Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008 concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio /* COM/2012/0109 final - 2012/0049 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il regolamento (CE) n. 106/2008 definisce le
modalità di attuazione del programma Energy Star per le apparecchiature per
ufficio (computer, schermi, stampanti, fotocopiatrici, scanner, ecc.) nell'Unione
europea. Il programma Energy Star è attuato nell'UE sulla base di un accordo
tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per
il coordinamento di programmi di etichettatura relativa ad un uso efficiente
dell'energia per le apparecchiature per ufficio[1],
scaduto nel dicembre 2011. Il 12 luglio 2011 il Consiglio ha adottato una
decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo
quinquennale; i negoziati relativi a tale accordo si sono conclusi il 29
novembre 2011. Scopo della proposta di modifica del regolamento (CE) n.
106/2008 è adattare al nuovo accordo l'attuazione del programma Energy Star.
Una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e alla conclusione
del nuovo accordo Energy Star è presentata al Consiglio insieme alla proposta
di modifica del regolamento (CE) n. 106/2008. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO Le proposte
relative al nuovo accordo e alla modifica del regolamento (CE) n. 106/2008
tengono conto dell'esperienza acquisita nei primi due periodi di attuazione del
programma Energy Star nell'UE, ossia dal 2001 al 2010, nonché delle
consultazioni dell'European Union Energy Star Board (comitato dell'Unione
europea per il programma Energy Star). I motivi per
proseguire il programma Energy Star per un terzo periodo di cinque anni sono
esposti in modo circostanziato nella comunicazione sull'applicazione del
programma Energy Star nel periodo 2006-2010[2]
e nella raccomandazione della Commissione al Consiglio sull'avvio dei negoziati
per il secondo accordo Energy Star. Di seguito sono sintetizzati i principali
punti emersi: –
il programma Energy Star è risultato molto efficace
nell'orientare il mercato delle apparecchiature per ufficio verso una maggiore
efficienza energetica. Ha permesso di ridurre di circa 11 TWh (pari a circa il
16%) il consumo di energia elettrica delle apparecchiature per ufficio vendute
negli ultimi tre anni, consentendo di risparmiare oltre 1,8 miliardi di euro
sulla fattura energetica e di evitare 3,7 Mt di emissioni di CO2; –
il programma offre un quadro politico flessibile e
dinamico, particolarmente adatto a prodotti in rapida evoluzione come le TIC; –
è opportuno che l'UE e gli USA continuino a
cooperare all'elaborazione di specifiche di prodotto, in modo che lo stesso livello
di requisiti sia introdotto pressoché contemporaneamente dalle due parti; –
poiché gli Stati Uniti intendono introdurre nel
programma la certificazione da parte di terzi, l'accordo dovrebbe continuare ad
applicarsi secondo due sistemi distinti di registrazione dei prodotti, vale a
dire l'autocertificazione nell'UE e la certificazione da parte di terzi negli
USA. L'abbandono del principio del riconoscimento reciproco non dovrebbe
comportare ripercussioni negative per i fabbricanti che partecipano al programma
dell'UE, dal momento che essi operano principalmente sul mercato dell'Unione; –
nell'obbligo imposto alle autorità governative
centrali di acquistare apparecchiature per ufficio con un'efficienza energica
almeno conforme ai requisiti Energy Star i fabbricanti hanno individuato la
ragione principale della loro partecipazione al programma. Inoltre, poiché
buona parte di essi partecipa ad appalti pubblici in Stati membri diversi
dal paese di stabilimento, è opportuno prendere in considerazione un rafforzamento
delle disposizioni in materia di appalti pubblici. Ulteriori argomenti a favore
di un rafforzamento delle disposizioni relative agli appalti pubblici figurano
nella valutazione dell'impatto[3]
che accompagna la proposta di direttiva sull'efficienza energetica[4]; –
benché dai dati disponibili emerga un livello
elevato di conformità, è opportuno che la Commissione e gli Stati membri
cooperino strettamente per far osservare l'integralità del programma e
verifichino se l'osservanza sia effettiva entro 18 mesi dalla conclusione dell'accordo.
A questo proposito è opportuno chiarire gli obblighi rispettivi della
Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda l'osservanza del
programma; –
la Commissione continuerà a monitorare l'incidenza
delle modifiche proposte dagli Stati Uniti e del programma Energy Star sul
risparmio energetico, sui fabbricanti e sull'osservanza delle specifiche.
