Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock /* COM/2012/021 definitivo - 2012/0013 (COD) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA Il trattato sul funzionamento dell'Unione
europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare
atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati
elementi non essenziali di un atto legislativo, a norma dell'articolo 290,
paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla
Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti
giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2,
del TFUE (atti di esecuzione). Lo scopo della presente proposta è rendere
conforme alle nuove norme del TFUE il regolamento (CE) n. 1342/2008 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per
gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock
("il piano per il merluzzo bianco"). I poteri attualmente conferiti
alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati in misure aventi
natura delegata e misure aventi natura esecutiva. L'obiettivo fondamentale del piano è
assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco nelle
zone geografiche del Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia
occidentale e nel Mare d'Irlanda in funzione del rendimento massimo sostenibile
(articolo 5, paragrafo 1). Per conseguire tale obiettivo, il piano definisce
regole per stabilire le possibilità di pesca annuali per tali stock in termini
di totale ammissibile di catture e di sforzo di pesca massimo ammissibile. Tali
norme usano determinati parametri tecnici con riferimento ai quali lo stock può
essere considerato in un migliore o peggiore stato di conservazione, cioè più
vicino agli obiettivi del piano o più lontano da essi. Questi parametri hanno
basi scientifiche e non sono frutto di una scelta politica. La scienza può
evolversi e migliorare, sicché occorre introdurre nel piano le disposizioni
necessarie ad assicurare che sia tenuto aggiornato con le migliori conoscenze
scientifiche disponibili. Pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento, se risulta alla luce dei pareri scientifici che i tassi di
mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore usati ai
fini del piano non sono più appropriati, il Consiglio deve modificare tali parametri
così da garantire che il piano sia in grado di conseguire gli obiettivi di
gestione. Il regolamento in vigore conferisce perciò al Consiglio il potere di
modificare questi elementi non essenziali del piano. Tale procedura decisionale
non è più possibile nell'ambito del TFUE. Analogamente, è opportuno che alla Commissione
sia conferito il potere di adottare atti delegati anche per modificare altri
elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1342/2008, come alcuni
parametri tecnici dell'allegato I, quando ne insorga la necessità e purché
siano soddisfatte le severe condizioni stabilite da tale regolamento. È opportuno che siano conferiti alla
Commissione poteri delegati anche per stabilire le regole relative
all'adeguamento dello sforzo di pesca qualora un gruppo di navi sia escluso dal
regime di gestione dello sforzo o vi sia nuovamente incluso, al metodo per
calcolare la capacità di pesca, al metodo di calcolo per adeguare lo sforzo di
pesca massimo ammissibile e alle modifiche della composizione dei gruppi di
zone geografiche e di attrezzi. È opportuno conferire alla Commissione
competenze di esecuzione al fine di stabilire la procedura e il formato per la
trasmissione delle informazioni alla medesima nonché il formato del permesso di
pesca speciale e l'elenco delle navi titolari di un permesso speciale. Inoltre, la procedura decisionale di cui
all'articolo 30 deve essere chiarita in seguito all'entrata in vigore del TFUE. Le modifiche proposte sono quindi tali da
permettere un efficace funzionamento del piano nell'ambito del nuovo quadro
decisionale stabilito dal trattato di Lisbona. In linea con quanto precede è stato elaborato
un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008, che la
Commissione è invitata ad adottare quanto prima e a trasmettere al Consiglio e
al Parlamento europeo. 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E
VALUTAZIONI D'IMPATTO Non è stato necessario procedere alla
consultazione delle parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA ·
Sintesi delle misure proposte L'obiettivo principale delle misure proposte è
individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1342/2008
del Consiglio e classificarle come poteri delegati o di esecuzione. ·
Base giuridica Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. ·
Principio di sussidiarietà La proposta è di competenza esclusiva
dell'Unione europea. ·
Principio di proporzionalità Poiché la proposta modifica le misure che già
esistono nel regolamento (CE) n. 1342/2008, la questione del principio di
proporzionalità non si pone. ·
Scelta dello strumento Strumento proposto: regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio. Altri strumenti non sarebbero adeguati per il
seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento. 4. INCIDENZA SUL BILANCIO La presente misura non comporta alcuna spesa
supplementare per il bilancio dell'Unione. 2012/0013 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008
del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine
per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali
stock IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, visto il parere del Comitato economico e
sociale europeo[1],
previa trasmissione del progetto di atto legislativo
ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, considerando quanto segue: (1)
Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine
per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali
stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004[2] conferiscono al Consiglio il
potere di monitorare e rivedere i tassi di mortalità massimi per pesca e i
livelli di biomassa dello stock riproduttivo associati. (2)
A norma dell'articolo 290 del trattato, alla
Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare
determinati elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti
delegati. (3)
Al fine di integrare o modificare alcuni elementi
non essenziali del disposto del regolamento (CE) n. 1342/2008, deve essere
delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente
all'articolo 290 del trattato, riguardo agli aspetti seguenti: –
modifiche dei valori fissati per i tassi di
mortalità massimi per pesca e per i livelli di biomassa dello stock
riproduttivo associati in caso di raggiungimento del tasso di mortalità per
pesca stabilito, –
le norme relative all'adeguamento dello sforzo di
pesca qualora un gruppo di navi sia escluso dal regime di gestione dello sforzo
o vi sia nuovamente incluso, –
le norme relative al metodo di calcolo della
capacità di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'adeguamento dei
livelli massimi di capacità in seguito alla cessazione definitiva delle
attività di pesca e a trasferimenti di capacità, –
le norme riguardanti il metodo di calcolo per
adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in funzione della gestione dei
contingenti, –
le norme riguardanti il metodo di calcolo per
adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in seguito a un trasferimento
dello sforzo di pesca tra i gruppi di sforzo, –
modifiche della composizione dei gruppi di zone
geografiche e di attrezzi di cui all'allegato I. (4)
È di particolare importanza che durante i lavori
preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti.
Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre
che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e
tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (5)
A norma dell'articolo 291 del trattato, al fine di
attuare gli atti giuridicamente vincolanti in condizioni uniformi, devono
essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione attraverso atti di
esecuzione. (6)
Al fine di garantire condizioni uniformi di
esecuzione del regolamento (CE) n. 1342/2008 devono essere conferite alla
Commissione competenze di esecuzione in relazione alle modalità riguardanti la
procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni
previste dal medesimo regolamento, il formato del permesso di pesca speciale e
l'elenco delle navi titolari di tale permesso speciale. Tali competenze devono
essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli
Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla
Commissione[3]. (7)
La procedura decisionale di cui all'articolo 30
deve essere chiarita in seguito all'entrata in vigore del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. (8)
Occorre pertanto modificare in tal senso il
regolamento (CE) n. 1342/2008, HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così
modificato: (1)
all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal
seguente: "1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis riguardo alle
modifiche dei valori dei livelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2,
all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, in caso di raggiungimento del
tasso di mortalità per pesca di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o laddove
risulti da dati scientifici che tale obiettivo o i livelli minimi e di
precauzione della biomassa riproduttiva stabiliti all'articolo 6 o i tassi di
mortalità per pesca di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non siano più atti a
garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento
massimo sostenibile."; (2)
l'articolo 11 è così modificato: (a)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: ‘3. Gli Stati membri forniscono annualmente
alla Commissione informazioni appropriate per stabilire se le suddette
condizioni siano e restino soddisfatte."; (b)
sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5: ‘4. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire
le regole relative all'adeguamento dello sforzo di pesca qualora un gruppo di
navi sia escluso dal regime di gestione dello sforzo o vi sia nuovamente
incluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e qualora una nave non soddisfi
più i requisiti specificati nella decisione di esclusione. 5. Le modalità riguardanti la procedura e il
formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui
all'articolo 11, paragrafo 3, possono essere adottate dalla Commissione
mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32,
paragrafo 2."; (3)
all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo: ‘5. Gli Stati membri tengono informata la
Commissione della base di calcolo della capacità di pesca massima di cui al
paragrafo 3 e di eventuali adeguamenti dovuti alla cessazione definitiva delle
attività di pesca e a trasferimenti di capacità a norma dell'articolo 16,
paragrafo 3."; (4)
è inserito il seguente articolo 14 bis: "Articolo 14 bis Poteri della Commissione 1. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per specificare
le norme relative al metodo di calcolo della capacità di pesca di cui
all'articolo 14, paragrafo 3, e all'adeguamento dei livelli massimi di capacità
in seguito alla cessazione definitiva delle attività di pesca e a trasferimenti
di capacità a norma dell'articolo 16, paragrafo 3. 2. La Commissione ha la facoltà di adottare,
mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 32,
paragrafo 2, le modalità relative ai seguenti aspetti: a) il formato del permesso di pesca speciale di
cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le procedure attraverso le quali gli
Stati membri rendono accessibile l'elenco delle navi titolari del permesso
speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 4; b) la procedura e il formato per la trasmissione
alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5."; (5)
all'articolo 16 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4,
5 e 6: "4. Gli Stati membri tengono informata la
Commissione di eventuali adeguamenti dello sforzo a norma del presente
articolo. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare
atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire le norme
riguardanti il metodo di calcolo volto a permettere agli Stati membri di
adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in funzione della gestione dei
contingenti. 6. Le modalità riguardanti la procedura e il
formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al
paragrafo 4 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di
esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.";
(6)
all'articolo 17 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6,
7 e 8: ‘6. Gli Stati membri tengono informata la
Commissione di eventuali adeguamenti dello sforzo a norma del presente
articolo. 7. Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire
le norme riguardanti il metodo di calcolo volto a permettere agli Stati membri
di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in seguito a un
trasferimento dello sforzo di pesca fra i gruppi di sforzo. 8. Le modalità riguardanti la procedura e il
formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al
paragrafo 6 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di
esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.";
(7)
l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Articolo 30 Procedura decisionale Qualora il presente regolamento preveda l'adozione
di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità al
trattato."; (8)
all'articolo 31, l'alinea è sostituito dal
seguente: "Alla Commissione è conferito il potere di
adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per modificare
l'allegato I del presente regolamento in base ai seguenti principi:"; (9)
è inserito il seguente articolo 31 bis: "Articolo 31 bis Esercizio della delega 1. Il potere di adottare atti delegati è conferito
alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2. La delega di potere di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 14 bis,
paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 7, e
all'articolo 31 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato. 3. La delega di potere di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 14 bis,
paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 7, e
all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo
o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi
specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla
pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli
atti delegati già in vigore. 4. Non appena adottato un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo
articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 14 bis,
paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 7, e
dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il
Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in
cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine,
sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che
non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su
iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."; (10)
l'articolo 32 è sostituito dal seguente: "Articolo 32 Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita dal comitato per il
settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del
regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del
regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente
paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente [1] [2] GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20. [3] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.