Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea /* COM/2012/085 final - 2012/0036 (COD) */
RELAZIONE
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.
Contesto generale
La presente
proposta di direttiva intende agevolare il compito delle autorità degli Stati
membri incaricate di confiscare e recuperare i proventi che i criminali
traggono da forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera. La
proposta mira a colpire l’incentivo economico che muove la criminalità, al fine
di proteggere l’economia lecita da infiltrazioni criminali e corruzione, nonché
a restituire i proventi di reato alle autorità pubbliche che forniscono servizi
ai cittadini. È la risposta al contesto economico attuale, in cui
la crisi finanziaria e il rallentamento della crescita economica generano nuove
opportunità per i criminali, maggiori vulnerabilità nel nostro sistema
economico e finanziario e nuove sfide per le autorità pubbliche chiamate a
fornire le risorse finanziarie per soddisfare il bisogno crescente di servizi
ed assistenza sociali. I gruppi di
criminalità organizzata sono imprese illegali concepite per generare profitti
che si dedicano ad una moltitudine di attività criminali transfrontaliere
(quali il traffico illecito di stupefacenti, la tratta degli esseri umani, il
traffico illecito di armi e la corruzione) da cui traggono ingenti profitti. Stando alle stime
delle Nazioni Unite, l’importo totale dei proventi di reato a livello mondiale
nel 2009 è ammontato a circa 2100 miliardi di dollari USA, ossia il 3,6% del
prodotto interno lordo mondiale[1]. Non vi sono stime
affidabili delle dimensioni dei proventi di reato nell’Unione europea[2],
ma in Italia i proventi della criminalità organizzata riciclati nel 2011 sono
stati stimati dalla Banca d’Italia a 150 miliardi di euro. Nel
Regno Unito gli introiti della criminalità organizzata sono stati stimati nel 2006
a 15 miliardi di sterline. I profitti tratti
da queste attività vengono poi riciclati e reinvestiti in attività lecite.
Sempre più i gruppi di criminalità organizzata occultano e reinvestono
patrimoni in Stati membri diversi da quello in cui è stato commesso il reato[3],
indebolendo la capacità di contrastare le forme gravi di criminalità
organizzata transfrontaliera nell’intera Unione europea, con conseguenze sul
funzionamento del mercato interno che provocano distorsioni della concorrenza
con le imprese legittime e minano la fiducia nel sistema finanziario[4].
Da ultimo, le forme gravi di criminalità organizzata sottraggono introiti
fiscali ai governi nazionali e al bilancio dell’Unione europea. Tutti gli Stati membri dovrebbero pertanto
disporre di un sistema efficiente, sostenuto dal quadro istituzionale e dalle
risorse finanziarie e umane che si rendono necessari, per congelare, gestire e
confiscare i proventi di reato. Tuttavia,
malgrado sia regolata da norme dell’Unione e nazionali, la confisca dei
proventi di reato è ancora poco sviluppata e sottoutilizzata. L’importo
complessivo derivante da attività criminali recuperato nell’Unione europea
resta modesto rispetto agli introiti stimati dei gruppi di criminalità
organizzata[5]. A titolo
di esempio, nel 2009 i beni confiscati sono ammontati a 185 milioni di euro in
Francia, a 154 milioni di sterline nel Regno Unito, a 50 milioni di euro nei
Paesi Bassi e a 281 milioni di euro in Germania. A livello di
Unione, è stata data priorità strategica alla confisca dei proventi di reato in
quanto strumento efficace nella lotta alle forme gravi di criminalità
organizzata. Nel programma di Stoccolma del 2009[6] si invitano gli
Stati membri e la Commissione a rendere più efficace la confisca dei proventi
di reato e a rafforzare la cooperazione tra uffici per il recupero dei beni. Nelle conclusioni
del Consiglio Giustizia e affari interni in materia di confisca e recupero dei
beni, adottate nel giugno 2010[7], si chiede un approccio
più coordinato tra Stati membri affinché si giunga ad un sistema di confisca
dei proventi di reato più efficace e diffuso. Si esorta in particolare la
Commissione a valutare un rafforzamento del quadro giuridico che porti a regimi
più efficaci per la confisca nei confronti di terzi e per i poteri estesi di
confisca. Si sottolinea l’importanza di ciascuna fase della confisca e del
processo di recupero dei beni, raccomandando misure per preservare il valore
dei beni durante detto processo. Nella
comunicazione della Commissione “La strategia di sicurezza interna dell’UE in
azione”[8] si legge che la
Commissione proporrà misure legislative per rafforzare il quadro giuridico dell’Unione
in materia di confisca, in particolare per autorizzare un più ampio ricorso
alla confisca nei confronti di terzi[9] e i poteri estesi di
confisca, e per facilitare il riconoscimento reciproco tra Stati membri dei
provvedimenti di confisca non basati sulla condanna[10]. Il Parlamento
europeo ha adottato, nell’ottobre 2011, una relazione d’iniziativa sulla
criminalità organizzata nell’Unione europea in cui invita la Commissione a
presentare quanto prima nuove proposte legislative in materia di confisca, in
particolare norme per l’utilizzo efficace di strumenti quali la confisca
allargata e la confisca in assenza di condanna, norme che consentano la
confisca di beni intestati a terzi e norme sull’attenuazione dell’onere della
prova in seguito alla condanna di una persona per reato grave per quanto
concerne l’origine dei beni in suo possesso[11]. Nella
comunicazione sui proventi di reato adottata nel 2008[12],
la Commissione ha identificato dieci priorità strategiche in vista del lavoro
futuro e ha sottolineato le carenze nel quadro giuridico dell’Unione (mancata
attuazione, scarsa chiarezza di talune disposizioni, mancanza di coerenza tra
le norme esistenti). In questo contesto,
la Commissione propone una direttiva che introduce norme minime per gli Stati
membri in materia di congelamento e di confisca dei proventi di reato
attraverso la confisca diretta, le pene sostitutive per il valore in causa, i
poteri estesi di confisca, la confisca non basata sulla condanna (in
circostanze limitate), e la confisca nei confronti di terzi. L’adozione di tali
norme minime armonizzerà ulteriormente i regimi degli Stati membri in materia
di congelamento e confisca dei beni, promuovendo quindi la fiducia reciproca e
l’effettiva cooperazione transfrontaliera. Inoltre la
Commissione continuerà a cercare ed analizzare possibili modalità per
rafforzare il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di
confisca, tenendo debito conto dei diritti fondamentali. Col tempo, tutti i
provvedimenti di confisca e di congelamento emessi da uno Stato membro dovranno
essere efficacemente eseguiti nei riguardi di beni situati in un altro Stato
membro. A tal fine, la Commissione continuerà a spronare gli Stati membri
affinché applichino i vigenti strumenti giuridici dell’Unione per il
riconoscimento reciproco. La presente proposta non comporta costi per il
bilancio dell’Unione e non riguarda l’assegnazione in bilancio del valore dei
beni confiscati.
1.2.
Disposizioni dell’Unione europea vigenti nel
settore della proposta
L’attuale quadro giuridico dell’Unione in
materia di congelamento e confisca dei proventi di reato è costituito da
quattro decisioni quadro del Consiglio e da una decisione del Consiglio: ·
la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio[13],
che impone agli Stati membri di consentire la confisca, di ammettere pene
sostitutive per il valore in causa[14] nei casi in cui i
proventi diretti di reato non possano essere rintracciati, e di fare in modo
che le richieste provenienti da altri Stati membri siano trattate con la stessa
priorità data ai procedimenti nazionali; ·
la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio[15],
che armonizza le norme sulla confisca. La confisca ordinaria, comprese le pene sostitutive
per il valore in causa, deve essere disponibile per qualunque reato punibile
con un anno di reclusione. Devono essere esercitabili poteri estesi di confisca[16]
per alcuni reati gravi, allorquando “commess[i] nel quadro di un’organizzazione
criminale”; ·
la decisione quadro 2003/577/GAI[17],
che prevede il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di blocco dei beni; ·
la decisione quadro 2006/783/GAI[18],
che prevede il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di confisca; e ·
la decisione 2007/845/GAI del Consiglio[19]
relativa allo scambio di informazioni e alla cooperazione tra gli uffici degli
Stati membri per il recupero dei beni, che obbliga gli Stati membri ad
istituire o designare uffici nazionali per il recupero dei beni in qualità di
punti di contatto centrali per facilitare, attraverso una cooperazione
rafforzata, il reperimento più rapido possibile dei proventi di reato in tutta
l’Unione europea. Questi strumenti sono stati elaborati
essenzialmente per combattere le forme gravi di criminalità organizzata.
Tuttavia, fatte salve le disposizioni relative ai poteri estesi di confisca, l’attuale
quadro giuridico dell’Unione in materia di diritto penale sostanziale si
applica alla confisca dei proventi di qualunque reato punibile con pena
privativa della libertà personale superiore a un anno.
1.3.
Coerenza con altre politiche
Il programma di
lavoro della Commissione per il 2011 include la presente proposta tra le
iniziative strategiche, nell’ambito di un’iniziativa di politica più ampia
destinata a tutelare l’economia lecita da infiltrazioni criminali. Detta
iniziativa comprende misure per contrastare la corruzione nell’Unione europea[20]
e una strategia antifrode[21] dell’Unione adottate a
giugno 2011. Nel tutelare l’economia lecita, la presente proposta
contribuirà alla crescita e all’occupazione in Europa e ad una crescita
sostenibile in linea con la strategia Europa 2020[22].
Il pacchetto
anti-corruzione, adottato dalla Commissione nel giugno 2011, ha definito un
approccio strategico rafforzato contro la corruzione in una vasta gamma di
politiche interne ed esterne dell’Unione europea e ha disposto un nuovo
meccanismo di rendicontazione per valutare periodicamente, a partire dal 2013,
gli sforzi posti in essere dagli Stati membri contro la corruzione. La
comunicazione sulla lotta alla corruzione nell’Unione europea invita gli Stati
membri ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un’individuazione
ed un’azione penale efficaci nonché l’imposizione regolare di sanzioni
dissuasive e il recupero dei proventi di reato nei casi di corruzione. Nella
comunicazione è posto l’accento anche sulla necessità di rivedere il quadro
giuridico dell’Unione sulla confisca e sul recupero dei beni per garantire che
le autorità giudiziarie degli Stati membri siano effettivamente in grado di
confiscare i proventi di reato e i beni coinvolti in attività criminali e di
recuperare interamente il valore corrispondente, anche nei casi di corruzione.
Nello stesso
contesto di tutela dell’economia lecita, la Commissione ha lanciato nel 2011
varie iniziative allo scopo di salvaguardare meglio il denaro dei contribuenti
a livello di Unione contro la frode e la corruzione. Tra queste
figurano la proposta della Commissione di modificare il quadro giuridico dell’OLAF[23],
la comunicazione sulla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea
attraverso il diritto penale e le indagini amministrative[24],
e la comunicazione relativa ad una strategia antifrode della Commissione.
L’attuazione della strategia antifrode della Commissione è operata in
stretto coordinamento con il lavoro relativo alla relazione anti-corruzione
dell’Unione europea; quest’ultima ha ad oggetto l’attuazione
delle politiche anti-corruzione negli Stati membri, mentre la prima si
concentra sulle misure di prevenzione e lotta alla frode e alla corruzione in
particolare a danno dei fondi UE. La presente
proposta è conforme alla normativa dell’Unione contro il riciclaggio di denaro,
in particolare alla terza direttiva anti-riciclaggio[25]
e alle iniziative connesse che la Commissione, le altre istituzioni dell’Unione
e gli Stati membri stanno portando avanti in questo settore.
2.
Risultati delle consultazioni con le parti interessate e valutazione
dell’impatto
2.1.
Consultazioni con le parti interessate
La proposta è stata elaborata secondo i
principi della Commissione relativi a una migliore regolamentazione; la
preparazione della stessa e la relativa valutazione d’impatto hanno rispettato
le norme minime sulla consultazione delle parti interessate. Sono state condotte ampie consultazioni e discussioni
con esperti nell’ambito della riunione plenaria della rete interagenzie Camden
per il recupero dei beni[26] (settembre 2010) nonché
in otto riunioni, tenutesi tra il 2009 e il 2011, della piattaforma informale
UE degli uffici per il recupero dei beni. Dal momento che la
confisca è una materia specialistica per la quale le competenze sono limitate,
non è stata condotta alcuna consultazione pubblica via internet. Sono stati
stabiliti contatti con la società civile, in particolare con organizzazioni che
promuovono la legalità, la lotta alla criminalità organizzata e la tutela delle
vittime di reato[27]. Le questioni
legate alla confisca dei proventi di reato sono ampiamente discusse anche tra
gli esperti. Sono sempre più numerosi i seminari strategici e le riunioni tra
professionisti in materia di confisca e recupero dei beni[28]
che si tengono a livello internazionale. I professionisti ritengono che la
maggior parte delle norme contenute nella proposta riflettano le buone prassi
descritte nelle raccomandazioni adottate dalla rete interagenzie Camden per il
recupero dei beni tra il 2005 e il 2010. Tali norme sono anche in linea con le
raccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria (GAFI) dell’OCSE sulla confisca[29].
Gli Stati membri
hanno espresso le rispettive posizioni su questi temi nel 2010, nelle
richiamate conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni. Nonostante un
largo consenso sulla maggior parte delle questioni, alcuni Stati membri hanno
espresso riserve quanto alla confisca non basata sulla condanna. Diversamente,
su altri temi (ad esempio, la confisca nei confronti di terzi e la gestione dei
beni) gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di una risposta più
forte da parte dell’Unione europea. Preoccupazioni
legate ad un aumento dei poteri estesi di confisca, della confisca non basata
sulla condanna e dei poteri di confisca nei confronti di terzi sono state
espresse da avvocati difensori con riguardo ai diritti fondamentali (potenziale
limitazione del diritto di proprietà e del diritto ad un giudice imparziale).
Come di seguito descritto, la proposta tiene pienamente conto di tali
preoccupazioni.
2.2.
Valutazione dell’impatto
Conformemente alla politica per una migliore
regolamentazione, la Commissione ha condotto una valutazione dell’impatto delle
varie opzioni strategiche, sulla base di uno studio esterno concluso nel marzo 2011[30]. Lo studio esterno si basa su una vasta
consultazione di professionisti ed esperti, compresi colloqui con punti di
contatto nazionali della rete interagenzie Camden per il recupero dei beni. Come
dimostrano le posizioni espresse al momento dei negoziati sulle richiamate
conclusioni del Consiglio, gli Stati membri concordano in linea generale sulla
necessità di norme dell’Unione più stringenti in materia di recupero dei beni. La valutazione d’impatto si basa anche sulle
conclusioni e raccomandazioni contenute in un altro studio, concluso nel 2009[31],
che analizza le prassi negli Stati membri in materia di confisca,
concentrandosi in particolare su ciò che è risultato efficace a livello
nazionale, al fine di promuovere e scambiare buone prassi. Lo studio ha
identificato vari ostacoli all’efficacia della confisca, tra cui i conflitti
fra tradizioni giuridiche che portano alla mancanza di un approccio comune ai
provvedimenti di confisca, le difficoltà a preservare e mantenere i beni, la
mancanza di risorse e di formazione, i contatti limitati tra uffici e la
mancanza di statistiche coerenti e comparabili. Infine, la valutazione d’impatto si basa sulle
relazioni di attuazione, adottate dalla Commissione, relative agli atti
giuridici vigenti dell’Unione. Come mostrano le relazioni relative alle
decisioni quadro 2005/212/GAI[32], 2003/577/GAI[33]
e 2006/783/GAI[34], gli Stati membri hanno
recepito con lentezza tali decisioni e le relative disposizioni sono spesso
state attuate in modo incompleto o scorretto. La decisione 2007/845/GAI del
Consiglio è l’unica il cui grado di attuazione negli Stati membri possa dirsi
moderatamente soddisfacente[35]. La valutazione d’impatto ha analizzato varie
opzioni strategiche a cui corrispondono gradi diversi di intervento a livello
di Unione: un’opzione di natura non legislativa, un’opzione legislativa minima
(destinata a correggere le carenze del quadro giuridico esistente dell’Unione
che ne impediscono il buon funzionamento) ed un’opzione legislativa massima
(che oltrepassa gli obiettivi del quadro giuridico esistente dell’Unione). Nell’ambito
di quest’ultima, sono analizzate due sub-opzioni legislative massime, l’una che
prevede e l’altra che esclude l’intervento a livello di Unione in materia di
riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca tra
Stati membri. L’opzione strategica da prediligere è quella
di natura legislativa massima, suscettibile di rafforzare sensibilmente l’armonizzazione
delle norme nazionali sulla confisca e l’esecuzione, tra l’altro modificando
disposizioni vigenti sui poteri estesi di confisca, e introducendo nuove norme
sulla confisca non basata sulla condanna e sulla confisca nei confronti di
terzi, nonché norme più efficaci sul riconoscimento reciproco dei provvedimenti
di congelamento e di confisca. Tra i vari diritti fondamentali, la
valutazione d’impatto ha analizzato gli effetti sulla tutela dei dati
personali;tali effetti sono stati considerati esigui. La versione integrale della relazione sulla
valutazione d’impatto è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_confiscation_en.htm
2.3.
