Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto /* COM/2012/063 final - 2012/0026 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Motivazione e obiettivi della proposta A norma dell’articolo 395, paragrafo 1, della
direttiva 2006/112/CE, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione, può autorizzare ogni Stato membro ad introdurre misure particolari
di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta
o di evitare talune forme di evasione o elusione fiscale. Con lettere protocollate dalla Commissione il 15
febbraio 2011 e il 22 giugno 2011, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad
introdurre misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e
all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, al fine di limitare al 50% il
diritto di detrazione per l’acquisto di taluni tipi di veicoli a motore e l’acquisto
di beni e servizi connessi. Con lettera protocollata dalla Commissione il 27
settembre 2011, la Romania ha di conseguenza ripresentato una nuova richiesta
di autorizzazione al fine di limitare la misura di cui sopra soltanto ad alcuni
tipi di autoveicoli stradali, che non sono interamente utilizzati dal soggetto
passivo per fini commerciali. Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2,
della direttiva 2006/112/CE, con lettera del 1° dicembre 2011, la Commissione
ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Romania.
Con lettera del 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla
Romania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della
richiesta. Contesto generale L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
stabilisce che il soggetto passivo ha il diritto di detrarre l’IVA addebitata
su acquisti impiegati ai fini di operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a) della stessa direttiva prevede che l’utilizzazione di
un bene destinato all’impresa per fini estranei alla stessa, costituisce una
prestazione di servizi a titolo oneroso, qualora detto bene abbia dato diritto
ad una detrazione dell’IVA. Nel caso di veicoli a motore tale sistema è di
difficile applicazione per una serie di ragioni, in primo luogo perché è
difficile stabilire accuratamente la ripartizione fra uso privato e uso
professionale. Se vengono tenute iscrizioni contabili, ciò comporta un onere
aggiuntivo per l’impresa e per l’amministrazione che devono mantenerle e
controllarle. Il numero di veicoli interessati fa sì che anche una sola
evasione di modesta entità possa gonfiarsi fino a raggiungere importi
consistenti. In alternativa al sistema previsto dalla
direttiva, le autorità fiscali rumene hanno chiesto l’autorizzazione a limitare
la detrazione iniziale ad una percentuale fissa e sollevare così l’impresa dal
dovere di contabilizzare a fini fiscali l’utilizzo privato, con il vantaggio di
semplificare il sistema a favore di tutti gli interessati e di garantire la
riscossione di una quota dell’imposta che altrimenti avrebbe potuto essere
evasa. La limitazione della percentuale richiesta è
pari al 50% e si basa sulla valutazione della Romania; inoltre, ai sensi della
proposta, dovrebbe essere rivista dietro richiesta di proroga oltre il 2014 da
parte della Romania. Il nuovo sistema si applicherà a tutte le
imprese nelle quali i veicoli non vengono utilizzati esclusivamente a scopi
professionali. Tuttavia, alcuni tipi di veicoli a motore sarebbero esclusi
dalla limitazione del diritto alla detrazione e sarebbero quindi soggetti alle
normali regole, vale a dire tutti i veicoli con oltre 9 posti (compreso quello
del conducente) e con una massa massima ammissibile a pieno carico superiore ai
3 500 chilogrammi. Ciò restringe il campo d’applicazione principalmente ad
autovetture, camionette, furgoncini, motociclette e ciclomotori. Inoltre, è
fornito un elenco dettagliato dei veicoli che devono essere esclusi dalla
limitazione, a ragione del fatto che la loro utilizzazione non professionale è
considerata trascurabile. Disposizioni vigenti nel settore della
proposta L’articolo 176 della direttiva 2006/112/CE
prevede che il Consiglio stabilisca le spese che non danno diritto a detrazione
dell’IVA. Fino a quel momento gli Stati membri sono autorizzati a mantenere
tutte le esclusioni in vigore al 1° gennaio 1979. Esiste pertanto una
serie di disposizioni di sospensione che limitano il diritto alla detrazione in
relazione ai veicoli a motore. Nel 2004 la Commissione ha presentato una
proposta[1]
che contiene norme che determinano quali categorie di spesa possono essere
soggette a un limite sul diritto alla detrazione, ma il Consiglio non è ancora
stato in grado di raggiungere un accordo in materia. Coerenza con altri obiettivi e politiche
dell’Unione Non pertinente. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI
INTERESSATE E VALUTAZIONI D’IMPATTO Consultazione delle parti interessate Non pertinente. Ricorso al parere di esperti Non è stato necessario consultare esperti
esterni. Valutazione d’impatto La proposta è volta a contrastare l’evasione
