto. Insieme alla proposta di direttiva di applicazione, costituisce un
intervento mirato finalizzato a chiarire l'interazione tra l'esercizio dei
diritti sociali e l'esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione di
servizi, sanciti nel trattato, nel territorio dell'UE, in linea con uno degli
obiettivi principali del trattato, un'"economia sociale di mercato
altamente competitiva", senza tuttavia ribaltare la giurisprudenza della
Corte. La presente proposta mira a chiarire i
principi generali e le norme applicabili a livello di UE relativamente
all'esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive nel
quadro della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento,
compresa l'esigenza di conciliare le due cose nella pratica in situazioni
transfrontaliere. Il suo campo di applicazione copre non soltanto il distacco
temporaneo di lavoratori in un altro Stato membro per la prestazione
transfrontaliera di servizi, ma anche i progetti di ristrutturazione e/o
trasferimento che coinvolgono più Stati membri. 3.2. Base giuridica La base giuridica appropriata per la misura
proposta è l'articolo 352 del TFUE (riservato ai casi in cui, nel quadro delle
politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai
trattati questi ultimi non abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal
fine). Un regolamento è considerato lo strumento
giuridico più appropriato per chiarire i principi generali e le norme
applicabili a livello di UE al fine di conciliare l'esercizio dei diritti
fondamentali e le libertà economiche in situazioni transfrontaliere.
L'applicabilità diretta di un regolamento ridurrà la complessità normativa e
offrirà una maggiore certezza del diritto a quanti sono soggetti a tale
legislazione nell'Unione chiarendo le norme applicabili in modo più uniforme.
La chiarezza normativa e la semplicità sono particolarmente importanti per le
PMI e sarebbe impossibile ottenerle con una direttiva che, per sua stessa
natura, è vincolante soltanto per quanto riguarda il risultato da conseguire,
ma lascia alle autorità nazionali la scelta della forma e dei metodi. 3.3. Principi di sussidiarietà e
di proporzionalità Poiché il trattato non prevede esplicitamente
i poteri richiesti, il presente regolamento si basa sull'articolo 352 del TFUE. L'articolo 153, paragrafo 5, del TFUE esclude
il diritto di sciopero dagli ambiti che possono essere disciplinati in tutta
l'UE stabilendo norme minime mediante direttive. Tuttavia, le sentenze della
Corte hanno illustrato chiaramente che il fatto che l'articolo 153 non si
applichi al diritto di sciopero non esclude di per sé l'azione collettiva
dall'ambito di applicazione della legislazione dell'UE. L'obiettivo del regolamento, che è quello di
chiarire i principi generali e le norme dell'UE applicabili all'esercizio del
diritto fondamentale di promuovere azioni sindacali nel quadro della libera
prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento, compresa l'esigenza di
conciliare le due cose nella pratica in situazioni transfrontaliere, richiede
un'azione a livello di Unione europea e non può essere conseguito dagli Stati
membri da soli. Inoltre, in conformità al trattato, qualsiasi
iniziativa in questo campo dovrà rispettare non solo l'autonomia delle parti
sociali, ma anche i diversi modelli sociali e la diversità dei sistemi di
relazioni industriali degli Stati membri. In merito al contenuto della proposta, il
rispetto del principio di sussidiarietà è ulteriormente garantito dal
riconoscimento del ruolo dei tribunali nazionali nello stabilire i fatti e nel
verificare se le azioni perseguono obiettivi che costituiscono un legittimo
interesse, sono adatte al raggiungimento di tali obiettivi e non vanno oltre
ciò che è necessario per conseguirli. La proposta riconosce altresì
l'importanza delle leggi e delle procedure nazionali esistenti per l'esercizio
del diritto di sciopero, compresi gli istituti esistenti per la risoluzione
alternativa delle controversie, che non saranno modificati o interessati. La
proposta non istituisce un meccanismo per la composizione informale delle
controversie di lavoro a livello nazionale al fine di introdurre una qualche
forma di controllo pregiurisdizionale sulle azioni dei sindacati (come
suggerito nel rapporto Monti del 2010) e si limita a indicare il ruolo dei
