52012JC0039

Proposta congiunta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà /* JOIN/2012/039 final - 2012/0370 (NLE) */


RELAZIONE

1.           CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) contiene una nuova disposizione detta “clausola di solidarietà”. In virtù di tale disposizione, l'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. A norma dell'articolo 222, paragrafo 3, prima frase, la Commissione e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentano una proposta congiunta sulla cui base il Consiglio stabilisce le modalità di attuazione della clausola di solidarietà da parte dell'Unione. Il Parlamento europeo è informato.

Data l'ampia portata dell'articolo del trattato, le modalità di attuazione della clausola di solidarietà interessano un gran numero di politiche e di strumenti, tra cui la strategia di sicurezza interna dell'UE[1], il meccanismo unionale di protezione civile e lo strumento finanziario per la protezione civile[2], il Fondo di solidarietà dell' Unione europea[3], l'iniziativa per la sicurezza sanitaria relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero[4], le strutture del SEAE di analisi e risposta alle crisi e i dispositivi di coordinamento delle crisi presso il Consiglio. Le modalità sono inoltre coerenti con la creazione di uno spazio europeo di giustizia nell'Unione.

2.           Esito delle consultazioni con le parti interessate

Gli Stati membri hanno fornito utili contributi scritti alla preparazione della proposta, sulla base di un elenco di domande che era stato elaborato congiuntamente dalla Commissione e dal SEAE. I rappresentanti degli Stati membri hanno inoltre avuto colloqui in vari organi del Consiglio, tra cui il comitato politico e di sicurezza, il comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna, il comitato di coordinamento nel settore della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e il comitato militare.

Il Parlamento europeo ha inoltre fornito un contributo estremamente utile con la sua risoluzione "sulle clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative"[5].

3.           ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della proposta è di adempiere al disposto dell'articolo 222, paragrafo 3, del TFUE in virtù del quale la Commissione e l'alto rappresentante devono presentare al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni dell'Unione per l'attuazione della clausola. La proposta definisce la portata geografica, il meccanismo di attivazione e i dispositivi di risposta a livello di Unione.

La proposta tiene conto delle modalità di coordinamento del Consiglio ed è coerente con esse (sulla base dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi), conformemente all'articolo 222, paragrafo 2.

Per quanto riguarda l'articolo 222, paragrafo 4, la proposta definisce le modalità riguardanti: i) una valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello di Unione che servirà da base per una valutazione periodica da parte del Consiglio europeo; ii) le misure di preparazione da parte dell'Unione e degli Stati membri, sulla base degli orientamenti del Consiglio europeo.

La clausola si applica alle calamità e agli attacchi terroristici nel territorio dell'UE, sia esso terrestre, marittimo o aereo. Essa si applica indipendentemente dal fatto che la crisi abbia origine all'interno o al di fuori dell'UE. La clausola si applica altresì alle navi (quando si trovano in acque internazionali), agli aerei (quando si trovano nello spazio aereo internazionale) e alle infrastrutture critiche (come gli impianti off-shore per l'estrazione di petrolio e di gas) che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

La clausola si riferisce a tutte le strutture di risposta alle crisi a livello dell'UE. Data la dimensione interna all'UE della clausola, la maggior parte delle strutture competenti sono all'interno della Commissione (DG ECHO, HOME, SANCO, TAXUD, ecc.) o di organismi decentrati dell'UE (FRONTEX, ECDC, EUROPOL, EMSA, EFSA, EMA, ecc.). Il servizio europeo per l'azione esterna dispone di strutture di conoscenza della situazione e di competenze nei settori militari e dell'intelligence[6], nonché della rete delle delegazioni che possono contribuire a rispondere alle minacce o alle calamità nel territorio degli Stati membri o alle crisi aventi una dimensione esterna. Il coordinamento e lo scambio di informazioni tra la Commissione e il SEAE e le agenzie competenti avverranno nel quadro di riunioni convocate dalla Commissione per elaborare proposte di misure di risposta alle crisi.

