Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria /* COM/2012/075 final - 2012/0034 (NLE) */
			
			
				
			
		
			   	 RELAZIONE 
1.                      
L'applicazione della condizionalità
macrofinanziaria del Fondo di coesione 
 Il Fondo di coesione è stato istituito per
garantire investimenti orientati alla crescita in progetti nei settori delle
infrastrutture dei trasporti e dell'ambiente, necessari per una reale
convergenza, parallelamente al risanamento dei conti pubblici attuato dagli
Stati membri con programmi miranti a realizzare le condizioni di convergenza
economica stabilite dai criteri di Maastricht. La possibilità di beneficiare
degli aiuti del Fondo di coesione è subordinata a determinate condizioni di
disciplina di bilancio, in particolare a quella di evitare disavanzi pubblici
eccessivi, come previsto dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'
Unione europea (TFUE). Queste disposizioni mirano a incentivare i governi
nazionali a perseguire politiche di bilancio sane e a realizzare le condizioni
macroeconomiche che permettono un uso efficiente delle risorse del Fondo di
coesione. Secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n.
1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che stabilisce le condizioni di
accesso all'assistenza del Fondo di coesione, il Consiglio può decidere, su
proposta della Commissione, di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti
d'impegno del Fondo destinati allo Stato membro interessato se: i) nei
confronti di tale Stato membro è in corso una procedura per i disavanzi
eccessivi e ii) esso non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione,
formulata dal Consiglio in base all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE[1], di adottare misure correttive
entro il termine stabilito. La sospensione degli stanziamenti d'impegno è
pertanto determinata da una decisione del Consiglio adottata in base all'articolo
126, paragrafo 8, del TFUE[2].
 Poiché la sospensione riguarda solo gli
stanziamenti d'impegno, i progetti in corso non ne sono interessati finché i
pagamenti possono essere effettuati su impegni precedenti cumulati che
rimangono aperti durante il periodo di cui all'articolo 93 del regolamento (CE)
n. 1083/2006. Durante tale periodo, lo Stato membro può adottare misure per
correggere il disavanzo eccessivo senza che questo influisca sui pagamenti del
Fondo di coesione relativi ad impegni precedenti. La decisione di sospendere
gli impegni può incidere sul comportamento di investimento dello Stato membro
interessato. 
2.                      
Condizioni che determinano la sospensione degli
impegni del Fondo di coesione 
2.1.                
Esistenza di un disavanzo eccessivo
 Raccomandazione di correggere il disavanzo
eccessivo, adottata dal Consiglio il 7 luglio 2009 in base all'articolo 126,
paragrafo 7, del TFUE Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha invitato le
autorità ungheresi a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo al più
tardi entro il 2011. In particolare, è stato raccomandato all'Ungheria di
contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 applicando in
modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per rispettare
l'obiettivo del 3,9% del PIL. Inoltre, a partire dal 2010 all'Ungheria è stato
anche raccomandato di mettere in atto in modo rigoroso le misure di risanamento
necessarie per ottenere una riduzione costante del disavanzo strutturale e una
nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un maggiore ricorso a misure
strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche.
Il Consiglio ha inoltre raccomandato di definire ed adottare tempestivamente le
misure di risanamento necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il
2011 e garantire almeno uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5% del
PIL per il periodo 2010-2011. Alle autorità ungheresi è stato inoltre chiesto
di ricondurre il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL a una traiettoria
nettamente discendente. 
2.2.                
Insufficienza dei provvedimenti adottati in
risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 di correggere il
disavanzo eccessivo
 Il 24 gennaio 2012 il Consiglio è giunto alla
seguente conclusione: l'Ungheria ha formalmente rispettato il valore di
riferimento del 3% del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto questo risultato
grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza di bilancio del
2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare superiore al 10%
del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento strutturale cumulato del
2,75% del PIL nel 2010 e nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulato del
saldo di bilancio raccomandato dello 0,5% del PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono
attuare nel 2012 misure strutturali sostanziali per ridurre il disavanzo
strutturale al 2,6% del PIL, il valore di riferimento del 3% del PIL sarebbe
nuovamente rispettato solo grazie a misure straordinarie di quasi l'1% del PIL.
Infine, nel 2013 il disavanzo (pari al 3,25% del PIL) dovrebbe ancora una volta
superare il valore di riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle
misure aggiuntive annunciate dopo le previsioni dei servizi della Commissione
dell'autunno 2011. L' aumento del disavanzo nel 2013 è dovuto principalmente al
fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre
non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente
precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la
risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7
luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE è stata
insufficiente. 
