Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka /* COM/2012/039 final - 2012/0018 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta 110 || · Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell’UE[1] (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori aerei dell’Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l’Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell’UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei. 120 || · Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse. Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell’Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori dell’Unione europea stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri europea che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini. 130 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 15 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka. 140 || · Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell’UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell’Unione europea gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell’impatto || · Consultazione delle parti interessate 211 || Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l’intera durata dei negoziati. 212 || Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore. 3. Elementi giuridici della proposta 305 || · Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell’Unione che consente a tutti i vettori aerei dell’Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L’articolo 4 risolve i potenziali conflitti con le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza. 310 || · Base giuridica Articolo 100, paragrafo 2, articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 8 del TFUE. 329 || · Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell’Unione europea e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. || · Principio di proporzionalità L’accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell’Unione europea. || · Scelta dello strumento 342 || L’accordo fra l’Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell’Unione tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka. 4. Incidenza sul bilancio 409 || Nessuna. 5. Informazioni supplementari 510 || · Semplificazione 511 || La proposta prevede una semplificazione della legislazione. 512 || Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra Stati membri e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l’Unione. 570 || · Spiegazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea. 2012/0018 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’Accordo su
alcuni aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la Repubblica
democratica socialista di Sri Lanka IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a) e paragrafo 8, vista la proposta della Commissione europea[2], Vista l’approvazione del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) Con decisione del 5 giugno
2003, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi
terzi al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in
vigore con un accordo a livello dell’Unione europea. (2) La Commissione ha negoziato,
a nome dell’Unione europea, un accordo con la Repubblica democratica socialista
di Sri Lanka su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e
alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno
2003. (3) Fatta salva la sua eventuale
conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione
europea, in data [...], in conformità alla decisione.../.../UE del Consiglio,
del [...][4]. (4) È necessario che l’accordo
venga approvato a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO
LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Accordo su alcuni aspetti dei servizi aerei
tra l’Unione europea e la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka è
approvato a nome dell’Unione europea. Il testo dell’Accordo è allegato alla presente
decisione. Articolo 2 Il Presidente del Consiglio designa la persona
abilitata ad agire a nome dell’Unione europea, ad effettuare le notifiche
previste all’articolo 7 dell’Accordo al fine di esprimere il consenso
dell’Unione europea a considerarsi vincolata dall’Accordo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO tra
l’Unione europea e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka su
alcuni aspetti relativi ai servizi aerei L’UNIONE EUROPEA, (in appresso “l’Unione”) da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA
SOCIALISTA DI SRI LANKA, (in appresso “Sri Lanka”), dall’altro, (in appresso “le parti”) CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione
europea e Sri Lanka hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi
aerei. RICONOSCENDO che talune disposizioni degli
accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati membri dell’Unione
europea e Sri Lanka, che sono contrarie al diritto dell’Unione europea, devono
essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo da istituire una
solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra l’Unione europea
e Sri Lanka e per garantire la continuità di tali servizi aerei. CONSTATANDO che l’Unione europea dispone di
una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere
disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra Stati
membri dell’Unione europea e paesi terzi. CONSTATANDO che, in virtù della legislazione
dell’Unione europea, i vettori di quest’ultima stabiliti in uno Stato membro
hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli
Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi. VISTI gli accordi fra l’Unione europea ed
alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi (paesi
elencati nell’allegato 3) la possibilità di acquisire la proprietà di vettori
aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione
dell’Unione. CONSTATANDO che in virtù della legislazione
dell’Unione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio,
concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri
dell’Unione europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza. RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi
bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea
e Sri Lanka che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi tra imprese,
decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono,
limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o
ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate;
o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la
responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o limitano il gioco
della concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere
inefficace l’applicazione delle norme sulla concorrenza applicabili alle
imprese. RICONOSCENDO che laddove uno Stato membro ha
designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare per quanto riguarda
la sorveglianza in materia di sicurezza è esercitato e detenuto da un altro
