52012PC0081

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) /* COM/2012/081 final - 2012/0033 (NLE) */


RELAZIONE

1.           Contesto della proposta

•           Contesto generale

Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata il 19 giugno 1990 ("convenzione Schengen"), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano uno strumento fondamentale per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

L’incarico di sviluppare il SIS di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio[1] e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[2]. Il SIS II subentrerà al SIS 1+. Lo sviluppo del SIS II tiene conto delle più recenti evoluzioni nel campo della tecnologia dell’informazione e rende possibile l’introduzione di ulteriori funzionalità.

Le disposizioni sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del SIS II figurano nel regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[3], e nella decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[4]. Come stabilito in questi stessi atti normativi, le loro disposizioni si applicheranno agli Stati membri partecipanti al SIS 1+ soltanto a partire dalle date che stabilirà il Consiglio, deliberando all'unanimità dei suoi membri che rappresentano i governi degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, e andranno allora a sostituire le disposizioni dell’acquis di Schengen che disciplinano il SIS 1+, in particolare le pertinenti disposizioni della convenzione Schengen.

Prima che ciò avvenga, gli utenti del SIS 1+ dovranno migrare verso l’ambiente del SIS II. Pertanto il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio[5] e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[6], denominati qui di seguito "strumenti di migrazione", hanno stabilito il quadro giuridico per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

2.           Motivazione e obiettivi della proposta

Obiettivo della presente proposta è rifondere in un unico strumento giuridico il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio. La proposta fornisce un regime giuridico riveduto per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, che permette agli Stati membri di utilizzare il SIS II con tutte le sue funzionalità dal momento del passaggio dal SIS 1+ al SIS II.

Onorando l’obbligo di presentare relazioni viene garantita la trasparenza del processo di sviluppo del SIS II rispetto al Parlamento europeo.

3.           Elementi giuridici della proposta

•           Base giuridica

La presente proposta si basa sull'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto riguarda misure finalizzate ad assicurare la cooperazione tra i servizi competenti degli Stati membri, nonché tra tali servizi e la Commissione, per le politiche che garantiscono un livello elevato di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

•           Principio di sussidiarietà

La presente proposta ottempera al principio di sussidiarietà in quanto l’obiettivo principale dell’azione prevista, cioè la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, non può essere realizzato dagli Stati membri singolarmente e può essere conseguito meglio a livello di Unione.

•           Principio di proporzionalità

La presente proposta si limita a quanto è necessario per il conseguimento del suo obiettivo. Essa ottempera al principio di proporzionalità in quanto la sua conseguenza principale è agevolare la migrazione degli Stati membri dal SIS 1+ al SIS II.

•           Scelta dello strumento

La forma giuridica più appropriata per rifondere il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI è un regolamento del Consiglio, poiché uno degli atti giuridici oggetto di rifusione è un regolamento. Inoltre, per la gestione dello sviluppo di SIS II e per la migrazione verso questo strumento sono necessarie norme e procedure uniformi. Le disposizioni formulate nella presente proposta di regolamento sono precise, incondizionate e direttamente applicabili, non richiedono cioè l’intervento degli Stati membri per il loro recepimento negli ordinamenti nazionali.

•           Procedura di comitato

Poiché la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[7], è stata abrogata con effetto dal 1° marzo 2011, nella disposizione relativa alla procedura di comitato si è fatto riferimento al nuovo regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[8]. La procedura di regolamentazione, applicata nell'ambito della precedente procedura di comitato, sarà sostituita nella presente proposta dalla procedura d'esame.

Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, che istituiscono il comitato, contengono norme sulla precedente procedura di regolamentazione. Tuttavia, in base alle misure transitorie previste dal regolamento (UE) n. 182/2011, i comitati esistenti dovrebbero iniziare le attività il 1° marzo 2011 secondo le nuove norme, in questo caso secondo la procedura d'esame. Non è necessaria la modifica formale del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.

4.           Spiegazione dettagliata

La presente proposta contiene disposizioni interamente o parzialmente nuove sui seguenti punti.

(a) Rifusione

Il modo più opportuno per ottemperare ai principi di una migliore regolamentazione è applicare la tecnica legislativa della rifusione, poiché

a) è necessario apportare una serie di modifiche sostanziali agli strumenti di migrazione e

b) la struttura a pilastri, che ha condotto alla creazione di due strumenti giuridici dal contenuto sostanzialmente identico, non è più pertinente da quando è entrato in vigore il trattato di Lisbona.

Secondo il punto 2 dell'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi[9], nei casi di modificazione sostanziale di un atto normativo precedente, la tecnica della rifusione rende possibile l'adozione di un unico testo legislativo che, al tempo stesso, introduce la modificazione voluta, la codifica integrandola nelle disposizioni dell'atto precedente che restano immutate, e abroga quest'ultimo. In una dichiarazione comune su tale punto, le tre istituzioni prendono atto che la rifusione può essere "verticale" (il nuovo atto normativo sostituisce un solo atto precedente e le sue successive modifiche) oppure "orizzontale" (il nuovo atto normativo sostituisce più atti precedenti paralleli che disciplinano la stessa materia).

In virtù del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non sarebbe possibile modificare un precedente strumento del terzo pilastro. Di conseguenza, l'unica tecnica giuridica corretta consiste nel riunire il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI in un unico atto giuridico sulla medesima base giuridica. La rifusione degli strumenti di migrazione combina pertanto gli elementi di una rifusione verticale e orizzontale.

La presente proposta distingue chiaramente le disposizioni nuove da quelle adattate e contiene una clausola di abrogazione, nonché una tavola di concordanza.

(b) Regimi giuridici per la migrazione

La presente proposta applica un approccio giuridico differenziato per le due fasi della migrazione dal SIS 1+ al SIS II. La migrazione è composta da due fasi:

(1) il caricamento dei dati dell'N.SIS II,

fase che continua a essere disciplinata dalla convenzione Schengen,

(2) e la transizione dall'N.SIS. all'N.SIS II.

L'approccio differenziato consente agli Stati membri di utilizzare il SIS II con tutte le sue funzionalità fin dal momento della transizione dal SIS 1+ al SIS II, prevedendo l'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.

L'articolo 12 degli strumenti di migrazione, nella sua attuale formulazione, prevede che la migrazione dal SIS 1+ al SIS II avvenga a norma del titolo IV della convenzione Schengen. Questa norma, tuttavia, impedisce agli Stati membri di utilizzare il SIS II con le sue piene funzionalità fin dal momento in cui uno di essi ha completato con esito positivo la transizione dal SIS 1+ al SIS II. Di conseguenza, gli Stati membri devono disattivare tutti gli elementi del SIS II che non sono presenti nel SIS 1+ finché il Consiglio non abbia deciso la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI.

Il 23 febbraio 2011 gli Stati membri, riuniti nel comitato SIS-VIS, hanno invitato la Commissione a iniziare senza indugio il processo di adeguamento del quadro giuridico della migrazione secondo l'approccio alla migrazione tecnica definito nel piano di migrazione. Quest'ultimo prevede che, nel corso di un unico periodo di transizione, tutti gli Stati membri debbano effettuare la transizione della loro applicazione nazionale dal SIS I al SIS II uno dopo l'altro. È auspicabile che ogni Stato membro sia in grado di utilizzare pienamente il SIS II fin dal momento in cui ha completato la transizione, senza aspettare che anche gli altri Stati membri abbiano effettuato la transizione. Occorre pertanto applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Il periodo di migrazione dovrebbe essere il più breve possibile. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non impedisce agli Stati membri che non abbiano ancora effettuato la transizione o che abbiano dovuto ripiegare sulla funzione di fallback (tornare al sistema precedente) durante il periodo di monitoraggio intensivo, di utilizzare soltanto le funzionalità del SIS II che erano già presenti nel SIS 1+.

Oltre a consentire agli Stati membri di trarre il massimo vantaggio da tutte le applicazioni avanzate rese disponibili dal SIS II, la proposta permette loro anche notevoli risparmi.

(c) Architettura provvisoria per la migrazione

L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI sostituirà l'articolo 64 e gli articoli da 92 a 119 della convenzione Schengen, ad eccezione dell'articolo 102 bis, come previsto, rispettivamente, all'articolo 52, paragrafo 1, e all'articolo 68, paragrafo 1, dei suddetti atti giuridici. Poiché l'articolo 92 bis della convenzione Schengen contiene norme dettagliate sull'architettura provvisoria per la migrazione, è opportuno mantenerlo in vigore per l'intera durata del processo di migrazione.

L'architettura provvisoria per la migrazione delle operazioni del SIS 1+ permette che, per un periodo limitato di transizione, il SIS 1+ e alcune parti tecniche dell'architettura del SIS II, che devono essere in uso per consentire una migrazione progressiva da un sistema all'altro, funzionino parallelamente.

Occorre quindi inserire le disposizioni pertinenti dell'articolo 92 bis della convenzione Schengen nel quadro giuridico della migrazione.

•           Disposizioni vigenti nel settore della proposta

– Convenzione, del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[10] ("convenzione Schengen");

– regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[11];

– decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[12];

– regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

– decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II);

– regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione[13];

– decisioni 2007/170/CE e 2007/171/CE della Commissione, del 16 marzo 2007, che stabiliscono i requisiti di rete per il sistema d’informazione Schengen II[14];

– regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[15];

– decisione 2008/173/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2008, sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[16];

– regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[17];

– decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[18];

– decisione 2009/724/GAI della Commissione, del 17 settembre 2009, che fissa la data di completamento della migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[19].

5.           Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

•           Consultazione delle parti interessate

Gli esperti degli Stati membri partecipano direttamente al progressivo sviluppo del SIS II, in particolare nell’ambito del comitato SIS-VIS e del consiglio di gestione del programma globale. Inoltre, gli sviluppi del SIS II sono continuamente esaminati dagli organi preparatori del Consiglio.

