Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi /* COM/2012/08 definitivo - 2012/0007 (COD) */
RELAZIONE 1. Il 1° aprile 1987 la Commissione ha
deciso[1] di dare istruzione ai
propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non
oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e
che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro
competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la
comprensione immediata delle disposizioni. 2. La Commissione ha avviato la
codificazione della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il ravvicinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei preparati pericolosi[2].
La nuova direttiva doveva sostituire i vari atti in essa incorporati[3]. 3. Nel frattempo il trattato di Lisbona
è entrato in vigore. L’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (TFUE) consente al legislatore di delegare alla Commissione il potere
di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano
determinati elementi non essenziali di un atto legislativo. Gli atti giuridici
adottati per questa via dalla Commissione sono, secondo la terminologia
utilizzata dal TFUE, “atti delegati” (articolo 290, paragrafo 3). 4. La direttiva 1999/45/CE contiene una
disposizione in ordine al quale tale delega di potere sarebbe opportuna. È
pertanto opportuno convertire la codificazione della direttiva 1999/45/CE in
una rifusione, al fine di introdurvi le modifiche necessarie. 5. La proposta di rifusione è
stata elaborata sulla base del consolidamento preliminare, in 22 lingue
ufficiali, della direttiva 1999/45/CE e degli strumenti di modifica della
stessa, effettuato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea,
attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata
assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e
la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IX della
direttiva rifusa. ê 1999/45/CE
(adattato) 2012/0007 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO relativa alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (Rifusione) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo Ö 114 Õ, vista la proposta
della Commissione europea, previa
trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere
del Comitato economico e sociale europeo[4], deliberando
conformemente alla procedura legislativa ordinaria[5], considerando quanto segue: ò nuovo (1)
La direttiva 1999/45/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 1999, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi[6], è stata modificata
in modo sostanziale e a più riprese[7]. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi opportuno
provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione. (2)
Il ravvicinamento delle
norme vigenti negli Stati membri relative alla classificazione, imballaggio ed
etichettatura di taluni preparati pericolosi è fondamentale per l'impostazione
di pari condizioni di concorrenza e per il funzionamento del mercato interno. ê 1999/45/CE
cons. 3 (adattato) (3)
Le misure per il ravvicinamento delle disposizioni
degli Stati membri che hanno un'incidenza sul funzionamento del mercato interno
Ö dovrebbero Õ, nella misura in cui
riguardano la salute, la sicurezza, la protezione delle persone e
dell'ambiente, attenersi ad un livello elevato di protezione. La presente
direttiva Ö dovrebbe Õ al contempo
assicurare la protezione della popolazione, in particolare delle persone che
durante il lavoro o le attività ricreative sono a contatto con i preparati
pericolosi, dei consumatori e anche dell'ambiente. ê 1999/45/CE
cons. 8 (adattato) (4)
È opportuno ridurre al minimo il numero di animali
utilizzati per esperimenti, in base alle disposizioni della Ö direttiva
2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[8] Õ. Ö A norma
dell'articolo 4, paragrafo 1, di detta direttiva gli Stati membri provvedono
affinché, ove possibile, sia utilizzato un metodo o una strategia di
sperimentazione scientificamente soddisfacente che non comporti l’uso di
animali vivi in sostituzione di una procedura a norma di detta direttiva,
intesa come qualsiasi uso, invasivo o non invasivo, di un animale a fini
sperimentali o ad altri fini scientifici dal risultato noto o ignoto, o a fini
educativi, che possa causare all’animale un livello di dolore, sofferenza,
angoscia o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato
dall’inserimento di un ago conformemente alle buone prassi veterinarie. Õ Di conseguenza, la
presente direttiva fa ricorso ai risultati delle valutazioni delle proprietà
tossicologiche ed ecotossicologiche soltanto se questi ultimi sono già
conosciuti ed essa non impone l'esecuzione di nuovi esperimenti sugli animali. ê 1999/45/CE
cons. 14 (adattato) (5)
Anche se le munizioni non sono contemplate dalla
presente direttiva, gli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre
esplosioni o effetti pirotecnici possono, per la loro composizione chimica,
presentare dei pericoli per la salute, e che è quindi necessario, nell'ambito
di una procedura di informazione trasparente, classificarli Ö conformemente
alla presente direttiva Õ e attribuire loro
una scheda dati di sicurezza secondo Ö il regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del
18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, così come la direttiva
76/769/CEE della Commissione e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e
2000/21/CE della Commissione[9], Õ nonché etichettarli
secondo le regole internazionali applicate al trasporto di questi preparati. ê 1999/45/CE cons.
12 (adattato) (6)
Ö Il regolamento (CE)
n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,
relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le
direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE Õ [10]
e la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi[11],
a differenza delle disposizioni applicabili ai preparati chimici contemplati
dalla presente direttiva, prevedono una procedura di autorizzazione per ciascun
prodotto sulla base di un dossier presentato dal richiedente e di una
valutazione effettuata dall'autorità competente in ciascuno Stato membro e che
questa procedura di autorizzazione comprende inoltre un controllo concernente
in particolare la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di ciascun
prodotto prima della sua immissione sul mercato. È necessario, nell'ambito di
una procedura di informazione chiara e trasparente, classificare ed etichettare
i prodotti fitosanitari Ö e biocidi Õ secondo le
disposizioni della presente direttiva, ed inoltre fornire istruzioni per il
loro utilizzo sulla base dei risultati della valutazione effettuata nel quadro Ö del regolamento
(CE) n. 1107/2009 e della direttiva 98/8/CE Õ e provvedere
affinché l'etichettatura sia conforme all'elevato livello di protezione che sia
la presente direttiva che Ö il regolamento
(CE) n. 1107/2009 o la direttiva 98/8/CE Õ si prefiggono Ö rispettivamente Õ. Occorre altresì
stabilire in base Ö al regolamento
(CE) n. 1907/2006 Õ schede dati di
sicurezza per i prodotti fitosanitari Ö e biocidi Õ. ê 1999/45/CE
cons. 5 (7)
Per i preparati commercializzati in forma gassosa è
necessario stabilire limiti di concentrazione espressi in percentuale
volume/volume. ê 1999/45/CE
cons. 9 (8)
È necessario definire quale esperienza sull'uomo
potrebbe essere presa in considerazione ai fini della valutazione del pericolo
che un preparato rappresenta per la salute. Nel considerare accettabili gli
studi clinici tali studi sono ritenuti conformi alla dichiarazione di Helsinki
nonché agli orientamenti per le buone prassi cliniche dell'Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economico. ê Rett. 1907/2006
cons. 57 (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3) (adattato) (9)
Poiché l'attuale scheda di dati di sicurezza è già
utilizzata come strumento di comunicazione nella catena d'approvvigionamento
delle sostanze e dei preparati, Ö è stata
ampliata Õ ed Ö è stata resa
parte integrale Õ nel sistema
istituito dal regolamento Ö (CE)
n. 1907/2006, questa dovrebbe essere eliminata dalla presente
direttiva Õ. ê Rett.
2006/121/CE cons. 1 (GU L 136 del 29.5.2007, pag. 281) (adattato) (10)
Ö A causa Õ dell'adozione del
regolamento (CE) n. 1907/2006, la direttiva 67/548/CEE del Consiglio del
27 giugno 1967 concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e
all’etichettatura delle sostanze pericolose[12] Ö è stata Õ adattata e le sue
norme relative alla notifica e alla valutazione dei rischi delle sostanze
chimiche Ö sono state Õ soppresse. Ö La presente direttiva
dovrebbe essere modificata di conseguenza. Õ ê 440/2008 cons.
2 (adattato) (11)
L'allegato V della direttiva 67/548/CEE, Ö che definisce i
metodi per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, della tossicità
ed ecotossicità di sostanze e preparati, Õ è stato soppresso
dalla direttiva 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[13]
a decorrere dal 1° giugno 2008. Ö I riferimenti
all’allegato di questa direttiva sono modificati di conseguenza. Õ ê 1272/2008 cons.
53 (12)
Per tenere conto pienamente del lavoro svolto e
dell'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva 67/548/CEE,
comprese la classificazione e l'etichettatura delle sostanze specifiche
elencate nell'allegato I di tale direttiva, tutte le classificazioni
armonizzate esistenti dovrebbero essere convertite in nuove classificazioni
armonizzate utilizzando i nuovi criteri. Inoltre, poiché l'applicazione del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del
16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le
direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006[14]
è differita e le classificazioni armonizzate secondo i criteri della direttiva
67/548/CEE restano valide per la classificazione delle sostanze e delle miscele
durante il successivo periodo transitorio, tutte le classificazioni armonizzate
esistenti dovrebbero anche essere riportate, senza modifiche, in un allegato
del regolamento. Sottoponendo tutte le armonizzazioni future delle
classificazioni al regolamento, si dovrebbero evitare le incoerenze nelle
classificazioni armonizzate della stessa sostanza secondo i vecchi e i nuovi
criteri. ê 2006/8/CE cons.
1 (adattato) (13)
I preparati composti da più di una sostanza
classificata Ö alla tavola 3.2
della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 Õ come cancerogena,
mutagena e/o tossica per la riproduzione Ö dovevano Õ essere
contrassegnati da frasi di rischio (frasi R) per indicarne la classificazione
sia nella categoria 1 o 2 che nella categoria 3. L’indicazione di entrambe
le frasi R invia però un messaggio contraddittorio. I preparati dovrebbero
pertanto essere classificati ed etichettati soltanto in base alla categoria più
elevata. ê 2001/60/CE
cons. 2 (adattato) (14)
Ö I riferimenti
alla frase R R40 nella direttiva 67/548/CEE sono stati modificati dalla Õ direttiva 2001/59/CE
della Commissione[15] Ö con
l'attribuzione alla frase R R40 dei Õ cancerogeni della
categoria 3. Per conseguenza, la precedente formulazione della frase R R40 Ö è
divenuta Õ R68, e Ö è usata Õ per mutageni della
categoria 3 e per alcune sostanze con effetti irreversibili non letali. Ö I riferimenti
alla frase R R40 nella presente direttiva è adattata conformemente. Õ ê 2001/60/CE
cons. 3 (adattato) (15)
L'allegato VI della direttiva 67/548/CEE Ö modificato
dalla direttiva 2001/59/CE fornisce Õ disposizioni chiare
per la classificazione di sostanze e preparati dal punto di vista degli effetti
corrosivi. Ö Nella presente
direttiva, i preparati dovrebbero pertanto essere classificati in conformità Õ. ê 2001/60/CE cons.
4 (adattato) (16)
È noto che preparati di cemento contenenti cromo
(VI) possono causare reazioni allergiche in alcune circostanze. Tali preparati Ö recano la
rilevante Õ etichetta di
avvertimento. ê 2001/60/CE cons.
1 (adattato) (17)
Ö La direttiva
67/548/CEE, modificata dalla Õ direttiva 98/98/CE
della Commissione[16], prevede nuovi criteri e una nuova frase R (R67) per vapori che
possono provocare sonnolenza e vertigini. Ö I preparati
sono classificati e etichettati di conseguenza Õ. ê 1999/45/CE
cons. 7 (adattato) (18)
Ö La direttiva 92/32/CEE
del Consiglio del 30 aprile 1992 recante settima modifica della direttiva
67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura delle sostanze pericolose[17] e la direttiva 93/21/CEE della Commissione del 27 aprile 1993 recante
diciottesimo adeguamento della direttiva 67/548/CEE concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi[18] Õ hanno introdotto Ö con gli
opportuni simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio e consigli di
prudenza da riportare in etichetta, Õ criteri messi a
punto per la classificazione e l'etichettatura delle sostanze pericolose per
l'ambiente. Si Ö richiedono Õ a livello Ö dell’Unione Õ disposizioni in
materia di classificazione e di etichettatura dei preparati per tener conto dei
loro effetti sull'ambiente ed è quindi necessario Ö fornire Õ un metodo per
valutare i pericoli di un preparato per l'ambiente in base ad un metodo di
calcolo oppure determinando le proprietà ecotossicologiche mediante metodi
sperimentali in determinate condizioni. ê 2006/8/CE cons.
2 (19)
Nel caso di sostanze molto tossiche per l’ambiente
acquatico (classificate come N) contrassegnate dalle frasi R R50 o R50/53 si
applicano limiti specifici di concentrazione per le sostanze elencate nella
tavola 3.2 della parte 3 dell’allegato VI del regolamento (CE)
n. 1272/2008, al fine di evitare sottovalutazioni del pericolo. Questa
misura crea differenze tra i preparati che contengono sostanze elencate nell’allegato,
cui si applicano i limiti specifici di concentrazione, e i preparati contenenti
sostanze non ancora inserite nell’allegato, ma classificate ed etichettate
provvisoriamente in conformità dell’articolo 6 della direttiva 67/548/CEE, cui
non si applicano limiti specifici di concentrazione. È pertanto necessario
garantire l’applicazione uniforme di limiti specifici di concentrazione a tutti
i preparati contenenti sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico. ê 2006/8/CE cons.
3 (adattato) (20)
La direttiva 2001/59/CE modifica i criteri
dell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda la
classificazione e l’etichettatura delle sostanze che riducono lo strato di
ozono. L’allegato III modificato prescrive soltanto di aggiungere il simbolo N
alla frase R R59. Ö I preparati dovrebbero
essere classificati ed etichettati di consequenza. Õ ê 1999/45/CE
cons. 20 (21)
È opportuno garantire la riservatezza per talune
sostanze contenute nei preparati e che è quindi necessario istituire un sistema
che consenta al responsabile dell'immissione sul mercato del preparato di
richiedere la riservatezza per tali sostanze. ê 1999/45/CE
cons. 16 (adattato) (22)
L'etichetta rappresenta uno strumento fondamentale
per gli utilizzatori di preparati pericolosi in quanto fornisce loro la prima
informazione essenziale e concisa. Occorre però completarla mediante un duplice
sistema di informazione più particolareggiato, e precisamente, da un lato, la
scheda dati di sicurezza destinata agli utilizzatori professionali, Ö disposta dal
regolamento (CE) n. 1907/2006 Õ e, dall'altro, i
dati per gli organismi designati dagli Stati membri e incaricati di fornire
informazioni esclusivamente riservate a scopi medici, sia preventivi che
curativi. ê 1999/45/CE
cons. 4 (23)
I recipienti contenenti talune categorie di
preparati pericolosi offerti o venduti al dettaglio devono essere muniti di
chiusure di sicurezza per i bambini e/o recare un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto. Taluni preparati, pur non rientrando in queste
categorie di pericolo, possono, tuttavia, per la loro composizione, presentare
un pericolo per i bambini. L'imballaggio di questi preparati deve pertanto
essere munito di chiusure resistenti ai bambini. ê 1999/45/CE
cons. 15 (adattato) (24)
Al fine di tener conto di taluni preparati che, pur
non essendo considerati pericolosi a norma della presente direttiva, possono
tuttavia presentare un pericolo per gli utilizzatori, occorre Ö applicare Õ a tali preparati
determinate disposizioni della presente direttiva. ê 1999/45/CE
cons. 6 (adattato) (25)
La presente direttiva contiene disposizioni
speciali in materia di etichettatura applicabili a taluni preparati. Per
garantire un adeguato livello di protezione per le persone e l'ambiente, si
devono anche Ö stabilire Õ disposizioni
speciali di etichettatura per taluni preparati che, pur non essendo pericolosi
ai sensi della presente direttiva, possono presentare un pericolo per chi li
usa. ê 1999/45/CE
cons. 19 (adattato) (26)
Nel caso di preparati classificati come pericolosi
in base alla presente direttiva, è opportuno consentire agli Stati membri di
applicare talune deroghe riguardo all'etichettatura allorché l'imballaggio è di
dimensioni troppo piccole, o in ogni caso inadatto all'etichettatura, o
allorché si tratta di imballaggi o quantitativi talmente ridotti che non vi è
motivo di temere un pericolo per le persone o per l'ambiente. In tali casi è
inoltre opportuno prendere in debita considerazione il ravvicinamento delle
disposizioni pertinenti a livello Ö unionale Õ. ê 1999/45/CE
cons. 13 (27)
È opportuno prevedere, per quanto riguarda
l'etichettatura ambientale, che esenzioni specifiche o disposizioni specifiche
possano essere decise in casi specifici nei quali si possa dimostrare che
l'impatto ambientale globale dei tipi di prodotti in questione è inferiore a
quello di tipi di prodotti corrispondenti. ò nuovo (28)
Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali
della presente direttiva, occorre delegare alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea in merito a esenzioni a talune disposizioni di
etichettatura ambientale, alla determinazione di misure nel quadro delle
disposizioni speciali concernenti l’etichettatura di taluni preparati e
all'adeguamento degli allegati al progresso tecnico. È particolarmente
opportuno che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune
consultazioni, segnatamente presso esperti.
Occorre che, nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la
Commissione provveda alla contestuale, tempestiva ed appropriata trasmissione
dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. (29)
Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente
direttiva, occorre attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. Tali
competenze devono essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n.