Le modalità di attuazione della clausola di solidarietà non sostituiscono gli strumenti o le politiche esistenti e le procedure specifiche per la loro attivazione. Esse forniscono piuttosto un quadro generale per le situazioni di minaccia straordinaria o di danni che oltrepassano le capacità di risposta dello Stato membro interessato o degli Stati membri interessati. Per maggiore efficienza e al fine di evitare la duplicazione di strutture e funzioni, sarà attuata una strategia di reti. Il centro di risposta dell'UE più qualificato per ciascuna crisi costituirà il centro e il punto di contatto con gli Stati membri (il "centro di gravità"), con il sostegno dell’intera gamma di servizi specializzati.

La proposta prevede che l'Unione europea intervenga soltanto in circostanze straordinarie e su richiesta delle autorità politiche dello Stato membro le cui capacità siano oltrepassate a seguito di un attacco terroristico effettivo o imminente oppure ad una calamità naturale o provocata dall'uomo.

Lo Stato membro interessato può invocare la clausola di solidarietà e deve indirizzare la sua richiesta alla Commissione, informando simultaneamente la presidenza del Consiglio.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato devono mettersi immediatamente in contatto con il Centro europeo di risposta alle emergenze della Commissione (CERE), che servirà da punto di contatto iniziale unico, accessibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per i servizi dell'Unione.

Una volta invocata la clausola di solidarietà, la Commissione e l'alto rappresentante, agendo in conformità con le disposizioni della presente decisione, devono:

· in primo luogo, identificare e attivare tutti gli strumenti dell'Unione che possano contribuire a far fronte alla crisi. Si tratta di tutti gli strumenti settoriali, operativi e strategici che rientrano nella loro sfera di competenza. Inoltre, la Commissione e l'alto rappresentante devono individuare e proporre l'uso degli strumenti e delle risorse che rientrano nell'ambito di competenza delle agenzie dell'Unione;

· in seguito, operando in stretto contatto con lo Stato membro interessato, valutano se gli strumenti esistenti sono sufficienti o se occorre un sostegno supplementare, integrato se del caso dall'assistenza finanziaria del Fondo di solidarietà dell'Unione europea;

· se del caso, presentano proposte al Consiglio riguardanti le decisioni operative per rafforzare i meccanismi esistenti, le decisioni sulle misure straordinarie da parte degli Stati membri non previste dagli strumenti esistenti, il coordinamento delle politiche e lo scambio di informazioni, le misure operative o di sostegno ai fini di una reazione rapida da parte degli Stati membri.

Se è necessario un sostegno militare diverso da quello già previsto dal meccanismo di protezione civile, l'alto rappresentante presenta una proposta distinta, conformemente alle pertinenti disposizioni del trattato.

La Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna elaboreranno relazioni congiunte di valutazione integrata della situazione. Tali relazioni saranno compilate dal CERE o dal centro operativo designato, in collaborazione con la sala situazione dell'UE e sulla base dei contributi dei diversi centri di conoscenza della situazione e di gestione delle crisi negli Stati membri e presso la Commissione, il SEAE, le agenzie dell'UE e le organizzazioni internazionali competenti. Tali relazioni saranno portate a conoscenza degli Stati membri per informare e favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio.

Il CERE fungerà inizialmente da centro operativo unico a livello dell'Unione. La Commissione, in consultazione con l'alto rappresentante, può successivamente designare un altro centro meglio qualificato per svolgere tale funzione in considerazione della natura della crisi. Il centro operativo designato funzionerà da punto di contatto principale per gli Stati membri e dirigerà il coordinamento della risposta operativa e l'elaborazione delle relazioni congiunte di valutazione della situazione.

Una volta invocata la clausola, la presidenza può decidere di attivare i dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi e individuare il modo migliore per preparare rapidamente le consultazioni e le decisioni in sede di Consiglio, conformemente all’obbligo di assistenza degli Stati membri a norma dell'articolo 222, paragrafo 2. L'assistenza alla gestione dei dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi è fornita dal segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE.

