Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) /* COM/2012/081 final - 2012/0033 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della
proposta • Contesto generale Il sistema d’informazione Schengen (SIS),
istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di
applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli
Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e
della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 ("convenzione Schengen"),
e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per
l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito
dell’Unione europea. L’incarico di sviluppare il SIS di seconda
generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001
del Consiglio[1]
e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001,
sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS
II)[2].
Il SIS II subentrerà al SIS 1+. Lo sviluppo del SIS II tiene conto delle
più recenti evoluzioni nel campo della tecnologia dell’informazione e rende
possibile l’introduzione di ulteriori funzionalità. Le disposizioni sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del SIS II figurano nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)[3],
e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)[4].
Come stabilito in questi stessi atti normativi, le loro disposizioni si
applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalle
date che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che
rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, e andranno
allora a sostituire le disposizioni dell’acquis di Schengen che disciplinano il
SIS 1+, in particolare le pertinenti disposizioni della convenzione
Schengen. Prima che ciò
avvenga, gli utenti del SIS 1+ dovranno migrare verso l’ambiente del
SIS II. Pertanto il regolamento (CE)
n. 1104/2008 del Consiglio[5]
e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla
migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[6], denominati qui di seguito
"strumenti di migrazione", hanno stabilito il quadro giuridico per la
migrazione dal SIS 1+ al SIS II. 2. Motivazione e obiettivi
della proposta Obiettivo della presente proposta è rifondere
in un unico strumento giuridico il regolamento (CE) n. 1104/2008 e
la decisione 2008/839/GAI del Consiglio. La proposta fornisce un
regime giuridico riveduto per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, che
permette agli Stati membri di utilizzare il SIS II con tutte le sue
funzionalità dal momento del passaggio dal SIS 1+ al SIS II. Onorando l’obbligo di presentare relazioni
viene garantita la trasparenza del processo di sviluppo del SIS II rispetto al
Parlamento europeo. 3. Elementi giuridici
della proposta • Base giuridica La presente proposta si basa sull'articolo 74
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto riguarda misure
finalizzate ad assicurare la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati
membri, nonché tra tali servizi e la Commissione, per le politiche che
garantiscono un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza
e giustizia. • Principio di sussidiarietà La presente proposta ottempera al principio di
sussidiarietà in quanto l’obiettivo principale dell’azione prevista, cioè la
migrazione dal SIS 1+ al SIS II, non può essere realizzato dagli Stati membri
singolarmente e può essere conseguito meglio a livello di Unione. • Principio di proporzionalità La presente proposta si limita a quanto è
necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Essa ottempera al principio
di proporzionalità in quanto la sua conseguenza principale è agevolare la
migrazione degli Stati membri dal SIS 1+ al SIS II. • Scelta dello strumento La forma giuridica più appropriata per
rifondere il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI
è un regolamento del Consiglio, poiché uno degli atti giuridici oggetto di
rifusione è un regolamento. Inoltre,
per la gestione dello sviluppo di SIS II e per la migrazione verso questo
strumento sono necessarie norme e procedure uniformi. Le disposizioni formulate
nella presente proposta di regolamento sono precise, incondizionate e
direttamente applicabili, non richiedono cioè l’intervento degli Stati membri
per il loro recepimento negli ordinamenti nazionali. • Procedura di comitato Poiché la decisione 1999/468/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7], è stata abrogata con effetto
dal 1° marzo 2011, nella disposizione relativa alla procedura di comitato si è
fatto riferimento al nuovo regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[8].
La procedura di regolamentazione, applicata nell'ambito della precedente procedura
di comitato, sarà sostituita nella presente proposta dalla procedura d'esame. Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e
la decisione 2007/533/GAI, che istituiscono il comitato, contengono
norme sulla precedente procedura di regolamentazione. Tuttavia, in base alle
misure transitorie previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, i
comitati esistenti dovrebbero iniziare le attività il 1° marzo 2011 secondo le
nuove norme, in questo caso secondo la procedura d'esame. Non è necessaria la
modifica formale del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione
2007/533/GAI. 4. Spiegazione
dettagliata La presente proposta contiene disposizioni
interamente o parzialmente nuove sui seguenti punti. (a)
Rifusione Il modo più opportuno per ottemperare ai
principi di una migliore regolamentazione è applicare la tecnica legislativa
della rifusione, poiché a) è necessario apportare una serie di
modifiche sostanziali agli strumenti di migrazione e b) la struttura a pilastri, che ha condotto
alla creazione di due strumenti giuridici dal contenuto sostanzialmente
identico, non è più pertinente da quando è entrato in vigore il trattato di
Lisbona. Secondo il punto 2 dell'accordo
interistituzionale del 28 novembre 2001 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della
rifusione degli atti normativi[9],
nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo precedente, la
tecnica della rifusione rende possibile l'adozione di un unico testo
legislativo che, al tempo stesso, introduce la modificazione voluta, la
codifica integrandola nelle disposizioni dell'atto precedente che restano
immutate, e abroga quest'ultimo. In una dichiarazione comune su tale punto, le
tre istituzioni prendono atto che la rifusione può essere "verticale"
(il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente e le sue
successive modifiche) oppure "orizzontale" (il nuovo atto normativo
sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia). In virtù del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, non sarebbe possibile modificare un precedente strumento
del terzo pilastro. Di conseguenza, l'unica tecnica giuridica corretta consiste
nel riunire il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI
in un unico atto giuridico sulla medesima base giuridica. La rifusione degli
strumenti di migrazione combina pertanto gli elementi di una rifusione
verticale e orizzontale. La presente proposta distingue chiaramente le
disposizioni nuove da quelle adattate e contiene una clausola di abrogazione,
nonché una tavola di concordanza. (b)
Regimi giuridici per la migrazione La presente proposta applica un approccio
giuridico differenziato per le due fasi della migrazione dal SIS 1+ al SIS II.
La migrazione è composta da due fasi: (1)
il caricamento dei dati dell'N.SIS II, fase che continua a essere disciplinata dalla
convenzione Schengen, (2)
e la transizione dall'N.SIS. all'N.SIS II. L'approccio differenziato consente agli Stati
membri di utilizzare il SIS II con tutte le sue funzionalità fin dal momento
della transizione dal SIS 1+ al SIS II, prevedendo l'applicazione del regolamento
(CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI. L'articolo 12 degli strumenti di migrazione,
nella sua attuale formulazione, prevede che la migrazione dal SIS 1+ al SIS II
avvenga a norma del titolo IV della convenzione Schengen. Questa norma,
tuttavia, impedisce agli Stati membri di utilizzare il SIS II con le sue
piene funzionalità fin dal momento in cui uno di essi ha completato con esito
positivo la transizione dal SIS 1+ al SIS II. Di conseguenza, gli Stati
membri devono disattivare tutti gli elementi del SIS II che non sono presenti
nel SIS 1+ finché il Consiglio non abbia deciso la data di applicazione del
regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI. Il 23 febbraio 2011 gli Stati membri, riuniti
nel comitato SIS-VIS, hanno invitato la Commissione a iniziare senza indugio il
processo di adeguamento del quadro giuridico della migrazione secondo l'approccio
alla migrazione tecnica definito nel piano di migrazione. Quest'ultimo prevede
che, nel corso di un unico periodo di transizione, tutti gli Stati membri
debbano effettuare la transizione della loro applicazione nazionale dal
SIS I al SIS II uno dopo l'altro. È auspicabile che ogni Stato membro
sia in grado di utilizzare pienamente il SIS II fin dal momento in cui ha
completato la transizione, senza aspettare che anche gli altri Stati membri
abbiano effettuato la transizione. Occorre pertanto applicare il regolamento
(CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo
Stato membro inizia la transizione. Il periodo di migrazione dovrebbe essere il
più breve possibile. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e
della decisione 2007/533/GAI non impedisce agli Stati membri che non abbiano
ancora effettuato la transizione o che abbiano dovuto ripiegare sulla funzione
di fallback (tornare al sistema precedente) durante il periodo di
monitoraggio intensivo, di utilizzare soltanto le funzionalità del SIS II che
erano già presenti nel SIS 1+. Oltre a consentire agli Stati membri di trarre
il massimo vantaggio da tutte le applicazioni avanzate rese disponibili dal
SIS II, la proposta permette loro anche notevoli risparmi. (c)
Architettura provvisoria per la migrazione L'applicazione del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI sostituirà l'articolo 64 e gli
articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen, ad eccezione dell'articolo
102 bis, come previsto, rispettivamente, all'articolo 52, paragrafo 1, e
all'articolo 68, paragrafo 1, dei suddetti atti giuridici. Poiché
l'articolo 92 bis della convenzione Schengen contiene norme dettagliate
sull'architettura provvisoria per la migrazione, è opportuno mantenerlo in
vigore per l'intera durata del processo di migrazione. L'architettura provvisoria per la migrazione
delle operazioni del SIS 1+ permette che, per un periodo limitato di
transizione, il SIS 1+ e alcune parti tecniche dell'architettura del SIS II,
che devono essere in uso per consentire una migrazione progressiva da un
sistema all'altro, funzionino parallelamente. Occorre quindi inserire le disposizioni
pertinenti dell'articolo 92 bis della convenzione Schengen nel quadro
giuridico della migrazione. • Disposizioni vigenti nel
settore della proposta –
Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione
dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati
dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della
Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni[10]
("convenzione Schengen"); –
regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio,
del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)[11]; –
decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6
dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II)[12]; –
regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II); –
decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno
2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II); –
regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al
sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi
competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione[13]; –
decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della
Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il
sistema d’informazione Schengen II[14]; –
regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio,
del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen
di seconda generazione (SIS II)[15]; –
decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18
febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)[16]; –
regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio,
del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen
(SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[17]; –
decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del
24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS
1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[18]; –
decisione 2009/724/GAI della Commissione, del
17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della migrazione dal
sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione
Schengen di seconda generazione (SIS II)[19]. 5. Consultazione delle
parti interessate e valutazione dell'impatto • Consultazione delle parti
interessate Gli esperti degli Stati membri partecipano
direttamente al progressivo sviluppo del SIS II, in particolare nell’ambito del
comitato SIS-VIS e del consiglio di gestione del programma globale. Inoltre,
gli sviluppi del SIS II sono continuamente esaminati dagli organi
preparatori del Consiglio. Alla consultazione partecipa anche il garante
europeo della protezione dei dati, dato che nel corso della migrazione saranno
caricati nel sistema anche dati personali. • Sintesi delle risposte e modo
in cui sono state prese in considerazione La presente proposta tiene conto dei risultati
di ampie discussioni con gli Stati membri in sede di Consiglio, specialmente nel
quadro dei gruppi di lavoro del Consiglio SIS-TECH e SIS-SIRENE, nonché dei
pareri espressi dai membri del consiglio di gestione del programma globale.