182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che
stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo
da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione
attribuite alla Commissione[19]. (30)
La presente direttiva
dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il
recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui
all'allegato VIII, parte B, ê 1999/45/CE HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Obiettivi e ambito di applicazione 1. La presente direttiva mira al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e al ravvicinamento di specifiche
disposizioni per taluni preparati che possono presentare pericoli,
indipendentemente dal fatto che essi siano classificati o meno come pericolosi
in base alla presente direttiva, allorché tali preparati sono immessi sul
mercato degli Stati membri. 2. La presente direttiva si applica ai
preparati che: ê 1999/45/CE (adattato) a) contengono almeno una sostanza
pericolosa ai sensi dell'articolo 2 Ö e Õ ê 1999/45/CE b) sono considerati pericolosi a norma
degli articoli 5, 6 e 7. ê 1999/45/CE
(adattato) 3. Le disposizioni specifiche che figurano all'articolo
9 e nell'allegato IV Ö e quelle
disposte Õ all'articolo 10 e
nell'allegato V, si applicano anche ai preparati non pericolosi ai sensi degli
articoli 5, 6 e 7 che possono però presentare pericoli specifici. 4. Ö Fatto salvo il
regolamento (CE) n. 1107/2009 Õ, gli articoli della
presente direttiva relativi alla classificazione, all'imballaggio Ö e Õ all'etichettatura,
si applicano ai prodotti fitosanitari. ê 1999/45/CE 5. La presente direttiva non si applica ai
preparati elencati qui di seguito, allo stadio di prodotti finiti, destinati
all'utilizzatore finale: a) medicinali veterinari e medicinali
per uso umano definiti rispettivamente dalla direttiva 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio[20] e dalla direttiva 2001/83/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio[21]; b) prodotti cosmetici definiti dalla
direttiva 76/768/CEE del Consiglio[22]; c) miscele di sostanze in forma di
rifiuti, che sono oggetto della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[23]; d) prodotti alimentari; e) mangimi; f) preparati contenenti sostanze
radioattive, quali definite nella direttiva 96/29/Euratom del Consiglio[24]; ê 1999/45/CE
(adattato) g) i dispositivi medici invasivi o
usati a contatto diretto con il corpo umano purché le disposizioni Ö dell’Unione Õ fissino per le
sostanze e i preparati pericolosi disposizioni in materia di classificazione e
etichettatura che assicurino lo stesso livello di informazione e di protezione
della presente direttiva. ê 1999/45/CE 6. La presente direttiva non si applica: a) al trasporto di preparati pericolosi
per ferrovia, su strada, per via navigabile interna, marittima o aerea; b) ai preparati in transito sotto
controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione. Articolo 2 Definizioni ê 1999/45/CE
(adattato) 1. Ai fini della presente direttivaÖ , si applicano le
seguenti definizioni Õ: ê 1999/45/CE a) «sostanze»: gli elementi chimici e i
loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento
di produzione, compresi gli additivi necessari per preservare la stabilità del
prodotto e le impurità derivanti dal procedimento impiegato, ed esclusi i
solventi che possono essere separati senza incidere sulla stabilità della
sostanza né modificarne la composizione; b) «preparati»: le miscele o le
soluzioni composte da due o più sostanze; c) «polimero»: una sostanza le cui
molecole sono caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità
monomeriche che comprendano una maggioranza ponderale semplice di molecole
contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almento
un'altra unità monomerica o altro reagente e siano costituite da meno di una
maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali
molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le
differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze
nel numero di unità monomeriche. Nel quadro di tale definizione, per «unità
monomerica» s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un
polimero; ê 1999/45/CE (adattato) d) «immissione sul mercato»: la messa a
disposizione di terzi. L'importazione nel territorio doganale Ö dell'Unione Õ è considerata, ai
fini della presente direttiva, un'immissione sul mercato; ê 1999/45/CE e) «ricerca e sviluppo scientifici»: la
sperimentazione scientifica o le analisi o ricerche chimiche effettuate in
condizioni controllate, comprese la determinazione delle proprietà intrinseche,
degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo
sviluppo del prodotto; f) «ricerca e sviluppo di produzione»:
lo sviluppo successivo di una sostanza, nel corso del quale i settori di
applicazione della sostanza vengono provati in impianti pilota o in test prove
di produzione; ê 1999/45/CE
(adattato) g) «EINECS» (European Inventory of
Existing Commercial Chemical Substances): l'inventario europeo delle sostanze
chimiche esistenti a carattere commerciale. Questo inventario contiene l'elenco
definitivo di tutte le sostanze chimiche considerate presenti sul mercato Ö dell’Unione Õ alla data del 18
settembre 1981. ê 1999/45/CE 2. Ai sensi della presente direttiva sono
considerati «pericolosi» le sostanze ed i preparati: a) esplosivi: le sostanze e i preparati
solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno
atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di
gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente
o esplodono in seguito a riscaldamento in condizioni di parziale contenimento; b) comburenti: le sostanze e i
preparati, che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili,
provocano una forte reazione esotermica; c) estremamente infiammabili: le sostanze
e i preparati liquidi con un punto d'infiammabilità estremamente basso ed un
punto di ebollizione basso e le sostanze e i preparati gassosi che a
temperatura e pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria; d) facilmente infiammabili: i) le sostanze e i preparati che, a
contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono
riscaldarsi e infiammarsi; o ii) le sostanze ed i preparati solidi che
possono facilmente infiammarsi a causa di un breve contatto con una sorgente di
accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il ritiro
della sorgente di accensione; o iii) le sostanze ed i preparati liquidi il
cui punto di infiammabilità è molto basso; o iv) le sostanze e i preparati che, a
contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas infiammabili in quantità
pericolose; e) infiammabili: le sostanze e i
preparati liquidi con un basso punto d'infiammabilità; f) molto tossici: le sostanze e i
preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in
piccolissima quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche; g) tossici: le sostanze e i preparati
che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole
quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche; h) nocivi: le sostanze e i preparati
che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere
letali oppure provocare lesioni acute o croniche; i) corrosivi: le sostanze e i
preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi
un'azione distruttiva; j) irritanti: le sostanze e i
preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la
pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; k) sensibilizzante: le sostanze o i preparati
che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo ad una reazione
di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al
preparato produce effetti nefasti caratteristici; l) cancerogeni: le sostanze o i
preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono
provocare il cancro o aumentarne la frequenza; m) mutageni: le sostanze e i preparati
che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre
difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; n) tossici per la riproduzione: le
sostanze o i preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre e aumentare l'incidenza di effetti nocivi non ereditari nella
prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o
femminili; o) pericolosi per l'ambiente: le
sostanze e i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o
possano presentare pericoli immediati o differiti per una o più delle
componenti dell'ambiente. Articolo 3 Determinazione delle proprietà
pericolose dei preparati 1. La valutazione dei pericoli di un preparato
si basa sulla determinazione di: a) proprietà fisico-chimiche; b) proprietà aventi effetti sulla
salute; c) proprietà ambientali. ê 1999/45/CE Queste varie proprietà sono determinate
secondo gli articoli 5, 6 e 7. Se si effettuano prove di laboratorio, esse
devono essere eseguite sul preparato quale immesso sul mercato. ê 1999/45/CE (adattato) è1 1272/2008
art. 56, pt. 1 (adattato) 2. Se la determinazione delle proprietà
pericolose è effettuata secondo gli articoli 5, 6 e 7, tutte le sostanze
pericolose ai sensi dell'articolo 2, e in particolare Ö quelle che
seguono, sono prese in considerazione in conformità con le
disposizioni previste dal metodo usato Õ: a) Ö sostanze
che Õ è1 figurano
nell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç; b) Ö sostanze Õ classificate ed
etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul
mercato, in base all'articolo 6 della direttiva 67/548/CEE; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. a) 3. Per i preparati contemplati dalla presente
direttiva, le sostanze pericolose di cui al paragrafo 2 e classificate
come pericolose per i loro effetti sulla salute e/o sull'ambiente, anche se
sono presenti come impurezze o additivi, devono essere prese in considerazione
qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita nella
tabella qui di seguito, salvo se è1 l'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o l'allegato II,
parte B della presente direttiva o l'allegato III, parte B della presente
direttiva prevedono valori inferiori, e salvo se diversamente indicato
nell'allegato V della presente direttiva. Categorie di pericolo delle sostanze || Concentrazione da prendere in considerazione per preparati gassosi vol/vol % || altri preparati peso/peso % Molto tossico || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Tossico || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Cancerogeno Categoria 1 o 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Mutageno Categoria 1 o 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Tossico per la riproduzione Categoria 1 o 2 || ≥ 0,02 || ≥ 0,1 Nocivo || ≥ 0,2 || ≥ 1 Corrosivo || ≥ 0,02 || ≥ 1 Irritante || ≥ 0,2 || ≥ 1 Sensibilizzante || ≥ 0,2 || ≥ 1 Cancerogeno Categoria 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Mutageno Categoria 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Tossico per la riproduzione Categoria 3 || ≥ 0,2 || ≥ 1 Pericoloso per l'ambiente N || || ≥ 0,1 Pericoloso per l'ambiente ozono || ≥ 0,1 || ≥ 0,1 Pericoloso per l'ambiente || || ≥ 1 Articolo 4 Principi generali di classificazione e
di etichettatura 1. La classificazione dei preparati pericolosi
in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle
definizioni delle categorie di pericolo elencate all'articolo 2. 2. I principi generali della classificazione e
dell'etichettatura dei preparati sono applicati secondo i criteri definiti
all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE, tranne quando si applicano i
criteri alternativi di cui agli articoli 5, 6, 7 o 10 e ai corrispondenti allegati
della presente direttiva. Articolo 5 Valutazione dei pericoli derivanti
dalle proprietà fisico-chimiche ê 1999/45/CE (adattato) 1. I pericoli derivanti dalle proprietà
fisico-chimiche di un preparato sono valutati determinando, secondo i metodi
specificati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008
del Consiglio[25], le proprietà
fisico-chimiche del preparato necessarie per una classificazione e
un'etichettatura adeguate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI
della direttiva Ö 67/548/CEE Õ. ê 1999/45/CE
(adattato) 2. In deroga al paragrafo 1, la determinazione
delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente
infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria, a condizione che:
a) nessuno dei componenti presenti tali
proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante,
sia improbabile che il preparato presenti questo tipo di pericoli rischi; b) in caso di modifica della
composizione di un preparato di composizione nota si concluda su basi
scientifiche che una nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento
di classificazione; c) se il preparato è immesso sul
mercato sotto forma di aerosol, esso soddisfi le disposizioni dell'articolo 8,
paragrafo 1 bis della direttiva 75/324/CEE del Consiglio[26]. 3. Per taluni casi, per i quali i metodi
stabiliti nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008 non
sono adatti, la parte B dell'allegato I della presente direttiva indica metodi
alternativi di calcolo. 4. La parte A dell'allegato I della presente
direttiva indica alcune esenzioni dall'applicazione dei metodi stabiliti nella parte
A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008. 5. I pericoli derivanti dalle proprietà
fisico-chimiche di un preparato contemplato Ö dal regolamento
(CE) n. 1107/2009 Õ sono valutati
determinando le proprietà fisico-chimiche del preparato necessarie per una
classificazione adeguata, secondo i criteri dell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE. Queste proprietà sono determinate secondo i metodi
indicati nella parte A dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008,
salvo se sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello internazionale,
in base alle disposizioni Ö dei regolamenti
(UE) n. 544/2001[27] e (UE) n. 545/2011[28]
della Commissione Õ. Articolo 6 Valutazione dei pericoli per la salute 1. I pericoli di un preparato per la salute
sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure: a) un metodo convenzionale descritto
all'allegato II; b) la determinazione delle proprietà
tossicologiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata,
secondo i criteri di cui all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tali
proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nell'allegato della parte
B del regolamento (CE) n. 440/2008, salvo se, nel caso di prodotti
fitosanitari, sono accettabili altri metodi riconosciuti a livello
internazionale, in base alle disposizioni Ö dei regolamenti
(UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011Õ. 2. Fatti salvi i requisiti Ö del regolamento
(CE) n. 1107/2009 Õ, solo qualora la
persona responsabile dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di
dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche del medesimo non
possono essere correttamente determinate né con il metodo indicato nella
lettera a) del paragrafo 1 né sulla base di risultati di prove già effettuate
su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati alla lettera b) del
paragrafo 1, sempreché essi siano giustificati o specificamente autorizzati a
norma dell'articolo 12 della direttiva 86/609/CEE. Allorché una proprietà tossicologica è
determinata con i metodi indicati alla lettera b), paragrafo 1, per ottenere
nuovi dati, la prova deve essere effettuata secondo i principi delle buone
prassi di laboratorio di cui alla direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio[29], e alle disposizioni
della direttiva 86/609/CEE, in particolare gli articoli 7 e 12. Fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 3, allorché una proprietà tossicologica è stata determinata sulla
base di entrambi i metodi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1, per
classificare il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla
lettera b) del paragrafo 1, tranne nel caso di effetti cancerogeni,
mutageni o tossici per la riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il
metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1. Le proprietà tossicologiche del preparato che
non sono valutate con il metodo di cui alla lettera b) del paragrafo 1, sono
valutate secondo il metodo di cui alla lettera a) del paragrafo 1. 3. Inoltre, allorché si possa dimostrare mediante
studi epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente validi come
specificato nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE o sulla base
dell'esperienza corroborata da dati statistici, come la valutazione dei dati
forniti dai centri antiveleni o dei dati sulle malattie professionali –
che gli effetti tossicologici sull'essere umano
differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al paragrafo 1, il
preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo, –
che una valutazione convenzionale porterebbe a
sottovalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali il
potenziamento, la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti, –
che una valutazione convenzionale porterebbe a
sopravvalutare il pericolo tossicologico causa di effetti quali l'antagonismo,
la classificazione del preparato tiene conto di tali effetti. 4. Per i
preparati di composizione conosciuta, ad eccezione di quelli contemplati Ö dal regolamento
(CE) n. 1107/2009 Õ, classificati in
base alla lettera b) del paragrafo 1, si procede ad una nuova valutazione dei
pericoli per la salute mediante i metodi indicati alle lettere a) o b) del
paragrafo 1 quando: –
il fabbricante modifichi, in base alla seguente
tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume
di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione: Intervallo di concentrazione iniziale del componente || Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente ≤ 2,5 % || ± 30 % > 2,5 ≤ 10 % || ± 20 % > 10 ≤ 25 % || ± 10 % > 25 ≤ 100 % || ± 5 % –
il fabbricante modifichi la composizione
sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si
tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui
all'articolo 2. Si procede in questa maniera salvo se esistono
valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo
non porterà a modificare la classificazione. Articolo 7 Valutazione dei pericoli per
l'ambiente ê 1999/45/CE (adattato) 1. I pericoli per l'ambiente di un preparato
sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure: a) metodo convenzionale descritto
all'allegato III; b) determinazione delle proprietà
pericolose per l'ambiente del preparato necessarie per una classificazione
adeguata secondo i criteri enunciati nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
Tali proprietà sono determinate secondo i metodi indicati nella parte C
dell’allegato del regolamento (CE) n. 440/2008, a meno che, nel caso di
prodotti fitosanitari siano accettabili altri metodi riconosciuti a livello
internazionale in base alle disposizioni di cui Ö ai regolamenti
(UE) n. 544/2001 e (UE) n. 545/2011 Õ. Fatte salve le
prove richieste a norma Ö del
regolamento (CE) n. 1107/2009 Õ, le condizioni di
applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato III
della presente direttiva. 2. Se è constatata una proprietà
ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati alla lettera b) del paragrafo
1 per ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i principi
di buona pratica di laboratorio previsti dalla direttiva 2004/10/CE e dalla
direttiva 86/609/CEE. Se i pericoli per l'ambiente sono stati
valutati secondo le due procedure sopra descritte, per classificare il
preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui alla
lettera b) del paragrafo 1. 3. Per i preparati di composizione conosciuta,
ad eccezione di quelli contemplati Ö dal regolamento
(CE) n. 1107/2009 Õ, classificati
secondo il metodo indicato alla lettera b) del paragrafo 1, si procederà ad una
nuova valutazione dei pericoli per l'ambiente mediante il metodo indicato alla
lettera a) o alla lettera b) del paragrafo 1 qualora: –
il fabbricante modifichi, in base alla seguente
tabella, il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume
di uno o più componenti pericolosi rientranti nella composizione: Intervallo di concentrazione iniziale del componente || Variazione ammessa della concentrazione iniziale del componente ≤ 2,5 % || ± 30 % > 2,5 ≤ 10 % || ± 20 % > 10 ≤ 25 % || ± 10 % > 25 ≤ 100 % || ± 5 % –
il fabbricante modifichi la composizione
sostituendo o aggiungendo uno o più componenti, a prescindere dal fatto che si
tratti o meno di componenti pericolosi in base alle definizioni di cui
all'articolo 2. Si procede in questa maniera salvo se esistono
valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo
non porterà a modificare la classificazione. Articolo 8 Obblighi e doveri degli Stati membri 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure
necessarie per garantire che i preparati di cui alla presente direttiva possono
essere immessi sul mercato soltanto se sono ad essa conformi. 2. Al fine di assicurare la conformità alla
presente direttiva, le autorità degli Stati membri possono chiedere
informazioni sulla composizione del preparato nonché ogni altra informazione
utile a qualsiasi persona responsabile dell'immissione del preparato sul
mercato. 3. Gli Stati
membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che i responsabili
dell'immissione sul mercato tengano a disposizione delle autorità degli Stati
membri: a) i dati utilizzati per la
classificazione e l'etichettatura del preparato, b) qualsiasi informazione utile
concernente le condizioni di imballaggio, secondo la lettera c)
dell'articolo 9, compreso il certificato delle prove, in base alla parte A
dell'allegato IX della direttiva 67/548/CEE; c) i dati utilizzati per stabilire la