3.                      
Proposta di sospensione degli impegni del Fondo di
coesione
 La Commissione, tenuto conto: i)
dell'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria e ii) della decisione
adottata dal Consiglio in base all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE che
stabilisce che non è stato dato un seguito effettivo alla raccomandazione del
Consiglio del 7 luglio 2009 di porre fine alla situazione di disavanzo
eccessivo, è del parere che debba essere predisposto senza indugio un quadro a
sostegno delle politiche di governo dirette a ripristinare rapidamente
posizioni di bilancio sane.  Di conseguenza, la Commissione propone di
sospendere una quota degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione a favore
dell'Ungheria. La sospensione avrà effetto al 1° gennaio 2013.  
4.                      
Revoca della sospensione e reiscrizione in bilancio
degli impegni sospesi
 A seguito della decisione del Consiglio del 24
gennaio 2012, adottata in base all'articolo 126, paragrafo 8 del TFUE, la
Commissione raccomanderà al Consiglio di adottare una nuova raccomandazione in
base all'articolo 126, paragrafo 7, riguardante la correzione del disavanzo
eccessivo. In tale raccomandazione il Consiglio preciserà le misure che
dovranno essere adottate dall'Ungheria. Entro i sei mesi seguenti l'adozione della
raccomandazione del Consiglio, l'Ungheria riferirà sulle misure adottate e,
sulla base di quanto riferito, la Commissione valuterà se tali misure siano
idonee a correggere il disavanzo eccessivo. Se questa valutazione sarà positiva, la
Commissione comunicherà alla Commissione di non ritenere necessarie ulteriori
azioni nella procedura per i disavanzi eccessivi. Di conseguenza, il Consiglio,
su proposta della Commissione, deciderà senza indugio di revocare la
sospensione. Successivamente, la procedura per i disavanzi
eccessivi sarà tenuta in sospeso. La Commissione continuerà nel frattempo a monitorare
l'attuazione delle misure adottate come previsto secondo la procedura per i
disavanzi eccessivi. Se in qualsiasi momento, prima dell'abrogazione di cui
all'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, le misure adottate si dimostreranno
inadeguate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione,
adotterà una nuova decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8. Esso
potrà, su proposta della Commissione, adottare una nuova decisione di
sospensione degli impegni del Fondo di coesione. Tuttavia, se, entro i sei mesi seguenti la
raccomandazione adottata in base all'articolo 126, paragrafo 7, il Consiglio
dovesse decidere che non sono state adottate misure efficaci, la decisione
iniziale di sospensione rimarrebbe in vigore. Inoltre, la conseguente decisione
a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, potrebbe portare alla sospensione di
altri impegni del Fondo di coesione.  In caso di revoca della sospensione, il
Consiglio deciderà anche, su proposta della Commissione, la reiscrizione in
bilancio degli impegni sospesi secondo la procedura definita nell'accordo
interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il
Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione
finanziaria[3],
che resta applicabile fino al 2013. Se la decisione di revocare la sospensione
sarà presa dopo il 31 dicembre 2013, alla reiscrizione in bilancio degli
impegni sospesi si applicheranno le disposizioni del regolamento (UE) n. […]
del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni
2014-2020[4]. 2012/0034 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sospende gli impegni del Fondo di
coesione a favore dell'Ungheria  IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del
Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il
regolamento (CE) n. 1164/94[5],
in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)              
Secondo quanto dispone l'articolo 174 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per promuovere uno sviluppo
armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria
azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica,
sociale e territoriale. (2)              
Secondo quanto dispone l'articolo 175 del TFUE, gli
Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine
di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 del TFUE. L'elaborazione e
l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del
mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e
concorrono alla loro realizzazione. (3)              
L'articolo 121 del TFUE prevede che il Consiglio,
al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e
una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, sorvegli
l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la
coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima per le
politiche economiche. (4)              
L'articolo 126 del TFUE fa obbligo agli Stati
membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi. (5)              
A norma dell'articolo 177 del TFUE, il Parlamento
europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e
l'organizzazione del Fondo di coesione, che eroga contributi finanziari per
progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle
infrastrutture dei trasporti. (6)              
Secondo quanto convenuto dagli Stati membri nel
protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo di
coesione eroga contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei
settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL
pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un
programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui
all'articolo 126 del TFUE. (7)              
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006
stabilisce le condizioni applicabili all'assistenza del Fondo di coesione, per
fruire della quale gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi
ai sensi dell' articolo 126 del TFUE[6]. (8)              
Il 5 luglio 2004 il Consiglio ha deciso, sulla base
