Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo su determinati aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese /* COM/2012/029 final - 2012/0015 (NLE) */
RELAZIONE 1. Contesto della proposta 110 || · Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione il mandato di avviare negoziati con paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo a livello dell’Unione[1] (il “mandato orizzontale”). Gli obiettivi del suddetto accordo sono concedere a tutti i vettori aerei dell’Unione europea un accesso senza discriminazioni alle rotte fra l’Unione europea e i paesi terzi e rendere conformi al diritto dell’UE gli accordi bilaterali fra gli Stati membri dell’Unione europea e i paesi terzi in materia di servizi aerei. 120 || · Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori intese bilaterali o multilaterali ad essi connesse. Le tradizionali clausole di designazione contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto dell’Unione europea, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 49 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento accordato dallo Stato membro ospitante ai propri cittadini. Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l’aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte all’interno dell’Unione europea, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto dell’Unione, modificando o integrando le disposizioni esistenti contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. 130 || · Disposizioni vigenti nel settore della proposta Le disposizioni dell’accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei 15 accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri dell’Unione europea e la regione amministrativa speciale (RAS) di Macao della Repubblica popolare cinese. 140 || · Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’accordo risponde ad un obiettivo fondamentale della politica esterna dell’UE in materia di trasporto aereo, nella misura in cui è inteso a conformare al diritto dell’Unione europea gli accordi bilaterali esistenti sui servizi aerei. 2. Consultazione delle parti interessate e valutazioni d’impatto || · Consultazione delle parti interessate 211 || Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e gli operatori del settore sono stati consultati per l’intera durata dei negoziati. 212 || Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dagli operatori del settore. 3. Elementi giuridici della proposta 305 || · Sintesi delle misure proposte Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese che sostituisce alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti in materia di servizi aerei fra gli Stati membri dell’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione dell’Unione che consente a tutti i vettori aerei dell’Unione europea di beneficiare del diritto di stabilimento. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 risolve i potenziali conflitti con le norme dell’Unione europea in materia di concorrenza. 310 || · Base giuridica Articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 6, lettera a), e 8. 329 || · Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto dell’Unione e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei. || · Principio di proporzionalità L’accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto dell’Unione. || · Scelta dello strumento 342 || L’accordo fra l’Unione e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto dell’Unione europea tutti gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese. 4. Incidenza sul bilancio 409 || Nessuna. 5. Informazioni supplementari 510 || · Semplificazione 511 || La proposta prevede una semplificazione della legislazione. 512 || Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con l’Unione. 570 || · Spiegazione dettagliata della proposta In conformità alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare le decisioni relative rispettivamente alla firma e alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare tale accordo a nome dell’Unione. 2012/0015 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’accordo su
determinati aspetti dei servizi aerei tra l’Unione europea e la regione
amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto
con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e paragrafo 8, vista la proposta della Commissione europea[2], vista l’approvazione del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) Con decisione del 5 giugno 2003,
il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi
al fine di sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore
con un accordo a livello dell’Unione. (2) La Commissione ha negoziato,
a nome dell’Unione europea, un accordo con la regione amministrativa speciale
di Macao della Repubblica popolare cinese su taluni aspetti dei servizi aerei
(in appresso “l’accordo”), conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui
all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003. (3) Fatta salva la sua eventuale
conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome dell’Unione,
in data [...], in conformità alla decisione.../.../UE del Consiglio, del [...][4]. (4) È opportuno approvare l’accordo
a nome dell’Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 (1)
L’accordo su determinati aspetti dei servizi aerei
tra l’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della
Repubblica popolare cinese è approvato a nome dell’Unione europea. (2)
Il testo dell’accordo è allegato alla presente
decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio designa la persona