scheda dati di sicurezza, a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE)
n. 1907/2006. 4. Gli Stati membri e la Commissione si
comunicano il nome e l'indirizzo completo della o delle autorità nazionali
abilitate a comunicare e scambiare le informazioni relative all'applicazione
pratica della presente direttiva. Articolo 9 Imballaggio 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure
opportune per garantire che a) i preparati di cui all'articolo 1,
paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma dell'articolo 1,
paragrafo 3 possano essere immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi
sono conformi alle condizioni seguenti: i) gli imballaggi devono essere progettati
e realizzati in modo tale da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi
di sicurezza; ii) i materiali che costituiscono
l'imballaggio e la chiusura non debbono poter essere deteriorati dal contenuto,
né poter formare con questo composti pericolosi; iii) tutte le parti dell'imballaggio e della
chiusura debbono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi
allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni di
manipolazione; iv) i recipienti muniti di un sistema di
chiusura che può essere riapplicato debbono essere progettati in modo che
l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite del
contenuto; b) i recipienti contenenti preparati di
cui all'articolo 1, paragrafo 2 e i preparati di cui all'allegato IV a norma
dell'articolo 1, paragrafo 3, offerti o venduti al pubblico non abbiano i) una forma e/o una decorazione grafica
che attiri o risvegli la curiosità attiva dei bambini o sia tale da indurre in
errore il consumatore; ii) oppure una presentazione e/o una
denominazione usate per i prodotti alimentari, i mangimi, i medicinali o i
cosmetici; ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. b) c) i recipienti contenenti taluni
preparati offerti o venduti al pubblico e di cui all'allegato IV: i) siano muniti di chiusura di sicurezza
per i bambini, Ö e/o Õ ii) rechino un'indicazione di pericolo
riconoscibile al tatto. I sistemi devono essere conformi alle
specifiche tecniche indicate nelle parti A e B dell'allegato IX della direttiva
67/548/CEE. 2. L'imballaggio dei preparati si considera
rispondente ai requisiti di cui alla lettera a), punti (i), (ii) e (iii)
del paragrafo 1, se è conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci
pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via
aerea. Articolo 10 Etichettatura 1. Gli Stati membri adottano tutte le misure
opportune per garantire che: a) i preparati di cui all'articolo 1,
paragrafo 2 possano essere immessi sul mercato soltanto sel l'etichettatura
dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle
disposizioni particolari di cui alle parti A e B dell'allegato V; b) i preparati di cui all'articolo 1,
paragrafo 3, quali definiti alle parti B e C dell'allegato V, possano
essere immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura dell'imballaggio
risponde alle condizioni delle lettere a) e b) del paragrafo 3 del presente
articolo e alle disposizioni particolari di cui alle parti B e C dell'allegato
V. 2. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari
oggetto Ö del regolamento
(CE) n. 1107/2009 Õ, l'etichetta è
conforme alle condizioni di etichettatura di cui alla presente direttiva e reca
inoltre la seguente dicitura: «Per evitare rischi per l'uomo e per
l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.» Tale etichettatura lascia impregiudicate le
informazioni richieste a norma dell'articolo Ö 65 del
regolamento (CE) n. 1107/2009 Õ e Ö degli allegati
I e III del regolamento (UE) n. 547/2011[30] della Commissione Õ . 3. Ogni
imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile e
indelebile: a) designazione o nome commerciale del
preparato; b) nome e indirizzo completi, compreso
il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito Ö nell'Unione Õ, che può essere il
fabbricante, l'importatore o il distributore; c) il nome chimico della sostanza o
delle sostanze presenti nel preparato, secondo le seguenti modalità: i) per i preparati classificati T+,
T, Xn, in base all'articolo 6, si devono prendere in considerazione
unicamente le sostanze T+, T, Xn presenti in
concentrazione pari o superiore al loro limite rispettivo più basso (limite Xn)
fissato per ciascuna di esse è1 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o, in mancanza, alla
parte B dell'allegato II della presente direttiva; ii) per i preparati classificati C in base
all'articolo 6, si devono prendere in considerazione unicamente le sostanze C
presenti in concentrazione pari o superiore al limite più basso (limite Xi),
fissato è1 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o, in mancanza, alla
parte B dell'allegato II della presente direttiva; iii) il nome delle sostanze che hanno
portato a classificare il preparato in una o più delle seguenti categorie di
pericoli Ö deve figurare
sull'etichetta Õ: –
cancerogeno categoria 1, 2 o 3; –
mutageno categoria 1, 2 o 3; –
tossico per il ciclo riproduttivo categoria 1, 2 o
3; –
molto tossico, tossico o nocivo a causa di effetti
non letali dopo un'unica esposizione; –
tossico o nocivo a causa degli effetti gravi dopo
esposizione ripetuta o prolungata; –
sensibilizzante. Il nome chimico deve corrispondere a una
delle denominazioni di cui è1 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o ad una
nomenclatura chimica riconosciuta a livello internazionale qualora la
corrispondente denominazione non figuri ancora in tale allegato; iv) il nome di qualsiasi sostanza che abbia
portato a classificare il preparato in una o più delle categorie di pericolo
seguenti Ö non deve
figurare sull'etichetta, tranne se la sostanza sia già menzionata in base ai
punti (i), (ii) o (iii) Õ: –
esplosivo; –
comburente; –
estremamente infiammabile; –
facilmente infiammabile; –
infiammabile; –
irritante; –
pericoloso per l'ambiente; v) in linea generale, un massimo di quattro
nomi chimici è sufficiente ad identificare le sostanze precipuamente
responsabili di pericoli rilevanti per la salute che hanno portato alla
classificazione e alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio. In certi
casi possono risultare necessari più di quattro nomi chimici; d) Ö i simboli di
pericolo(i) e indicazione(i) di pericolo. Õ I simboli di
pericolo, se previsti dalla presente direttiva, e le indicazioni dei pericoli
che presenta il preparato, devono essere conformi agli allegati II e VI della
direttiva 67/548/CEE e sono apposti in base ai risultati della valutazione dei
pericoli effettuata a norma degli allegati I, II e III della presente
direttiva. Qualora su un preparato si debba apporre più di un
simbolo di pericolo l'obbligo di apporre il simbolo: i) T rende facoltativi i simboli C e X,
salvo se sia altrimenti previsto è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç; ii) C rende facoltativo il simbolo X; iii) E rende facoltativi i simboli F e O; iv) Xn rende facoltativo il
simbolo Xi. I simboli devono essere stampati in nero su fondo
giallo-arancio; e) Ö Le frasi di rischio (frasi R). Õ Le indicazioni concernenti i rischi
specifici (frasi R) devono essere conformi all'allegato III e all'allegato VI
della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai risultati della
valutazione dei pericoli di cui agli allegati I, II e III della presente
direttiva. In generale, non è necessario menzionare più di
sei frasi R per descrivere i rischi; a tal fine le frasi combinate enumerate
nell'allegato III della direttiva 67/548/CEE sono considerate frasi uniche.
Tuttavia, se il preparato appartiene simultaneamente a più categorie di
pericolo, tali frasi tipo devono coprire l'insieme dei pericoli principali
presentati dal preparato. In alcuni casi però possono essere necessarie più di
sei frasi R. Le frasi-tipo «estremamente infiammabile» o
«facilmente infiammabile» possono essere omesse se riprendono un'indicazione di
pericolo utilizzata in applicazione della lettera d); f) Ö i consigli di
prudenza (frasi S). Õ Le indicazioni
concernenti i consigli di prudenza (frasi S) devono essere conformi all'allegato
IV e all'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e sono attribuite in base ai
risultati della valutazione dei pericoli effettuata a norma degli allegati I,
II e III della presente direttiva. In generale, non è necessario formulare più di sei
frasi S per descrivere i consigli di prudenza più opportuni; a tal fine le
frasi combinate enumerate nell'allegato IV della direttiva 67/548/CEE sono
considerate frasi uniche. In alcuni casi però possono essere necessarie più di
sei frasi S. L'imballaggio è accompagnato da consigli di
prudenza relativi all'utilizzazione del preparato qualora sia materialmente
impossibile apporli sull'etichetta o sull'imballaggio stesso; g) quantitativo nominale (massa
nominale o volume nominale) del contenuto nel caso dei preparati offerti o
venduti al pubblico. ê 1999/45/CE è1 1137/2008
art. 1 e allegato, pt. 3.5.1 ðnuovo 4. è1 Per
taluni preparati classificati pericolosi ai sensi dell’articolo 7, in deroga
alle lettere d), e) e f) del paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione può ð alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati in conformità con l’articolo 20 per stabilire ï prevedere esenzioni a talune disposizioni di etichettatura ambientale o a
disposizioni particolari di etichettatura ambientale, allorché può essere
dimostrata una riduzione dell’impatto ambientale. Tali misure,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3. ç Tali esenzioni o
disposizioni particolari sono definite ed indicate nella parte A o B
dell'allegato V. ê 1999/45/CE
(adattato) 5. Se il
contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml: a) per i preparati classificati come
facilmente infiammabili, comburenti, o irritanti, tranne quelli contrassegnati
con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è
necessario indicare le frasi R o S; b) per i preparati classificati
infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è
necessario indicare le frasi R, ma non sarà necessario indicare le frasi S. 6. Fatte salve le disposizioni Ö dell'allegato
I, punto 3, del regolamento (UE) n. 547/2011 Õ, sull'imballaggio o
sull'etichetta dei preparati contemplati dalla presente direttiva non possono
figurare indicazioni come «non tossico», «non nocivo» e «non inquinante»,
«ecologico» o qualsiasi altra indicazione diretta a indicare il carattere non
pericoloso o che possa portare come conseguenza a sottovalutare i pericoli
inerenti a tali preprati. Articolo 11 Applicazione dei requisiti per
l'etichettatura 1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo
10 si trovano su un'etichetta, questa deve essere solidamente apposta su uno o
più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando
l'imballaggio si trova in posizione normale. Le dimensioni dell'etichetta sono
stabilite nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE e l'etichetta deve
contenere esclusivamente le informazioni richieste dalla presente direttiva ed
eventualmente indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza. 2. L'etichetta non è necessaria quando
l'imballaggio stesso reca, ben visibili, le indicazioni richieste, secondo le
modalità di cui al paragrafo 1. 3. Il colore e la presentazione dell'etichetta
o dell'imballaggio, nel caso di cui al paragrafo 2, devono essere tali da far
risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo col suo fondo. 4. Le informazioni da apporre sull'etichetta,
a norma dell'articolo 10, devono risultare chiaramente sullo sfondo e la loro
dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentire un'agevole
lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione
e il formato di queste informazioni sono stabilite nell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE. 5. Gli Stati membri possono esigere, per
l'immissione sul mercato del loro territorio di preparati contemplati dalla
presente direttiva, che l'etichetta sia redatta nella loro lingua o nelle loro
lingue ufficiali. 6. Ai fini della presente direttiva, i
requisiti per l'etichettatura si considerano soddisfatti: a) nel caso di imballaggi esterni che
racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è
etichettato in base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto di
merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono etichettati in
base alla presente direttiva; b) nel caso di imballaggi unici: i) quando l'imballaggio è etichettato in
base ai regolamenti internazionali in materia di trasporto dei preparati
pericolosi e in base all'articolo 10, paragrafo 3, lettere a), b), c)
e) ed f); ai preparati classificati in base all'articolo 7, sono altresì
applicabili le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 3, lettera d)
concernenti tale proprietà, se quest'ultima non è stata espressamente indicata
sull'etichetta; oppure ii) ove opportuno, per tipi particolari di
imballaggio, come per esempio le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte
le disposizioni specifiche di cui all'articolo VI della direttiva 67/548/CEE. Per i preparati pericolosi che non
sono trasportati fuori dal territorio di uno Stato membro, può essere
autorizzata un'etichettatura conforme ai regolamenti nazionali invece
dell'etichettatura conforme ai regolamenti internazionali in materia di
trasporto di merci pericolose. Articolo 12 Esenzioni ai requisiti per
l'etichettatura e l'imballaggio 1. Gli articoli 9, 10 e 11 non sono
applicabili alle disposizioni relative agli esplosivi immessi sul mercato allo
scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici. 2. Per taluni preparati pericolosi ai sensi
degli articoli 5, 6 e 7, definiti all'allegato VII che non presentano nella
forma in cui sono immessi sul mercato rischi di natura fisico-chimica o rischi
per la salute o per l'ambiente, non si applicano le disposizioni degli articoli
9, 10 e 11. 3. Gli Stati
membri possono inoltre permettere che: a) l'etichettatura prescritta
dall'articolo 10 sia apposta con altri mezzi idonei sugli imballaggi di
dimensioni troppo piccole o che non consentono per altro motivo
un'etichettatura conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2; b) in deroga agli articoli 10 e 11, gli
imballaggi dei preparati pericolosi classificati come nocivi, estremamente
infiammabili, facilmente infiammabili, infiammabili, irritanti o comburenti,
siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando
contengono quantitativi talmente limitati che non vi sia motivo di temere un
pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi; c) in deroga agli articoli 10 e 11, gli
imballaggi dei preparati pericolosi classificati conformemente all'articolo 7
siano sprovvisti di etichetta o siano etichettati in modo diverso quando
contengono quantitativi talmente limitati che non ci sia motivo di temere un
pericolo per l'ambiente; ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1137/2008
art. 1 e allegato, pt. 3.5.2. (adattato) ð nuovo d) in deroga agli articoli 10 e 11, gli
imballaggi dei preparati pericolosi non menzionati alle lettere b) o c) siano
etichettati in un altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non
consentano l'etichettatura di cui agli articoli 10 e 11 e non vi sia motivo di
temere un pericolo per le persone che manipolano tali preparati e per i terzi. In caso di applicazione del presente
paragrafo, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo,
frasi di rischio (R) o frasi di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dalla
presente direttiva. 4. Se uno Stato membro si avvale delle facoltà
di cui al paragrafo 3, esso ne informa immediatamente la Commissione e gli
altri Stati membri. è1 La Commissione può adottare
ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 per modificare ï misure nel quadro dell' l'allegato V ð sulla base di tali informazioni ï. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 20bis, paragrafo 3. ç Articolo 13 Vendita a distanza Qualsiasi pubblicità per un preparato
contemplato dalla presente direttiva che permette a chiunque di concludere un
contratto di acquisto senza aver prima preso visione dell'etichetta di tale
preparato Ö dovrebbe Õ recare menzione del
o dei tipi di pericolo indicati sull'etichetta. Tale requisito lascia
impregiudicate la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[31]. Articolo 14 Riservatezza dei nomi chimici Nel caso in cui il responsabile
dell'immissione sul mercato del preparato possa dimostrare che la divulgazione
sull'etichetta o sulla scheda dati di sicurezza dell'identità chimica di una
sostanza che è esclusivamente classificata: –
irritante, ad eccezione di quelle cui è stato
attribuito R41, o irritante in combinazione con una o più altre proprietà di
cui alla lettera c), punto (iv) dell'articolo 10, paragrafo 3, oppure –
nociva, o nociva in combinazione con una o più
proprietà di cui alla lettera c), punto (iv) dell'articolo 10, paragrafo 3,
che presenta da sola effetti acuti letali compromette il carattere riservato della sua
proprietà intellettuale, può, in base alle disposizioni dell'allegato VI,
essere autorizzato a fare riferimento a tale sostanza mediante una
denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante
una denominazione alternativa. Tale procedura non è applicabile nel caso in cui
la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione Ö dell’Unione Õ . Il responsabile dell'immissione sul mercato
che intenda avvalersi delle disposizioni in materia di riservatezza presenta
domanda all'autorità competente dello Stato membro nel quale deve avvenire la
prima immissione sul mercato del preparato. Tale domanda Ö è Õ presentata in base
alle disposizioni dell'allegato VI della presente direttiva e fornisce le
informazioni richieste nel formulario che figura nella parte A di detto
allegato. L'autorità competente può comunque chiedere ulteriori informazioni al
responsabile dell'immissione sul mercato del preparato qualora tale
informazione risultasse necessaria al fine di valutare la validità della
domanda. L'autorità dello Stato membro che riceve una
domanda di trattamento riservato notifica la sua decisione al richiedente. Il
responsabile dell'immissione sul mercato del preparato trasmette una copia di
tale decisione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il
prodotto sul mercato. Le informazioni riservate portate a conoscenza
delle autorità di uno Stato membro o della Commissione sono Ö tenute
segrete Õ . ò nuovo In ogni caso tali informazioni: –
possono essere portate a
conoscenza solo delle autorità competenti o delle autorità incaricate di
ricevere le informazioni necessarie per valutare i rischi prevedibili che
la preparazione può comportare per l'uomo e per l'ambiente, e di esaminarne la
conformità ai requisiti della presente direttiva, –
possono tuttavia essere
comunicate alle persone direttamente coinvolte in procedure amministrative o
giudiziarie che comportino sanzioni che siano state avviate al fine di
controllare le sostanze immesse sul mercato e alle persone che devono prendere
parte o essere ascoltate nei procedimenti legislativi. ê 1999/45/CE Articolo 15 Diritti degli Stati membri in materia
di sicurezza dei lavoratori La presente direttiva non pregiudica il
diritto degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, le
condizioni che ritengono necessarie per garantire la protezione dei lavoratori
in caso di uso dei preparati pericolosi in questione, purché ciò non implichi
modifiche della classificazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura dei
preparati pericolosi rispetto alla presente direttiva. Articolo 16 Organismi incaricati di ricevere le
informazioni relative alla salute Gli Stati membri designano l'organismo o gli
organismi incaricati di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi
sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o sulla
base dei loro effetti a livello fisico e chimico, compresa la composizione
chimica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie
affinché gli organismi designati presentino tutte le garanzie necessarie al
mantenimento della riservatezza delle informazioni ricevute. Tali informazioni
possono essere utilizzate soltanto per rispondere a richieste di carattere
sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare in caso
d'urgenza. Gli Stati membri vigilano affinché le
informazioni non siano utilizzate per altri scopi. Gli Stati membri si assicurano che i
fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei preparati
pericolosi forniscano agli organismi designati tutte le informazioni necessarie
per poter svolgere i loro compiti. ê 1999/45/CE
(adattato) Articolo 17 Clausola di libera circolazione Fatte salve le disposizioni contenute in altri
atti legislativi Ö dell’Unione Õ, gli Stati membri
non possono vietare, limitare od impedire l'immissione sul mercato di preparati
a causa della loro classificazione, imballaggio Ö e Õ etichettatura se
tali preparati sono conformi alle disposizioni contenute nella presente
direttiva. ê 1999/45/CE Articolo 18 Clausola di salvaguardia 1. Se uno Stato membro dispone di prove
fondate che un preparato, benché conforme alle disposizioni della presente
direttiva, costituisce un rischio per le persone o l'ambiente, per motivi
attinenti alle disposizioni della presente direttiva, detto Stato può vietare
temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari nel proprio territorio
l'immissione sul mercato del preparato. Esso ne informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano la
sua decisione. 2. Nel caso di cui al paragrafo 1, la
Commissione consulta tempestivamente gli Stati membri interessati. ê 1137/2008 art.
1 e allegato, pt. 3.5.3 (adattato) ð nuovo 3. La Commissione ð decide con atti di esecuzione. ï adotta una decisione ð Tali atti di esecuzione sono adottati ï secondo la procedura ð d'esame ï di regolamentazione di cui
all’articolo 21, paragrafo 2. ê 1137/2008 art.
1 e allegato, pt. 3.5.4 (adattato) ð nuovo Articolo 19 Ö Adeguamento
al progresso tecnico Õ La Commissione adegua ð Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 20 per
adeguare ï gli allegati Ö da I a
VII Õ al progresso
tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all’articolo 20 bis, paragrafo 3. ò nuovo Article 20 Esercizio
della delega 1. Il potere di
adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite
nel presente articolo. 2. Il potere di
adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, dall'articolo
12, paragrafo 4 e dall'articolo 19 è conferito alla Commissione per un periodo
indeterminato a decorrere da [data di entrata in vigore della presente
direttiva]. 3. Il potere di
adottare gli atti delegati previsti dall'articolo 10, paragrafo 4, dall'articolo
12, paragrafo 4 e dall'articolo 19 può
essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La
decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificato. Ha effetto
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Non
inficia la validità degli atti delegati già in vigore. 4. Non appena adotta un atto delegato, la
Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al
Consiglio. 5. L'atto delegato adottato conformemente
all'articolo 10, paragrafo 4, all'articolo 12, paragrafo 4 e all'articolo 19 entra
in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato
obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro
notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento
europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono
sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di un mese su iniziativa del
Parlamento europeo o del Consiglio.. ê 1137/2008 art.
1 e allegato, punto 3.5.5 (adattato) ð nuovo Articolo 21 Ö Comitato Õ 1. La Commissione è assistita dal comitato
istituito dall’articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 67/548/CEE. ð Tale comitato è un comitato ai sensi
del regolamento (UE) n. 182/2011. ï 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al
presente paragrafo, ð si applica l'articolo 5 del regolamento
(UE) n. 182/2011 ï si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione
1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. Il termine di cui
all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre
mesi. 3. Nei casi in cui
è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7, della decisione 1999/468/CE, tenendo conto
delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa. ò nuovo Articolo 22 Abrogazione La direttiva
1999/45/CE, modificata dagli atti di cui alla parte A dell'allegato VIII, è
abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per
il recepimento nell'ordinamento nazionale delle direttive di cui alla parte B
dell'allegato VIII della direttiva abrogata e nella parte B dell'allegato VIII
della presente direttiva. I riferimenti alla
direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti
secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX. ê 1999/45/CE
(adattato) Articolo 23 Entrata in vigore La presente direttiva entra in vigore il Ö ventesimo Õ giorno Ö successivo alla Õ pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea. Articolo 24 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della
presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 26.1.2012 Per il Parlamento europeo Per
il Consiglio Il presidente Il
presidente
ê 1999/45/CE ALLEGATO I METODI DI VALUTAZIONE DELLE PROPRIETÀ
FISICO-CHIMICHE DEI PREPARATI A NORMA DELL'ARTICOLO 5 PARTE A Esenzioni dai metodi di prova di cui
alla Parte A dell’allegato
del regolamento(CE) n. 440/2008 Cfr. punto 2.2.5 dell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE. PARTE B Altri metodi di calcolo B.1. Preparati diversi da quelli gassosi 1. Metodo di determinazione delle
proprietà ossidanti dei preparati contenenti perossidi organici. Cfr. punto 2.2.2.1 dell'allegato VI
della direttiva 67/548/CEE. B.2. Preparati gassosi 1. Metodo di determinazione delle
proprietà ossidanti Cfr. punto 9.1.1.2 dell'allegato VI
della direttiva 67/548/CEE. 2. Metodo di determinazione delle
proprietà di infiammabilità Cfr. punto 9.1.1.1 dell'allegato VI
della direttiva 67/548/CEE. _____________ ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. c) ALLEGATO II METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER
LA SALUTE DI UN PREPARATO A NORMA DELL'ARTICOLO 6 Introduzione Occorre valutare tutti gli effetti per la
salute derivanti dall'uso delle sostanze contenute in un preparato. Questo
metodo convenzionale illustrato nelle parti A e B del presente allegato è un
metodo di calcolo applicabile a tutti i preparati e che tiene conto di tutti i
pericoli per la salute delle sostanze presenti nel preparato. A tal fine, gli
effetti pericolosi per la salute sono stati così suddivisi: 1. effetti acuti letali; 2. effetti irreversibili non letali
dopo un'unica esposizione; 3. effetti gravi dopo un'esposizione
ripetuta o prolungata; 4. effetti corrosivi, irritanti; 5. effetti sensibilizzanti; 6. effetti cancerogeni, effetti
mutageni, effetti tossici per la riproduzione. Gli effetti sulla salute di un preparato sono
valutati in base all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) secondo il metodo
convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato, applicando
limiti di concentrazione individuali: a) qualora alle sostanze pericolose elencate
è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç siano attribuiti i
limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione
descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti
limiti di concentrazione; b) se le sostanze pericolose non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione
descritto nella parte A del presente allegato, essi sono attribuiti secondo le
disposizioni di cui alla parte B del presente allegato. La procedura di classificazione è illustrata
nella parte A del presente allegato. La
classificazione della sostanza o delle sostanze e la risultante classificazione
del preparato sono espresse mediante: –
un simbolo e una o più frasi di rischio oppure –
mediante categorie (categoria 1, categoria 2 o
categoria 3), anch'esse contrassegnate con frasi di rischio se si tratta di
sostanze e preparati che presentano effetti cancerogeni, mutageni o tossici per
la riproduzione. Pertanto è importante considerare, oltre al simbolo, tutte le
frasi di rischio particolari attribuite a ciascuna sostanza in questione. La valutazione sistematica di tutti gli
effetti pericolosi per la salute è espressa mediante limiti di concentrazione
espressi in percentuale peso/peso, esclusi i preparati gassosi per i quali essi
sono espressi in percentuale volume/volume e ciò in relazione alla
classificazione della sostanza. Se non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, i limiti di
concentrazione da considerare per l'applicazione di questo metodo convenzionale
figurano nella parte B del presente allegato. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 1 PARTE A Procedura di valutazione dei
pericoli per la salute La valutazione procede secondo i seguenti
passaggi. 1. I preparati seguenti sono classificati molto tossici: 1.1. a causa dei loro effetti acuti letali
e contrassegnati con il simbolo «T+», con l'indicazione di pericolo «molto
tossico» e con le frasi di rischio R26, R27 o R28, 1.1.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate molto tossiche che producano tali effetti in una
concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç in merito alla o
alle sostanze considerate, b) oppure a quella fissata al punto 1, parte
B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 1.1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate come molto tossiche in concentrazioni singole inferiori ai limiti
fissati al punto 1.1.1, lettera a) o lettera b) se: dove: PT+ || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica contenuta nel preparato, LT+ || = || è il limite molto tossico fissato per ciascuna sostanza molto tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 2 1.2. a causa dei loro effetti irreversibili non
letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il simbolo «T+»,
con l'indicazione di pericolo «molto tossico» e con le frasi di rischio R39/via
di esposizione, i preparati contenenti almeno una
sostanza pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari
o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 2, parte
B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione. 2. I preparati seguenti sono classificati tossici: 2.1. a causa dei loro effetti acuti letali
e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo «tossico» e
con le frasi di rischio R23, R24 o R25, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 3 2.1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate molto tossiche o tossiche che producano tali effetti in una
concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la sostanza o le
sostanze considerate, b) oppure a quella fissata al punto 1, parte
B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 2.1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate molto tossiche o tossiche in una concentrazione singola inferiore
ai limiti fissati al punto 2.1.1 a) o b) se: dove: PT+ || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato, PT || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato, LT || = || è il limite tossico rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica o tossica, espresso in percentuale, in peso o in volume; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 4 2.2. a causa dei loro effetti
irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il
simbolo «T», l'indicazione di pericolo «tossico» e con le frasi di rischio
R39/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una
sostanza pericolosa classificata come «molto tossica o tossica» che producano
tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 2, parte
B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la o le sostanze considerate non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 5 2.3. a causa dei loro effetti a lungo
termine e contrassegnati con il simbolo «T», con l'indicazione di pericolo
«tossico» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una sostanza
pericolosa che produca tali effetti in una concentrazione singola pari o
superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 3, parte
B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione. 3. I preparati seguenti sono classificati nocivi: 3.1. a causa dei loro effetti acuti letali
e contrassegnati con il simbolo «Xn» e l'indicazione di pericolo
«nocivo»e con le frasi di rischio R20, R21 o R22, ê 1999/45/EC
(adattato) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 6 3.1.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate molto tossiche, tossiche o nocive e che producano tali
effetti in una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la sostanza o le
sostanze considerate, b) oppure a
quella fissata al punto 1, parte B del presente allegato (tabelle 1 e 1a) se la
o le sostanze considerate non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 3.1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate molto tossiche, tossiche o nocive in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 3.1.1. a) o b) se: dove: PT+ || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza molto tossica presente nel preparato, PT || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza tossica presente nel preparato, PXn || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza nociva presente nel preparato, LXn || = || è il limite nocivo rispettivo specificato per ciascuna sostanza molto tossica, tossica o nociva, espresso in percentuale, in peso o in volume; 3.2. a causa dei loro effetti acuti per i
polmoni se ingeriti e contrassegnati con il simbolo Xn,
l'indicazione di pericolo «nocivo» e con la frase di rischio R65. i preparati classificati nocivi
secondo i criteri specificati nel punto 3.2.3 dell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE. Nell'applicare il metodo convenzionale previsto dal
precedente punto 3.1 Ö della presente
parte Õ non si tiene conto
della classificazione delle sostanze come R65; ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1, pt.
