52012PC0024

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all'OMC per ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall' Unione europea al Pakistan /* COM/2012/024 final - 2012/0008 (NLE) */


RELAZIONE

1.           OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è stabilire quale posizione debba prendere l'Unione europea nel Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la richiesta di una deroga dell'OMC relativa alle ulteriori preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea al Pakistan, e consentire così all'Unione europea di raggiungere il consenso sull'adozione di questa richiesta di deroga.

A seguito delle inondazioni senza precedenti che hanno devastato il Pakistan la Commissione ha adottato il 14 ottobre 2010 una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan, rispondendo così all'invito del Consiglio europeo del 16 settembre 2010. Le discussioni su questa proposta riprenderanno a breve nel Parlamento e nel Consiglio.

Per consentire all'Unione europea di accordare un trattamento preferenziale alle importazioni provenienti dal Pakistan senza dover estendere lo stesso trattamento ai prodotti simili di altri membri dell'organizzazione è necessaria una deroga dell'OMC che sospenda temporaneamente il rispetto di alcuni impegni assunti nell'ambito dell'OMC. Il 18 novembre 2010 l'UE ha presentato all'OMC la richiesta di poter operare se in quanto necessario in deroga alle disposizioni del GATT 1994 articolo I paragrafo 1 e articolo XIII (documento G/C/W/640), e il 26 ottobre 2011 ha presentato una versione modificata della stessa (documento G/C/W/640.rev1). Poiché sono ancora in corso le discussioni bilaterali con alcuni membri dell'OMC sulla richiesta di deroga, verrà a tempo debito presentata una seconda versione della richiesta.

2.           BASE GIURIDICA DELLA PROPOSTA

L'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, quando una decisione atta a produrre effetti giuridici debba essere adottata da un organo istituito da un accordo internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, adotti una decisione che stabilisce la posizione da adottare in nome dell'Unione. La concessione di una deroga in merito a ulteriori preferenze commerciali autonome concesse dall'Unione europea al Pakistan rientra nel campo di applicazione di tale disposizione poiché la decisione è presa in un organo istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o Conferenza ministeriale) che ha impatto sui diritti e gli obblighi dell' UE.

2012/0008 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all'OMC per ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall' Unione europea al Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione europea è attualmente impegnata nel processo di adozione della legislazione per la concessione di ulteriori preferenze commerciali autonome al Pakistan. In assenza di una deroga agli obblighi dell'Unione di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), nonché all'articolo XIII dello stesso accordo, il trattamento previsto dal regime delle preferenze commerciali autonome andrebbe obbligatoriamente esteso a tutti gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto opportuno chiedere una deroga all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 ai sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'Accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

(2) L'Unione europea ha inizialmente presentato una domanda in tal senso il 18 novembre 2010, presentandone poi una versione modificata il 26 ottobre 2011; il Consiglio generale dell'OMC dovrà deliberare in merito.

(3) È pertanto opportuno stabilire la posizione relativa a tale richiesta che l'Unione europea adotterà nell' ambito del Consiglio generale dell'OMC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea adotterà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è favorevole a una deroga dell'OMC relativa a ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall' Unione europea al Pakistan.

Tale posizione è espressa dalla Commissione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30.1.2012

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente