52012PC0021

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock /* COM/2012/021 definitivo - 2012/0013 (COD) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) distingue tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali di un atto legislativo, a norma dell'articolo 290, paragrafo 1, del TFUE (atti delegati), e le competenze conferite alla Commissione di adottare condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, a norma dell'articolo 291, paragrafo 2, del TFUE (atti di esecuzione).

Lo scopo della presente proposta è rendere conforme alle nuove norme del TFUE il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock ("il piano per il merluzzo bianco"). I poteri attualmente conferiti alla Commissione da tale regolamento sono stati riclassificati in misure aventi natura delegata e misure aventi natura esecutiva.

L'obiettivo fondamentale del piano è assicurare lo sfruttamento sostenibile degli stock di merluzzo bianco nelle zone geografiche del Kattegat, nel Mare del Nord, nelle acque della Scozia occidentale e nel Mare d'Irlanda in funzione del rendimento massimo sostenibile (articolo 5, paragrafo 1). Per conseguire tale obiettivo, il piano definisce regole per stabilire le possibilità di pesca annuali per tali stock in termini di totale ammissibile di catture e di sforzo di pesca massimo ammissibile. Tali norme usano determinati parametri tecnici con riferimento ai quali lo stock può essere considerato in un migliore o peggiore stato di conservazione, cioè più vicino agli obiettivi del piano o più lontano da essi. Questi parametri hanno basi scientifiche e non sono frutto di una scelta politica. La scienza può evolversi e migliorare, sicché occorre introdurre nel piano le disposizioni necessarie ad assicurare che sia tenuto aggiornato con le migliori conoscenze scientifiche disponibili.

Pertanto, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento, se risulta alla luce dei pareri scientifici che i tassi di mortalità per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttore usati ai fini del piano non sono più appropriati, il Consiglio deve modificare tali parametri così da garantire che il piano sia in grado di conseguire gli obiettivi di gestione. Il regolamento in vigore conferisce perciò al Consiglio il potere di modificare questi elementi non essenziali del piano. Tale procedura decisionale non è più possibile nell'ambito del TFUE.

Analogamente, è opportuno che alla Commissione sia conferito il potere di adottare atti delegati anche per modificare altri elementi non essenziali del regolamento (CE) n. 1342/2008, come alcuni parametri tecnici dell'allegato I, quando ne insorga la necessità e purché siano soddisfatte le severe condizioni stabilite da tale regolamento.

È opportuno che siano conferiti alla Commissione poteri delegati anche per stabilire le regole relative all'adeguamento dello sforzo di pesca qualora un gruppo di navi sia escluso dal regime di gestione dello sforzo o vi sia nuovamente incluso, al metodo per calcolare la capacità di pesca, al metodo di calcolo per adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile e alle modifiche della composizione dei gruppi di zone geografiche e di attrezzi.

È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di stabilire la procedura e il formato per la trasmissione delle informazioni alla medesima nonché il formato del permesso di pesca speciale e l'elenco delle navi titolari di un permesso speciale.

Inoltre, la procedura decisionale di cui all'articolo 30 deve essere chiarita in seguito all'entrata in vigore del TFUE.

Le modifiche proposte sono quindi tali da permettere un efficace funzionamento del piano nell'ambito del nuovo quadro decisionale stabilito dal trattato di Lisbona.

In linea con quanto precede è stato elaborato un progetto di proposta di modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008, che la Commissione è invitata ad adottare quanto prima e a trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo.

2.           CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non è stato necessario procedere alla consultazione delle parti interessate né effettuare una valutazione d'impatto.

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

· Sintesi delle misure proposte

L'obiettivo principale delle misure proposte è individuare le competenze conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio e classificarle come poteri delegati o di esecuzione.

· Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

· Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione europea.

· Principio di proporzionalità

Poiché la proposta modifica le misure che già esistono nel regolamento (CE) n. 1342/2008, la questione del principio di proporzionalità non si pone.

· Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: un regolamento deve essere modificato da un regolamento.

4.           INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente misura non comporta alcuna spesa supplementare per il bilancio dell'Unione.

2012/0013 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[1],

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004[2] conferiscono al Consiglio il potere di monitorare e rivedere i tassi di mortalità massimi per pesca e i livelli di biomassa dello stock riproduttivo associati.

(2) A norma dell'articolo 290 del trattato, alla Commissione può essere conferito il potere di integrare o modificare determinati elementi non essenziali di un atto legislativo mediante atti delegati.

(3) Al fine di integrare o modificare alcuni elementi non essenziali del disposto del regolamento (CE) n. 1342/2008, deve essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti, conformemente all'articolo 290 del trattato, riguardo agli aspetti seguenti:

– modifiche dei valori fissati per i tassi di mortalità massimi per pesca e per i livelli di biomassa dello stock riproduttivo associati in caso di raggiungimento del tasso di mortalità per pesca stabilito,

– le norme relative all'adeguamento dello sforzo di pesca qualora un gruppo di navi sia escluso dal regime di gestione dello sforzo o vi sia nuovamente incluso,

– le norme relative al metodo di calcolo della capacità di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'adeguamento dei livelli massimi di capacità in seguito alla cessazione definitiva delle attività di pesca e a trasferimenti di capacità,

– le norme riguardanti il metodo di calcolo per adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in funzione della gestione dei contingenti,

– le norme riguardanti il metodo di calcolo per adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in seguito a un trasferimento dello sforzo di pesca tra i gruppi di sforzo,

– modifiche della composizione dei gruppi di zone geografiche e di attrezzi di cui all'allegato I.