Stato membro, i diritti di Sri Lanka nell’ambito delle disposizioni in materia
di sicurezza dell’accordo tra lo Stato membro che ha designato il vettore e Sri
Lanka si applicheranno anche nei confronti di quest’altro Stato membro. CONSTATANDO che gli accordi bilaterali sui
servizi aerei di cui all’allegato 1 sono basati sul principio generale in base
al quale le compagnie aeree designate delle parti contraenti godono di eque e
pari opportunità nell’esercizio dei servizi concordati sulle rotte specificate. CONSTATANDO che questo accordo non intende
accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione europea e Sri
Lanka, compromettere l’equilibrio fra i vettori aerei dell’Unione e i vettori
di Sri Lanka, né negoziare modifiche alle disposizioni dei vigenti accordi
bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO
1 Disposizioni
generali (1)
Ai fini del presente accordo per “Stati membri” si
intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per “trattati UE” si intendono
il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. (2)
In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1,
i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si
intendono fatti ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea. (3)
In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1,
i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte
di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate
da tale Stato membro. (4)
La concessione di diritti di traffico continua ad
essere effettuata mediante accordi bilaterali. ARTICOLO
2 Designazione
da parte di uno Stato membro (1)
Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3
del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli
articoli di cui all’allegato 2, rispettivamente lettera a) e
lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte
dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi
rilasciati da Sri Lanka, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o
alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. (2)
Una volta ricevuta la designazione da parte di uno
Stato membro, Sri Lanka rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con
tempi procedurali minimi, a condizione che: (a)
il vettore sia stabilito, a norma dei trattati UE,
nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione e che sia
in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione
dell’Unione europea; nonché (b)
lo Stato membro competente per il rilascio del
certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo
regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia
chiaramente indicata nella designazione; nonché (c)
il vettore appartenga, direttamente o tramite
partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, e
che sia da questi effettivamente controllato, ovvero ad altri Stati che
figurano nell’allegato 3 e/o a cittadini di tali altri Stati, e che sia da
questi effettivamente e costantemente controllato. (3)
Sri Lanka può rifiutare, revocare, sospendere o
limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno
Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: (a)
il vettore aereo non sia stabilito, a norma dei
trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla
designazione o che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai
sensi della legislazione dell’Unione europea; oppure (b)
il controllo regolamentare effettivo del vettore
aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile
del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l’autorità
aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure (c)
il vettore aereo non appartenga direttamente o
tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati
membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi
altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure (d)
il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in
virtù di un accordo bilaterale concluso tra Sri Lanka ed un altro Stato membro
e Sri Lanka dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del
presente accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro
Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico
imposte dall’altro accordo; oppure (e)
il vettore aereo designato detenga un certificato
di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro con il quale Sri Lanka
non ha un accordo bilaterale sui servizi aerei e che ha negato diritti di
traffico a Sri Lanka. Sri Lanka esercita i diritti di cui al
presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione in base alla loro
nazionalità. ARTICOLO 3 Sicurezza (1)
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di
cui all’allegato 2, lettera c). (2)
Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo
il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato
membro, i diritti spettanti a Sri Lanka, ai sensi delle disposizioni sulla
sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il
vettore e Sri Lanka, si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al
mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per
quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo. ARTICOLO
4 Compatibilità
con le norme in materia di concorrenza (1)
In deroga a ogni altra disposizione contraria,
nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1, i) favorisce
l’adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o
pratiche concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza
gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad
operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che
impediscono, falsano o limitano la concorrenza. (2)
Le disposizioni contenute negli accordi elencati
nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del
presente articolo non vengono applicate. ARTICOLO
5 Allegati
dell’accordo Gli allegati del presente accordo ne
costituiscono parte integrante. ARTICOLO
6 Riesame,
revisione o modifica
Le parti contraenti possono riesaminare, rivedere o modificare il presente
accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. ARTICOLO
7 Entrata
in vigore e applicazione transitoria (1)
Il presente accordo entra in vigore alla data in
cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto
espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata
in vigore. (2)
In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di
applicare a titolo provvisorio il presente accordo dalla data della firma fino
alla sua entrata in vigore. (3)
Il presente accordo si applica a tutti gli accordi
e altre intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della
firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano
applicati in via transitoria. ARTICOLO 8 Estinzione (1)
L’estinzione di uno degli accordi di cui
all’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le
disposizioni del presente accordo relative all’accordo in questione. (2)
L’estinzione di tutti gli accordi di cui all’allegato 1
comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] [….
