52012PC0075

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria /* COM/2012/075 final - 2012/0034 (NLE) */


RELAZIONE

1. L'applicazione della condizionalità macrofinanziaria del Fondo di coesione

Il Fondo di coesione è stato istituito per garantire investimenti orientati alla crescita in progetti nei settori delle infrastrutture dei trasporti e dell'ambiente, necessari per una reale convergenza, parallelamente al risanamento dei conti pubblici attuato dagli Stati membri con programmi miranti a realizzare le condizioni di convergenza economica stabilite dai criteri di Maastricht. La possibilità di beneficiare degli aiuti del Fondo di coesione è subordinata a determinate condizioni di disciplina di bilancio, in particolare a quella di evitare disavanzi pubblici eccessivi, come previsto dall'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell' Unione europea (TFUE). Queste disposizioni mirano a incentivare i governi nazionali a perseguire politiche di bilancio sane e a realizzare le condizioni macroeconomiche che permettono un uso efficiente delle risorse del Fondo di coesione.

Secondo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che stabilisce le condizioni di accesso all'assistenza del Fondo di coesione, il Consiglio può decidere, su proposta della Commissione, di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo destinati allo Stato membro interessato se: i) nei confronti di tale Stato membro è in corso una procedura per i disavanzi eccessivi e ii) esso non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione, formulata dal Consiglio in base all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE[1], di adottare misure correttive entro il termine stabilito. La sospensione degli stanziamenti d'impegno è pertanto determinata da una decisione del Consiglio adottata in base all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE[2].

Poiché la sospensione riguarda solo gli stanziamenti d'impegno, i progetti in corso non ne sono interessati finché i pagamenti possono essere effettuati su impegni precedenti cumulati che rimangono aperti durante il periodo di cui all'articolo 93 del regolamento (CE) n. 1083/2006. Durante tale periodo, lo Stato membro può adottare misure per correggere il disavanzo eccessivo senza che questo influisca sui pagamenti del Fondo di coesione relativi ad impegni precedenti. La decisione di sospendere gli impegni può incidere sul comportamento di investimento dello Stato membro interessato.

2. Condizioni che determinano la sospensione degli impegni del Fondo di coesione 2.1. Esistenza di un disavanzo eccessivo

Raccomandazione di correggere il disavanzo eccessivo, adottata dal Consiglio il 7 luglio 2009 in base all'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE

Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha invitato le autorità ungheresi a porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi entro il 2011. In particolare, è stato raccomandato all'Ungheria di contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 applicando in modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per rispettare l'obiettivo del 3,9% del PIL. Inoltre, a partire dal 2010 all'Ungheria è stato anche raccomandato di mettere in atto in modo rigoroso le misure di risanamento necessarie per ottenere una riduzione costante del disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un maggiore ricorso a misure strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche. Il Consiglio ha inoltre raccomandato di definire ed adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011 e garantire almeno uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5% del PIL per il periodo 2010-2011. Alle autorità ungheresi è stato inoltre chiesto di ricondurre il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL a una traiettoria nettamente discendente.

2.2. Insufficienza dei provvedimenti adottati in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 di correggere il disavanzo eccessivo

Il 24 gennaio 2012 il Consiglio è giunto alla seguente conclusione: l'Ungheria ha formalmente rispettato il valore di riferimento del 3% del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto questo risultato grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza di bilancio del 2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare superiore al 10% del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento strutturale cumulato del 2,75% del PIL nel 2010 e nel 2011, a fronte di un miglioramento cumulato del saldo di bilancio raccomandato dello 0,5% del PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono attuare nel 2012 misure strutturali sostanziali per ridurre il disavanzo strutturale al 2,6% del PIL, il valore di riferimento del 3% del PIL sarebbe nuovamente rispettato solo grazie a misure straordinarie di quasi l'1% del PIL. Infine, nel 2013 il disavanzo (pari al 3,25% del PIL) dovrebbe ancora una volta superare il valore di riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle misure aggiuntive annunciate dopo le previsioni dei servizi della Commissione dell'autunno 2011. L' aumento del disavanzo nel 2013 è dovuto principalmente al fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE è stata insufficiente.

3. Proposta di sospensione degli impegni del Fondo di coesione

La Commissione, tenuto conto: i) dell'esistenza di un disavanzo eccessivo in Ungheria e ii) della decisione adottata dal Consiglio in base all'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE che stabilisce che non è stato dato un seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 di porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo, è del parere che debba essere predisposto senza indugio un quadro a sostegno delle politiche di governo dirette a ripristinare rapidamente posizioni di bilancio sane.