Essa risponde inoltre all'invito, rivolto alla Commissione dagli Stati membri,
di allineare il quadro giuridico che disciplina la migrazione con lo scenario
tecnico previsto dai loro esperti. • Ricorso al parere di esperti Non si è fatto ricorso a esperti esterni per
preparare la presente proposta. • Valutazione dell'impatto La presente proposta non richiede una
valutazione dell'impatto, in quanto costituisce la continuazione di un progetto
tecnico senza conseguenze economiche, sociali e ambientali chiaramente
identificabili. 6. Incidenza sul bilancio In virtù del regolamento (CE)
n. 2424/2001 e della decisione 2001/886/GAI, le spese
occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio generale
dell’Unione. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006
e dell’articolo 5 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, sono
a carico del bilancio generale dell’Unione europea anche i costi relativi
all’istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e
dell’infrastruttura di comunicazione. I costi per le prove tecniche,
l’esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato
membro interessato. Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e
la decisione 2008/839/GAI del Consiglio mantengono questi stessi
principi di ripartizione dei costi, introducendo tuttavia una nuova categoria
di costi: quelli collegati alla migrazione dal SIS 1 al SIS II. Ai
sensi dell'articolo 15 di tali atti giuridici, i costi inerenti alla
migrazione a livello centrale, insieme a quelli inerenti ai test, alla manutenzione
e allo sviluppo (SIS II centrale e infrastruttura di comunicazione), sono
a carico del bilancio generale dell'Unione. I costi legati all'N.SIS II
nazionale rimangono a carico degli Stati membri. In virtù del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI, nonché della decisione
n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007,
che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013,
nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi
migratori"[20],
gli sviluppi nazionali del SIS II possono essere cofinanziati dal Fondo
per le frontiere esterne. La decisione della Commissione 2007/599/CE,
del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli
orientamenti strategici 2007-2013[21],
ha inoltre identificato il SIS II come una delle cinque priorità
strategiche nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, riconoscendo
l'importanza di sostenere uno sviluppo coerente e tempestivo dei progetti
nazionali accanto al SIS II centrale. Dopo l'adozione di tutti gli atti giuridici di
cui sopra, il progetto del SIS II è stato sottoposto a un riorientamento approfondito
nel corso del 2010, in seguito al completamento di un'importante campagna di
prove tecniche, la cosiddetta "prima tappa". Inoltre, le evoluzioni
nell'uso del SIS da parte dei suoi utenti (gli Stati membri) hanno reso
necessario aggiornare i requisiti tecnici del SIS II relativi alle
prestazioni e alla capacità di memorizzazione, che sono nettamente aumentati
dopo l'adesione di nove Stati membri e della Svizzera. Gli elementi aggiornati
sono stati inseriti nella nuova versione del documento di controllo
dell'interfaccia, l'ICD 3.0. Tutte queste modifiche hanno avuto ripercussioni
sui costi del progetto, a livello sia centrale che nazionale. Per quanto riguarda il processo di migrazione,
lo sviluppo dei requisiti e i progressi compiuti in direzione del completamento
del progetto hanno indotto a ridefinire l'architettura per la migrazione, il
calendario di migrazione e i requisiti per le prove tecniche. Una parte
importante delle attività che dovrebbero ora essere realizzate dagli Stati
membri per la migrazione verso il SIS II non era stata prevista al momento
dell'adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI
del Consiglio, né al momento in cui sono stati allestiti il pacchetto
finanziario e i programmi pluriennali nel quadro del Fondo per le frontiere
esterne. Occorre quindi adeguare parzialmente i
principi di ripartizione dei costi per la migrazione dal SIS 1 al
SIS II. Alcune attività nazionali connesse alla migrazione, in
particolare alla partecipazione degli Stati membri alle prove tecniche per la
migrazione, potrebbero essere cofinanziate dalla linea di bilancio del
SIS II nell'ambito del bilancio generale dell'Unione. Tale possibilità
riguarderebbe attività specifiche e ben definite che non coincidono con altre
azioni relative al SIS II, le quali continuerebbero a essere sostenute dal
Fondo per le frontiere esterne. L'assistenza finanziaria in tal modo erogata in
virtù della presente proposta sarebbe così complementare a quella fornita dal
Fondo. Poiché l'istituzione dei sistemi nazionali è
il principale obbligo degli Stati membri, il contributo dell'Unione resta
facoltativo e la presente proposta non intende creare obblighi per l'Unione.
Occorre inoltre determinare il massimale del contributo dell'Unione in
relazione a ogni Stato membro. La proposta non richiede stanziamenti
aggiuntivi, poiché gli stanziamenti ancora disponibili del 2011 saranno
utilizzati per colmare la differenza tra i costi totali nel 2012 e gli
stanziamenti inseriti nella linea di bilancio del SIS II per il 2012. La Commissione valuterà, deciderà e gestirà
l'operazione di cofinanziamento in conformità delle procedure di bilancio e di
altre procedure, in particolare quelle stabilite dal regolamento finanziario.