…] nelle lingue Sinhala, bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e
turca, ciascun testo facente ugualmente fede. PER L’UNIONE EUROPEA: PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA SOCIALISTA DI SRI LANKA: Allegato 1 Elenco
degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo Accordi in materia di servizi aerei o altri
accordi, emendati o modificati, tra Sri Lanka e Stati membri dell’Unione
europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente
accordo: –
Accordo sui trasporti aerei fra il Governo
federale austriaco e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka fatto a Colombo il 15 febbraio 1978, in appresso denominato “Accordo
Sri Lanka - Austria” nell’allegato 2; –
Accordo sul trasporto aereo fra il Governo del
Regno del Belgio e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka fatto a Bruxelles il 15 dicembre 1998, in appresso denominato
“Accordo Sri Lanka - Belgio” nell’allegato 2; –
Accordo sui trasporti aerei fra il Governo della
Repubblica di Cipro e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka siglato a Colombo il 15 novembre 2002, in appresso
denominato “Accordo Sri Lanka - Cipro” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo della Repubblica ceca e
il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in materia
di servizi aerei fatto a Praga il 20 aprile 2004, in appresso
denominato “Accordo Sri Lanka – Repubblica ceca” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo del Regno di Danimarca e
il Governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29
maggio 1959, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Danimarca”
nell’allegato 2; –
Accordo fra la Repubblica francese e
Ceylon relativo ai trasporti aerei fatto a Colombo il 18 aprile 1966, in
appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Francia” nell’allegato 2; –
Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica
federale di Germania e la Repubblica di Sri Lanka fatto a Colombo il
24 luglio 1973, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Germania”
nell’allegato 2; –
Accordo sui trasporti aerei fra il Governo della
Repubblica ellenica e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri
Lanka siglato ad Atene il 5 novembre 2002, in appresso denominato
“Accordo Sri Lanka - Grecia” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo di Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 1°
giugno 1959, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Italia” nell’allegato
2; –
Accordo fra il Governo del Regno dei Paesi Bassi
e il Governo di Ceylon in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi
territori e al di là di essi, fatto a Colombo il 14 settembre 1953, in
appresso denominato “Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo della Repubblica popolare
polacca e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in
materia di servizi aerei fatto a Colombo il 26 gennaio 1982, in appresso
denominato “Accordo Sri Lanka – Polonia” nell’allegato 2; –
Accordo fra la Repubblica socialista di Romania
e il Governo della Repubblica democratica socialista di Sri Lanka in
materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 agosto 1980, in appresso
denominato “Accordo Sri Lanka – Romania” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo di Svezia e il Governo di
Ceylon in materia di servizi aerei fatto a Colombo il 29 maggio 1959, in
appresso denominato “Accordo Sri Lanka - Svezia” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica democratica
socialista di Sri Lanka in materia di servizi aerei, fatto a Colombo
il 22 aprile 1998, modificato, in appresso denominato “Accordo Sri Lanka -
Regno Unito” nell’allegato 2. Allegato 2 Elenco
degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e richiamati negli
articoli da 2 a 4 del presente accordo (a)
Designazione da parte di uno Stato membro: –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Austria; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Belgio; –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka - Cipro; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka – Repubblica
ceca; –
Articolo 2 dell’Accordo Sri Lanka – Danimarca; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka – Francia; –
Articolo 3, paragrafo 4, dell’Accordo Sri Lanka –
Germania; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Grecia; –
Articolo 4, paragrafi 1-3, dell’Accordo Sri Lanka –
Italia; –
Articolo 2 dell’Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Polonia; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Romania; –
Articolo 2 dell’Accordo Sri Lanka – Svezia. –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka – Regno Unito. (b)
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle
autorizzazioni o permessi: –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka - Austria; –
Articolo 5 dell’Accordo Sri Lanka - Belgio; –
Articolo 5 dell’Accordo Sri Lanka - Cipro; –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka – Repubblica
ceca; –
Articolo 6 dell’Accordo Sri Lanka – Danimarca; –
Articolo 3, paragrafo 4, e articolo 4, dell’Accordo
Sri Lanka – Francia; –
Articolo 4, paragrafo 1, dell’Accordo Sri Lanka –
Germania; –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka - Grecia; –
Articolo 4, paragrafi 4-6, dell’Accordo Sri Lanka –
Italia; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka – Paesi Bassi; –
Articolo 3 dell’Accordo Sri Lanka - Romania; –
Articolo 6 dell’Accordo Sri Lanka – Svezia. –
Articolo 5 dell’Accordo Sri Lanka – Regno Unito. (c)
Sicurezza: –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka - Austria; –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka - Belgio; –
Articolo 10 dell’Accordo Sri Lanka - Cipro; –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka – Repubblica
ceca; –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka – Danimarca; –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka - Grecia; –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka - Polonia; –
Articolo 7 dell’Accordo Sri Lanka - Romania; –
Articolo 4 dell’Accordo Sri Lanka – Svezia. Allegato 3 Elenco
degli altri Stati richiamati all’articolo 2 del presente Accordo (a)
La Repubblica d’Islanda
(ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); (b)
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); (c)
il Regno di Norvegia (ai
sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); (d)
la Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e
la Confederazione svizzera). [1] Decisione
11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato). [2] GU C […]
del […], pag. […]. [3] GU C […]
del […], pag. […]. [4] GU C […]
del […], pag. […].