A partire dal 2015, la Commissione e l'alto rappresentante elaboreranno periodicamente una relazione congiunta di valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello dell'Unione. Tale relazione si baserà sulle valutazioni delle minacce, dei pericoli e dei rischi che vengono attualmente compilate in diversi settori (terrorismo, criminalità organizzata, protezione civile, sanità, cambiamenti climatici e ambiente). Si baserà in particolare sul controllo, sull'interpretazione e sulla condivisione delle informazioni fornite dagli Stati membri (attraverso le reti settoriali esistenti o i centri di gestione delle crisi), dalle agenzie dell'UE e dalle organizzazioni internazionali competenti. Le relazioni di valutazione integrata delle minacce e dei rischi costituiranno la base per una valutazione periodica da parte del Consiglio europeo.

Base giuridica

L'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea costituisce la base giuridica della presente proposta.

Principio di sussidiarietà

La proposta prevede che l'UE intervenga soltanto in circostanze straordinarie e su richiesta delle autorità politiche di uno Stato membro che ritiene che le proprie capacità siano oltrepassate.

Principio di proporzionalità

La proposta non va al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi della clausola. A tal fine, essa prevede il ricorso a tutti gli strumenti ordinari di assistenza dell'UE esistenti.

2012/0370 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 222, paragrafo 3, prima frase,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)       La presente decisione riguarda l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà. Tuttavia, è opportuno garantire la coerenza e la complementarità dell'azione dell'Unione con altre forme di assistenza che gli Stati membri devono fornire a norma dell'articolo 222, paragrafo 2, del trattato e della dichiarazione 37 allegata al trattato, che stabilisce che uno Stato membro può scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti di un altro Stato membro.

(2)       L'attuazione della clausola di solidarietà dell’Unione deve basarsi per quanto possibile sugli strumenti esistenti, aumentare l'efficacia potenziando il coordinamento ed evitando sovrapposizioni, funzionare senza risorse supplementari, fornire un'interfaccia semplice e chiara per gli Stati membri a livello dell'Unione, rispettare le competenze istituzionali di ciascuna istituzione e di ciascun servizio.

(3)       La presente decisione si riferisce ad una serie di strumenti politici, in particolare alla strategia di sicurezza interna dell'Unione europea, al meccanismo di protezione civile dell'Unione europea, al Fondo di solidarietà dell'Unione europea, alla decisione relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e alle strutture istituite nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune.

(4)       Le modalità di coordinamento degli Stati membri in sede di Consiglio dovrebbero basarsi sui dispositivi di coordinamento delle crisi dell'UE riveduti su mandato del Consiglio e conformemente alle sue successive conclusioni[7], secondo cui: bisogna garantire la coerenza con l'attuazione della clausola di solidarietà; questi dispositivi si baseranno sulle ben note procedure ordinarie del Consiglio anziché ricorrere a gruppi ad hoc predefiniti; va riconosciuta l'importanza per l'UE di una capacità di conoscenza integrata della situazione.

(5)       La portata geografica delle modalità di attuazione deve essere chiaramente definita.

(6)       Per quanto riguarda la lotta contro il terrorismo[8], sono stati istituiti vari strumenti per rafforzare la protezione delle infrastrutture critiche nei settori dell'energia e dei trasporti[9], per aumentare la cooperazione tra le autorità di contrasto, rafforzare la prevenzione della radicalizzazione e limitare l'accesso dei terroristi alle fonti di finanziamento, agli esplosivi e ai materiali o agenti chimici, biologici, radiologici e nucleari[10].

(7)       È necessario definire, a livello di Unione, un meccanismo di attivazione per le modalità di attuazione basato su una richiesta politica ad alto livello dello Stato membro o degli Stati membri interessati, attraverso un punto di accesso unico a livello dell'Unione.

(8)       I dispositivi di risposta a livello dell'Unione dovrebbero permettere di migliorare l'efficacia attraverso un miglior coordinamento sulla base degli strumenti esistenti.

(9)       Il meccanismo di protezione civile[11] favorisce una maggiore cooperazione fra gli Stati membri e l’Unione nel campo della protezione civile. La proposta della Commissione relativa a un meccanismo unionale di protezione civile[12] prevede l'istituzione del Centro europeo di risposta alle emergenze (in appresso "CERE") che garantirà una capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e sarà a disposizione degli Stati membri e della Commissione.