1, tratt. 1 3.3. a causa dei loro effetti
irreversibili non letali dopo un'unica esposizione e contrassegnati con il
simbolo «Xn», l'indicazione di pericolo «nocivo» e con le frasi di
rischio è1 R68 ç /via di esposizione,
ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 7 i preparati contenenti almeno una
sostanza pericolosa classificata molto tossica, tossica o nociva che produca
tali effetti in una concentrazione singola, pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a
quella fissata al punto 2, parte B del presente allegato (tabelle 2 e 2a) se la
o le sostanze considerate non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 8 3.4. a causa dei loro effetti a lungo
termine e contrassegnati con il simbolo «Xn», l'indicazione di
pericolo «nocivo» e con le frasi di rischio R48/via di esposizione, i preparati contenenti almeno una
sostanza pericolosa classificata tossica o nociva che produca tali effetti in
una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 3, parte
B del presente allegato (tabelle 3 e 3a) se la o le sostanze considerate non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione. 4. I preparati seguenti sono classificati corrosivi: 4.1. e contrassegnati con il simbolo «C»,
l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R35, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 9 4.1.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 per una
concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 4, parte
B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; 4.1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 4.1.1 a) o b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in peso o in volume di ogni sostanza corrosiva presente nel preparato e contrassegnata con la frase R35, LC, R35 || = || è il limite di corrosione R35 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, espresso in percentuale in peso o in volume; 4.2. e sono contrassegnati con il simbolo
«C», l'indicazione di pericolo «corrosivo» e la frase di rischio R 34, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 10 4.2.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 in una
concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a
quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la
o le sostanze considerate non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; 4.2.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con il simbolo «C», l'indicazione di
pericolo «corrosivo» e con la frase R35 o R34 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 4.2.1 a) o b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R35, PC, R34 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva presente nel preparato, contrassegnata con la frase R34, LC, R34 || = || è il limite rispettivo di corrosione R34 specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 ed espressa in percentuale, in peso o in volume. 5. I preparati seguenti sono
classificati irritanti: 5.1. in quanto possono provocare lesioni
oculari gravi e sono contrassegnati con il simbolo «Xi»,
l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di rischio R41, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 11 5.1.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 in una
concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 4, parte
B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. 5.1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o classificate
corrosive e cui si applica la frase R35 o R34 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 5.1.1 a) o b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato, PC, R34 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato, PXi, R41 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 presente nel preparato, LXi, R41 || = || è il limite di irritazione R41 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, espresso in percentuale, in peso o in volume; 5.2. irritanti per gli occhi e
contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo
«irritante» e con la frase di rischio R36, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 12 5.2.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con la frase R35 o R34 o irritanti e
contrassegnate con la frase R41 o R36 in una concentrazione singola pari o
superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 4, parte
B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze considerate non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; 5.2.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate irritanti e contrassegnate con la frase R41 o R36 o come
corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 5.2.1, lettera a) o lettera b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35, presente nel preparato, PC, R34 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34, presente nel preparato, PXi, R41 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R41, presente nel preparato, PXi, R36 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R36, presente nel preparato, LXi, R36 || || è il limite di irritazione R36 rispettivo, specificato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R41 o R36, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.3. irritanti per la pelle e
contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione di pericolo
«irritante» e con la frase di rischio R38, ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 13 5.3.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti e
contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 4, parte
B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. 5.3.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o irritanti
e contrassegnate con la frase R38 in una concentrazione singola inferiore ai
limiti fissati al punto 5.3.1, lettera a) o lettera b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato, PC, R34 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato, PXi, R38 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R38 presente nel preparato, LXi, R38 || = || è il limite di irritazione R38 rispettivo fissato per ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza irritante contrassegnata con la frase R38, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.4. irritanti per le vie respiratorie e
contrassegnati con il simbolo «Xi», con l'indicazione pericolo
«irritante» e con la frase di rischio R37, ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 14 5.4.1. i preparati contenenti una o più
sostanze classificate irritanti e contrassegnati con la frase R37 in una
concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a
quella fissata al punto 4, parte B del presente allegato (tabelle 4 e 4a) se la
o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; 5.4.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate irritanti e contrassegnate con la frase R37 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o
lettera b) se: dove: PXi, R37 || = || è la percentuale in peso o in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato, LXi, R37 || = || è il limite di irritazione R37 specificato per ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume; 5.4.3. i preparati gassosi contenenti più
sostanze classificate corrosive e contrassegnate con le frasi R35 o R34 o
irritanti e contrassegnata con la frase R37 in una concentrazione singola
inferiore ai limiti fissati al punto 5.4.1, lettera a) o lettera b) se: dove: PC, R35 || = || è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R35 presente nel preparato, PC, R34 || = || è la percentuale in volume di ciascuna sostanza corrosiva contrassegnata con la frase R34 presente nel preparato, PXi, R37 || = || è la percentuale in volume di ciascuna sostanza irritante contrassegnata con la frase R37 presente nel preparato, LXi, R37 || || è il limite di irritazione R37 rispettivo fissato per ciascuna sostanza gassosa corrosiva contrassegnata con la frase R35 o R34 o sostanza gassosa irritante contrassegnata con la frase R37, espresso in percentuale in peso o in volume. 6. I preparati seguenti sono classificati come sensibilizzanti: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 15 6.1. per la pelle e contrassegnati con il simbolo
«Xi», con l'indicazione di pericolo «irritante» e con la frase di
rischio R43, i preparati contenenti almeno una
sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R43 che
produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 5, parte
B del presente allegato (tabelle 5 e 5a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 16 6.2. per le vie respiratorie e
contrassegnati con il simbolo «Xn», con l'indicazione di pericolo
«nocivo» e con la frase di rischio R42, i preparati contenenti almeno una
sostanza classificata sensibilizzante e contrassegnata con la frase R42 che
produca tali effetti in una concentrazione singola pari o superiore a) a quella fissata è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) o a quella fissata al punto 5, parte B
del presente allegato (tabelle 5 e 5a) qualora la o le sostanze non figurino è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurino senza
limiti di concentrazione. 7. I preparati seguenti sono classificati cancerogeni: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 17 7.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati
dal simbolo «T» e dalla frase R45 o R49 i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata
con la frase R45 o R49 che caratterizza le sostanze cancerogene delle categorie
1 e 2 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 18 7.2. di categoria 3, contrassegnati con il
simbolo «Xn» e la frase R40 i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata cancerogena e contrassegnata
con la frase R40 che caratterizza le sostanze cancerogene della categoria 3 in
una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. 8. I preparati seguenti sono classificati come mutageni: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 19 8.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati
con il simbolo «T» e la frase R46 i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con
la frase R46 che caratterizza le sostanze mutagene delle categorie 1 e 2 in una
concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1,
pt. 1, tratt. 2 8.2. di categoria 3, contrassegnati con il
simbolo «Xn» e la frase è1 R68 ç i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata mutagena e contrassegnata con
la frase è1 R68 ç che caratterizza le
sostanze mutagene della categoria 3 in una concentrazione singola pari o
superiore: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 20 a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. 9. I preparati seguenti sono classificati tossici per la
riproduzione: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 21 9.1. di categoria 1 o 2, contrassegnati con il
simbolo «T» e la frase R60 (fertilità) i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R60 che caratterizza le sostanze tossiche per la
riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o
superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 22 9.2. di categoria 3, contrassegnati con il
simbolo «Xn» e la frase R62 (fertilità) i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R62 che caratterizza le sostanze tossiche per la
riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 23 9.3. di categoria 1 o 2, contrassegnati
con il simbolo «T» e la frase R61 (sviluppo) i preparati contenenti almeno una sostanza
che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R61 che caratterizza le sostanze tossiche per la
riproduzione delle categorie 1 e 2 in una concentrazione singola pari o
superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. d), tratt. 24 9.4. di categoria 3, contrassegnati con il
simbolo «Xn» e la frase R63 (sviluppo) i preparati contenenti almeno una
sostanza che produca tali effetti, classificata tossica per la riproduzione e
contrassegnata con la frase R63 che caratterizza le sostanze tossiche per la
riproduzione della categoria 3 in una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata al punto 6, parte
B del presente allegato (tabelle 6 e 6a) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
limiti di concentrazione. ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56, pt. 2, lett. e) PARTE B Limiti di concentrazione da utilizzare
per la valutazione dei pericoli per la salute In relazione a ogni effetto pericoloso per la
salute, la prima tabella (tabelle da 1 a 6) definisce i limiti di
concentrazione (espressi in percentuale peso/peso) da utilizzare per i
preparati non gassosi, mentre la seconda tabella (tabelle da 1a a 6a) definisce
i limiti di concentrazione (espressi in percentuale volume/volume) da
utilizzare per i preparati gassosi. Tali limiti di concentrazione sono
utilizzati in mancanza di limiti di concentrazione specifici per le sostanze di
cui è1 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç. 1. Effetti acuti letali 1.1. Preparati non gassosi I limiti di concentrazione fissati
nella tabella 1, espressi in percentuale peso/peso determinano la
classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o
delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione. Tabella 1 Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato gassoso T+ || T || Xn T+ con R26, R27, R28 || concentrazione ≥ 7 % || 1 % ≤ concentrazione < 7 % || 0,1 % ≤ concentrazione < 1 % T con R23, R24, R25 || || concentrazione ≥ 25 % || 3 % ≤ concentrazione < 25 % Xn con R20, R21, R22 || || || concentrazione ≥ 25 % Le frasi di rischio R sono
attribuite al preparato secondo i seguenti criteri: –
l'ettichettatura deve obbligatoriamente includere
una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione
usata; –
in linea di massima si applicano le frasi R valide
per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più
rigorosa. 1.2. Preparati gassosi I limiti di concentrazione espressi
in percentuale volume/volume e riportati nella successiva tabella 1a
determinano la classificazione del preparato gassoso in funzione della
concentrazione singola del o dei gas presenti, dei quali è pure indicata la
classificazione. Tabella 1a Classificazione della sostanza (gas) || Classificazione del preparato gassoso T+ || T || Xn T+ con R26, R27, R28 || concentrazione ≥ 1 % || 0,2 % ≤ concentrazione < 1 % || 0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 % T con R23, R24, R25 || || concentrazione ≥ 5 % || 0,5 % ≤ concentrazione < 5 % Xn con R20, R21, R22 || || || concentrazione ≥ 5 % Le frasi di rischio R sono
attribuite al preparato secondo i seguenti criteri: –
l'etichettatura deve obbligatoriamente includere
una o più delle frasi R summenzionate a seconda della classificazione
usata; –
in linea di massima si applicano le frasi R valide
per la o le sostanze la cui concentrazione corrisponde alla classificazione più
rigorosa. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1,
pt. 2, tratt. 1 è2 2001/60/CE art. 1,
pt. 2, tratt. 2 2. Effetti irreversibili non letali dopo un'unica esposizione 2.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono
effetti irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di
esposizione — è1 R68 ç /via di
esposizione), i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 2,
espressi in percentuale peso/peso, determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato. Tabella 2 Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato T+ || T || Xn T+ con R39/via di esposizione || concentrazione ≥ 10 % R39 (*) obbligatoria || 1 % ≤ concentrazione < 10 % R39 (*) obbligatoria || 0,1 % ≤ concentrazione < 1 % è1 R68 ç (*) obbligatoria T con R39/via di esposizione || || concentrazione ≥ 10 % R39 (*) obbligatoria || 1 % ≤ concentrazione < 10 % è1 R68 ç (*) obbligatoria Xn con è1 R68 ç /via di esposizione || || || concentrazione ≥ 10 % è1 R68 ç (*) obbligatoria (*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate. 2.2. Preparati gassosi Per i gas che producono effetti
irreversibili non letali dopo una singola esposizione (R39/via di esposizione —
è1 R68 ç /via di
esposizione), i singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale
volume/volume fissati nella tabella 2a determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato. Tabella 2a Classificazione della sostanza (gas) || Classificazione del preparato gassoso T+ || T || Xn T+ con R39/via di esposizione || concentrazione ≥ 1 % R39 (*) obbligatoria || 0,2 % ≤ concentrazione < 1 % R39 (*) obbligatoria || 0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 % è2 R68 ç (*) obbligatoria T con R39/via di esposizione || || concentrazione ≥ 5 % R39 (*) obbligatoria || 0,5 % ≤ concentrazione < 5 % è2 R68 ç(*) obbligatoria Xn con è2 R68 ç /via di esposizione || || || concentrazione ≥ 5 % è2 R68 ç(*) obbligatoria (*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate. 3. Effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata 3.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono
effetti gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione),
i limiti di concentrazione singola fissati nella tabella 3, espressi in
percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato. Tabella 3 Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato T || Xn T con R48/via di esposizione || concentrazione ≥ 10 % R48 (*) obbligatoria || 1 % ≤ concentrazione < 10 % R48 (*) obbligatoria Xn con R48/via di esposizione || || concentrazione ≥ 10 % R48 (*) obbligatoria (*) Al fine di indicare la via di somministrazione/esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate. 3.2. Preparati gassosi Per i gas che producono effetti
gravi dopo esposizione ripetuta o prolungata (R48/via di esposizione), i
singoli limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume fissati
nella tabella 3a determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Tabella 3a Classificazione della sostanza (gas) || Classificazione dei preparati T || Xn T con R48/via di esposizione || concentrazione ≥ 5 % R48 (*) obbligatoria || 0,5 % ≤ concentrazione < 5 % R48 (*) obbligatoria Xn con R48/via di esposizione || || concentrazione ≥ 5 % R48 (*) obbligatoria (*) Al fine di indicare la via di somministrazione / esposizione (via di esposizione), le combinazioni di frasi R di cui al punto 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 della guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE ) devono essere utilizzate. 4. Effetti corrosivi ed irritanti, ivi comprese le lesioni
oculari gravi 4.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono
effetti corrosivi (R34-R35) o effetti irritanti (R36, R37, R38, R41), i limiti
di concentrazione singola specificati nella tabella 4, espressi in percentuale
peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Tabella 4 Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato C con R35 || C con R34 || Xi con R41 || Xi con R36, R37, R38 C con R35 || concentrazione ≥ 10 % R35 obbligatoria || 5 % ≤ concentrazione < 10 % R34 obbligatoria || 5 % (*) || 1 % ≤ concentrazione < 5 % R36/38 obbligatoria C con R34 || || concentrazione ≥ 10 % R34 obbligatoria || 10 % (*) || 5 % ≤ concentrazione < 10 % R36/38 obbligatoria Xi con R41 || || || concentrazione ≥ 10 % R41 obbligatoria || 5 % ≤ concentrazione < 10 % R36 obbligatoria Xi con R36, R37, R38 || || || || concentrazione ≥ 20 % R36, R37, R38 sono obbligatorie in base alla concentrazione se sono applicate alle sostanze considerate (*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36. ê 2001/60/CE art.
1, pt. 3 NB: La semplice applicazione del metodo
convenzionale ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o
irritanti può portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione
del rischio, se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH
del preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di
tenere conto delle osservazioni di cui al punto 3.2.5,
dell'allegato VI, della direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e
terzo trattino, della presente direttiva. ê 1999/45/CE 4.2. Preparati gassosi Per i gas che producono effetti di
questo tipo (R34, R35 o R36, R37, R38, R41), i singoli limiti di concentrazione
espressi in percentuale volume/volume fissati nella tabella 4a determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato. Tabella 4a Classificazione della sostanza (gas) || Classificazione del preparato gassoso C con R35 || C con R34 || Xi con R41 || Xi con R36, R37, R38 C con R35 || concentrazione ≥ 1 % R35 obbligatoria || 0,2 % ≤ concentrazione < 1 % R34 obbligatoria || 0,2 % (*) || 0,02 % ≤ concentrazione < 0,2 % R36/37/38 obbligatoria C con R34 || || concentrazione ≥ 5 % R34 obbligatoria || 5 % (*) || 0,5 % ≤ concentrazione < 5 % R36/37/38 obbligatoria Xi con R41 || || || concentrazione ≥ 5 % R41 obbligatoria || 0,5 % ≤ concentrazione < 5 % R36 obbligatoria Xi con R36, R37, R38 || || || || concentrazione ≥ 5 % R36, R37, R38 obbligatoria secondo il caso (*) Secondo la guida all'etichettatura (allegato VI della direttiva 67/548/CEE), le sostanze corrosive contrassegnate dalle frasi di rischio R35 o R34 devono essere considerate come contrassegnate anche dalla frase R41. Di conseguenza, se il preparato contiene sostanze corrosive con R35 o R34 al di sotto dei limiti di concentrazione per una classificazione del preparato come corrosivo, tali sostanze possono contribuire alla classificazione del preparato come irritante con R41 o irritante con R36. ê 2001/60/CE art.
1, pt. 3 NB: La semplice applicazione del metodo convenzionale
ai preparati contenenti sostanze classificate come corrosive o irritanti può
portare a errori per eccesso o per difetto della classificazione del rischio,
se non si tiene conto di altri fattori pertinenti (ad esempio, pH del
preparato). Pertanto, per la classificazione di corrosività, si prega di tenere
conto delle osservazioni di cui al punto
3.2.5, dell'allegato VI, della
direttiva 67/548/CEE e dell'articolo 6.3, secondo e terzo trattino, della
presente direttiva. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1,
pt. 2, tratt. 3 5. Effetti sensibilizzanti 5.1. Preparati non gassosi I preparati che producono tali
effetti, sono classificati sensibilizzanti con: –
il simbolo Xn e la frase R42, se questo
effetto può prodursi in seguito ad inalazione; –
il simbolo Xi e la frase R43, se questo
effetto può prodursi per contatto con la pelle. I limiti di concentrazione singola
specificati nella tabella 5, espressi in percentuale peso/peso determinano, ove
necessario, la classificazione del preparato. Tabella 5 Classificazione della sostanza || Classificazione dei gassosi Sensibilizzante con R42 || Sensibilizzante con R43 Sensibilizzante con R42 || concentrazione ≥ 1 % R42 obbligatoria || Sensibilizzante con R43 || || concentrazione ≥ 1 % R43 obbligatoria 5.2. Preparati gassosi I preparati gassosi che producono
tali effetti, sono classificati sensibilizzanti con: –
il simbolo Xn e la frase R42, se questo
effetto può prodursi in seguito ad inalazione. –
il simbolo Xi e la frase R43, se questo
effetto può prodursi tramite contatto con la pelle, I limiti di concentrazione singola
specificati nella tabella 5a, espressi in percentuale volume/volume
determinano, ove necessario, la classificazione del preparato. Tabella 5a Classificazione della sostanza (gas) || Classificazione del preparato gassoso Sensibilizzante con R42 || Sensibilizzante con R43 Sensibilizzante con R42 || concentrazione ≥ 0,2 % R42 obbligatoria || Sensibilizzante con R43 || || concentrazione ≥ 0,2 % R43 obbligatoria 6. Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione 6.1. Preparati non gassosi Per le sostanze che producono tali
effetti, i limiti di concentrazione specificati nella tabella 6, espressi
in percentuale peso/peso determinano, ove necessario, la classificazione del
preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio seguenti: Cancerogeno categorie 1 e 2: || T; R45 o R49 Cancerogeno categoria 3: || Xn; R40 Mutageno categorie 1 e 2: || T; R46 Mutageno categoria 3: || Xn; è1 R68 ç Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2: || T; R60 Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2: || T; R61 Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3: || Xn; R62 Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3: || Xn; R63 ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 1, lett. a) Tabella 6 Classificazione della sostanza || Classificazione dei preparati Categoria 1 e 2 || Categoria 3 Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49 || Concentrazione ≥ 0,1 % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso || Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40 || || Concentrazione ≥ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)] Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46 || Concentrazione ≥ 0,1 % mutageno R46 obbligatoria || Sostanze mutagene di categoria 3 con R68 || || Concentrazione ≥ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46) Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità) || Concentrazione ≥ 0,5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria || Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità) || || Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60) Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo) || Concentrazione ≥ 0,5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria || Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo) || || Concentrazione ≥ 5 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61) (*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione. ê 1999/45/CE è1 2001/60/CE art. 1,
pt. 2, tratt.5 6.2. Preparati gassosi Per i gas che producono tali
effetti, i limiti di concentrazione espressi in percentuale volume/volume
specificati nella seguente tabella 6a determinano, ove necessario, la
classificazione del preparato. Sono attribuiti i simboli e le frasi di rischio
seguenti: Cancerogeno categorie 1 e 2: || T; R45 o R49 Cancerogeno categoria 3: || Xn; R40 Mutageno categorie 1 e 2: || T; R46 Mutageno categoria 3: || Xn; è1 R68 ç Tossico per la riproduzione, fertilità categorie 1 e 2: || T; R60 Tossico per la riproduzione, sviluppo categorie 1 e 2: || T; R61 Tossico per la riproduzione, fertilità categoria 3: || Xn; R62 Tossico per la riproduzione, sviluppo categoria 3: || Xn; R63 ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 1, lett. b) Tabella 6a Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato Categorie 1 e 2 || Categoria 3 Sostanze cancerogene di categoria 1 o 2 con R45 o R49 || Concentrazione ≥ 0,1 % cancerogeno R45, R49 obbligatorie, secondo il caso || Sostanze cancerogene di categoria 3 con R40 || || Concentrazione ≥ 1 % cancerogeno R40 obbligatoria [se non è già stata attribuita la R45 (*)] Sostanze mutagene di categoria 1 o 2 con R46 || Concentrazione ≥ 0,1 % Mutageno R46 obbligatoria || Sostanze mutagene di categoria 3 con R68 || || Concentrazione ≥ 1 % mutageno R68 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R46) Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R60 (fertilità) || Concentrazione ≥ 0,2 % tossico per la riproduzione (fertilità) R60 obbligatoria || Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R62 (fertilità) || || Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (fertilità) R62 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R60) Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 1 o 2 con R61 (sviluppo) || Concentrazione ≥ 0,2 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R61 obbligatoria || Sostanze «tossiche per la riproduzione» di categoria 3 con R63 (sviluppo) || || Concentrazione ≥ 1 % tossico per la riproduzione (sviluppo) R63 obbligatoria (se non è già stata attribuita la R61) (*) Nei casi in cui al preparato sono assegnate la R49 e la R40, entrambe le frasi R devono essere mantenute, perché la R40 non distingue tra le vie di esposizione, mentre la R49 viene assegnata solo per l'inalazione. _____________ ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56, pt. 2, lett. f) è2 Rett.