meccanismi alternativi di risoluzione informale esistenti in diversi Stati
membri. La presente proposta si limita a quanto
necessario per conseguire gli obiettivi previsti. 3.4. Spiegazione dettagliata della
proposta 3.4.1. Oggetto e cosiddetta clausola
Monti Oltre a descrivere gli obiettivi del
regolamento, l'articolo 1 contiene una clausola, spesso chiamata la
"clausola Monti". Esso combina il testo dell'articolo 2 del
regolamento n. 2679/98 del Consiglio[36] e
dell'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva servizi[37]. È
anche conforme al testo di disposizioni simili contenute, ad esempio, nella
recente proposta di regolamento concernente la competenza giurisdizionale, il
riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
(rifusione Bruxelles I)[38] e nel regolamento sugli squilibri macroeconomici di recente adozione[39]. 3.4.2. Rapporto tra diritti
fondamentali e libertà economiche – principi generali L'articolo 2, pur riaffermando che non
sussiste alcun conflitto intrinseco né alcuna preminenza tra l'esercizio del
diritto fondamentale di promuovere azioni collettive e le libertà di stabilimento
e di prestazione di servizi sancite e tutelate dal trattato, riconosce che
possono presentarsi situazioni di conflitto in cui tale esercizio deve essere
conciliato in conformità al principio di proporzionalità e in linea con la
prassi consolidata dei tribunali e della giurisprudenza dell'UE[40]. Il fatto che si attribuisca uno status di
parità ai diritti fondamentali e alle libertà di stabilimento e di prestazione
di servizi implica che tali libertà possono dover essere limitate al fine di
tutelare i diritti fondamentali. Tuttavia, implica anche che l'esercizio di
tali libertà può giustificare una restrizione all'esercizio effettivo dei
diritti fondamentali. Al fine di evitare che ai sindacati sia
effettivamente impedito o di fatto persino vietato di esercitare appieno i loro
diritti collettivi a causa della minaccia di richieste di risarcimento danni,
sulla base della sentenza Viking Line, da parte di datori di lavoro che
invocano elementi transfrontalieri[41], va ricordato che nel caso in cui gli elementi transfrontalieri siano
assenti o ipotetici si presume che un'azione collettiva non costituisca una
violazione della libertà di stabilimento o della libertà di prestazione di
servizi, fatta salva la conformità dell'azione collettiva al diritto e alle
prassi nazionali. Tale rischio generale di responsabilità per
danni sulla base di una situazione alquanto ipotetica o di una situazione nella
quale non sussistono elementi transfrontalieri renderebbe alquanto difficile,
se non impossibile, l'esercizio da parte dei sindacati del diritto di sciopero
in situazioni in cui la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei
servizi non trovano neppure applicazione. 3.4.3. Meccanismi di risoluzione
delle controversie L'articolo 3 riconosce il ruolo e l'importanza
delle prassi nazionali esistenti relative all'esercizio pratico del diritto di
sciopero, comprese gli istituti esistenti per la risoluzione alternativa delle
controversie, come la mediazione, la conciliazione e/o l'arbitrato. La presente
proposta non modifica in alcun modo tali meccanismi di risoluzione alternativa
delle controversie a livello nazionale, né comporta o implica l'obbligo di
introduzione di tali meccanismi da parte degli Stati membri che non li
prevedono. Tuttavia, per gli Stati membri in cui tali meccanismi esistono, la
proposta stabilisce il principio della parità di accesso per quanto concerne i
casi transfrontalieri e prevede adeguamenti da parte degli Stati membri al fine
di garantire l'applicazione pratica di tale principio. La proposta non propone un meccanismo di
risoluzione informale delle controversie di lavoro relative all'applicazione
della direttiva sul distacco dei lavoratori a livello nazionale[42]. Tale meccanismo introdurrebbe una qualche forma di controllo
pregiurisdizionale sulle azioni dei sindacati, che non soltanto potrebbe creare
o costituire un ulteriore ostacolo all'esercizio effettivo del diritto di
sciopero, ma risulterebbe anche incompatibile con l'articolo 153, paragrafo 5,
del TFUE, che esclude esplicitamente qualsiasi competenza legislativa dell'UE
in questo campo. Inoltre, in conformità all'articolo 155 del
