Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà /* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */
RELAZIONE 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA L'articolo 222 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) contiene una nuova disposizione detta “clausola di
solidarietà”. In virtù di tale disposizione, l'Unione e gli Stati membri
agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro
sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o
provocata dall'uomo. A norma dell'articolo 222, paragrafo 3, prima frase, la
Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza presentano una proposta congiunta sulla cui base il
Consiglio stabilisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da
parte dell'Unione. Il Parlamento europeo è informato. Data l'ampia portata dell'articolo del
trattato, le modalità di attuazione della clausola di solidarietà interessano
un gran numero di politiche e di strumenti, tra cui la strategia di sicurezza
interna dell'UE[1],
il meccanismo unionale di protezione civile e lo strumento finanziario per la
protezione civile[2],
il Fondo di solidarietà dell' Unione europea[3],
l'iniziativa per la sicurezza sanitaria relativa alle gravi minacce per la
salute a carattere transfrontaliero[4],
le strutture del SEAE di analisi e risposta alle crisi e i dispositivi di
coordinamento delle crisi presso il Consiglio. Le modalità sono inoltre
coerenti con la creazione di uno spazio europeo di giustizia nell'Unione. 2. Esito delle consultazioni
con le parti interessate Gli Stati membri hanno fornito utili
contributi scritti alla preparazione della proposta, sulla base di un elenco di
domande che era stato elaborato congiuntamente dalla Commissione e dal SEAE. I
rappresentanti degli Stati membri hanno inoltre avuto colloqui in vari organi
del Consiglio, tra cui il comitato politico e di sicurezza, il comitato
permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, il
comitato di coordinamento nel settore della cooperazione giudiziaria e di
polizia in materia penale e il comitato militare. Il Parlamento europeo ha inoltre fornito un
contributo estremamente utile con la sua risoluzione "sulle clausole di
difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed
operative"[5]. 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA
PROPOSTA L'obiettivo della
proposta è di adempiere al disposto dell'articolo 222, paragrafo 3, del TFUE in
virtù del quale la Commissione e l'alto rappresentante devono presentare al
Consiglio una proposta relativa alle disposizioni dell'Unione per l'attuazione
della clausola. La proposta definisce la portata geografica, il meccanismo di
attivazione e i dispositivi di risposta a livello di Unione. La proposta tiene
conto delle modalità di coordinamento del Consiglio ed è coerente con esse
(sulla base dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi),
conformemente all'articolo 222, paragrafo 2. Per quanto
riguarda l'articolo 222, paragrafo 4, la proposta definisce le modalità
riguardanti: i) una valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello
di Unione che servirà da base per una valutazione periodica da parte del
Consiglio europeo; ii) le misure di preparazione da parte dell'Unione e degli
Stati membri, sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo. La clausola si applica alle calamità e agli
attacchi terroristici nel territorio dell'UE, sia esso terrestre, marittimo o
aereo. Essa si applica indipendentemente dal fatto che la crisi abbia origine
all'interno o al di fuori dell'UE. La clausola si applica altresì alle navi
(quando si trovano in acque internazionali), agli aerei (quando si trovano
nello spazio aereo internazionale) e alle infrastrutture critiche (come gli
impianti off-shore per l'estrazione di petrolio e di gas) che sono sotto la
giurisdizione di uno Stato membro. La clausola si riferisce a tutte le strutture
di risposta alle crisi a livello dell'UE. Data la dimensione interna
all'UE della clausola, la maggior parte delle strutture competenti sono
all'interno della Commissione (DG ECHO, HOME, SANCO, TAXUD, ecc.) o di
organismi decentrati dell'UE (FRONTEX, ECDC, EUROPOL, EMSA, EFSA, EMA, ecc.).
Il servizio europeo per l'azione esterna dispone di strutture di conoscenza
della situazione e di competenze nei settori militari e dell'intelligence[6], nonché della rete delle
delegazioni che possono contribuire a rispondere alle minacce o alle calamità
nel territorio degli Stati membri o alle crisi aventi una dimensione esterna.
Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la Commissione e il SEAE e le
agenzie competenti avverranno nel quadro di riunioni convocate dalla
Commissione per elaborare proposte di misure di risposta alle crisi. Le modalità di attuazione della clausola di
solidarietà non sostituiscono gli strumenti o le politiche esistenti e le
procedure specifiche per la loro attivazione. Esse forniscono piuttosto un
quadro generale per le situazioni di minaccia straordinaria o di danni che
oltrepassano le capacità di risposta dello Stato membro interessato o degli
Stati membri interessati. Per maggiore efficienza e al fine di evitare la
duplicazione di strutture e funzioni, sarà attuata una strategia di reti. Il
centro di risposta dell'UE più qualificato per ciascuna crisi costituirà il
centro e il punto di contatto con gli Stati membri (il "centro di
gravità"), con il sostegno dell’intera gamma di servizi specializzati. La proposta prevede che l'Unione europea
intervenga soltanto in circostanze straordinarie e su richiesta delle autorità
politiche dello Stato membro le cui capacità siano oltrepassate a seguito di un
attacco terroristico effettivo o imminente oppure ad una calamità naturale o
provocata dall'uomo. Lo Stato membro interessato può invocare la
clausola di solidarietà e deve indirizzare la sua richiesta alla Commissione,
informando simultaneamente la presidenza del Consiglio. Le autorità competenti dello Stato membro
interessato devono mettersi immediatamente in contatto con il Centro europeo di
risposta alle emergenze della Commissione (CERE), che servirà da punto di
contatto iniziale unico, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per i
servizi dell'Unione. Una volta invocata la clausola di solidarietà,
la Commissione e l'alto rappresentante, agendo in conformità con le
disposizioni della presente decisione, devono: ·
in primo luogo, identificare e attivare tutti gli
strumenti dell'Unione che possano contribuire a far fronte alla crisi. Si
tratta di tutti gli strumenti settoriali, operativi e strategici che rientrano
nella loro sfera di competenza. Inoltre, la Commissione e l'alto rappresentante
devono individuare e proporre l'uso degli strumenti e delle risorse che
rientrano nell'ambito di competenza delle agenzie dell'Unione; ·
in seguito, operando in stretto contatto con lo
Stato membro interessato, valutano se gli strumenti esistenti sono sufficienti
o se occorre un sostegno supplementare, integrato se del caso dall'assistenza
finanziaria del Fondo di solidarietà dell'Unione europea; ·
se del caso, presentano proposte al Consiglio
riguardanti le decisioni operative per rafforzare i meccanismi esistenti, le
decisioni sulle misure straordinarie da parte degli Stati membri non previste
dagli strumenti esistenti, il coordinamento delle politiche e lo scambio di
informazioni, le misure operative o di sostegno ai fini di una reazione rapida
da parte degli Stati membri. Se è necessario un sostegno militare diverso
da quello già previsto dal meccanismo di protezione civile, l'alto
rappresentante presenta una proposta distinta, conformemente alle pertinenti
disposizioni del trattato. La Commissione e il servizio europeo per
l'azione esterna elaboreranno relazioni congiunte di valutazione integrata
della situazione. Tali relazioni saranno compilate dal CERE o dal centro
operativo designato, in collaborazione con la sala situazione dell'UE e sulla
base dei contributi dei diversi centri di conoscenza della situazione e di
gestione delle crisi negli Stati membri e presso la Commissione, il SEAE, le
agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali competenti. Tali relazioni
saranno portate a conoscenza degli Stati membri per informare e favorire il coordinamento
e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio. Il CERE fungerà inizialmente da centro
operativo unico a livello dell'Unione. La Commissione, in consultazione con
l'alto rappresentante, può successivamente designare un altro centro meglio
qualificato per svolgere tale funzione in considerazione della natura della
crisi. Il centro operativo designato funzionerà da punto di contatto principale
per gli Stati membri e dirigerà il coordinamento della risposta operativa e
l'elaborazione delle relazioni congiunte di valutazione della situazione. Una volta invocata la clausola, la presidenza
può decidere di attivare i dispositivi di coordinamento nella gestione delle
crisi e individuare il modo migliore per preparare rapidamente le consultazioni
e le decisioni in sede di Consiglio, conformemente all’obbligo di assistenza
degli Stati membri a norma dell'articolo 222, paragrafo 2. L'assistenza alla