Gli Stati membri devono rispettare i principi di sana gestione finanziaria,
specialmente quelli della convenienza economica e del rapporto tra costi ed
efficacia. La Commissione avrà facoltà di procedere a tutti i controlli e le
ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi dell'Unione e
tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e irregolarità. La Corte
dei conti dell'Unione europea avrà facoltà di svolgere i controlli di cui all'articolo
287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. I costi risultanti dalle attività a livello del
SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli
Stati membri che partecipano al SIS 1+, continueranno a essere sostenuti
conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen. Questo articolo
prevede che gli Stati membri sostengano in comune i costi d'installazione e di
utilizzazione dell'unità di supporto tecnico del SIS 1+, di cui all'articolo
92, paragrafo 3, della convenzione, compresi i costi di cablaggio per il
collegamento delle sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen con
l'unità di supporto tecnico, e che invece siano sostenuti individualmente da ciascuno
Stato membro i costi d'installazione e di utilizzazione della sezione nazionale
del sistema d’informazione Schengen. La Commissione ha redatto una scheda
finanziaria, allegata alla presente proposta. 7. Informazioni
aggiuntive • Modifica della legislazione
vigente La proposta rifonde il regolamento (CE)
n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI in un unico atto
giuridico, che consiste in un regolamento. • Soppressione della data di
scadenza Data la complessità del processo di
migrazione, che, nonostante l'accurata preparazione di tutte le parti
interessate, comporta notevoli rischi tecnici, la presente proposta assicura la
flessibilità necessaria per reagire alle difficoltà inattese che potrebbe
incontrare il sistema centrale oppure uno o più sistemi nazionali durante tale
processo; di conseguenza, non fissa più una data di scadenza. Conformemente all'articolo 55 del
regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 71 della decisione
2007/533/GAI, spetta al Consiglio stabilire le date di applicazione di tali
atti giuridici, nonché le date della migrazione. Poiché la documentazione
tecnica prevede che dopo la migrazione sia mantenuta per un mese la possibilità
di ripiegare sulla funzione di fallback, la data di applicazione del regolamento
(CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI dovrebbe
precedere di almeno un mese la scadenza degli strumenti di migrazione. • Calendario Per garantire la continuità dei preparativi e
la tempestiva esecuzione della migrazione, la presente proposta dovrebbe essere
adottata al più tardi nel secondo trimestre del 2012. 2012/0033 (NLE) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla migrazione dal
sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (rifusione) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, ê 1104/2008 ð nuovo visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europeache istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 7466, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo[22], ð sentito il garante europeo della
protezione dei dati, ï considerando quanto segue: ònuovo (1) Il
regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla
migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[23], e la decisione 2008/839/GAI
del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema
d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II)[24],
sono stati modificati in modo sostanziale. Poiché essi devono essere nuovamente
modificati, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla loro
rifusione. ê 1104/2008
(adattato) ðnuovo (2) Il
sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del
titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del
14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica
Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese
relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[25], firmata il 19 giugno 1990 ("convenzione
Schengen"), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali
per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate
nell’ambito dell’Unione europea. (3) L’incarico di sviluppare il
sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato
affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio[26] e con decisione 2001/886/GAI
del Consiglio, del 6
dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II)[27]. ð Tali strumenti sono scaduti il 31
dicembre 2008, prima che fossero completati gli sviluppi del SIS II. Essi hanno
quindi dovuto essere integrati dapprima dal regolamento (CE) n. 1104/2008
e dalla decisione 2008/839/GAI e in seguito dal presente regolamento, fino alla
data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma del regolamento (CE)
n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006,
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II)[28], ï e della decisione
2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e
l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[29]. (4) Il SIS II è stato istituito
con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II)[30]. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali
atti. (5) Taluni test SIS II sono
previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio[31] e dalla decisione 2008/173/GAICE del Consiglio sulle prove tecniche
del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[32]. (6) È opportuno continuare e
portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del
SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008 ð presentato dalla Commissione
nell'ottobre 2010 ï . (7) Occorrerebbe condurre un test
globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la
Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il test
dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come
previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.ð Ai fini del test globale si dovrebbero
utilizzare solo i dati dei test. ï (8) È opportuno che gli Stati
membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari. (9) Con riguardo al SIS 1+, la
convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo
al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione
2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di
supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di
supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo
(Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria). (10) Onde gestire meglio le
potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno
installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del SISsistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla
disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione
fornire un convertitore. (11) Lo Stato membro che effettua
una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e
della liceità dei dati inseriti nel SISsistema d’informazione
Schengen. (12) La Commissione dovrebbe
mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di
comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione
dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi
compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la
Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza.
La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e
operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la
disponibilità di un reparto assistenza. (13) Gli Stati membri dovrebbero
mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi
sistemi nazionali (N.SIS II). (14) La Francia dovrebbe mantenere
la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come
espressamente previsto dalla convenzione Schengen. (15) I rappresentanti degli Stati
membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni
nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione
organizzativa. ònuovo (16) Per
aiutare gli Stati membri a scegliere la soluzione tecnica e finanziaria più
favorevole, la Commissione dovrebbe iniziare senza indugio il processo di
adeguamento del presente regolamento, proponendo un regime giuridico per la
migrazione che rifletta meglio l'approccio tecnico alla migrazione descritto
nel piano di migrazione per il progetto SIS ("piano di migrazione")
approvato dagli Stati membri il 23 febbraio 2011. (17) Conformemente
al piano di migrazione, nel corso del periodo di transizione tutti gli Stati
membri effettueranno uno dopo l'altro la transizione della loro applicazione
dal SIS I al SIS II. Dal punto di vista tecnico, è auspicabile che gli Stati
membri che hanno completato la transizione siano in grado di utilizzare
pienamente il SIS II dal momento della transizione stessa, senza aspettare che
anche gli altri Stati membri abbiano compiuto la transizione. È pertanto
necessario applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione
2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Il
periodo di migrazione dovrebbe essere il più breve possibile. L'applicazione
del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non
impedisce agli Stati membri che non abbiano ancora completato la transizione o
che abbiano dovuto ripiegare sulla funzione di fallback di utilizzare il
SIS II limitatamente alle funzionalità del SIS 1+ durante il periodo
di monitoraggio intensivo. (18) Occorre
mantenere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del titolo IV
della convenzione Schengen, integrandole nel presente regolamento, in quanto
formano il quadro giuridico per il convertitore e per l'architettura
provvisoria nel corso della migrazione. L'architettura provvisoria per la
migrazione per le operazioni del SIS 1+ permette che il SIS 1+ e
alcune componenti tecniche dell'architettura del SIS II operino in
parallelo per un periodo transitorio limitato, necessario per consentire una
migrazione progressiva. ê 541/2010 (19) Il regolamento (CE) n.
1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale
sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi
costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno
2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe
principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II.
Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno
scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato
sull’evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza,
qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite
nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare
la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo. (20) È opportuno pertanto adattare
la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione,
in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+
RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE
è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per
raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE)
n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI. (21) Il SIS 1+ RE è caratterizzato
da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I
riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di
migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di
attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti
al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis
mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all’obiettivo
di sviluppo del SIS II centrale. ê 541/2010 ðnuovo (22) In qualunque scenario tecnico
il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la
disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II,
incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.ð Per agevolare il caricamento dei dati,
occorre specificare che i dati cancellati di cui all'articolo 113, paragrafo 2,
della convenzione Schengen non saranno trasferiti dal SIS 1+ al SIS II. ï ê 1104/2008 (23) La Commissione dovrebbe avere
il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante
contratto, i compiti che le assegna il presente regolamento e compiti relativi
all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario
applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[33] ("regolamento finanziario"). Tali contratti dovrebbero rispettare le
norme in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché tener conto del
ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in
particolare le disposizioni della convenzione Schengen e del presente
regolamento. ê 541/2010 (24) Per quanto riguarda il
finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione
tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale
dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In
conformità del regolamento
finanziario, la Commissione può delegare i
compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore
pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste
dal regolamento
finanziario, la Commissione verrebbe invitata,
in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i
compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo
del SIS II sulla base del SIS 1+ RE. ònuovo (25) Il
regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, nonché la
decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo
2007-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei
flussi migratori"[34],
comprendono gli sviluppi nazionali del SIS II tra le azioni ammissibili al
cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne. La decisione 2007/599/CE
della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della
decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013[35], ha inoltre identificato il
SIS II come una delle cinque priorità strategiche nell'ambito del Fondo
per le frontiere esterne, riconoscendo l'importanza di sostenere uno sviluppo
coerente e tempestivo dei progetti nazionali parallelamente al SIS II
centrale. Dopo
l'adozione di tutti questi atti giuridici, il progetto del SIS II è stato
sottoposto a un riorientamento approfondito nel corso del 2010, in seguito al
completamento di un'importante campagna di prove tecniche, la cosiddetta
"prima tappa". Inoltre, le evoluzioni nell'uso del SIS da parte degli
Stati membri hanno reso necessario aggiornare i requisiti tecnici del
SIS II relativi alle prestazioni e alla capacità di memorizzazione, il che
ha avuto ripercussioni sui costi del progetto a livello sia centrale che
nazionale. (26) Per
quanto riguarda il processo di migrazione, lo sviluppo dei requisiti e i
progressi compiuti in direzione del completamento del progetto hanno indotto a
ridefinire l'architettura per la migrazione, il calendario di migrazione e i
requisiti per le prove tecniche. Una parte importante delle attività che
dovrebbero ora essere realizzate dagli Stati membri per la migrazione verso il
SIS II non era stata prevista al momento dell'adozione del regolamento
(CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio, né al
momento in cui sono stati allestiti il pacchetto finanziario e i programmi
pluriennali nel quadro del Fondo per le frontiere esterne. Occorre
quindi adeguare parzialmente i principi di ripartizione dei costi per la
migrazione dal SIS 1+ al SIS II. Alcune attività nazionali connesse alla
migrazione, in particolare alla partecipazione degli Stati membri alle attività
di test per la migrazione, potrebbero essere cofinanziate dalla linea di
bilancio del SIS II nell'ambito del bilancio generale dell'Unione. Tale
possibilità dovrebbe riguardare attività specifiche e ben definite che non
coincidono con altre azioni relative al SIS II, le quali continuerebbero a
essere sostenute dal Fondo per le frontiere esterne. L'assistenza finanziaria
in tal modo erogata in virtù della presente proposta sarebbe complementare a
quella fornita dal Fondo per le frontiere esterne. (27) Per
quanto attiene al cofinanziamento concesso ai sensi del presente regolamento, è