Di conseguenza, la Commissione propone di sospendere una quota degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria. La sospensione avrà effetto al 1° gennaio 2013.

4. Revoca della sospensione e reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi

A seguito della decisione del Consiglio del 24 gennaio 2012, adottata in base all'articolo 126, paragrafo 8 del TFUE, la Commissione raccomanderà al Consiglio di adottare una nuova raccomandazione in base all'articolo 126, paragrafo 7, riguardante la correzione del disavanzo eccessivo. In tale raccomandazione il Consiglio preciserà le misure che dovranno essere adottate dall'Ungheria.

Entro i sei mesi seguenti l'adozione della raccomandazione del Consiglio, l'Ungheria riferirà sulle misure adottate e, sulla base di quanto riferito, la Commissione valuterà se tali misure siano idonee a correggere il disavanzo eccessivo.

Se questa valutazione sarà positiva, la Commissione comunicherà alla Commissione di non ritenere necessarie ulteriori azioni nella procedura per i disavanzi eccessivi. Di conseguenza, il Consiglio, su proposta della Commissione, deciderà senza indugio di revocare la sospensione.

Successivamente, la procedura per i disavanzi eccessivi sarà tenuta in sospeso. La Commissione continuerà nel frattempo a monitorare l'attuazione delle misure adottate come previsto secondo la procedura per i disavanzi eccessivi. Se in qualsiasi momento, prima dell'abrogazione di cui all'articolo 126, paragrafo 12, del TFUE, le misure adottate si dimostreranno inadeguate, il Consiglio, sulla base di una raccomandazione della Commissione, adotterà una nuova decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8. Esso potrà, su proposta della Commissione, adottare una nuova decisione di sospensione degli impegni del Fondo di coesione.

Tuttavia, se, entro i sei mesi seguenti la raccomandazione adottata in base all'articolo 126, paragrafo 7, il Consiglio dovesse decidere che non sono state adottate misure efficaci, la decisione iniziale di sospensione rimarrebbe in vigore. Inoltre, la conseguente decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, potrebbe portare alla sospensione di altri impegni del Fondo di coesione.

In caso di revoca della sospensione, il Consiglio deciderà anche, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi secondo la procedura definita nell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria[3], che resta applicabile fino al 2013. Se la decisione di revocare la sospensione sarà presa dopo il 31 dicembre 2013, alla reiscrizione in bilancio degli impegni sospesi si applicheranno le disposizioni del regolamento (UE) n. […] del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per gli anni 2014-2020[4].

2012/0034 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che sospende gli impegni del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1084/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, che istituisce un Fondo di coesione e abroga il regolamento (CE) n. 1164/94[5], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Secondo quanto dispone l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, questa sviluppa e prosegue la propria azione intesa a realizzare il rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale.

(2) Secondo quanto dispone l'articolo 175 del TFUE, gli Stati membri conducono la loro politica economica e la coordinano anche al fine di raggiungere gli obiettivi dell'articolo 174 del TFUE. L'elaborazione e l'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, nonché l'attuazione del mercato interno tengono conto degli obiettivi dell'articolo 174 e concorrono alla loro realizzazione.

(3) L'articolo 121 del TFUE prevede che il Consiglio, al fine di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, sorvegli l'evoluzione economica in ciascuno degli Stati membri e nell'Unione, nonché la coerenza delle politiche economiche con gli indirizzi di massima per le politiche economiche.

(4) L'articolo 126 del TFUE fa obbligo agli Stati membri di evitare disavanzi pubblici eccessivi.

(5) A norma dell'articolo 177 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio definiscono i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione del Fondo di coesione, che eroga contributi finanziari per progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

(6) Secondo quanto convenuto dagli Stati membri nel protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale, il Fondo di coesione eroga contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90% della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 del TFUE.

(7) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006 stabilisce le condizioni applicabili all'assistenza del Fondo di coesione, per fruire della quale gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi ai sensi dell' articolo 126 del TFUE[6].