1999/45/CE (GU L 6 del 10.1.2002, pag. 70) è3 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. g), tratt. 1 ALLEGATO III METODI DI VALUTAZIONE DEI PERICOLI PER
L'AMBIENTE DI UN PREPARATO, A NORMA DELL'ARTICOLO 7 Introduzione La valutazione sistematica di tutti gli
effetti pericolosi per l'ambiente è espressa mediante i limiti di
concentrazione espressi in percentuale peso/peso, salvo per i preparati gassosi
dove essi sono espressi in percentuale volume/volume con riferimento alla
classificazione della sostanza. La parte A illustra la procedura di calcolo ai
sensi della lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 7, e riporta le frasi
R da attribuire alla classificazione del preparato. La parte B fornisce i limiti di concentrazione
da utilizzare nell'applicazione del metodo convenzionale e i pertinenti simboli
e frasi R per la classificazione. A norma della lettera a) del paragrafo 1
dell'articolo 7, i rischi di un preparato per l'ambiente sono valutati secondo
il metodo convenzionale descritto nelle parti A e B del presente allegato,
applicando limiti di concentrazione individuali. a) Qualora alle sostanze pericolose
elencate è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç siano attribuiti i
limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione
descritto nella parte A del presente allegato, devono essere utilizzati detti
limiti di concentrazione. b) Se le sostanze pericolose non
figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o vi figurano senza
i limiti di concentrazione necessari per applicare il metodo di valutazione
descritto nella parte A del presente allegato, detti limiti sono attribuiti
secondo i valori indicati nella parte B del presente allegato. La parte C illustra i metodi di verifica della
valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico. PARTE A Procedura di valutazione dei pericoli
per l'ambiente a) Ambiente acquatico I. Metodo convenzionale per la
valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico Il metodo convenzionale per la
valutazione dei pericoli per l'ambiente acquatico tiene conto di tutti è2 i
rischi che un preparato può presentare ç per questo ambiente
secondo le specifiche seguenti: I preparati seguenti sono
classificati pericolosi per l'ambiente: 1. e sono contrassegnati con il simbolo «N»,
l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R50
e R53 (R50-53): 1.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in una
concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è3 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano è3 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 1.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 in
una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.1.1, lettera
a) o lettera b) se: dove: PN, R50—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato, LN, R50—53 || = || è il limite R50-53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, espresso in percentuale in peso; 2. e sono contrassegnati con il simbolo «N»,
l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e le frasi di rischio R51
e R53 (R51-R53) a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del
precedente punto I.1; ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1272/2008
art. 56, pt. 2, lett. g), tratt. 2 2.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o
R51-53 per una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 2.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53 o
R51-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti di cui al punto I.2.1,
lettera a) o lettera b) se: dove: PN, R50—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato, PN, R51—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato, LN, R51—53 || = || è il limite R51-53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53, espresso in percentuale in peso; 3. e sono contrassegnati con le frasi di
rischio R52 e R53 (R52-R53), a meno che il preparato non sia già classificato
ai sensi dei precedenti punti I.1 o I.2; ê 1999/45/CE
è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. g), tratt. 3 3.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53,
R51-53 o R52-53 per una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 1) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 3.2. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53,
R51-53 o R52-53 in una concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al
punto I.3.1, lettera a) o lettera b) se: dove: PN, R50—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato, PN, R51—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato, PR52—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato, LR52—53 || = || è il limite R52-53 rispettivo, fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53 o R51-53 o R52-53, espresso in percentuale in peso; 4. e contrassegnati con il simbolo «N»,
l'indicazione di pericolo «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio
R50, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi del precedente
punto I.1; ê 1999/45/CE
è1 1272/2008 art. 56 pt. 2 lett. g) tratt. 4 4.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 per
una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 2) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 4.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose pe l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.4.1, lettera a) o
lettera b) se: dove: PN, R50 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato, LN, R50 || = || è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, espresso in percentuale in peso; 4.3. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R50 che
non rispondono ai criteri di cui al punto I.4.1 o I.4.2 e contenenti una o
più sostanze classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le
frasi R50-53 per le quali: dove: PN, R50 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50, presente nel preparato, PN, R50—53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50-53, presente nel preparato, LN, R50 || = || è il limite R50 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R50 o R50-53, espresso in percentuale in peso; 5. e sono contrassegnati con la frase di
rischio R52, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei
precendenti punti I.1, I.2, I.3 o I.4; ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. g), tratt. 5 5.1. i preparati contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una
concentrazione singola, pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 3) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 5.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R52 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.5.1, lettera a) o
lettera b) se: dove: PR52 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, presente nel preparato, LR52 || = || è il limite R52 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R52, espresso in percentuale in peso; 6. e sono contrassegnati con la frase di
rischio R53, a meno che il preparato non sia già classificato ai sensi dei
precedenti punti I.1, I.2 o I.3; ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. g), tratt. 6 6.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 per
una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 4) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione; 6.2. i preparati contenenti più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 in una
concentrazione singola inferiore ai limiti fissati al punto I.6.1 a) o b) se: dove: PR53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato, LR53 || = || è il limite R53 fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, espresso in percentuale in peso; 6.3. i preparati contenenti più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con la frase R53 non rispondenti ai
criteri di cui al punto I.6.2 e contenenti una o più sostanze classificate
pericolose per l'ambiente e contrassegnate con le frasi R50-53, R51-53 o R52-53
per le quali: dove: PR53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53, presente nel preparato, PN, R50-53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R50-53, presente nel preparato, PN, R51-53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R51-53, presente nel preparato, PR52-53 || = || è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con le frasi R52-53, presente nel preparato, LR53 || = || è il limite R53 rispettivo fissato per ciascuna sostanza pericolosa per l'ambiente e contrassegnata con la frase R53 o R50-53 o R51‑53 o R52-53, espresso in percentuale in peso. b) Ambiente non acquatico 1. STRATO DI OZONO I. Metodo convenzionale per
valutare i preparati pericolosi per lo strato di ozono I preparati seguenti sono classificati pericolosi
per l'ambiente: 1. e contrassegnati con il simbolo «N»,
l'indicazione di pericolo: «pericoloso per l'ambiente» e la frase di rischio
R59; ê 1999/45/CE è1 1272/2008
art. 56 pt. 2 lett. h) 1.1. i preparati contenenti una o più sostanze
classificate pericolose per l'ambiente e contrassegnate con il simbolo «N» e la
frase di rischio R59 per una concentrazione singola pari o superiore: a) a quella fissata è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç per la o le sostanze
considerate, b) oppure a quella fissata alla parte B del
presente allegato (tabella 5) se la o le sostanze non figurano è1 nell'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, oppure vi figurano
senza limiti di concentrazione. 2. AMBIENTE TERRESTRE I. Valutazione dei preparati
pericolosi per l'ambiente terrestre La classificazione dei preparati
con le frasi di rischio seguenti avrà luogo dopo che saranno stati introdotti
nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE i criteri particolareggiati per
l'uso delle frasi. R54 || || Tossico per la flora R55 || || Tossico per la fauna R56 || || Tossico per gli organismi del terreno R57 || || Tossico per le api R58 || || Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente PARTE B Limiti di concentrazione da utilizzare
per la valutazione dei pericoli per l'ambiente I. Per l'ambiente acquatico I limiti di concentrazione fissati
nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso determinano la
classificazione del preparato in funzione della concentrazione singola della o
delle sostanze presenti, delle quali è pure indicata la classificazione. ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 2, lett. b) Tabella 1a Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato N, R50-53 || N, R51-53 || R52-53 N, R50-53 || Cfr. tabella 1b || Cfr. tabella 1b || Cfr. tabella 1b N, R51-53 || || Cn ≥ 25 % || 2,5 % ≤ Cn< 25 % R52-53 || || || Cn ≥ 25 % Per i preparati contenenti una sostanza classificata
con N, R50-53, si applicano i limiti di concentrazione e la conseguente
classificazione di cui alla tabella 1b. Tabella 1b Tossicità acquatica acuta ed effetti negativi a lungo termine delle sostanze molto tossiche per l’ambiente acquatico Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50-53 (mg/l) || Classificazione del preparato N, R50-53 || N, R51-53 || R52-53 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 || Cn ≥ 25 % || 2,5 % ≤ Cn< 25 % || 0,25 % ≤ Cn< 2,5 % 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 || Cn ≥ 2,5 % || 0,25 % ≤ Cn< 2,5 % || 0,025 % ≤ Cn< 0,25 % 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 || Cn ≥ 0,25 % || 0,025 % ≤ Cn< 0,25 % || 0,0025 % ≤ Cn< 0,025 % 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 || Cn ≥ 0,025 % || 0,0025 % ≤ Cn< 0,025 % || 0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 % 0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 || Cn ≥ 0,0025 % || 0,00025 % ≤ Cn< 0,0025 % || 0,000025 % ≤ Cn< 0,00025 % Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10). ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 2, lett. c) Tabella 2 Tossicità acquatica acuta Valore LC50 o EC50 [«L(E)C50»] della sostanza classificata come N, R50 o come N, R50-53 (mg/l) || Classificazione del preparato N, R50 0,1 < L(E)C50 ≤ 1 || Cn ≥ 25 % 0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1 || Cn ≥ 2,5 % 0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01 || Cn ≥ 0,25 % 0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001 || Cn ≥ 0,025 % 0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001 || Cn ≥ 0,0025 % Per i preparati contenenti sostanze con un valore LC50 o EC50 inferiore a 0,00001 mg/l, i limiti di concentrazione sono calcolati di conseguenza (in intervalli di fattore 10). ê 1999/45/CE Tabella 3 Tossicità acquatica Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato R52 R52 || Cn ≥ 25 % Tabella 4 Effetti nocivi a lungo termine Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato R 53 R53 || Cn ≥ 25 % N, R50-53 || Cn ≥ 25 % N, R51-53 || Cn ≥ 25 % R52-53 || Cn ≥ 25 % II. Per l'ambiente non acquatico I limiti di concentrazione fissati
nelle tabelle seguenti, espressi in percentuale peso/peso o per i preparati
gassosi in volume/volume determinano la classificazione del preparato in
funzione della concentrazione singola della o delle sostanze presenti, delle
quali è pure indicata la classificazione. ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 2, lett. d) Tabella 5 Pericoloso per lo strato di ozono Classificazione della sostanza || Classificazione del preparato N, R59 N con R59 || Cn ≥ 0,1 % ê 1999/45/CE
(adattato) PARTE C Metodi di prova per la valutazione dei
pericoli per l'ambiente acquatico La classificazione di un preparato è
effettuata in genere secondo il metodo convenzionale. Tuttavia, per determinare
la tossicità acquatica acuta, può rivelarsi opportuno in certi casi effettuare
prove sul preparato. Il risultato di queste prove sul preparato può
soltanto modificare la classificazione relativa alla tossicità acquatica acuta
che sarebbe ottenuta applicando il metodo convenzionale. Se il responsabile dell'immissione sul mercato
decide di effettuare queste prove, esse devono essere realizzate rispettando i
criteri di qualità dei metodi indicati Ö nell’allegato Õ, parte C del
regolamento (CE) n. 440/2008. Inoltre, le prove devono essere effettuate su
tutte e tre le specie previste secondo i criteri dell'allegato VI della
direttiva 67/548/CEE (alghe, dafnie e pesci) a meno che, dopo la prova su una
delle specie, sia già stata attribuita al preparato la classificazione più
elevata di pericolo relativa alla tossicità acquatica acuta oppure a meno che
non sia già disponibilie un risultato delle prove prima dell'entrata in vigore
della presente direttiva. _____________ ALLEGATO IV DISPOSIZIONI SPECIALI PER I RECIPIENTI
CONTENENTI PREPARATI OFFERTI O VENDUTI AL PUBBLICO PARTE A Recipienti che devono
essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini 1. I recipienti di qualsiasi capacità
contenenti preparati offerti o venduti al dettaglio e etichettati come molto
tossici, tossici o corrosivi, secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste
all'articolo 6 devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini. 2. I recipienti di qualsiasi capacità
contenenti preparati che presentano un pericolo all'inalazione (Xn, R65)
e classificati ed etichettati in base al punto 3.2.3 dell'allegato VI
della direttiva 67/548/CEE, ad eccezione dei preparati immessi sul mercato
sotto forma di aerosol o in un recipiente munito di un sistema di
nebulizzazione sigillato. 3. I recipienti di qualsiasi capacità
contenenti almeno una delle sostanze di seguito enumerate e presente in
concentrazione uguale o superiore alla concentrazione limite specifica N. || Identificazione della sostanza || CAS Reg. n. CAS Reg. n. || Nome || Einecs n. 1 || 67-56-1 || Metanolo || 2006596 || ≥ 3 % 2 || 75-09-2 || Diclorometano || 2008389 || ≥ 1 % che sono offerti o venduti al
dettaglio devono essere muniti di chiusure di sicurezza per bambini. PARTE B Recipienti che devono recare
un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto I recipienti di qualsiasi capacità contenenti
preparati offerti o venduti al dettaglio ed etichettati come molto tossici,
tossici, corrosivi, nocivi, estremamente infiammabili o facilmente infiammabili
secondo l'articolo 10 e nelle condizioni previste agli articoli 5 e 6, devono
recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto. Questa disposizione non si applica agli
aerosol classificati solo come estremamente infiammabili o facilmente
infiammabili. _____________ ê 2006/8/CE art.
1 e allegato, pt. 3 è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. i) è2 Rett.