TFUE, la proposta riconosce il ruolo specifico delle parti sociali a livello
europeo e le invita, qualora lo desiderino, a stabilire orientamenti per le
modalità e le procedure di tali meccanismi di risoluzione alternativa delle
controversie. 3.4.4. Ruolo dei tribunali nazionali L'articolo 3, paragrafo 4, chiarisce il ruolo
dei tribunali nazionali: se, in un singolo caso, una libertà economica è
limitata in conseguenza dell'esercizio di un diritto fondamentale, essi
dovranno trovare il giusto equilibrio tra i diritti e le libertà interessati e
conciliarli[43]. A norma dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, eventuali limitazioni all'esercizio dei
diritti e delle libertà da essa riconosciuti devono rispettare il contenuto
essenziale di detti diritti e libertà. Inoltre, nel rispetto del principio di
proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie
e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute
dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui[44]. La Corte di giustizia ha anche riconosciuto che le autorità nazionali
competenti godono di un ampio margine di discrezionalità al riguardo. In linea
con la giurisprudenza della Corte, è richiesto un test a tre fasi per
verificare 1) l'idoneità, 2) la necessità e 3) la ragionevolezza della misura
in questione. "In caso di conflitto tra un diritto fondamentale e una
libertà fondamentale, l'adeguato contemperamento delle due posizioni risulta
garantito soltanto qualora la restrizione imposta alla libertà fondamentale per
effetto del diritto fondamentale non possa eccedere quanto è idoneo, necessario
e congruo ai fini dell'attuazione di quest'ultimo. Ma, all'opposto, anche una
restrizione di un diritto fondamentale imposta da una libertà fondamentale non
potrà andare oltre quanto è idoneo, necessario e congruo ai fini
dell'attuazione di quest'ultima."[45] Il tutto fatta salva la possibilità per la
Corte di fornire indicazioni e chiarimenti, se del caso, ad un tribunale
nazionale in merito agli elementi da considerare[46]. 3.4.5. Meccanismo di allerta L'articolo 4 istituisce un sistema di allarme
rapido in base al quale gli Stati membri sono tenuti a comunicare e notificare
immediatamente agli Stati membri interessati e alla Commissione gli atti o le
circostanze gravi che perturbano gravemente il corretto del mercato unico o
causano gravi tensioni sociali al fine di prevenire e limitare nella misura del
possibile il danno potenziale. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Nessuna. 2012/0064 (APP) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sull'esercizio del diritto di promuovere
azioni collettive nel quadro della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 352, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, vista l'approvazione del Parlamento europeo[47], deliberando secondo una procedura legislativa
speciale, considerando quanto segue: (1) Il diritto di intraprendere
un'azione collettiva, che è il corollario del diritto di contrattazione
collettiva, è riconosciuto sia in diversi strumenti internazionali che gli
Stati membri hanno firmato o alla cui redazione hanno partecipato, come la
Carta sociale europea, firmata a Torino il 18 ottobre 1961, e le convenzioni n.
87 e n. 98 dell'Organizzazione internazionale del lavoro concernenti la libertà
sindacale e la protezione del diritto sindacale e la contrattazione collettiva,
che in strumenti elaborati da tali Stati membri a livello di UE, come la Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, adottata dal
Consiglio europeo di Strasburgo il 9 dicembre 1989 e la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000, adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, che ha il medesimo valore
giuridico dei trattati. Esso gode anche di tutela costituzionale in diversi
Stati membri. (2) Il diritto di contrattazione
collettiva e di negoziare e stipulare accordi collettivi è un elemento
intrinseco della libertà di associazione, sancita dall'articolo 11 della
convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali ("la convenzione")[48]. (3) Il diritto di intraprendere
un'azione collettiva è anche stato riconosciuto dalla Corte di giustizia quale
diritto fondamentale che fa parte integrante dei principi generali del diritto
dell'UE, di cui la Corte garantisce il rispetto[49].