opportuno adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere
i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati
o non correttamente utilizzati in conformità del regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità[36],
del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre
1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla
Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee contro le frodi e altre irregolarità[37],
e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta
antifrode (OLAF)[38]. (28) Al
fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente
regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione, da
esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i
principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati
membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[39]. ê 541/2010
(adattato) (29) La Commissione e gli Stati
membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello
sviluppo e della migrazione ai fini del buon esito del processo. Le conclusioni
del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009
istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati
membri, denominato consiglio di gestione del programma globale, incaricato di
intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati
membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo
e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza
del progetto giustificano l’inserimento formale del gruppo nella struttura di
gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo
di esperti, denominato consiglio di gestione del programma globale, al fine di
integrare l’attuale struttura organizzativa Ö del
SIS II Õ . Per assicurare
l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli
esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le
competenze della Commissione e degli Stati membri. ê 1104/2008 (30) Al trattamento dei dati
personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la
tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da
parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati[40]. ê 1104/2008
(adattato) ðnuovo (31) Compete al garante europeo della protezione dei dati, nominato
a norma della decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo
indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE[41], ð sorvegliare e assicurare l'applicazione
del regolamento (CE) n. 45/2001 ï e controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari Ö dell'Unione Õ attinenti al
trattamento dei dati personali. ðIl presente regolamento dovrebbe far salve le
disposizioni specifiche della convenzione Schengen, nonché del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in merito alla protezione e
alla sicurezza dei dati personali.ï ònuovo (32) La migrazione è un processo complesso che,
malgrado l'accurata preparazione di tutte le parti interessate, comporta
notevoli rischi tecnici. È opportuno che il quadro giuridico preveda la
flessibilità necessaria per reagire alle difficoltà impreviste che potrebbe
incontrare il sistema centrale, o uno o più sistemi nazionali, durante il
processo di migrazione. Il presente regolamento non dovrebbe quindi fissare
date di scadenza. La data finale per la migrazione dev'essere stabilita dal
Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione
2007/533/GAI. ê 1104/2008
(adattato) (33) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire della messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e per della migrazione dei
dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficientesufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e delle dimensioni o degli effetti
dell’azione in questione, essere conseguitirealizzati meglio a livello di Unionecomunitario, quest'ultimala Comunità può
intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del
trattato sull'Unione
europeache istituisce la Comunità europea. Il presente
regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi iIn ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per
il raggiungimento di tali obiettivi. (34) Il presente regolamento
rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nellain particolare dalla
Ccarta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea. (21) Occorrerebbe modificare la convenzione
Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria
per la migrazione. (35) A norma degli articoli 1 e 2 del
protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione
europea e al trattato sul
funzionamento dell'Unioneche istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente
regolamento, e non ne è da essoquindi vincolata, né
è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa
sull’acquis di Schengen in applicazione delle
disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la
Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi
dell’articolo 45 di taledel suddetto
protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente
regolamento, se intende recepirlo nel propriosuo diritto interno. ê 2008/839/GAI ð nuovo (36) Il Regno Unito partecipa al presente regolamento costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa,
in conformità ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000,
riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di
partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[42] ð, nella misura in cui detto articolo si
riferisce alle disposizioni della convenzione Schengen che istituisce il SIS,
ad eccezione dell'articolo 96. ï (37) L'Irlanda partecipa al Il presente regolamento costituisce uno sviluppo
delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità dell’articolo
6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del
Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito
di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni
dell'acquis di Schengen[43]ð, nella misura in cui detto articolo si
riferisce alle disposizioni della convenzione Schengen che istituisce il SIS,
ad eccezione dell'articolo 96. ï (38) Il presente regolamento non
pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno
Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle
decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio. (39) Per quanto riguarda l’Islanda e
la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal
Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di
Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo
sviluppo dell’acquis di Schengen[44], che rientrano nel
settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del
Consiglio[45]
relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo. (40) Per quanto riguarda la
Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni
dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità
europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[46], che rientrano nel
settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[47]. (41) Per quanto riguarda il
Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle
disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra
l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il
Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein
all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione
svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel
settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in
combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del
Consiglio[48]. ònuovo (42) Per
quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato
sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3,
paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, ê 1104/2008
(adattato) HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Scopo generale 1. Il sistema d’informazione Schengen (SIS),
istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+),
è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II),
l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento
(CE) n. 1987/2006 Ö e dalla
decisione 2007/533/GAI Õ . 2. In conformità delle procedure e della
divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è
sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema
integrato ed è predisposto per il funzionamento. ê541/2010 art. 1, par.
1 3. Lo sviluppo del SIS II può essere
realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da
specifiche tecniche proprie. ê 1104/2008 (adattato) ð nuovo Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende
per: a) «SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico
del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più
un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»); b) «C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+
contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale
uniforme (N.COM); c) «N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+,
consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS; d) «N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II,
consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II
centrale; e) «convertitore» uno strumento tecnico che
consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II
centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3 ð, e permettendo la conversione e la
sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale ï ; f) «test globale» il test di cui all’articolo 55,
paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 Ö e all'articolo 71,
paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI Õ; g) «test sullo scambio di informazioni
supplementari» test funzionali tra gli uffici SireneSIRENE. Articolo 3 Oggetto e campo d’applicazione Il presente regolamento definisce i compiti e
le responsabilità della Commissione, della Francia e degli altri Stati membri
partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti: a) la manutenzione e la continuazione dello
sviluppo del SIS II; b) un test globale del SIS II; c) un test sullo scambio di informazioni
supplementari; d) la continuazione dello sviluppo e la verifica
di un convertitore; e) l’installazione e la verifica di
un’architettura provvisoria per la migrazione; f) la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. Articolo 4 Componenti tecniche dell’architettura
per la migrazione ê 541/2010 art. 1,
par. 2 Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS
II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria: ê 1104/2008 a) il C.SIS e la connessione con il convertitore; b) l’infrastruttura di comunicazione per il SIS
1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS; c) l’N.SIS; d) il SIS II centrale, l’NI-SIS e
l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale
di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore; e) l’N.SIS II; f) il convertitore. Articolo 5 Principali responsabilità nello
sviluppo del SIS II 1. La Commissione continua a sviluppare il SIS
II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore. 2. La Francia mette a disposizione e gestisce
il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen. 3. Gli Stati membri continuano a sviluppare
l’N.SIS II. 4. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+
provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della
convenzione Schengen. 5. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+
mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il
SIS 1+. 6. La Commissione coordina le attività e
fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle
responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3. ê 1104/2008 (adattato) Articolo 6 Continuazione dello sviluppo Le misure necessarie per continuare lo
sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le
misure necessarie per la correzione degli errori, sono atti di esecuzioneadottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17,
paragrafo 2. Tali atti sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 17,
paragrafo 2. Le misure necessarie per continuare lo
sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne
l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II
con il SIS II centrale, sono atti di esecuzioneadottate in conformità
della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Tali atti sono
adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2. Articolo 7 Attività principali 1. La Commissione, insieme agli Stati membri
partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale. 2. Un’architettura provvisoria per la
migrazione del SIS è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme alla
Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+. 3. La Commissione e gli Stati membri
partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. 4. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+
eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari. 5. La Commissione fornisce il supporto
necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da
1 a 4. 6. Le attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al
SIS 1+ in sede di Consiglio. Articolo 8 Test globale 1. Il test globale è avviato solo dopo che la
Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui
all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 189/2008 Ö e all'articolo
1 della decisione 2008/839/GAI Õ sufficiente per
iniziare tale test. 2. Sarà effettuato un test globale inteso a
confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli
Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al
trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione
del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. 3. Il test globale è eseguito dagli Stati
membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II
centrale. 4. Il test globale segue uno scadenzario
dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di
Consiglio, in cooperazione con la Commissione. 5. Il test globale si basa sulle specifiche
tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di
Consiglio, in cooperazione con la Commissione. 6. La Commissione e gli Stati membri
partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per
determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al
trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è
almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+. 7. I risultati del test sono esaminati in base
ai criteri di cui al paragrafo 6 del presente articolo, dagli Stati
membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I
risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo
3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 Ö e dell'articolo
71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI Õ. 8. Possono partecipare al test globale gli
Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla
convalida globale del test. Articolo 9 Test sullo scambio di informazioni
supplementari 1. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+
conducono test funzionali SireneSIRENE. 2. La Commissione mette a disposizione il SIS
II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo
scambio di informazioni supplementari. 3. Il test sullo scambio di informazioni
supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri
partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 4. Esso si basa sulle specifiche tecniche
definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 5. I risultati del test sono analizzati dagli
Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. 6. Possono partecipare al test sullo scambio
di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I
loro risultati non incidono sulla convalida globale del test. Articolo 10 Architettura provvisoria per la
migrazione 1. È installata un’architettura provvisoria
per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo
transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale. 2. La Commissione fornisce un convertitore, il
SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte
dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. ê541/2010 art. 1, par.