abilitata a procedere, a nome dell’Unione europea, alla notifica di cui all’articolo
8, paragrafo 1, dell’accordo, per esprimere il consenso dell’Unione europea ad
essere vincolata dal medesimo. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il
giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
presidente ALLEGATO ACCORDO tra
l’Unione europea e la regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica
popolare cinese su determinati
aspetti relativi ai servizi aerei L’UNIONE EUROPEA, (in appresso “l’Unione”) da una parte, e IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA
SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE (in appresso la “RAS di
Macao”), debitamente autorizzato a concludere questo accordo dal governo
centrale della Repubblica popolare cinese dall’altra, (in appresso “le parti”) CONSTATANDO che vari Stati membri dell’Unione
e la RAS di Macao hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei
che contengono disposizioni in contrasto col diritto dell’Unione, CONSTATANDO che l’Unione dispone di una
competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere
disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati
membri dell’Unione con paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione
dell’Unione europea, i vettori di quest’ultima stabiliti in uno Stato membro
hanno il diritto a un accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli
Stati membri dell’Unione e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra l’Unione ed alcuni paesi
terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di
acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in
conformità alla legislazione dell’Unione, RICONOSCENDO che talune disposizioni degli
accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri dell’Unione
e la regione amministrativa speciale di Macao, che sono contrarie al diritto
dell’Unione, devono essere rese integralmente conformi a quest’ultimo, in modo
da istituire una solida base giuridica per la prestazione di servizi aerei tra
l’Unione e la RAS di Macao e per garantire la continuità di tali servizi aerei, CONSTATANDO che in virtù della legislazione
dell’Unione i vettori aerei di quest’ultima non possono, in linea di principio,
concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri dell’Unione
e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la
concorrenza, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi
bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri dell’Unione e la
regione amministrativa speciale di Macao che i) comportano o favoriscono l’adozione
di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche
concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei
sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi,
decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri
operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che
impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative
rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle
imprese, CONSTATANDO che questo accordo non intende
accrescere il volume totale del traffico aereo fra l’Unione e la RAS di Macao,
compromettere l’equilibrio fra i vettori dell’Unione e i vettori della RAS di
Macao, né negoziare modifiche delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali
sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO
1 Disposizioni
generali (1)
Ai fini del presente accordo per “Stati membri” si
intendono gli Stati membri dell’Unione europea e per “trattati UE” si intendono
il trattato sull’Unione europea e il trattato sul funzionamento dell’Unione
europea. (2)
In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1,
i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si
intendono come riferimenti ai cittadini degli Stati membri. (3)
In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1,
i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte
di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate
da tale Stato. ARTICOLO
2 Designazione
da parte di uno Stato membro (1)
Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del
presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli
di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione
alla designazione di un vettore aereo da parte dello Stato membro interessato,
alle autorizzazioni e permessi ad esso rilasciati dalla RAS di Macao, nonché al
rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali
autorizzazioni o permessi. (2)
Una volta ricevuta la designazione da parte di uno
Stato membro, la RAS di Macao rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni
con tempi procedurali minimi, a condizione che: (a)
il vettore aereo sia stabilito, a norma dei
trattati UE, nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla
designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi
della legislazione dell’Unione europea; e (b)
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato
di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo
regolamentare sul vettore aereo e l’autorità aeronautica competente sia
chiaramente indicata nella designazione; e (c)
il vettore aereo appartenga direttamente o tramite
partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o
ad altri Stati, indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati,
e sia da questi effettivamente controllato. (3)
La RAS di Macao può rifiutare, revocare, sospendere
o limitare le autorizzazioni o i permessi di un vettore aereo designato da uno
Stato membro qualora: (a)
il vettore aereo non sia stabilito nel territorio
dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma dei trattati UE o