Alla consultazione partecipa anche il garante europeo della protezione dei dati, dato che nel corso della migrazione saranno caricati nel sistema anche dati personali.

•           Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La presente proposta tiene conto dei risultati di ampie discussioni con gli Stati membri in sede di Consiglio, specialmente nel quadro dei gruppi di lavoro del Consiglio SIS-TECH e SIS-SIRENE, nonché dei pareri espressi dai membri del consiglio di gestione del programma globale. Essa risponde inoltre all'invito, rivolto alla Commissione dagli Stati membri, di allineare il quadro giuridico che disciplina la migrazione con lo scenario tecnico previsto dai loro esperti.

•           Ricorso al parere di esperti

Non si è fatto ricorso a esperti esterni per preparare la presente proposta.

•           Valutazione dell'impatto

La presente proposta non richiede una valutazione dell'impatto, in quanto costituisce la continuazione di un progetto tecnico senza conseguenze economiche, sociali e ambientali chiaramente identificabili.

6.           Incidenza sul bilancio

In virtù del regolamento (CE) n. 2424/2001 e della decisione 2001/886/GAI, le spese occasionate dallo sviluppo del SIS II vanno imputate al bilancio generale dell’Unione. A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell’articolo 5 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea anche i costi relativi all’istituzione, all’esercizio e alla manutenzione del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. I costi per le prove tecniche, l’esercizio e la manutenzione di ciascun N.SIS II sono a carico dello Stato membro interessato.

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio mantengono questi stessi principi di ripartizione dei costi, introducendo tuttavia una nuova categoria di costi: quelli collegati alla migrazione dal SIS 1 al SIS II. Ai sensi dell'articolo 15 di tali atti giuridici, i costi inerenti alla migrazione a livello centrale, insieme a quelli inerenti ai test, alla manutenzione e allo sviluppo (SIS II centrale e infrastruttura di comunicazione), sono a carico del bilancio generale dell'Unione. I costi legati all'N.SIS II nazionale rimangono a carico degli Stati membri.

In virtù del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI, nonché della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[20], gli sviluppi nazionali del SIS II possono essere cofinanziati dal Fondo per le frontiere esterne. La decisione della Commissione 2007/599/CE, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013[21], ha inoltre identificato il SIS II come una delle cinque priorità strategiche nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, riconoscendo l'importanza di sostenere uno sviluppo coerente e tempestivo dei progetti nazionali accanto al SIS II centrale.

Dopo l'adozione di tutti gli atti giuridici di cui sopra, il progetto del SIS II è stato sottoposto a un riorientamento approfondito nel corso del 2010, in seguito al completamento di un'importante campagna di prove tecniche, la cosiddetta "prima tappa". Inoltre, le evoluzioni nell'uso del SIS da parte dei suoi utenti (gli Stati membri) hanno reso necessario aggiornare i requisiti tecnici del SIS II relativi alle prestazioni e alla capacità di memorizzazione, che sono nettamente aumentati dopo l'adesione di nove Stati membri e della Svizzera. Gli elementi aggiornati sono stati inseriti nella nuova versione del documento di controllo dell'interfaccia, l'ICD 3.0. Tutte queste modifiche hanno avuto ripercussioni sui costi del progetto, a livello sia centrale che nazionale.

Per quanto riguarda il processo di migrazione, lo sviluppo dei requisiti e i progressi compiuti in direzione del completamento del progetto hanno indotto a ridefinire l'architettura per la migrazione, il calendario di migrazione e i requisiti per le prove tecniche. Una parte importante delle attività che dovrebbero ora essere realizzate dagli Stati membri per la migrazione verso il SIS II non era stata prevista al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio, né al momento in cui sono stati allestiti il pacchetto finanziario e i programmi pluriennali nel quadro del Fondo per le frontiere esterne.

Occorre quindi adeguare parzialmente i principi di ripartizione dei costi per la migrazione dal SIS 1 al SIS II. Alcune attività nazionali connesse alla migrazione, in particolare alla partecipazione degli Stati membri alle prove tecniche per la migrazione, potrebbero essere cofinanziate dalla linea di bilancio del SIS II nell'ambito del bilancio generale dell'Unione. Tale possibilità riguarderebbe attività specifiche e ben definite che non coincidono con altre azioni relative al SIS II, le quali continuerebbero a essere sostenute dal Fondo per le frontiere esterne. L'assistenza finanziaria in tal modo erogata in virtù della presente proposta sarebbe così complementare a quella fornita dal Fondo.

Poiché l'istituzione dei sistemi nazionali è il principale obbligo degli Stati membri, il contributo dell'Unione resta facoltativo e la presente proposta non intende creare obblighi per l'Unione. Occorre inoltre determinare il massimale del contributo dell'Unione in relazione a ogni Stato membro. La proposta non richiede stanziamenti aggiuntivi, poiché gli stanziamenti ancora disponibili del 2011 saranno utilizzati per colmare la differenza tra i costi totali nel 2012 e gli stanziamenti inseriti nella linea di bilancio del SIS II per il 2012.

La Commissione valuterà, deciderà e gestirà l'operazione di cofinanziamento in conformità delle procedure di bilancio e di altre procedure, in particolare quelle stabilite dal regolamento finanziario. Gli Stati membri devono rispettare i principi di sana gestione finanziaria, specialmente quelli della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia. La Commissione avrà facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e irregolarità. La Corte dei conti dell'Unione europea avrà facoltà di svolgere i controlli di cui all'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I costi risultanti dalle attività a livello del SIS 1+, fra cui le attività supplementari svolte dalla Francia per conto degli Stati membri che partecipano al SIS 1+, continueranno a essere sostenuti conformemente all’articolo 119 della convenzione Schengen. Questo articolo prevede che gli Stati membri sostengano in comune i costi d'installazione e di utilizzazione dell'unità di supporto tecnico del SIS 1+, di cui all'articolo 92, paragrafo 3, della convenzione, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d'informazione Schengen con l'unità di supporto tecnico, e che invece siano sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro i costi d'installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen.

La Commissione ha redatto una scheda finanziaria, allegata alla presente proposta.

7.           Informazioni aggiuntive

•           Modifica della legislazione vigente

La proposta rifonde il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI in un unico atto giuridico, che consiste in un regolamento.

•           Soppressione della data di scadenza

Data la complessità del processo di migrazione, che, nonostante l'accurata preparazione di tutte le parti interessate, comporta notevoli rischi tecnici, la presente proposta assicura la flessibilità necessaria per reagire alle difficoltà inattese che potrebbe incontrare il sistema centrale oppure uno o più sistemi nazionali durante tale processo; di conseguenza, non fissa più una data di scadenza.

Conformemente all'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 71 della decisione 2007/533/GAI, spetta al Consiglio stabilire le date di applicazione di tali atti giuridici, nonché le date della migrazione. Poiché la documentazione tecnica prevede che dopo la migrazione sia mantenuta per un mese la possibilità di ripiegare sulla funzione di fallback, la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI dovrebbe precedere di almeno un mese la scadenza degli strumenti di migrazione.

•           Calendario

Per garantire la continuità dei preparativi e la tempestiva esecuzione della migrazione, la presente proposta dovrebbe essere adottata al più tardi nel secondo trimestre del 2012.

2012/0033 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

ê 1104/2008

ð nuovo

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europeache istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 7466,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[22],

ð sentito il garante europeo della protezione dei dati, ï

considerando quanto segue:

ònuovo

(1)       Il regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[23], e la decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[24], sono stati modificati in modo sostanziale. Poiché essi devono essere nuovamente modificati, è opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla loro rifusione.

ê 1104/2008 (adattato)

ðnuovo

(2)       Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito a norma delle disposizioni del titolo IV della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni[25], firmata il 19 giugno 1990 ("convenzione Schengen"), e il suo sviluppo SIS 1+ rappresentano strumenti fondamentali per l’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen integrate nell’ambito dell’Unione europea.

(3)       L’incarico di sviluppare il sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) è stato affidato alla Commissione con regolamento (CE) n. 2424/2001 del Consiglio[26] e con decisione 2001/886/GAI del Consiglio, del 6 dicembre 2001, sullo sviluppo del Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[27]. ð Tali strumenti sono scaduti il 31 dicembre 2008, prima che fossero completati gli sviluppi del SIS II. Essi hanno quindi dovuto essere integrati dapprima dal regolamento (CE) n. 1104/2008 e dalla decisione 2008/839/GAI e in seguito dal presente regolamento, fino alla data che stabilirà il Consiglio deliberando a norma del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[28], ï e della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[29].

(4)       Il SIS II è stato istituito con regolamento (CE) n. 1987/2006 e con decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[30]. Il presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni di tali atti.

(5)       Taluni test SIS II sono previsti dal regolamento (CE) n. 189/2008 del Consiglio[31] e dalla decisione 2008/173/GAICE del Consiglio sulle prove tecniche del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)[32].

(6)       È opportuno continuare e portare a termine lo sviluppo del SIS II nel quadro del calendario generale del SIS II approvato dal Consiglio il 6 giugno 2008 ð presentato dalla Commissione nell'ottobre 2010 ï .

(7)       Occorrerebbe condurre un test globale del SIS II, in piena cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, in conformità delle disposizioni del presente regolamento. Il test dovrebbe essere convalidato, quanto prima dopo il suo completamento, come previsto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 e dalla decisione 2007/533/GAI.ð Ai fini del test globale si dovrebbero utilizzare solo i dati dei test. ï

(8)       È opportuno che gli Stati membri effettuino un test sullo scambio d’informazioni supplementari.

