52012PC0063

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/063 final - 2012/0026 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale.

Con lettere protocollate dalla Commissione il 15 febbraio 2011 e il 22 giugno 2011, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare al 50% il diritto di detrazione per l’acquisto di taluni tipi di veicoli a motore e l’acquisto di beni e servizi connessi. Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2011, la Romania ha di conseguenza ripresentato una nuova richiesta di autorizzazione al fine di limitare la misura di cui sopra soltanto ad alcuni tipi di autoveicoli stradali, che non sono interamente utilizzati dal soggetto passivo per fini commerciali. Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1° dicembre 2011, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania. Con lettera del 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

Contesto generale

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata su acquisti impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva prevede che l’utilizzazione di un bene destinato all’impresa per fini estranei alla stessa, costituisce una prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto ad una detrazione dell’IVA.

Nel caso di veicoli a motore tale sistema è di difficile applicazione per una serie di ragioni, in primo luogo perché è difficile stabilire accuratamente la ripartizione fra uso privato e uso professionale. Se vengono tenute iscrizioni contabili, ciò comporta un onere aggiuntivo per l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerle e controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una sola evasione di modesta entità possa gonfiarsi fino a raggiungere importi consistenti.

In alternativa al sistema previsto dalla direttiva, le autorità fiscali rumene hanno chiesto l’autorizzazione a limitare la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e sollevare così l’impresa dal dovere di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato, con il vantaggio di semplificare il sistema a favore di tutti gli interessati e di garantire la riscossione di una quota dell’imposta che altrimenti avrebbe potuto essere evasa.

La limitazione della percentuale richiesta è pari al 50% e si basa sulla valutazione della Romania; inoltre, ai sensi della proposta, dovrebbe essere rivista dietro richiesta di proroga oltre il 2014 da parte della Romania.

Il nuovo sistema si applicherà a tutte le imprese nelle quali i veicoli non vengono utilizzati esclusivamente a scopi professionali. Tuttavia, alcuni tipi di veicoli a motore sarebbero esclusi dalla limitazione del diritto alla detrazione e sarebbero quindi soggetti alle normali regole, vale a dire tutti i veicoli con oltre 9 posti (compreso quello del conducente) e con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi. Ciò restringe il campo d’applicazione principalmente ad autovetture, camionette, furgoncini, motociclette e ciclomotori. Inoltre, è fornito un elenco dettagliato dei veicoli che devono essere esclusi dalla limitazione, a ragione del fatto che la loro utilizzazione non professionale è considerata trascurabile.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in relazione ai veicoli a motore.

Nel 2004 la Commissione ha presentato una proposta[1] che contiene norme che determinano quali categorie di spesa possono essere soggette a un limite sul diritto alla detrazione, ma il Consiglio non è ancora stato in grado di raggiungere un accordo in materia.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell’Unione

Non pertinente.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione d’impatto

La proposta è volta a contrastare l’evasione dell’IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La soluzione è stata individuata dalla Romania come misura adeguata ed è comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

La proposta mira ad autorizzare la Romania ad applicare una deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di restringere il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA su spese connesse a determinati veicoli a motore quando il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali. Nei casi in cui è stato limitato il diritto a detrazione, una deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, esonera il soggetto passivo dall’obbligo di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzazione non professionale del veicolo. La misura è limitata ai veicoli al di sotto di un certo numero di posti e di un certo peso, e le disposizioni prevedono un numero limitato di eccezioni specificate alla norma.

La restrizione è fissata a una percentuale forfettaria del 50%. Nell’eventuale richiesta di proroga tale tasso e la necessità per le misure di deroga devono essere riesaminati e segnalati dalla Romania. La decisione scade alla prima fra le seguenti date: quella specificata nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme unionali che disciplinano le restrizioni al diritto a detrazione nell’ambito interessato.

Base giuridica

Articolo 395, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

Principio di sussidiarietà

La proposta rientra nella sfera di competenza esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito.

La presente decisione riguarda un’autorizzazione concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo.

Tenuto conto dell’ambito di applicazione limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo perseguito.

Scelta degli strumenti

Strumenti proposti: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero idonei per i motivi di seguito elencati.

Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CEE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una deroga alle norme comuni dell’IVA è possibile solo su decisione del Consiglio che delibera all’unanimità su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell’Unione.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

La proposta comprende una clausola di riesame e una clausola di cessazione dell’efficacia.

2012/0026 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 settembre 2011, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure particolari per taluni veicoli stradali a motore in deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il diritto di un soggetto passivo a detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e alle disposizioni che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per scopi non professionali.

(2) In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 1 dicembre 2011. Con lettera del 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta.

(3) L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa.

(4) L’uso non-professionale dei veicoli è difficile da determinare con precisione, e anche nei casi in cui ciò sia possibile,implica spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli a motore che non sono interamente utilizzati a fini professionali, dovrebbe, salvo alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la Romania ritiene che una percentuale del 50% sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo a motore dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta e falsa dichiarazione fiscale.

(5) La limitazione del diritto a detrazione a norma delle misure speciali dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisto all’interno dell’Unione, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile.

(6) Alcuni tipi di autoveicoli devono essere esclusi dal campo d’applicazione delle misure specifiche dato che, a causa della loro natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure speciali non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti (compreso quello del conducente) o con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre, viene fornito un elenco dettagliato di categorie specifiche di veicoli esclusi da tale limitazione, in base al loro uso particolare.

(7) Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso professionale.

(8) Qualora la Romania considerasse necessaria un’ulteriore proroga oltre il 2014, dovrà presentare alla Commissione una relazione sull’applicazione della misura comprendente un esame della percentuale applicata insieme alla richiesta di proroga, entro il 31 marzo 2014.

(9) Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una proposta[3] di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE, nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell’ambito di tale proposta si possono applicare limitazioni del diritto alla detrazione ai veicoli stradali a motore. Le misure di deroga previste dalla presente decisione scadono alla data di entrata in vigore della direttiva di modifica, se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione.

(10) La deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa al momento del consumo finale e non avrà alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti dall’imposta sul valore aggiunto,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA sull’acquisto, l’acquisto all’interno dell’Unione, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi professionali.

La restrizione di cui al paragrafo 1 non si applica ai veicoli a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

Articolo 2

Le disposizioni dell’articolo 1 non si applicano alle seguenti categorie di veicoli a motore:

1)           veicoli impiegati esclusivamente per le emergenze, la sicurezza e la protezione e i servizi di corriere;

2)           veicoli utilizzati dagli agenti di vendita e di acquisto;

3)           veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi;

4)           veicoli utilizzati per fornire servizi remunerati, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite da scuole guida;

5)           veicoli utilizzati per noleggio o leasing;

6)           veicoli utilizzati come prodotti destinati ai fini commerciali.

Articolo 3

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini diversi da quelli aziendali, nel caso di un veicolo sul quale si applica il limite di cui all’articolo 1 della presente decisione.

Articolo 4

1. La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme dell’Unione europea che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA o al 31 dicembre 2014, se questa data è anteriore.

2. Eventuali richieste di proroga delle misure stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2014.

Eventuali richieste di proroga di tali misure sono accompagnate da una relazione che comprenda un esame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

Articolo 5

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17.2.2012

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il presidente

[1]               COM(2004) 728 definitivo

                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0728(03):IT:HTML

[2]               GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

[3]               COM(2004) 728 definitivo

                http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0728(03):IT:HTML