Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea /* COM/2012/041 final - 2012/0019 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione
("DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio ha adottato la
relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla
relazione dell'organo d'appello, nel caso "Comunità europee — misure
antidumping definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio
originari della Cina"[1]
("relazioni"). Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che
l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del
Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni
oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea
("il regolamento antidumping di base")[2]
è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e
con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con
l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC. Secondo l'articolo 9, paragrafo
5, del regolamento antidumping di base, i singoli produttori esportatori di paesi
non retti da un'economia di mercato cui non è accordato il trattamento
riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato a norma
dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento antidumping di base
sono soggetti ad un'aliquota del dazio applicabile a livello nazionale tranne
qualora siano in grado di dimostrare di soddisfare le condizioni per il
trattamento individuale di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento
antidumping di base ("la conclusione del DSB sull'articolo 9, paragrafo 5,
del regolamento antidumping di base"). Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha
notificato al DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le
decisioni del DSB in questa controversia in modo tale da rispettare i propri
obblighi nel quadro dell'OMC. Il 19 gennaio 2012 l'Unione europea e la Cina
hanno convenuto che il periodo di tempo ragionevole per l'attuazione delle
raccomandazioni e delle decisioni del DSB sarebbe stato di 14 mesi e due
settimane a decorrere dalla data di adozione delle relazioni da parte del DSB.
Il periodo di tempo ragionevole scadrà dunque il 12 ottobre 2012. Lo scopo della presente proposta legislativa è
l'attuazione delle raccomandazioni e delle decisioni del DSB in merito
all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. 2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI
DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO Non
pertinente. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA ·
Base giuridica La base giuridica della presente proposta è
l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, a norma del quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando
mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le
misure che definiscono il quadro di attuazione della politica commerciale
comune. La presente proposta modifica il regolamento
(CE) n. 1225/2009, il regolamento antidumping di base, che si basava sulla
corrispondente disposizione del trattato che istituisce la Comunità europea,
vale a dire l'articolo 133. ·
Principio di sussidiarietà A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera
e), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la proposta rientra
nell'ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di
sussidiarietà non si applica. ·
Principio di proporzionalità La proposta è conforme al principio di
proporzionalità. ·
Scelta degli strumenti Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO Non pertinente. 5. ELEMENTI FACOLTATIVI Non pertinente. 2012/0019 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 1225/2009
del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le
importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità
europea IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, visto il regolamento (CE) n. 1515/2001
del Consiglio relativo ai provvedimenti che la Comunità può prendere facendo
seguito a una relazione adottata dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB) in
materia di misure antidumping e antisovvenzioni, vista la proposta della Commissione europea , previa trasmissione del progetto di atto
legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il 28 luglio 2011 l'organo di conciliazione
("DSB") dell'Organizzazione mondiale del commercio ha adottato la
relazione dell'organo d'appello e la relazione del panel, come modificata dalla
relazione dell'organo d'appello, nel caso "Comunità europee — misure antidumping
definitive su determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari
della Cina"[3]
("relazioni"). (2)
Le relazioni hanno rilevato, tra l'altro, che
l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio[4], del 30 novembre 2009, relativo
alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non
membri della Comunità europea ("il regolamento antidumping di base")
è incompatibile con l'articolo 6, paragrafo 10, con l'articolo 9, paragrafo 2 e
con l'articolo 18, paragrafo 4, dell'accordo antidumping dell'OMC e con
l'articolo XVI, paragrafo 4, dell'accordo OMC ("la conclusione del DSB
sull'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base").
Secondo l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, i
singoli produttori esportatori di paesi non retti da un'economia di mercato cui
non è accordato il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di
economia di mercato a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del
regolamento antidumping di base sono soggetti ad un'aliquota del dazio
applicabile a livello nazionale tranne qualora siano in grado di dimostrare di
soddisfare le condizioni per il trattamento individuale di cui all'articolo 9,
paragrafo 5, del regolamento antidumping di base. (3)
L'organo d'appello ha rilevato che l'articolo 9,
paragrafo 5, del regolamento antidumping di base contiene una presunzione
secondo cui i produttori esportatori operanti in paesi non retti da un'economia
di mercato non possono beneficiare del trattamento individuale ma, per
beneficiare di tale trattamento, hanno l'onere di dimostrare di soddisfare i
relativi criteri. Secondo l'organo d'appello, gli accordi nel quadro dell'OMC
non prevedono alcuna base giuridica per siffatta presunzione. (4)
Tuttavia, l'organo d'appello ha precisato che la
non conformità all'articolo 6, paragrafo 10 e all'articolo 9, paragrafo 2,
dell'accordo antidumping dell'OMC, della determinazione di un margine di
dumping unico e di un dazio antidumping unico per un determinato numero di
esportatori dipenderà dal sussistere di una serie di situazioni che indichino
che, seppur giuridicamente distinti, due o più gli esportatori sono in un
rapporto tale da dover essere trattati come un unico soggetto. Tali situazioni
possono comprendere: i) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra
gli esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni;
ii) l'esistenza di collegamenti societari e strutturali tra lo Stato e gli
esportatori, quali controllo, partecipazione azionaria e gestione comuni; e
iii) il controllo o un'influenza sostanziale da parte dello Stato in materia di
fissazione dei prezzi e di produzione. A questo proposito, il disposto delle
modifiche proposte onde tener conto di queste situazioni va applicato alla luce
delle precisazioni dell'organo d'appello, fatte salve le formulazioni di tenore
analogo o identico figuranti in altre disposizioni del regolamento antidumping
di base. (5)
Il 18 agosto 2011 l'Unione europea ha notificato al
DSB la sua intenzione di applicare le raccomandazioni e le decisioni del DSB in
questa controversia in modo tale da rispettare i propri obblighi nel quadro
dell'OMC. (6)
A tal fine occorre modificare le disposizioni
dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento antidumping di base, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1225/2009 è così
modificato: 1. L'articolo 9, paragrafo 5 è sostituito dal
seguente: "5. Il dazio antidumping viene istituito per
l'importo adeguato a ciascun caso e senza discriminazione sulle importazioni di
prodotti per le quali è stato accertato che sono oggetto di dumping e che
causano pregiudizio, indipendentemente dalla fonte, salvo quelle effettuate
dagli esportatori i cui impegni sono stati accettati a norma del presente
regolamento. Il regolamento che istituisce misure antidumping
specifica il dazio per ciascun fornitore, oppure, qualora ciò non sia
possibile, per il paese fornitore interessato. I fornitori che sono
giuridicamente distinti da altri fornitori o che sono giuridicamente distinti
dallo Stato possono comunque essere considerati come un'entità unica ai fini
della fissazione del dazio. Per l'applicazione del presente paragrafo, si può
tener conto di fattori quali l'esistenza di collegamenti strutturali o
societari tra i fornitori e lo Stato o tra fornitori, il controllo o
un'influenza sostanziale dello Stato in materia di fissazione dei prezzi e di
produzione, o la struttura economica del paese fornitore." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il […]
giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. Esso si applica a tutte le inchieste aperte ai
sensi del regolamento (CE) n. 1225/2009 dopo l'entrata in vigore del
presente regolamento. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2,
WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel,
WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito
dell'OMC:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/casi_e/ds397_e.htm. [2] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51. [3] OMC, relazione dell'organo d'appello, AB-2011-2,
WT/DS397/AB/R, 15 luglio 2011. OMC, relazione del panel,
WT/DS397/R, 29 settembre 2010. Le relazioni si possono scaricare dal sito
dell'OMC:
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/casi_e/ds397_e.htm. [4] GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.