52012PC0109

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio /* COM/2012/0109 final - 2012/0049 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il regolamento (CE) n. 106/2008 definisce le modalità di attuazione del programma Energy Star per le apparecchiature per ufficio (computer, schermi, stampanti, fotocopiatrici, scanner, ecc.) nell'Unione europea. Il programma Energy Star è attuato nell'UE sulla base di un accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[1], scaduto nel dicembre 2011. Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo quinquennale; i negoziati relativi a tale accordo si sono conclusi il 29 novembre 2011. Scopo della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 è adattare al nuovo accordo l'attuazione del programma Energy Star. Una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione del nuovo accordo Energy Star è presentata al Consiglio insieme alla proposta di modifica del regolamento (CE) n. 106/2008.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Le proposte relative al nuovo accordo e alla modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 tengono conto dell'esperienza acquisita nei primi due periodi di attuazione del programma Energy Star nell'UE, ossia dal 2001 al 2010, nonché delle consultazioni dell'European Union Energy Star Board (comitato dell'Unione europea per il programma Energy Star).

I motivi per proseguire il programma Energy Star per un terzo periodo di cinque anni sono esposti in modo circostanziato nella comunicazione sull'applicazione del programma Energy Star nel periodo 2006-2010[2] e nella raccomandazione della Commissione al Consiglio sull'avvio dei negoziati per il secondo accordo Energy Star. Di seguito sono sintetizzati i principali punti emersi:

– il programma Energy Star è risultato molto efficace nell'orientare il mercato delle apparecchiature per ufficio verso una maggiore efficienza energetica. Ha permesso di ridurre di circa 11 TWh (pari a circa il 16%) il consumo di energia elettrica delle apparecchiature per ufficio vendute negli ultimi tre anni, consentendo di risparmiare oltre 1,8 miliardi di euro sulla fattura energetica e di evitare 3,7 Mt di emissioni di CO2;

– il programma offre un quadro politico flessibile e dinamico, particolarmente adatto a prodotti in rapida evoluzione come le TIC;

– è opportuno che l'UE e gli USA continuino a cooperare all'elaborazione di specifiche di prodotto, in modo che lo stesso livello di requisiti sia introdotto pressoché contemporaneamente dalle due parti;

– poiché gli Stati Uniti intendono introdurre nel programma la certificazione da parte di terzi, l'accordo dovrebbe continuare ad applicarsi secondo due sistemi distinti di registrazione dei prodotti, vale a dire l'autocertificazione nell'UE e la certificazione da parte di terzi negli USA. L'abbandono del principio del riconoscimento reciproco non dovrebbe comportare ripercussioni negative per i fabbricanti che partecipano al programma dell'UE, dal momento che essi operano principalmente sul mercato dell'Unione;

– nell'obbligo imposto alle autorità governative centrali di acquistare apparecchiature per ufficio con un'efficienza energica almeno conforme ai requisiti Energy Star i fabbricanti hanno individuato la ragione principale della loro partecipazione al programma. Inoltre, poiché buona parte di essi partecipa ad appalti pubblici in Stati membri diversi dal paese di stabilimento, è opportuno prendere in considerazione un rafforzamento delle disposizioni in materia di appalti pubblici. Ulteriori argomenti a favore di un rafforzamento delle disposizioni relative agli appalti pubblici figurano nella valutazione dell'impatto[3] che accompagna la proposta di direttiva sull'efficienza energetica[4];

– benché dai dati disponibili emerga un livello elevato di conformità, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri cooperino strettamente per far osservare l'integralità del programma e verifichino se l'osservanza sia effettiva entro 18 mesi dalla conclusione dell'accordo. A questo proposito è opportuno chiarire gli obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda l'osservanza del programma;

– la Commissione continuerà a monitorare l'incidenza delle modifiche proposte dagli Stati Uniti e del programma Energy Star sul risparmio energetico, sui fabbricanti e sull'osservanza delle specifiche. Almeno due anni prima della scadenza del nuovo accordo la Commissione analizzerà le possibili opzioni per la gestione del consumo energetico delle apparecchiature per ufficio, compresa la sostituzione del programma Energy Star con strumenti politici alternativi.

3.           ASPETTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Scopo precipuo della proposta di modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 è adattare l'attuazione del programma Energy Star al nuovo accordo fra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio.