(9)       Con riguardo al SIS 1+, la convenzione Schengen prevede un’unità di supporto tecnico (C.SIS). Con riguardo al SIS II, il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono un SIS II centrale costituito da un’unità di supporto tecnico e da un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS). L’unità di supporto tecnico del SIS II centrale dovrebbe avere sede a Strasburgo (Francia) e l’unità di riserva a Sankt Johann im Pongau (Austria).

(10)     Onde gestire meglio le potenziali difficoltà dovute alla migrazione dal SIS 1+ al SIS II è opportuno installare e collaudare un’architettura provvisoria per la migrazione del SISsistema d’informazione Schengen. Tale architettura provvisoria non dovrebbe incidere sulla disponibilità operativa del SIS 1+. Dovrebbe spettare alla Commissione fornire un convertitore.

(11)     Lo Stato membro che effettua una segnalazione dovrebbe essere responsabile dell’esattezza, dell’attualità e della liceità dei dati inseriti nel SISsistema d’informazione Schengen.

(12)     La Commissione dovrebbe mantenere la responsabilità del SIS II centrale e dell’infrastruttura di comunicazione. Tale responsabilità comprende la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II e dell’infrastruttura di comunicazione ivi compresa, in ogni momento, la correzione degli errori. È opportuno che la Commissione assicuri il coordinamento delle attività comuni e dia assistenza. La Commissione dovrebbe in particolare fornire il necessario supporto tecnico e operativo agli Stati membri a livello di SIS II centrale, inclusa la disponibilità di un reparto assistenza.

(13)     Gli Stati membri dovrebbero mantenere la responsabilità per lo sviluppo e la manutenzione dei rispettivi sistemi nazionali (N.SIS II).

(14)     La Francia dovrebbe mantenere la responsabilità dell’unità di supporto tecnico del SIS 1+, come espressamente previsto dalla convenzione Schengen.

(15)     I rappresentanti degli Stati membri partecipanti al SIS 1+ dovrebbero coordinare le loro azioni nell’ambito del Consiglio. È necessario fissare un quadro per tale azione organizzativa.

ònuovo

(16)     Per aiutare gli Stati membri a scegliere la soluzione tecnica e finanziaria più favorevole, la Commissione dovrebbe iniziare senza indugio il processo di adeguamento del presente regolamento, proponendo un regime giuridico per la migrazione che rifletta meglio l'approccio tecnico alla migrazione descritto nel piano di migrazione per il progetto SIS ("piano di migrazione") approvato dagli Stati membri il 23 febbraio 2011.

(17)     Conformemente al piano di migrazione, nel corso del periodo di transizione tutti gli Stati membri effettueranno uno dopo l'altro la transizione della loro applicazione dal SIS I al SIS II. Dal punto di vista tecnico, è auspicabile che gli Stati membri che hanno completato la transizione siano in grado di utilizzare pienamente il SIS II dal momento della transizione stessa, senza aspettare che anche gli altri Stati membri abbiano compiuto la transizione. È pertanto necessario applicare il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI dal momento in cui il primo Stato membro inizia la transizione. Il periodo di migrazione dovrebbe essere il più breve possibile. L'applicazione del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI non impedisce agli Stati membri che non abbiano ancora completato la transizione o che abbiano dovuto ripiegare sulla funzione di fallback di utilizzare il SIS II limitatamente alle funzionalità del SIS 1+ durante il periodo di monitoraggio intensivo.

(18)     Occorre mantenere temporaneamente l'applicazione di alcune disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, integrandole nel presente regolamento, in quanto formano il quadro giuridico per il convertitore e per l'architettura provvisoria nel corso della migrazione. L'architettura provvisoria per la migrazione per le operazioni del SIS 1+ permette che il SIS 1+ e alcune componenti tecniche dell'architettura del SIS II operino in parallelo per un periodo transitorio limitato, necessario per consentire una migrazione progressiva.

ê 541/2010

(19)     Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI prevedono che per il SIS II centrale sia utilizzata la migliore tecnologia disponibile, fatta salva un’analisi costi-benefici. L’allegato delle conclusioni del Consiglio del 4 e 5 giugno 2009 sull’ulteriore orientamento del SIS II ha stabilito le tappe principali che andrebbero seguite al fine di proseguire l’attuale progetto SIS II. Contestualmente è stato realizzato uno studio riguardante l’elaborazione di uno scenario tecnico alternativo per lo sviluppo del SIS II basato sull’evoluzione del SIS 1+ (SIS 1+ RE) quale piano d’emergenza, qualora dai test emergesse la non compatibilità con le condizioni stabilite nelle tappe. In base a questi parametri, il Consiglio può decidere di invitare la Commissione a passare allo scenario tecnico alternativo.

(20)     È opportuno pertanto adattare la descrizione delle componenti tecniche dell’architettura per la migrazione, in modo da permettere un’altra soluzione tecnica, segnatamente il SIS 1+ RE, per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II centrale. Il SIS 1+ RE è una possibile soluzione tecnica per sviluppare il SIS II centrale e per raggiungere gli obiettivi del SIS II di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 e alla decisione 2007/533/GAI.

(21)     Il SIS 1+ RE è caratterizzato da un’unicità di mezzi tra lo sviluppo del SIS II e il SIS 1+. I riferimenti all’architettura tecnica del SIS II e al processo di migrazione contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto, in caso di attuazione di uno scenario tecnico alternativo, essere letti come riferimenti al SIS II basato su un’altra soluzione tecnica, ed applicati mutatis mutandis alle specifiche tecniche di questa soluzione, conformemente all’obiettivo di sviluppo del SIS II centrale.

ê 541/2010

ðnuovo

(22)     In qualunque scenario tecnico il risultato della migrazione a livello centrale dovrebbe essere la disponibilità della banca dati del SIS 1+ e delle nuove funzioni del SIS II, incluse le categorie aggiuntive di dati, nel SIS II centrale.ð Per agevolare il caricamento dei dati, occorre specificare che i dati cancellati di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non saranno trasferiti dal SIS 1+ al SIS II. ï

ê 1104/2008

(23)     La Commissione dovrebbe avere il potere di affidare a terzi, anche organismi nazionali pubblici, mediante contratto, i compiti che le assegna il presente regolamento e compiti relativi all’esecuzione del bilancio, a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee[33] ("regolamento finanziario").

Tali contratti dovrebbero rispettare le norme in materia di protezione e sicurezza dei dati nonché tener conto del ruolo delle competenti autorità di protezione dei dati applicabili al SIS, in particolare le disposizioni della convenzione Schengen e del presente regolamento.

ê 541/2010

(24)     Per quanto riguarda il finanziamento dello sviluppo del SIS II centrale sulla base di una soluzione tecnica alternativa, esso dovrebbe essere a carico del bilancio generale dell’Unione nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. In conformità del regolamento finanziario, la Commissione può delegare i compiti relativi all’esecuzione del bilancio a organismi nazionali del settore pubblico. Seguendo l’orientamento politico e fatte salve le condizioni previste dal regolamento finanziario, la Commissione verrebbe invitata, in caso di passaggio alla soluzione alternativa, a delegare alla Francia i compiti relativi all’esecuzione del bilancio per quanto riguarda lo sviluppo del SIS II sulla base del SIS 1+ RE.

ònuovo

(25)     Il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI, nonché la decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell’ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"[34], comprendono gli sviluppi nazionali del SIS II tra le azioni ammissibili al cofinanziamento del Fondo per le frontiere esterne. La decisione 2007/599/CE della Commissione, del 27 agosto 2007, recante applicazione della decisione n. 574/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’adozione degli orientamenti strategici 2007-2013[35], ha inoltre identificato il SIS II come una delle cinque priorità strategiche nell'ambito del Fondo per le frontiere esterne, riconoscendo l'importanza di sostenere uno sviluppo coerente e tempestivo dei progetti nazionali parallelamente al SIS II centrale.

Dopo l'adozione di tutti questi atti giuridici, il progetto del SIS II è stato sottoposto a un riorientamento approfondito nel corso del 2010, in seguito al completamento di un'importante campagna di prove tecniche, la cosiddetta "prima tappa". Inoltre, le evoluzioni nell'uso del SIS da parte degli Stati membri hanno reso necessario aggiornare i requisiti tecnici del SIS II relativi alle prestazioni e alla capacità di memorizzazione, il che ha avuto ripercussioni sui costi del progetto a livello sia centrale che nazionale.

(26)     Per quanto riguarda il processo di migrazione, lo sviluppo dei requisiti e i progressi compiuti in direzione del completamento del progetto hanno indotto a ridefinire l'architettura per la migrazione, il calendario di migrazione e i requisiti per le prove tecniche. Una parte importante delle attività che dovrebbero ora essere realizzate dagli Stati membri per la migrazione verso il SIS II non era stata prevista al momento dell'adozione del regolamento (CE) n. 1104/2008 e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio, né al momento in cui sono stati allestiti il pacchetto finanziario e i programmi pluriennali nel quadro del Fondo per le frontiere esterne.

Occorre quindi adeguare parzialmente i principi di ripartizione dei costi per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. Alcune attività nazionali connesse alla migrazione, in particolare alla partecipazione degli Stati membri alle attività di test per la migrazione, potrebbero essere cofinanziate dalla linea di bilancio del SIS II nell'ambito del bilancio generale dell'Unione. Tale possibilità dovrebbe riguardare attività specifiche e ben definite che non coincidono con altre azioni relative al SIS II, le quali continuerebbero a essere sostenute dal Fondo per le frontiere esterne. L'assistenza finanziaria in tal modo erogata in virtù della presente proposta sarebbe complementare a quella fornita dal Fondo per le frontiere esterne.