Base giuridica
La proposta è basata sull’articolo 82,
paragrafo 2, e sull’articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (TFUE). Il conferimento di poteri connessi alla
confisca e al recupero dei beni è stato modificato dall’entrata in vigore del
trattato di Lisbona. Dal momento che la principale base giuridica della
presente proposta è l’articolo 83, paragrafo 1, del TFUE, il suo campo di
applicazione è limitato ai reati nei settori elencati in tale articolo,
segnatamente il terrorismo, la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento
sessuale delle donne e dei minori, il traffico illecito di stupefacenti, il
riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento,
la criminalità informatica e la criminalità organizzata. Il traffico illecito
di armi rientra nel campo d’applicazione allorquando il reato è commesso in un
contesto di criminalità organizzata. Dal momento che una delle sfere di criminalità
elencate è la “criminalità organizzata”, la proposta riguarderà altre attività
criminali, pur non specificamente elencate nell’articolo 83, paragrafo 1, nella
misura in cui dette attività sono commesse attraverso la partecipazione ad un’organizzazione
criminale quale definita dalla decisione quadro 2008/841/GAI relativa alla
lotta contro la criminalità organizzata[36]. Dalla limitazione del campo di applicazione
della presente proposta alle sfere di criminalità elencate all’articolo 83,
paragrafo 1, inclusi i reati commessi attraverso la partecipazione ad un’organizzazione
criminale, discende che le disposizioni vigenti dell’Unione in materia di
confisca dovrebbero rimanere in vigore al fine di mantenere un certo livello di
armonizzazione per quanto riguarda quelle attività criminali che non rientrano
nel campo di applicazione della presente direttiva. Conseguentemente la
proposta mantiene in vigore gli articoli 2, 4 e 5 della decisione quadro 2005/212/GAI.
2.4.
Sussidiarietà, proporzionalità e rispetto dei
diritti fondamentali.
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del
trattato sull’Unione europea (TUE), l’Unione interviene soltanto se e in quanto
gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri. L’articolo 67 del TFUE prevede che l’Unione
garantisca ai cittadini un livello elevato di sicurezza attraverso la
prevenzione e la lotta alla criminalità. La confisca dei proventi di reato è
sempre più riconosciuta come uno strumento essenziale per combattere la
criminalità organizzata, che molto spesso è per sua natura transnazionale e
deve essere per questo affrontata a partire da una base comune. L’Unione
europea è pertanto in una posizione migliore, rispetto ai singoli Stati membri,
per regolamentare più efficacemente il congelamento e la confisca dei proventi
di reato. Sempre più i patrimoni dei gruppi di
criminalità organizzata sono occultati e investiti al di fuori del loro paese d’origine
(e non di rado in più paesi)[37]. Questa doppia
dimensione transfrontaliera – delle attività della criminalità organizzata e
dei relativi investimenti – giustifica ulteriormente il fatto che l’intervento
dell’Unione abbia ad oggetto i beni dei gruppi di criminalità organizzata. Tutte le disposizioni rispettano pienamente il
principio di proporzionalità e i diritti fondamentali, compresi il diritto di
proprietà, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa, il diritto ad
un giudice imparziale, il diritto a che la propria causa sia esaminata
equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole, il diritto a un ricorso
effettivo dinanzi a un giudice nonché il diritto di essere informato su come
poterlo esercitare, il diritto al rispetto della vita privata e della vita
familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il
diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato, e i
principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, l’introduzione di norme
armonizzate sulla confisca non basata sulla condanna è prevista esclusivamente
in circostanze molto limitate, ossia laddove il convenuto non possa essere
processato per causa di decesso, malattia o fuga. La confisca estesa è
autorizzata solo nella misura in cui l’autorità giudiziaria ritenga che, sulla
base di fatti specifici, il condannato per un reato sia in possesso di beni
che, secondo quanto è più probabile, sono il frutto di altre attività criminali
analoghe, piuttosto che di attività di altra natura. Al condannato è data la
possibilità di confutare detti fatti specifici. Inoltre, i poteri estesi di
confisca non possono essere esercitati verso quei presunti proventi di reato
per i quali l’interessato sia stato prosciolto in un processo precedente, né in
altri casi in cui si applichi il principio del ne bis in idem. La
confisca nei confronti di terzi è consentita solo a determinate condizioni,
ossia quando il terzo che ha acquistato i beni abbia pagato un importo
inferiore al valore di mercato e avrebbe dovuto sospettare che i beni
costituivano proventi di reato, nonché a seguito di una valutazione che
dimostri che è improbabile che la confisca dei beni direttamente presso la
persona che li ha trasferiti ottenga il risultato auspicato. Infine, nella
proposta sono inserite specifiche garanzie e rimedi giudiziari destinati a
garantire un pari livello di tutela e rispetto dei diritti fondamentali, tra
cui il diritto di essere informato in merito al processo, il diritto di essere
rappresentato da un difensore, l’obbligo di comunicare quanto prima qualsiasi
decisione che abbia effetti sul bene, nonché il diritto ad avere l’effettiva
possibilità di introdurre appello contro detta decisione. Questi specifici
rimedi sono previsti non solo per imputati o indagati ma anche per altre
persone nell’ambito della confisca nei confronti di terzi. Pur non essendosi espressa sulla questione di
principio della compatibilità dei regimi di confisca non basata sulla condanna
e dei poteri estesi di confisca con la convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha emesso varie sentenze, confermando l’applicazione di tali
regimi in determinati casi. Le procedure nazionali di confisca non basata sulla
condanna, che comportano l’inversione dell’onere della prova relativamente alla
legittimità dei beni (che vanno ben oltre le disposizioni della presente
direttiva) sono state confermate dalla Corte in determinati casi, nella misura
in cui erano applicate in modo equo al caso specifico e con adeguate garanzie
per l’interessato. Ad esempio, l’applicazione della normativa italiana è stata
considerata una restrizione necessaria dei diritti fondamentali nella misura in
cui costituisce un’ “arma necessaria” nella lotta contro la mafia[38].
In un’altra causa è stato considerato che l’applicazione del regime di confisca
civile nel Regno Unito non viola la convenzione[39].
2.5.
Scelta dello strumento
Al fine di modificare le norme di
armonizzazione dell’Unione, l’unico strumento valido è una direttiva che
sostituisca l’azione congiunta 98/699/GAI e, parzialmente, le decisioni
quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI.
2.6.
Disposizioni specifiche
- Obiettivo (articolo 1) Questa disposizione chiarisce che la direttiva
contiene solo norme minime (la normativa nazionale può avere portata più ampia)
e che essa si riferisce alla confisca dei proventi e degli strumenti di reato. - Definizioni (articolo 2) La maggior parte delle definizioni sono tratte
dalle precedenti decisioni quadro dell’Unione o da convenzioni internazionali.