Tuttavia, il diritto di sciopero non è un diritto assoluto e il suo esercizio
può essere comunque soggetto a condizioni e restrizioni, che possono anche
dipendere dalla costituzione, dal diritto e dalle prassi nazionali. (4) Come ribadito all'articolo 28
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto di
ricorrere ad azioni collettive va tutelato in conformità al diritto dell'Unione
e alle legislazioni e prassi nazionali. (5) A norma dell'articolo 152 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Unione riconosce e promuove
il ruolo delle parti sociali al suo livello, tenendo conto delle diversità dei
sistemi nazionali. Essa facilita il dialogo tra le parti, nel rispetto della
loro autonomia. (6) Gli Stati membri restano
liberi di stabilire le condizioni di esistenza e di esercizio dei diritti
sociali in questione. Tuttavia, nell'esercizio di tale potere, devono
rispettare il diritto dell'UE, in particolare le disposizioni del trattato
sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, che
costituiscono principi fondamentali dell'Unione sanciti dal trattato. (7) Una restrizione di tali libertà
è giustificata solo se persegue un obiettivo legittimo compatibile con il
trattato e se è dettata da ragioni imperative di interesse generale. In questo
contesto, deve essere idonea al raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non
deve andare al di là di quanto è necessario per conseguirlo. (8) La tutela dei lavoratori, in
particolare la loro protezione sociale e la difesa dei loro diritti contro il
dumping sociale, e il desiderio di evitare perturbazioni del mercato del lavoro
sono stati riconosciuti come ragioni imperative di interesse generale che
giustificano restrizioni all'esercizio di una delle libertà fondamentali
sancite dal diritto dell'UE. (9) I sindacati devono avere la
possibilità di continuare a ricorrere ad azioni collettive per tutelare gli
interessi, le condizioni di lavoro e i diritti dei lavoratori, purché tali
azioni rispettino il diritto e le prassi nazionali e dell'UE. (10) Sia le libertà economiche
fondamentali che i diritti fondamentali nonché il loro esercizio effettivo
possono dunque essere oggetto di restrizioni e limitazioni. (11) L'esercizio del diritto di
promuovere azioni collettive, compreso il diritto o la libertà di sciopero, e
le prescrizioni relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione
dei servizi potrebbero dunque dover essere conciliati, in conformità al
principio di proporzionalità, il che spesso richiede o implica complesse
valutazioni da parte delle autorità nazionali. (12) Eventuali limitazioni
all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea devono essere previste per legge e rispettare
il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio
di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano
necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui. (13) In caso di conflitto tra un
diritto fondamentale e una libertà fondamentale, l'adeguato contemperamento
delle due posizioni risulta garantito soltanto qualora la restrizione imposta
alla libertà fondamentale per effetto del diritto fondamentale non possa
eccedere quanto è idoneo, necessario e congruo ai fini dell'attuazione di
quest'ultimo. All'opposto, una restrizione di un diritto fondamentale imposta
da una libertà fondamentale non potrà andare oltre quanto è idoneo, necessario
e congruo ai fini dell'attuazione di quest'ultima. Per garantire la necessaria
certezza del diritto, evitare ambiguità e prevenire la ricerca di soluzioni
unilaterali a livello nazionale, è necessario chiarire una serie di aspetti
connessi in particolare all'esercizio del diritto di promuovere azioni
collettive, compreso il diritto o la libertà di sciopero, e la misura in cui i
sindacati possono tutelare e difendere i diritti dei lavoratori in situazioni
transfrontaliere. (14) Il ruolo da protagoniste delle
parti sociali nella risoluzione delle controversie riguardanti le relazioni tra
datore di lavoro e lavoratore dipendente è consolidato e va riconosciuto.