(10)     Il servizio europeo per l'azione esterna dispone di strutture dotate di competenze nel settore militare e dell'intelligence (come il centro di situazione dell'UE, lo Stato maggiore dell'UE e la sala situazione dell'UE), nonché della rete delle delegazioni che possono anch'esse contribuire a rispondere a minacce o catastrofi sul territorio degli Stati membri o alle crisi aventi una dimensione esterna.

(11)     Il centro per la capacità di analisi strategica e di reazione istituito nel 2011 presso la direzione generale Affari interni della Commissione provvede alla valutazione e alla gestione dei rischi e delle crisi che incidono sulla sicurezza interna dell'Unione, compresi quelli connessi con il terrorismo.

(12)     Ove necessario e possibile in considerazione dell'urgenza, i dispositivi di risposta a livello dell'Unione devono essere completati dall'adozione di atti legislativi o dalla modifica di atti esistenti, a norma delle pertinenti disposizioni del trattato.

(13)     La presente decisione non comporta implicazioni nel settore della difesa. Se una crisi richiede un intervento di pertinenza della politica estera e di sicurezza comune (PESC), oltre all'uso delle risorse militari contemplato dalle vigenti disposizioni in materia di protezione civile, la relativa decisione dovrebbe essere presa dal Consiglio in conformità delle pertinenti disposizioni del trattato.

(14)     La comunicazione della Commissione "La strategia di sicurezza interna dell'UE in azione: cinque tappe verso un'Europa più sicura[13] ha definito l'obiettivo di aumentare la capacità dell'Europa di reagire a crisi e calamità attraverso una serie di azioni, tra cui il pieno ricorso alla clausola di solidarietà e l'elaborazione di un'impostazione multirischio per la valutazione delle minacce e dei rischi. Conseguentemente, occorre elaborare un'analisi transettoriale dei rischi di calamità naturali e provocate dall'uomo, da aggiornare a intervalli regolari.

(15)     Occorre istituire, a livello di Unione, un processo di valutazione integrata delle minacce e dei rischi tale da consentire al Consiglio europeo di valutare le minacce cui è confrontata l'Unione affinché quest'ultima e gli Stati membri possano adottare misure efficaci.

(16)     Il 22 novembre 2012 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione 2012/2223, dal titolo "Clausole di difesa reciproca e di solidarietà dell'UE: dimensioni politiche ed operative".

(17)     Le presenti disposizioni non pregiudicano l’ulteriore definizione di apposite modalità di gestione delle situazioni di crisi verificatesi al di fuori del territorio degli Stati membri.

(18)                 La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e deve essere applicata conformemente a tali diritti e principi.

(19)     Poiché gli obiettivi della presente decisione, ossia l'attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono quindi essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Obiettivo generale e oggetto

1.           La presente decisione stabilisce le norme e le procedure per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 222, paragrafo 3, prima frase, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo "clausola di solidarietà").

2.           Le modalità a livello dell'Unione si fondono, integrandoli, sui meccanismi istituiti presso la Commissione e le agenzie dell'Unione per fornire informazioni e assistenza. Per le crisi aventi una dimensione esterna o che richiedono risorse militari o di intelligence, ovvero un intervento della PESC, l’alto rappresentante e il SEAE contribuiscono adottando iniziative adeguate e fornendo informazioni pertinenti e assistenza nel settore di competenza dell'alto rappresentante.

3.           Tali modalità migliorano l'efficienza grazie a un maggiore coordinamento tra l'Unione e gli Stati membri.

4.           Il coordinamento a livello politico in sede di Consiglio si basa sui dispositivi di coordinamento delle crisi e deve altresì garantire la coerenza e la complementarità con le azioni dell’Unione.