La definizione di “provento di reato” è stata ampliata rispetto a quella
contenuta nella decisione quadro 2005/212/GAI al fine di includere la
possibilità di confiscare tutti gli utili valutabili, anche indiretti, che
derivano dai proventi di reato. La definizione di “reato” rimanda a precise
definizioni delle sfere di criminalità elencate all’articolo 83, paragrafo 1,
del TFUE, come disposto nella normativa vigente dell’Unione. - Confisca (articolo 3) Questa disposizione incorpora (parzialmente) l’articolo
2 della decisione quadro 2005/212/GAI e (parzialmente) l’articolo 3 della
decisione quadro 2001/500/GAI, e obbliga gli Stati membri a consentire la
confisca di strumenti e proventi di reato a seguito di una condanna definitiva
nonché la confisca di beni di valore equivalente ai proventi stessi. - Poteri estesi di confisca (articolo 4) Per poteri estesi di confisca si intende la
possibilità di confiscare beni al di là dei proventi diretti del reato. Una
condanna definitiva può essere seguita da una confisca (estesa) non solo di
beni legati al reato specifico, ma anche di beni ulteriori che, secondo quanto
accertato dall’autorità giudiziaria, costituiscono i proventi di altri reati
analoghi. I poteri estesi di confisca sono già previsti
dalla normativa dell’Unione. La decisione quadro 2005/212/GAI obbliga gli
Stati membri a consentire la confisca di beni che appartengono direttamente o
indirettamente al condannato per determinati reati gravi (connessi alla
criminalità organizzata e ad attività terroristiche). Tuttavia, tale decisione
quadro stabilisce una serie di norme minime alternative riguardo ai poteri
estesi di confisca, lasciando agli Stati membri la scelta di applicare una, due
o tutte e tre le opzioni. La relazione di attuazione della Commissione ha
evidenziato che tali norme non sono chiare e hanno portato ad un recepimento
frammentario. Inoltre, le opzioni alternative per l’esercizio dei poteri estesi
di confisca hanno ristretto la portata del riconoscimento reciproco dei
provvedimenti di confisca: le autorità di uno Stato membro danno esecuzione ai provvedimenti
di confisca emessi da un altro Stato membro solo se fondati sulle stesse
opzioni alternative applicate in quello Stato membro. Di conseguenza, il
riconoscimento reciproco dei provvedimenti fondati su poteri estesi di confisca
risulta problematico. La presente proposta introduce poteri estesi
di confisca in relazione ai reati elencati all’articolo 83, paragrafo 1, del
TFUE come previsto dalla normativa vigente dell’Unione. Essa semplifica anche l’attuale
sistema di opzioni alternative per i poteri estesi di confisca, prevedendo un
unico insieme di norme minime. Possono essere utilizzati poteri estesi di
confisca laddove l’autorità giudiziaria accerti, sulla base di determinati
fatti, che un condannato per un reato a cui si applica la presente direttiva è
in possesso di beni che è molto più probabile siano originati da attività
criminali di natura o gravità analoga, che non da qualsiasi attività di altra
natura. La confisca estesa è esclusa qualora le attività criminali analoghe non
abbiano potuto fare l’oggetto di un processo penale perché a motivo della
prescrizione ai sensi del diritto penale nazionale. La proposta esclude dalla
confisca anche i proventi di presunte attività criminali per le quali l’interessato
sia stato definitivamente assolto in un processo precedente (confermando così
la presunzione d’innocenza tutelata dall’articolo 48 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea) o altre situazioni in cui si applica il
principio del ne bis in idem. - Confisca non basata sulla condanna
(articolo 5) Questo articolo introduce norme sulla confisca
non basata sulla condanna in circostanze limitate, allo scopo di regolare casi
in cui non possa essere esercitata l’azione penale; riguarda perciò la confisca
rispetto ad un reato, ma consente agli Stati membri di scegliere se questa
debba essere inflitta dal giudice penale e/o dal giudice civile/amministrativo. Le procedure non basate sulla condanna consentono di
congelare e confiscare beni indipendentemente dal fatto che il titolare dei beni
abbia o meno subito una condanna penale. Affinché sia rispettato il principio di
proporzionalità, la proposta non introduce la confisca non basata sulla
condanna in tutti i casi, bensì la rende possibile solo in circostanze in cui
non possa essere ottenuta una condanna penale in ragione del fatto che l’indagato
è deceduto, è affetto da malattia permanente o quando la sua fuga o malattia
non consente di agire penalmente entro tempi ragionevoli e comporta il rischio
di vedere l’azione penale invalidata dalla prescrizione. Detta norma riflette le disposizioni della
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Al fine di agevolare la
cooperazione internazionale in materia di confisca, la convenzione invita gli
Stati aderenti a prevedere di adottare le misure necessarie a consentire la
confisca dei proventi della corruzione in assenza di una condanna penale nei
casi in cui l’autore del reato non possa essere processato per causa di
decesso, fuga o assenza o in altri casi appropriati (articolo 54, paragrafo 1,
lettera c)). La stessa norma si ispira al lavoro del gruppo d’azione
finanziaria (GAFI) dell’OCSE, il quale esorta i propri paesi membri a valutare
la possibilità di adottare misure che consentano di confiscare i proventi o gli
strumenti di reato senza l’obbligo di ottenere una condanna penale o l’obbligo
dell’autore del reato di dimostrare l’origine lecita del bene che si presume
sia passibile di confisca (raccomandazione 3). La norma trae spunto anche dalle
opinioni espresse dal Gruppo Roma-Lione del G8 in una relazione dove si
sottolinea che, se in linea di principio dovrebbe essere utilizzata la confisca
basata sulla condanna, vi sono casi in cui l’azione penale non è possibile
poiché l’imputato è deceduto o si è dato alla fuga, mancano prove sufficienti e
necessarie a dare il via all’azione penale o per altre ragioni tecniche[40].
L’introduzione di norme sulla confisca in assenza di una condanna penale è
stata sostenuta anche da professionisti riuniti nell’ambito della rete
interagenzie Camden per il recupero dei beni e dalla piattaforma degli uffici
per il recupero dei beni. - Confisca nei confronti di terzi (articolo
6) Spesso, non appena sono oggetto di indagine, i
criminali trasferiscono i propri beni a terzi compiacenti al fine di evitarne
la confisca. Per confisca nei confronti di terzi si intende la confisca di beni
trasferiti a terzi da parte di una persona indagata o condannata. Le norme
nazionali degli Stati membri relative alla confisca nei confronti di terzi
divergono, ostacolando il riconoscimento reciproco dei provvedimenti di
congelamento e di confisca su beni trasferiti a terzi. Per rispettare il principio di proporzionalità
e tutelare la posizione dei terzi che acquisiscono i beni in buona fede, la
proposta non introduce norme di armonizzazione minima per tutti i casi di
confisca nei confronti di terzi. Questa disposizione impone che esista la
possibilità di confiscare beni presso terzi per quanto riguarda i proventi di
reato o altri beni dell’imputato ricevuti per un prezzo inferiore al valore di
mercato e che una persona ragionevole nella posizione del terzo avrebbe il
sospetto che si tratti del frutto di un reato o che siano trasferiti al fine di
aggirare l’applicazione dei provvedimenti di confisca. La norma chiarisce che l’analisi
secondo il criterio della persona ragionevole deve basarsi su fatti e
circostanze concreti al fine di evitare decisioni arbitrarie. Inoltre,
la confisca nei confronti di terzi deve essere possibile solo una volta che si
sia giunti alla conclusione, sulla base di fatti specifici, che la confisca dei
beni del condannato, imputato o indagato non abbia probabilità di successo o in
situazioni in cui determinati oggetti infungibili debbano essere restituiti al
loro legittimo proprietario. - Congelamento (articolo 7) Il primo paragrafo di questo articolo obbliga
gli Stati membri a consentire, in vista di una eventuale successiva confisca,
il congelamento dei beni o degli strumenti di reato che rischiano di essere
dispersi, occultati o trasferiti al di fuori della giurisdizione. Essa
chiarisce che detti provvedimenti devono essere adottati da un’autorità
giudiziaria. L’introduzione della possibilità di far uso di
poteri di congelamento in casi urgenti, al fine di impedire la dispersione dei
beni in situazioni in cui l’attesa di un provvedimento da parte di un’autorità
giudiziaria potrebbe mettere a repentaglio le possibilità di congelamento, è da
tempo una priorità per i pubblici ministeri e per le autorità di contrasto. Il
secondo paragrafo di questo articolo obbliga gli Stati membri ad adottare
misure per garantire che i beni che rischiano di essere dispersi, occultati o
trasferiti fuori dalla giurisdizione possano essere congelati immediatamente da
parte delle autorità competenti, prima di richiedere un provvedimento
giudiziario o in pendenza di questo. - Garanzie (articolo 8) Secondo la giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
i diritti fondamentali quali il diritto di proprietà, non sono assoluti. Essi
possono essere legittimamente soggetti a restrizioni, purché dette restrizioni
siano disposte dalla legge e, fatto salvo il principio di proporzionalità,
siano necessarie e realizzino concretamente gli obiettivi di interesse generale
o la necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, come nel caso della
prevenzione della criminalità organizzata. L’articolo 47 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea garantisce il diritto a un ricorso effettivo e
il diritto a un giudice imparziale. Nella misura in cui interferiscono
con il diritto di proprietà o altri diritti fondamentali, i provvedimenti di
congelamento o di confisca devono essere impugnabili dagli interessati alle
condizioni stabilite da questo articolo. La normativa dell’Unione in vigore (ad
esempio, l’articolo 4 della decisione quadro 2005/212/GAI) dispone che gli
Stati membri devono assicurare che nel diritto nazionale esistano effettivi
mezzi giuridici a tutela degli interessati. Nell’intento di rispettare pienamente la Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, questo articolo introduce
garanzie minime a livello di Unione dirette a garantire il rispetto della
presunzione d’innocenza, il diritto a un giudice imparziale (compreso il
principio del ne bis in idem), l’esistenza di mezzi effettivi di ricorso
dinanzi a un giudice e il diritto di essere informati su come poter esercitare
tali mezzi. -
Definizione della portata della confisca ed effettiva esecuzione (articolo 9) Le persone sospettate di appartenere ad
organizzazioni criminali hanno dimostrato di saper efficacemente occultare i
loro beni, spesso beneficiando della consulenza di professionisti qualificati.