Inoltre, il ruolo dei meccanismi non giurisdizionali di risoluzione delle
controversie, come la mediazione, la conciliazione e/o l'arbitrato, previsti in
diversi Stati membri, va riconosciuto e preservato. (15) Un meccanismo di notifica e di
allerta deve consentire uno scambio di informazioni rapido e adeguato tra gli
Stati membri e la Commissione in situazioni che perturbano gravemente il
corretto del mercato interno e/o causano gravi perdite ai singoli o alle organizzazioni
interessati. (16) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e i principi sanciti nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà di riunione e di
associazione (articolo 12), la libertà professionale e il diritto di lavorare
(articolo 15), la libertà d'impresa (articolo 16), il diritto di negoziazione e
di azioni collettive (articolo 28), condizioni di lavoro giuste ed eque
(articolo 31), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo
47) e va applicato in conformità a tali diritti e principi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Oggetto 1. Il presente regolamento
stabilisce i principi generali e le norme applicabili a livello dell'Unione in
materia di esercizio del diritto fondamentale di promuovere azioni collettive
nel quadro della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei
servizi. 2. Il presente regolamento non
pregiudica in alcun modo l'esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti
negli Stati membri, compreso il diritto o la libertà di sciopero o di
promuovere altre azioni, contemplati dai sistemi di relazioni industriali
specifici degli Stati membri, in conformità al diritto e alle prassi nazionali.
Non pregiudica neppure il diritto di negoziare, concludere ed eseguire accordi
collettivi e di promuovere azioni collettive in conformità al diritto e alle
prassi nazionali. Articolo 2 Principi
generali L'esercizio della libertà di stabilimento e
della libera prestazione dei servizi sancite nel trattato rispetta il diritto
fondamentale di promuovere azioni collettive, compreso il diritto o la libertà
di sciopero, così come l'esercizio del diritto fondamentale di promuovere
azioni collettive, compreso il diritto o la libertà di sciopero, rispetta queste
libertà fondamentali. Articolo 3 Meccanismi
di risoluzione delle controversie 1. Gli Stati membri nei quali,
in conformità al diritto, alle tradizioni o alle prassi nazionali, siano
previsti meccanismi non giurisdizionali di risoluzione alternativa delle controversie
di lavoro, prevedono parità di accesso a tali meccanismi alternativi di
risoluzione delle controversie, laddove tali controversie scaturiscono
dall'esercizio del diritto di promuovere azioni collettive, compreso il diritto
o la libertà di sciopero, in situazioni transnazionali o a carattere
transnazionale nel contesto dell'esercizio della libertà di stabilimento o
della libera prestazione dei servizi, compresa l'applicazione della direttiva
96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1996
relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi[50]. 2. Fatto salvo il paragrafo 1,
le parti sociali a livello europeo, agendo nel quadro dei diritti, delle
competenze e dei ruoli rispettivi stabiliti nel trattato, possono concludere
accordi a livello di Unione o definire orientamenti relativi alle modalità e
alle procedure di mediazione, conciliazione o ad altri meccanismi di
risoluzione extragiudiziale delle controversie derivanti dall'esercizio
effettivo del diritto di promuovere azioni collettive, compreso il diritto o la
libertà di sciopero, in situazioni transnazionali o a carattere transnazionale. 3. Le modalità e le procedure di
risoluzione extragiudiziale delle controversie non possono impedire ai soggetti
interessati di ricorrere a rimedi giurisdizionali per comporre le controversie