Almeno due anni prima della scadenza del nuovo accordo la Commissione
analizzerà le possibili opzioni per la gestione del consumo energetico delle
apparecchiature per ufficio, compresa la sostituzione del programma Energy Star
con strumenti politici alternativi. 3. ASPETTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Scopo precipuo della proposta di modifica del
regolamento (CE) n. 106/2008 è adattare l'attuazione del programma Energy Star
al nuovo accordo fra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione
europea concernente il coordinamento dei programmi di etichettatura di
efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio. L'unica modifica sostanziale contenuta nella
proposta riguarda la soppressione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento
(CE) n. 106/2008, che dispone che "le apparecchiature per ufficio per le
quali l'uso del Common Logo è stato concesso dall'USEPA si presumono, fino a
prova contraria, conformi al presente regolamento". Fino ad ora il
programma è stato attuato nell'UE e negli USA applicando un sistema di
autocertificazione da parte dei fabbricanti e il suo successo nell'Unione è in
parte riconducibile alla semplicità delle procedure di registrazione dei
prodotti. Tuttavia gli Stati Uniti hanno deciso di introdurre la certificazione
da parte di terzi per i prodotti immessi sul mercato statunitense. Tale
approccio non è raccomandato per il mercato dell'Unione, in quanto potrebbe
avere ripercussioni negative sul programma e svantaggiare le PMI rispetto ai
grandi fabbricanti. Pertanto, nell'ambito del nuovo accordo il programma dovrà
funzionare in base a due sistemi distinti di registrazione dei prodotti. I
prodotti immessi sul mercato dell'UE dovranno essere registrati presso la
Commissione europea, mentre i prodotti immessi sul mercato statunitense
dovranno essere registrati tramite terzi accreditati nell'ambito del programma
Energy Star degli Stati Uniti. Ciò significa che il principio del
riconoscimento reciproco non sarà più applicabile. Altre modifiche mirano ad aggiornare i
riferimenti alla legislazione vigente (all'articolo 4) e al nuovo accordo (all'articolo
11), nonché il nome dell'Energy Star Board (all'articolo 8). L'articolo 12
definisce in modo più chiaro le responsabilità della Commissione e degli Stati
membri per quanto riguarda l'osservanza del programma. Gli articoli 4 e 7 e gli
articoli 13 e 14 sono stati accorpati. Nella comunicazione sull'applicazione del programma
Energy Star nel periodo 2006-2010 la Commissione ha richiamato la necessità di
considerare un rafforzamento delle disposizioni relative agli appalti pubblici.
Tuttavia, poiché l'attuazione tempestiva del programma Energy Star nell'ambito
del nuovo accordo dipende dalla rapida adozione del regolamento modificato, non
vengono proposte modifiche sostanziali del testo. Il rafforzamento delle
disposizioni in materia di appalti pubblici sarà invece trattato nella proposta
di direttiva sull'efficienza energetica[5],
che disciplina tale materia in modo organico. È opportuno che il regolamento
modificato tenga conto delle disposizioni relative agli appalti pubblici della
suddetta direttiva. La Commissione controllerà in permanenza l'impatto
delle modifiche proposte dagli Stati Uniti e del programma Energy Star sul
risparmio energetico, sui fabbricanti e sull'osservanza delle specifiche.
Almeno due anni prima della scadenza del nuovo accordo la Commissione
analizzerà le possibili opzioni future per la gestione del consumo energetico
delle apparecchiature per ufficio, compresa la sostituzione del programma
Energy Star con strumenti politici alternativi. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta è intesa a proseguire l'attuazione
di un programma esistente e pertanto non ha alcuna incidenza sugli stanziamenti
operativi e amministrativi e sulle risorse umane. 2012/0049 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativo a un programma dell'Unione europea
in materia di etichettatura di efficienza energetica delle apparecchiature per
ufficio e recante modifica del regolamento (CE) n. 106/2008
concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n.
106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
concernente un programma comunitario di etichettatura relativa ad un uso
efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio[6] attua il programma Energy Star
nell'Unione sulla base dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti
d'America e la Comunità europea per il coordinamento di programmi di
etichettatura relativa ad un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature
per ufficio[7].