Le indagini sui beni in vista di una possibile confisca successiva sono
generalmente lunghe e devono essere svolte nei tempi previsti dalle
corrispondenti procedure penali. Nei casi in cui sia emesso un provvedimento di
confisca, non siano rilevati beni o quelli riscontrati non siano sufficienti e
il provvedimento di confisca non possa essere eseguito, questo articolo obbliga
gli Stati membri a consentire che vengano svolte indagini finanziarie sul
patrimonio dell’interessato nella misura necessaria a dare esecuzione a tale
provvedimento. Questa disposizione risponde al problema della preclusione delle
attività di confisca al termine della procedimento penale e consente a
provvedimenti di confisca che non sono stati eseguiti o che lo sono stati solo
parzialmente, di essere eseguiti nei riguardi di beni precedentemente nascosti
che sono nel frattempo “riemersi”, anche quando il procedimento penale sia
terminato. - Gestione dei beni sottoposti a
congelamento (articolo 10) Questa disposizione intende agevolare la
gestione dei beni congelati in vista una eventuale successiva confisca ed
impone agli Stati membri di introdurre misure che garantiscano una gestione
appropriata di tali beni, in particolare conferendo poteri per liquidarli,
quanto meno qualora ci sia il rischio che si svalutino o che la loro
conservazione diventi troppo onerosa. - Efficacia e obblighi di rendicontazione
(articolo 11) Questa disposizione introduce obblighi di
rendicontazione in capo agli Stati membri al fine di agevolare l’elaborazione
di statistiche da utilizzare a scopi valutativi. 2012/0036 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa al congelamento e alla confisca dei
proventi di reato nell’Unione europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 83,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[41],
visto il parere del Comitato delle regioni[42],
deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il motore principale della criminalità organizzata
transfrontaliera è il profitto economico. Per essere efficaci, le autorità di
contrasto e giudiziarie dovrebbero disporre dei mezzi per rintracciare,
congelare, gestire e confiscare i proventi di reato. (2)
I gruppi di criminalità organizzata operano
prescindendo dalle frontiere e sempre più acquisiscono beni in altri Stati
membri e in paesi terzi. Vi è un crescente bisogno di un’efficace cooperazione
internazionale delle forze di contrasto in materia di recupero dei beni e di
reciproca assistenza giudiziaria. (3)
Benché le statistiche disponibili siano limitate,
gli importi recuperati dai proventi di reati patrimoni di origine criminale
nell’Unione appaiono insufficienti rispetto ai proventi di reato stimati.
Taluni studi hanno dimostrato che, anche se regolamentate da norme dell’Unione
e da norme nazionali, le procedure di confisca restano sottoutilizzate. (4)
Il programma di Stoccolma[43]
e le conclusioni del Consiglio Giustizia e affari interni in materia di
confisca e recupero dei beni adottate nel giugno 2010, sottolineano l’importanza
di una più efficace identificazione, confisca e riutilizzazione dei beni
criminali. (5)
L’attuale quadro giuridico dell’Unione in materia
di congelamento, sequestro e confisca dei beni è composto dalla decisione
quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il
riciclaggio di denaro, l’individuazione, il rintracciamento, il congelamento o
sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato[44],
dalla decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003,
relativa all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei
beni o di sequestro probatorio[45], dalla decisione quadro 2005/212/GAI
del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni,
strumenti e proventi di reato[46], e dalla decisione
quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca[47]. (6)
Le relazioni d’attuazione della Commissione
relative alle decisioni quadro 2005/212/GAI, 2003/577/GAI e 2006/783/GAI
mostrano che i regimi vigenti per l’esercizio di poteri estesi di confisca e
per il riconoscimento reciproco di provvedimenti di congelamento e di confisca
non sono pienamente efficaci: la confisca risulta ostacolata dalle divergenze
tra le legislazioni degli Stati membri. (7)
La presente direttiva è volta a modificare e ad
ampliare le disposizioni delle decisioni quadro 2001/500/GAI e 2005/212/GAI,
che dovrebbero essere parzialmente sostituite con riferimento agli Stati membri
che partecipano all’adozione della presente direttiva. (8)
Occorre ampliare l’attuale concetto di provento al
fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti gli
utili indiretti, compresi il successivo reinvestimento o la trasformazione di
proventi diretti, il valore corrispondente a tutte le perdite evitate e tutti
gli utili valutabili. (9)
È opportuno quindi che la confisca degli strumenti
e proventi di reato a seguito di una decisione definitiva dell’autorità
giudiziaria, nonché la confisca di beni per un valore equivalente a detti
proventi si riferisca a tale concetto ampliato con riferimento ai reati
disciplinati dalla presente direttiva. La decisione quadro 2001/500/GAI ha
obbligato gli Stati membri a consentire la confisca di strumenti e proventi di
reato a seguito di una condanna definitiva nonché la confisca di beni di valore
equivalente ai proventi stessi. Occorre che tali obblighi siano mantenuti per i
reati che non sono disciplinati dalla presente direttiva. (10)
I gruppi criminali si dedicano ad una vasta gamma
di attività criminali. Allo scopo di contrastare efficacemente le attività
della criminalità organizzata, vi possono essere situazioni in cui è opportuno
che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a
un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l’autorità giudiziaria stabilisca
essere i proventi di altri reati. Questo approccio è definito come confisca
estesa. La decisione quadro 2005/212/GAI ha disposto tre diversi gruppi di
condizioni minime che gli Stati membri potevano scegliere per applicare i
poteri estesi di confisca. Conseguentemente, al momento del recepimento, gli
Stati membri hanno scelto opzioni diverse, da cui sono derivati concetti
diversi di poteri estesi di confisca nelle giurisdizioni nazionali. Tale
divergenza ostacola la cooperazione transfrontaliera nei casi di confisca. È
pertanto necessario armonizzare ulteriormente le disposizioni relative ai
poteri estesi di confisca definendo un unico insieme di norme minime. Tali
poteri devono applicarsi quando l’autorità giudiziaria nazionale, sulla base di
fatti specifici quali quelli connessi alla natura del reato, del reddito
dichiarato del condannato, della differenza tra la sua situazione economica e
il suo livello di vita, o di altri fatti, ritiene molto più probabile che i
beni in questione siano derivati da altri reati, di natura o gravità analoghe a
quelle del reato per il quale la persona è condannata, che da altre attività. (11)
Conformemente al principio del ne bis in idem,
è opportuno escludere dalla confisca estesa i proventi di presunte attività
illecite per le quali l’interessato è stato assolto in un processo precedente o
in altri casi in cui si applica il principio del ne bis in idem. La
confisca estesa deve essere esclusa qualora le attività criminali analoghe non
abbiano potuto essere oggetto di un processo penale a motivo della prescrizione
ai sensi del diritto penale nazionale. (12)
L’emissione di provvedimenti di confisca richiede
in via generale una condanna penale. In taluni casi deve comunque essere
possibile, anche laddove non possa ottenersi una condanna penale, confiscare
beni al fine di contrastare le attività criminali e fare in modo che i profitti
derivanti da tali attività non vengano reinvestiti nell’economia lecita. Alcuni
Stati membri autorizzano la confisca laddove non vi siano prove sufficienti per
l’azione penale, qualora l’autorità giudiziaria ritenga, secondo quanto è
probabile, che i beni siano di origine illecita, nonché in situazioni in cui l’indagato
o imputato si dia alla fuga per evitare l’azione penale, sia incapace di essere
processato per altri motivi o deceda prima del termine del procedimento penale.