dell'articolo 104, paragrafo 6, che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo
e alla stessa data ha adottato una prima raccomandazione sulla base
dell'articolo 104, paragrafo 7. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato, come
previsto dall'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, un'ultima
raccomandazione con la quale chiede all'Ungheria di porre fine alla situazione
di disavanzo eccesivo entro il 2011. In particolare, all'Ungheria è stato
raccomandato di contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel
2009 applicando in modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per
rispettare l'obiettivo del 3,9% del PIL. Inoltre, a partire dal 2010
all'Ungheria è stato anche raccomandato di mettere in atto in modo rigoroso le
misure di risanamento necessarie per ottenere una riduzione costante del
disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un
maggiore ricorso a misure strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo
delle finanze pubbliche. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Ungheria di
definire ed adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie per
correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011 e garantire almeno uno sforzo
di bilancio complessivo pari allo 0,5% del PIL per il periodo 2010-2011. Alle
autorità ungheresi è stato inoltre chiesto di ricondurre il rapporto tra debito
pubblico lordo e PIL a una traiettoria nettamente discendente. (9)              
Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato, come
previsto dall'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, una decisione nella quale
stabilisce che l'Ungheria non ha preso misure efficaci in risposta alla
raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009.
In tale decisione il Consiglio afferma che l'Ungheria ha formalmente rispettato
il valore di riferimento del 3% del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto
questo risultato grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza
di bilancio del 2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare
superiore al 10% del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento
strutturale cumulato del 2,75% del PIL nel 2010 e nel 2011, mentre il
miglioramento cumulato del saldo di bilancio raccomandato era dello 0,5% del
PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono attuare nel 2012 misure strutturali
sostanziali per ridurre il disavanzo strutturale al 2,6% del PIL, il valore di
riferimento del 3% del PIL sarebbe nuovamente rispettato solo grazie a misure
straordinarie di quasi l'1% del PIL. Infine, si prevede che nel 2013 il
disavanzo (pari al 3,25% del PIL) supererà ancora una volta il valore di
riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle misure aggiuntive
annunciate dopo le previsioni formulate nell'autunno 2011 dai servizi della
Commissione. L'aumento del disavanzo nel 2013 sarebbe dovuto principalmente al
fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre
non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente
precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la
risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7
luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE è stata
insufficiente. (10)          
Pertanto, nel caso dell'Ungheria si danno le due
condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.
1084/2006. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può quindi sospendere
la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione con
effetto al 1° gennaio 2013. La decisione relativa all'importo degli
stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione da sospendere deve garantire che
la sospensione sia efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale
situazione economica generale nell'Unione europea e della relativa importanza
del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato. Di
conseguenza, è opportuno, nel caso di una prima applicazione a uno Stato membro
dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, fissare tale
importo al 50% della dotazione del Fondo di coesione per il 2013, senza
superare il livello massimo dello 0,5% del PIL nominale dello Stato membro
interessato previsto dai servizi della Commissione.  (11)          
La realizzazione di progetti nei settori dei
trasporti e dell'ambiente o gli impegni già presi al momento della sospensione
non saranno compromessi se saranno rapidamente attuate le misure correttive
necessarie. Poiché la sospensione degli stanziamenti d'impegno prende effetto
l'anno seguente, la realizzazione dei progetti in corso potrà proseguire per un
periodo prolungato e le autorità disporranno del tempo necessario per adottare
misure dirette a ripristinare condizioni macroeconomiche e di bilancio che
favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli stanziamenti d'impegno del Fondo di
coesione a favore dell'Ungheria sono sospesi per un importo di 495 184 000
EUR (a prezzi correnti) dal 1° gennaio 2013. Articolo 2 L'Ungheria è destinataria della presente
decisione. Fatto a Bruxelles, il                                                                         Per
il Consiglio                                                                        Il
presidente
                                                                        [1]               Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 7, del
trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006. [2]               Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 8, del
trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006. [3]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1, punto 20. [4]               Proposta della Commissione COM(20111) 398 del 29.6.2011
(articolo 8). [5]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79. [6]               Che sostituisce l'articolo 104 del trattato CE, cui fa
riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.