gestione dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi è fornita
dal segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE. A partire dal 2015, la Commissione e l'alto
rappresentante elaboreranno periodicamente una relazione congiunta di
valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello dell'Unione. Tale
relazione si baserà sulle valutazioni delle minacce, dei pericoli e dei rischi
che vengono attualmente compilate in diversi settori (terrorismo, criminalità
organizzata, protezione civile, sanità, cambiamenti climatici e ambiente). Si
baserà in particolare sul controllo, sull'interpretazione e sulla condivisione
delle informazioni fornite dagli Stati membri (attraverso le reti settoriali
esistenti o i centri di gestione delle crisi), dalle agenzie dell'UE e dalle
organizzazioni internazionali competenti. Le relazioni di valutazione integrata
delle minacce e dei rischi costituiranno la base per una valutazione periodica
da parte del Consiglio europeo. Base giuridica L'articolo 222 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente
proposta. Principio di sussidiarietà La proposta prevede che l'UE intervenga
soltanto in circostanze straordinarie e su richiesta delle autorità politiche
di uno Stato membro che ritiene che le proprie capacità siano oltrepassate. Principio
di proporzionalità La proposta non va al di là di quanto
necessario per raggiungere gli obiettivi della clausola. A tal fine, essa
prevede il ricorso a tutti gli strumenti ordinari di assistenza dell'UE
esistenti. 2012/0370 (NLE) Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle modalità di attuazione da parte
dell'Unione della clausola di solidarietà IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell’Unione europea, in particolare l’articolo 222, paragrafo 3, prima
frase, vista la proposta congiunta della Commissione
europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la
politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) La presente decisione
riguarda l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà.
Tuttavia, è opportuno garantire la coerenza e la complementarità dell'azione
dell'Unione con altre forme di assistenza che gli Stati membri devono fornire a
norma dell'articolo 222, paragrafo 2, del trattato e della dichiarazione 37
allegata al trattato, che stabilisce che uno Stato membro può scegliere i mezzi
più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti di
un altro Stato membro. (2) L'attuazione della clausola
di solidarietà dell’Unione deve basarsi per quanto possibile sugli strumenti
esistenti, aumentare l'efficacia potenziando il coordinamento ed evitando
sovrapposizioni, funzionare senza risorse supplementari, fornire un'interfaccia
semplice e chiara per gli Stati membri a livello dell'Unione, rispettare le competenze
istituzionali di ciascuna istituzione e di ciascun servizio. (3) La presente decisione si
riferisce ad una serie di strumenti politici, in particolare alla strategia di
sicurezza interna dell'Unione europea, al meccanismo di protezione civile dell'Unione
europea, al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, alla decisione relativa
alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e alle strutture
istituite nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune. (4) Le modalità di coordinamento
degli Stati membri in sede di Consiglio dovrebbero basarsi sui dispositivi di
coordinamento delle crisi dell'UE riveduti su mandato del Consiglio e
conformemente alle sue successive conclusioni[7],
secondo cui: bisogna garantire la coerenza con l'attuazione della clausola di
solidarietà; questi dispositivi si baseranno sulle ben note procedure ordinarie
del Consiglio anziché ricorrere a gruppi ad hoc predefiniti; va riconosciuta
l'importanza per l'UE di una capacità di conoscenza integrata della situazione. (5) La portata geografica delle
modalità di attuazione deve essere chiaramente definita. (6) Per quanto riguarda la lotta
contro il terrorismo[8],
sono stati istituiti vari strumenti per rafforzare la protezione delle
infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti[9], per aumentare la cooperazione
tra le autorità di contrasto, rafforzare la prevenzione della radicalizzazione
e limitare l'accesso dei terroristi alle fonti di finanziamento, agli esplosivi
e ai materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari[10]. (7) È necessario definire, a
livello di Unione, un meccanismo di attivazione per le modalità di attuazione
basato su una richiesta politica ad alto livello dello Stato membro o degli
Stati membri interessati, attraverso un punto di accesso unico a livello
dell'Unione. (8) I dispositivi di risposta a
livello dell'Unione dovrebbero permettere di migliorare l'efficacia attraverso
