52012PC0003

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio. /* COM/2012/03 definitivo - 2010/0252 (COD) */


2010/0252 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la

posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio.

1.           Contesto

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010) 471 def. – 2010/0252 COD): || 20 settembre 2010

Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 16 febbraio 2011

Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 11 maggio 2011

Data di trasmissione della proposta modificata: || 11 maggio 2011 SP (2011)5858

Data di adozione della posizione del Consiglio: || 13 dicembre 2011

2.           Finalità della proposta della Commissione

La proposta di programma sulla politica dello spettro radio (RSPP) basata sull'articolo 114 del TFUE, risponde all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva quadro 2002/21/CE, quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE a presentare una proposta legislativa volta a porre in essere un programma pluriennale che definisca gli orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio.

L'RSPP riflette l'importanza della disponibilità e dell'uso efficiente dello spettro radio per il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e per altre politiche UE quali i trasporti, la ricerca, l'osservazione della Terra, i sistemi di navigazione satellitare, la protezione dell'ambiente e la lotta contro il riscaldamento globale. L'RSPP costituisce parte integrante dell'agenda digitale per l'Europa della Commissione e contribuisce a realizzare la strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, poiché lo spettro radio è un elemento essenziale per la società digitale, i servizi senza fili ad alta velocità, la ripresa economica, la crescita, i posti di lavoro di qualità e la competitività della UE a lungo termine. La legge sul mercato unico invita inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare la proposta senza indugio.

L'RSPP creerà un processo per determinare in che modo l'uso dello spettro radio possa contribuire agli obiettivi dell'UE e a ottimizzare i benefici dal punto di vista sociale, economico e ambientale. Il programma è fondato sui principi normativi dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche e sulla decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) e riafferma i principi da applicare a tutti i tipi di uso dello spettro, stabilisce gli obiettivi per le iniziative dell'UE ed elenca le azioni da intraprendere.

3.           Osservazioni sulla posizione del Consiglio

La posizione del Consiglio in prima lettura è il risultato di un compromesso raggiunto dopo negoziati informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione, culminato nella riunione informale di dialogo a tre del 24 ottobre 2011, e che è stato confermato da uno scambio di lettere tra colegislatori.

Tale compromesso comprende:

· un chiaro impegno a completare il processo di autorizzazione dello spettro già armonizzato, compresa la banda 800 MHz, entro il 1° gennaio 2013;

· un efficace meccanismo di inventario basato sulle misure di esecuzione della Commissione nonché un calendario definito per l'adozione di tali misure;

· l'obiettivo esplicito di identificare almeno 1200 MHz di spettro entro il 2015 sulla base dell'inventario, per le comunicazioni a banda larga senza fili;

· l'impegno ad esaminare la necessità di un ulteriore spettro per la banda larga senza fili basato sulle necessità di capacità;

· i mezzi per garantire la concorrenza nell’utilizzo dello spettro, in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche;

· lo sviluppo di iniziative strategiche sull'uso collettivo e condiviso dello spettro;

· una disposizione mirata a rafforzare il coordinamento UE nei negoziati internazionali sullo spettro;

· un impegno a sviluppare iniziative strategiche sulle necessità dello spettro in relazione ad altri settori del mercato interno e delle politiche UE, tra i quali il risparmio di energia, le tecnologie di osservazione e monitoraggio della Terra, la sicurezza e protezione pubbliche, i microfoni senza fili e l'internet degli oggetti.

Pertanto, la Commissione può accettare la posizione del Consiglio poiché essa riflette il compromesso raggiunto e sollecita un'adozione senza modifiche da parte del Parlamento nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'importanza della questione, degli imminenti termini stabiliti nel progetto di decisione e della necessità di una rapida attuazione.

La Commissione ha inoltre formulato tre dichiarazioni (cfr. sotto) in relazione ai verbali della riunione del Consiglio del 13 dicembre 2011, che illustrano la posizione della Commissione riguardo ad alcune disposizioni specifiche.

4.           Conclusione

La Commissione appoggia la posizione del Consiglio formulando le tre dichiarazioni in appresso e invita il Parlamento ad approvare tale posizione senza emendamenti, in linea con il compromesso raggiunto il 24 ottobre 2011, nel più breve tempo possibile al fine di consentire la rapida entrata in vigore della decisione.

5.           Dichiarazioni unilaterali formulate dalla Commissione in relazione ai verbali della riunione del Consiglio del 13 dicembre 2011.

(1) Sull'inserimento di un riferimento all'RSPG nell'articolo 9, paragrafo 2:

"La Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 2, impone alla Commissione di tenere nel massimo conto il parere del gruppo "Politica dello spettro radio" (RSPG) prima di adottare gli atti di esecuzione in relazione all'inventario. La Commissione ritiene che in materia di atti di esecuzione non vi siano altri requisiti procedurali oltre a quelli stabiliti dall'articolo 291 del TFUE. L'RSPG è stato creato dalla Commissione stessa al fine di utilizzare la sua consulenza e competenza; la Commissione continuerà ad usufruire di tale consulenza e competenza in quanto il gruppo svolge un importante ruolo consultivo e fornisce un valido contributo per le questioni strategiche, ma la decisione di consultare il gruppo rimane di pertinenza della Commissione qualora lo ritenga necessario."

(2) Sull'articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda i negoziati internazionali:

"La Commissione conferma la sua interpretazione dei riferimenti alle "competenze degli Stati membri" come competenze non attribuite all'Unione europea. Essa ricorda inoltre che tutti i trattati restano applicabili, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, se del caso."

(3) Sulla procedura di adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2:

"La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (CE) n. 182/2011 ricorrere sistematicamente all’articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica a derogare alla regola di principio secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non viene comunicato nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), non può essere semplicemente considerato come un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato."

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