Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran /* JOIN/2012/035 final - 2012/0356 (NLE) */
RELAZIONE (1)
Il Consiglio sta per adottare una decisione che
modifica la decisione 2011/235/PESC del Consiglio concernente misure
restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione
della situazione in Iran. La decisione modificherà la portata delle misure
relative alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione
interna, disponendo una deroga al divieto di esportare tali attrezzature quando
siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell'Unione europea
o degli Stati membri. (2)
Occorre un'azione a livello di UE per attuare
questa modifica della portata delle misure relative alle attrezzature che
possono essere utilizzate per la repressione interna. (3)
Occorre pertanto modificare il regolamento (UE) n. 359/2011
del Consiglio. 2012/0356 (NLE) Proposta congiunta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011
concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e
organismi in considerazione della situazione in Iran IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2, vista la decisione 2012/.../PESC del Consiglio[1], che modifica la decisione 2011/235/PESC
del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti di determinate
persone ed entità in considerazione della situazione in Iran[2], vista la proposta congiunta dell'Alta
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e
della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) In risposta al peggioramento
della situazione dei diritti umani in Iran, il regolamento (UE) n. 359/2011 del
Consiglio del 12 aprile 2011[3]
ha istituito, in conformità della decisione 2011/235/PESC del Consiglio, misure
restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi. (2) Il … dicembre 2012 il
Consiglio ha adottato la decisione 2012/…/PESC, che modifica la decisione 2011/235/PESC
del Consiglio per quanto riguarda la portata delle misure relative alle attrezzature
che possono essere utilizzate per la repressione interna. (3) Poiché la misura in questione
rientra nell'ambito del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la sua
attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al
fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici
di tutti gli Stati membri. (4) Occorre pertanto modificare
opportunamente il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio. (5) Il presente regolamento deve
entrare immediatamente in vigore per garantire l'efficacia delle misure ivi
contemplate, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (UE) n. 359/2011 del Consiglio
è così modificato: all'articolo 1 bis, il comma esistente diventa
paragrafo 1 ed è aggiunto il seguente paragrafo 2: "2. In deroga al paragrafo 1, le autorità
competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare,
alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il
trasferimento o l'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate
per la repressione interna, elencate nell'allegato III, o la fornitura
dell'assistenza o dei servizi connessi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c),
purché le attrezzature in questione siano destinate esclusivamente alla protezione
del personale dell'Unione europea o degli Stati membri." Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il
giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è
obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno
degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per
il Consiglio Il
Presidente [1] GU L del , pag. . [2] GU L 100 del 14.4.2011, pag. 51. [3] GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.