52012PC0041

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2012/041 final - 2012/0019 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione ("DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello, nel caso "Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina"[1] ("relazioni").

Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base")[2] è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base ("la conclusione del DSB sull'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base").

Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

Il 19 gennaio 2012 l'Unione europea e la Cina hanno convenuto che il periodo di tempo ragionevole per l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB sarebbe stato di 14 mesi e due settimane a decorrere dalla data di adozione delle relazioni da parte del DSB. Il periodo di tempo ragionevole scadrà dunque il 12 ottobre 2012.

Lo scopo della presente proposta legislativa è l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB in merito all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

2.           ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Non pertinente.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Base giuridica

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale comune.

La presente proposta modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009, il regolamento antidumping di base, che si basava sulla corrispondente disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea, vale a dire l'articolo 133.

· Principio di sussidiarietà

A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta rientra nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

· Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

· Scelta degli strumenti

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

Non pertinente.

5.           ELEMENTI FACOLTATIVI

Non pertinente.

2012/0019 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207,

visto il regolamento (CE) n. 1515/2001 del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in materia di misure antidumping e antisovvenzioni,

vista la proposta della Commissione europea ,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione ("DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio ha adottato la relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla relazione dell'organo d'appello, nel caso "Comunità europee — misure antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina"[3] ("relazioni").

(2) Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[4], del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base") è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC ("la conclusione del DSB sull'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base"). Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base sono soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base.

(3) L'organo d'appello ha rilevato che l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base contiene una presunzione secondo cui i produttori esportatori operanti in paesi non retti da un'economia di mercato non possono beneficiare del trattamento individuale ma, per beneficiare di tale trattamento, hanno l'onere di dimostrare di soddisfare i relativi criteri. Secondo l'organo d'appello, gli accordi nel quadro dell'OMC non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione.

(4) Tuttavia, l'organo d'appello ha precisato che la non conformità all'articolo 6, paragrafo 10 e all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo antidumping dell'OMC, della determinazione di un margine di dumping unico e di un dazio antidumping unico per un determinato numero di esportatori dipenderà dal sussistere di una serie di situazioni che indichino che, seppur giuridicamente distinti, due o più gli esportatori sono in un rapporto tale da dover essere trattati come un unico soggetto. Tali situazioni possono comprendere: i) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; ii) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; e iii) il controllo o un'influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione. A questo proposito, il disposto delle modifiche proposte onde tener conto di queste situazioni va applicato alla luce delle precisazioni dell'organo d'appello, fatte salve le formulazioni di tenore analogo o identico figuranti in altre disposizioni del regolamento antidumping di base.

(5) Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro dell'OMC.

(6) A tal fine occorre modificare le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così modificato:

1. L'articolo 9, paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il dazio antidumping viene istituito per l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente regolamento.

Il regolamento che istituisce misure antidumping specifica il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti dallo Stato possono comunque essere considerati come un'entità unica ai fini della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente paragrafo, si può tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di produzione, o la struttura economica del paese fornitore."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]               OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2,         WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel,        WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito dell'OMC:           http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/casi_e/ds397_e.htm.

[2]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

[3]               OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2,         WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel,        WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito dell'OMC:           http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/casi_e/ds397_e.htm.

[4]               GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.