che non sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della
legislazione dell’Unione europea; (b)
lo Stato membro competente per il rilascio del certificato
di operatore aereo (COA) non eserciti e non mantenga l’effettivo controllo
regolamentare sul vettore aereo oppure l’autorità aeronautica competente non
sia chiaramente indicata nella designazione; oppure (c)
il vettore aereo non appartenga direttamente o
tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati
membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi
altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato. La RAS di Macao esercita i diritti di cui al
presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei dell’Unione in base alla
loro nazionalità. ARTICOLO
3 Sicurezza (1)
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del
presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di
cui all’allegato 2, lettera c). (2)
Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo
il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato
membro, i diritti della RAS di Macao ai sensi delle disposizioni in materia di
sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il
vettore e la RAS di Macao si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o
al mantenimento delle norme di sicurezza da parte di tale altro Stato membro e
per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore
aereo. ARTICOLO
4 Tassazione
del carburante per la navigazione aerea (1)
Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente
articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato
2, lettera d). (2)
In deroga a ogni altra disposizione contraria,
nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 2, lettera d), osta a
che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi,
imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere
utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla RAS di Macao
che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un
punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato
membro. ARTICOLO
5 Compatibilità
con le norme in materia di concorrenza (1)
In deroga a ogni altra disposizione contraria,
nessuna disposizione degli accordi elencati nell’allegato 1 i) favorisce l’adozione
di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche
concordate che impediscono o falsano la concorrenza; ii) rafforza gli effetti
di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori
economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano
o limitano la concorrenza. (2)
Le disposizioni contenute negli accordi elencati
nell’allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del
presente articolo non vengono applicate. ARTICOLO
6 Allegati dell’accordo Gli allegati del presente accordo ne
costituiscono parte integrante. ARTICOLO
7 Revisione
o modifica
Le parti possono rivedere o modificare il
presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. ARTICOLO
8 Entrata
in vigore e applicazione provvisoria (1)
Il presente accordo entra in vigore alla data in
cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto
espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata
in vigore. (2)
In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di
applicare a titolo provvisorio il presente accordo dal primo giorno del mese
successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto
espletamento delle procedure necessarie a questo fine. (3)
Il presente accordo si applica a tutti gli accordi
e altre intese elencati nell’allegato 1 inclusi quelli che, alla data della
firma del presente accordo, non siano ancora entrati in vigore o non siano
applicati in via transitoria. ARTICOLO 9 Denuncia (1)
La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1
comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente
accordo che riguardano l’accordo di cui all’allegato 1 in questione. (2)
La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato 1
comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente
autorizzati, hanno firmato il presente accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] [….
…] nelle lingue bulgara, ceca, cinese, danese, estone, finlandese, francese,
greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca,
portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese,
ciascun testo facente ugualmente fede. PER L’UNIONE EUROPEA PER LA
REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI MACAO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Allegato 1 Elenco
degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente accordo Accordi in materia di servizi aerei o altri
accordi, emendati o modificati, tra la regione amministrativa speciale (RAS) di
Macao e gli Stati membri dell’Unione europea conclusi, firmati o siglati alla
data della firma del presente accordo: –
Accordo sui trasporti aerei fra il governo
federale austriaco e il governo di Macao, fatto a Vienna il 4 novembre 1994,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Austria” nell’allegato 2; –
Accordo fra il governo del Regno del Belgio e il
governo di Macao relativo al trasporto aereo, fatto Bruxelles il 16
novembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Belgio” nell’allegato
2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica ceca e il governo della regione amministrativa speciale di
Macao della Repubblica popolare cinese fatto a Praga il 25 settembre 2001,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao -Repubblica ceca” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo del
Regno di Danimarca e il governo di Macao fatto a Oslo il 12 dicembre