3 3. Nella misura necessaria, il convertitore
converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e
mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale. ê 1104/2008 4. La Commissione verifica la comunicazione
tra il SIS II centrale e il convertitore. 5. La Francia verifica la comunicazione tra il
C.SIS e il convertitore. 6. La Commissione e la Francia verificano la
comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore. 7. La Francia, insieme alla Commissione,
connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore. 8. La Commissione, insieme alla Francia e agli
altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria
per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla
Commissione. 9. La Francia mette a disposizione, se
necessario, dati ai fini dei test. ê 1104/2008 ð nuovo Articolo 11 Migrazione dal SIS 1+ al SIS II 1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al
SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del
SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel
SIS II centrale. ð I dati della banca dati del SIS 1+
di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti
nel SIS II centrale ï . ê541/2010 art. 1, par.
4 2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+
migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la
migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione. ê 1104/2008
(adattato) Ö 3. La
migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con ilconsiste nel
caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere
un archivio di dati, la "copia nazionale", contenente una copia
completa o parziale della banca dati del SIS II,. Õ ÖIl caricamento dei
dati di cui al primo comma è Õ seguito da una
transizione dall'N.SIS all'N.SIS II per ciascuno Stato membro. ÖLa migrazione segue
uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri
partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.Õ ê 1104/2008 ðnuovo 4. La Commissione fornisce assistenza per il
coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione. ð 5. La transizione viene eseguita dopo
la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7, alla data stabilita dal
Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione
2007/533/GAI.ï ê 1104/2008 Articolo 12 Quadro giuridico sostanziale ònuovo Durante la
migrazione, nella fase del caricamento dei dati di cui all'articolo 11,
paragrafo 3, al SIS 1+ continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV
della convenzione Schengen. A partire dalla
transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo
11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applicano il
regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 533/2007/GAI. ê 1104/2008 Articolo 13 Cooperazione 1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano
per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento
secondo le rispettive responsabilità. 2. La Commissione fornisce in particolare il
necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la
migrazione dell’N.SIS II. 3. Gli Stati membri forniscono in particolare
il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica
dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione. ònuovo Articolo 14 Sostituzione delle sezioni nazionali con
l'N.SIS II 1. L’N.SIS II può
sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della convenzione
Schengen, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un
archivio di dati nazionale. 2. Se uno Stato
membro sostituisce la sua sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni
obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione
nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, della convenzione Schengen,
diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi
gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi
1, 2 e 3, del presente regolamento. ê 1104/2008 Articolo
15 ònuovo Trattamento
dei dati e tenuta dei registri nel SIS II centrale 1. La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai
fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati
membri. 2. Il SIS II
centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei
dati del SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS
II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la
banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e
ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II. ê 1104/2008 3. Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della
convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati
personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano
registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare
la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento
del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati. 4. I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della
trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai
dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del
trattamento dei dati. 5. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e
sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro
creazione. 6. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le
procedure di controllo già in corso. 7. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di
un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché
dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II
centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri
nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini
dell’assolvimento dei loro compiti. ê 1104/2008 ðnuovo Articolo 16 Costi 1. I costi inerenti alla migrazione, al test
globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione
e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di
comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea. 2. I costi afferenti ð l'installazione, ï la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi
nazionali ð , nonché i compiti affidati ai sistemi
nazionali in virtù del presente regolamento, ï sono a carico dello Stato membro interessato. ònuovo 3. L'Unione può contribuire finanziariamente
alle spese degli Stati membri connesse alla migrazione e alle prove tecniche
relative alla migrazione previste dal presente regolamento, che non sono
ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo per le frontiere esterne,
purché lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare le sue esigenze
di fondi aggiuntivi. Il contributo
dell'Unione per le attività di cui al primo comma viene concesso sotto forma di
sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario. Il contributo
dell'Unione non supera il 75% delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro
e non eccede i 750 000 EUR per Stato membro. La Commissione valuterà,
deciderà e gestirà l'operazione di cofinanziamento in conformità delle
procedure di bilancio e altre procedure, in particolare quelle stabilite dal
regolamento finanziario. Ogni Stato membro
che abbia richiesto tale contributo finanziario prepara una previsione
finanziaria che contiene una ripartizione dei costi operativi e amministrativi
delle attività relative alle prove tecniche e alla migrazione. Le spese
finanziate dagli Stati membri con fondi dell'Unione devono essere ragionevoli e
rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai
principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia. Gli
Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'uso che hanno fatto
del contributo dell'Unione entro sei mesi dalla data stabilita dal Consiglio in
conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e all'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.
Se
il contributo finanziario dell'Unione non è utilizzato, o è utilizzato in modo
non corretto, parziale o tardivo, l'Unione può ridurlo, sospenderlo o
interromperlo. Se gli Stati membri non contribuiscono, o contribuiscono solo
parzialmente o in ritardo, al finanziamento delle attività di cui al paragrafo
1, l'Unione può ridurre il suo contributo finanziario. 4.
La Corte dei conti dell'Unione europea ha la facoltà di procedere agli audit
appropriati in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o con i
servizi nazionali competenti. La Commissione ha la facoltà di procedere a tutti
i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei
fondi dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e
irregolarità. A tale scopo gli Stati membri mettono a disposizione della
Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti e i registri pertinenti. 5. Gli Stati membri
sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di
supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della convenzione
Schengen, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni
nazionali del SIS 1+ con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività
connesse ai compiti attribuiti alla Francia ai fini del presente regolamento. Articolo 16 Modifica delle
disposizioni della convenzione Schengen Le disposizioni
della convenzione Schengen sono modificate come segue: 1. è inserito il
seguente articolo: «Articolo 92 bis 1. Dall’entrata in
vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio[49] e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio[50] e sulla base delle definizioni dell’articolo 2 di
tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen
può essere completata da: a) un sistema centrale
supplementare composto di: –
un’unità di
supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di
riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e
un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS), –
una connessione
tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che
consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II
centrale; b) un sistema nazionale
(N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS
II centrale; c) un’infrastruttura di comunicazione
fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS. 2. L’N.SIS II può
sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente
convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un
archivio di dati nazionale. 3. La banca dati del
SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel
territorio di ciascuno degli Stati membri. 4. Nell’eventualità
che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS
II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di
tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano
funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli
obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI
e all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del
regolamento (CE) n. 1104/2008. 5. Il SIS II centrale
assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati del
SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II,
la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la
banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e
ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II. 6. La Francia,
responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la
Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati
dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti
alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.»» 2. all’articolo 119,
paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Gli Stati membri
sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di
supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di
cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema
d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle
attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE)
n. 1104/2008.»; 3. all’articolo 119,
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «I costi di
installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema
d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in
conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008
sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»» ê 1104/2008
(adattato) Articolo 171 Comitato Ö 1. La Commissione
è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n.