(4) È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

(5) A norma dell'articolo 291 del trattato, al fine di attuare gli atti giuridicamente vincolanti in condizioni uniformi, devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione attraverso atti di esecuzione.

(6) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 1342/2008 devono essere conferite alla Commissione competenze di esecuzione in relazione alle modalità riguardanti la procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni previste dal medesimo regolamento, il formato del permesso di pesca speciale e l'elenco delle navi titolari di tale permesso speciale. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3].

(7) La procedura decisionale di cui all'articolo 30 deve essere chiarita in seguito all'entrata in vigore del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(8) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1342/2008,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1342/2008 è così modificato:

(1) all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis riguardo alle modifiche dei valori dei livelli di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6 e all'articolo 7, paragrafo 2, in caso di raggiungimento del tasso di mortalità per pesca di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o laddove risulti da dati scientifici che tale obiettivo o i livelli minimi e di precauzione della biomassa riproduttiva stabiliti all'articolo 6 o i tassi di mortalità per pesca di cui all'articolo 7, paragrafo 2, non siano più atti a garantire un rischio contenuto di depauperamento dello stock e un rendimento massimo sostenibile.";

(2) l'articolo 11 è così modificato:

(a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

‘3.      Gli Stati membri forniscono annualmente alla Commissione informazioni appropriate per stabilire se le suddette condizioni siano e restino soddisfatte.";

(b) sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

‘4.      Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire le regole relative all'adeguamento dello sforzo di pesca qualora un gruppo di navi sia escluso dal regime di gestione dello sforzo o vi sia nuovamente incluso a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e qualora una nave non soddisfi più i requisiti specificati nella decisione di esclusione.

5. Le modalità riguardanti la procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3, possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.";

(3) all'articolo 14 è aggiunto il seguente paragrafo:

‘5. Gli Stati membri tengono informata la Commissione della base di calcolo della capacità di pesca massima di cui al paragrafo 3 e di eventuali adeguamenti dovuti alla cessazione definitiva delle attività di pesca e a trasferimenti di capacità a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.";

(4) è inserito il seguente articolo 14 bis:

"Articolo 14 bis

Poteri della Commissione

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per specificare le norme relative al metodo di calcolo della capacità di pesca di cui all'articolo 14, paragrafo 3, e all'adeguamento dei livelli massimi di capacità in seguito alla cessazione definitiva delle attività di pesca e a trasferimenti di capacità a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.

2. La Commissione ha la facoltà di adottare, mediante atti di esecuzione secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, le modalità relative ai seguenti aspetti:

a) il formato del permesso di pesca speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 2, nonché le procedure attraverso le quali gli Stati membri rendono accessibile l'elenco delle navi titolari del permesso speciale di cui all'articolo 14, paragrafo 4;

b) la procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui all'articolo 14, paragrafo 5.";

(5) all'articolo 16 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4, 5 e 6:

"4. Gli Stati membri tengono informata la Commissione di eventuali adeguamenti dello sforzo a norma del presente articolo.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire le norme riguardanti il metodo di calcolo volto a permettere agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in funzione della gestione dei contingenti.

6. Le modalità riguardanti la procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 4 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.";

(6) all'articolo 17 sono aggiunti i seguenti paragrafi 6, 7 e 8:

‘6. Gli Stati membri tengono informata la Commissione di eventuali adeguamenti dello sforzo a norma del presente articolo.

7. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per stabilire le norme riguardanti il metodo di calcolo volto a permettere agli Stati membri di adeguare lo sforzo di pesca massimo ammissibile in seguito a un trasferimento dello sforzo di pesca fra i gruppi di sforzo.

8. Le modalità riguardanti la procedura e il formato per la trasmissione alla Commissione delle informazioni di cui al paragrafo 6 possono essere adottate dalla Commissione mediante atti di esecuzione in conformità alla procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2.";

(7) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

"Articolo 30

Procedura decisionale

Qualora il presente regolamento preveda l'adozione di decisioni da parte del Consiglio, il Consiglio delibera in conformità al trattato.";

(8) all'articolo 31, l'alinea è sostituito dal seguente:

"Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 bis per modificare l'allegato I del presente regolamento in base ai seguenti principi:";

(9) è inserito il seguente articolo 31 bis:

"Articolo 31 bis

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 14 bis, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 31 è conferita alla Commissione per un periodo indeterminato.

3. La delega di potere di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 11, paragrafo 4, all'articolo 14 bis, paragrafo 1, all'articolo 16, paragrafo 5, all'articolo 17, paragrafo 7, e all'articolo 31 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4. Non appena adottato un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo articolo 10, paragrafo 1, dell'articolo 11, paragrafo 4, dell'articolo 14 bis, paragrafo 1, dell'articolo 16, paragrafo 5, dell'articolo 17, paragrafo 7, e dell'articolo 31 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.";

(10) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

"Articolo 32

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2371/2002. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il […]

Per il Parlamento europeo                            Per il Consiglio

Il presidente                                                   Il presidente

[1]              

[2]               GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

[3]               GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.