o risolvere i conflitti, se i meccanismi di cui al paragrafo 1 non portano a
una risoluzione in un tempo ragionevole. 4. Il ricorso a meccanismi non
giurisdizionali di risoluzione alternativa delle controversie non pregiudica il
ruolo dei tribunali nazionali nelle controversie di lavoro relative alle
situazioni descritte al paragrafo 1, in particolare nel valutare i fatti e
nell'interpretare il diritto nazionale e nello stabilire, relativamente al
campo di applicazione del presente regolamento, se e in quale misura l'azione
collettiva a norma del diritto nazionale e delle norme dei contratti collettivi
applicabili vada al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti,
fatti salvi il ruolo e le competenze della Corte di giustizia. Articolo 4 Meccanismo
di allerta 1. Al manifestarsi di atti o
circostanze gravi che incidano sull'esercizio effettivo della libertà di
stabilimento o della libera prestazione dei servizi e che potrebbero perturbare
gravemente il corretto del mercato interno e/o causare gravi danni al suo
sistema di relazioni industriali o dare origine a gravi tensioni sociali sul
suo territorio o nel territorio di altri Stati membri, lo Stato membro interessato
ne dà immediata comunicazione e notifica allo Stato membro di stabilimento o
allo Stato membro di origine del prestatore di servizi e/o agli altri Stati
membri interessati e alla Commissione. 2. Gli Stati membri interessati
rispondono il prima possibile alle richieste di informazioni della Commissione
e degli altri Stati membri riguardanti la natura dell'ostacolo o della
minaccia. Qualsiasi scambio di informazioni tra gli Stati membri è trasmesso
anche alla Commissione. Articolo 5 Entrata
in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 21.3.2012 Per
il Consiglio Il
presidente [1] Sentenza dell'11.12.2007, causa C-438/05. [2] Sentenza del 18.12.2007, causa C-341/05. [3] Punto 44 (Viking Line) e punto 91 (Laval). [4] Punto 79 (Viking Line) e punto 105 (Laval). [5] Punto 77 (Viking Line) e punto 103 (Laval). [6] Relazione sull'azione comune delle parti sociali europee
in relazione alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause Viking, Laval,
Rüffert e Lussemburgo, 19 marzo 2010. [7] Ultima parte della prima frase del punto 44 (Viking
Line) e punto 91 (Laval). [8] Relazione "Una nuova strategia per il mercato
unico" al presidente della Commissione, 9 maggio 2010, pag. 68. [9] Oltre alle già citate sentenze Viking Line e Laval, si
vedano anche le causa Rüffert e Commissione delle Comunità europee contro
Granducato di Lussemburgo [10] Articolo 9 del TFUE. [11] Articolo 6 del TUE. [12] Parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema
"La dimensione sociale del mercato interno" (parere d'iniziativa).
Relatore: JANSON, GU C 44 dell'11.2.2011, pag. 90. [13] Quali ad esempio la Carta sociale europea, firmata a
Torino il 18 ottobre 1961, cui l'articolo 151 del TFUE fa esplicito
riferimento, e la convenzione n. 87 dell'Organizzazione internazionale del
lavoro, del 9 luglio 1948, concernente la libertà sindacale e la protezione del
diritto sindacale. [14] Come ad esempio la Carta comunitaria dei diritti sociali
fondamentali dei lavoratori, adottata dal Consiglio europeo di Strasburgo il 9
dicembre 1989 e citata all'articolo 151 del TFUE. [15] GU C 364 del 18.12.2000 , pag. 1. [16] Cfr. articolo 6 del trattato sull'Unione europea. [17] Attraverso il generale rinvio alla Carta contenuto
nell'articolo 6 del TUE, il diritto di negoziazione collettiva viene ora
espressamente recepito nel diritto primario (cfr. conclusioni dell'avvocato
generale Trstenjak nella causa C-271/08, Commissione europea contro Repubblica
federale di Germania, punto 80). [18] Sentenza CEDU del 12 novembre 2008, Demir e Baykara c.
Turchia, punti 153-154 in combinato disposto con il punto 145. [19] Sentenza CEDU del 27 aprile 2010, causa Vördur Olaffson c.