(8) Il 5 luglio 2004 il Consiglio ha deciso, sulla base dell'articolo 104, paragrafo 6, che in Ungheria esisteva un disavanzo eccessivo e alla stessa data ha adottato una prima raccomandazione sulla base dell'articolo 104, paragrafo 7. Il 7 luglio 2009 il Consiglio ha adottato, come previsto dall'articolo 126, paragrafo 7, del trattato, un'ultima raccomandazione con la quale chiede all'Ungheria di porre fine alla situazione di disavanzo eccesivo entro il 2011. In particolare, all'Ungheria è stato raccomandato di contenere il deterioramento della posizione di bilancio nel 2009 applicando in modo rigoroso le misure correttive adottate e annunciate per rispettare l'obiettivo del 3,9% del PIL. Inoltre, a partire dal 2010 all'Ungheria è stato anche raccomandato di mettere in atto in modo rigoroso le misure di risanamento necessarie per ottenere una riduzione costante del disavanzo strutturale e una nuova diminuzione del disavanzo nominale, con un maggiore ricorso a misure strutturali che garantiscano un miglioramento duraturo delle finanze pubbliche. Il Consiglio ha inoltre raccomandato all'Ungheria di definire ed adottare tempestivamente le misure di risanamento necessarie per correggere il disavanzo eccessivo entro il 2011 e garantire almeno uno sforzo di bilancio complessivo pari allo 0,5% del PIL per il periodo 2010-2011. Alle autorità ungheresi è stato inoltre chiesto di ricondurre il rapporto tra debito pubblico lordo e PIL a una traiettoria nettamente discendente.

(9) Il 24 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato, come previsto dall'articolo 126, paragrafo 8, del TFUE, una decisione nella quale stabilisce che l'Ungheria non ha preso misure efficaci in risposta alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009. In tale decisione il Consiglio afferma che l'Ungheria ha formalmente rispettato il valore di riferimento del 3% del PIL entro il 2011, ma non ha ottenuto questo risultato grazie a una correzione strutturale e sostenibile. L'eccedenza di bilancio del 2011 è dovuta a consistenti entrate straordinarie di ammontare superiore al 10% del PIL ed è stata accompagnata da un deterioramento strutturale cumulato del 2,75% del PIL nel 2010 e nel 2011, mentre il miglioramento cumulato del saldo di bilancio raccomandato era dello 0,5% del PIL. Inoltre, mentre le autorità intendono attuare nel 2012 misure strutturali sostanziali per ridurre il disavanzo strutturale al 2,6% del PIL, il valore di riferimento del 3% del PIL sarebbe nuovamente rispettato solo grazie a misure straordinarie di quasi l'1% del PIL. Infine, si prevede che nel 2013 il disavanzo (pari al 3,25% del PIL) supererà ancora una volta il valore di riferimento stabilito dal TFUE, anche tenendo conto delle misure aggiuntive annunciate dopo le previsioni formulate nell'autunno 2011 dai servizi della Commissione. L'aumento del disavanzo nel 2013 sarebbe dovuto principalmente al fatto che le entrate straordinarie sono state, come previsto, soppresse, mentre non tutte le riforme strutturali programmate sono state sufficientemente precisate. Nel complesso, il Consiglio è giunto alla conclusione che la risposta delle autorità ungheresi alla raccomandazione del Consiglio del 7 luglio 2009 ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, del TFUE è stata insufficiente.

(10) Pertanto, nel caso dell'Ungheria si danno le due condizioni previste dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può quindi sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione con effetto al 1° gennaio 2013. La decisione relativa all'importo degli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione da sospendere deve garantire che la sospensione sia efficace e proporzionata, tenuto conto dell'attuale situazione economica generale nell'Unione europea e della relativa importanza del Fondo di coesione per l'economia dello Stato membro interessato. Di conseguenza, è opportuno, nel caso di una prima applicazione a uno Stato membro dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1084/2006, fissare tale importo al 50% della dotazione del Fondo di coesione per il 2013, senza superare il livello massimo dello 0,5% del PIL nominale dello Stato membro interessato previsto dai servizi della Commissione.

(11) La realizzazione di progetti nei settori dei trasporti e dell'ambiente o gli impegni già presi al momento della sospensione non saranno compromessi se saranno rapidamente attuate le misure correttive necessarie. Poiché la sospensione degli stanziamenti d'impegno prende effetto l'anno seguente, la realizzazione dei progetti in corso potrà proseguire per un periodo prolungato e le autorità disporranno del tempo necessario per adottare misure dirette a ripristinare condizioni macroeconomiche e di bilancio che favoriscano la crescita sostenibile e l'occupazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli stanziamenti d'impegno del Fondo di coesione a favore dell'Ungheria sono sospesi per un importo di 495 184 000 EUR (a prezzi correnti) dal 1° gennaio 2013.

Articolo 2

L'Ungheria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente                                                                       

[1]               Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 7, del trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

[2]               Che sostituisce l'articolo 104, paragrafo 8, del trattato CE, cui fa riferimento l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.

[3]               GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1, punto 20.

[4]               Proposta della Commissione COM(20111) 398 del 29.6.2011 (articolo 8).

[5]               GU L 210 del 31.7.2006, pag. 79.

[6]               Che sostituisce l'articolo 104 del trattato CE, cui fa riferimento l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1084/2006.