Questa tipologia è definita confisca non basata sulla condanna. È necessario
che siano adottate disposizioni per consentire la confisca non basata sulla
condanna quanto meno in queste ultime, limitate, circostanze in tutti gli Stati
membri. Ciò è conforme all’articolo 54, paragrafo 1, lettera c), della
convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, ai sensi del quale ogni
Stato partecipante è chiamato a prevedere di adottare le misure necessarie a
consentire la confisca dei beni acquisiti illecitamente in assenza di una
condanna penale, compresi i casi in cui l’autore del reato non possa essere
giudicato per causa di decesso, fuga o assenza. (13)
La pratica del trasferimento dei beni, al fine di
evitarne la confisca, da parte di un indagato o di un imputato ad un terzo
compiacente è comune e sempre più diffusa. L’attuale quadro giuridico dell’Unione
non contiene norme vincolanti sulla confisca dei beni trasferiti a terzi.
Diventa pertanto sempre più necessario consentire la confisca dei beni
trasferiti a terzi, di norma quando l’imputato non possiede beni passibili di
confisca. È opportuno che sia prevista la confisca nei confronti di terzi, a
determinate condizioni, una volta che si sia giunti alla conclusione, sulla
base di fatti specifici, che la confisca dei beni del condannato, imputato o
indagato non abbia probabilità di successo, o in situazioni in cui determinati
oggetti infungibili debbano essere restituiti al loro legittimo proprietario.
Inoltre, al fine di tutelare gli interessi dei terzi di buona fede, tale
confisca deve essere possibile solo se il terzo sapeva o avrebbe dovuto sapere
che il bene era il provento di un reato o era trasferito per evitare la
confisca ed era ceduto a titolo gratuito o in cambio di un importo inferiore al
suo valore di mercato. (14)
È necessario adottare provvedimenti provvisori per
garantire che i beni rimangano disponibili in vista di un’eventuale confisca.
Tali provvedimenti di congelamento devono essere adottati da un autorità giudiziaria.
Al fine di prevenire la dispersione dei beni prima che un provvedimento di
congelamento possa essere emesso dall’autorità giudiziaria, le autorità
competenti degli Stati membri devono essere autorizzate a vietare
immediatamente il trasferimento, la conversione, la cessione o la circolazione
dei beni che rischiano di essere occultati o trasferiti al di fuori della
giurisdizione, sulla base di una richiesta di provvedimento di congelamento in
vista di un’eventuale successiva confisca, in pendenza della decisione da parte
dell’autorità giudiziaria. (15)
Spesso gli indagati o imputati nascondono i propri
beni durante l’intero procedimento penale. Di conseguenza non possono essere
eseguiti provvedimenti di confisca, cosicché coloro che ne sono oggetto, una
volta scontata la condanna, possono godere del loro patrimonio. È pertanto
necessario consentire la definizione dell’esatta portata del patrimonio da
confiscare, anche in seguito ad una condanna penale definitiva, per permettere
la completa esecuzione dei provvedimenti di confisca nei casi in cui non sia
stato rilevato inizialmente alcun bene o il patrimonio sia risultato
insufficiente e il provvedimento di confisca non sia stato eseguito.
Considerata la limitazione al diritto di proprietà che i provvedimenti di
congelamento comportano, non è opportuno che tali misure provvisorie siano
mantenute più di quanto non sia necessario a conservare la disponibilità del
bene in vista di un’eventuale successiva confisca. Ne discende l’obbligo per l’autorità
giudiziaria di verificare periodicamente che il loro scopo di prevenire la
sparizione dei beni sia sempre attuale. (16)
È necessario che i beni sottoposti a congelamento
in vista di una successiva confisca siano opportunamente gestiti in modo che
non perdano il loro valore economico. Gli Stati membri devono adottare le
misure necessarie, compresa la vendita o il trasferimento del bene, al fine di
minimizzare questo tipo di perdite. Gli Stati membri devono adottare le misure
opportune, come l’istituzione di uffici nazionali centrali per la gestione dei
beni o meccanismi equivalenti (ad esempio, se queste funzioni sono decentrate)
per gestire in modo opportuno i beni sottoposti a congelamento prima della
confisca e preservarne il valore, in pendenza della decisione giudiziaria. (17)
Sono scarse le fonti di dati affidabili relative al
congelamento e alla confisca dei proventi di reato. Al fine di consentire una
valutazione della presente direttiva, è necessario raccogliere una serie minima
di dati statistici appropriati comparabili in materia di tracciamento dei beni,
attività giudiziarie e trasferimento dei beni. (18)
La presente direttiva rispetta i diritti
fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto di proprietà, il
diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla
protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e
a un giudice imparziale, la presunzione d’innocenza e i diritti della difesa,
il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato e i
principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. La presente direttiva deve essere applicata
conformemente a tali diritti e principi. (19)
Le misure disposte dalla presente direttiva hanno
conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o
degli imputati, ma anche di terzi che non sono oggetto di azioni penali. È
pertanto necessario contemplare specifiche garanzie e mezzi di ricorso al fine
di salvaguardare i loro diritti fondamentali nell’attuazione delle norme della
presente direttiva. (20)
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a
dire agevolare la confisca dei beni in materia penale, non può essere
conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere
conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al
principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione
europea. La presente direttiva si limita a
quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio
di proporzionalità enunciato allo stesso articolo. (21)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà,
sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato
sul funzionamento dell’Unione europea, [detti Stati membri hanno notificato che
desiderano partecipare all’adozione e all’applicazione della presente
direttiva] oppure [e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo,
detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente direttiva, non
sono da essa vincolati, né sono soggetti alla sua applicazione]. (22)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla
posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al
trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione
della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua
applicazione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
TITOLO I OBIETTIVO
E CAMPO DI APPLICAZIONE Articolo 1 Oggetto
La presente direttiva reca norme minime
relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale successiva confisca,
e alla confisca di beni in materia penale. Articolo 2 Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende
per: (1)
“provento di reato”: ogni vantaggio economico
derivato da reati; esso può consistere in qualsiasi bene e include ogni
successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti da parte dell’indagato
o imputato, e qualsiasi utile valutabile; (2)
“bene”: un bene di qualsiasi natura, materiale o
immateriale, mobile o immobile, nonché i documenti legali o gli strumenti
comprovanti il diritto di proprietà o altri diritti sui predetti beni; (3)
“strumento”: qualsiasi bene usato o destinato a
essere usato, in qualsiasi modo, in tutto o in parte, per commettere uno o più
reati; (4)
“confisca”: una sanzione o misura, ordinata da un’autorità
giudiziaria a seguito di un procedimento per un reato, che consiste nel privare
definitivamente di un bene; (5)
“congelamento”: il divieto temporaneo di
trasferire, distruggere, convertire, disporre o far circolare un bene o di
assumerne temporaneamente la custodia o il controllo; (6)
“reato”: un illecito penale contemplato (a)
dalla convenzione sulla base dell’articolo K.3,
paragrafo 2, lettera c), del trattato sull’Unione europea relativa alla lotta
contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità
europee o degli Stati membri dell’Unione europea[48], (b)
dalla decisione quadro 2000/383/GAI del Consiglio,
del 29 maggio 2000, relativa al rafforzamento della tutela per mezzo di
sanzioni penali e altre sanzioni contro la falsificazione di monete in
relazione all’introduzione dell’euro[49], (c)
dalla decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio,
del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di
mezzi di pagamento diversi dai contanti[50], (d)
dalla decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo[51],
come modificata dalla decisione quadro del Consiglio 2008/919/GAI del 9
dicembre 2008[52], (e)
dalla decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio,
del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l’individuazione, il
rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e
dei proventi di reato[53], (f)
dalla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio,
del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore
privato[54], (g)
dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio,
del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli
elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di
traffico illecito di stupefacenti[55], (h)
dalla decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio,
del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione[56], (i)
dalla decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata[57], (j)
dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la
repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che
sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI[58],
(k)
dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l’abuso e
lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce
la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio[59].