2006/8/CE (GU L 43 del 15.2.2007, pag. 42) è3 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. j) ALLEGATO V DISPOSIZIONI SPECIALI CONCERNENTI
L’ETICHETTATURA DI TALUNI PREPARATI A. Preparati classificati come pericolosi ai sensi degli
articoli 5, 6 e 7 1. Preparati venduti al
pubblico 1.1. L’etichetta sull’imballaggio che
contiene tali preparati deve riportare, oltre agli specifici consigli di
prudenza, appropriati consigli di prudenza S1, S2, S45 o S46 secondo i criteri
stabiliti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE. 1.2. Se tali preparati sono classificati
molto tossici (T+), tossici (T) o corrosivi (C) ed è materialmente impossibile
fornire una simile informazione sull’imballaggio stesso, l’imballaggio che
contiene tali preparati deve essere corredato da istruzioni per l’uso precise e
comprensibili a tutti e comprendenti, se necessario, informazioni relative alla
distruzione dell’imballaggio vuoto. 2. Preparati destinati ad
essere utilizzati mediante nebulizzazione L’etichetta sull’imballaggio
contenente tali preparati deve obbligatoriamente riportare il consiglio di
prudenza S23 accompagnato da uno dei consigli di prudenza S38 o S51 scelto
secondo i criteri di applicazione stabiliti nell’allegato VI della
direttiva 67/548/CEE. 3. Preparati contenenti una
sostanza contrassegnata dalla frase R33: Pericolo di effetti cumulativi Se un preparato contiene almeno una
sostanza contrassegnata dalla frase R33, l’etichetta sull’imballaggio del
preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato
III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato
in concentrazione pari o superiore all’1 %, a meno che è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç siano indicati
valori diversi. 4. Preparati contenenti una
sostanza contrassegnata dalla frase R64: Possibile rischio per i neonati
nutriti con latte materno Se un preparato contiene almeno una
sostanza contrassegnata dalla frase R64, l’etichetta sull’imballaggio del
preparato deve riportare il testo di tale frase, come indicato nell’allegato
III della direttiva 67/548/CEE, qualora la sostanza sia presente nel preparato
in concentrazione pari o superiore all’1%, a meno che è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç siano indicati
valori diversi. B. Altri preparati indipendentemente dalla loro
classificazione ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 1. Preparati contenenti piombo 1.1. Pitture e vernici L’etichettatura sull’imballaggio di pitture e
vernici, il cui tenore in piombo determinato secondo la norma ISO 6503/1984 è
superiore a 0,15% (espresso in peso di metallo) del peso totale del preparato,
deve recare le seguenti indicazioni: «Contiene piombo. Da non utilizzare su oggetti che
possono essere masticati o succhiati dai bambini». Per gli imballaggi il cui contenuto è inferiore a
125 ml, deve essere riportata la frase seguente: «Attenzione! Contiene piombo». 2. Preparati contenenti
cianoacrilati 2.1. Adesivi L’etichetta sull’imballaggio contenente
direttamente colle a base di cianoacrilato deve riportare le seguenti
indicazioni: «Cianoacrilato Pericolo Si incolla alla pelle e agli occhi in pochi
secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.» Adeguati consigli di prudenza devono essere uniti
all’imballaggio. 3. Preparati contenenti
isocianati L’etichetta sull’imballaggio dei preparati
contenenti isocianati (monomeri, oligomeri, prepolimeri, ecc., tal quali o in
miscuglio) deve riportare le seguenti indicazioni: «Contiene isocianati. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante.» 4. Preparati contenenti resine
epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700 L’etichetta sull’imballaggio dei preparati
contenenti resine epossidiche di peso molecolare medio ≤ 700 deve
riportare le seguenti indicazioni: «Contiene resine epossidiche. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante». 5. Preparati contenenti cloro
attivo venduti al pubblico L’etichetta sull’imballaggio dei preparati
contenenti più dell’1 % di cloro attivo deve riportare le seguenti indicazioni: «Attenzione! Non utilizzare in combinazione con
altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro)». 6. Preparati contenenti cadmio
(leghe) e destinati ad essere utilizzati per la brasatura e la saldatura L’etichetta sull’imballaggio di tali preparati
deve recare in forma leggibile ed indelebile le seguenti menzioni: «Attenzione! Contiene cadmio. Durante l’utilizzazione si sviluppano fumi
pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza». 7. Preparati disponibili sotto
forma di aerosol Fatte salve le disposizioni della
presente direttiva, anche ai preparati disponibili sotto forma di aerosol si
applicano le disposizioni di etichettatura di cui ai punti 2.2 e 2.3
dell’allegato della direttiva 75/324/CEE. 8. Preparati contenenti
sostanze non ancora completamente testate Se un preparato contiene almeno una
sostanza che, in base alla direttiva 67/548/CEE reca la menzione è2 «Attenzione:
sostanza non ancora completamente sottoposta a test», ç l’etichetta
sull’imballaggio del preparato deve recare la menzione «Attenzione — questo
preparato contiene una sostanza non ancora completamente testata», qualora
questa sostanza sia presente in concentrazione pari o superiore all’1 %. 9. Preparati non classificati
come sensibilizzanti ma contenenti almeno una sostanza sensibilizzante L’etichetta sull’imballaggio dei
preparati contenenti almeno una sostanza classificata come sensibilizzante
presente in concentrazione pari o superiore allo 0,1% o in concentrazione pari
o superiore a quella specificata in una nota specifica per la sostanza è3 dall'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, deve recare
l’indicazione: «Contiene (nome della sostanza
sensibilizzante): può provocare una reazione allergica». 10. Preparati liquidi contenenti
idrocarburi alogenati L’etichetta sull’imballaggio dei
preparati liquidi che non presentano un punto d’infiammabilità o presentano un
punto d’infiammabilità superiore a 55 °C e contengono un idrocarburo
alogenato e sostanze infiammabili o facilmente infiammabili in concentrazione
superiore al 5 % deve recare, se del caso, la seguente indicazione: «Può diventare facilmente
infiammabile durante l’uso» o «Può diventare infiammabile durante l’uso». 11. Preparati contenenti una
sostanza contrassegnata dalla frase R67: L’inalazione dei vapori può provocare
sonnolenza e vertigini Se un preparato contiene una o più
sostanze contrassegnate dalla frase R67, l’etichetta sull’imballaggio del
preparato deve riportare il testo di tale frase, come stabilito dall’allegato
III della direttiva 67/548/CEE, qualora le sostanze siano presenti nel
preparato in concentrazione pari o superiore al 15%, a meno che: –
il preparato sia già classificato con le frasi R20,
R23, R26, R68/20, R39/23 o R39/26, –
il preparato sia in una confezione non superiore ai
125 ml. 12. Cementi e preparati di
cemento L’etichetta sull’imballaggio dei cementi e dei
preparati di cemento contenenti più dello 0,0002 % di cromo VI
idrosolubile sul peso totale a secco del cemento deve recare l’indicazione: «Contiene cromo VI. Può provocare una reazione
allergica» a meno che il preparato sia già classificato ed
etichettato come sensibilizzante da una frase R43. C. Preparati non classificati ai sensi degli articoli 5, 6 e
7 ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 1. Preparati non destinati alla
vendita al pubblico L’etichetta sull’imballaggio dei preparati di cui al
paragrafo 3, lettere a) e c) dell’articolo 31 del regolamento (CE)
n. 1907/2006 deve recare l’indicazione seguente: «Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta
per gli utilizzatori professionali». _____________ ê 1999/45/CE
(adattato) è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. k) ALLEGATO VI RISERVATEZZA DELL'IDENTITÀ CHIMICA DI
UNA SOSTANZA PARTE A Informazioni che devono figurare nella
richiesta di riservatezza Note introduttive A. L'articolo 14 precisa a quali
condizioni il responsabile dell'immissione sul mercato può avvalersi della
riservatezza. B. Per evitare più dichiarazioni di
riservatezza relative alla stessa sostanza utilizzata in preparati diversi, è
sufficiente un'unica richiesta di riservatezza se alcuni preparati hanno: –
le stesse componenti pericolose presenti nella
stessa gamma di concentrazione; –
la stessa classificazione e la stessa
etichettatura; –
gli stessi utilizzi. Per non rivelare l'identità chimica
della stessa sostanza presente in tutti i preparati in questione, deve essere
utilizzata un'unica denominazione alternativa. La richiesta di riservatezza
deve comprendere tutte le informazioni previste nella richiesta qui di seguito,
senza dimenticare il nome o la denominazione commerciale di ciascun preparato. C. La denominazione alternativa
utilizzata sull'etichetta deve essere la stessa che figura nella rubrica 3 «Composizione/informazioni
sugli ingredienti» Ö dell’allegato
II Õ al regolamento (CE)
n. 1907/2006. Questo implica l'uso di una
denominazione alternativa che fornisca sufficienti informazioni sulla sostanza
per garantire una manipolazione senza pericolo del preparato. D. Nel presentare la richiesta di
utilizzo di una denominazione alternativa, il responsabile dell'immissione sul
mercato deve tener conto della necessità di fornire informazioni sufficienti a
garantire che siano prese le necessarie precauzioni per la salute e la
sicurezza sul posto di lavoro e che possano essere ridotti al minimo i rischi
derivanti dalla manipolazione del preparato. Richiesta di riservatezza A norma
dell'articolo 14, la richiesta di riservatezza deve obbligatoriamente
comprendere le informazioni seguenti: 1. Nome e indirizzo completo (compreso
il numero di telefono) del responsabile dell'immissione sul mercato all'interno
Ö dell’Unione Õ (produttore,
importatore o distributore). 2. Indicazione precisa della/e
sostanza/e per la/e quale/i è richiesta la riservatezza, e della denominazione
alternativa. Numero CAS || Numero EINECS || Nome chimico secondo nomenclatura internazionale e classificazione (è1 l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç o classificazione provvisoria) || Denominazione alternativa a) || || b) || || c) || || NB: Per le sostanze classificate provvisoriamente, bisogna aggiungere le informazioni (riferimenti bibliografici) che dimostrano che la classificazione provvisoria è stata effettuata tenendo conto di tutti i dati pertinenti e disponibili relativi alle proprietà della sostanza. 3. Motivazione della riservatezza
(probabilità — plausibilità). 4. Nome/i commerciale/i o
designazione/i del/i preparato/i. 5. La denominazione o il nome
commerciale sono gli stessi in tutta Ö l‘Unione Õ? SÌ || NO In caso negativo, precisare il nome
o la denominazione commerciale utilizzati negli altri Stati membri: ê 2006/96/CE art.
1 e allegato, pt. G Belgio: Bulgaria: Repubblica ceca: Danimarca: Germania: Estonia: Irlanda: Grecia: Spagna: Francia: Italia: Cipro: Lettonia: Lituania: Lussemburgo: Ungheria: Malta: Paesi Bassi: Austria: Polonia: Portogallo: Romania: Slovenia: Slovacchia: Finlandia: Svezia: Regno Unito: ê 1999/45/CE è1 1272/2008 art. 56, pt. 2, lett. l) è2 1272/2008
art. 56, pt. 3 è3 1272/2008
art. 56, pt. 4 è4 Rettifica
1999/45/CE (GU L … del …, pag. …) 6. Composizione del/i preparato/i (come
definita al titolo 3 dell’allegato II del regolamento. 7. Classificazione del/dei preparato/i
a norma dell'articolo 6 della presente direttiva. 8. Etichettatura del/dei preparato/i a
norma dell'articolo 10 della presente direttiva. 9. Utilizzi previsti del/dei
preparato/i. 10. Scheda/e dati di sicurezza a norma del
regolamento (CE) n. 1907/2006. PARTE B Guida lessicale per stabilire le
denominazioni alternative (nomi generici) 1. Nota introduttiva Questa guida lessicale è basata
sulla procedura di classificazione delle sostanze pericolose (ripartizione
delle sostanze in famiglie), quale riportata è1 nell'allegato VI,
parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç. Possono essere utilizzate
denominazioni alternative a quelle basate sulla seguente guida. Tuttavia, le
denominazioni scelte devono fornire in ciascun caso informazioni sufficienti a
garantire che il preparato possa essere manipolato senza rischi e che possano
essere prese le necessarie precauzioni per la salute e la sicurezza sul posto
di lavoro. Le famiglie sono definite nel modo
seguente: –
sostanze inorganiche od organiche che hanno in
comune l'elemento chimico più caratteristico che determina le loro proprietà.
Il nome della famiglia è dedotto dal nome dell'elemento chimico. Queste
famiglie sono numerate come è2 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç in base al numero
atomico dell'elemento chimico (da 001 a 103); –
sostanze organiche che hanno in comune il gruppo
funzionale più caratteristico che determina le loro proprietà. Il nome della famiglia è dedotto
dal nome del gruppo funzionale. Queste famiglie sono numerate in
base al numero convenzionale di cui è2 all'allegato
VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç (da 601 a 650). In alcuni casi sono state aggiunte
sottofamiglie che raggruppano le sostanze che hanno in comune caratteristiche
specifiche. 2. Determinazione del nome generico Principi generali La determinazione del nome generico
avviene secondo la seguente procedura generale, in due tappe consecutive: i) identificazione dei gruppi funzionali e
degli elementi chimici presenti nella molecola; ii) presa in considerazione dei gruppi
funzionali e degli elementi chimici più significativi. I gruppi funzionali e gli elementi
identificati presi in considerazione sono i nomi delle famiglie e delle
sottofamiglie definiti al punto 3 seguente, il cui elenco non ha tuttavia
carattere esclusivo. 3. Ripartizione delle sostanze
in famiglie e in sottofamiglie Numero della famiglia è1 l'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç || Famiglie Sottofamiglie 001 || Composti dell'idrogeno Idruri 002 || Composti dell'elio 003 || Composti del litio 004 || Composti del berillio 005 || Composti del boro Borani Borati 006 || Composti del carbone Carbammati Composti inorganici del carbone Sali dell'acido cianidrico Urea e derivati 007 || Composti dell'azoto Composti di ammonio quaternario Composti acidi dell'azoto Nitrati Nitriti 008 || Composti dell'ossigeno 009 || Composti del fluoro Fluoruri inorganici 010 || Composti del neon 011 || Composti del sodio 012 || Composti del magnesio Derivati organometallici del magnesio 013 || Composti dell'alluminio Derivati organometallici dell'alluminio 014 || Composti del silicio Siliconi Silicati 015 || Composti del fosforo Composti acidi del fosforo Composti del fosfonio Esteri fosforici Fosfati Fosfiti Fosforamidi e derivati 016 || Composti dello zolfo Composti acidi dello zolfo Mercaptani Solfati Solfiti 017 || Composti del cloro Clorati Perclorati 018 || Composti dell'argon 019 || Composti del potassio 020 || Composti del calcio 021 || Composti dello scandio 022 || Composti del titanio 023 || Composti del vanadio 024 || Composti del cromo Composti del cromo VI (cromati) 025 || Composti del manganese 026 || Composti del ferro 027 || Composti del cobalto 028 || Composti del nichel 029 || Composti del rame 030 || Composti dello zinco Derivati organometallici dello zinco 031 || Composti del gallio 032 || Composti del germanio 033 || Composti dell'arsenico 034 || Composti del selenio 035 || Composti del bromo 036 || Composti del cripton 037 || Composti del rubidio 038 || Composti dello stronzio 039 || Composti dell'ittrio 040 || Composti dello zirconio 041 || Composti del niobio 042 || Composti del molibdeno 043 || Composti del tecnezio 044 || Composti del rutenio 045 || Composti del rodio 046 || Composti del palladio 047 || Composti dell'argento 048 || Composti del cadmio 049 || Composti dell'indio 050 || Composti dello stagno Derivati organometallici dello stagno 051 || Composti dell'antimonio 052 || Composti del tellurio 053 || Composti dello iodio 054 || Composti dello xeno 055 || Composti del cesio 056 || Composti del bario 057 || Composti del lantanio 058 || Composti del cerio 059 || Composti del praseodimio 060 || Composti del neodimio 061 || Composti del promezio 062 || Composti del samario 063 || Composti dell'europio 064 || Composti del gadolinio 065 || Composti del terbio 066 || Composti del disprosio 067 || Composti dell'olmio 068 || Composti dell'erbio 069 || Composti del tulio 070 || Composti dell'itterbio 071 || Composti del lutezio 072 || Composti dell'afnio 073 || Composti del tantalio 074 || Composti del tungsteno 075 || Composti del renio 076 || Composti dell'osmio 077 || Composti dell'iridio 078 || Composti del platino 079 || Composti dell'oro 080 || Composti del mercurio Derivati organometallici del mercurio 081 || Composti del tallio 082 || Composti del piombo Derivati organometallici del piombo 083 || Composti del bismuto 084 || Composti del polonio 085 || Composti dell'astato 086 || Composti del radon 087 || Composti del francio 088 || Composti del radio 089 || Composti dell'attinio 090 || Composti del torio 091 || Composti del protactinio 092 || Composti dell'uranio 093 || Composti del nettunio 094 || Composti del plutonio 095 || Composti dell'americio 096 || Composti del curio 097 || Composti del berkelio 098 || Composti del californio 099 || Composti dell'einsteinio 100 || Composti del fermio 101 || Composti del mendelevio 102 || Composti del nobelio 103 || Composti del laurenzio 601 || Idrocarburi Idrocarburi alifatici Idrocarburi aromatici Idrocarburi aliciclici Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 602 || Idrocarburi alogenati (*) Idrocarburi alifatici alogenati (*) Idrocarburi aromatici alogenati (*) Idrocarburi aliciclici alogenati (*) (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno 603 || Alcoli e derivati Alcoli alifatici Alcoli aromatici Alcoli aliciclici Alcanolamine Derivati epossidici Eteri Glicoli eteri Glicoli e polioli 604 || Fenoli e derivati Derivati alogenati (*) dei fenoli (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno 605 || Aldeidi e derivati Aldeidi alifatiche Aldeidi aromatiche Aldeidi alicicliche Acetali alifatici Acetali aromatici Acetali aliciclici 606 || Chetoni e derivati Chetoni alifatici Chetoni aromatici (*) Chetoni aliciclici (*) Compresi i chinoni 607 || Acidi organici e derivati Acidi alifatici Acidi alifatici alogenati (*) Acidi aromatici Acidi aromatici alogenati (*) Acidi aliciclici Acidi aliciclici alogenati (*) Anidridi di acido alifatico Anidridi di acido alifatico alogenato (*) Anidridi di acido aromatico Anidridi di acido aromatico alogenato (*) Anidridi di acido aliciclico Anidridi di acido aliciclico alogenato (*) Sali di acido alifatico Sali di acido alifatico alogenato (*) Sali di acido aromatico Sali di acido aromatico alogenato (*) Sali di acido aliciclico Sali di acido aliciclico alogenato (*) Esteri di acido alifatico Esteri di acido alifatico alogenato (*) Esteri di acido aromatico Esteri di acido aromatico alogenato (*) Esteri di acido aliciclico Esteri di acido aliciclico alogenato (*) Esteri di glicoli eteri Acrilati Metacrilati Lactoni Alogenuri d'acile (*) Da precisare secondo la famiglia corrispondente all'alogeno 608 || Nitrili e derivati 609 || Nitrocomposti 610 || Composti cloronitrati 611 || Azossicomposti e azocomposti 612 || Derivati amminici Ammine alifatiche e derivati Ammine alicicliche e derivati Ammine aromatiche e derivati Anilina e derivati Benzidina e derivati 613 || Basi eterocicliche e derivati Benzimidazolo e derivati Imidazolo e derivati Piretrinoidi Chinolina e derivati Triazina e derivati Triazolo e derivati 614 || Glucosidi e alcaloidi Alcaloidi e derivati Glucosidi e derivati 615 || Cianati e isocianati Cianati Isocianati 616 || Ammidi e derivati Acetammide e derivati Anilidi 617 || Perossidi organici 647 || Enzimi 648 || Derivati complessi del carbone Estratto acido Estratto alcalino Olio di antracene Residuo di estratto di olio di antracene Frazione di olio di antracene Olio carbolico Residuo di estratto di olio carbolico Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido Liquidi di carbone, solventi per l'estrazione con solvente liquido Carbolio Catrame di carbone Residuo di estratto di catrame di carbone fossile Residui fossili di catrame di carbone fossile Coke (catrame di carbone) bassa temperatura, pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), pece di alta temperatura Coke (catrame di carbone), mista pece di carbone di alta temperatura Benzolo grezzo Fenoli grezzi Basi di catrame grezze Basi distillate Fenoli distillati Distillati Distillati (carbone), estrazione con solvente liquido, primaria Distillati (carbone), idrocracking di estrazione con solvente Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente Distillati (carbone), frazione intermedia idrogenata di idrocracking di estrazione con solvente Residui di estrazione (carbone), catrame di carbone a bassa temperatura, alcalino Olio fresco Combustibili, diesel, estrazione del carbone con solvente, di idrocracking, idrogenati Combustibili per aerei a reazione, estrazione del carbone con solvente, d'idrocracking, idrogenati Benzina, estrazione del carbone con solvente, nafta di idrocracking Prodotti da trattamento termico Olio di antracene pesante Ridistillati di olio di antracene pesante Olio leggero Olio leggero lavato, altobollente Olio leggero lavato, mediobollente Olio leggero lavato, bassobollente Ridistillati di olio leggero, altobollenti Ridistillati di olio leggero, mediobollenti Ridistillati di olio leggero, bassobollenti Olio metilnaftalenico Residuo di estratto di olio di metilnaftalene Nafta (carbone) estrazione con solvente di idrocracking Olio naftalenico Residuo di estratto di olio naftalenico Olio naftalenico ridistillato Pece Ridistillati di pece è4 Residui peciosi ç Residui peciosi trattati termicamente Pece ossidata Prodotti di pirolisi Ridistillati Residui (carbone), estrazione con solvente liquido Catrame, carbone bruno Catrame, carbone bruno, bassa temperatura Olio di catrame, altobollente Olio di catrame, mediobollente Olio lavaggio gas Residuo di estratto di olio lavaggio gas Olio lavaggio gas ridistillato 649 || Derivati complessi del petrolio Petrolio grezzo Gas di petrolio Nafta con basso punto di ebollizione Nafta modificata con basso punto di ebollizione Nafta di cracking catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di reforming catalitico con basso punto di ebollizione Nafta di cracking termico con basso punto di ebollizione Nafta di «hydrotreating» con basso punto di ebollizione Nafta con basso punto di ebollizione — non specificata Cherosene ottenuto per via diretta Cherosene — non specificato Gasolio da cracking Gasolio — non specificato Olio combustibile denso Grasso lubrificante Olio base non raffinato o mediamente raffinato Olio base — non specificato Estratto aromatico distillato Estratto aromatico distillato (trattato) Olio di sedimento Paraffina molle Petrolato 650 || Sostanze diverse Non utilizzare queste famiglie ma le famiglie e le sottofamiglie summenzionate 4. Applicazione pratica Dopo aver stabilito se la sostanza