dell’IVA e a semplificare la procedura di imposizione della tassa e ha pertanto
un impatto potenzialmente positivo per le imprese e le amministrazioni. La
soluzione è stata individuata dalla Romania come misura adeguata ed è
comparabile ad altre deroghe precedentemente o attualmente in vigore. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA Sintesi delle misure proposte La proposta mira ad autorizzare la Romania ad
applicare una deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE al fine di
restringere il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA su spese
connesse a determinati veicoli a motore quando il veicolo non viene utilizzato
esclusivamente per scopi professionali. Nei casi in cui è stato limitato il
diritto a detrazione, una deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2006/112/CE, esonera il soggetto passivo dall’obbligo di
contabilizzare a fini fiscali l’utilizzazione non professionale del veicolo. La
misura è limitata ai veicoli al di sotto di un certo numero di posti e di un
certo peso, e le disposizioni prevedono un numero limitato di eccezioni
specificate alla norma. La restrizione è fissata a una percentuale
forfettaria del 50%. Nell’eventuale richiesta di proroga tale tasso e la
necessità per le misure di deroga devono essere riesaminati e segnalati dalla
Romania. La decisione scade alla prima fra le seguenti date: quella specificata
nella decisione o quella in cui entrano in vigore le norme unionali che
disciplinano le restrizioni al diritto a detrazione nell’ambito interessato. Base giuridica Articolo 395, paragrafo 1 della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto. Principio di sussidiarietà La proposta rientra nella sfera di competenza
esclusiva dell’Unione europea. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si
applica. Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità per le ragioni che si illustrano di seguito. La presente decisione riguarda un’autorizzazione
concessa ad uno Stato membro su sua richiesta e non costituisce un obbligo. Tenuto conto dell’ambito di applicazione
limitato della deroga, la misura particolare è commisurata all’obiettivo
perseguito. Scelta degli strumenti Strumenti proposti: decisione del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero idonei per i
motivi di seguito elencati. Ai sensi dell’articolo 395 della direttiva 2006/112/CEE
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, una deroga alle norme
comuni dell’IVA è possibile solo su decisione del Consiglio che delibera all’unanimità
su proposta della Commissione. Una decisione del Consiglio è l’unico strumento
idoneo, poiché può essere indirizzata ad un singolo Stato membro. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La proposta non ha alcuna incidenza sul
bilancio dell’Unione. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI La proposta comprende una clausola di riesame
e una clausola di cessazione dell’efficacia. 2012/0026 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad applicare misure
di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della
direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio,
del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto[2], in particolare l’articolo 395,
paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 27
settembre 2011, la Romania ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure
particolari per taluni veicoli stradali a motore in deroga alle disposizioni
della direttiva 2006/112/CE, che disciplina il diritto di un soggetto passivo a
detrarre l’IVA versata sull’acquisto di beni e servizi e alle disposizioni che
impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati per
scopi non professionali. (2)
In conformità all’articolo 395, paragrafo 2, della
direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della
domanda presentata dalla Romania con una lettera datata 1 dicembre 2011. Con
lettera del 5 dicembre 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania che
disponeva di tutte le informazioni necessarie per l’esame della richiesta. (3)
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE
stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e
servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva, contiene l’obbligo di
contabilizzare ai fini dell’IVA i beni destinati all’impresa per l’uso privato
del soggetto passivo o per l’uso del suo personale o, più generalmente, per
fini estranei alla sua impresa. (4)
L’uso non-professionale dei veicoli è difficile da
determinare con precisione, e anche nei casi in cui ciò sia possibile,implica
spesso una procedura complicata. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA
sulle spese ammissibili alla detrazione sui veicoli a motore che non sono
interamente utilizzati a fini professionali, dovrebbe, salvo alcune eccezioni,
essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente
disponibili, la Romania ritiene che una percentuale del 50% sia giustificabile.
Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare
ai fini dell’IVA l’uso non professionale di un veicolo a motore dovrebbe essere
sospeso quando è soggetto a detta limitazione. Tali misure possono essere
giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA
e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta e falsa
dichiarazione fiscale. (5)
La limitazione del diritto a detrazione a norma
delle misure speciali dovrebbe applicarsi all’IVA pagata sull’acquisto, l’acquisto
all’interno dell’Unione, l’importazione, il noleggio o il leasing di veicoli
stradali a motore e le spese connesse, compreso l’acquisto di combustibile. (6)
Alcuni tipi di autoveicoli devono essere esclusi
dal campo d’applicazione delle misure specifiche dato che, a causa della loro
natura o del tipo di attività per la quale sono utilizzati, il loro uso per
attività non professionali è considerato trascurabile. Pertanto, le misure
speciali non dovrebbero applicarsi ai veicoli con più di nove posti (compreso
quello del conducente) o con una massa massima ammissibile a pieno carico
superiore ai 3 500 chilogrammi. Inoltre, viene fornito un elenco dettagliato
di categorie specifiche di veicoli esclusi da tale limitazione, in base al loro
uso particolare. (7)
Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate
nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della
percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni
iniziali relative all’uso professionale. (8)
Qualora la Romania considerasse necessaria un’ulteriore
proroga oltre il 2014, dovrà presentare alla Commissione una relazione sull’applicazione
della misura comprendente un esame della percentuale applicata insieme alla
richiesta di proroga, entro il 31 marzo 2014. (9)
Il 29 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una
proposta[3]
di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE, ora direttiva 2006/112/CE,
nella quale è prevista l’armonizzazione delle categorie di spese per le quali
possono applicarsi esclusioni del diritto alla detrazione. Nell’ambito di tale
proposta si possono applicare limitazioni del diritto alla detrazione ai
veicoli stradali a motore. Le misure di deroga previste dalla presente
decisione scadono alla data di entrata in vigore della direttiva di modifica,
se essa è anteriore alla data di scadenza stabilita nella presente decisione. (10)
La deroga avrà soltanto un’incidenza trascurabile
sull’importo totale dell’imposta riscossa al momento del consumo finale e non
avrà alcuna incidenza sulle risorse proprie dell’Unione europea provenienti
dall’imposta sul valore aggiunto, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE,
la Romania è autorizzata a limitare al 50% il diritto a detrarre l’IVA
sull’acquisto, l’acquisto all’interno dell’Unione, l’importazione, il noleggio
o il leasing di veicoli stradali a motore nonché l’IVA sulle spese relative ai
veicoli, se il veicolo non viene utilizzato esclusivamente per scopi
professionali. La restrizione di cui al paragrafo 1 non si
applica ai veicoli a motore con una massa massima ammissibile a pieno carico
superiore ai 3 500 chilogrammi o con più di nove posti a sedere, compreso
quello del conducente. Articolo 2 Le disposizioni dell’articolo 1 non si
applicano alle seguenti categorie di veicoli a motore: 1) veicoli impiegati
esclusivamente per le emergenze, la sicurezza e la protezione e i servizi di
corriere; 2) veicoli utilizzati dagli
agenti di vendita e di acquisto; 3) veicoli utilizzati per il
trasporto di passeggeri a titolo oneroso, compresi i servizi di taxi; 4) veicoli utilizzati per
fornire servizi remunerati, compreso il noleggio o le lezioni di guida fornite
da scuole guida; 5) veicoli utilizzati per
noleggio o leasing; 6) veicoli utilizzati come
prodotti destinati ai fini commerciali. Articolo 3 In deroga all’articolo 26, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a non
assimilare a una prestazione di servizi a titolo oneroso l’uso privato da parte
di un soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, l’uso a fini
diversi da quelli aziendali, nel caso di un veicolo sul quale si applica il
limite di cui all’articolo 1 della presente decisione. Articolo 4 1.
La presente decisione scade alla data di entrata in
vigore delle norme dell’Unione europea che stabiliscono quali spese relative ai
veicoli stradali a motore non possano beneficiare della detrazione totale dell’IVA
o al 31 dicembre 2014, se questa data è anteriore. 2.
Eventuali richieste di proroga delle misure
stabilite dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31
marzo 2014. Eventuali richieste di proroga di tali misure
sono accompagnate da una relazione che comprenda un esame della limitazione
della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla
presente decisione. Articolo 5 La Romania è destinataria della presente
decisione. Fatto a Bruxelles, il 17.2.2012 Per
il Consiglio Il
presidente [1] COM(2004) 728 definitivo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0728(03):IT:HTML [2] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. [3] COM(2004) 728 definitivo http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004PC0728(03):IT:HTML