TITOLO II CONGELAMENTO
E CONFISCA Articolo 3 Confisca
basata sulla condanna 1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o proventi di
reato affinché sia consentito, a seguito di una condanna penale definitiva. 2.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per poter procedere alla confisca di beni per un valore corrispondente ai
proventi di reato, a seguito di una condanna penale definitiva. Articolo 4 Poteri
estesi di confisca 1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per poter procedere alla confisca totale o parziale dei beni che appartengono a
una persona condannata per un reato laddove, sulla base di fatti specifici, l’autorità
giudiziaria ritenga molto più probabile che i beni in questione siano stati
ottenuti dal condannato mediante attività criminali analoghe, piuttosto che da
attività di altra natura. 2.
Non può ricorrersi a confisca quando le attività
criminali analoghe di cui al paragrafo 1 (a)
non hanno potuto essere oggetto di un procedimento
penale a motivo della prescrizione ai sensi del diritto nazionale, oppure (b)
sono già state oggetto di un procedimento penale il
cui esito è stata l’assoluzione definitiva dell’imputato, o in altri casi in
cui si applichi il principio del ne bis in idem. Articolo 5 Confisca
non basata sulla condanna Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie per poter procedere alla confisca dei proventi e strumenti di reato
in assenza di una condanna penale, a seguito di un procedimento che, se l’indagato
o imputato avesse potuto essere processato, avrebbe potuto portare ad una
condanna penale, laddove: (a)
la morte o la malattia permanente dell’indagato o
imputato impedisca di portare avanti l’azione penale, oppure (b)
la malattia o la fuga dell’indagato o imputato
prima dell’azione penale o dell’emissione della condanna non consenta di agire
penalmente entro tempi ragionevoli e comporti il rischio grave che l’azione
penale sia invalidata dalla prescrizione. Articolo 6 Confisca
nei confronti di terzi 1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per poter procedere alla confisca: (a)
dei proventi di reato trasferiti a terzi dal
condannato o per suo conto, oppure dall’indagato o imputato nelle circostanze
di cui all’articolo 5, oppure (b)
di altri beni del condannato, trasferiti a terzi al
fine di evitare la confisca di beni del valore corrispondente ai proventi di
reato. 2.
La confisca dei proventi di reato o di beni di cui
al paragrafo 1 è possibile qualora i beni siano suscettibili di restituzione,
oppure laddove (a)
da una valutazione, svolta sulla base di fatti
specifici attinenti al condannato, all’indagato o all’imputato, risulti che la
confisca dei beni del condannato, dell’indagato o dell’imputato nelle
circostanze di cui all’articolo 5, non ha probabilità di successo, e (b)
i proventi di reato o i beni siano stati trasferiti
a titolo gratuito o in cambio di un importo inferiore al loro valore di mercato
nel caso in cui il terzo: i) relativamente ai proventi di reato, era al
corrente della loro origine illecita o, in assenza di tale consapevolezza, una
persona ragionevole nella sua stessa posizione avrebbe sospettato, in base a
circostanze e fatti concreti, che la loro origine era illecita; ii) relativamente ad altri beni, era al corrente
che essi erano trasferiti al fine di evitare la confisca di beni del valore
corrispondente ai proventi di reato o, in assenza di tale consapevolezza, una
persona ragionevole nella stessa posizione avrebbe sospettato, in base a
circostanze e fatti concreti, che erano trasferiti al fine di evitare la
confisca. Articolo 7 Congelamento
1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
per poter procedere, in vista di un’eventuale successiva confisca, al
congelamento dei beni che rischiano di essere dispersi, occultati o trasferiti
al di fuori della giurisdizione. Tali misure sono ordinate dall’autorità
giudiziaria. 2.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie
affinché le proprie autorità competenti possano procedere immediatamente al
congelamento di beni quando vi sia un rischio elevato che detti beni siano
dispersi, occultati o trasferiti prima della decisione dell’autorità
giudiziaria. Tali misure sono confermate quanto prima dall’autorità
giudiziaria. Articolo 8 Garanzie
1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a
garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite
dai provvedimenti disciplinati nella presente direttiva godano del diritto a un
ricorso effettivo e che gli indagati godano del diritto a un giudice
imparziale. 2.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a
garantire che ciascun provvedimento di congelamento dei beni sia motivato, che
dopo la sua esecuzione il provvedimento sia comunicato quanto prima all’interessato
e che resti in vigore solo il tempo necessario a conservare i beni in vista di
un’eventuale successiva confisca. Ciascuno Stato membro dispone che vi sia l’effettiva
possibilità, in qualunque momento prima dell’adozione del provvedimento di
confisca, di impugnare dinanzi all’autorità giudiziaria il provvedimento di
congelamento da parte di persone i cui beni ne sono l’oggetto. I beni
sottoposti a congelamento che non sono successivamente confiscati sono
restituiti immediatamente al legittimo proprietario. 3.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a
garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all’interessato.
Ciascuno Stato membro dispone che vi sia l’effettiva possibilità di impugnare,
dinanzi all’autorità giudiziaria, il provvedimento di confisca da parte delle
persone i cui beni ne sono l’oggetto. 4.
Nei procedimenti di cui all’articolo 4, l’indagato
o l’imputato hanno l’effettiva possibilità di contestare la probabilità in base
alla quale i beni in questione sono considerati proventi di reato. 5.
Nei casi di cui all’articolo 5, la persona i cui
beni sono in causa nel provvedimento di confisca è rappresentata da un
difensore durante il procedimento, al fine di esercitare i diritti della difesa
relativamente all’accertamento del reato e all’identificazione dei proventi e
degli strumenti di reato. 6.
Nel caso in cui la persona i cui beni sono in causa
è un terzo, questi o il suo difensore sono informati del procedimento che può
portare ad un provvedimento di confisca di tali beni e possono partecipare al
procedimento nella misura necessaria a preservare efficacemente i diritti dell’interessato.
Tale persona gode quanto meno del diritto di essere ascoltata, del diritto di
porre domande e del diritto di fornire prove prima che sia adottato un
provvedimento definitivo di confisca. Articolo 9 Definizione
della portata della confisca ed effettiva esecuzione Ciascuno Stato membro adotta le misure
necessarie affinché sia possibile definire la portata esatta dei beni da
confiscare in seguito ad una condanna penale definitiva o in seguito ad un
procedimento quale previsto all’articolo 5, che hanno portato al provvedimento
di confisca, e di consentire che siano prese ulteriori misure per quanto
necessario all’effettiva esecuzione di tale provvedimento di confisca. Articolo 10 Gestione
dei beni sottoposti a congelamento 1.
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie,
come l’istituzione di uffici nazionali centralizzati o meccanismi equivalenti,
per garantire l’adeguata gestione di beni sottoposti a congelamento in vista di
un’eventuale successiva confisca. 2.
Ciascuno Stato membro assicura che le misure di cui
al paragrafo 1 ottimizzino il valore economico di tali beni e include la
vendita o il trasferimento dei beni che rischiano di svalutarsi. TITOLO III DISPOSIZIONI
FINALI Articolo 11 Dati
statistici Al fine di verificare l’efficacia dei loro
regimi di confisca, gli Stati membri raccolgono periodicamente e conservano
dati statistici esaurienti provenienti dalle autorità pertinenti. I dati
statistici raccolti sono inviati alla Commissione ogni anno e includono per
tutti i reati: (a)
il numero di provvedimenti di congelamento
eseguiti, (b)
il
numero di provvedimenti di confisca eseguiti, (c)
il valore dei beni sottoposti a
congelamento, (d)
il
valore dei beni recuperati, (e)
il numero di richieste di provvedimenti di
congelamento da eseguire in un altro Stato membro, (f)
il
numero di richieste di provvedimenti di confisca da eseguire in un altro Stato
membro, (g)
il valore dei beni recuperati a seguito di
esecuzione in un altro Stato membro, (h)
il valore dei beni destinati ad essere
riutilizzati per finalità di contrasto, preventive o sociali, (i)
il numero di casi in cui è ordinata la
confisca in correlazione al numero di condanne penali per reati contemplati
dalla presente direttiva, (j)
il numero di richieste di provvedimenti di
congelamento e di confisca rigettate dalle autorità giudiziarie, (k)
il numero di richieste di provvedimenti di
congelamento e di confisca non confermati in seguito a impugnazione. Articolo 12 Recepimento 1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla
presente direttiva entro …[due anni dall’adozione]. Essi trasmettono
immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono
corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le
modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia
disciplinata dalla presente direttiva. Articolo
13 Relazioni Entro [tre anni dalla data di recepimento] la
Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui
valuta gli effetti delle norme nazionali vigenti in materia di confisca e
recupero dei beni, accompagnata, ove necessario, da opportune proposte. Articolo 14 Sostituzione dell’azione comune 98/699/GAI e delle decisioni quadro 2001/500/GAI
e 2005/212/GAI 1.