(27)     Per quanto attiene al cofinanziamento concesso ai sensi del presente regolamento, è opportuno adottare misure appropriate per prevenire irregolarità e frodi e prendere i provvedimenti necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità[36], del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità[37], e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[38].

(28)     Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, occorre conferire alla Commissione competenze di esecuzione, da esercitare a norma del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[39].

ê 541/2010 (adattato)

(29)     La Commissione e gli Stati membri dovrebbero continuare a cooperare strettamente in tutte le fasi dello sviluppo e della migrazione ai fini del buon esito del processo. Le conclusioni del Consiglio sul SIS II del 26 e 27 febbraio 2009 e del 4 e 5 giugno 2009 istituiscono un organismo informale costituito dagli esperti degli Stati membri, denominato consiglio di gestione del programma globale, incaricato di intensificare la cooperazione ed assicurare il sostegno diretto degli Stati membri al progetto SIS II centrale. I risultati positivi dei lavori del gruppo e la necessità di intensificare ulteriormente la cooperazione e la trasparenza del progetto giustificano l’inserimento formale del gruppo nella struttura di gestione del SIS II. Dovrebbe pertanto essere istituito formalmente un gruppo di esperti, denominato consiglio di gestione del programma globale, al fine di integrare l’attuale struttura organizzativa Ö del SIS II Õ . Per assicurare l’efficienza, anche in termini di costi, è opportuno limitare il numero degli esperti. Questo gruppo di esperti dovrebbe lasciare impregiudicate le competenze della Commissione e degli Stati membri.

ê 1104/2008

(30)     Al trattamento dei dati personali da parte della Commissione si applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati[40].

ê 1104/2008 (adattato)

ðnuovo

(31)     Compete al garante europeo della protezione dei dati, nominato a norma della decisione 2004/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla nomina dell’autorità di controllo indipendente prevista dall’articolo 286 del trattato CE[41], ð sorvegliare e assicurare l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 ï e controllare le attività delle istituzioni e degli organismi comunitari Ö dell'Unione Õ attinenti al trattamento dei dati personali. ðIl presente regolamento dovrebbe far salve le disposizioni specifiche della convenzione Schengen, nonché del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI in merito alla protezione e alla sicurezza dei dati personali.ï

ònuovo

(32)     La migrazione è un processo complesso che, malgrado l'accurata preparazione di tutte le parti interessate, comporta notevoli rischi tecnici. È opportuno che il quadro giuridico preveda la flessibilità necessaria per reagire alle difficoltà impreviste che potrebbe incontrare il sistema centrale, o uno o più sistemi nazionali, durante il processo di migrazione. Il presente regolamento non dovrebbe quindi fissare date di scadenza. La data finale per la migrazione dev'essere stabilita dal Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

ê 1104/2008 (adattato)

(33)     Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire della messa in opera di un’architettura provvisoria per la migrazione e per della migrazione dei dati dal SIS 1+ al SIS II, non possono essere conseguiti in misura sufficientesufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo della portata e delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguitirealizzati meglio a livello di Unionecomunitario, quest'ultimala Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull'Unione europeache istituisce la Comunità europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi iIn ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.

(34)     Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nellain particolare dalla Ccarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(21)     Occorrerebbe modificare la convenzione Schengen per consentire l’integrazione del SIS 1+ nell’architettura provvisoria per la migrazione.

(35)     A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unioneche istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, e non ne è da essoquindi vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell’articolo 45 di taledel suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel propriosuo diritto interno.

ê 2008/839/GAI

ð nuovo

(36)     Il Regno Unito partecipa al presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità ai sensi della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[42] ð, nella misura in cui detto articolo si riferisce alle disposizioni della convenzione Schengen che istituisce il SIS, ad eccezione dell'articolo 96. ï

(37)     L'Irlanda partecipa al Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, in conformità dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen[43]ð, nella misura in cui detto articolo si riferisce alle disposizioni della convenzione Schengen che istituisce il SIS, ad eccezione dell'articolo 96. ï

(38)     Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni concernenti la partecipazione parziale del Regno Unito e dell’Irlanda all’acquis di Schengen definite, rispettivamente, nelle decisioni 2000/365/CE e 2002/192/CE del Consiglio.

(39)     Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[44], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio[45] relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

(40)     Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[46], che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio[47].

(41)     Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio[48].

ònuovo

(42)     Per quanto concerne Cipro, il presente regolamento costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003,

ê 1104/2008 (adattato)

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Scopo generale

1. Il sistema d’informazione Schengen (SIS), istituito in conformità del titolo IV della convenzione Schengen del 1990 (SIS 1+), è sostituito da un nuovo sistema, il sistema d’informazione Schengen II (SIS II), l’istituzione, l’esercizio e l’uso del quale sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 1987/2006 Ö e dalla decisione 2007/533/GAI Õ .

2. In conformità delle procedure e della divisione dei compiti stabilite nel presente regolamento, il SIS II è sviluppato dalla Commissione e dagli Stati membri come un unico sistema integrato ed è predisposto per il funzionamento.

ê541/2010 art. 1, par. 1

3. Lo sviluppo del SIS II può essere realizzato attuando uno scenario tecnico alternativo caratterizzato da specifiche tecniche proprie.

ê 1104/2008 (adattato)

ð nuovo

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «SIS II centrale» l’unità di supporto tecnico del SIS II contenente una banca dati, la «banca dati del SIS II», più un’interfaccia nazionale uniforme («NI-SIS»);

b) «C.SIS» l’unità di supporto tecnico del SIS 1+ contenente la banca dati di riferimento del SIS 1+ e l’interfaccia nazionale uniforme (N.COM);

c) «N.SIS» il sistema nazionale del SIS 1+, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il C.SIS;

d) «N.SIS II» il sistema nazionale del SIS II, consistente nei sistemi di dati nazionali che comunicano con il SIS II centrale;

e) «convertitore» uno strumento tecnico che consente una comunicazione coerente e affidabile tra il C.SIS e il SIS II centrale, assicurando le funzioni previste all’articolo 10, paragrafo 3 ð, e permettendo la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale ï ;

f) «test globale» il test di cui all’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 Ö e all'articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI Õ;

g) «test sullo scambio di informazioni supplementari» test funzionali tra gli uffici SireneSIRENE.

Articolo 3

Oggetto e campo d’applicazione

Il presente regolamento definisce i compiti e le responsabilità della Commissione, della Francia e degli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+ rispetto ai seguenti compiti:

a) la manutenzione e la continuazione dello sviluppo del SIS II;

b) un test globale del SIS II;

c) un test sullo scambio di informazioni supplementari;

d) la continuazione dello sviluppo e la verifica di un convertitore;

e) l’installazione e la verifica di un’architettura provvisoria per la migrazione;

f) la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

Articolo 4

Componenti tecniche dell’architettura per la migrazione

ê 541/2010 art. 1, par. 2

Per assicurare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, sono fornite le seguenti componenti nella misura necessaria:

ê 1104/2008

a) il C.SIS e la connessione con il convertitore;

b) l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+ che consente al C.SIS di comunicare con l’N.SIS;

c) l’N.SIS;

d) il SIS II centrale, l’NI-SIS e l’infrastruttura di comunicazione per il SIS II che consente al SIS II centrale di comunicare con l’N.SIS II e il convertitore;

e) l’N.SIS II;

f) il convertitore.

Articolo 5

Principali responsabilità nello sviluppo del SIS II

1. La Commissione continua a sviluppare il SIS II centrale, l’infrastruttura di comunicazione e il convertitore.

2. La Francia mette a disposizione e gestisce il C.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

3. Gli Stati membri continuano a sviluppare l’N.SIS II.

4. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ provvedono alla manutenzione dell’N.SIS in conformità delle disposizioni della convenzione Schengen.

5. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ mettono a disposizione e gestiscono l’infrastruttura di comunicazione per il SIS 1+.

6. La Commissione coordina le attività e fornisce il supporto necessario per l’attuazione dei compiti e delle responsabilità di cui ai paragrafi da 1 a 3.

ê 1104/2008 (adattato)

Articolo 6

Continuazione dello sviluppo

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 1, in particolare le misure necessarie per la correzione degli errori, sono atti di esecuzioneadottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Tali atti sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Le misure necessarie per continuare lo sviluppo del SIS II di cui all’articolo 5, paragrafo 3, per quanto concerne l’interfaccia nazionale uniforme che assicura la compatibilità dell’N.SIS II con il SIS II centrale, sono atti di esecuzioneadottate in conformità della procedura di cui all’articolo 17, paragrafo 2. Tali atti sono adottati in conformità della procedura di esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 7

Attività principali

1. La Commissione, insieme agli Stati membri partecipanti al SIS 1+, conduce un test globale.

2. Un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS è installata e sottoposta a test dalla Commissione insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+.

3. La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

4. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ eseguono un test sullo scambio di informazioni supplementari.

5. La Commissione fornisce il supporto necessario a livello del SIS II centrale per le attività di cui ai paragrafi da 1 a 4.

6. Le attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

Articolo 8

Test globale

1. Il test globale è avviato solo dopo che la Commissione abbia dichiarato che ritiene il livello di riuscita dei test di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 189/2008 Ö e all'articolo 1 della decisione 2008/839/GAI Õ sufficiente per iniziare tale test.

2. Sarà effettuato un test globale inteso a confermare in particolare l’attuazione, da parte della Commissione e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, delle disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e la dimostrazione che il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

3. Il test globale è eseguito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ per l’N.SIS II e dalla Commissione per il SIS II centrale.

4. Il test globale segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

5. Il test globale si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, in cooperazione con la Commissione.

6. La Commissione e gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio definiscono i criteri per determinare se sono state attuate le disposizioni tecniche necessarie al trattamento dei dati del SIS II e se il livello di prestazione del SIS II è almeno equivalente a quello già garantito dal SIS 1+.

