Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEEin merito ad una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) /* COM/2012/088 final - 2012/0038 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Per garantire la certezza del diritto e l’omogeneità
del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima
sollecitudine, dopo l’adozione, tutta la pertinente legislazione comunitaria
nell’accordo SEE. 2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE D’IMPATTO Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) mira a modificare l’allegato
II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell’accordo SEE
aggiungendo l’acquis dell’Unione europea adottato di recente in questo settore,
cioè (1)
il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione,
alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni
geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89
del Consiglio; (2)
la raccomandazione 2010/133/UE della Commissione,
del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della contaminazione da
carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e nelle acquaviti di
residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli di
carbammato di etile nelle suddette bevande, che devono essere integrati nell’accordo. Ai fini dell’attuazione del regolamento (CE)
n. 110/2008, si propongono alcuni adattamenti, in particolare (a)
le disposizioni del regolamento non pregiudicano il
diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori,
l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo
umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol. L’obiettivo di
questo adattamento, già previsto nel regolamento (CEE) n. 1576/89, è ridurre i
problemi che il consumo di alcol può provocare negli Stati EFTA-SEE. (b)
Gli Stati EFTA-SEE sono invitati ad inviare
rappresentanti alle riunioni del Comitato per le bevande spiritose, di cui all’articolo
25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo.
I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del
Comitato, ma non hanno diritto di voto. (c)
Il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell’accordo
non si applica al capo III del regolamento. Di conseguenza, le procedure
relative alle domande e alla registrazione delle indicazioni geografiche
saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande provenienti
dagli Stati EFTA-SEE. (d)
È necessario aggiungere alcuni elementi nell’allegato
III per mantenere i riferimenti alle indicazioni geografiche norvegesi. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA A norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di
applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio,
su proposta della Commissione, definire la posizione dell’Unione in ordine a
tali decisioni. Il progetto di decisione del Comitato misto
SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale
posizione dell’UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in
sede di Comitato misto SEE. 2012/0038 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che l’Unione europea
deve adottare nel Comitato misto SEE
in merito ad una modifica dell’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme,
prove e certificazioni) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 114 e l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
L’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico
europeo (“l’accordo SEE”) contiene disposizioni e norme specifiche in materia
di regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni. (2)
Occorre integrare nell’accordo
il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione,
all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande
spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[1]. (3)
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/133/UE
della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della
contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e
nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei
livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande[2]. (4)
Il regolamento (CE) n.
110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[3], che è integrato nell’accordo e deve
pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. (5)
Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione[4],
che è integrato nell’accordo, è diventato obsoleto[5]
e deve pertanto essere soppresso dall’accordo. (6)
Per ridurre i problemi
legati al consumo di alcol, gli Stati EFTA possono vietare, sulla base di
criteri non discriminatori, l’immissione sul mercato nazionale di bevande
spiritose destinate al consumo umano il cui titolo alcolometrico sia superiore
al 60% vol. (7)
Tenuto conto delle
caratteristiche particolari del sistema di registrazione delle indicazioni
geografiche per le bevande spiritose e del fatto che il numero di richieste di
registrazioni degli Stati EFTA dovrebbe essere molto basso, il paragrafo 4,
lettera d) del protocollo 1 non si applica a queste questioni. Di conseguenza,
le procedure relative alle richieste e alla registrazione delle indicazioni
geografiche saranno affidate alla Commissione anche quando si tratta di domande
provenienti dagli Stati EFTA-SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l’Unione europea deve
adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alle modifiche proposte dell’allegato
II dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE
accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO DECISIONE
DEL COMITATO MISTO SEE
N. del
[…] che
modifica l’allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove
e certificazioni) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico
europeo, modificato dal protocollo che adegua l’accordo sullo Spazio economico
europeo, in seguito denominato “l’accordo”, in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (3)
L’allegato II dell’accordo è stato modificato dalla
decisione del Comitato misto SEE n. ... del ….[6]. (4)
Occorre integrare nell’accordo il regolamento (CE)
n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura
e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[7]. (5)
Occorre integrare nell’accordo la raccomandazione 2010/133/UE
della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e sulla riduzione della
contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di frutta con nocciolo e
nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché sul monitoraggio dei livelli
di carbammato di etile nelle suddette bevande[8]. (6)
Il regolamento (CE)
n. 110/2008 abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio[9], che è integrato nell’accordo e deve
pertanto essere abrogato ai sensi del medesimo. (7)
Il regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione[10],
che è integrato nell’accordo, è diventato obsoleto[11]
e deve pertanto essere soppresso dall’accordo. (8)
Tenuto conto delle caratteristiche particolari del
sistema di registrazione delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose
e del fatto che il numero di richieste di registrazioni degli Stati EFTA
dovrebbe essere molto basso, appare opportuno non applicare il paragrafo 4,
lettera d), del protocollo 1 a queste questioni. Questa disposizione lascia
impregiudicate le altre decisioni del Comitato misto SEE. (9)
La presente decisione riguarda la legislazione
relativa alle bevande spiritose. La legislazione relativa alle bevande
spiritose non si applica al Liechtenstein fintanto che l’applicazione dell’accordo
fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti
agricoli è estesa al Liechtenstein, come indicato nell’introduzione al capitolo
XXVII dell’allegato II dell’accordo. La presente decisione, pertanto, non
si applica al Liechtenstein, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il capitolo XXVII dell’allegato II dell’accordo
è così modificato: 1.