un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti. (9) Il meccanismo di protezione
civile[11]
favorisce una maggiore cooperazione fra gli Stati membri e l’Unione nel campo
della protezione civile. La proposta della Commissione relativa a un meccanismo
unionale di protezione civile[12]
prevede l'istituzione del Centro europeo di risposta alle emergenze (in
appresso "CERE") che garantirà una capacità operativa 24 ore su 24, 7
giorni su 7 e sarà a disposizione degli Stati membri e della Commissione. (10) Il servizio europeo per
l'azione esterna dispone di strutture dotate di competenze nel settore militare
e dell'intelligence (come il centro di situazione dell'UE, lo Stato maggiore
dell'UE e la sala situazione dell'UE), nonché della rete delle delegazioni che
possono anch'esse contribuire a rispondere a minacce o catastrofi sul
territorio degli Stati membri o alle crisi aventi una dimensione esterna. (11) Il centro per la capacità di
analisi strategica e di reazione istituito nel 2011 presso la direzione
generale Affari interni della Commissione provvede alla valutazione e alla
gestione dei rischi e delle crisi che incidono sulla sicurezza interna
dell'Unione, compresi quelli connessi con il terrorismo. (12) Ove necessario e possibile in
considerazione dell'urgenza, i dispositivi di risposta a livello dell'Unione
devono essere completati dall'adozione di atti legislativi o dalla modifica di
atti esistenti, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato. (13) La presente decisione non
comporta implicazioni nel settore della difesa. Se una crisi richiede un
intervento di pertinenza della politica estera e di sicurezza comune (PESC),
oltre all'uso delle risorse militari contemplato dalle vigenti disposizioni in
materia di protezione civile, la relativa decisione dovrebbe essere presa dal
Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato. (14) La comunicazione della
Commissione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque
tappe verso un'Europa più sicura[13]
ha definito l'obiettivo di aumentare la capacità dell'Europa di reagire a crisi
e calamità attraverso una serie di azioni, tra cui il pieno ricorso alla
clausola di solidarietà e l'elaborazione di un'impostazione multirischio per la
valutazione delle minacce e dei rischi. Conseguentemente, occorre elaborare
un'analisi transettoriale dei rischi di calamità naturali e provocate
dall'uomo, da aggiornare a intervalli regolari. (15) Occorre istituire, a livello
di Unione, un processo di valutazione integrata delle minacce e dei rischi tale
da consentire al Consiglio europeo di valutare le minacce cui è confrontata
l'Unione affinché quest'ultima e gli Stati membri possano adottare misure
efficaci. (16) Il 22 novembre 2012 il
Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 2012/2223, dal titolo
"Clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni
politiche ed operative". (17) Le presenti disposizioni non
pregiudicano l’ulteriore definizione di apposite modalità di gestione delle
situazioni di crisi verificatesi al di fuori del territorio degli Stati membri. (18) La presente
decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti
dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere
applicata conformemente a tali diritti e principi. (19) Poiché gli obiettivi della
presente decisione, ossia l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di
solidarietà, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati
membri e possono quindi essere conseguiti meglio a livello di Unione,
quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va
al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Obiettivo
generale e oggetto 1. La presente decisione
stabilisce le norme e le procedure per l'attuazione delle disposizioni
dell'articolo 222, paragrafo 3, prima frase, del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (in prosieguo "clausola di solidarietà"). 2. Le modalità a livello
dell'Unione si fondono, integrandoli, sui meccanismi istituiti presso la
Commissione e le agenzie dell'Unione per fornire informazioni e assistenza. Per
le crisi aventi una dimensione esterna o che richiedono risorse militari o di
intelligence, ovvero un intervento della PESC, l’alto rappresentante e il SEAE
contribuiscono adottando iniziative adeguate e fornendo informazioni pertinenti
e assistenza nel settore di competenza dell'alto rappresentante. 3. Tali modalità migliorano l'efficienza
grazie a un maggiore coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri. 4. Il coordinamento a livello
politico in sede di Consiglio si basa sui dispositivi di coordinamento delle