L'unica modifica sostanziale contenuta nella proposta riguarda la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 106/2008, che dispone che "le apparecchiature per ufficio per le quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'USEPA si presumono, fino a prova contraria, conformi al presente regolamento". Fino ad ora il programma è stato attuato nell'UE e negli USA applicando un sistema di autocertificazione da parte dei fabbricanti e il suo successo nell'Unione è in parte riconducibile alla semplicità delle procedure di registrazione dei prodotti. Tuttavia gli Stati Uniti hanno deciso di introdurre la certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul mercato statunitense. Tale approccio non è raccomandato per il mercato dell'Unione, in quanto potrebbe avere ripercussioni negative sul programma e svantaggiare le PMI rispetto ai grandi fabbricanti. Pertanto, nell'ambito del nuovo accordo il programma dovrà funzionare in base a due sistemi distinti di registrazione dei prodotti. I prodotti immessi sul mercato dell'UE dovranno essere registrati presso la Commissione europea, mentre i prodotti immessi sul mercato statunitense dovranno essere registrati tramite terzi accreditati nell'ambito del programma Energy Star degli Stati Uniti. Ciò significa che il principio del riconoscimento reciproco non sarà più applicabile.

Altre modifiche mirano ad aggiornare i riferimenti alla legislazione vigente (all'articolo 4) e al nuovo accordo (all'articolo 11), nonché il nome dell'Energy Star Board (all'articolo 8). L'articolo 12 definisce in modo più chiaro le responsabilità della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda l'osservanza del programma. Gli articoli 4 e 7 e gli articoli 13 e 14 sono stati accorpati.

Nella comunicazione sull'applicazione del programma Energy Star nel periodo 2006-2010 la Commissione ha richiamato la necessità di considerare un rafforzamento delle disposizioni relative agli appalti pubblici. Tuttavia, poiché l'attuazione tempestiva del programma Energy Star nell'ambito del nuovo accordo dipende dalla rapida adozione del regolamento modificato, non vengono proposte modifiche sostanziali del testo. Il rafforzamento delle disposizioni in materia di appalti pubblici sarà invece trattato nella proposta di direttiva sull'efficienza energetica[5], che disciplina tale materia in modo organico. È opportuno che il regolamento modificato tenga conto delle disposizioni relative agli appalti pubblici della suddetta direttiva.

La Commissione controllerà in permanenza l'impatto delle modifiche proposte dagli Stati Uniti e del programma Energy Star sul risparmio energetico, sui fabbricanti e sull'osservanza delle specifiche. Almeno due anni prima della scadenza del nuovo accordo la Commissione analizzerà le possibili opzioni future per la gestione del consumo energetico delle apparecchiature per ufficio, compresa la sostituzione del programma Energy Star con strumenti politici alternativi.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta è intesa a proseguire l'attuazione di un programma esistente e pertanto non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti operativi e amministrativi e sulle risorse umane.

2012/0049 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

visto il parere del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)       Il regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[6] attua il programma Energy Star nell'Unione sulla base dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[7]. Detto accordo è scaduto il 28 dicembre 2011 e il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo quinquennale con gli Stati Uniti. I negoziati relativi al nuovo accordo si sono conclusi il 29 novembre 2011. Occorre pertanto inserire il riferimento al nuovo accordo.

(2)       Occorre altresì aggiornare i riferimenti ai sistemi unionali di etichettatura o certificazione di qualità istituiti dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia[8], dalla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti[9] e dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE)[10].

(3)       Il presente regolamento modificativo offre un'utile occasione per inserire il nuovo nome dell'Energy Star Board.

(4)       È necessario sopprimere l'articolo 4, paragrafo 4, per tener conto dell'articolo VI del nuovo accordo, il quale prevede due sistemi distinti di certificazione dei prodotti (autocertificazione per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione e certificazione da parte di terzi per i prodotti immessi sul mercato statunitense).

(5)       All'articolo 6 è opportuno chiarire il collegamento con le pertinenti disposizioni della direttiva […./../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[11].

(6)       È necessario chiarire gli obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri in relazione all'osservanza del programma Energy Star, definiti all'articolo 12, paragrafo 3.

(7)       È opportuno che la valutazione del programma tenga conto di opzioni politiche alternative e preveda un tempo sufficiente per consentire una decisione informata su un eventuale rinnovo dell'accordo.

(8)       Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 106/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 106/2008 è così modificato:

(1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

Principi generali

1. Il programma Energy Star è adeguatamente coordinato con altri programmi dell'Unione europea in materia di etichettatura o certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il sistema per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea, istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010, l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 2010/30/CE, e le misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE. Tale coordinamento comprende lo scambio di elementi di prova e, se del caso, la fissazione di livelli comuni di specifiche e requisiti tra i vari sistemi.

2. Altri sistemi facoltativi, nuovi o già in vigore negli Stati membri, concernenti l'etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio possono coesistere con il programma Energy Star.

3. Il Common Logo può essere utilizzato dai partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi fabbricate e sul materiale per la loro promozione.

