Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all'OMC per ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall' Unione europea al Pakistan /* COM/2012/024 final - 2012/0008 (NLE) */
RELAZIONE 1. OBIETTIVO
DELLA PROPOSTA L'obiettivo della proposta è stabilire quale
posizione debba prendere l'Unione europea nel Consiglio generale
dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) per quanto riguarda la
richiesta di una deroga dell'OMC relativa alle ulteriori preferenze commerciali
autonome concesse dall'Unione europea al Pakistan, e consentire così all'Unione
europea di raggiungere il consenso sull'adozione di questa richiesta di deroga.
A seguito delle inondazioni senza precedenti
che hanno devastato il Pakistan la Commissione ha adottato il 14 ottobre 2010
una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante
preferenze commerciali autonome d'urgenza per il Pakistan, rispondendo così
all'invito del Consiglio europeo del 16 settembre 2010. Le discussioni su
questa proposta riprenderanno a breve nel Parlamento e nel Consiglio. Per consentire all'Unione europea di accordare
un trattamento preferenziale alle importazioni provenienti dal Pakistan senza
dover estendere lo stesso trattamento ai prodotti simili di altri membri
dell'organizzazione è necessaria una deroga dell'OMC che sospenda
temporaneamente il rispetto di alcuni impegni assunti nell'ambito dell'OMC. Il
18 novembre 2010 l'UE ha presentato all'OMC la richiesta di poter operare se in
quanto necessario in deroga alle disposizioni del GATT 1994 articolo I
paragrafo 1 e articolo XIII (documento G/C/W/640), e il 26 ottobre 2011 ha
presentato una versione modificata della stessa (documento G/C/W/640.rev1).
Poiché sono ancora in corso le discussioni bilaterali con alcuni membri
dell'OMC sulla richiesta di deroga, verrà a tempo debito presentata una seconda
versione della richiesta. 2. BASE
GIURIDICA DELLA PROPOSTA L'articolo 218, paragrafo 9, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che, quando una decisione atta
a produrre effetti giuridici debba essere adottata da un organo istituito da un
accordo internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione o dell'Alto
rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
adotti una decisione che stabilisce la posizione da adottare in nome
dell'Unione. La concessione di una deroga in merito a ulteriori preferenze
commerciali autonome concesse dall'Unione europea al Pakistan rientra nel campo
di applicazione di tale disposizione poiché la decisione è presa in un organo
istituito da un accordo internazionale (Consiglio generale dell'OMC o
Conferenza ministeriale) che ha impatto sui diritti e gli obblighi dell' UE. 2012/0008 (NLE) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che stabilisce la posizione che l'Unione
europea deve adottare nell'ambito del Consiglio generale dell'Organizzazione
mondiale del commercio relativamente alla richiesta di deroga all'OMC per
ulteriori preferenze commerciali autonome applicate dall' Unione europea al
Pakistan IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4,
primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1)
L'Unione europea è attualmente impegnata nel
processo di adozione della legislazione per la concessione di ulteriori
preferenze commerciali autonome al Pakistan. In assenza di una deroga agli
obblighi dell'Unione di cui all'articolo I, paragrafo 1, dell'Accordo generale
sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT 1994), nonché
all'articolo XIII dello stesso accordo, il trattamento previsto dal regime
delle preferenze commerciali autonome andrebbe obbligatoriamente esteso a tutti
gli altri membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). È pertanto
opportuno chiedere una deroga all'articolo I, paragrafo 1, del GATT 1994 ai
sensi dell'articolo IX, paragrafo 3, dell'Accordo di Marrakech che istituisce
l'Organizzazione mondiale del commercio. (2)
L'Unione europea ha inizialmente presentato una
domanda in tal senso il 18 novembre 2010, presentandone poi una versione
modificata il 26 ottobre 2011; il Consiglio generale dell'OMC dovrà deliberare
in merito. (3)
È pertanto opportuno stabilire la posizione
relativa a tale richiesta che l'Unione europea adotterà nell' ambito del
Consiglio generale dell'OMC. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione che l'Unione europea adotterà in
seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio è
favorevole a una deroga dell'OMC relativa a ulteriori preferenze commerciali
autonome applicate dall' Unione europea al Pakistan. Tale posizione è espressa dalla Commissione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore alla
data di adozione. Fatto a Bruxelles, il 30.1.2012 Per
il Consiglio Il
Presidente