crisi e deve altresì garantire la coerenza e la complementarità con le azioni
dell’Unione. Articolo 2 Campo d'applicazione La presente decisione si applica in caso di
attacco terroristico o di calamità naturale o provocata dall'uomo,
indipendentemente dal fatto che si verifichino all'interno o al di fuori del
territorio degli Stati membri: (a)
nel territorio degli Stati membri cui si applica il
trattato, compresi il territorio terrestre, le acque territoriali e lo spazio
aereo; (b)
se riguardano navi (quando si trovano in acque
internazionali) o aerei (quando si trovano nello spazio aereo internazionale) e
infrastrutture critiche (come gli impianti off-shore per l'estrazione di
petrolio e di gas ) che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro. Articolo 3 Definizioni Ai fini della presente decisione si intende
per: (a)
crisi: una situazione grave, imprevista e spesso
pericolosa, che richiede un’azione tempestiva; una situazione che può
pregiudicare o mettere a repentaglio vite umane, l'ambiente, le infrastrutture
critiche o le funzioni sociali essenziali, causata da una calamità naturale o
provocata dall'uomo o da attacchi terroristici; (b)
calamità: qualsiasi situazione che colpisce o
rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni; (c)
attacco terroristico: un reato di terrorismo, quale
definito nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,
sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI
del Consiglio, del 28 novembre 2008. (d)
preparazione: stato di prontezza e capacità di
mezzi umani e materiali, acquisito grazie ad attività precedenti, in virtù del
quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a un’emergenza; (e)
risposta: qualsiasi azione intrapresa durante o
dopo una calamità o un attacco terroristico effettivo o imminente per rimediare
alle sue immediate conseguenze negative. Articolo 4 Attivazione 1. Uno Stato membro che sia
oggetto di un attacco terroristico effettivo o imminente o che sia vittima di
una calamità naturale o provocata dall'uomo può invocare la clausola di
solidarietà se, dopo essersi avvalsa delle possibilità offerte dai mezzi e
dagli strumenti esistenti a livello nazionale o a livello dell'Unione, ritiene
che la situazione oltrepassi la sua capacità di reazione. 2. Lo Stato membro interessato
trasmette la sua richiesta al presidente della Commissione europea, tramite il
Centro di risposta alle emergenze, e ne informa simultaneamente la presidenza
del Consiglio. 3. Il Centro di risposta alle
emergenze agisce come iniziale punto di contatto unico, 24 ore su 24 e 7
giorni su 7, per le autorità competenti dello Stato membro interessato. Articolo 5 Dispostivi di risposta a livello
dell'Unione 1. Una volta invocata la
clausola di solidarietà, la Commissione e l'alto rappresentante provvedono, a
norma dell'articolo 1, paragrafo 2, a: (a)
individuare e utilizzare tutti i pertinenti
strumenti dell'Unione che possono contribuire nel modo più efficace a
rispondere alla crisi, comprese le decisioni settoriali, operative, strategiche
o finanziarie (ad esempio il meccanismo di protezione civile, il centro per la
capacità di analisi strategica e di reazione, il centro di gestione delle crisi
sanitarie, le risorse di intelligence dell'INTCEN) che rientrano nella sfera di
competenza della Commissione e dell'alto rappresentante, nonché le risorse
militari mobilitate attraverso lo Stato maggiore dell'UE; provvedono inoltre a
individuare e proporre l'uso degli strumenti e delle risorse che rientrano
nell'ambito di competenza delle agenzie dell'Unione; (b)
valutare se gli strumenti esistenti sono
sufficienti; (c)
elaborare periodicamente relazioni di valutazione
e analisi integrata per informare e favorire il coordinamento e il processo
decisionale a livello politico in sede di Consiglio; (d)
ove opportuno, presentare proposte al Consiglio,
riguardanti in particolare le decisioni operative in materia di rafforzamento
dei meccanismi esistenti, le decisioni sulle misure straordinarie da parte
degli Stati membri non previste dagli strumenti esistenti, il coordinamento
delle politiche e lo scambio di informazioni per creare le condizioni normative
necessarie, le misure operative o di sostegno ai fini di una reazione rapida da
parte degli Stati membri. La Commissione convoca riunioni per preparare le
misure di risposta alla crisi. La Commissione invita il SEAE e le competenti
agenzie dell'UE. 2. Il Centro di risposta alle
emergenze (CERE) funziona inizialmente da centro operativo unico per gli Stati
membri a livello dell'Unione. La Commissione, in consultazione con l'alto
rappresentante, può successivamente designare un altro centro meglio
qualificato per svolgere tale funzione in considerazione della natura della