1987/2006 e dall'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI. Tale comitato è un
comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.Õ Ö 2. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del
regolamento (UE) n. 182/2011. Õ Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6,
della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. ê541/2010 art. 1 ðnuovo Articolo 18 Consiglio di gestione del programma
globale 1. Fatte salve le rispettive competenze e
attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è
istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «consiglio di gestione del
programma globale» (il «consiglio di gestione»). Il consiglio di gestione è un
organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la
coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il
consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la
Commissione o gli Stati membri. 2. Il consiglio di gestione è composto da un
massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un
numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale
competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un
massimo di due esperti e due sostituti. Altri esperti degli Stati membri e funzionari
della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II
possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro
rispettiva amministrazione o istituzione. Il consiglio di gestione può invitare altri
esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno
di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione
o società. 3. Gli esperti designati dagli Stati membri
che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a
partecipare alle riunioni del consiglio di gestione. 4. Il segretariato del consiglio di gestione è
assicurato dalla Commissione. 5. Il consiglio di gestione redige il proprio
regolamento interno che prevede in particolare le procedure per: –
la presidenza alternata tra la Commissione e la
presidenza, –
i luoghi di riunione, –
la preparazione delle riunioni, –
l’ammissione di altri esperti, –
un piano di comunicazione che assicuri che siano
fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti. Il regolamento interno prende effetto previo
parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente
della Commissione e degli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17. 6. Il consiglio di gestione presenta
periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la
consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio. 7. Fatto salvo l’articolo 16,
paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi
amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio
di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese
di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai
membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3
del presente articolo sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell’indennità
corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di
esperti» della Commissione. ê 1104/2008 Articolo 19 Relazione La Commissione presenta, entro la fine di ogni
semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una
relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo
sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. ònuovo Articolo 20 Abrogazione Il regolamento (CE)
n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI sono abrogati. I riferimenti al
regolamento (CE) n. 1104/2008 e alla decisione 2008/839/GAI abrogati si
intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di
concordanza di cui all'allegato II. ê 1104/2008
(adattato) è1 541/2010
art. 1, par. 6 (adattato) Articolo 21 Entrata in vigore e applicabilità ÖIl presente
regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Õ è1 Esso
si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma
dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e
dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre
2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi
dell’articolo 1, paragrafo 3. ç ÖIl presente
regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
negli Stati membri in base al trattato sul funzionamento dell'Unioneche istituisce la Comunità europea. Õ Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente é ALLEGATO I Atti
abrogati e loro successive modifiche Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1) Regolamento (CE) n. 541/2010 del Consiglio (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 19) Decisione 2008/839/GAI del Consiglio (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43) Decisione 542/2010/GAI del Consiglio (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 23) ALLEGATO
II Tavola
di concordanza Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio || Decisione 2008/839/GAI del Consiglio || Il presente regolamento Articolo 1 || Articolo 1 || Articolo 1 Articolo 2 || Articolo 2 || Articolo 2 Articolo 3 || Articolo 3 || Articolo 3 Articolo 4 || Articolo 4 || Articolo 4 Articolo 5 || Articolo 5 || Articolo 5 Articolo 6 || Articolo 6 || Articolo 6 Articolo 7 || Articolo 7 || Articolo 7 Articolo 8 || Articolo 8 || Articolo 8 Articolo 9 || Articolo 9 || Articolo 9 Articolo 10 || Articolo 10 || Articolo 10 Articolo 11 || Articolo 11 || Articolo 11 Articolo 12 || Articolo 12 || Articolo 12 Articolo 13 || Articolo 13 || Articolo 13 - || - || Articolo 14 Articolo 14 || Articolo 14 || Articolo 15 - || - || Articolo 15 || Articolo 15 || Articolo 16 Articolo 16 || Articolo 16 || - Articolo 17 || Articolo 17 || Articolo 17 Articolo 17 bis || Articolo 17 bis || Articolo 18 Articolo 18 || Articolo 18 || Articolo 19 - || - || Articolo 20 Articolo 19 || Articolo 19 || Articolo 21 - || - || Allegato I - || - || Allegato II SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA....................................................... 38 1.1........ Titolo della proposta/iniziativa....................................................................................... 38 1.2........ Settore/settori interessati nella
struttura ABM/ABB........................................................ 38 1.3........ Natura della proposta/iniziativa...................................................................................... 38 1.4........ Obiettivi....................................................................................................................... 38 1.4.1..... Obiettivo/obiettivi strategici
pluriennali della Commissione oggetto della
proposta/iniziativa......................................................................................................... 38 1.4.2..... Obiettivo/obiettivi specifici e
attività ABM/ABB interessate............................................ 38 1.4.3..... Risultati e incidenza previsti........................................................................................... 39 1.4.4..... Indicatori di risultato e di
incidenza................................................................................ 39 1.5........ Motivazione della
proposta/iniziativa.............................................................................. 39 1.5.1..... Necessità da coprire nel breve e
lungo termine.............................................................. 39 1.5.2..... Valore aggiunto dell'intervento
dell'Unione europea........................................................ 39 1.5.3..... Insegnamenti tratti da esperienze
analoghe..................................................................... 40 1.5.4..... Coerenza ed eventuale sinergia con
altri strumenti pertinenti........................................... 40 1.6........ Durata dell'azione e incidenza
finanziaria........................................................................ 40 1.7........ Modalità di gestione prevista......................................................................................... 41 2........... MISURE DI GESTIONE............................................................................................. 42 2.1........ Disposizioni in materia di
monitoraggio e di relazioni....................................................... 42 2.2........ Sistema di gestione e di controllo................................................................................... 42 2.2.1..... Rischi individuati........................................................................................................... 42 2.2.2..... Modalità di controllo previste........................................................................................ 42 2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e
delle irregolarità....................................................... 43 3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA
DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA......... 44 3.1........ Rubrica/rubriche del quadro finanziario
pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 44 3.2........ Incidenza prevista sulle spese........................................................................................ 45 3.2.1..... Sintesi dell'incidenza prevista sulle
spese........................................................................ 45 3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
operativi................................................................. 47 3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti
di natura amministrativa.......................................... 49 3.2.3.1.. Sintesi.......................................................................................................................... 49 3.2.3.2.. Fabbisogno previsto di risorse umane............................................................................ 50 3.2.4..... Compatibilità con il quadro
finanziario pluriennale attuale................................................ 52 3.2.5..... Partecipazione di terzi al
finanziamento.......................................................................... 52 3.3........ Incidenza prevista sulle entrate...................................................................................... 53 SCHEDA
FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. CONTESTO DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 1.1. Titolo
della proposta/iniziativa Proposta
di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione
Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) (rifusione) 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[51] Titolo
18: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo: 18) Solidarietà
– Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone (Capitolo 18 02) 1.3. Natura
della proposta/iniziativa ¨ La proposta/iniziativa
riguarda una nuova azione ¨ La
proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto
pilota/un'azione preparatoria[52] x La proposta/iniziativa riguarda la proroga
di un'azione esistente ¨ La
proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione 1.4. Obiettivi 1.4.1. Obiettivo/obiettivi
strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa La
strategia dell'Unione europea per la gestione delle informazioni compresa nel
programma di Stoccolma[53]
è una delle priorità stabilite dal Consiglio europeo del 2010 nello spazio di
libertà, sicurezza e giustizia. Il sistema d'informazione Schengen è al centro
delle misure compensative che garantiscono un alto livello di sicurezza in
seguito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne. 1.4.2. Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate Obiettivo specifico n. 1: Permettere alle
persone di attraversare le frontiere interne senza controlli di frontiera,
promuovere frontiere sicure e impedire la migrazione irregolare sviluppando un
sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e fissando standard
elevati di controlli di frontiera, in particolare tramite lo sviluppo del
SIS II e grazie al sostegno finanziario del Fondo per le frontiere
esterne. Attività AMB/ABB interessate Capitolo 18.02: Solidarietà — Frontiere
esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone 1.4.3. Risultati
e incidenza previsti Precisare gli effetti
che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati. Gli
strumenti di migrazione[54] mirano ad agevolare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II
specificando l'architettura per la migrazione, i requisiti tecnici, le fasi
della migrazione stessa e le rispettive responsabilità della Commissione e
degli Stati membri che partecipano al SIS 1+. L'obiettivo principale
della proposta è allineare il quadro giuridico che disciplina la migrazione con
lo scenario tecnico previsto dagli esperti degli Stati membri[55] e inserire nel quadro
giuridico alcuni ulteriori elementi di flessibilità (si veda il successivo
paragrafo 1.5.3). Inoltre, a seguito
dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta riunisce in un
unico atto giuridico il quadro giuridico della migrazione, che in precedenza
era diviso tra due strumenti legislativi secondo la struttura a pilastri
prevista dai precedenti trattati. 1.4.4. Indicatori
di risultato e di incidenza Precisare
gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della
proposta/iniziativa. L'obiettivo principale della proposta sarà
conseguito quando verranno completati con esito positivo il caricamento dei
dati del SIS 1+ nel sistema centrale del SIS II (e nei sistemi
nazionali) e la transizione delle applicazioni nazionali, e infine quando le
funzionalità del SIS II saranno pienamente disponibili a tutti gli Stati
membri. 1.5. Motivazione
della proposta/iniziativa 1.5.1. Necessità
da coprire nel breve e lungo termine Sia gli Stati membri che la Commissione
devono allestire tutti gli elementi tecnici ed eseguire con successo le prove
tecniche necessarie per il test globale durante la fase preparatoria della
migrazione. 1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea Il
SIS II è concepito per lo scambio delle informazioni relative a talune
categorie di persone e oggetti tra le autorità di contrasto, le guardie di
frontiera, le autorità doganali, le autorità competenti per i visti e le
autorità giudiziarie dei paesi Schengen. La Commissione è responsabile dello
sviluppo tecnico del SIS II centrale, dell’infrastruttura di comunicazione e
del convertitore. Inoltre, la Commissione deve coordinare le attività relative
allo sviluppo del SIS II e fornire agli Stati membri il sostegno
necessario per l'adempimento dei loro compiti e delle loro responsabilità,
garantendo in tal modo la coerenza tra il progetto centrale e quelli nazionali. 1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe Il quadro giuridico deve
consentire la flessibilità sufficiente per evitare costi non necessari connessi
al processo migratorio. In particolare, gli Stati membri che sono già passati
al SIS II dovrebbero essere autorizzati a utilizzarne tutte le
funzionalità, senza aspettare che tutti gli altri Stati membri abbiano
completato la transizione. Occorre
inoltre prevedere la possibilità di cofinanziare tramite il bilancio generale
dell'Unione alcune attività nazionali connesse alla migrazione (in particolare
alla partecipazione degli Stati membri alle prove tecniche relative alla
migrazione), per contribuire a rendere agevole e ordinato il processo di
migrazione. 1.5.4. Coerenza
ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti La
proposta si basa sul regolamento (CE) n. 1987/2006[56] e sulla decisione
2007/533/GAI[57],
sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II). La data di scadenza del regolamento proposto
sarà determinata dai due atti giuridici citati. La proposta è inoltre coerente
con altri atti giuridici relativi alle prove tecniche, alla rete e alla sicurezza
del SIS II. 1.6. Durata
dell'azione e incidenza finanziaria x Proposta/iniziativa di durata limitata
–
x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 1° luglio 2012[58] fino al completamento della
migrazione, probabilmente non successivo al 30 giugno 2013. –
xIncidenza finanziaria dal 2012 al 2013 ¨ Proposta/iniziativa di durata
illimitata –
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al
AAAA, – seguito da un funzionamento a pieno ritmo Osservazioni La data limite
per la migrazione non è stabilita dal presente regolamento ma sarà fissata dal
Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE)
n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione
2007/533/GAI. 1.7. Modalità
di gestione prevista[59] x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione ¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a: –
¨ agenzie esecutive –
¨ organismi istituiti dalle Comunità[60]
–
¨ organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di
servizio pubblico –
¨ persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V
del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente
atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario ¨ Gestione concorrente
con gli Stati membri ¨ Gestione decentrata
con paesi terzi ¨ Gestione congiunta
con organizzazioni internazionali (specificare) Se è indicata più di
una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce
"Osservazioni". 2. MISURE DI GESTIONE 2.1. Disposizioni
in materia di monitoraggio e di relazioni Precisare frequenza e
condizioni. La Commissione sorveglia
e controlla attentamente il lavoro del contraente su base continua, in stretta
cooperazione con il suo contraente per la garanzia della qualità e il consiglio
di gestione del programma globale. Secondo
le disposizioni contrattuali, la Commissione valuta periodicamente l'andamento
del progetto del SIS II e le prestazioni sono misurate in base agli
standard previsti e ai criteri prestabiliti, con l'assistenza del contraente
per la garanzia della qualità. Ogni
sei mesi sono presentate al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni di
avanzamento che descrivono il lavoro svolto per lo sviluppo del sistema
d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e i preparativi
per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, conformemente all'articolo 18 degli
strumenti di migrazione. Tali relazioni comprendono sempre una sezione che
illustra l'esecuzione del bilancio (impegni e pagamenti) concernente il progetto
del SIS II centrale. 2.2. Sistema
di gestione e di controllo 2.2.1. Rischi
individuati 1. A livello centrale:
rischio di ritardo nel calendario generale a causa di eventi imprevisti o di
prestazioni insufficienti del contraente principale incaricato dello sviluppo. 2.
A livello nazionale: rischio di un ritardo tale da influenzare il calendario
globale, dovuto al fatto che uno o più Stati membri non hanno completato il
loro sviluppo (non sono pronti a partecipare alle fasi di verifica previste nel
calendario globale, a causa di ritardi nelle procedure di aggiudicazione dei
contratti, difficoltà tecniche o carenza delle risorse finanziarie necessarie
per proseguire gli sviluppi nazionali e completare la migrazione). La mancata preparazione
di almeno uno Stato membro potrebbe mettere a rischio l'entrata in applicazione
di SIS II perché non sarebbero rispettati i requisiti giuridici per
l'introduzione del sistema (cioè l'esigenza che tutti gli Stati membri
abbiano comunicato di essere pronti e il completamento di un test globale con
la partecipazione di tutti gli Stati membri). 2.2.2. Modalità
di controllo previste La
Commissione controlla attentamente i rischi legati al progetto, in stretta
cooperazione con il consiglio di gestione del programma globale, con gli Stati
membri e con il contraente per la garanzia della qualità. L'eventuale ricorso a un
cofinanziamento sarà oggetto di controllo da parte della Commissione e della
Corte dei conti. 2.3. Misure
di prevenzione delle frodi e delle irregolarità Precisare le misure di prevenzione e di tutela
in vigore o previste. La
Commissione valuterà, deciderà e gestirà la possibilità di un cofinanziamento
(tramite sovvenzioni) da parte del bilancio generale dell'Unione, secondo le
disposizioni del regolamento finanziario. La Commissione può ridurre,
sospendere o interrompere il suo contributo finanziario. La Commissione e la
Corte dei conti avranno facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni
necessari per garantire la corretta gestione degli interessi finanziari
dell'Unione e tutelarli da frodi o irregolarità. 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA
PROPOSTA/INIZIATIVA 3.1. Rubrica/rubriche
del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa
interessate · Linee di bilancio di spesa esistenti Secondo l'ordine delle
rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio. Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione Numero Sistema d'informazione Schengen II || Diss./Non diss. ([61]) || di paesi EFTA[62] || di paesi candidati[63] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario 3A || 18 02 04 || Diss. || NO || NO || SÌ || NO · Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: nessuna 3.2. Incidenza prevista sulle spese 3.2.1. Sintesi
dell'incidenza prevista sulle spese Mio EUR (al terzo decimale) Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 A || Libertà, sicurezza e giustizia DG: HOME || || || Anno 2012 (in propor-zione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in propor-zione fino al 30 giugno) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE Stanziamenti operativi || || || || || || || Numero della linea di bilancio 18.02.04 || Impegni || (1) || 28,120 || 7,120 || || || || || 35,240 Pagamenti || (2) || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240 Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || || Pagamenti || (2a) || || || || || || || Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici[64] || || || || || || || Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || || TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 28,120 [65] || 7,120 || || || || || 35,240 Pagamenti || =2+2a +3 || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240 Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative" Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012 (in proporzio-ne dal 1° luglio) || Anno 2013 (in proporzio-ne fino al 30 giugno) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE DG: HOME || || || Risorse umane || 2,675 || 2,439 || || || || || 5,114 Altre spese amministrative || 0,152 || 0,152 || || || || || 0,304 TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 2,827 || 2,590 || || || || || 5,418 TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 2,827 || 2,590 || || || || || 5,418 Mio EUR (al terzo decimale) || || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 30,947 || 9,710 || || || || || 40,658 Pagamenti || 21,011 || 19,646 || || || || || 40,658 3.2.2. Incidenza
prevista sugli stanziamenti operativi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
operativi, come spiegato di seguito: Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2012 (in proporzione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in proporzione fino al 30 giugno) || TOTALE || || || Tipo di risultato[66] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale || || OBIETTIVO SPECIFICO 1[67] Preparazione delle operazioni del SIS II || || || || || || || - Risultato 1 || Modificazioni del SIS II || || || 0 || || 0 || || 0 || - Risultato 2 || Assicurazione della qualità || || || 1,250 || || 1,250 || || 2,500 || - Risultato 3 || TESTA (infrastruttura di comunicazione) || || || 7,500 || || 0 || || 7,500 || - Risultato 4 || Audit di sicurezza || || || 0,500 || || 0 || || 0,500 || - Risultato 5 || Opzione sicurezza || || || 0,500 || || 0 || || 0,500 || - Risultato 6 || Opzione cofinanziam. SM[68] || || || 15,750 || || 5,250 || || 21,000 || - Risultato 7 || Gestione globale del progetto || || || 0,120 || || 0,120 || || 0,240 || - Risultato 8 || Studi || || || 2,000 || || 0 || || 2,000 || - Risultato 9 || Campagna d'informazione || || || 0,500 || || 0,500 || || 1,000 || Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240 || COSTO TOTALE || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240 3.2.3. Incidenza
prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa 3.2.3.1. Sintesi –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti
amministrativi, come spiegato di seguito: Mio EUR (al terzo
decimale) || Anno 2012 (in propor-zione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in propor-zione fino al 30 giugno) || || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || 2,675 || 2,439 || || || || || || 5,114 Altre spese amministrative || 0,152 || 0,152 || || || || || || 0,304 Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418 Esclusa la RUBRICA 5[69] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || Risorse umane || || || || || || || || Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || || Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || || TOTALE || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418 3.2.3.2. Fabbisogno
previsto di risorse umane –
¨ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane –
x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come
spiegato di seguito: Stima da esprimere in numeri interi (o, al
massimo, con un decimale) || || Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) || || XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 33 || 32 || || || || || || XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || || || Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[70] || || XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 17 || 12 || || || || || || XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || || || XX 01 04 yy[71] || - in sede[72] || || || || || || || || - nelle delegazioni || || || || || || || || XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || || || 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || || || Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || || || TOTALE || 50 || 50 || || || || || XX è il settore
politico o il titolo di bilancio interessato. Il fabbisogno di risorse
umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione
e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione
supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale
di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Ciò lascia
impregiudicata l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa
dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[73] e l'esternalizzazione dei
compiti di tale agenzia, che entro la fine del 2013 libererà 50 ETP (27 posti e
23 ETP di personale esterno) assegnati al SIS II, al VIS e all'Eurodac. 2012 Calcolo: Funzionari
e agenti temporanei AD/AST
– 127 000 EUR l’anno x 33 persone = 4,191 milioni di EUR Dal 1° luglio al 31 dicembre: 2,096 milioni di
EUR Calcolo: Personale
esterno Personale
a contratto: 64 000 EUR l'anno x 9 persone = 0,576 milioni di EUR Esperti
nazionali: 73 000 EUR l'anno x 8 persone = 0,584 milioni di EUR Totale
personale esterno: 1,160 milioni di EUR Dal 1°
luglio al 31 dicembre: 0,580 milioni di EUR 2013 Calcolo: Funzionari
e agenti temporanei AD/AST
– 127 000 EUR l'anno x 32 persone = 4,064 milioni di EUR Dal 1°
gennaio al 30 giugno: 2,032 milioni di EUR Calcolo: Personale
esterno Personale
a contratto: 64 000 EUR l'anno x 7 persone = 0,448 milioni di EUR Esperti
nazionali: 73 000 EUR l'anno x 5 persone = 0,365 milioni di EUR Totale
personale esterno: 0,813 milioni di EUR Dal 1° gennaio al 30 giugno: 0,407 milioni di EUR Descrizione dei
compiti da svolgere: Funzionari e agenti temporanei || Coordinamento del programma, gestione del progetto, valutazione e relazioni, appalti, gestione dei contratti Personale esterno || Gestione tecnica, sostegno informatico e amministrativo 3.2.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale –
x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario
pluriennale attuale. –
¨ La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della
corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale. Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. –
¨ La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di
flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[74]. Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le
linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti. 3.2.5. Partecipazione di terzi al finanziamento –
La proposta/iniziativa non prevede il
cofinanziamento da parte di terzi –
La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento
indicato di seguito: Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale) || Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || || TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || || 3.3. Incidenza prevista sulle entrate –
¨ La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle
entrate. –
x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria: ¨ sulle risorse proprie ¨ sulle entrate varie Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da
parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella
tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre
righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): non pertinente ·
Contributo della Norvegia (2,406882 %) e
dell’Islanda (0,073102 %) [cifre 2010] ai costi operativi, in base all’articolo
12, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo concluso dal Consiglio
dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla
loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis
di Schengen[75]. ·
Contributo della Norvegia (3,043387 %) e del
Liechtenstein (0,026579%) [cifre 2010], in base all’articolo 11, paragrafo 3,
secondo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la
Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein riguardante
l’associazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein
all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[76]. Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[77] Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) Partecipazione Norvegia || || 0,438 || 0,411 || || || || || Partecipazione Islanda || || 0,013 || 0,012 || || || || || Partecipazione Svizzera || || 0,553 || 0,519 || || || || || Partecipazione Liechtenstein || || 0,005 || 0,004 || || || || || TOTALE articolo xxxx || || 1,009 || 0,947 || || || || || Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica,
precisare la o le linee di spesa interessate. Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate. Cfr.
sopra [1] GU
L 328 del 13.12.2001, pag. 4. [2] GU
L 328 del 13.12.2001, pag. 1. [3] GU
L 381 del 28.12.2006, pag. 4. [4] GU
L 205 del 7.8.2007, pag. 63. [5] GU
L 299 dell'8.11.2008, pag. 1. [6] GU
L 299 dell'8.11.2008, pag. 43. [7] GU
L 184 del 17.7.1999, pag. 23. [8] GU
L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [9] GU
C 77 del 28.3.2002, pag. 1. [10] GU
L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43). [11] GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4. [12] GU
L 328 del 13.12.2001, pag. 1. [13] GU
L 381 del 28.12.2006, pag. 1. [14] GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20 e GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29. [15] GU
L 57 dell'1.3.2008, pag. 1. [16] GU
L 57 dell'1.3.2008, pag. 14. [17] GU
L 299 dell'8.11.2008, pag. 1. [18] GU
L 299 dell'8.11.2008, pag. 43. [19] GU
L 257 del 30.9.2009, pag. 41. [20] GU
L 144 del 6.6.2007, pag. 22. [21] GU
L 233 del 5.9.2007, pag. 3. [22] GU
C… [23] GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1. [24] GU L 299 dell’8.11.2008, pag.
43. [25] GU
L 239 del 22.9.2000, pag. 19. [26] GU
L 328 del 13.12.2001, pag. 4. [27] GU
L 328 del 13.12.2001, pag. 1. [28] GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4. [29] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63. [30] GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63. [31] GU
L 57 dell'1.3.2008, pag. 1. [32] GU
L 57 dell'1.3.2008, pag. 14. [33] GU
L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [34] GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22. [35] GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3. [36] GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. [37] GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2. [38] GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1. [39] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [40] GU
L 8 del 12.1.2001, pag. 1. [41] GU L 12 del
17.1.2004, pag. 47. [42] GU
L 131 dell'1.6.2000, pag. 43. [43] GU
L 64 del 7.3.2002, pag. 20. [44] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [45] GU
L 176 del 10.7.1999, pag. 31. [46] GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 52. [47] GU
L 53 del 27.2.2008, pag. 1. [48] GU
L 160 del 18.5.2011, pag. 19. [49] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1. [50] GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43. [51] ABM:
Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based
Budgeting (bilancio per attività). [52] A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento
finanziario. [53] "Programma
di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei
cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010). [54] Regolamento
(CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal
sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di
seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1); decisione
2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema
d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda
generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43). [55] Tale
scenario tecnico, noto come "piano di migrazione", è stato approvato
all'unanimità dagli Stati membri nel contesto del comitato SIS-VIS del 23
febbraio 2011. [56] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema
d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381
del 28.12.2006, pag. 4). [57] Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione,
l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione
(SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63). [58] Data
fissata per l'entrata in applicazione del regolamento del Consiglio modificato,
oggetto della presente proposta. [59] Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al
regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html [60] A
norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario. [61] Diss.
= Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati. [62] EFTA:
Associazione europea di libero scambio. [63] Paesi
candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali. [64] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno
all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"),
ricerca indiretta, ricerca diretta. [65] Poiché
alcuni importi non sono stati spesi, saranno utilizzati. Non saranno quindi necessarie
modifiche del bilancio. [66] I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di
scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.). [67] Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi
specifici…" [68] Costi
relativi alla partecipazione degli Stati membri alle attività di preparazione
della migrazione, in particolare il coordinamento dei test. Secondo le stime, i
costi aggiuntivi legati ai preparativi per la migrazione dovrebbero essere
all'incirca uguali per ogni Stato membro, a prescindere dalle sue dimensioni: 1
direttore di progetto a 1.500 EUR/ giorno, 4 specialisti a 1.200 EUR/giorno
(amministratore della banca dati, specialista del sistema e
specialisti/sviluppatori di applicazione) e 2,5 operatori a 700 EUR/giorno, per
un totale di 8050 EUR/giorno per una durata di 120 giorni = 966 000 EUR per
ogni Stato membro partecipante al SIS1+. Si calcola che il 75% degli
stanziamenti corrispondenti saranno impegnati nel 2012 e il resto nel 2013. [69] Assistenza
tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o
azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta. [70] AC
= agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato;
INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in
delegazione (jeune expert en délégation). [71] Sottomassimale
per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee
"BA"). [72] Principalmente
per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP). [73] Regolamento
(UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi
IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286
dell'1.11.2011, pag. 1). [74] Cfr.
punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale. [75] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. [76] GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, e GU L 160 del 18.6.2011, pag. 84. [77] Per
quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi
zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi
da cui viene detratto il 25% per le spese di riscossione.