7. I risultati del test sono esaminati in base ai criteri di cui al paragrafo 6 del presente articolo, dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio e dalla Commissione. I risultati del test sono convalidati in conformità dell’articolo 55, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1987/2006 Ö e dell'articolo 71, paragrafo 3, lettera c), della decisione 2007/533/GAI Õ.

8. Possono partecipare al test globale gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 9

Test sullo scambio di informazioni supplementari

1. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ conducono test funzionali SireneSIRENE.

2. La Commissione mette a disposizione il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione durante l’esecuzione del test sullo scambio di informazioni supplementari.

3. Il test sullo scambio di informazioni supplementari segue uno scadenzario dettagliato definito dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

4. Esso si basa sulle specifiche tecniche definite dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

5. I risultati del test sono analizzati dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.

6. Possono partecipare al test sullo scambio di informazioni supplementari gli Stati membri che non partecipano al SIS 1+. I loro risultati non incidono sulla convalida globale del test.

Articolo 10

Architettura provvisoria per la migrazione

1. È installata un’architettura provvisoria per la migrazione del SIS. Il convertitore connette il SIS II centrale e il C.SIS per un periodo transitorio. Gli N.SIS sono connessi al C.SIS, gli N.SIS II al SIS II centrale.

2. La Commissione fornisce un convertitore, il SIS II centrale e l’infrastruttura di comunicazione in quanto parte dell’architettura provvisoria per la migrazione del SIS.

ê541/2010 art. 1, par. 3

3. Nella misura necessaria, il convertitore converte i dati in due direzioni tra il C.SIS e il SIS II centrale e mantiene sincronizzati il C.SIS e il SIS II centrale.

ê 1104/2008

4. La Commissione verifica la comunicazione tra il SIS II centrale e il convertitore.

5. La Francia verifica la comunicazione tra il C.SIS e il convertitore.

6. La Commissione e la Francia verificano la comunicazione tra il SIS II centrale e il C.SIS tramite il convertitore.

7. La Francia, insieme alla Commissione, connette il C.SIS al SIS II centrale tramite il convertitore.

8. La Commissione, insieme alla Francia e agli altri Stati membri partecipanti al SIS 1+, verifica l’architettura provvisoria per la migrazione del SIS nel suo insieme in conformità di un programma di test fornito dalla Commissione.

9. La Francia mette a disposizione, se necessario, dati ai fini dei test.

ê 1104/2008

ð nuovo

Articolo 11

Migrazione dal SIS 1+ al SIS II

1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. ð I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti nel SIS II centrale ï .

ê541/2010 art. 1, par. 4

2. Gli Stati membri partecipanti al SIS 1+ migrano dall’N.SIS all’N.SIS II mediante l’architettura provvisoria per la migrazione, con il supporto della Francia e della Commissione.

ê 1104/2008 (adattato)

Ö 3. La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con ilconsiste nel caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la "copia nazionale", contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II,. Õ

ÖIl caricamento dei dati di cui al primo comma è Õ seguito da una transizione dall'N.SIS all'N.SIS II per ciascuno Stato membro.

ÖLa migrazione segue uno scadenzario dettagliato definito dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio.Õ

ê 1104/2008

ðnuovo

4. La Commissione fornisce assistenza per il coordinamento e il supporto delle attività comuni durante la migrazione.

ð 5. La transizione viene eseguita dopo la convalida di cui all'articolo 8, paragrafo 7, alla data stabilita dal Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.ï

ê 1104/2008

Articolo 12

Quadro giuridico sostanziale

ònuovo

Durante la migrazione, nella fase del caricamento dei dati di cui all'articolo 11, paragrafo 3, al SIS 1+ continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen.

A partire dalla transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applicano il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 533/2007/GAI.

ê 1104/2008

Articolo 13

Cooperazione

1. Gli Stati membri e la Commissione cooperano per l’esecuzione di tutte le attività contemplate dal presente regolamento secondo le rispettive responsabilità.

2. La Commissione fornisce in particolare il necessario supporto a livello di SIS II centrale per la verifica e la migrazione dell’N.SIS II.

3. Gli Stati membri forniscono in particolare il necessario supporto a livello di N.SIS II per la verifica dell’infrastruttura provvisoria per la migrazione.

ònuovo

Articolo 14

Sostituzione delle sezioni nazionali con l'N.SIS II

1. L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della convenzione Schengen, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

2. Se uno Stato membro sostituisce la sua sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, della convenzione Schengen, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del presente regolamento.

ê 1104/2008

Articolo 15

ònuovo

Trattamento dei dati e tenuta dei registri nel SIS II centrale

1. La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

2. Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati del SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

ê 1104/2008

3. Fatte salve le pertinenti disposizioni del titolo IV della convenzione Schengen, la Commissione provvede affinché ogni accesso ai dati personali e ogni scambio dei medesimi nell’ambito del SIS II centrale siano registrati per verificare la legittimità dell’interrogazione, per controllare la liceità del trattamento dei dati e per garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale e dei sistemi nazionali, l’integrità e la sicurezza dei dati.

4. I registri riportano, in particolare, la data e l’ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell’autorità competente responsabile del trattamento dei dati.

5. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 1 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione.

6. I registri possono essere tenuti più a lungo se necessari per le procedure di controllo già in corso.

7. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un’interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell’autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l’integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell’assolvimento dei loro compiti.

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ðnuovo

Articolo 16

Costi

1. I costi inerenti alla migrazione, al test globale, al test sullo scambio di informazioni supplementari, alla manutenzione e allo sviluppo a livello del SIS II centrale o dell’infrastruttura di comunicazione sono a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2. I costi afferenti ð l'installazione, ï la migrazione, le prove, la manutenzione e lo sviluppo dei sistemi nazionali ð , nonché i compiti affidati ai sistemi nazionali in virtù del presente regolamento, ï sono a carico dello Stato membro interessato.

ònuovo

3. L'Unione può contribuire finanziariamente alle spese degli Stati membri connesse alla migrazione e alle prove tecniche relative alla migrazione previste dal presente regolamento, che non sono ammissibili al finanziamento a titolo del Fondo per le frontiere esterne, purché lo Stato membro interessato sia in grado di dimostrare le sue esigenze di fondi aggiuntivi.

Il contributo dell'Unione per le attività di cui al primo comma viene concesso sotto forma di sovvenzioni ai sensi del titolo VI del regolamento finanziario. Il contributo dell'Unione non supera il 75% delle spese ammissibili di ciascuno Stato membro e non eccede i 750 000 EUR per Stato membro. La Commissione valuterà, deciderà e gestirà l'operazione di cofinanziamento in conformità delle procedure di bilancio e altre procedure, in particolare quelle stabilite dal regolamento finanziario.

Ogni Stato membro che abbia richiesto tale contributo finanziario prepara una previsione finanziaria che contiene una ripartizione dei costi operativi e amministrativi delle attività relative alle prove tecniche e alla migrazione. Le spese finanziate dagli Stati membri con fondi dell'Unione devono essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia. Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'uso che hanno fatto del contributo dell'Unione entro sei mesi dalla data stabilita dal Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

Se il contributo finanziario dell'Unione non è utilizzato, o è utilizzato in modo non corretto, parziale o tardivo, l'Unione può ridurlo, sospenderlo o interromperlo. Se gli Stati membri non contribuiscono, o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo, al finanziamento delle attività di cui al paragrafo 1, l'Unione può ridurre il suo contributo finanziario.

4. La Corte dei conti dell'Unione europea ha la facoltà di procedere agli audit appropriati in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o con i servizi nazionali competenti. La Commissione ha la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione dei fondi dell'Unione e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione da frodi e irregolarità. A tale scopo gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti e i registri pertinenti.

5. Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, della convenzione Schengen, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del SIS 1+ con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia ai fini del presente regolamento.

Articolo 16

Modifica delle disposizioni della convenzione Schengen

Le disposizioni della convenzione Schengen sono modificate come segue:

              1. è inserito il seguente articolo:

«Articolo 92 bis

              1. Dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio[49] e della decisione 2008/839/GAI del Consiglio[50] e sulla base delle definizioni dell’articolo 2 di tale regolamento, l’architettura tecnica del sistema d’informazione Schengen può essere completata da:

         a) un sistema centrale supplementare composto di:

– un’unità di supporto tecnico (SIS II centrale) con sede in Francia e un SIS II centrale di riserva con sede in Austria, contenenti la banca dati del SIS II e un’interfaccia nazionale uniforme (NI-SIS),

– una connessione tecnica fra il C.SIS e il SIS II centrale tramite il convertitore che consente la conversione e la sincronizzazione dei dati tra il C.SIS e il SIS II centrale;

         b) un sistema nazionale (N.SIS II) consistente nei sistemi di dati nazionali, che comunica con il SIS II centrale;

         c) un’infrastruttura di comunicazione fra il SIS II centrale e l’N.SIS II collegata all’NI-SIS.

              2. L’N.SIS II può sostituire la sezione nazionale di cui all’articolo 92 della presente convenzione, nel qual caso gli Stati membri non sono tenuti a disporre di un archivio di dati nazionale.

              3. La banca dati del SIS II centrale è disponibile ai fini dell’interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuno degli Stati membri.

              4. Nell’eventualità che gli Stati membri sostituiscano la rispettiva sezione nazionale con l’N.SIS II, le funzioni obbligatorie dell’unità di supporto tecnico nei confronti di tale sezione nazionale, di cui all’articolo 92, paragrafi 2 e 3, diventano funzioni obbligatorie nei confronti del SIS II centrale, fatti salvi gli obblighi di cui alla decisione 2008/839/GAI e all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1104/2008.

              5. Il SIS II centrale assicura i servizi necessari per l’inserimento e il trattamento dei dati del SIS 1+, l’aggiornamento in linea delle copie nazionali dell’N.SIS II, la sincronizzazione e la coerenza tra le copie nazionali dell’N.SIS II e la banca dati del SIS II centrale nonché le operazioni di inizializzazione e ripristino delle copie nazionali dell’N.SIS II.

              6. La Francia, responsabile dell’unità di supporto tecnico, gli altri Stati membri e la Commissione cooperano affinché le interrogazioni degli archivi di dati dell’N.SIS II o della banca dati del SIS II producano risultati equivalenti alle interrogazioni degli archivi di dati delle sezioni nazionali di cui all’articolo 92, paragrafo 2.»»

              2. all’articolo 119, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

              «Gli Stati membri sostengono in comune i costi d’installazione e di utilizzazione dell’unità di supporto tecnico di cui all’articolo 92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle sezioni nazionali del sistema d’informazione Schengen con l’unità di supporto tecnico, e i costi delle attività connesse ai compiti attribuiti alla Francia in applicazione della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008.»;

              3. all’articolo 119, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

              «I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del sistema d’informazione Schengen e dei compiti attribuiti ai sistemi nazionali in conformità della decisione 2008/839/GAI e del regolamento (CE) n. 1104/2008 sono sostenuti individualmente da ciascuno Stato membro.»»

ê 1104/2008 (adattato)

Articolo 171

Comitato

Ö 1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dall'articolo 67 della decisione 2007/533/GAI. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.Õ

Ö 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Õ

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

ê541/2010 art. 1

ðnuovo

Articolo 18

Consiglio di gestione del programma globale

1. Fatte salve le rispettive competenze e attività della Commissione, del comitato di cui all’articolo 17, della Francia e degli Stati membri partecipanti al SIS 1+, è istituito un gruppo di esperti tecnici denominato «consiglio di gestione del programma globale» (il «consiglio di gestione»). Il consiglio di gestione è un organo consultivo per l’assistenza al progetto SIS II centrale e facilita la coerenza tra i progetti del SIS II centrale e dei SIS II nazionali. Il consiglio di gestione non ha potere decisionale né mandato di rappresentare la Commissione o gli Stati membri.

2. Il consiglio di gestione è composto da un massimo di dieci membri che si riuniscono regolarmente. Gli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï, in sede di Consiglio, designano un massimo di otto esperti e un numero equivalente di sostituti. Il direttore generale della direzione generale competente della Commissione designa, fra i funzionari della Commissione, un massimo di due esperti e due sostituti.

Altri esperti degli Stati membri e funzionari della Commissione direttamente coinvolti nello sviluppo dei progetti del SIS II possono partecipare alle riunioni del consiglio di gestione, a spese della loro rispettiva amministrazione o istituzione.

Il consiglio di gestione può invitare altri esperti a partecipare alle sue riunioni come definito nel regolamento interno di cui al paragrafo 5, a spese della loro rispettiva amministrazione, istituzione o società.

3. Gli esperti designati dagli Stati membri che esercitano la presidenza attuale e futura sono sempre invitati a partecipare alle riunioni del consiglio di gestione.

4. Il segretariato del consiglio di gestione è assicurato dalla Commissione.

5. Il consiglio di gestione redige il proprio regolamento interno che prevede in particolare le procedure per:

– la presidenza alternata tra la Commissione e la presidenza,

– i luoghi di riunione,

– la preparazione delle riunioni,

– l’ammissione di altri esperti,

– un piano di comunicazione che assicuri che siano fornite informazioni circostanziate agli Stati membri non partecipanti.

Il regolamento interno prende effetto previo parere favorevole del direttore generale della direzione generale competente della Commissione e degli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï riuniti nell’ambito del comitato di cui all’articolo 17.

6. Il consiglio di gestione presenta periodicamente relazioni scritte sui progressi del progetto inclusa la consulenza fornita e la sua giustificazione, al comitato di cui all’articolo 17 o, se del caso, ai competenti organi preparatori del Consiglio.

7. Fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 2, sono a carico del bilancio generale dell’Unione i costi amministrativi e le spese di viaggio occasionati dalle attività del consiglio di gestione nella misura in cui non siano rimborsati da altra fonte. Le spese di viaggio sostenute in relazione ai lavori del consiglio di gestione dai membri del consiglio di gestione designati dagli Stati membri ð che partecipano al SIS 1+ ï in sede di Consiglio e dagli esperti invitati a norma del paragrafo 3 del presente articolo sono disciplinate dalla «Regolamentazione dell’indennità corrisposte alle persone estranee alla Commissione convocate in veste di esperti» della Commissione.

ê 1104/2008

Articolo 19

Relazione

La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II.

ònuovo

Articolo 20

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1104/2008 e la decisione 2008/839/GAI sono abrogati.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1104/2008 e alla decisione 2008/839/GAI abrogati si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

ê 1104/2008 (adattato)

è1 541/2010 art. 1, par. 6 (adattato)

Articolo 21

Entrata in vigore e applicabilità

ÖIl presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.Õ è1 Esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533, in ogni caso, non oltre il 31 marzo 2013 o il 31 dicembre 2013 in caso di passaggio a uno scenario tecnico alternativo ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3. ç

ÖIl presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato sul funzionamento dell'Unioneche istituisce la Comunità europea. Õ

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

é

ALLEGATO I

Atti abrogati e loro successive modifiche

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio

(GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 541/2010 del Consiglio

(GU L 155 del 22.6.2010, pag. 19)

Decisione 2008/839/GAI del Consiglio

(GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43)

Decisione 542/2010/GAI del Consiglio

(GU L 155 del 22.6.2010, pag. 23)

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio || Decisione 2008/839/GAI del Consiglio || Il presente regolamento

Articolo 1 || Articolo 1 || Articolo 1

Articolo 2 || Articolo 2 || Articolo 2

Articolo 3 || Articolo 3 || Articolo 3

Articolo 4 || Articolo 4 || Articolo 4

Articolo 5 || Articolo 5 || Articolo 5

Articolo 6 || Articolo 6 || Articolo 6

Articolo 7 || Articolo 7 || Articolo 7

Articolo 8 || Articolo 8 || Articolo 8

Articolo 9 || Articolo 9 || Articolo 9

Articolo 10 || Articolo 10 || Articolo 10

Articolo 11 || Articolo 11 || Articolo 11

Articolo 12 || Articolo 12 || Articolo 12

Articolo 13 || Articolo 13 || Articolo 13

- || - || Articolo 14

Articolo 14 || Articolo 14 || Articolo 15

- || - ||

Articolo 15 || Articolo 15 || Articolo 16

Articolo 16 || Articolo 16 || -

Articolo 17 || Articolo 17 || Articolo 17

Articolo 17 bis || Articolo 17 bis || Articolo 18

Articolo 18 || Articolo 18 || Articolo 19

- || - || Articolo 20

Articolo 19 || Articolo 19 || Articolo 21

- || - || Allegato I

- || - || Allegato II

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1........... CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA....................................................... 38

1.1........ Titolo della proposta/iniziativa....................................................................................... 38

1.2........ Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB........................................................ 38

1.3........ Natura della proposta/iniziativa...................................................................................... 38

1.4........ Obiettivi....................................................................................................................... 38

1.4.1..... Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa......................................................................................................... 38

1.4.2..... Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate............................................ 38

1.4.3..... Risultati e incidenza previsti........................................................................................... 39

1.4.4..... Indicatori di risultato e di incidenza................................................................................ 39

1.5........ Motivazione della proposta/iniziativa.............................................................................. 39

1.5.1..... Necessità da coprire nel breve e lungo termine.............................................................. 39

1.5.2..... Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea........................................................ 39

1.5.3..... Insegnamenti tratti da esperienze analoghe..................................................................... 40

1.5.4..... Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti........................................... 40

1.6........ Durata dell'azione e incidenza finanziaria........................................................................ 40

1.7........ Modalità di gestione prevista......................................................................................... 41

2........... MISURE DI GESTIONE............................................................................................. 42

2.1........ Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni....................................................... 42

2.2........ Sistema di gestione e di controllo................................................................................... 42

2.2.1..... Rischi individuati........................................................................................................... 42

2.2.2..... Modalità di controllo previste........................................................................................ 42

2.3........ Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità....................................................... 43

3........... INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA......... 44

3.1........ Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate  44

3.2........ Incidenza prevista sulle spese........................................................................................ 45

3.2.1..... Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese........................................................................ 45

3.2.2..... Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi................................................................. 47

3.2.3..... Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa.......................................... 49

3.2.3.1.. Sintesi.......................................................................................................................... 49

3.2.3.2.. Fabbisogno previsto di risorse umane............................................................................ 50

3.2.4..... Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale................................................ 52

3.2.5..... Partecipazione di terzi al finanziamento.......................................................................... 52

3.3........ Incidenza prevista sulle entrate...................................................................................... 53

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.        Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione)

1.2.        Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB[51]

Titolo 18: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Titolo: 18)

Solidarietà – Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone (Capitolo 18 02)

1.3.        Natura della proposta/iniziativa

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

¨ La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[52]

x La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

¨ La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4.        Obiettivi

1.4.1.     Obiettivo/obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

La strategia dell'Unione europea per la gestione delle informazioni compresa nel programma di Stoccolma[53] è una delle priorità stabilite dal Consiglio europeo del 2010 nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Il sistema d'informazione Schengen è al centro delle misure compensative che garantiscono un alto livello di sicurezza in seguito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne.

1.4.2.     Obiettivo/obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico n. 1: Permettere alle persone di attraversare le frontiere interne senza controlli di frontiera, promuovere frontiere sicure e impedire la migrazione irregolare sviluppando un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne e fissando standard elevati di controlli di frontiera, in particolare tramite lo sviluppo del SIS II e grazie al sostegno finanziario del Fondo per le frontiere esterne.