4. La partecipazione al programma Energy Star è facoltativa.

5. Fatti salvi le norme dell'Unione europea in materia di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o gli accordi internazionali conclusi fra l'Unione europea e paesi terzi riguardo all'accesso al mercato dell'Unione, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul mercato dell'Unione europea possono essere sottoposti a prova dalla Commissione o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti del presente regolamento.".

(2) L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Articolo 6

Promozione dei criteri di efficienza energetica

1. Per la durata dell'accordo, le autorità governative centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[12], fatti salvi la legislazione unionale e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 di detta direttiva. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), della direttiva […./../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[13].

2. Per la durata dell'accordo, la Commissione e le altre istituzioni dell'Unione, fatti salvi la legislazione unionale e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 della direttiva 2004/18/CE.".

(3) L'articolo 7 è soppresso.

(4) L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

European Union Energy Star Board

1.           La Commissione istituisce uno European Union Energy Star Board ("EUESB"), composto di rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9 e di rappresentanti delle parti interessate. L'EUESB esamina l'attuazione del programma Energy Star nell'Unione e fornisce adeguata consulenza e assistenza alla Commissione per consentirle di svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall'articolo IV dell'accordo.

2.           La Commissione garantisce che, nei limiti del possibile nello svolgimento delle proprie attività, l'EUESB osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione equilibrata di tutte le parti interessate al gruppo di prodotti in questione, quali produttori, dettaglianti, importatori, gruppi ambientalisti e organizzazioni dei consumatori.

3.           La Commissione, assistita dall'EUESB, controlla la penetrazione nel mercato dei prodotti che utilizzano il Common Logo e lo sviluppo dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio, al fine di procedere in tempo utile alla revisione delle specifiche comuni.

4.           La Commissione stabilisce il regolamento interno dell'EUESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti degli Stati membri in seno all'EUESB.".

(5) L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

"Articolo 11

Procedure preparatorie per il riesame dei criteri tecnici

1.           Allo scopo di preparare il riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che rientrano nell'allegato C dell'accordo e prima di presentare una bozza di proposta o rispondere all'USEPA secondo le procedure stabilite nell'accordo e nella decisione […] del Consiglio, del […], relativa alla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio[14], si seguono le procedure indicate ai paragrafi da 2 a 5.

2.           La Commissione può chiedere all'EUESB di formulare una proposta di revisione dell'accordo o delle specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all'EUESB una proposta di revisione delle specifiche comuni di un prodotto o di revisione dell'accordo. L'EUESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta formulata di propria iniziativa.

3.           La Commissione consulta l'EUESB ogniqualvolta riceve una proposta di revisione dell'accordo dall'USEPA.

4.           Nell'esprimere i propri pareri alla Commissione, i membri dell'EUESB tengono conto dei risultati degli studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili per ridurre i consumi energetici.

5.           La Commissione tiene in particolare considerazione l'obiettivo di definire specifiche comuni ambiziose, conformemente all'articolo I, paragrafo 3, dell'accordo, allo scopo di ridurre i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e dei relativi costi. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su nuove specifiche comuni, l'EUESB prende in considerazione i risultati più recenti degli studi di progettazione ecocompatibile.".

(6) Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti:

"Articolo 12

Sorveglianza del mercato e controllo degli abusi

1.           Il Common Logo è utilizzato soltanto per i prodotti oggetto dell'accordo e secondo le direttive per l'uso del Common Logo riportate nell'allegato B del medesimo.

2.           È vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o fuorviante, così come l'uso di etichette o simboli atti a ingenerare confusione con il Common Logo.

3.           La Commissione assicura l'uso corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le opportune azioni, segnatamente le azioni descritte all'articolo IX, paragrafo 5, dell'accordo, per garantire nel proprio territorio l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di inosservanza da parte dei partecipanti al programma.".

"Articolo 13

Riesame e revisione

Prima che le parti dell'accordo procedano alla discussione sul suo rinnovo ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 2, dello stesso, la Commissione valuta il contributo offerto dal programma Energy Star al miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e alla creazione di opportunità di mercato per i fabbricanti ed esamina le opzioni politiche alternative previste dalla legislazione dell'Unione, in particolare dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE. I risultati di tale valutazione e di tale esame sono comunicati al Parlamento europeo e al Consiglio almeno due anni prima della scadenza dell'accordo.".

(7) L'articolo 14 è soppresso.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.

[2]               COM(2011) 337 definitivo.

[3]               SEC(2011) 779 definitivo.

[4]               COM(2011) 370 definitivo.

[5]               COM(2011) 370 definitivo.

[6]               GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1.

[7]               GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26.

[8]               GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.

[9]               GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1.

[10]             GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1.

[11]             GU L […] del […], pag. […].

[12]             GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34).

[13]             GU L […] del […], pag. […].

[14]             GU L [...] del [...], pag. [...].