i punti 1 (Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio)
e 2 (Regolamento (CEE) n. 1014/90 della Commissione) sono soppressi. 2.
Dopo il punto 8 (Regolamento (CE) n. 2870/2000
della Commissione) è inserito quanto segue: “9. 32008 R 0110: Regolamento
(CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio
2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura
e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che
abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008,
pag. 16), modificato da: - 32008 R 1334: Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 dicembre 2008 (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34). Ai fini del presente accordo, le
disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso: (a)
le disposizioni del regolamento non pregiudicano il
diritto degli Stati EFTA di vietare, sulla base di criteri non discriminatori,
l’immissione sul mercato nazionale di bevande spiritose destinate al consumo
umano il cui titolo alcolometrico sia superiore al 60% vol. (b)
Gli Stati EFTA interessati sono invitati ad inviare
osservatori alle riunioni del Comitato per le bevande spiritose, di cui all’articolo
25, dedicate a questioni contemplate dagli atti cui è fatto riferimento nell’accordo.
I rappresentanti degli Stati EFTA partecipano a pieno titolo ai lavori del
Comitato, ma non hanno diritto di voto. (c)
Il paragrafo 4, lettera d), del protocollo I dell’accordo
non si applica al capo III del regolamento. (d)
All’allegato III è aggiunto quanto segue: Categoria di prodotto || Indicazione geografica: || Paese di origine 15. Vodka || Íslenskt Vodka/Icelandic Vodka Norsk Vodka/Norwegian Vodka || Islanda Norvegia 24. Akvavit/aquavit || ÍslensktBrennivín/Icelandic Aquavit Norsk akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit || Islanda Norvegia Altre bevande spiritose || Le indicazioni geografiche qui sopra menzionate riguardano prodotti non definiti nel regolamento. Pertanto, devono essere completate dalla denominazione di vendita “bevanda spiritosa”. Gli Stati EFTA che producono tali bevande spiritose comunicano alle altre Parti contraenti le definizioni nazionali di questi prodotti. || 10. 32010 H 0133: Raccomandazione
2010/133/UE della Commissione, del 2 marzo 2010, sulla prevenzione e
sulla riduzione della contaminazione da carbammato di etile nelle acquaviti di
frutta con nocciolo e nelle acquaviti di residui di frutta con nocciolo nonché
sul monitoraggio dei livelli di carbammato di etile nelle suddette bevande (GU
L 52 del 3.3.2010, pag. 53).” Articolo 2 I testi del regolamento (CE) n. 110/2008 e della
raccomandazione 2010/133/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare
nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fanno
fede. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il…, a
condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche
previste dall’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo*. Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione
SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, […]. || Per il Comitato misto SEE Il presidente […] || I segretari del Comitato misto SEE […] [1] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [2] GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53. [3] GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. [4] GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. [5] [6] GU L … del …, pag. … [7] GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16. [8] GU L 52 del 3.3.2010, pag. 53. [9] GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. [10] GU L 105 del 25.4.1990, pag. 9. [11] GU C 30 del 6.2.2009, pag. 18. * [Non
è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata
l’esistenza di obblighi costituzionali.]