Attività AMB/ABB interessate

Capitolo 18.02: Solidarietà — Frontiere esterne, rimpatri, visti e libera circolazione delle persone

1.4.3.     Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Gli strumenti di migrazione[54] mirano ad agevolare la migrazione dal SIS 1+ al SIS II specificando l'architettura per la migrazione, i requisiti tecnici, le fasi della migrazione stessa e le rispettive responsabilità della Commissione e degli Stati membri che partecipano al SIS 1+.

L'obiettivo principale della proposta è allineare il quadro giuridico che disciplina la migrazione con lo scenario tecnico previsto dagli esperti degli Stati membri[55] e inserire nel quadro giuridico alcuni ulteriori elementi di flessibilità (si veda il successivo paragrafo 1.5.3).

Inoltre, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, la proposta riunisce in un unico atto giuridico il quadro giuridico della migrazione, che in precedenza era diviso tra due strumenti legislativi secondo la struttura a pilastri prevista dai precedenti trattati.

1.4.4.     Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire la realizzazione della proposta/iniziativa.

L'obiettivo principale della proposta sarà conseguito quando verranno completati con esito positivo il caricamento dei dati del SIS 1+ nel sistema centrale del SIS II (e nei sistemi nazionali) e la transizione delle applicazioni nazionali, e infine quando le funzionalità del SIS II saranno pienamente disponibili a tutti gli Stati membri.

1.5.        Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.     Necessità da coprire nel breve e lungo termine

Sia gli Stati membri che la Commissione devono allestire tutti gli elementi tecnici ed eseguire con successo le prove tecniche necessarie per il test globale durante la fase preparatoria della migrazione.

1.5.2.     Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Il SIS II è concepito per lo scambio delle informazioni relative a talune categorie di persone e oggetti tra le autorità di contrasto, le guardie di frontiera, le autorità doganali, le autorità competenti per i visti e le autorità giudiziarie dei paesi Schengen. La Commissione è responsabile dello sviluppo tecnico del SIS II centrale, dell’infrastruttura di comunicazione e del convertitore. Inoltre, la Commissione deve coordinare le attività relative allo sviluppo del SIS II e fornire agli Stati membri il sostegno necessario per l'adempimento dei loro compiti e delle loro responsabilità, garantendo in tal modo la coerenza tra il progetto centrale e quelli nazionali.

1.5.3.     Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Il quadro giuridico deve consentire la flessibilità sufficiente per evitare costi non necessari connessi al processo migratorio. In particolare, gli Stati membri che sono già passati al SIS II dovrebbero essere autorizzati a utilizzarne tutte le funzionalità, senza aspettare che tutti gli altri Stati membri abbiano completato la transizione.

Occorre inoltre prevedere la possibilità di cofinanziare tramite il bilancio generale dell'Unione alcune attività nazionali connesse alla migrazione (in particolare alla partecipazione degli Stati membri alle prove tecniche relative alla migrazione), per contribuire a rendere agevole e ordinato il processo di migrazione.

1.5.4.     Coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

La proposta si basa sul regolamento (CE) n. 1987/2006[56] e sulla decisione 2007/533/GAI[57], sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). La data di scadenza del regolamento proposto sarà determinata dai due atti giuridici citati. La proposta è inoltre coerente con altri atti giuridici relativi alle prove tecniche, alla rete e alla sicurezza del SIS II.

1.6.        Durata dell'azione e incidenza finanziaria

x Proposta/iniziativa di durata limitata

– x Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal 1° luglio 2012[58] fino al completamento della migrazione, probabilmente non successivo al 30 giugno 2013.

– xIncidenza finanziaria dal 2012 al 2013

¨ Proposta/iniziativa di durata illimitata

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA,

– seguito da un funzionamento a pieno ritmo

Osservazioni

La data limite per la migrazione non è stabilita dal presente regolamento ma sarà fissata dal Consiglio in conformità dell'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI.

1.7.        Modalità di gestione prevista[59]

x Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione

¨ Gestione centralizzata indiretta con delega delle funzioni di esecuzione a:

– ¨  agenzie esecutive

– ¨  organismi istituiti dalle Comunità[60]

– ¨  organismi pubblici nazionali/organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico

– ¨  persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell'articolo 49 del regolamento finanziario

¨ Gestione concorrente con gli Stati membri

¨ Gestione decentrata con paesi terzi

¨ Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare)

Se è indicata più di una modalità, si prega di fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".

2.           MISURE DI GESTIONE

2.1.        Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

La Commissione sorveglia e controlla attentamente il lavoro del contraente su base continua, in stretta cooperazione con il suo contraente per la garanzia della qualità e il consiglio di gestione del programma globale.

Secondo le disposizioni contrattuali, la Commissione valuta periodicamente l'andamento del progetto del SIS II e le prestazioni sono misurate in base agli standard previsti e ai criteri prestabiliti, con l'assistenza del contraente per la garanzia della qualità.

Ogni sei mesi sono presentate al Consiglio e al Parlamento europeo relazioni di avanzamento che descrivono il lavoro svolto per lo sviluppo del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) e i preparativi per la migrazione dal SIS 1+ al SIS II, conformemente all'articolo 18 degli strumenti di migrazione. Tali relazioni comprendono sempre una sezione che illustra l'esecuzione del bilancio (impegni e pagamenti) concernente il progetto del SIS II centrale.

2.2.        Sistema di gestione e di controllo

2.2.1.     Rischi individuati

1. A livello centrale: rischio di ritardo nel calendario generale a causa di eventi imprevisti o di prestazioni insufficienti del contraente principale incaricato dello sviluppo.

2. A livello nazionale: rischio di un ritardo tale da influenzare il calendario globale, dovuto al fatto che uno o più Stati membri non hanno completato il loro sviluppo (non sono pronti a partecipare alle fasi di verifica previste nel calendario globale, a causa di ritardi nelle procedure di aggiudicazione dei contratti, difficoltà tecniche o carenza delle risorse finanziarie necessarie per proseguire gli sviluppi nazionali e completare la migrazione).

La mancata preparazione di almeno uno Stato membro potrebbe mettere a rischio l'entrata in applicazione di SIS II perché non sarebbero rispettati i requisiti giuridici per l'introduzione del sistema (cioè l'esigenza che tutti gli Stati membri abbiano comunicato di essere pronti e il completamento di un test globale con la partecipazione di tutti gli Stati membri).

2.2.2.     Modalità di controllo previste

La Commissione controlla attentamente i rischi legati al progetto, in stretta cooperazione con il consiglio di gestione del programma globale, con gli Stati membri e con il contraente per la garanzia della qualità.

L'eventuale ricorso a un cofinanziamento sarà oggetto di controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti.

2.3.        Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e di tutela in vigore o previste.

La Commissione valuterà, deciderà e gestirà la possibilità di un cofinanziamento (tramite sovvenzioni) da parte del bilancio generale dell'Unione, secondo le disposizioni del regolamento finanziario. La Commissione può ridurre, sospendere o interrompere il suo contributo finanziario. La Commissione e la Corte dei conti avranno facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari per garantire la corretta gestione degli interessi finanziari dell'Unione e tutelarli da frodi o irregolarità.

3.           INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.        Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

· Linee di bilancio di spesa esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale || Linea di bilancio || Natura della spesa || Partecipazione

Numero Sistema d'informazione Schengen II || Diss./Non diss. ([61]) || di paesi EFTA[62] || di paesi candidati[63] || di paesi terzi || ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a bis), del regolamento finanziario

3A || 18 02 04 || Diss. || NO || NO || SÌ || NO

· Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione: nessuna

3.2.        Incidenza prevista sulle spese

3.2.1.     Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 3 A || Libertà, sicurezza e giustizia

DG: HOME || || || Anno 2012 (in propor-zione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in propor-zione fino al 30 giugno) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

Ÿ Stanziamenti operativi || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio 18.02.04 || Impegni || (1) || 28,120 || 7,120 || || || || || 35,240

Pagamenti || (2) || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240

Numero della linea di bilancio || Impegni || (1a) || || || || || || ||

Pagamenti || (2a) || || || || || || ||

Stanziamenti di natura amministrativa finanziati  dalla dotazione di programmi specifici[64] || || || || || || ||

Numero della linea di bilancio || || (3) || || || || || || ||

TOTALE degli stanziamenti per la DG HOME || Impegni || =1+1a +3 || 28,120 [65] || 7,120 || || || || || 35,240

Pagamenti || =2+2a +3 || 18,184 || 17,056 || || || || || 35,240

Rubrica del quadro finanziario pluriennale: || 5 || "Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2012 (in proporzio-ne dal 1° luglio) || Anno 2013 (in proporzio-ne fino al 30 giugno) || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

DG: HOME || || ||

Ÿ Risorse umane || 2,675 || 2,439 || || || || || 5,114

Ÿ Altre spese amministrative || 0,152 || 0,152 || || || || || 0,304

TOTALE DG HOME || Stanziamenti || 2,827 || 2,590 || || || || || 5,418

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || (Totale impegni = Totale pagamenti) || 2,827 || 2,590 || || || || || 5,418

Mio EUR (al terzo decimale)

|| || || Anno 2012 || Anno 2013 || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale || Impegni || 30,947 || 9,710 || || || || || 40,658