appartiene a una o più famiglie o sottofamiglie dell'elenco, il nome generico
può essere stabilito nel seguente modo: 4.1. Se il nome di una famiglia o di una
sottofamiglia è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i gruppi
funzionali significativi, tale nome è scelto come nome generico: Esempi: –
1,4 diidrossibenzene famiglia 604 || : || fenoli e derivati nome generico || : || derivato di fenolo –
Butanolo famiglia 603 || : || alcoli e derivati sottofamiglia || : || alcoli alifatici nome generico || : || alcole alifatico –
2-isopropossietanolo famiglia 603 || : || alcoli e derivati sottofamiglia || : || eteri di glicole nome generico || : || etere di glicole –
Metile acrilato famiglia 607 || : || acidi organici e derivati sottofamiglia || : || acrilati nome generico || : || acrilato 4.2. Se il nome di una famiglia o di una
sottofamiglia non è sufficiente a caratterizzare gli elementi chimici o i
gruppi funzionali significativi, il nome generico è una combinazione del nome
di più famiglie o sottofamiglie: Esempi: –
Clorobenzene famiglia 602 || : || idrocarburi alogenati sottofamiglia || : || idrocarburi aromatici alogenati famiglia 017 || : || composti del cloro nome generico || : || idrocarburo aromatico clorurato –
Acido 2, 3, 6-triclorofenilacetico famiglia 607 || : || acidi organici sottofamiglia || : || acidi aromatici alogenati famiglia 017 || : || composti del cloro nome generico || : || acido aromatico clorurato –
1-cloro-1-nitropropano famiglia 610 || : || derivati cloronitrati famiglia 601 || : || idrocarburi sottofamiglia || : || idrocarburi alifatici nome generico || : || idrocarburo alifatico cloronitrato –
Ditiopirofosfato di tetrapropile famiglia 015 || : || composti del fosforo sottofamiglia || : || esteri fosforici famiglia 016 || : || composti dello zolfo nome generico || : || estere tiofosforico NB: Per alcuni
elementi, in particolare dei metalli, il nome della famiglia o della
sottofamiglia può essere precisato dalle parole «inorganici» o «organici». Esempi: –
Cloruro di mercurio famiglia 080 || : || composti del mercurio nome generico || : || composto inorganico del mercurio –
Acetato di bario famiglia 056 || : || composti del bario nome generico || : || composto organico del bario –
Etile nitrito famiglia 007 || : || composti dell'azoto sottofamiglia || : || nitriti nome generico || : || nitrito organico –
Idrosolfito di sodio famiglia 016 || : || composti dello zolfo nome generico || : || composto inorganico dello zolfo (I suddetti esempi riguardano
sostanze ricavate è3 dalla
parte 3 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 ç, che possono rendere
necessaria una richiesta di riservatezza.) _____________ ALLEGATO VII PREPARATI DI CUI ALL'ARTICOLO 12,
PARAGRAFO 2 I preparati di cui al punto 9.3 dell'allegato
VI della direttiva 67/548/CEE. _____________ é ALLEGATO VIII Parte A Direttiva abrogata ed elenco delle sue
modificazioni successive
(di cui all’articolo 22) Direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1) || || || Direttiva 2001/60/CE della Commissione (GU L 226 del 22.8.2001, pag. 5) || || Regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) || limitatamente al punto 90 dell’allegato III || Direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35) || limitatamente ai riferimenti alla direttiva 1999/45/CE all'articolo 1 e punto I.B dell’allegato || Direttiva 2006/8/CE della Commissione (GU L 19 del 24.1.2006, pag. 12) || || Direttiva 2006/96/CE del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81) || limitatamente ai riferimenti all’articolo 1, sezione G dell’allegato alla direttiva 1999/45/CE || Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1) || limitatamente all’articolo 140 || Regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 21.11.2008, pag. 1) || limitatamente al punto 3.5 dell’allegato || Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1) || limitatamente all’articolo 56 Parte B Elenco dei termini di recepimento nel
diritto nazionale
(di cui all’articolo 22) Direttiva || Termine per il recepimento 1999/45/CE || 30 luglio 2002 2001/60/CE || 30 luglio 2002 2004/66/CE || 1° maggio 2004 2006/8/CE || 1° marzo 2007 2006/96/CE || 1° gennaio 2007 _____________ ALLEGATO IX Tavola di Concordanza Direttiva 1999/45/CE || Presente direttiva Articolo 1, paragrafo 1, alinea || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1, frase conclusiva || Articolo 1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 2, alinea || Articolo 1, paragrafo 2, alinea Articolo 1, paragrafo 2, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) Articolo 1, paragrafo 2, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 2, lettera b) Articolo 1, paragrafo 3, alinea || Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 3, terzo trattino || __ Articolo 1, paragrafo 3, frase conclusiva || Articolo 1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 4 || Articolo 1, paragrafo 4 Articolo 1, paragrafo 5 || Articolo 1, paragrafo 5 Articolo 1, paragrafo 6, alinea || Articolo 1, paragrafo 6, alinea Articolo 1, paragrafo 6, primo trattino || Articolo 1, paragrafo 6, lettera a) Articolo 1, paragrafo 6, secondo trattino || Articolo 1, paragrafo 6, lettera b) Articolo 2, paragrafo 1, alinea || Articolo 2, paragrafo 1, alinea Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) || Articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c) Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) || __ Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera d) Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera e) Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera f) Articolo 2, paragrafo 1, lettera h) || Articolo 2, paragrafo 1, lettera g) Articolo 2, paragrafo 2, alinea || Articolo 2, paragrafo 2, alinea Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c) || Articolo 2, paragrafo 2, lettere a), b) e c) Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), alinea || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), alinea Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), primo trattino || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto i) Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), secondo trattino || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto ii) Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), terzo trattino || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iii) Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), quarto trattino || Articolo 2, paragrafo 2, lettera d), punto iv) Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o) || Articolo 2, paragrafo 2, lettere da e) a o) Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea || Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, alinea Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, primo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a) Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera b) Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, terzo trattino || Articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera c) Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma || Articolo 3, paragrafo 1, secondo e terzo comma Articolo 3, paragrafo 2, alinea || Articolo 3, paragrafo 2, alinea Articolo 3, paragrafo 2, primo trattino || Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) Articolo 3, paragrafo 2, secondo trattino || __ Articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino || Articolo 3, paragrafo 2, lettera b) Articolo 3, paragrafo 2, quarto trattino || __ Articolo 3, paragrafo 2, quinto trattino || __ Articolo 3, paragrafo 2, sesto trattino || __ Articolo 3, paragrafo 2, frase conclusiva || Articolo 3, paragrafo 2, alinea Articolo 3, paragrafo 3 || Articolo 3, paragrafo 3 Articolo 4 || Articolo 4 Articolo 5, paragrafo 1 || Articolo 5, paragrafo 1 Articolo 5, paragrafo 2, primo alinea || Articolo 5, paragrafo 2, alinea Articolo 5, paragrafo 2, secondo alinea || Articolo 5, paragrafo 2, alinea Articolo 5, paragrafo 2, primo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, lettera a) Articolo 5, paragrafo 2, secondo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) Articolo 5, paragrafo 2, terzo trattino || Articolo 5, paragrafo 2, lettera c) Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 || Articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 Articolo 6, paragrafi 1 e 2 || Articolo 6, paragrafi 1 e 2 Articolo 6, paragrafo 3, alinea || Articolo 6, paragrafo 3, alinea Articolo 6, paragrafo 3, prima parte del primo trattino || Articolo 6, paragrafo 3, alinea Articolo 6, paragrafo 3, seconda parte del primo trattino || Articolo 6, paragrafo 3, primo trattino Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino || Articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino || Articolo 6, paragrafo 3, terzo trattino Articolo 6, paragrafo 4 || Articolo 6, paragrafo 4 Articolo 7 || Articolo 7 Articolo 8, paragrafi 1 e 2 || Articolo 8, paragrafi 1 e 2 Articolo 8, paragrafo 3, alinea || Articolo 8, paragrafo 3, alinea Articolo 8, paragrafo 3, primo trattino || Articolo 8, paragrafo 3, lettera a) Articolo 8, paragrafo 3, secondo trattino || Articolo 8, paragrafo 3, lettera b) Articolo 8, paragrafo 3, terzo trattino || Articolo 8, paragrafo 3, lettera c) Articolo 8, paragrafo 4 || Articolo 8, paragrafo 4 Articolo 9, punto 1, alinea || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, alinea Articolo 9, punto 1.1, alinea || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alinea Articolo 9, punto 1.1, primo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto i) Articolo 9, punto 1.1, secondo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto ii) Articolo 9, punto 1.1, terzo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iii) Articolo 9, punto 1.1, quarto trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera a), punto iv) Articolo 9, punto 1.2, alinea || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), alinea Articolo 9, punto 1.2, primo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto i) Articolo 9, punto 1.2, secondo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera b), punto ii) Articolo 9, punto 1.3, primo comma, alinea || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), alinea Articolo 9, punto 1.3, primo comma, primo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto i) Articolo 9, punto 1.3, primo comma, secondo trattino || Articolo 9, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punto ii) Articolo 9, punto 1.3, secondo comma || Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma Articolo 9, paragrafo 2 || Articolo 9, paragrafo 2 Articolo 10, punto 1.1, alinea || Articolo 10, paragrafo 1, alinea Articolo 10, punto 1.1, lettera a) || Articolo 10, paragrafo 1, lettera a) Articolo 10, punto 1.1, lettera b) || Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) Articolo 10, punto 1.2 || Articolo 10, paragrafo 2 Articolo 10, punto 2, alinea || Articolo 10, paragrafo 3, alinea Articolo 10, punto 2.1 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera a) Articolo 10, punto 2.2 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera b) Articolo 10, punto 2.3, alinea || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), alinea Articolo 10, punto 2.3, punto 2.3.1 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto i) Articolo 10, punto 2.3.2 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto ii) Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, alinea || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, alinea Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, primo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, primo trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, secondo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, secondo trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, terzo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, terzo trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quarto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quarto trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, quinto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, quinto trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, sesto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, sesto trattino Articolo 10, punto 2.3.3, primo comma, frase conclusiva || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), primo comma, alinea Articolo 10, punto 2.3.3, secondo comma || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iii), secondo comma Articolo 10, punto 2.3.4, alinea || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), alinea Articolo 10, punto 2.3.4, primo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), primo trattino Articolo 10, punto 2.3.4, secondo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), secondo trattino Articolo 10, punto 2.3.4, terzo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), terzo trattino Articolo 10, punto 2.3.4, quarto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quarto trattino Articolo 10, punto 2.3.4, quinto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), quinto trattino Articolo 10, punto 2.3.4, sesto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), sesto trattino Articolo 10, punto 2.3.4, settimo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), settimo trattino Articolo 10, punto 2.3.4, frase finale || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto iv), alinea Articolo 10, punto 2.3.5 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera c), punto v) Articolo 10, punto 2.4, primo comma || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), primo comma Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, alinea || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, alinea Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, primo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto i) Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, secondo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto ii) Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, terzo trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iii) Articolo 10, punto 2.4, secondo comma, quarto trattino || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), secondo comma, punto iv) Articolo 10, punto 2.4, terzo comma || Articolo 10, paragrafo 3, lettera d), terzo comma Articolo 10, punto 2.5 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera e) Articolo 10, punto 2.6 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera f) Articolo 10, punto 2.7 || Articolo 10, paragrafo 3, lettera g) Articolo 10, punto 3 || Articolo 10, paragrafo 4 Articolo 10, punto 4, alinea || Articolo 10, paragrafo 5, alinea Articolo 10, punto 4, primo trattino || Articolo 10, paragrafo 5, lettera a) Articolo 10, punto 4, secondo trattino || Articolo 10, paragrafo 5, lettera b) Articolo 10, punto 5 || Articolo 10, paragrafo 6 Articolo 11, paragrafi da 1 a 5 || Articolo 11, paragrafi da 1 a 5 Articolo 11, paragrafo 6, alinea || Articolo 11, paragrafo 6, alinea Articolo 11, paragrafo 6, lettera a) || Articolo 11, paragrafo 6, lettera a) Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, alinea || Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, alinea Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, primo trattino || Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto i) Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, secondo trattino || Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), primo comma, punto ii) Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma || Articolo 11, paragrafo 6, lettera b), secondo comma Articoli 12 e 13 || Articoli 12 e 13 Articolo 15 || Articolo 14, paragrafi da 1 a 5 __ || Articolo 14, paragrafo 6 Articolo 16 || Articolo 15 Articolo 17 || Articolo 16 Articolo 18 || Articolo 17 Articolo 19 || Articolo 18 Articolo 20 || Articolo 19 Articolo 20bis, paragrafi 1 e 2 || Articolo 21 Articolo 20bis, paragrafo 3 || __ __ || Articolo 20 __ || Articolo 22 Articolo 21 || __ Articolo 22 || __ Articolo 23 || Articolo 23 Articolo 24 || Articolo 24 Allegato I - VII || Allegato I - VII Allegato VIII || __ Allegato IX || __ __ || Allegato VIII __ || Allegato IX _____________ [1] COM(87) 868 PV. [2] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. [3] V. Allegato VIII, parte A alla presente proposta. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […]. [6] GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. [7] V. allegato VIII parte A. [8] GU L Ö 276 del
20.10.2010, pag. 33 Õ. [9] GU L 396 del
30.12.2006, pag. 1. [10] GU L Ö 309 del
24.11.2009, pag. 1 Õ. [11] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. [12] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. [13] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850. [14] GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1. [15] GU L 225 del 21.8.2001, pag. 1. [16] GU L 355 del 30.12.1998, pag. 1. [17] GU L 154 del 5.6.1992, pag. 1. [18] GU L 110 del 4.5.1993, pag. 20. [19] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13. [20] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1 [21] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67. [22] GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. [23] GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3. [24] GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1. [25] GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1. [26] GU L 147 del 9.6.1975, pag. 40. [27] GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 1. [28] GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 67. [29] GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44. [30] GU L 155 dell'11.6.2011, pag. 176. [31] GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.