L’articolo 1, lettera a), dell’azione comune 98/699/GAI,
gli articoli 3 e 4 della decisione quadro 2001/500/GAI, nonché gli articoli 1 e
3 della decisione quadro 2005/212/GAI sono sostituiti con riferimento agli
Stati membri che partecipano all’adozione della presente direttiva, fatti salvi
gli obblighi degli Stati membri relativamente al termine per il recepimento
delle decisioni quadro nel diritto nazionale. 2.
Con riguardo agli Stati membri che partecipano all’adozione
della presente direttiva, i riferimenti all’azione comune e alle disposizioni
delle decisioni quadro di cui al paragrafo 1 devono intendersi come riferimenti
alla presente direttiva. Articolo 15
Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea. Articolo 16
Destinatari Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai
trattati. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] United Nations Office on Drugs and Crime, “Estimating
illicit financial flows resulting from drug trafficking and other transnational
organised crime”, ottobre 2011. [2] Esistono maggiori stime del valore dei mercati
criminali: secondo le Nazioni Unite, il commercio mondiale di stupefacenti nel
2005 ha generato 321 miliardi di dollari USA; la tratta di esseri umani a
livello mondiale raggiunge un valore pari a 42,5 miliardi di dollari USA
all’anno, stando al Consiglio d’Europa; il mercato mondiale delle merci
contraffatte è stato stimato dall’OCSE a 250 miliardi di dollari USA all’anno;
il costo della corruzione nell’Unione europea è stato stimato all’1% del
prodotto interno lordo dell’UE all’anno. [3] Si vedano le conclusioni del Consiglio Giustizia e
affari interni in materia di confisca e recupero dei beni, del giugno 2010
(documento del Consiglio 7769/3/10). Per analoghe dichiarazioni, si vedano la
sintesi della valutazione per il 2011 della minaccia rappresentata dalla
criminalità organizzata, e la relazione annuale di Eurojust per il 2010. [4] Si vedano anche le conclusioni del Consiglio sulla
prevenzione delle crisi economiche e sul sostegno all’attività economica, del
23.4.2010 (documento 7881/10 del Consiglio, punto VII, lettera d)). [5] A titolo di esempio, secondo stime ufficiali del 2006,
nel Regno Unito gli introiti della criminalità organizzata hanno raggiunto i 15
miliardi di sterline, mentre nello stesso anno ne sono stati recuperati dallo
Stato solo 125 milioni (si veda la citazione relativa al ministero dell’Interno
(2006) nella valutazione dell’Europol per il 2010 della minaccia rappresentata
dalla criminalità organizzata). [6] “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei
cittadini” (documento del Consiglio 17024/09, adottato dal Consiglio
europeo il 10/11 dicembre 2009). [7] Documento del Consiglio 7769/3/10. [8] COM (2010) 673 definitivo del 22.11.2010. [9] Si intende con ciò la confisca di beni trasferiti a
terzi da parte di una persona indagata o condannata. [10] Le procedure non basate sulla condanna consentono di
bloccare e confiscare beni indipendentemente dal fatto che il titolare dei beni
abbia o meno subito una condanna penale. [11] Relazione del Parlamento europeo
sulla criminalità organizzata nell’Unione europea, adottata il 25 ottobre
2011 (documento A7-0333/2011 [riferimento provvisorio]). [12] “Proventi della criminalità organizzata – Garantire che “il
crimine non paghi” “ (COM(2008) 766 definitivo del 20.11.2008). [13] GU L 182 del 5.7.2001. [14] Le pene sostitutive per il valore in causa comportano la
confisca di un importo equivalente al valore dei proventi di reato. [15] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49. [16] Si intende con ciò la possibilità di confiscare beni che
vanno al di là dei diretti proventi di un reato, in modo che non sia necessario
stabilire un nesso diretto fra i presunti beni d’origine illegale e un illecito
specifico. [17] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. [18] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59. [19] GU L 332 del 18.12.2007, pag. 103. [20] COM(2011) 307, 308 e 309 e C(2011) 3673 definitivo del
6.6.2011. [21] COM (2011) 376 definitivo del 24.6.2011. [22] COM (2010) 2020 definitivo del 3.3.2010. Si vedano anche le
conclusioni del Consiglio sulla prevenzione delle crisi economiche e sul
sostegno all’attività economica, 23.4.2010, (documento 7881/10 del
Consiglio, punto VII, lettera d)). [23] COM(2011) 135 definitivo del 17.3.2011. [24] COM(2011) 293 definitivo del 26.5.2011. [25] Direttiva 2005/60/CE del 26 ottobre 2005 sul riciclaggio
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309
del 25.11.2005, pag. 15). [26] Sostenuta dalla Commissione e da Europol, la rete
interagenzie Camden per il recupero dei beni (CARIN) è una rete internazionale
di professionisti specializzati in recupero di beni che include esperti (un
punto di contatto per l’azione di contrasto e uno giudiziario) provenienti da
più di 50 paesi e giurisdizioni, compresi 26 Stati membri dell’Unione europea.
I suoi obiettivi sono lo scambio delle migliori pratiche e il miglioramento
della cooperazione transfrontaliera tra le varie agenzie in materia di recupero
dei beni. [27] Ad esempio, i servizi della Commissione hanno tenuto vari
incontri con rappresentanti della rete FLARE (Freedom, Legality and Rights in
Europe) e le rispettive reti associate. [28] Ad esempio il seminario dei centri di eccellenza per la
formazione sul recupero di beni (CEART) e il seminario strategico di Eurojust,
tenutisi nel 2010. [29] In particolare, la raccomandazione 4 del testo del GAFI
come modificato nel febbraio 2012. [30] Contratto quadro di servizi n°JLS/2010/EVAL/FW/001/A1, Study
for an Impact Assessment on a proposal for a new legal framework on the
confiscation and recovery of criminal assets. [31] “Assessing the effectiveness of EU Member
States’ practices in the identification, tracing, freezing and confiscation of
criminal assets”, disponibile alla pagina web http://ec.europa.eu/home-affairs/policies/crime/crime_confiscation_en.htm
[32] Relazione della Commissione, a norma dell’articolo 6 della
decisione quadro del Consiglio del 24 febbraio 2005, relativa alla
confisca di beni, strumenti e proventi di reato (2005/212/GAI),
(COM (2007) 805 definitivo del 17.12.2007). [33] Relazione della Commissione, a norma dell’articolo 14
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa
all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di
sequestro probatorio (COM(2008) 885 definitivo del 22.12.2008). [34] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio ai sensi dell’articolo 22 della decisione quadro 2006/783/GAI del
Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all’applicazione del principio del
reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, (COM(2010) 428 definitivo
del 23.8.2010). [35] Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al
Consiglio, basata sull’articolo 8 della decisione 2007/845/GAI del Consiglio,
del 6 dicembre 2007, concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati
membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e
dell’identificazione dei proventi di reato o altri beni (COM(2011) 176 definitivo
del 12.4.2011). [36] Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24
ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300
dell’11.11.2008, pag. 42). [37] Si veda il riferimento nella nota 2. [38] Sentenza Raimondo/Italia del 22 febbraio 1994. [39] Sentenza Walsh/Direttore dell’Agenzia per il recupero
dei beni (Regno Unito), 2005. [40] Relazione finale del progetto italiano “Confisca:
questioni giuridiche e cooperazione internazionale”, sviluppato nell’ambito del
sotto-gruppo Affari giuridici penali del Gruppo Roma-Lione del G8. [41] GU C […] del […], pag. […]. [42] GU C […] del […], pag. […]. [43] “Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei
cittadini”, documento del Consiglio 17024/09, adottato dal Consiglio
europeo il 10/11 dicembre 2009. [44] GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1. [45] GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45. [46] GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49. [47] GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59. [48] GU C 195 del 25.6.1997, pag. 2. [49] GU L 140 del 14.6.2000, pag. 1. [50] GU L 149 del 2.6.2001, pag. 1. [51] GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3. [52] GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21. [53] GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1. [54] GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54. [55] GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8. [56] GU L 69 del 16.3.2005, pag. 67. [57] GU L 300 del’11.11.2008, pag. 42. [58] GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1. [59] GU L 335 del 17.12.2001, pag. 1.