Pagamenti || 21,011 || 19,646 || || || || || 40,658

3.2.2.     Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ò || || || Anno 2012 (in proporzione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in proporzione fino al 30 giugno) || TOTALE ||

|| || Tipo di risultato[66] || Costo medio del risultato || Numero di risultati || Costo || Numero di risultati || Costo || Numero totale di risultati || Costo totale ||

|| OBIETTIVO SPECIFICO 1[67] Preparazione delle operazioni del SIS II || || || || || ||

|| - Risultato 1 || Modificazioni del SIS II || || || 0 || || 0 || || 0

|| - Risultato 2 || Assicurazione della qualità || || || 1,250 || || 1,250 || || 2,500

|| - Risultato 3 || TESTA (infrastruttura di comunicazione) || || || 7,500 || || 0 || || 7,500

|| - Risultato 4 || Audit di sicurezza || || || 0,500 || || 0 || || 0,500

|| - Risultato 5 || Opzione sicurezza || || || 0,500 || || 0 || || 0,500

|| - Risultato 6 || Opzione cofinanziam. SM[68] || || || 15,750 || || 5,250 || || 21,000

|| - Risultato 7 || Gestione globale del progetto || || || 0,120 || || 0,120 || || 0,240

|| - Risultato 8 || Studi || || || 2,000 || || 0 || || 2,000

|| - Risultato 9 || Campagna d'informazione || || || 0,500 || || 0,500 || || 1,000

|| Totale parziale Obiettivo specifico 1 || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240

|| COSTO TOTALE || || 28,120 || || 7,120 || || 35,240

3.2.3.     Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1.  Sintesi

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2012 (in propor-zione dal 1° luglio) || Anno 2013 (in propor-zione fino al 30 giugno) || || Anno N+3 || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || TOTALE

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || 2,675 || 2,439 || || || || || || 5,114

Altre spese amministrative || 0,152 || 0,152 || || || || || || 0,304

Totale parziale RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418

Esclusa la RUBRICA 5[69] del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

Risorse umane || || || || || || || ||

Altre spese di natura amministrativa || || || || || || || ||

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale || || || || || || || ||

TOTALE || 2,827 || 2,590 || || || || || || 5,418

3.2.3.2.  Fabbisogno previsto di risorse umane

– ¨  La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzazione di risorse umane

– x La proposta/iniziativa comporta l'utilizzazione di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in numeri interi (o, al massimo, con un decimale)

|| || Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Ÿ Posti della tabella dell'organico (posti di funzionari e di agenti temporanei) ||

|| XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione) || 33 || 32 || || || || ||

|| XX 01 01 02 (nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 05 01 (ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 01 (ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Ÿ Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)[70] ||

|| XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale) || 17 || 12 || || || || ||

|| XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni) || || || || || || ||

|| XX 01 04 yy[71] || - in sede[72] || || || || || || ||

|| - nelle delegazioni || || || || || || ||

|| XX 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca indiretta) || || || || || || ||

|| 10 01 05 02 (AC, END e INT – Ricerca diretta) || || || || || || ||

|| Altre linee di bilancio (specificare) || || || || || || ||

|| TOTALE || 50 || 50 || || || || ||

XX è il settore politico o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Ciò lascia impregiudicata l'istituzione di un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia[73] e l'esternalizzazione dei compiti di tale agenzia, che entro la fine del 2013 libererà 50 ETP (27 posti e 23 ETP di personale esterno) assegnati al SIS II, al VIS e all'Eurodac.

2012

Calcolo: Funzionari e agenti temporanei

AD/AST – 127 000 EUR l’anno x 33 persone = 4,191 milioni di EUR

          Dal 1° luglio al 31 dicembre: 2,096 milioni di EUR

Calcolo: Personale esterno

Personale a contratto: 64 000 EUR l'anno x 9 persone = 0,576 milioni di EUR

Esperti nazionali: 73 000 EUR l'anno x 8 persone = 0,584 milioni di EUR

Totale personale esterno: 1,160 milioni di EUR

          Dal 1° luglio al 31 dicembre: 0,580 milioni di EUR

2013

Calcolo: Funzionari e agenti temporanei

AD/AST – 127 000 EUR l'anno x 32 persone = 4,064 milioni di EUR

          Dal 1° gennaio al 30 giugno: 2,032 milioni di EUR

Calcolo: Personale esterno

Personale a contratto: 64 000 EUR l'anno x 7 persone = 0,448 milioni di EUR

Esperti nazionali: 73 000 EUR l'anno x 5 persone = 0,365 milioni di EUR

Totale personale esterno: 0,813 milioni di EUR

          Dal 1° gennaio al 30 giugno: 0,407 milioni di EUR

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei || Coordinamento del programma, gestione del progetto, valutazione e relazioni, appalti, gestione dei contratti

Personale esterno || Gestione tecnica, sostegno informatico e amministrativo

3.2.4.     Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

– x La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

– ¨  La proposta/iniziativa implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

– ¨  La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale[74].

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5.     Partecipazione di terzi al finanziamento

– La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

– La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

|| Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6) || Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento || || || || || || || ||

TOTALE stanziamenti cofinanziati || || || || || || || ||

3.3.        Incidenza prevista sulle entrate

– ¨  La proposta/iniziativa non ha alcuna incidenza finanziaria sulle entrate.

– x La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

¨         sulle risorse proprie

¨         sulle entrate varie

Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): non pertinente

· Contributo della Norvegia (2,406882 %) e dell’Islanda (0,073102 %) [cifre 2010] ai costi operativi, in base all’articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[75].

· Contributo della Norvegia (3,043387 %) e del Liechtenstein (0,026579%) [cifre 2010], in base all’articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein riguardante l’associazione della Confederazione svizzera e del Principato del Liechtenstein all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen[76].

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate: || Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso || Incidenza della proposta/iniziativa[77]

Anno 2012 || Anno 2013 || || || inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)

Partecipazione Norvegia || || 0,438 || 0,411 || || || || ||

Partecipazione Islanda || || 0,013 || 0,012 || || || || ||

Partecipazione Svizzera || || 0,553 || 0,519 || || || || ||

Partecipazione Liechtenstein || || 0,005 || 0,004 || || || || ||

TOTALE articolo xxxx || || 1,009 || 0,947 || || || || ||

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

Cfr. sopra

[1]               GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[2]               GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[3]               GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[4]               GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[5]               GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

[6]               GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

[7]               GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[8]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[9]               GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

[10]             GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19 (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

[11]             GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[12]             GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[13]             GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1.

[14]             GU L 79 del 20.3.2007, pag. 20 e GU L 79 del 20.3.2007, pag. 29.

[15]             GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1.

[16]             GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14.

[17]             GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

[18]             GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

[19]             GU L 257 del 30.9.2009, pag. 41.

[20]             GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[21]             GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

[22]             GU C…

[23]             GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 1.

[24]             GU L 299 dell’8.11.2008, pag. 43.

[25]             GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19.

[26]             GU L 328 del 13.12.2001, pag. 4.

[27]             GU L 328 del 13.12.2001, pag. 1.

[28]             GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

[29]             GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[30]             GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63.

[31]             GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 1.

[32]             GU L 57 dell'1.3.2008, pag. 14.

[33]             GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

[34]             GU L 144 del 6.6.2007, pag. 22.

[35]             GU L 233 del 5.9.2007, pag. 3.

[36]             GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.

[37]             GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.

[38]             GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

[39]             GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

[40]             GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

[41]             GU L 12 del 17.1.2004, pag. 47.

[42]             GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

[43]             GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

[44]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[45]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

[46]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

[47]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

[48]             GU L 160 del 18.5.2011, pag. 19.

[49]             GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1.

[50]             GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43.

[51]             ABM: Activity Based Management (gestione per attività) – ABB: Activity Based Budgeting (bilancio per attività).

[52]             A norma dell'articolo 49, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

[53]             "Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" (GU C 115 del 4.5.2010).

[54]             Regolamento (CE) n. 1104/2008 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 1); decisione 2008/839/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, sulla migrazione dal sistema d’informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 299 dell'8.11.2008, pag. 43).

[55]             Tale scenario tecnico, noto come "piano di migrazione", è stato approvato all'unanimità dagli Stati membri nel contesto del comitato SIS-VIS del 23 febbraio 2011.

[56]             Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

[57]             Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

[58]             Data fissata per l'entrata in applicazione del regolamento del Consiglio modificato, oggetto della presente proposta.

[59]             Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[60]             A norma dell'articolo 185 del regolamento finanziario.

[61]             Diss. = Stanziamenti dissociati / Non diss. = Stanziamenti non dissociati.

[62]             EFTA: Associazione europea di libero scambio.

[63]             Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

[64]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[65]             Poiché alcuni importi non sono stati spesi, saranno utilizzati. Non saranno quindi necessarie modifiche del bilancio.

[66]             I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strade costruiti ecc.).

[67]             Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici…"

[68]             Costi relativi alla partecipazione degli Stati membri alle attività di preparazione della migrazione, in particolare il coordinamento dei test. Secondo le stime, i costi aggiuntivi legati ai preparativi per la migrazione dovrebbero essere all'incirca uguali per ogni Stato membro, a prescindere dalle sue dimensioni: 1 direttore di progetto a 1.500 EUR/ giorno, 4 specialisti a 1.200 EUR/giorno (amministratore della banca dati, specialista del sistema e specialisti/sviluppatori di applicazione) e 2,5 operatori a 700 EUR/giorno, per un totale di 8050 EUR/giorno per una durata di 120 giorni = 966 000 EUR per ogni Stato membro partecipante al SIS1+. Si calcola che il 75% degli stanziamenti corrispondenti saranno impegnati nel 2012 e il resto nel 2013.

[69]             Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

[70]             AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

[71]             Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

[72]             Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

[73]             Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1).

[74]             Cfr. punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

[75]             GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

[76]             GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52, e GU L 160 del 18.6.2011, pag. 84.

[77]             Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), gli importi indicati devono essere importi netti, cioè importi lordi da cui viene detratto il 25% per le spese di riscossione.