Detto accordo è scaduto il 28 dicembre 2011 e il Consiglio ha adottato una
decisione che autorizzava la Commissione a negoziare un nuovo accordo
quinquennale con gli Stati Uniti. I negoziati relativi al nuovo accordo si
sono conclusi il 29 novembre 2011. Occorre pertanto inserire il riferimento al
nuovo accordo. (2) Occorre altresì aggiornare i
riferimenti ai sistemi unionali di etichettatura o certificazione di qualità
istituiti dalla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all'energia[8],
dalla direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti[9]
e dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea
(Ecolabel UE)[10]. (3) Il presente regolamento
modificativo offre un'utile occasione per inserire il nuovo nome dell'Energy
Star Board. (4) È necessario sopprimere l'articolo
4, paragrafo 4, per tener conto dell'articolo VI del nuovo accordo, il quale
prevede due sistemi distinti di certificazione dei prodotti (autocertificazione
per i prodotti immessi sul mercato dell'Unione e certificazione da parte di
terzi per i prodotti immessi sul mercato statunitense). (5) All'articolo 6 è opportuno
chiarire il collegamento con le pertinenti disposizioni della direttiva
[…./../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e
che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[11].
(6) È necessario chiarire gli
obblighi rispettivi della Commissione e degli Stati membri in relazione all'osservanza
del programma Energy Star, definiti all'articolo 12, paragrafo 3. (7) È opportuno che la
valutazione del programma tenga conto di opzioni politiche alternative e
preveda un tempo sufficiente per consentire una decisione informata su un
eventuale rinnovo dell'accordo. (8) Occorre pertanto modificare
di conseguenza il regolamento (CE) n. 106/2008, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 106/2008 è così
modificato: (1)
L'articolo 4 è sostituito dal seguente: "Articolo 4 Principi generali 1.
Il programma Energy Star è adeguatamente coordinato
con altri programmi dell'Unione europea in materia di etichettatura o
certificazione di qualità nonché con sistemi quali, in particolare, il
sistema per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea,
istituito dal regolamento (CE) n. 66/2010, l'indicazione del consumo di energia
e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia mediante l'etichettatura
ed informazioni uniformi relative ai prodotti, istituita dalla direttiva 2010/30/CE,
e le misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE. Tale coordinamento
comprende lo scambio di elementi di prova e, se del caso, la fissazione di
livelli comuni di specifiche e requisiti tra i vari sistemi. 2.
Altri sistemi facoltativi, nuovi o già in vigore
negli Stati membri, concernenti l'etichettatura di efficienza energetica delle
apparecchiature per ufficio possono coesistere con il programma Energy Star. 3.
Il Common Logo può essere utilizzato dai
partecipanti al programma sulle singole apparecchiature per ufficio da essi
fabbricate e sul materiale per la loro promozione. 4.
La partecipazione al programma Energy Star è
facoltativa. 5.
Fatti salvi le norme dell'Unione europea in materia
di valutazione e apposizione di marchi di conformità e/o gli accordi
internazionali conclusi fra l'Unione europea e paesi terzi riguardo all'accesso
al mercato dell'Unione, i prodotti oggetto del presente regolamento immessi sul
mercato dell'Unione europea possono essere sottoposti a prova dalla Commissione
o dagli Stati membri per accertare il possesso dei requisiti del presente
regolamento.". (2)
L'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Articolo 6 Promozione dei criteri di efficienza
energetica 1.
Per la durata dell'accordo, le autorità governative
centrali ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[12], fatti salvi la legislazione
unionale e nazionale e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza
energetica non meno rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici
di fornitura di valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 di
detta direttiva. Il presente articolo si applica fatte salve le disposizioni di
cui all'articolo 5 e all'allegato III, lettera f), della direttiva
[…./../UE] del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica e
che abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE[13]. 2.