Islanda, punti 74 e 75. [20] Cfr. ad esempio la sentenza del 21 aprile 2009, causa
Enerji Yapi-Yol Sen c. Turchia (68959/01), punto 32. [21] Risoluzione del 22 ottobre 2008 sulle sfide per gli accordi
collettivi nell'UE [2008/2085(INI)], punti 25 e 30. [22] Punto 1; si vedano anche i punti 17 e 31. [23] Il testo è stato presentato durante la conferenza di
Oviedo del marzo 2010 organizzata dalla presidenza spagnola. Dai dibattiti sono
emersi ancora una volta pareri discordi tra i soggetti interessati. [24] Parere 2001/C 44/15. [25] COM(2010) 608 definitivo/2 dell'11.11.2010. [26] COM(2011) 206 definitivo. [27] Su un mercato unico per le imprese e la crescita [2010/2277(INI)],
sul mercato unico per gli europei [2010/2278(INI)] e sulla governance e il
partenariato nel mercato unico [2010/2289(INI)]. [28] Parere di Federspiel, Siecker e Voles, INT 548 del 15
marzo 2011. [29] 3094a sessione del Consiglio Competitività del 30
maggio 2011. [30] Per maggiori informazioni si vedano gli interventi di
rilievo e i documenti correlati all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes. [31] Forum del mercato unico, Cracovia, 3-4 ottobre 2011, in
particolare il paragrafo cinque della dichiarazione e il punto 5 delle
conclusioni operative. [32] Contratto quadro multiplo VT 2008/87, studio preparatorio
per una valutazione dell'impatto riguardante l'eventuale revisione del quadro
normativo in materia di distacco dei lavoratori nel contesto dei servizi (VT/2010/126). [33] COM(2010) 573 definitivo, pagg. 6-7. [34] COM(2010) 573 definitivo. [35] Pag. 74 del sopracitato rapporto Monti. [36] Regolamento del Consiglio del 7 dicembre 1998 sul
funzionamento del mercato interno in relazione alla libera circolazione delle
merci tra gli Stati membri (GU L 337 del 12.12.1998, pag. 8). [37] Direttiva 2006/123/CE, GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
Cfr. considerando 22 della direttiva 96/71/CE. [38] COM(2010) 748 definitivo del 14.12.2010, articolo 85. [39] Articolo 1, paragrafo 3, ultima frase, del regolamento
(UE) n. 1176/2011, del 16 novembre 2011, sulla prevenzione e la correzione
degli squilibri macroeconomici (GU L 306 del 23.11.2011, pag. 25). [40] Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón nella
causa C-515/08, dos Santos Palhota et al.., punto 53. Cfr. le sentenze
della Corte di giustizia nella causa C-438/05, Viking Line, punto 46, nella
causa C-341/05, Laval, punto 94, e nella causa C-271/08, Commissione contro
Repubblica federale di Germania, punto 44. Cfr. anche l'intervento al panel del
prof. M. Schlachter "Reconciliation between fundamental social rights and
economic freedoms" (conciliazione tra diritti sociali fondamentali e
libertà economiche) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=471&eventsId=347&furtherEvents=yes. [41] Per ulteriori informazioni si veda la relazione del
comitato di esperti dell'OIL su questa causa, disponibile all'indirizzo: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_123424.pdf
e "The dramatic implications of Demir and Baykara", K. Ewing e J.
Hendy QC, Industrial Law Journal, Vol. 39, n. 1, marzo 2010, pagg. 2-51, in
particolare le pagine 44-47. [42] Come raccomandato nel rapporto Monti. [43] Cfr. le conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella
causa C-271/08, Commissione contro Repubblica federale di Germania, punti 188-190.
Si veda anche più in generale C. Barnard, "Proportionality and collective
action", ELR 2011. [44] Conclusioni dell'avvocato generale Cruz Villalón nella
causa C-515/08, dos Santos Palhota et al., punto 53. Cfr. la sentenza
della Corte di giustizia del 12.10.2004, causa C-60/03, Wolff & Müller,
punto 44. [45] Conclusioni dell'avvocato generale Trstenjak nella causa
C-271/08, punto 190. [46] Cfr. la sentenza dell'11.12.2007, causa C-438/05, Viking
Line, punto 80 e seguenti. [47] GU C [...] del [...], pag. [48] Sentenza CEDU del 12 novembre 2008, causa Demir. [49] Sentenza dell'11 dicembre 2007, causa C-438/05, Viking
Line, punto 44 e sentenza del 18 dicembre 2007, causa C-341/05,
Laval, punto 91. [50] GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.