crisi. Il centro operativo designato agisce in qualità di principale punto di
ingresso per gli Stati membri. Esso assicura il coordinamento della risposta
operativa ed elabora le relazioni di valutazione della situazione. Articolo 6 Modalità di coordinamento presso il
Consiglio Dopo l'attivazione della clausola, la
presidenza del Consiglio può decidere di attivare i dispositivi di
coordinamento nella gestione delle crisi e individuare il modo più appropriato
per preparare consultazioni e decisioni rapide in sede di Consiglio, per quanto
riguarda l'obbligo di assistenza. Il sostegno alla gestione dei dispositivi di
coordinamento della crisi è assicurato dal segretariato generale del Consiglio,
dalla Commissione e dal SEAE. Articolo 7 Relazioni di valutazione della
situazione Le relazioni di valutazione della situazione
saranno compilate dal CERE o dal centro operativo designato, in collaborazione
con la sala situazione dell'UE. Tali relazioni verranno elaborate sulla scorta
dei contributi dei vari centri di conoscenza della situazione e di gestione
delle crisi negli Stati membri e presso la Commissione, il SEAE nonché le
competenti agenzie dell'UE e le competenti organizzazioni internazionali. Articolo 8 Valutazione integrata delle minacce e
dei rischi a livello dell'Unione 1. A partire dal 2015, la
Commissione e l'alto rappresentante elaboreranno periodicamente una relazione
congiunta di valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello
dell'Unione. 2. Tale relazione si baserà
sulle valutazioni delle minacce, dei pericoli e dei rischi che vengono
attualmente elaborate in diversi settori (terrorismo, criminalità organizzata,
protezione civile, sanità, cambiamenti climatici e ambiente) e in particolare
sul controllo, sull'interpretazione e sulla condivisione delle informazioni
fornite dagli Stati membri (attraverso le reti settoriali esistenti o i centri
di gestione delle crisi), dalle agenzie dell'UE e dalle organizzazioni
internazionali competenti. 3. Le relazioni di valutazione
integrata dei minacce e dei rischi formeranno la base per una valutazione
periodica da parte del Consiglio europeo. Articolo 9 Preparazione Gli Stati membri, la Commissione e l'alto
rappresentante possono valutare i mezzi disponibili in tutta l'Unione e negli
Stati membri per far fronte alle minacce gravi, individuare eventuali lacune e
i modi più efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi per colmarle,
nonché dotarsi dei mezzi per una solidarietà efficace. Articolo 10 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il
ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e
al Consiglio del 22 novembre 2010 — La strategia di sicurezza interna dell’UE
in azione: cinque tappe verso un’Europa più sicura (COM(2010)673 definitivo). [2] Decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo
comunitario di protezione civile (rifusione) (2007/779/CE, Euratom); decisione
del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione
civile, 2007/162/CE, Euratom. [3] Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11
novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea. [4] Proposta di decisione del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere
transfrontaliero, COM (2011) 866 definitivo. [5] 2012/2223 del 22.11.2012. [6] Come il centro situazione dell'UE, lo Stato maggiore
dell'UE e la sala situazione. [7] Conclusioni del Consiglio GAI dell'1.6.2006, doc. 9409/06,
conclusioni del Coreper del 10.12.2010; conclusioni del Coreper del 23.11.2011
e del 30.5.2012. [8] Terrorismo quale definito nelle decisioni quadro del
Consiglio sulla lotta contro il terrorismo del 2002 e 2008 (GU L 164 del 22.6.2002,
pag. 3; GU L 330 del 9.12.2008,
pag. 21). [9] Quali definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio
relativa alle infrastrutture critiche europee (GU L 345 del 23.12.2008). [10] Comunicazione della Commissione dal titolo "La
politica antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide
future" (COM (2010) 386 definitivo del 20.7.2010). Successivamente sono
state adottate altre iniziative, tra cui una proposta di regolamento relativo
all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM (2010) 473
definitivo), l'istituzione di una rete di sensibilizzazione al problema della
radicalizzazione (RAN) e ulteriori sforzi in materia di CBRN, sicurezza e
individuazione degli esplosivi. [11] Decisione 2007/779/CE, Euratom, del Consiglio che
istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) e
decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la
protezione civile (2007/162/CE, Euratom). [12] COM(2011) 934 definitivo. [13] COM(2010) 673 definitivo.