Articolo 2

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica in caso di attacco terroristico o di calamità naturale o provocata dall'uomo, indipendentemente dal fatto che si verifichino all'interno o al di fuori del territorio degli Stati membri:

(a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato, compresi il territorio terrestre, le acque territoriali e lo spazio aereo;

(b) se riguardano navi (quando si trovano in acque internazionali) o aerei (quando si trovano nello spazio aereo internazionale) e infrastrutture critiche (come gli impianti off-shore per l'estrazione di petrolio e di gas ) che sono sotto la giurisdizione di uno Stato membro.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(a) crisi: una situazione grave, imprevista e spesso pericolosa, che richiede un’azione tempestiva; una situazione che può pregiudicare o mettere a repentaglio vite umane, l'ambiente, le infrastrutture critiche o le funzioni sociali essenziali, causata da una calamità naturale o provocata dall'uomo o da attacchi terroristici;

(b) calamità: qualsiasi situazione che colpisce o rischia di colpire negativamente le persone, l'ambiente o i beni;

(c) attacco terroristico: un reato di terrorismo, quale definito nella decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, modificata dalla decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008.

(d) preparazione: stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, acquisito grazie ad attività precedenti, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace a un’emergenza;

(e) risposta: qualsiasi azione intrapresa durante o dopo una calamità o un attacco terroristico effettivo o imminente per rimediare alle sue immediate conseguenze negative.

Articolo 4

Attivazione

1.           Uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico effettivo o imminente o che sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo può invocare la clausola di solidarietà se, dopo essersi avvalsa delle possibilità offerte dai mezzi e dagli strumenti esistenti a livello nazionale o a livello dell'Unione, ritiene che la situazione oltrepassi la sua capacità di reazione.

2.           Lo Stato membro interessato trasmette la sua richiesta al presidente della Commissione europea, tramite il Centro di risposta alle emergenze, e ne informa simultaneamente la presidenza del Consiglio.

3.           Il Centro di risposta alle emergenze agisce come iniziale punto di contatto unico, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, per le autorità competenti dello Stato membro interessato.

Articolo 5

Dispostivi di risposta a livello dell'Unione

1.           Una volta invocata la clausola di solidarietà, la Commissione e l'alto rappresentante provvedono, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, a:

(a) individuare e utilizzare tutti i pertinenti strumenti dell'Unione che possono contribuire nel modo più efficace a rispondere alla crisi, comprese le decisioni settoriali, operative, strategiche o finanziarie (ad esempio il meccanismo di protezione civile, il centro per la capacità di analisi strategica e di reazione, il centro di gestione delle crisi sanitarie, le risorse di intelligence dell'INTCEN) che rientrano nella sfera di competenza della Commissione e dell'alto rappresentante, nonché le risorse militari mobilitate attraverso lo Stato maggiore dell'UE; provvedono inoltre a individuare e proporre l'uso degli strumenti e delle risorse che rientrano nell'ambito di competenza delle agenzie dell'Unione;

(b) valutare se gli strumenti esistenti sono sufficienti;

(c) elaborare periodicamente relazioni di valutazione e analisi integrata per informare e favorire il coordinamento e il processo decisionale a livello politico in sede di Consiglio;

(d) ove opportuno, presentare proposte al Consiglio, riguardanti in particolare le decisioni operative in materia di rafforzamento dei meccanismi esistenti, le decisioni sulle misure straordinarie da parte degli Stati membri non previste dagli strumenti esistenti, il coordinamento delle politiche e lo scambio di informazioni per creare le condizioni normative necessarie, le misure operative o di sostegno ai fini di una reazione rapida da parte degli Stati membri.

La Commissione convoca riunioni per preparare le misure di risposta alla crisi. La Commissione invita il SEAE e le competenti agenzie dell'UE.

2.           Il Centro di risposta alle emergenze (CERE) funziona inizialmente da centro operativo unico per gli Stati membri a livello dell'Unione. La Commissione, in consultazione con l'alto rappresentante, può successivamente designare un altro centro meglio qualificato per svolgere tale funzione in considerazione della natura della crisi. Il centro operativo designato agisce in qualità di principale punto di ingresso per gli Stati membri. Esso assicura il coordinamento della risposta operativa ed elabora le relazioni di valutazione della situazione.