1996, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Danimarca” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica di Finlandia e il governo di Macao fatto a Macao il 9
settembre 1994, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Finlandia” nell’allegato
2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica francese e il governo della regione amministrativa speciale
di Macao della Repubblica popolare cinese fatto a Parigi il 23 maggio 2006,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Francia” nell’allegato 2; –
Accordo fra il governo della Repubblica federale
di Germania e il governo di Macao fatto a Bonn il 5 settembre 1996,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Germania” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica greca e il governo della regione amministrativa speciale di
Macao della Repubblica popolare cinese siglato a Macao il 17 febbraio 2006,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Grecia” nell’allegato 2; –
Accordo fra il governo del Granducato del
Lussemburgo e il governo di Macao in materia di servizi aerei fatto a Macao
il 14 dicembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao -
Lussemburgo” nell’allegato 2; –
Accordo fra il Regno dei Paesi Bassi e Macao
in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi,
fatto all’Aia il 16 novembre 1994, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao
- Paesi Bassi” nell’allegato 2; –
Accordo sui trasporti aerei fra il governo della
Repubblica di Polonia e il governo di Macao fatto a Varsavia il 22 ottobre 1999,
in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Polonia” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica portoghese e il governo di Macao fatto a Lisbona il 31
agosto 1995, in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Portogallo” nell’allegato
2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo della
Repubblica slovacca e il governo della regione amministrativa speciale
di Macao della Repubblica popolare cinese siglato a Macao il 3 marzo 2006,
nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Slovacchia” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo del
Regno di Svezia e il governo di Macao fatto a Oslo il 12 dicembre 1996,
in appresso denominato “Accordo RAS di Macao - Svezia” nell’allegato 2; –
Accordo sui servizi aerei fra il governo
della regione amministrativa speciale di Macao della Repubblica popolare cinese
e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord fatto a Londra
il 19 gennaio 2004, nel seguito denominato “Accordo RAS di Macao - Regno Unito”
nell’allegato 2. Allegato 2 Elenco
degli articoli degli accordi elencati nell’allegato 1 e richiamati negli
articoli da 2 a 4 del presente accordo (a)
Designazione da parte di uno Stato membro: –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Austria; –
Articolo 3 dell’accordo RAS di Macao - Repubblica
ceca; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Danimarca; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Germania; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Lussemburgo; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Polonia; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Portogallo; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Svezia. (b)
Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle
autorizzazioni o permessi: –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Austria; –
Articolo 6 dell’accordo RAS di Macao - Belgio; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Repubblica
ceca; –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Danimarca; –
Articolo 4 dell’accordo RAS di Macao - Finlandia; –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Lussemburgo; –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Paesi Bassi; –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Polonia; –
Articolo 6 dell’accordo RAS di Macao - Portogallo; –
Articolo 5 dell’accordo RAS di Macao - Svezia. (c)
Sicurezza: –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Repubblica
ceca; –
Articolo 9 dell’accordo RAS di Macao - Francia; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Grecia; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Lussemburgo; –
Articolo 6 dell’accordo RAS di Macao - Repubblica
slovacca; –
Articolo 14 dell’accordo RAS di Macao - Regno
Unito. (d)
Tassazione del carburante: –
Articolo 8 dell’accordo RAS di Macao - Austria; –
Articolo 11 dell’accordo RAS di Macao - Belgio; –
Articolo 8 dell’accordo RAS di Macao - Repubblica
ceca; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Danimarca; –
Articolo 6 dell’accordo RAS di Macao - Finlandia; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Germania; –
Articolo 9 dell’accordo RAS di Macao - Lussemburgo; –
Articolo 10 dell’accordo RAS di Macao - Paesi
Bassi; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Polonia; –
Articolo 10 dell’accordo RAS di Macao - Portogallo; –
Articolo 7 dell’accordo RAS di Macao - Svezia; –
Articolo 8 dell’accordo RAS di Macao - Regno Unito. Allegato 3 Elenco
degli altri Stati richiamati all’articolo 2 del presente accordo (a)
La Repubblica d’Islanda
(ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); (b)
il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); (c)
Il Regno di Norvegia (ai
sensi dell’accordo sullo Spazio economico europeo); (d)
La Confederazione svizzera (nell’ambito dell’accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e
la Confederazione svizzera). [1] Decisione 11323/03 del Consiglio del 5 giugno 2003
(documento riservato). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […].