COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEOa norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma strategico pluriennale in materia di spettro radio. /* COM/2012/03 definitivo - 2010/0252 (COD) */
2010/0252 (COD) COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL
PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma
strategico pluriennale in materia di spettro radio. 1. Contesto Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2010) 471 def. – 2010/0252 COD): || 20 settembre 2010 Data del parere del Comitato economico e sociale europeo: || 16 febbraio 2011 Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura: || 11 maggio 2011 Data di trasmissione della proposta modificata: || 11 maggio 2011 SP (2011)5858 Data di adozione della posizione del Consiglio: || 13 dicembre 2011 2. Finalità
della proposta della Commissione La proposta di
programma sulla politica dello spettro radio (RSPP) basata sull'articolo 114
del TFUE, risponde all'invito del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui
all'articolo 8 bis, paragrafo 3, della direttiva quadro 2002/21/CE,
quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE a presentare una proposta
legislativa volta a porre in essere un programma pluriennale che definisca gli
orientamenti e gli obiettivi politici per la pianificazione strategica e
l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio. L'RSPP riflette
l'importanza della disponibilità e dell'uso efficiente dello spettro radio per
il mercato interno delle comunicazioni elettroniche e per altre politiche UE
quali i trasporti, la ricerca, l'osservazione della Terra, i sistemi di
navigazione satellitare, la protezione dell'ambiente e la lotta contro il
riscaldamento globale. L'RSPP costituisce parte integrante dell'agenda digitale
per l'Europa della Commissione e contribuisce a realizzare la strategia Europa 2020
per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, poiché lo spettro radio
è un elemento essenziale per la società digitale, i servizi senza fili ad alta
velocità, la ripresa economica, la crescita, i posti di lavoro di qualità e la
competitività della UE a lungo termine. La legge sul mercato unico invita
inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare la proposta senza
indugio. L'RSPP creerà un processo per determinare in che modo l'uso dello spettro
radio possa contribuire agli obiettivi dell'UE e a ottimizzare i benefici dal
punto di vista sociale, economico e ambientale. Il programma è fondato sui
principi normativi dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche e sulla
decisione sullo spettro radio (n. 676/2002/CE) e riafferma i principi da
applicare a tutti i tipi di uso dello spettro, stabilisce gli obiettivi per le
iniziative dell'UE ed elenca le azioni da intraprendere. 3. Osservazioni
sulla posizione del Consiglio La posizione del Consiglio in prima lettura è il risultato di un
compromesso raggiunto dopo negoziati informali tra il Consiglio, il Parlamento
europeo e la Commissione, culminato nella riunione informale di dialogo a tre
del 24 ottobre 2011, e che è stato confermato da uno scambio di lettere tra
colegislatori. Tale compromesso comprende: ·
un chiaro impegno a completare il processo di
autorizzazione dello spettro già armonizzato, compresa la banda 800 MHz, entro
il 1° gennaio 2013; ·
un efficace meccanismo di inventario basato sulle
misure di esecuzione della Commissione nonché un calendario definito per
l'adozione di tali misure; ·
l'obiettivo esplicito di identificare almeno 1200
MHz di spettro entro il 2015 sulla base dell'inventario, per le comunicazioni a
banda larga senza fili; ·
l'impegno ad esaminare la necessità di un ulteriore
spettro per la banda larga senza fili basato sulle necessità di capacità; ·
i mezzi per garantire la concorrenza nell’utilizzo
dello spettro, in particolare per i servizi di comunicazioni elettroniche; ·
lo sviluppo di iniziative strategiche sull'uso
collettivo e condiviso dello spettro; ·
una disposizione mirata a rafforzare il
coordinamento UE nei negoziati internazionali sullo spettro; ·
un impegno a sviluppare iniziative strategiche
sulle necessità dello spettro in relazione ad altri settori del mercato interno
e delle politiche UE, tra i quali il risparmio di energia, le tecnologie di
osservazione e monitoraggio della Terra, la sicurezza e protezione pubbliche, i
microfoni senza fili e l'internet degli oggetti. Pertanto, la Commissione può accettare la posizione del Consiglio
poiché essa riflette il compromesso raggiunto e sollecita un'adozione senza
modifiche da parte del Parlamento nel più breve tempo possibile tenendo conto
dell'importanza della questione, degli imminenti termini stabiliti nel progetto
di decisione e della necessità di una rapida attuazione. La Commissione ha inoltre formulato tre dichiarazioni (cfr. sotto) in
relazione ai verbali della riunione del Consiglio del 13 dicembre 2011, che
illustrano la posizione della Commissione riguardo ad alcune disposizioni
specifiche. 4. Conclusione La Commissione appoggia la posizione del
Consiglio formulando le tre dichiarazioni in appresso e invita il Parlamento ad
approvare tale posizione senza emendamenti, in linea con il compromesso
raggiunto il 24 ottobre 2011, nel più breve tempo possibile al fine di
consentire la rapida entrata in vigore della decisione. 5. Dichiarazioni
unilaterali formulate dalla Commissione in relazione ai verbali della riunione
del Consiglio del 13 dicembre 2011. (1)
Sull'inserimento di un riferimento all'RSPG
nell'articolo 9, paragrafo 2: "La
Commissione osserva che l'articolo 9, paragrafo 2, impone alla Commissione di
tenere nel massimo conto il parere del gruppo "Politica dello spettro
radio" (RSPG) prima di adottare gli atti di esecuzione in relazione
all'inventario. La Commissione ritiene che in
materia di atti di esecuzione non vi siano altri requisiti procedurali oltre a
quelli stabiliti dall'articolo 291 del TFUE. L'RSPG
è stato creato dalla Commissione stessa al fine di utilizzare la sua consulenza
e competenza; la Commissione continuerà ad usufruire di tale consulenza e
competenza in quanto il gruppo svolge un importante ruolo consultivo e fornisce
un valido contributo per le questioni strategiche, ma la decisione di
consultare il gruppo rimane di pertinenza della Commissione qualora lo ritenga
necessario." (2)
Sull'articolo 10, paragrafo 1, per quanto riguarda
i negoziati internazionali: "La
Commissione conferma la sua interpretazione dei riferimenti alle
"competenze degli Stati membri" come competenze non attribuite
all'Unione europea. Essa ricorda inoltre che tutti i trattati restano
applicabili, in particolare l’articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, se del
caso." (3)
Sulla procedura di adozione degli atti di
esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2: "La
Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del
regolamento (CE) n. 182/2011 ricorrere sistematicamente all’articolo 5,
paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione
deve rispondere ad una necessità specifica a derogare alla regola di principio
secondo la quale la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione
quando non viene comunicato nessun parere. Dato che si tratta di un'eccezione
alla regola generale di cui all'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo
comma, lettera b), non può essere semplicemente considerato come un
"potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato
in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato." * * *