Articolo 6

Modalità di coordinamento presso il Consiglio

Dopo l'attivazione della clausola, la presidenza del Consiglio può decidere di attivare i dispositivi di coordinamento nella gestione delle crisi e individuare il modo più appropriato per preparare consultazioni e decisioni rapide in sede di Consiglio, per quanto riguarda l'obbligo di assistenza. Il sostegno alla gestione dei dispositivi di coordinamento della crisi è assicurato dal segretariato generale del Consiglio, dalla Commissione e dal SEAE.

Articolo 7

Relazioni di valutazione della situazione

Le relazioni di valutazione della situazione saranno compilate dal CERE o dal centro operativo designato, in collaborazione con la sala situazione dell'UE. Tali relazioni verranno elaborate sulla scorta dei contributi dei vari centri di conoscenza della situazione e di gestione delle crisi negli Stati membri e presso la Commissione, il SEAE nonché le competenti agenzie dell'UE e le competenti organizzazioni internazionali.

Articolo 8

Valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello dell'Unione

1.           A partire dal 2015, la Commissione e l'alto rappresentante elaboreranno periodicamente una relazione congiunta di valutazione integrata delle minacce e dei rischi a livello dell'Unione.

2.           Tale relazione si baserà sulle valutazioni delle minacce, dei pericoli e dei rischi che vengono attualmente elaborate in diversi settori (terrorismo, criminalità organizzata, protezione civile, sanità, cambiamenti climatici e ambiente) e in particolare sul controllo, sull'interpretazione e sulla condivisione delle informazioni fornite dagli Stati membri (attraverso le reti settoriali esistenti o i centri di gestione delle crisi), dalle agenzie dell'UE e dalle organizzazioni internazionali competenti.

3.           Le relazioni di valutazione integrata dei minacce e dei rischi formeranno la base per una valutazione periodica da parte del Consiglio europeo.

Articolo 9

Preparazione

Gli Stati membri, la Commissione e l'alto rappresentante possono valutare i mezzi disponibili in tutta l'Unione e negli Stati membri per far fronte alle minacce gravi, individuare eventuali lacune e i modi più efficaci ed efficienti sotto il profilo dei costi per colmarle, nonché dotarsi dei mezzi per una solidarietà efficace.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

                                                                       Per il Consiglio

                                                                       Il Presidente

[1]               Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 22 novembre 2010 — La strategia di sicurezza interna dell’UE in azione: cinque tappe verso un’Europa più sicura (COM(2010)673 definitivo).

[2]               Decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) (2007/779/CE, Euratom); decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile, 2007/162/CE, Euratom.

[3]               Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

[4]               Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, COM (2011) 866 definitivo.

[5]               2012/2223 del 22.11.2012.

[6]               Come il centro situazione dell'UE, lo Stato maggiore dell'UE e la sala situazione.

[7]               Conclusioni del Consiglio GAI dell'1.6.2006, doc. 9409/06, conclusioni del Coreper del 10.12.2010; conclusioni del Coreper del 23.11.2011 e del 30.5.2012.

[8]               Terrorismo quale definito nelle decisioni quadro del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo del 2002 e 2008 (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3; GU L 330 del 9.12.2008, pag. 21).

[9]               Quali definite dalla direttiva 2008/114/CE del Consiglio relativa alle infrastrutture critiche europee (GU L 345 del 23.12.2008).

[10]             Comunicazione della Commissione dal titolo "La politica antiterrorismo dell’UE: principali risultati e sfide future" (COM (2010) 386 definitivo del 20.7.2010). Successivamente sono state adottate altre iniziative, tra cui una proposta di regolamento relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi (COM (2010) 473 definitivo), l'istituzione di una rete di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione (RAN) e ulteriori sforzi in materia di CBRN, sicurezza e individuazione degli esplosivi.

[11]             Decisione 2007/779/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di protezione civile (rifusione) e decisione del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (2007/162/CE, Euratom).

[12]             COM(2011) 934 definitivo.

[13]             COM(2010) 673 definitivo.