Per la durata dell'accordo, la Commissione e le
altre istituzioni dell'Unione, fatti salvi la legislazione unionale e nazionale
e i criteri economici, specificano requisiti di efficienza energetica non meno
rigorosi delle specifiche comuni per i contratti pubblici di fornitura di
valore pari o superiore alle soglie fissate all'articolo 7 della direttiva
2004/18/CE.". (3)
L'articolo 7 è soppresso. (4)
L'articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 European Union Energy Star Board 1. La Commissione istituisce uno
European Union Energy Star Board ("EUESB"), composto di
rappresentanti nazionali di cui all'articolo 9 e di rappresentanti delle parti
interessate. L'EUESB esamina l'attuazione del programma Energy Star nell'Unione
e fornisce adeguata consulenza e assistenza alla Commissione per consentirle di
svolgere il suo ruolo di ente gestore, come previsto dall'articolo IV dell'accordo. 2. La Commissione garantisce
che, nei limiti del possibile nello svolgimento delle proprie attività, l'EUESB
osservi, per ogni gruppo di apparecchiature per ufficio, una partecipazione
equilibrata di tutte le parti interessate al gruppo di prodotti in questione,
quali produttori, dettaglianti, importatori, gruppi ambientalisti e
organizzazioni dei consumatori. 3. La Commissione, assistita
dall'EUESB, controlla la penetrazione nel mercato dei prodotti che utilizzano
il Common Logo e lo sviluppo dell'efficienza energetica delle apparecchiature
per ufficio, al fine di procedere in tempo utile alla revisione delle specifiche
comuni. 4. La Commissione stabilisce il
regolamento interno dell'EUESB, tenendo conto del parere dei rappresentanti
degli Stati membri in seno all'EUESB.". (5)
L'articolo 11 è sostituito dal seguente: "Articolo 11 Procedure preparatorie per il riesame
dei criteri tecnici 1. Allo scopo di preparare il
riesame delle specifiche comuni e dei gruppi di apparecchiature per ufficio che
rientrano nell'allegato C dell'accordo e prima di presentare una bozza di
proposta o rispondere all'USEPA secondo le procedure stabilite nell'accordo e
nella decisione […] del Consiglio, del […], relativa alla conclusione dell'accordo
tra il governo degli Stati Uniti d'America e l'Unione europea
per il coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza energetica
delle apparecchiature per ufficio[14],
si seguono le procedure indicate ai paragrafi da 2 a 5. 2. La Commissione può chiedere
all'EUESB di formulare una proposta di revisione dell'accordo o delle
specifiche comuni di un prodotto. La Commissione può presentare all'EUESB una
proposta di revisione delle specifiche comuni di un prodotto o di revisione
dell'accordo. L'EUESB può a sua volta presentare alla Commissione una proposta
formulata di propria iniziativa. 3. La Commissione consulta l'EUESB
ogniqualvolta riceve una proposta di revisione dell'accordo dall'USEPA. 4. Nell'esprimere i propri
pareri alla Commissione, i membri dell'EUESB tengono conto dei risultati degli
studi di fattibilità e di mercato nonché delle tecnologie disponibili per
ridurre i consumi energetici. 5. La Commissione tiene in
particolare considerazione l'obiettivo di definire specifiche comuni ambiziose,
conformemente all'articolo I, paragrafo 3, dell'accordo, allo scopo di ridurre
i consumi energetici, tenendo debitamente conto delle tecnologie disponibili e
dei relativi costi. In particolare, prima di esprimere il proprio parere su
nuove specifiche comuni, l'EUESB prende in considerazione i risultati più
recenti degli studi di progettazione ecocompatibile.". (6)
Gli articoli 12 e 13 sono sostituiti dai seguenti: "Articolo 12 Sorveglianza del mercato e controllo
degli abusi 1. Il Common Logo è utilizzato
soltanto per i prodotti oggetto dell'accordo e secondo le direttive per l'uso
del Common Logo riportate nell'allegato B del medesimo. 2. È vietata qualsiasi forma di
pubblicità falsa o fuorviante, così come l'uso di etichette o simboli atti a
ingenerare confusione con il Common Logo. 3. La Commissione assicura l'uso
corretto del Common Logo intraprendendo o coordinando le azioni di cui all'articolo
IX, paragrafi 2, 3 e 4, dell'accordo. Gli Stati membri intraprendono le
opportune azioni, segnatamente le azioni descritte all'articolo IX,
paragrafo 5, dell'accordo, per garantire nel proprio territorio l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento e ne informano la Commissione. Gli
Stati membri possono fornire a quest'ultima, per l'avvio dell'azione, prove di
inosservanza da parte dei partecipanti al programma.". "Articolo 13 Riesame e revisione Prima che le parti dell'accordo procedano alla
discussione sul suo rinnovo ai sensi dell'articolo XIV, paragrafo 2, dello
stesso, la Commissione valuta il contributo offerto dal programma Energy Star
al miglioramento dell'efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio e
alla creazione di opportunità di mercato per i fabbricanti ed esamina le
opzioni politiche alternative previste dalla legislazione dell'Unione, in
particolare dalle direttive 2009/125/CE e 2010/30/CE. I risultati di tale
valutazione e di tale esame sono comunicati al Parlamento europeo e al
Consiglio almeno due anni prima della scadenza dell'accordo.". (7)
L'articolo 14 è soppresso. Articolo 2 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26. [2] COM(2011) 337 definitivo. [3] SEC(2011) 779 definitivo. [4] COM(2011) 370 definitivo. [5] COM(2011) 370 definitivo. [6] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 1. [7] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 26. [8] GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10. [9] GU L 153 del 18.6.2010, pag. 1. [10] GU L 27 del 30.1.2010, pag. 1. [11] GU L […] del
[…], pag. […]. [12] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1422/2007 della
Commissione (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 34). [13] GU L […] del […], pag. […]. [14] GU L [...] del
[...], pag. [...].